GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2013
45ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.


IN SEDE REFERENTE

(54) AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice CAPACCHIONE (PD).
Il disegno di legge in titolo si propone, al fine di contrastare la recente e preoccupante diffusione del razzismo e dell'antisemitismo in particolare, la negazione di fatti storici ampiamente documentati quali lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze.
A questo scopo, similmente a quanto hanno fatto altri diciotto Stati, si propone l'introduzione - attraverso una modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, con la quale si ratificava e si dava esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 - del reato di negazionismo, cioè del divieto, la cui violazione è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10 mila euro, di porre in essere attività di apologia, negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini dei guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge n. 232 del 1999, ovvero fa propaganda di superiorità o odio razziale o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Si tratta di una questione estremamente controversa, sulla quale si registrano diversità di opinione che non sono riconducibili all'endiadi destra - sinistra.
Si pensi ad esempio al fatto che nell'ambito di una stessa area culturale di sinistra radicale e libertaria si ritrovano posizioni come quella di Sartre, il quale sostenne che la libertà di espressione non poteva essere utilizzata come strumento per argomentare l'odio contro le minoranze e la negazione della Shoah, ovvero come Wu Ming il quale di recente ha criticato la legge Mancino in quanto ha conferito un aura di martirio ai gruppi neonazisti.
Si tratta in sostanza del problema dei limiti della libertà di espressione e dei rischi di costruzione di fattispecie di reati di opinione.
Del resto il disegno di legge riprende un analogo provvedimento che fu assegnato in sede deliberante a questa Commissione nella scorsa legislatura, e in ordine al quale si realizzò una sorta di stallo che divise sia la sinistra che la destra tanto da determinare la richiesta di rimessione all'Assemblea, anche se l'interruzione della legislatura ne impedì l'esame in sede referente.
In particolare, mentre la prima firmataria del disegno di legge era anche allora la senatrice Amati del Partito Democratico, le contrarietà più forti furono espresse dal senatore Della Seta dello stesso Gruppo politico, che ritenne di dover contestare l'opportunità dell'inserimento di questo reato nell'ordinamento, in quanto storico di professione e in quanto ebreo.
Fra gli aspetti che hanno determinato maggior discussione si sottolinea quello relativo al fatto che una delle fattispecie che integrano il reato è la minimizzazione della Shoah: in quella occasione si disse che ci poteva essere il rischio di introdurre una sorta di quantificazione per legge delle vittime della persecuzione antiebraica, che è invece oggetto di discussione storica a seconda dei criteri adottati per il calcolo.
Altra questione è quella che riguarda l'oggetto del reato di negazionismo, laddove si consideri che mentre nella maggior parte dei paesi che lo hanno introdotto esso si riferisce unicamente alla Shoah, in tre di questi esso si riferisce alla negazione di qualsiasi fenomeno analogo, con evidenti problemi anche di definizione storica.
Sotto questo profilo, va rilevato come in Francia un'analoga fattispecie di reato riferita alla negazione dello sterminio degli Armeni da parte dei Turchi nel corso della prima guerra mondiale, sia stata bocciata dalla Corte costituzionale con riferimento alle diverse caratteristiche che connotano i due diversi eventi storici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ALBERTINI (SCpI).
Il disegno di legge in titolo si propone di modificare l'attuale disciplina dell'esercizio abusivo delle professioni, da un lato aggravando sensibilmente le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per la fattispecie generale, e dall'altro attribuendo carattere di specialità attraverso l'introduzione dell'articolo 348-bis, al reato di esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra.
In particolare, la novella proposta per l'articolo 348 eleva il limite massimo della reclusione da sei a diciotto mesi, e porta la multa, attualmente prevista da un minimo di 103 a un massimo di 516 euro, a una somma da 2 mila a 20 mila euro.
Quanto alla nuova fattispecie di esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra, ritenuta ontologicamente più grave delle altre ipotesi di esercizio abusivo delle professioni, in quanto l'attività sanitaria è di per sé foriera di mettere immediatamente in pericolo la salute o la vita delle persone, le sanzioni previste sono la reclusione da 12 a 24 mesi e la multa da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila curo.
La novella proposta dispone anche che il condannato sia soggetto al sequestro dei locali e alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato e che i beni mobili ed immobili sequestrati o confiscati vengano destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure ed assistenza a persone in difficoltà economica e sociale.
Il disegno di legge muove da preoccupazioni sicuramente fondate: in particolare non vi è dubbio che lo sviluppo scientifico e tecnico avvenuto in campo sanitario abbia reso l'atto medico profondamente diverso da quello di 80 anni fa e, almeno in certi casi, potenzialmente più pericoloso per il paziente.
Peraltro va considerato che il Senato ha esaminato nella scorsa legislatura un'iniziativa legislativa, l'atto Senato 2420, diretta all'aggravamento delle sanzioni penali per l'esercizio abusivo delle professioni, e che nel corso del dibattito sono emersi alcuni elementi che dovrebbero costituire importanti spunti di riflessione per quanto riguarda l'esame del disegno di legge in titolo.
Per quanto riguarda in particolare la novella dell'articolo 348, il disegno di legge n. 2420 - che peraltro non prevedeva una disciplina speciale per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, mantenendo dunque la fattispecie indubbiamente più grave di esercizio abusivo all'interno della disciplina generale - prevedeva un aumento della pena detentiva da due a cinque anni, e di quella pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro.
In quella occasione da un lato si confrontarono due opposte impostazioni, vale a dire quella di chi riteneva che andasse mantenuta e magari aggravata la sanzione penale - in funzione del notevole allarme sociale destato dalla fattispecie - e quella di chi invece, in coerenza con un obiettivo di ampia depenalizzazione dei reati minori da tutti condivisa ma non sempre coerentemente perseguita, ne proponeva la trasformazione in violazione amministrativa; dall'altro lato, anche tra coloro che si professavano favorevoli al mantenimento dell'esercizio abusivo fra i delitti di cui al libro II del codice penale, si manifestavano talune perplessità circa l'opportunità di un aggravamento di pena che non tenesse conto della sistematica complessiva del codice, e in particolare del rapporto di questa fattispecie di reato con quella di cui all'articolo 347, "usurpazione di funzioni pubbliche", che, immaginata come più grave dal legislatore del 1930, sarebbe stata, nell'ipotesi di approvazione del disegno di legge n. 2420, sanzionata come una pena sensibilmente inferiore.
Il disegno di legge in esame indubbiamente propone una pena detentiva molto più bassa rispetto a quella proposta dal disegno di legge n. 2420 della scorsa legislatura, e che resta inferiore a quella comminata dall'articolo 347 del codice penale.

Tuttavia è evidente che su questa materia sono necessari una riflessione e un confronto in Commissione per valutare - anche alla luce del fatto che nell'esperienza concreta l'esercizio abusivo di professioni diverse da quelle sanitarie si presenta il più delle volte nelle forme di uno "sconfinamento" tra attività professionali in qualche modo contigue - se il mantenimento della sanzione penale e addirittura il suo aggravamento rispondano ai criteri generali di una nuova politica criminale.

Per quanto riguarda poi la fattispecie introdotta con l'articolo 348-bis, si segnala la necessità di un'accurata valutazione delle disposizioni di cui agli ultimi due periodi.

A parte la necessità di chiarire meglio l'uso delle espressioni "sequestro" e "confisca", devono essere accuratamente valutati i problemi relativi ai diritti dei terzi, in considerazione del fatto che immobili e attrezzature non sono necessariamente di proprietà del reo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(10) MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale
(362) CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale
(388) BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura
(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale
(849) BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale
(874) TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 settembre scorso.

Il relatore D'ASCOLA (PdL) illustra la proposta di un nuovo testo da lui presentata.
Dopo aver rilevato come anche nella sua proposta, così come in quella precedentemente presentata dal senatore Buemi, si sia scelta la strada di configurare il reato di tortura come un reato comune, rispetto al quale la sua commissione da parte di un pubblico ufficiale si qualifica come un aggravante con effetto speciale, si sofferma sulla decisione di non prevedere un dolo specifico.
Pur consapevole del fatto che i colleghi che hanno scelto una soluzione diversa lo hanno fatto nell'ottica di una maggiore aderenza alla descrizione della tortura nelle Convenzioni internazionali, egli osserva che la scelta, peraltro a suo parere opportuna, di configurare la fattispecie come reato comune implica la necessità di escludere elementi finalistici che ben difficilmente porterebbero alla punizione del reo; peraltro appare poco convincente anche la scelta di introdurli con specifico riferimento al reato del pubblico ufficiale, dal momento che appare contraddittorio e paradossale prevedere una fattispecie nella quale, in ragione della qualifica di pubblico ufficiale, la condotta venga sanzionata in maniera più pesante ma se ne circoscriva la punibilità rispetto alla fattispecie generale.
Dopo aver rilevato che il testo da lui proposto chiede per l'integrazione del reato di tortura la commissione di più atti di violenza o minaccia, dal momento che in presenza di un atto singolo apparirebbe difficile contraddistinguere la tortura da altre fattispecie già punite, il relatore si sofferma sulla questione dell'istigazione.
In proposito egli ricorda come nel nostro ordinamento l'istigazione non pubblica a commettere un reato che poi non viene commesso non è punibile, se non in limitati casi specifici previsti dalla legge.
L'estensione di queste ipotesi alla tortura presentava dunque degli evidenti problemi di sistematicità; a tale obiezione si è controbattuto che, se questo è vero quando l'istigatore si un qualunque soggetto, diverso è il caso in cui sia un pubblico ufficiale, dal momento che in tale contesto l'istigazione può essere qualificata come una sorta di ordine illegittimo.
A suo parere tale riflessione può essere accolta ma limitando la punibilità dell'istigazione all'ipotesi in cui tanto l'istigatore quanto l'istigato siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il senatore LUMIA (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, osserva però che il testo da lui presentato suscita problematiche che richiedono un approfondimento.

Concorda il senatore CASSON (PD) il quale ritiene che il Gruppo del Partito Democratico non potrà presentare emendamenti di mero dettaglio.

Sulla base di tali considerazioni il presidente PALMA propone di adottare il nuovo testo proposto dal relatore come testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 24 settembre.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa
(110) PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio
(111) PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena
(113) PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili
(666) CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 settembre scorso.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente, a seguito della congiunzione del disegno di legge n. 110 con gli altri disegni di legge in titolo, il senatore Caliendo aveva presentato un emendamento che ne recepiva il contenuto ed era stato un termine per i relativi subemendamenti.
Chiede perciò se i presentatori intendono illustrare gli emendamenti e i subemendamenti al disegno di legge n. 925, assunto come testo base.

Il senatore LUMIA (PD) nel rinunciare ad illustrare gli emendamenti presentati, ritiene che l'emendamento 1.0.1 del senatore Caliendo e i relativi subemendamenti debbano essere oggetto di un'attenta riflessione; bisogna infatti evitare da un lato che un numero eccessivo di esclusione di disposizioni penali dalla delega sulle depenalizzazioni finisca per renderla sostanzialmente inutile, e dall'altro che talune depenalizzazioni determinino soprattutto per l'inapplicabilità di sanzioni accessorie, una diminuita efficacia del contrasto a fenomeni di particolare gravità.

Il presidente PALMA, pur condividendo le preoccupazioni del senatore Lumia, invita ad un atto di coraggio senza il quale non è possibile realizzare quel processo di depenalizzazione che pure è auspicato da tutti, e che peraltro può essere generale e completo solo se realizzato attraverso lo strumento della delega al Governo.

Concorda il sentore CALIENDO (PdL), il quale peraltro ritiene che nella valutazione degli emendamenti la Commissione possa essere ampiamente illuminata dal parere del Governo che può avvalersi degli studi compiuti negli scorsi anni nei suoi uffici legislativi.

Il presidente PALMA, preso atto che i presentatori non intendono illustrare gli emendamenti, propone quindi di proseguire nelle giornate di domani e dopodomani con l'espressione dei pareri e le votazioni, accantonando però l'emendamento 1.0.1 e i relativi subemendamenti e rinviandone l'esame a martedì prossimo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.20.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

10, 362, 388, 395, 849, 874

NT2
LA COMMISSIONE
(Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano)

Art. 1
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'art. 613 sono aggiunti i seguenti:
Art. 613-bis – (Tortura). Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da due ad otto anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.
Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte la pena è dell'ergastolo.
Art. 613-ter – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 2
(Modifica dell'articolo 191 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto, infine, il seguente:
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

Art. 3
(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1 bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale, sulla base di fatti accertati, essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali fatti si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.
Art. 4
(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)
1.Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.
Art. 5
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare un'equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere l'equa riparazione.
3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi l'equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 925


G/925/1/2
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, ROMANO
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di esecuzione della pena, anche in considerazione della inadeguatezza delle strutture penitenziarie dislocate sul territorio nazionale;
i profili di criticità che interessano la situazione di grave sovraffollamento delle carceri italiane, l'inadeguatezza delle strutture e delle dinamiche di organizzazione della detenzione, acquisiscono rilievo ancor più grave e complesso se si consideri la drammatica cifra concernente i figli dei detenuti che ogni anno accedono alle strutture penitenziarie per incontrare il proprio genitore: circa 100 mila bambini ogni anno;
la situazione di tutela dei minori in queste difficili circostanze registra gravi carenze, segnalate dalle associazioni che effettuano monitoraggio e assistenza sul tema dei minori figli di detenuti; sia per quanto riguarda gli spazi dedicati all'incontro e al colloquio con i genitori, sia per quanto riguarda gli spazi di accoglienza, e talvolta purtroppo di vita, dei minori che, di fatto, vivono in carcere con le proprie madri;
in tema di tutela dei minori, segnatamente in situazioni che li espongano a particolare vulnerabilità, quali la circostanza detentiva di un genitore, la Convenzione Onu sui diritti del bambino rappresenta i princìpi guida che debbono ispirare le decisioni in tale delicato ambito, stabilendo: all'articolo 3, che l'interesse superiore del bambino vada considerato come preminente; all'articolo 8, che i minori non debbano subire discriminazioni per la condizione dei loro genitori; all'articolo 9, che vada tutelata la relazione genitori-figli;
rispetto a tali situazioni, la normativa nazionale ha compiuto notevoli passi in avanti con l'approvazione della legge n. 62 del 2011 – recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» – che ha disposto, all'articolo l , comma l, che «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;
la citata legge ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia « presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano»;
in materia di detenzione domiciliare, la legge n. 62 del 2011 ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;
il Ministero della Giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge n. 62 del 2011, recante «Requisiti delle case famiglia protette», che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pur nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;
a completamento di tale quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende necessaria una chiara definizione delle tipologie di «eccezionale rilevanza» che costituiscono il discrimine al divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, motivando invece la detenzione;
impegna il Governo:
a valutare la predisposizione di adeguati interventi di natura normativa al fine di adeguare le strutture detentive secondo quanto previsto dalla legge n. 230 del 2000 – Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario – con particolare riferimento ai colloqui (articolo 39) e alla corrispondenza telefonica (articolo 39), attivando le migliori pratiche di tutela dei minori, e a predisporre adeguate misure normative al fine di definire le specifiche tipologie di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza», di cui all'articolo 1 commi 1 e 2, della legge n. 62 del 2011 citata in premessa, che motivano la custodia cautelare in carcere per le madri di bambini di età inferiore ai 6 anni, prevedendo altresì, ai fini del perseguimento di una sempre maggiore tutela degli interessi e dei diritti dei minori, che la pena detentiva vada espletata presso le strutture di detenzione attenuata.
Art. 1
1.0.1/1
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 1.
1.0.1/2
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 2.
1.0.1/3
BUCCARELLA, CIOFFI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).
Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) abrogare i reati previsti dall'articolo 10-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
1.0.1/4
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).
Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) prevedere l'abrogazione del reato di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
1.0.1/5
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).
1.0.1/6
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
«6-bis le contravvenzioni di cui al libro terzo del codice penale».
Conseguentemente alla lettera b), sopprimere il numero 2).
1.0.1/7
FEDELI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere, in fine, il seguente:
«6-bis proprietà intellettuale e industriale».
Conseguentemente al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).
1.0.1/8
MUSSINI, BUCCARELLA
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
«6-bis) pari opportunità».
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sopprimere il numero 10).
1.0.1/9
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:
«6-bis) pari opportunità»;
1.0.1/10
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
«6-bis) elezioni e finanziamento ai partiti politici;».
1.0.1/11
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:
«6-bis) elezioni e finanziamento ai partiti».
1.0.1/12
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:
«6-bis) pubblica amministrazione ed amministrazione della giustizia».
1.0.1/13
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:
«6-bis) giochi d'azzardo».
1.0.1/14
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
«6-bis) giochi e scommesse;».
1.0.1/15
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:
«6-bis) armi e esplosivi.
1.0.1/16
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:
«6-bis) tributaria».
1.0.1/17
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
«6-bis) articolo 612 del codice penale».
1.0.1/18
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 1).
1.0.1/19
MUSSINI, BUCCARELLA
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 10).
1.0.1/20
CIOFFI, AIROLA, BUCCARELLA
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del medesimo testo unico, nel caso esse siano di lieve entità, con riferimento ai mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze medesime».
1.0.1/21
AIROLA, CIOFFI, BUCCARELLA
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se le attività illecite concernono l'uso personale delle sostanze di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del medesimo testo unico».
1.0.1/22
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al al comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 4, 7, 8, 9, e 10
1.0.1/23
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 4), 8) e 10)
1.0.1/24
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).
1.0.1/54
CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 5).
1.0.1/25
CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 6).
1.0.1/26
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), dopo il numero 6) inserire il seguente:
«6-bis) articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;».
1.0.1/27
GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 7).
1.0.1/28
BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 8).
1.0.1/29
CARDIELLO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 9).
1.0.1/30
GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 9).
1.0.1/31
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «un massimo di euro 15.000» con le seguenti: «un massimo di euro 50.000».
1.0.1/32
AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «euro 15.000», con le seguenti: «euro 50.000».
1.0.1/33
AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «euro 15.000», con le seguenti: «euro 30.000».
1.0.1/34
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «di un importo pari alla metà della stessa» con le seguenti: «per coloro che hanno un reddito complessivo lordo annuo inferiore ad euro 20.000».
1.0.1/35
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) prevedere l'esclusione della punibilità per la coltivazione per uso personale della cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore».
1.0.1/36
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 3.
1.0.1/37
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.0.1/38
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.0.1/39
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), al numero 1 sostituire le parole: «491» con le seguenti: «476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 487, 488, 491, 493».
1.0.1/40
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.0.1/41
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.0.1/42
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).
1.0.1/43
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 4).
1.0.1/44
DE CRISTOFARO
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), al numero 4) sopprimere le parole: «, 632».
1.0.1/45
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 5).
1.0.1/46
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 6).
1.0.1/47
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) prevedere una definizione rigorosa di sanzione civile pecuniaria che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, ne indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorità competente ad irrogarle;
b-ter) prevedere che le sanzioni civili pecuniarie relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;».
1.0.1/48
STEFANI, BITONCI
All'emendamento 1.0.1, sopprimere il comma 4.
1.0.1/49
AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
1.0.1/50
CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Qualora il Governo intenda discostarsi dal parere reso alle Commissioni deve darne motivazione».
1.0.1/51
CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO
All'emendamento 1.0.1, al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
1.0.1/52
GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
All'emendamento 1.0.1, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge».
1.0.1/53
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
All'emendamento 1.0.1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo è altresì delegato ad emanare nei medesimi decreti le norme di carattere transitorio volte ad assicurare l'effettivo assoggettamento alle sanzioni amministrative o civili degli illeciti depenalizzati».
1.0.1
CALIENDO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 1-bis
(Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui ai commi 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) immigrazione;
4) alimenti e bevande;
5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) sicurezza pubblica;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;
10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-quinquies, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera d), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera a);
4. I decreti legislativi previsti dai commi precedenti sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui ai commi precedenti, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al presente comma.