Tuttavia è evidente che su questa materia sono necessari una riflessione e un confronto in Commissione per valutare - anche alla luce del fatto che nell'esperienza concreta l'esercizio abusivo di professioni diverse da quelle sanitarie si presenta il più delle volte nelle forme di uno "sconfinamento" tra attività professionali in qualche modo contigue - se il mantenimento della sanzione penale e addirittura il suo aggravamento rispondano ai criteri generali di una nuova politica criminale.
Per quanto riguarda poi la fattispecie introdotta con l'articolo 348-bis, si segnala la necessità di un'accurata valutazione delle disposizioni di cui agli ultimi due periodi.
A parte la necessità di chiarire meglio l'uso delle espressioni "sequestro" e "confisca", devono essere accuratamente valutati i problemi relativi ai diritti dei terzi, in considerazione del fatto che immobili e attrezzature non sono necessariamente di proprietà del reo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(10) MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale (362) CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale (388) BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura (395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale (849) BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale (874) TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato) Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 settembre scorso. Il relatore D'ASCOLA (PdL) illustra la proposta di un nuovo testo da lui presentata. Dopo aver rilevato come anche nella sua proposta, così come in quella precedentemente presentata dal senatore Buemi, si sia scelta la strada di configurare il reato di tortura come un reato comune, rispetto al quale la sua commissione da parte di un pubblico ufficiale si qualifica come un aggravante con effetto speciale, si sofferma sulla decisione di non prevedere un dolo specifico. Pur consapevole del fatto che i colleghi che hanno scelto una soluzione diversa lo hanno fatto nell'ottica di una maggiore aderenza alla descrizione della tortura nelle Convenzioni internazionali, egli osserva che la scelta, peraltro a suo parere opportuna, di configurare la fattispecie come reato comune implica la necessità di escludere elementi finalistici che ben difficilmente porterebbero alla punizione del reo; peraltro appare poco convincente anche la scelta di introdurli con specifico riferimento al reato del pubblico ufficiale, dal momento che appare contraddittorio e paradossale prevedere una fattispecie nella quale, in ragione della qualifica di pubblico ufficiale, la condotta venga sanzionata in maniera più pesante ma se ne circoscriva la punibilità rispetto alla fattispecie generale. Dopo aver rilevato che il testo da lui proposto chiede per l'integrazione del reato di tortura la commissione di più atti di violenza o minaccia, dal momento che in presenza di un atto singolo apparirebbe difficile contraddistinguere la tortura da altre fattispecie già punite, il relatore si sofferma sulla questione dell'istigazione. In proposito egli ricorda come nel nostro ordinamento l'istigazione non pubblica a commettere un reato che poi non viene commesso non è punibile, se non in limitati casi specifici previsti dalla legge. L'estensione di queste ipotesi alla tortura presentava dunque degli evidenti problemi di sistematicità; a tale obiezione si è controbattuto che, se questo è vero quando l'istigatore si un qualunque soggetto, diverso è il caso in cui sia un pubblico ufficiale, dal momento che in tale contesto l'istigazione può essere qualificata come una sorta di ordine illegittimo. A suo parere tale riflessione può essere accolta ma limitando la punibilità dell'istigazione all'ipotesi in cui tanto l'istigatore quanto l'istigato siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Il senatore LUMIA (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, osserva però che il testo da lui presentato suscita problematiche che richiedono un approfondimento. Concorda il senatore CASSON (PD) il quale ritiene che il Gruppo del Partito Democratico non potrà presentare emendamenti di mero dettaglio. Sulla base di tali considerazioni il presidente PALMA propone di adottare il nuovo testo proposto dal relatore come testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di martedì 24 settembre. La Commissione concorda. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. (925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa (110) PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio (111) PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena (113) PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili (666) CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 settembre scorso. Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente, a seguito della congiunzione del disegno di legge n. 110 con gli altri disegni di legge in titolo, il senatore Caliendo aveva presentato un emendamento che ne recepiva il contenuto ed era stato un termine per i relativi subemendamenti. Chiede perciò se i presentatori intendono illustrare gli emendamenti e i subemendamenti al disegno di legge n. 925, assunto come testo base. Il senatore LUMIA (PD) nel rinunciare ad illustrare gli emendamenti presentati, ritiene che l'emendamento 1.0.1 del senatore Caliendo e i relativi subemendamenti debbano essere oggetto di un'attenta riflessione; bisogna infatti evitare da un lato che un numero eccessivo di esclusione di disposizioni penali dalla delega sulle depenalizzazioni finisca per renderla sostanzialmente inutile, e dall'altro che talune depenalizzazioni determinino soprattutto per l'inapplicabilità di sanzioni accessorie, una diminuita efficacia del contrasto a fenomeni di particolare gravità. Il presidente PALMA, pur condividendo le preoccupazioni del senatore Lumia, invita ad un atto di coraggio senza il quale non è possibile realizzare quel processo di depenalizzazione che pure è auspicato da tutti, e che peraltro può essere generale e completo solo se realizzato attraverso lo strumento della delega al Governo. Concorda il sentore CALIENDO (PdL), il quale peraltro ritiene che nella valutazione degli emendamenti la Commissione possa essere ampiamente illuminata dal parere del Governo che può avvalersi degli studi compiuti negli scorsi anni nei suoi uffici legislativi. Il presidente PALMA, preso atto che i presentatori non intendono illustrare gli emendamenti, propone quindi di proseguire nelle giornate di domani e dopodomani con l'espressione dei pareri e le votazioni, accantonando però l'emendamento 1.0.1 e i relativi subemendamenti e rinviandone l'esame a martedì prossimo. La Commissione concorda. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 15.20.
10, 362, 388, 395, 849, 874
N. 925