SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVII LEGISLATURA ------------------


6a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)


**386ª seduta: giovedì 21 luglio 2016, ore 14


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee

II. Interrogazioni interrogazioni non svolte

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli atti:
1. Schema di decreto legislativo recante mdifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Relatore alla Commissione ZELLER
(Osservazioni alla 1ª Commissione)
(n. 307)
2. Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte - Relatore alla Commissione SUSTA
(Osservazioni alla 1ª Commissione)
(n. 313)
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell' atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE - Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO
(Osservazioni della 3ª e della 14ª Commissione)
(n. COM (2014) 43 definitivo)
IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(624)
2. Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª e della 5ª Commissione)
(895)
3. Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(1020)
4. BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato
(Pareri della 1ª, della 2ª , della 5ª, della 10ª e della 14ª Commissione)
(2160)
5. Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano
(Pareri della 1ª, della 2ª , della 5ª e della 14ª Commissione)
(2163)
6. Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge del 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2175)
7. MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2178)
8. Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2187)
9. GIROTTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza
(Pareri della 1ª, della 2ª , della 5ª e della 14ª Commissione)
(2196)
10. LUCIDI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia
(Pareri della 1ª, della 2ª , della 5ª e della 14ª Commissione)
(2197)
11. TOSATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(2202)
e del documento:
BARANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)
(Doc. XXII, n. 30)
- Relatore alla CommissioneMauro Maria MARINO

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
1. Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo - Relatore alla Commissione FORNARO
(Pareri della 1ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª e della 10ª Commissione)
(57)
2. MIRABELLI ed altri. - Disposizioni in materia di riordino dei giochi - Relatore alla Commissione MIRABELLI
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2000)
3. Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento - Relatore alla Commissione MOSCARDELLI
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione)
(2236)
4. Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione - Relatore alla Commissione FORNARO
(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2263)
III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
1. LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1473)
2. ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(22)
3. ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 14ª Commissione)
(25)
4. ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(33)
5. Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(153)
6. Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico
(Pareri della 1a, della 5a, della 11a e della 12ª Commissione)
(167)
7. DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(341)
8. BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(569)
9. Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(773)
10. Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose
(Pareri della 1a, della 2ª, della 5a, della 7ª, della 8ª e della 10a Commissione)
(924)
11. Raffaela BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia
(Pareri della 1a, della 5a e della 11a Commissione)
(1161)
12. D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia
(Pareri della 1a e della 5a Commissione)
(1198)
13. SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia
(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
(2066)
- Relatore alla Commissione MOSCARDELLI

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
1. Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(331)
2. SCILIPOTI ISGRO'. - Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(635)
3. TREMONTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(717)
4. STUCCHI. - Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(789)
5. BITONCI ed altri. - Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(820)
6. VACCIANO ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(906)
7. Paola DE PIN. - Delega al Governo per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1085)
8. Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per il riordino e l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di regolamentazione delle attività bancarie
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 10a e della 14a Commissione)
(1204)
9. NENCINI ed altri. - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari
(Pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione)
(1228)
- Relatore alla Commissione Mauro Maria MARINO



INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO


CASSON, FORNARO, RICCHIUTI, TURANO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a partire dagli anni '90 la Barclays Bank Plc ha venduto un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero (9.978 contratti);

la Barclays consigliava alla clientela di stipulare questo mutuo in euro assicurando tassi più bassi, e di conseguenza rate mensili più accessibili rispetto ai prodotti concorrenti sul mercato, grazie al fatto che il tasso di interesse era legato al Libor del franco svizzero (tasso d'interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) che era più basso dell'Euribor, omettendo di comunicare che questo differenziale nei tassi aumentava il margine di guadagno dell'istituto bancario scaricando sul cliente il rischio di cambio. Il tasso di cambio comporta infatti sul piano astratto un'uguale alea contrattuale per entrambe le parti, ma, nel concreto del caso specifico, il rischio era solamente per il mutuatario. Va altresì sottolineato che la banca, prima di proporre sul mercato questo prodotto finanziario, aveva studiato i grafici storici dell'andamento euro-franco svizzero, dai quali si evinceva chiaramente che nel periodo di vendita degli stessi il tasso di cambio aveva raggiunto i massimi storici e che quest'ultimo sarebbe sicuramente sceso nel medio-lungo termine, con la conseguenza di un aggravio economico per i mutuatari;

nei contratti stipulati è stata inserita una clausola che prevedeva, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo andasse prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto di mutuo e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso, utilizzando peraltro impropriamente il termine di capitale "restituito";

il procedimento di indicizzazione al franco svizzero seguito dall'intermediario in caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo avviene nel seguente modo: la banca moltiplica il capitale residuo al tasso convenzionale e lo divide per il tasso attuale sottraendo il fondo fruttifero previsto dal mutuo. Tale procedura comporta secondo la banca l'indicizzazione del capitale residuo prima al tasso di cambio vigente al momento della stipula del mutuo e successivamente al tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione. Tale operazione, sotto il profilo matematico bancario-finanziario, risulta errata, in quanto, se si volesse convertire una moneta in euro in un'altra in franchi svizzeri, sarebbe necessario moltiplicare la somma in euro al tasso di cambio attuale, mentre, se si volesse convertire una somma in franchi svizzeri in un'altra in euro, si dovrebbe dividere la somma in franchi svizzeri al tasso attuale. Nella fattispecie, la banca cela un prestito in valuta, facendo credere invece un prestito in euro al fine di convincere il mutuatario che non vi è alcun rischio di cambio di valuta e di riportare una somma in euro ad un tasso di cambio attuale tenuto conto di quello della stipula. La banca al momento della vendita di tale finanziamento ben sapeva che il tasso di cambio convenzionale (tasso di cambio al momento della stipula del mutuo, non corrispondente ai tassi del giorno) si trovava nella fase più alta della curva storica del tasso di cambio euro-franco svizzero, e che tale curva (e quindi tale rapporto tra le due monete) sarebbe sicuramente scesa negli anni creando un aggravio per il mutuatario al momento della restituzione di quanto prestato dalla banca. Tale meccanismo non si configura soltanto nel caso dell'estinzione anticipata ma si configura anche nella vita del mutuo stesso in ogni singola rata. In tal modo, come precisato in alcune decisioni dell'arbitro bancario finanziario (ABF), con decisione n. 5874 del 29 luglio 2015, il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo;

considerato che:

dal 2008, il franco svizzero ha iniziato ad apprezzarsi sull'euro (e nel 2011 la banca ha tolto dal mercato il prodotto senza darne avviso ai mutuatari) e alcune famiglie hanno scoperto di dover restituire a Barclays cifre più elevate rispetto a quelle pattuite, per effetto della clausola di estinzione anticipata. Sembrerebbe, infatti, che fino a quel momento le famiglie non si fossero rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca mandava (e invia tuttora) gli estratti e i piani di ammortamento solo in euro, non indicando alcun importo in franchi svizzeri;

il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero colpisce ogni singola rata in quanto la stessa è composta essenzialmente dalla quota interessi e dalla quota capitale che soggiace agli effetti del cambio di valuta. Nel gennaio 2015 inoltre la Banca centrale svizzera (Bns) ha abolito il tasso di cambio minimo di 1,20 franchi per un euro e parallelamente ha abbassato di 0,5 punti il tasso d'interesse di riferimento portandolo a meno 0,75 per cento;

nei contratti di cui si tratta, poi, la Barclays ha applicato dei tassi di cambio convenzionali, maggiorandoli già di qualche punto percentuale rispetto a quelli effettivi del giorno, aspetto che ha fatto sì che la banca avesse già una rivalutazione monetaria in suo favore al momento della firma del contratto;

tutto ciò ha causato una gravosa situazione economica per migliaia di famiglie italiane che hanno stipulato contratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, nella convinzione di pagare solo rate mensili più accessibili grazie al tasso di interesse più basso rispetto a quello di mercato;

secondo le istruzioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate dalla Banca d'Italia il 29 giugno 2009, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. In tal senso, i documenti informativi inerenti alle operazioni e ai servizi devono essere redatti secondo criteri che garantiscono correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al cliente di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio, di adottare decisioni ponderate e consapevoli;

considerato che, ad avviso dell'interrogante:

la Barclays non avrebbe rispettato le regole basilari in materia di trasparenza bancaria, tra l'altro impedendo a chi ha sottoscritto questa tipologia di mutuo di estinguerlo in anticipo, viste le cifre spropositate che i mutuatari dovrebbero versare;

la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenza della Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano; come è stato affermato anche dalla Banca d'Italia, tramite l'ABF nelle decisioni favorevoli del collegio di coordinamento n. 5855, n. 5856 e n. 5874 del 29 luglio 2015 con le quali viene reso nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata;

il consumatore, infatti, non sempre è un esperto in materia e, a detta dei mutuatari, neppure i funzionari stessi della Barclays erano informati sull'intero contenuto dei mutui. Ai sensi dell'art. 116 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi"; maggiormente prima di vendere un prodotto ad "alto rischio" gli intermediari e le banche si devono prodigare nell'informare il cliente secondo le norme per la trasparenza bancaria;

se i mutuatari fossero stati resi a conoscenza del vero meccanismo del mutuo, non avrebbe firmato con un tasso convenzionale maggiorato o avrebbero monitorato la situazione optando per la conversione del mutuo nel momento stesso in cui i tassi di cambio hanno iniziato a scendere, evitando così rivalutazioni monetarie dalle cifre astronomiche. A ulteriore prova che i mutuatari non erano a conoscenza di tale meccanismo è il semplice fatto che le lamentele (cause) sono partire soltanto dopo aver richiesto i conteggi di estinzione e mai prima, in quanto tale rivalutazione incide anche sulle rate mensili del mutuo;

la banca avrebbe, inoltre, assunto un comportamento in violazione anche dell'articolo 120-ter del testo unico, secondo il quale nessuna penale o onere o aggravio può essere applicato in caso di estinzione anticipata o parziale di un mutuo; l'articolo 125-sexies, comma 1, tra l'altro, statuisce che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore";

considerato inoltre che:

con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il collegio di coordinamento dell'ABF ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario alla buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa;

con la decisione del 20 maggio 2015 n. 4135, il collegio di coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo;

il collegio ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata;

considerato che in molti casi la Barclays non ha adempiuto alle relative decisioni assunte dal collegio dell'ABF di Roma e alle citate decisioni del collegio di coordinamento;

considerato, infine, che questa su questa tipologia di mutuo esistono già delle sentenze favorevoli al mutuatario anche a livello europeo (Spagna e Corte europea),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della pendenza di diversi procedimenti giudiziali in corso davanti ai tribunali d'Italia finalizzati ad accertare il comportamento illegittimo della Barclays bank Plc sulla vendita del prodotto mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;

se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versano le molte famiglie italiane coinvolte nel mutuo indicizzato al franco svizzero;

quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti della banca o di tutti gli istituti di credito in favore dei cittadini in qualità di consumatori e mutuatari;

se ritenga opportuno, assunti il mancato rispetto della trasparenza bancaria, la mancata tutela dell'utente e il mancato rispetto delle norme finanziarie, convocare urgentemente il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, competente tra l'altro sull'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, al fine di individuare, con l'ausilio e di intesa con le autorità di vigilanza, tutte le misure ritenute più adeguate a fronteggiare al meglio la situazione;

se risulti che siano state espletate da parte degli organismi preposti alla vigilanza le attività necessarie a garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione dei contratti di mutuo, così permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi delle famiglie coinvolte.


(3-02952, già 4-05754)


GIROTTO, BOTTICI, SANTANGELO, SERRA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PUGLIA, MORONESE, COTTI, CASTALDI, GIARRUSSO- Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il 6 giugno 2016 è apparso sul quotidiano "Il Sole-24 ore" un articolo dal titolo "L'exploit del contrabbando di benzina"; viene riportata una stima sulla quota del "nero" nella distribuzione carburanti, pari al 20 per cento del mercato, circa 5 miliardi di litri all'anno di prodotto illegale, immesso in consumo sul territorio nazionale;

come documentato da più di un anno dalla stampa di settore, le frodi sono di diverso tipo: dal dirottamento all'interno del territorio nazionale di merce documentalmente destinata all'estero (e che viaggia quindi in sospensione di accisa) alla destinazione di gasolio agevolato ad usi con accisa piena, dagli acquisti senza Iva di false società esportatrici alle frodi carosello;

in un'intervista rilasciata a dicembre 2015 al quotidiano di settore "Staffetta Quotidiana", il colonnello Gianluca Campana, capo dell'ufficio Tutela entrate del comando generale della Guardia di finanza, ha parlato di "quantitativi enormi di prodotto" che "inquinano il mercato" grazie a "prezzi che sbaragliano la concorrenza";

in termini di evasione Iva, il mancato gettito ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di euro all'anno, mentre in termini di evasione di accisa, il "buco" sarebbe nell'ordine di diversi miliardi all'anno;

da evidenze giudiziarie risulterebbe che gran parte di questi traffici facciano capo in ultima istanza a organizzazioni criminali di stampo mafioso; il fenomeno è in preoccupante aumento da un paio di anni, come dimostra il numero crescente di sequestri di prodotto illegale da parte delle forze dell'ordine;

l'evasione di Iva e accisa consente di praticare prezzi più bassi, con conseguente effetto dumping nei confronti dei concorrenti che operano secondo le regole;

in molti casi si tratta di prodotti adulterati, addizionati con solventi o additivi che possono danneggiare i motori;

le associazioni di settore denunciano la pervasività del fenomeno e la difficoltà delle forze dell'ordine nel contrastarlo. In particolare, Assopetroli e Unione Petrolifera hanno denunciato il fenomeno con un documento comune, sottoscritto all'inizio di maggio 2016, nel quale parlano di un "fenomeno devastante" che rischia di avere "effetti irreversibili" e chiedono misure operative per contrastarlo efficacemente;

nel caso delle frodi Iva, il sistema delle false lettere di intento presentate da falsi esportatori non consente agli organi preposti di individuare in tempo i truffatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, nonché della loro estensione;

se disponga di stime sul conseguente mancato gettito per lo Stato e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per contrastare il fenomeno.


(3-03008, già 4-06000)


MUCCHETTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno - Premesso che:

secondo quanto si apprende da fonti stampa, il 7 luglio 2016, il neo sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha nominato, tra i componenti della Giunta capitolina, Marcello Minenna quale assessore per il bilancio, il patrimonio e le partecipate del Comune di Roma;

il dottor Marcello Minenna, secondo quanto risulta dall'organigramma pubblico disponibile su internet, è un dirigente responsabile dell'Ufficio analisi quantitative e innovazione finanziaria della Consob;

l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 7, prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, anche al fine di verificare potenziali situazioni di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, il dipendente pubblico è soggetto, tra l'altro, a responsabilità disciplinare. Il comma 8 prevede che le pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrano gli enti locali, non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Il conferimento di incarichi senza la previa autorizzazione determina tra l'altro la nullità di diritto del relativo provvedimento. Infine, ai sensi del comma 10, si prevede che l'autorizzazione debba essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti che intendono conferire l'incarico, ovvero può essere richiesta dal dipendente interessato,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo che il dottor Marcello Minenna abbia nei giorni scorsi accettato la nomina al Comune di Roma senza che in precedenza sia stata richiesta alla Consob l'autorizzazione prescritta dal decreto citato e, al tempo stesso, se lo stesso Minenna abbia comunicato alla Consob la sua determinazione a continuare a dirigere l'Ufficio analisi quantitative e innovazione finanziaria;

se siano a conoscenza del fatto che il dottor Minenna abbia poi presentato istanza di aspettativa solo diversi giorni dopo l'assunzione dell'incarico di assessore e se risulti che la Consob abbia concesso comunque tale aspettativa, di fatto sanando la violazione delle prescrizioni del decreto citato;

se siano a conoscenza delle modalità di deliberazione sull'aspettativa da parte del collegio ovvero se ci sia stato un voto unanime o a maggioranza;

se, comunque, il doppio incarico, che il dottor Minenna avrebbe voluto detenere in un primo tempo, fosse compatibile con la disciplina dei conflitti di interesse, che regola il lavoro dei dirigenti della Consob, con particolare riguardo all'opera di un assessore che esercita le funzioni dell'azionista di riferimento in società quotate ed eventualmente quotande;

se la sospensione temporanea, ancorché autorizzata, della funzione dirigenziale in Consob sia compatibile con gli obblighi all'astensione biennale da incarichi nelle società vigilate, che incombono su commissari e dirigenti, una volta cessato il mandato o il servizio;

se risulti che, nell'ambito del piano di rientro del debito di Roma capitale concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comune di Roma abbia intenzione di emettere nuove obbligazioni o se, nel caso le emetta Acea, sia prevista l'integrazione volontaria dei relativi prospetti informativi con scenari probabilistici, che dovrebbero essere valutati dall'ufficio fin qui diretto dal dottor Minenna.


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