LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2013
19ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
MATTEOLI
La seduta inizia alle ore 14,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore DAVICO (
LN-Aut
) chiede che la Commissione approfondisca la questione dell'incidente avvenuto al pullman precipitato dal viadotto dell'autostrada A16 in località Monteforte Irpino, svolgendo anche audizioni con i soggetti interessati.
Il PRESIDENTE ricorda che immediatamente dopo l'incidente, nella seduta di martedì 30 luglio, la Commissione si è occupata della vicenda, acquisendo una serie di relazioni informative sull'accaduto dalla Prefettura di Avellino, dalla Polizia stradale e anche dalla società Autostrade per l'Italia. Nel dibattito, si è convenuto che la Commissione tornerà ad occuparsi della vicenda, dopo la pausa estiva, non appena saranno disponibili ulteriori elementi sulla dinamica dell'incidente, del quale comincia comunque a delinearsi un certo scenario.
Il senatore DAVICO (
LN-Aut
) prende atto, rilevando la necessità di approfondire in particolare le questioni del cedimento della barriera di protezione e delle modalità di revisione del pullman.
IN SEDE CONSULTIVA
(974)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1
a
e 5
a
riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente MATTEOLI ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la discussione generale sul provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la stessa e cede la parola al Relatore.
Il relatore GIBIINO (
PdL
) osserva preliminarmente che il disegno di legge esaminato reca numerose disposizioni che interessano materie di competenza della Commissione 8
a
, la quale però, come accaduto per altri provvedimenti in passato, non ha potuto esaminarlo in maniera compiuta essendo stata la competenza in sede referente affidata ad altre Commissioni. Auspica che, per il futuro, la Commissione possa invece avere un più ampio e adeguato spazio di discussione.
Il presidente MATTEOLI ricorda che l'assegnazione dei disegni di legge alle varie Commissioni è stabilita dalla Presidenza del Senato, sulla base del contenuto dei provvedimenti. Si farà comunque senz'altro carico di segnalare l'esigenza evidenziata dal Relatore.
Il relatore GIBIINO (
PdL
), sulla base delle indicazioni scaturite dal dibattito, formula una proposta di parere sul provvedimento in esame (allegata al resoconto di seduta).
Il senatore RANUCCI (
PD
) valuta positivamente la proposta di parere del Relatore, che ringrazia per aver bene interpretato le varie posizioni emerse. Auspica anch'egli che per il futuro la Commissione possa esaminare in maniera più ampia i disegni di legge contenenti aspetti di sua competenza.
Il senatore CIOFFI (
M5S
) chiede chiarimenti circa l'opportunità, prospettata nella proposta di parere, di abbassare la soglia di crediti di imposta per le opere infrastrutturali da 200 a 100 milioni di euro e di eliminare il requisito della rilevanza strategica, nel timore che questo possa ampliare eccessivamente la platea degli interventi da finanziare.
Sul passaggio di personale da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede se i dipendenti di ANAS siano stati assunti per concorso come quelli ministeriali, perché in caso contrario si creerebbe una inspiegabile asimmetria.
Il presidente MATTEOLI (
PdL
) conferma che i dipendenti di ANAS, che è una società per azioni, e quelli del Ministero, che è una amministrazione pubblica, hanno un diverso
status
giuridico-economico, tanto è vero che quelli già trasferiti da ANAS al Ministero ancora non hanno un trattamento economico definito perché deve essere deciso il loro inquadramento. Al di là di questi aspetti, è ovvio che, nel trasferimento di funzioni da ANAS al Ministero debbono essere necessariamente trasferite anche le stesse persone che quelle funzioni esercitavano.
Per quanto riguarda l'altra questione posta dal senatore Cioffi, relativamente all'abbassamento della soglia e all'eliminazione del requisito della rilevanza strategica per l'accesso ai crediti di imposta, segnala che, pur ampliandosi la platea degli interventi finanziabili, in tal modo si intende consentire di finanziare anche a livello locale piccole opere infrastrutturali con contratti di partenariato pubblico-privato, cioè con la finanza di progetto. Tali progetti, infatti, con i requisiti più stringenti posti dal testo del provvedimento in esame, sarebbero difficilmente realizzabili.
In risposta ad un ulteriore quesito del senatore CIOFFI (
M5S
) circa il requisito della rilevanza strategica delle opere, il senatore RANUCCI (
PD
) conferma che lo scopo è quello di favorire la diffusione dei contratti di partenariato anche a livello locale e che non vi sono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la norma consente di facilitare anche gli investimenti di soggetti privati.
Il senatore FLORIS (
PdL
) segnala l'opportunità di inserire, nel parere, anche un richiamo ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge in titolo per valutare la possibilità di abbassare l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto dei contratti stessi. Come suggerito da un emendamento da lui presentato presso le Commissioni di merito, tali importi dovrebbero essere ridotti rispettivamente a 20 milioni di euro per i programmi di sviluppo industriale, a 18 milioni di euro per i programmi di sviluppo turistico e a 20 milioni di euro per i programmi di sviluppo commerciale.
Il presidente MATTEOLI rileva l'opportunità di non appesantire eccessivamente il parere, già di per sé molto articolato, con un numero eccessivo di segnalazioni. Si dice comunque favorevole alla richiesta del senatore Floris e propone di integrare il parere in maniera conseguente.
Il senatore BORIOLI (
PD
) richiama alcuni emendamenti al disegno di legge in esame, presentati da senatori del suo Gruppo presso le Commissioni di merito, tendenti a trasferire le funzioni di vigilanza e controllo sulle concessioni autostradali e le relative risorse di personale da ANAS all'Autorità di regolazione dei trasporti, anziché al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per una migliore razionalizzazione delle competenze di settore. L'inquadramento finale del personale trasferito dovrebbe avvenire senza nuovi e maggiori oneri per lo Stato, lasciando all'Autorità il compito di definire il relativo regime contrattuale. In alternativa, si potrebbe prevedere che il personale trasferito all'Autorità mantenga il precedente inquadramento.
Il presidente MATTEOLI(
PdL
) osserva che, per il personale
ex
ANAS, prima di disporre un eventuale trasferimento all'Autorità, occorre risolvere preliminarmente il problema del rapporto e dell'inquadramento presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è ancora oggetto di una complessa vertenza.
Al fine di evitare di addentrarsi in valutazioni circa l'opportunità del trasferimento di determinate funzioni all'Autorità piuttosto che al Ministero, propone di inserire nel parere semplicemente un richiamo volto ad auspicare che, nello svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità, venga utilizzato il personale
ex
ANAS.
Il senatore BORIOLI (
PD
) si dichiara favorevole alla proposta del Presidente.
Alla luce del dibattito svolto, il relatore GIBIINO (
PdL
) formula quindi una nuova proposta di parere, allegata al resoconto di seduta.
Il presidente MATTEOLI, infine, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere così riformulata, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di contratto di programma 2012-2014 Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di
safety
,
security
e navigazione, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana SpA
(n. 21)
(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 luglio 1993, n, 238. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore MARGIOTTA (
PD
) ricorda che, nella discussione generale sul provvedimento in titolo avviata nella scorsa seduta, sono emersi una serie di profili critici, per i quali è stata avanzata da alcuni senatori la richiesta di rinviare l'esame a dopo la pausa estiva per consentire un adeguato approfondimento.
Il presidente MATTEOLI osserva che la questione più rilevante emersa in relazione al provvedimento è l'ampio margine di discrezionalità che il contratto di programma oggetto dello stesso affida a Rete Ferroviaria Spa, quasi sottraendo la funzione di indirizzo politico del settore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene quindi anch'egli opportuno valutare un rinvio dell'esame dell'atto del Governo. Essendovi comunque un termine perentorio per l'espressione del relativo parere, si farà carico di acquisire l'opinione del Governo, in occasione dell'audizione già convocata per il prossimo 7 agosto con il ministro Lupi, per il seguito delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974
L'8
a
Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:
- relativamente all’articolo 1, comma 1, lettera
a)
, si esprime apprezzamento per la norma introdotta al punto 2 dalla Camera dei deputati, relativamente all’estensione anche alle piccole e medie imprese di autotrasporto merci iscritte alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dell’agevolazione ivi prevista, concernente l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia concessa dal Fondo fino all’80 per cento dell’ammontare dei finanziamenti accordati per esigenze finanziarie e programmi di investimento;
- in merito all’articolo 13, al fine di rilanciare l’attuazione dei programmi e di individuare una più chiara struttura di coordinamento per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, si evidenzia la necessità di rivedere la struttura e la distribuzione delle competenze e delle funzioni fra Commissario del Governo, Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, Cabina di regia e Comitato di indirizzo disegnate dalle norme in questione, nell’ottica di una maggiore semplificazione dei processi decisionali e operativi per la realizzazione dell’Agenda;
- con riferimento all’articolo 18 si invita a valutare la possibilità di riformulare in termini meno rigidi l’elenco delle opere finanziabili con le risorse ivi indicate, al fine di consentire una maggiore elasticità nella programmazione e nella valutazione degli interventi, ferma restando la necessità di assicurare procedure più rapide e tempi più certi per la realizzazione delle opere stesse;
- con riferimento all’articolo 19, comma 3, si segnala l’opportunità di ridurre ulteriormente da 200 a 100 milioni di euro la soglia di valore entro la quale vengono concessi crediti d’imposta per le opere infrastrutturali da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato e, in particolare, di eliminare il requisito della rilevanza strategica delle opere da finanziare, al fine di favorire la diffusione dei contratti di partenariato anche a livello locale per la realizzazione di progetti di minore entità;
- nell’ambito delle misure di agevolazione per il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada previste dall’articolo 20:
o si segnala la necessità di sopprimere, al comma 5-
bis
, lettera
a)
, la parte della disposizione che consente di ottenere la riduzione della sanzione del 30 per cento anche ai trasgressori che non abbiano avuto decurtazioni del punteggio della patente nei due anni precedenti. Tale previsione infatti, ampliando eccessivamente la platea dei possibili beneficiari, rischia di incoraggiare i comportamenti trasgressivi vanificando gli effetti della norma stessa;
o si valutano positivamente le agevolazioni introdotte nel comma 5-
bis
che consentono anche agli autotrasportatori il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, come già avviene in altri paesi europei, agevolando l’attività del settore e rimuovendo un’ingiusta discriminazione fra operatori italiani e stranieri;
- con riferimento all’articolo 23, al fine di contribuire al rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, con l’informatizzazione e l’accentramento di tutti i dati relativi alle imbarcazioni, sarebbe opportuno dare finalmente attuazione al Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), sia per quanto riguarda l’archivio telematico centrale con i registri di iscrizione e di conservatoria delle imbarcazioni, sia per quanto concerne lo sportello telematico del diportista per il rilascio dei documenti di navigazione, in modo da consentire un più puntuale controllo da parte degli organi dello Stato, anche a fini fiscali, e dare maggiore certezza agli operatori del settore;
- in merito alle disposizioni dell’articolo 25, comma 1, relative al trasferimento da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale adibito alle funzioni di vigilanza e controllo sulle concessioni autostradali, si osserva la necessità di estendere tale trasferimento anche al personale di ANAS precedentemente addetto allo svolgimento delle funzioni di soggetto concedente, considerando che anche tali funzioni sono state devolute da ANAS al Ministero e che, senza le corrispondenti risorse di personale, le stesse non potrebbero essere esercitate in maniera efficace e completa, con il rischio di attuare solo in parte il progetto di riassetto delle competenze di settore;
- relativamente all’articolo 25, comma 2, al fine di reperire risorse aggiuntive da destinare al Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, come garanzia per concorrere alla realizzazione di infrastrutture autostradali, si valuti la possibilità di prevedere un lieve incremento nell’importo, calcolato su base chilometrica per le varie classi di pedaggio, del canone annuo corrisposto ad ANAS dai concessionari autostradali;
- con riguardo all’articolo 2
6-ter
, circa la possibilità ivi prevista di anticipare all’appaltatore il dieci per cento dell’importo del contratto, si rileva l’opportunità di trasformare tale facoltà in obbligo, al fine di dare certezza ai rapporti contrattuali ed evitare un’eccessiva discrezionalità da parte delle stazioni appaltanti, che determinerebbe ingiustificate disparità di trattamento ai danni delle imprese appaltatrici;
- con riferimento all’articolo 27, comma 1, in materia di proposta di variazione delle tariffe delle concessioni, sarebbe auspicabile correggere la sfasatura temporale tra il termine assegnato al concessionario per le eventuali contestazioni, fissato al 30 giugno, e il termine previsto per la formulazione delle proposte di variazione tariffaria, stabilito al 15 ottobre;
- nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 30 a favore del settore edilizio, si ritiene necessario prevedere la proroga di almeno cinque anni per il temine di validità nonché per i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalle leggi regionali, stipulati fino al 31 dicembre 2012, per consentire il completamento degli interventi urbanistico-edilizi e assicurare stabilità di prospettive al settore;
- con riferimento alla norma prevista dall’articolo 41, comma 4, sembra opportuno estendere l’irrilevanza delle installazioni e dei manufatti ivi indicati, posti all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno di turisti, oltre che ai fini edilizi anche ai fini urbanistici e paesaggistici, al fine di evitare incertezze interpretative nella normativa di settore;
- in merito all’articolo 50, si invita a modificare la disposizione, estendendo l’eliminazione della responsabilità solidale fiscale tra appaltatore e subappaltatore, oltre che al versamento dell’imposta sul valore aggiunto, anche ai fini del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente. La procedura di verificazione relativa a queste ultime imposte, attraverso l’acquisizione dei documenti unici di regolarità tributaria (DURT), appare infatti di difficile attuazione pratica e, oltre ad imporre oneri impropri a carico dell’appaltatore, rischia di ritardare o impedire l’effettivo pagamento delle imprese subappaltatrici, con grave pregiudizio delle stesse;
- con riferimento all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede l'obbligazione solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore del pagamento ai lavoratori delle retribuzioni e dei relativi contributi, si segnala l'esigenza di chiarire che per i lavoratori autonomi tali disposizioni sono da intendersi riferite ai lavoratori impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974
L'8
a
Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:
- relativamente all’articolo 1, comma 1, lettera
a)
, si esprime apprezzamento per la norma introdotta al punto 2 dalla Camera dei deputati, relativamente all’estensione anche alle piccole e medie imprese di autotrasporto merci iscritte alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dell’agevolazione ivi prevista, concernente l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia concessa dal Fondo fino all’80 per cento dell’ammontare dei finanziamenti accordati per esigenze finanziarie e programmi di investimento;
- in merito all’articolo 13, al fine di rilanciare l’attuazione dei programmi e di individuare una più chiara struttura di coordinamento per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, si evidenzia la necessità di rivedere la struttura e la distribuzione delle competenze e delle funzioni fra Commissario del Governo, Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, Cabina di regia e Comitato di indirizzo disegnate dalle norme in questione, nell’ottica di una maggiore semplificazione dei processi decisionali e operativi per la realizzazione dell’Agenda;
- con riferimento all’articolo 18 si invita a valutare la possibilità di riformulare in termini meno rigidi l’elenco delle opere finanziabili con le risorse ivi indicate, al fine di consentire una maggiore elasticità nella programmazione e nella valutazione degli interventi, ferma restando la necessità di assicurare procedure più rapide e tempi più certi per la realizzazione delle opere stesse;
- con riferimento all’articolo 19, comma 3, si segnala l’opportunità di ridurre ulteriormente da 200 a 100 milioni di euro la soglia di valore entro la quale vengono concessi crediti d’imposta per le opere infrastrutturali da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato e, in particolare, di eliminare il requisito della rilevanza strategica delle opere da finanziare, al fine di favorire la diffusione dei contratti di partenariato anche a livello locale per la realizzazione di progetti di minore entità;
- nell’ambito delle misure di agevolazione per il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada previste dall’articolo 20:
o si segnala la necessità di sopprimere, al comma 5-
bis
, lettera
a)
, la parte della disposizione che consente di ottenere la riduzione della sanzione del 30 per cento anche ai trasgressori che non abbiano avuto decurtazioni del punteggio della patente nei due anni precedenti. Tale previsione infatti, ampliando eccessivamente la platea dei possibili beneficiari, rischia di incoraggiare i comportamenti trasgressivi vanificando gli effetti della norma stessa;
o si valutano positivamente le agevolazioni introdotte nel comma 5-
bis
che consentono anche agli autotrasportatori il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, come già avviene in altri paesi europei, agevolando l’attività del settore e rimuovendo un’ingiusta discriminazione fra operatori italiani e stranieri;
- con riferimento all’articolo 23, al fine di contribuire al rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, con l’informatizzazione e l’accentramento di tutti i dati relativi alle imbarcazioni, sarebbe opportuno dare finalmente attuazione al Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), sia per quanto riguarda l’archivio telematico centrale con i registri di iscrizione e di conservatoria delle imbarcazioni, sia per quanto concerne lo sportello telematico del diportista per il rilascio dei documenti di navigazione, in modo da consentire un più puntuale controllo da parte degli organi dello Stato, anche a fini fiscali, e dare maggiore certezza agli operatori del settore;
- in merito alle disposizioni dell’articolo 25, comma 1, relative al trasferimento da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale adibito alle funzioni di vigilanza e controllo sulle concessioni autostradali, si osserva la necessità di estendere tale trasferimento anche al personale di ANAS precedentemente addetto allo svolgimento delle funzioni di soggetto concedente, considerando che anche tali funzioni sono state devolute da ANAS al Ministero e che, senza le corrispondenti risorse di personale, le stesse non potrebbero essere esercitate in maniera efficace e completa, con il rischio di attuare solo in parte il progetto di riassetto delle competenze di settore;
- relativamente all’articolo 25, comma 2, al fine di reperire risorse aggiuntive da destinare al Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, come garanzia per concorrere alla realizzazione di infrastrutture autostradali, si valuti la possibilità di prevedere un lieve incremento nell’importo, calcolato su base chilometrica per le varie classi di pedaggio, del canone annuo corrisposto ad ANAS dai concessionari autostradali;
- con riguardo all’articolo 2
6-ter
, circa la possibilità ivi prevista di anticipare all’appaltatore il dieci per cento dell’importo del contratto, si rileva l’opportunità di trasformare tale facoltà in obbligo, al fine di dare certezza ai rapporti contrattuali ed evitare un’eccessiva discrezionalità da parte delle stazioni appaltanti, che determinerebbe ingiustificate disparità di trattamento ai danni delle imprese appaltatrici;
- con riferimento all’articolo 27, comma 1, in materia di proposta di variazione delle tariffe delle concessioni, sarebbe auspicabile correggere la sfasatura temporale tra il termine assegnato al concessionario per le eventuali contestazioni, fissato al 30 giugno, e il termine previsto per la formulazione delle proposte di variazione tariffaria, stabilito al 15 ottobre;
- nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 30 a favore del settore edilizio, si ritiene necessario prevedere la proroga di almeno cinque anni per il temine di validità nonché per i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalle leggi regionali, stipulati fino al 31 dicembre 2012, per consentire il completamento degli interventi urbanistico-edilizi e assicurare stabilità di prospettive al settore;
- con riferimento alla norma prevista dall’articolo 41, comma 4, sembra opportuno estendere l’irrilevanza delle installazioni e dei manufatti ivi indicati, posti all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno di turisti, oltre che ai fini edilizi anche ai fini urbanistici e paesaggistici, al fine di evitare incertezze interpretative nella normativa di settore;
- in merito all’articolo 50, si invita a modificare la disposizione, estendendo l’eliminazione della responsabilità solidale fiscale tra appaltatore e subappaltatore, oltre che al versamento dell’imposta sul valore aggiunto, anche ai fini del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente. La procedura di verificazione relativa a queste ultime imposte, attraverso l’acquisizione dei documenti unici di regolarità tributaria (DURT), appare infatti di difficile attuazione pratica e, oltre ad imporre oneri impropri a carico dell’appaltatore, rischia di ritardare o impedire l’effettivo pagamento delle imprese subappaltatrici, con grave pregiudizio delle stesse;
- con riferimento all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede l'obbligazione solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore del pagamento ai lavoratori delle retribuzioni e dei relativi contributi, si segnala l'esigenza di chiarire che per i lavoratori autonomi tali disposizioni sono da intendersi riferite ai lavoratori impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- con riferimento ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, si valuti la possibilità di abbassare l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto dei contratti stessi rispettivamente a 20 milioni di euro per i programmi di sviluppo industriale; a 18 milioni di euro per i programmi di sviluppo turistico; e a 20 milioni di euro per i programmi di sviluppo commerciale;
- per lo svolgimento delle funzioni assunte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, si auspica che venga utilizzato il personale
ex
ANAS trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.