l'avanzamento costituisce una complessa attività procedimentale volta a consentire, nell'interesse dell'amministrazione militare, la selezione del proprio personale in modo da permettere la promozione al grado superiore di quello più idoneo e meritevole. Nell'avanzamento in genere confluiscono un insieme di interessi pubblici (quelli dell'amministrazione della difesa) volti a selezionare i soggetti più capaci in possesso dei migliori curricula relativi ai requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali e di cultura professionale) e soggettivi (costituiti dall'aspettativa dei singoli di veder riconosciuto il proprio operato con la promozione al grado superiore a cui corrisponde il conseguente trattamento economico);
con riferimento all'avanzamento della categoria degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, si rileva come il corpo normativo che lo disciplina, negli ultimi anni, abbia subito una significativa e profonda evoluzione, giungendo a delegare ai capi di Stato Maggiore di Forza Armata/comandante generale dei Carabinieri la possibilità di privilegiare le esigenze organizzative dell'apparato militare, connesse anche alle continue modifiche di carattere ordinativo, a discapito di un sistema di avanzamento basato esclusivamente sulla valutazione delle qualità professionali dei singoli. Infatti, gli interessi organizzativi dell'apparato militare hanno portato all'adozione di un sistema di avanzamento strutturato su promozioni per anzianità ed a scelta, svincolando la progressione di carriera dalla mera vacanza nell'organico del grado superiore, ma prevedendo un numero di promozioni annuali derivante da una precisa combinazione di alcuni parametri quali la permanenza minima nel grado, l'assolvimento di obblighi di comando/servizio o di impiego, nonché reclutamenti programmati;
negli avanzamenti a scelta e significativamente in quelle di Colonnello e di Generale e gradi corrispondenti si rileva un'ampia discrezionalità da parte dei collegi giudicanti (commissioni superiori di avanzamento e di vertice) che a giudizio degli interroganti fanno sorgere alcune perplessità circa la corretta applicazione da parte di dette commissioni delle norme contenute nel decreto ministeriale n. 571 del 2 novembre 1993 e successive modificazioni;
risulta agli interroganti che i citati collegi giudicanti per l'attribuzione dei punteggi alle varie qualità culturali, militari e professionali di carattere si avvalgano di criteri mai resi pubblici indicati dal capo di Stato Maggiore/comandante generale pro tempore che non di rado favoriscono personale "vicino" all'Arma/specialità del vertice di Forza Armata, a detrimento di ufficiali che possono far valere curricula altrettanto validi;
a parere degli interroganti emerge l'esigenza di un processo di valutazione trasparente che renda oggettivamente riscontrabili gli elementi che confluiscono nella scelta dell'alta dirigenza militare evitando che la scelta avvenga per "cooptazione" o per appartenenza a cosiddette "cordate". Peraltro, i dubbi sulla trasparenza dell'attuale sistema di avanzamento degli ufficiali delle forze armate è suffragato da quanto riportato al punto 229 del Libro Bianco 2015 "per la sicurezza internazionale e la difesa" che riporta: "la progressione di carriera sarà selettiva sulla base di indiscutibili e provate capacità, professionalità acquisite, titoli posseduti, non ultimo la laurea magistrale o specialistica per la dirigenza, ed esperienze maturate. Si svilupperà, inoltre, secondo criteri di valutazione trasparenti, quanto più possibili oggettivi e basati sul raggiungimento di obiettivi quantificabili e misurabili",
si chiede di sapere:
se sia stato definito, o se il Ministro in indirizzo intenda definire, il modello ideale della figura di ufficiale al quale fa riferimento il decreto ministeriale n. 571 del 1993;
se al Ministro risulti quali siano gli elementi documentali da cui discendono i punteggi attualmente espressi dalle commissioni di avanzamento e se questi siano vincolati da linee guida o da criteri forniti anticipatamente dai rispettivi capi di Stato Maggiore di Forza Armata/comandante generale dei Carabinieri, a parere degli interroganti con modalità poco trasparenti;
se risulti quale sia attualmente il punteggio attribuito nella valutazione degli ufficiali impiegati in incarichi di staff (capo sezione, capo ufficio o equivalenti, vice capo reparto eccetera) presso organismi internazionali o interforze, al comando di unità impiegate in patria o in teatri operativi;
se all'impiego in attività di comando di unità all'estero corrispondano punteggi in grado di produrre sensibili cambi di posizione nelle graduatorie redatte in occasione di precedenti valutazioni e quali siano i criteri con cui vengono designati i comandanti di unità destinate ad operare nei teatri operativi o all'estero in genere;
se risulti quale sia il ruolo di alcuni organismi presenti negli staff degli stati maggiori di Forza armata che si occupano di elaborare dati previsionali sullo sviluppo di carriera dei singoli ufficiali e se risulti che il personale preposto a tali organismi sia esente da conflitti di interesse nell'elaborazione dei criteri del processo valutativo, in quanto esso stesso oggetto di valutazione nella medesima sessione;
se, al fine di assicurare la massima trasparenza al processo valutativo degli ufficiali, si ritenga di dover mettere a disposizione degli interessati al processo valutativo la visione degli atti preparatori elaborati dagli organi di staff prima delle riunioni collegiali delle commissioni, nonché i verbali di valutazione al termine di ciascuna sessione, in quanto a parere degli interroganti ciò contribuirebbe a ridurre sensibilmente il contenzioso esistente in materia con notevoli risparmi per la stessa amministrazione della Difesa;
quale tipo di controllo venga effettuato per la verifica degli atti delle commissioni di avanzamento superiori e di vertice, anche considerando che in sede di revisione del codice dell'ordinamento militare, è stata soppressa la possibilità, prevista dall'ex art. 40, comma 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997, di convocare una commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento, competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimenti di ricorsi giurisdizionali, considerato che risulta agli interroganti che tale commissione non sia mai stata convocata pur in presenza di contenziosi che hanno visto l'amministrazione della Difesa soccombente.
MARTON , SANTANGELO , CRIMI - Al Ministro della difesa.- Premesso che:
l'emanazione del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ha consentito all'Italia di adeguarsi agli standard normativi internazionali ed europei in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
la normativa promuove la prevenzione dei rischi lavorativi, non solo attraverso l'adozione di specifici dispositivi di sicurezza, ma anche attraverso la formazione, l'informazione e la sorveglianza. Nel decreto legislativo n. 81 del 2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modificazioni e integrazioni sono presenti specifiche prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia a carico del datore di lavoro che ha l'obbligo giuridico di valutare i rischi e porre in essere tutte le misure necessarie per prevenirli senza eccezioni o ritardi, che a carico degli stessi lavoratori. Difatti, a giudizio degli interroganti, l'efficacia del sistema della prevenzione è assicurata soltanto se i lavoratori stessi sono consapevoli di avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme vigenti;
considerato che:
presso l'amministrazione della Difesa, la normativa a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con riferimento alle disposizioni che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. da 244 a 264), lo Stato Maggiore dell'Esercito ha emanato una specifica direttiva (prot. n. 5469 del 2010), con la quale sono state definite le linee guida per l'individuazione dei comandanti a cui sono attribuite funzioni, responsabilità e obblighi del "datore di lavoro", in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni;
secondo quanto dettato dalla normativa nazionale, recepita altresì dallo Stato Maggiore dell'Esercito, il datore di lavoro ha l'obbligo di salvaguardare l'integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare loro dei danni; il datore di lavoro provvede altresì "affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione" (art. 36, del decreto legislativo n. 81 del 2008) attraverso i percorsi di informazione e addestramento necessari per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un ulteriore importante obbligo del datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il documento per la valutazione dei rischi (DVR), ossia il documento che attesta tutte le misure di prevenzione e protezione adottate per migliorare i livelli di sicurezza, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale (D.P.I);
gli articoli 115 e 116 del citato decreto legislativo disciplinano rispettivamente i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto e gli obblighi dei datori di lavoro, concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, ivi compresi gli obblighi relativi alla formazione del personale, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi di abilitazione di cui all'allegato XXI;
considerando inoltre che:
il 27 maggio 2015 veniva data la notizia sui principali media nazionali della morte del caporal maggiore VFP4 (volontario in ferma prefissata di 4 anni) dell'Esercito italiano Alessia Chiaro, di 26 anni e originaria di Accumuli (Rieti). Il caporal maggiore Alessia Chiaro, in servizio presso il reparto supporto tattico e logistico del reggimento Brigata Alpina Julia di Merano dal novembre 2012, svolgeva l'incarico di radiofonista conduttore. Il militare, in occasione di un'esercitazione in montagna in zona Falzeben, verso le ore 10.30 del 27 maggio 2015, mentre percorreva il sentiero numero 18, che collega la località Piffing con la Malga Monte Ivigna, ha perso improvvisamente l'equilibrio ed è precipitata verso il vuoto per una cinquantina di metri, perdendo la vita. A nulla è servito il trasporto nell'ospedale di Bolzano che ne ha annunciato poche ore dopo il decesso,
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali iniziative abbia intrapreso per appurare se, al momento della tragica morte del caporal maggiore VFP4 Alessia Chiaro, risultasse redatto il documento di valutazione dei rischi e se nella scheda individuale di rischio fosse contemplato il rischio di cadute dall'alto ed indicati quelli interferenti, residui ed innescanti da questo evento;
se abbia avviato indagini interne per verificare quale mansione lavorativa fosse stata assegnata al caporal maggiore VFP4 Alessia Chiaro e se, da parte del Comando, fosse stato opportunamente disposto l'obbligo di sorveglianza sanitaria, presso il medico competente, con relativo conferimento del necessario giudizio di idoneità ai lavori in quota o comunque ad attività di addestramento, come quella in corso al momento del tragico evento;
se, nell'ambito dei riscontri interni, abbia appurato la messa a disposizione del militare deceduto dell'opportuno dispositivo anticaduta, durante l'esercitazione e se sia stata effettuata la preventiva formazione dei lavoratori addetti ai lavori in quota (obbligatoria ai sensi dell'art. 116 ed allegato XXI del decreto legislativo n. 81 del 2008);
se al momento del tragico evento, risultava essere presente il personale preposto alla sicurezza e se il medesimo fosse stato preventivamente formato sui rischi connessi con i lavori in quota (decreto legislativo n. 81 del 2008) nonché sul piano di emergenza e sulle tematiche di pronto soccorso aziendale, ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388;
quali provvedimenti siano stati adottati per accertare le eventuali responsabilità in relazione alla morte del militare in questione;
se non ritenga necessario, a seguito di un fatto così grave, predisporre controlli permanenti, al fine di monitorare lo stato di osservanza della normativa in materia di sicurezza all'interno dell'amministrazione della Difesa, anche valutando i dati relativi al numero di incidenti e di morti registrati in questo ambito negli ultimi anni.