DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016
177ª Seduta
Presidenza del Presidente
LATORRE
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE DELIBERANTE
(1581)
Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE.
-
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa il 28 aprile.
Il presidente LATORRE, dopo aver riepilogato l'
iter
del provvedimento, informa la Commissione che, alla scadenza del termine (fissato per lo scorso 29 aprile, alle ore 12), risultano presentati 4 emendamenti (pubblicati in allegato), dando lettura, altresì, dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali (non ostativo con osservazioni), e bilancio (non ostativo sulla proposta 2.1 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti).
Rilevando, altresì, che nessuno intende intervenire in sede di illustrazione, propone di dare per illustrate le proposte, cedendo contestualmente la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per i rispettivi pareri.
La Commissione conviene.
Il sottosegretario ROSSI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 a firma del relatore e contrario sui restanti emendamenti.
In particolare, per quanto attiene alla proposta 01.1 la contrarietà origina dal fatto che essa comporterebbe, qualora attuata, oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, mentre, relativamente alla proposta 2.0.1, la contrarietà è giustificata dalle sperequazioni che essa introdurrebbe tra il personale ad ordinamento militare e quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, considerate le rispettive discipline sullo stato giuridico.
Il relatore ASTORRE (
PD
) esprime un avviso conforme a quello del rappresentante del Governo.
Si apre un dibattito.
Il senatore COMPAGNONE (
AL-A (MpA)
) invita la Commissione a considerare l'eventualità di estendere perlomeno il beneficio al personale facente parte della categoria della riserva.
Anche ad avviso del senatore ALICATA (
FI-PdL XVII
) il provvedimento rischierebbe di applicarsi solo ad una fascia di personale a riposo assai avanzata d'età e quindi ristretta.
Domanda inoltre ulteriori delucidazioni in ordine alla contrarietà espressa dal rappresentante del Governo sull'emendamento 2.0.1.
Il senatore Mario MAURO (
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)
) rileva che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno mira a sanare una problematica introdotta da recenti interventi normativi. Tuttavia, allo stesso tempo, l'articolato definito in sede referente sembra trovare applicazione ad una fascia di beneficiari eccessivamente ristretta e di età avanzata.
Un eventuale ampliamento della categoria dei beneficiari potrebbe allora rivelarsi opportuno nonché fattibile (a patto di trovare nel Governo un atteggiamento improntato ad elasticità), conferendo, inoltre, particolare valenza al ricorso alla sede deliberante.
Il presidente LATORRE osserva incidentalmente che l'articolato definito al termine dell'esame in sede referente (ed assunto a base dei presenti lavori) era già, a sua volta, frutto di un dibattito ponderato.
In ogni caso, nulla osta a che la Commissione valuti ulteriori modifiche al testo: tuttavia, sarebbe da evitare, a suo avviso, un'eccessiva ulteriore dilatazione dell'
iter
del provvedimento.
Il relatore ASTORRE (
PD
) concorda con quanto poc'anzi osservato dal Presidente, rammentando, altresì, che il testo all'esame della Commissione rappresenta il punto di arrivo di un complicato
iter
che riprende, altresì, i lavori della scorsa legislatura. Un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame -tenuto conto del fatto che sul testo dovrà pronunciarsi, in seconda lettura, anche l'altro ramo del Parlamento- sarebbe sicuramente non opportuna.
Conclude riservandosi ulteriori valutazioni nel prosieguo del dibattito.
Il presidente LATORRE acconsente alla richiesta del senatore GUALDANI (
AP (NCD-UDC)
) di trasformare, alla luce dei pareri contrari della Commissione bilancio e del Governo, l'emendamento 2.0.2 in ordine del giorno.
Il senatore GUALDANI (
AP (NCD-UDC)
) ritira perciò l’emendamento 2.0.2 e presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1581/1/4, pubblicato in allegato, auspicandone l'accoglimento da parte del Governo.
I senatori COMPAGNONE (
AL-A (MpA)
), Luciano ROSSI (
AP (NCD-UDC)
), PEGORER (
PD
) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1581/1/4.
Il senatore MARTON (
M5S
) domanda se l'estensione dell'ambito del provvedimento non produca l'effetto di favorire indebitamente parte del personale, che si troverebbe a beneficiare di una promozione senza essere giudicato dalle competenti commissioni di avanzamento.
Domanda inoltre delucidazioni sui fondamenti normativi dell'ordine del giorno poc'anzi presentato dal senatore Gualdani.
Il sottosegretario ROSSI, dopo aver dato conto innanzitutto conto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente per i transiti dall'ausiliaria alla riserva e dalla riserva al congedo assoluto, precisa che dall'applicazione integrale del disegno di legge al personale della Polizia di Stato potrebbero originare delle sperequazioni in quanto l'istituto del congedo ivi previsto non è assimilabile a quello del congedo assoluto previsto dall'ordinamento militare. Per applicare la disciplina in maniera coerente sia al personale ad ordinamento militare che a quello della Polizia di Stato sarebbe allora necessario fare riferimento ad un limite temporale di cinque anni, coincidente con la scadenza del periodo dell'ausiliaria.
Osserva inoltre che l'applicazione del provvedimento non darebbe assolutamente luogo a indebiti avanzamenti di grado.
Conclude preannunciando un possibile avviso favorevole del Governo sull'ordine del giorno G/1581/1/4.
Il relatore ASTORRE (
PD
) esprime avviso favorevole sull'ordine del giorno G/1581/1/4.
Preso atto delle risultanze del dibattito ed osservando che, qualora i pareri delle Commissioni consultate tardassero a pervenire o rilevassero criticità, la Commissione potrebbe comunque già procedere all'approvazione del testo attualmente assunto a base dei lavori, presenta gli ulteriori emendamenti 1.100 e 2.0.100 (pubblicati in allegato), auspicando che le Commissioni affari costituzionali e bilancio possano esprimersi in tempi rapidi sulle predette proposte.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente LATORRE apprezzate le circostanze, rileva che non residua uno spazio di tempo sufficiente per effettuare l'audizione del direttore generale dell'Associazione “Medici senza frontiere”, prevista al secondo punto dell'ordine del giorno nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili militari delle missioni internazionali di pace che vedono impegnati contingenti italiani.
Propone quindi di rinviare lo svolgimento della predetta procedura informativa ad altra seduta.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
La seduta termina alle ore 15,40.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N.
1581
G/1581/1/4
GUALDANI, COMPAGNONE, LUCIANO ROSSI, PEGORER
Il Senato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di impiegare gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza percepire alcuna indennità aggiuntiva, a favore di altre pubbliche Amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che presentino carenze di organico.
Art. 1
01.1
BONFRISCO, TARQUINIO
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)
1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1º gennaio 2015 che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.
2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative del presente articolo».
Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine le seguenti parole
: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onorifico».
1.100
IL RELATORE
Al comma 1, capoverso articolo 1084-
bis
, al comma 1, sostituire le parole
«
collocati in congedo assoluto
»
con le seguenti:
«
decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado
»
;
Conseguentemente
:
1)
al comma 1, capoverso "art. 1084-
ter
"
:
-alla lettera
a)
, sostituire le parole «siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva» con le seguenti: «decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento»;
- alla lettera
b)
, dopo le parole «titolo onorifico»,inserire le seguenti: «nè delle promozioni dagli articolo 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, e dall'articolo 1084 del presente codice»;
2)
al comma 1, sostituire il capoverso «
art. 1084-
quater» con il seguente:
«art. 1084-
quater
(Decorrenza)
1. Gli Ufficiali e i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-
bis
, comma 2, conseguono la promozione dal giorno del collocamento in congedo assoluto. Gli Ufficiali ed i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-ter conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-
bis
con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera
a)
del comma 1 del predetto articolo 1084-
ter
.";
3)
al comma 1, capoverso "art. 1084-
sexies
":
- al comma 1:
-sostituire le parole «
1084-
bis
e 1084-
ter
»
con le seguenti:
«1084-
bis
, comma 2, o 1084-
ter
»
;
- dopo le parole
«della presente disposizione»
inserire le seguenti:«
ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera
a)
del comma 1 dell'articolo 1084-
ter
»
;
- sopprimere il comma 2;
4)
al comma 2, sostituire le parole
«Il Ministro della difesa provvede»
con le seguenti:
«I Ministeri interessati provvedono»
.
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere la parola
«assoluto»
.
Art. 2
2.1
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.
2.0.1
GASPARRI
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
« Art. 2-
bis
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al Titolo 1, dopo il Capo VII è aggiunto il seguente
“Capo VII-
bis
PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO
Articolo 46-
bis
(Promozione per merito di lungo servizio)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collocato a riposo d'ufficio in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.
Articolo 46-
ter
(Requisiti richiesti)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 46-
bis
, comma 1, a condizione che:
a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di “ottimo” nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il beneficio della riabilitazione
ex
articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
d) all'atto del collocamento a riposo d'ufficio, non siano stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.
Articolo 46-
quater
(Decorrenza)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta collocato a riposo d'ufficio, consegue la promozione di cui all'articolo 46-
bis
con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d'ufficio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.
Articolo 46-
quinquies
(Effetti)
1. La promozione di cui all'articolo 46-
bis
non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.
Articolo 46-
sexies
(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)
1. La promozione di cui all'articolo 46-
bis
è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti di cui agli articoli 46-
bis
e 46-
ter
, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni previste dall'articolo 46-
quater
, può presentare la domanda come richiesto al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.
3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al Titolo 1, dopo il Capo VI è aggiunto il seguente:
“Capo VI-
bis
PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA
Articolo 41-
bis
(Promozione per merito di lungo servizio)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collocato a riposo d'ufficio in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.
Articolo 41-
ter
(Requisiti richiesti)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 41-
bis
, comma 1, a condizione che:
a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di “ottimo” nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il beneficio della riabilitazione
ex
articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
d) all'atto del collocamento a riposo d'ufficio, non siano stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.
Articolo 41-
quater
(Decorrenza)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta collocato a riposo d'ufficio, consegue la promozione di cui all'articolo 41-
bis
con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d'ufficio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.
Articolo 41-
quinquies
(Effetti)
1. La promozione di cui all'articolo 41-
bis
non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.
Articolo 41-
sexies
(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)
1. La promozione di cui all'articolo 41-
bis
è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti di cui agli articoli 46-
bis
e 46-
ter
, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni previste dall'articolo 46-
quater
, può presentare la domanda come richiesto al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.
3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
“Articolo 18-
bis
(Promozione per merito di lungo servizio)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collocato a riposo d'ufficio in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.
Articolo 18-
ter
(Requisiti richiesti)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 18-
bis
, comma 1, a condizione che:
a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di “ottimo” nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il beneficio della riabilitazione
ex
articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
d) all'atto del collocamento a riposo d'ufficio, non siano stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.
Articolo 18-
quater
(Decorrenza)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta collocato a riposo d'ufficio, consegue la promozione di cui all'articolo 18-
bis
con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d'ufficio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.
Articolo 18-
quinquies
(Effetti)
1. La promozione di cui all'articolo 18-
bis
non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.
Articolo 18-
sexies
(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)
1. La promozione di cui all'articolo 18-
bis
è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti di cui agli articoli 46-
bis
e 46-
ter
, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni previste dall'articolo 46-
quater
, può presentare la domanda come richiesto al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.
3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.»
2.0.2
GUALDANI
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art.2-
bis
(Disposizioni relative ai soggetti collocati in aspettativa per riduzione di quadri)
1. Gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri che all'entrata in vigore della presente legge risultano collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono essere impiegati, senza percepire alcuna indennità aggiuntiva, presso le pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presentano al 31 marzo 2016 carenze di organico.
2.0.100
IL RELATORE
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«
Art. 2-
bis
(Disposizioni per il personale della Polizia di Stato)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al Titolo 1, dopo il Capo VII è aggiunto il seguente
“Capo VII-
bis
PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO
Articolo 46-
bis
(Promozione per merito di lungo servizio)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.
Articolo 46-
ter
(Requisiti richiesti)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 46-
bis
, comma 1, a condizione che:
a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica posseduta all'atto del congedamento;
b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di “ottimo” nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il beneficio della riabilitazione
ex
articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
e) all'atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.
Articolo 46-
quater
(Decorrenza)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-
ter
, consegue la promozione di cui all'articolo 46-
bis
con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 46-
ter
.
Articolo 46-
quinquies
(Effetti)
1. La promozione di cui all'articolo 46-
bis
non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.
Articolo 46-
sexies
(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)
1. La promozione di cui all'articolo 46-
bis
è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-
ter
, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento di cui alla lettera
a)
del comma 1 dell'articolo 46-ter. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al Titolo 1, dopo il Capo VI è aggiunto il seguente:
“Capo VI-
bis
PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA
Articolo 41-
bis
(Promozione per merito di lungo servizio)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.
Articolo 41-
ter
(Requisiti richiesti)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 41-
bis
, comma 1, a condizione che:
a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica posseduta all'atto del congedamento;
b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di “ottimo” nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il beneficio della riabilitazione
ex
articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
e) all'atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.
Articolo 41-
quater
(Decorrenza)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 41-
ter
, consegue la promozione di cui all'articolo 41-
bis
con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera
a)
del comma 1 del predetto articolo 41-ter.
Articolo 41-
quinquies
(Effetti)
1. La promozione di cui all'articolo 41-
bis
non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.
Articolo 41-
sexies
(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)
1. La promozione di cui all'articolo 41-
bis
è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti di cui all'articolo 41-
ter
, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera
a)
del comma 1 dell'articolo 41-
ter
. Il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
“Articolo 18-
bis
(Promozione per merito di lungo servizio)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.
Articolo 18-
ter
(Requisiti richiesti)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 18-
bis
, comma 1, a condizione che:
a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica posseduta all'atto del congedamento;
b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di “ottimo” nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il beneficio della riabilitazione
ex
articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
e) all'atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.
Articolo 18-
quater
(Decorrenza)
1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-
ter
, consegue la promozione di cui all'articolo 18-
bis
con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera
a)
del comma 1 del predetto articolo 18-
ter
.
Articolo 18-
quinquies
(Effetti)
1. La promozione di cui all'articolo 18-
bis
non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.
Articolo 18-
sexies
(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)
1. La promozione di cui all'articolo 18-
bis
è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-
ter
, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera
a)
del comma 1 dell'articolo 18-
ter
. Il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.»