AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
80ª Seduta
Presidenza del Presidente
FORMIGONI
Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(1577)
Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1
a
Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.
Interviene in discussione generale il senatore DALLA TOR (
NCD
) il quale richiama i contenuti dell'audizione svolta lo scorso 5 agosto dalla Commissione, con la Commissione ambiente, del Corpo forestale dello Stato. Ricorda che già in tale sede aveva sottoposto all'attenzione della Commissione la necessità di tener conto del processo di riordino che sta interessando le Province e quindi, conseguentemente, la polizia provinciale.
Evidenzia che le competenze in materia ambientale delle polizie provinciali potrebbero essere ricomprese nelle prerogative del Corpo forestale dello Stato valutandone peraltro l'eventuale inquadramento nel più ampio sistema delle Forze dell'ordine, senza che ne venga intaccata l'autonomia operativa.
La senatrice FATTORI (
M5S
) fa presente che il Corpo forestale dello Stato svolge importanti funzioni di polizia ambientale e di tutela delle risorse naturali. Si dichiara pertanto contraria a ogni ipotesi di accorpamento di tale organismo nell'ambito delle Forze di polizia.
Tuttavia, valuta positivamente l'esigenza di un coordinamento operativo tra le funzioni del Corpo forestale e la polizia provinciale.
Richiama infine l'attenzione sulla necessità di una riorganizzazione interna del Corpo per valorizzarne le funzioni prettamente operative e per favorirne un ricambio nelle funzioni apicali.
Il senatore RUVOLO (
GAL
) interviene a sua volta sulla problematica dell'assetto del Corpo forestale dello Stato, sottolineando l'esigenza di istituire un sistema unico di coordinamento con le strutture regionali. Ciò consentirebbe anche di conseguire risparmi di spesa.
Soffermandosi quindi sulle funzioni di controllo in materia di sicurezza alimentare e di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, evidenzia la necessità di un riordino dei compiti che sono attualmente suddivisi tra Corpo forestale dello Stato e Ispettorato centrale della qualità e della repressione delle frodi.
Prende atto positivamente dei rilievi svolti dal senatore Dalla Tor quanto all'esigenza di intervenire anche sulle competenze delle polizie provinciali. Sottolinea peraltro l'analoga necessità di una definizione dei confini operativi tra il Corpo forestale e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che svolge anche attività ulteriori rispetto a quelle relative agli incendi.
Rileva infine che, a suo avviso, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura non dovrebbero solamente essere riformate, occorrendo ripensarne la stessa esistenza.
Il senatore RUTA (
PD
) ricorda di essere stato primo firmatario dell'ordine del giorno G/1582/2/1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del provvedimento di urgenza sulla semplificazione e trasparenza amministrativa. In tale sede si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di un costante confronto con le competenti sedi parlamentari in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare condizioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato.
Auspica quindi che la Commissione possa esprimere un parere che si muova nella stessa direzione del citato ordine del giorno, in un'ottica di potenziamento dell'attività di detto Corpo.
Rispetto alle Camere di Commercio, ritiene che esse debbano essere oggetto di una profonda rivisitazione da effettuare, tuttavia, nell'ambito di un provvedimento legislativo appositamente dedicato. Esse svolgono infatti importanti compiti che potrebbero essere resi ancor più efficienti e funzionali per favorire la crescita delle imprese.
Il senatore PANIZZA (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) riterrebbe utile disporre di dati aggiornati sull'attività delle Camere di Commercio nelle diverse Regioni.
La relatrice PIGNEDOLI (
PD
) si riserva alla luce del dibattito testé svolto di presentare nella prossima seduta una proposta di parere.
Il vice ministro Olivero preannuncia il proprio intervento in sede di valutazione di tale proposta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 nell'ambito della politica comune della pesca (COM (2014) 388 definitivo)
(n. 37)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)
La relatrice BERTUZZI (
PD
) riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che le possibilità di pesca per il 2015 saranno stabilite per la prima volta nell'ambito della nuova politica comune della pesca (PCP), applicandone pertanto uno dei principali strumenti di gestione: la definizione di possibilità di pesca conformi all'obiettivo del rendimento massimo sostenibile (
maximum sustainable yield
- MSY), onde garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e una gestione di tali attività in grado di conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale, e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
Fa presente che le possibilità di pesca devono essere fissate in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (regolamento sulla PCP), e dunque in linea con l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli
stock
ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. L'obiettivo dell'MSY va raggiunto per quanto possibile entro il 2015 e comunque, in modo progressivo, entro il 2020 per tutti gli
stock
ittici. Per raggiungere tale obiettivo, le proposte della Commissione europea mireranno a ricondurre nel più breve tempo possibile l'impatto delle flotte pescherecce sugli
stock
(vale a dire la mortalità per pesca) a livelli che consentano di ripristinare la biomassa necessaria a produrre l'MSY. Una volta raggiunto tale risultato, la Commissione europea vaglierà se proporre ulteriori misure volte a incrementare ulteriormente la ricostituzione degli
stock
.
Osserva che con l'entrata in vigore, a partire dal 2015, dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca - piccola pesca pelagica, grande pesca pelagica, pesca a fini industriali, pesca del salmone nel Mar Baltico, tra le altre -, le possibilità di pesca per gli
stock
interessati dovranno essere fissate tenendo conto del fatto che tali possibilità non sono più riferite agli sbarchi, bensì alle catture, ma tenendo fermo il principio che ciò non deve compromettere il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY né provocare un aumento della mortalità per pesca nelle attività in questione.
La nuova PCP prevede la possibilità di posticipare oltre il 2015 (comunque non oltre il 2020) il conseguimento dell'obiettivo MSY, ma solo nei casi in cui la sostenibilità economica e sociale delle flotte interessate dovesse risultare fortemente minacciata. La Commissione europea fornisce altresì un quadro evolutivo e aggiornato sullo stato degli
stock
, evidenziando come la pesca eccessiva sia diminuita nelle acque europee dell'Atlantico, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico.
Quanto al Mediterraneo e al Mar Nero, rileva che tra il 2007 e il 2012 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) hanno realizzato oltre 300 valutazioni. Il numero degli
stock
per i quali si dispone di una valutazione è passato da 29 nel 2007 a 104 nel 2012, ma le conoscenze sono ancora lungi dall'essere esaustive, in quanto il numero degli
stock
utilizzati a fini commerciali è decisamente più elevato. In linea generale, i livelli di sfruttamento superano di gran lunga gli obiettivi MSY: su 97
stock
, il 91 per cento risulta sottoposto ad eccessivo sfruttamento. Il nasello, la triglia, il gambero rosa, la sardina e l'acciuga subiscono lo sfruttamento più massiccio.
Segnala infine che il principio che regola gli orientamenti e le conseguenti raccomandazioni della Commissione è quello dell'attuazione progressiva: vale a dire, il raggiungimento progressivo, da parte degli Stati membri, di un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità di pesca delle loro flotte e le possibilità di pesca.
Ciò premesso, propone che la Commissione possa svolgere un'audizione dei rappresentanti del comparto della pesca per acquisirne le valutazioni, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
La Commissione conviene di svolgere le predette audizioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1328)
Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.
Il presidente relatore FORMIGONI (
NCD
) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato).
Dichiara improponibili per estraneità alla materia gli ordini del giorno G/1328/14/9 e G/1328/15/9 e gli emendamenti 1.25, 1.0.15, 4.0.3, 4.0.4, 6.0.1, 6.0.8, 6.0.10, 6.0.13, 6.0.23, 6.0.24, 10.0.3 e 13.0.2.
Informa che la Commissione bilancio non ha ancora reso parere sugli emendamenti. L'eventuale parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione comporterà la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti.
Avverte che si procede all'illustrazione degli ordini del giorno.
La senatrice DONNO (
M5S
) dà per illustrato l'ordine del giorno G/1328/1/9.
Il senatore PANIZZA (
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
) illustra gli ordini del giorno a sua firma G/1328/2/9, G/1328/3/9, G/1328/6/9, G/1328/12/9 e G/1328/13/9.
Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti ordini del giorno.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione delle audizioni
svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di rappresentati dell'Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA) e della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CONFAI) sulla meccanizzazione nel settore agricolo di mercoledì 24 settembre 2014, come pure di rappresentati dell'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli ed acquaviti (ASSODISTIL) sulle problematiche del comparto delle bevande spiritose di giovedì 25 settembre, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina
web
della Commissione.
Comunica inoltre che è stata depositata, da parte dei rappresentanti della dell'Accademia italiana di Permacultura, dell'Istituto Italiano Permacultura e della Permacultura Bioregionale, la documentazione relativa all'odierna audizione sul settore della permacultura in Italia e che anche tale documentazione sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web
della Commissione.
La Commissione prende atto.
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI
Il presidente FORMIGONI avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 8,45, non avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N.
1328
G/1328/1/9
DONNO, PUGLIA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
il settore agricolo, riflette la situazione economica generale italiana, ma a differenza di quanto si sta verificando nelle principali economie dell'Unione europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi che lo ha investito e che dura da molti anni;
a fronte di una crescita media nell'Unione europea dei redditi reali per unità di addetto nel settore agricolo del 12,5 per cento (con punte del 32 per cento in Francia, del 23 per cento in Germania e del 7 per cento in Spagna), l'Italia ha invece visto prodursi una contrazione;
in particolare, nell'ultimo decennio i redditi agricoli italiani si sono ridotti del 35,8 per cento mentre quelli europei sono cresciuti del 5,3 per cento;
la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;
secondo Equitalia sarebbero 980.000 le aziende agricole in Italia esposte verso banche, Inps e fornitori per una somma complessiva di oltre 50 miliardi;
gli altri Paesi europei hanno già adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni. Si tratta di interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi;
le Regioni italiane, per questa ragione, da tempo hanno chiesto lo stato di crisi e manifestato l'esigenza di fotografare la situazione debitoria delle imprese, attraverso una moratoria che consenta alle imprese stesse di affrontare il futuro più serenamente;
considerato che:
la situazione del credito agricolo è assai difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma iniziano ad accusare
deficit
di liquidità dal sistema bancario (nonostante gli interventi della Bce) sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e ingiunzioni per le quali le procedure di esdebitazione non hanno apportato benefici;
nel quinquennio 2008-2012, l'erosione del credito, ha interessato in particolare l'Italia del Centro-Sud: al Centro, la contrazione del credito agrario è stata, in media, di 19 punti percentuali all'anno: al Sud e nelle Isole, rispettivamente, di 14 e 15 punti percentuali mentre al Nord si è avuto un incremento medio annuo dello 0,6 per cento nell'area Est e dello 0,2 per cento in quella Ovest;
dall'analisi del credito per durata del finanziamento, si rileva che nel periodo 2008-2012 il credito agrario di lungo periodo ha riportato una flessione media annua di 7 punti percentuali, quello di medio periodo di 8 punti, quello di breve periodo è invece cresciuto mediamente di ben 13 punti ogni anno, passando dai 154 milioni di euro del 2008 ai 252 milioni di euro del 2012: la crescita del credito a breve segnala con chiara evidenza la difficoltà delle imprese agricole nell'affrontare la gestione ordinaria;
nonostante i tassi a lungo termine sui titoli di Stato stiano scendendo ai livelli di quelli a breve termine, gli istituti di credito italiani preferiscono acquistare titoli di debito pubblico piuttosto che iniettare liquidità alle imprese agricole;
in assenza di sufficiente credito, la chiusura di migliaia di aziende agricole comporta abbandono del territorio, aumento delle importazioni, insicurezza alimentare, ingresso di capitali illeciti e impossibilità di spendere i fondi europei;
tale contesto di
credit crunch
, impone una richiesta di deroga verso le regole europee legate agli aiuti di stato, al
de minimis,
e alle regole di Basilea, almeno sino a che i mercati non avranno riacquisito piena fiducia, le agenzie non avranno migliorato le valutazioni e i livelli di
spread
non saranno scesi sino al punto di rendere più conveniente riversare risorse verso il sistema delle imprese;
le misure previste sinora risultano inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione dello scenario socio-economico delineato in premessa e della necessità di realizzare i necessari interventi a favore della crescita, come necessario e come richiesto al nostro Paese dalle maggiori istituzioni europee,
impegna il Governo:
a valutare in sede europea l'adozione di una deroga alla normativa comunitaria e a quella bancaria per consentire il salvataggio delle nostre imprese agricole, quelle del Mezzogiorno in particolare;
ad intervenire urgentemente nei confronti delle aziende non
in bonis
con una moratoria per il settore agricolo e, in particolare, attraverso misure che favoriscano l'accesso al credito, in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole.
G/1328/2/9
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
diversi provvedimenti in quest'ultimo anno, da ultimo il cosiddetto decreto «Competitività», hanno portato avanti la necessità di semplificare il sistema normativo italiano ed in particolare quello relativo al settore agricolo;
in materia di semplificazioni, il settore vitivinicolo richiederebbe una particolare attenzione, essendo gravato forse più di ogni altro da adempimenti spesso ripetitivi: è pur vero che basterebbe applicare le norme emanate in materia (per esempio quella fondamentale per cui se i dati sono in possesso di una pubblica amministrazione, un'altra, che ha competenze sulla stessa materia, non dovrebbe richiederle all'impresa), così come quelle sulla digitalizzazione della Pubblica amministrazione e quindi basterebbe adottare provvedimenti amministrativi; però i funzionari del Mipaaf spesso non le applicano,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere finalmente in maniera organica una delegificazione o una delega sul sistema di certificazione e controllo nel settore vitivinicolo da informare ai seguenti princìpi:
a)
unicità degli adempimenti da parte degli utilizzatori e coordinamento fra le amministrazioni interessate, al fine di consentire l'interscambio e l'interconnessione per rendere conoscibili il complesso delle informazioni di rispettiva competenza;
b)
applicazione del principio dell'autocontrollo aziendale;
c)
scelta da parte dell'utilizzatore della struttura di controllo;
d)
previsione di piani di controllo per ognuna delle seguenti categorie di vini: DOCG, DOC, IGT, varietale;
e)
controlli a campione basati su analisi dei rischi e intensificazione degli stessi in caso di non conformità con addebito agli utilizzatori dei maggiori oneri;
f)
applicazione del principio di proporzionalità nella impostazione dei piani di controllo in funzione della seguente piramide qualitativa: DOCG, DOC, IGT, varietali;
g)
nuova classificazione delle ipotesi di non conformità;
h)
garanzia della tracciabilità e rintracciabilità di ciascuna partita di vino, mediante utilizzo di contrassegni o lotto certificato;
i)
applicazione del sistema di controllo anche alla fase della commercializzazione;
j)
non riproduzione di adempimenti o controlli già previsti e certificati nelle diverse fasi procedimentali o in fase di autocontrollo.
G/1328/3/9
PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
il settore agricolo, per la sua stessa natura legata agli eventi climatici, utilizza spessissimo assunzioni temporanee, impiegate per la raccolta della frutta e per la vendemmia, in periodi ristrettissimi e con scadenze particolarmente stringenti dettate dalle condizioni meteorologiche e dalle esigenze del mercato. I
vouchers
(sistema dei buoni lavoro) costituiscono sicuramente un ottimo strumento messo in atto per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, ma ancora una volta quando si parla di attività agricole ci si scontra con limitazioni troppo pregnanti che finiscono per sminuire la bontà e la fruibilità dello strumento;
relativamente alle attività agricole, infatti, sono state previste limitazioni sia dal punto di vista del volume di affari annuo massimo che deve possedere l'azienda agricola, sia dal punto di vista delle categorie di prestatori che possono essere utilizzati da tali aziende. Riguardo al volume d'affari annuo, il limite sotto il quale i datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 possono utilizzare tutte le categorie di prestatori è di euro 7.000 e sopra tale soglia (eccessivamente bassa) i datori di lavoro agricoli sono costretti ad utilizzare esclusivamente giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi e solo nei periodi di vacanza, i pensionati e i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito. La soglia di euro 7.000 è sicuramente troppo bassa e, di conseguenza, eccessivamente limitante rispetto alla possibilità di trovare lavoratori disponibili, tenendo in considerazione il fatto che nei lavori agricoli il bisogno di manodopera si concentra, generalmente, in tempi ristretti e con esigenze immediate determinate dalla imprevedibilità atmosferica. Per questo risulta necessario innanzitutto togliere la soglia (o almeno innalzarla) e quindi ampliare la possibilità, come succede per tutti gli altri settori produttivi, di utilizzare i
vouchers
anche a persone con contratto di lavoro subordinato, che, per limitatissimi periodi, potrebbero collaborare nelle aziende agricole (si pensi al lavoratore dipendente che nel fine settimana aiuta l'azienda familiare o i parenti per la vendemmia o la raccolta); ciò consentirebbe ai datori di lavoro agricoli di assumere, per poche giornate, tutte le persone che sono disposte a prestare la loro manodopera per brevi periodi e ai lavoratori dipendenti di arrotondare stipendi oggi troppo bassi rispetto al costo della vita. Inoltre, si consentirebbe ai datori di lavoro agricoli di regolarizzare i dipendenti con modalità semplici e snelle, limitando la necessità di manodopera straniera, soprattutto extracomunitaria;
un altro problema da affrontare per le assunzioni agricole e quindi nell'utilizzo dei
vouchers
è l'immediatezza della loro operatività. Il
voucher
viene acquistato facilmente tramite i canali a ciò adibiti (sedi INPS, tabaccai aderenti, procedure telematiche, banche abilitate e uffici postali), ma, di fatto, dal momento dell'acquisto del
voucher
devono passare 24 ore per la sua attivazione e, di conseguenza, la comunicazione all'INPS non può che avvenire il giorno successivo all'acquisto. Questa dinamica comporta, di fatto, il differimento di un giorno dell'inizio della prestazione lavorativa, determinando una evidente difficoltà, da parte delle piccole aziende, a far fronte alle esigenze improvvise ed immediate di manodopera, che, non sempre per periodi così brevi ed imprevedibili, è facile da reperire;
rilevato che:
con riferimento alla nuova PAC, la Politica agricola comune, sta per concludersi l'
iter
di approvazione e nelle prossime settimane il Governo ne completerà il recepimento. L'impegno dei territori di montagna, in particolare di quelli delle Alpi, in questi ultimi anni è stato convinto e determinato per far recepire all'Unione europea la consapevolezza che le aziende di montagna necessitano di interventi mirati e che non possono adempiere alle normative valide per le grandi aziende di pianura, strutturate ed organizzate. Molte istanze sono state accolte e devono essere ora approvate anche in sede nazionale;
in tale contesto, va evidenziata la problematica dei titoli di coltivazione dei pascoli montani, che ha determinato una situazione incresciosa ed inaccettabile per le comunità su cui insistono. Come noto, infatti, i territori di pianura godono dei titoli di pascolo e ciò attribuisce alle loro aziende un forte vantaggio nelle gare di assegnazione dei pascoli da parte dei proprietari, spesso enti pubblici. Ciò comporta l'assegnazione delle nostre malghe ad aziende che, pur di riscuotere i titoli, assumono in affitto gli alpeggi e poi non li caricano o li utilizzano solo formalmente, con un evidente danno per l'economia e l'immagine della zona, per il mantenimento del nostro territorio e ancora una volta per la tenuta delle aziende zootecniche e le società di allevamento che sono quelle più fragili. Il recepimento della nuova politica europea può costituire l'occasione per trovare definitivamente una soluzione a questa incresciosa situazione che sta peraltro avvelenando i rapporti tra i nostri allevatori e alcune amministrazioni comunali;
preso atto che:
ad aggravare ulteriormente la situazione delle aziende montane, è giunta la nuova disposizione introdotta dall'allora Governo Monti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha abrogato tutte le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali. La legge di stabilità per il 2014 ha reintrodotto la tassa fissa per gli agricoltori professionali iscritti alla gestione previdenziale agricola, ma non ha ripristinato l'agevolazione anche per le aziende a
part-time
della montagna. Vani sono stati finora tutti i tentativi per far comprendere che la montagna vive una situazione particolare in cui la cronica scarsità di terreni disponibili rende spesso impossibile l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva;
tutto ciò premesso, impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere, anche al settore agricolo, la possibilità di assumere con la forma di lavoro occasionale di tipo accessorio
(vouchers)
anche le persone regolarmente iscritte nell'assicurazione obbligatoria, quindi non solo disoccupati, pensionati e giovani studenti, prevedendo quindi un unico utilizzo dei
vouchers
per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo;
per le assunzioni agricole e, quindi, nell'utilizzo dei
vouchers,
a prevedere l'immediatezza della loro operatività;
a riconoscere, nella fase di recepimento della nuova PAC, le peculiarità dei territori di montagna e delle loro piccole aziende, prevedendo il sostegno pubblico non solo, e doverosamente, all'agricoltore professionale, ma, con misure diversificate, anche a tutti coloro che, pur a titolo non principale, coltivano la terra e garantiscono il mantenimento dell'equilibrio naturale;
a prevedere nella nuova normativa che i titoli di coltivazione dei pascoli montani siano riservati esclusivamente agli agricoltori che prima del disaccoppiamento esercitavano attività di pascolamento e la cui stalla e/o centro aziendale abbia sede entro un raggio di 50 km dal pascolo oggetto di titolo;
a valutare la possibilità di reintrodurre, totalmente o almeno con aliquote ridotte, almeno per i giovani coltivatori diretti fino a 40 anni, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina nei territori di montagna, dall'articolo 5-
bis
della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dall'articolo 5-
bis
del decreto legislativo n. 228 del 2001.
G/1328/4/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e
packaging
ai DOP e IGP, in un unico contesto, mescolati fra di loro;
oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP, evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;
le pratiche in questione possano sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi, a non identificare correttamente le caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP, concentrando la loro attenzione solo su aspetti quali il prezzo, il
packaging
etc...;
a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti «similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco-vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;
il regolamento U.E. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP – IGP da ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati, ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti;
la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, considera «azioni ingannevoli» le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in G.D.O. non sembra essere conforme, quindi, alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-pubblicità dei prodotti alimentari nonché in materia di pratiche commerciali scorrette,
impegna il Governo:
a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;
ad adottare provvedimenti che prevedano modalità di offerta in vendita, dei due tipi di prodotti, più corrette ed idonee a prevenire ed evitare le possibili confusioni e fraintendimenti da parte dei consumatori, usando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, la separazione fisica dei prodotti similari generici rispetto ai prodotti DOP – IGP, con evidente delimitazione delle rispettive aree espositive e la presenza di una idonea cartellonistica che chiarisca in maniera corretta le diverse caratteristiche dei prodotti DOP – IGP rispetto ai similari generici;
a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP – IGP con cui possano essere confusi, al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.
G/1328/5/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
l'embargo russo è la risposta ad una serie di sanzioni decretate dall'Unione europea contro la Federazione russa alle quali il nostro Paese ha aderito esponendolo così a delle rappresaglie commerciali varate dalle autorità di Mosca;
le decisioni del Governo di Mosca di dire stop alle importazioni di prodotti agroalimentari sono state un duro colpo per il nostro
Made in Italy
che è un valore aggiunto fondamentale;
per comprendere la portata del problema diamo qualche dato: degli oltre 117 miliardi di euro del totale dell'
export
europeo verso la Russia circa 12,7 miliardi derivano dall'agroalimentare (circa il 10 per cento del totale delle esportazioni) facendo così di essa il secondo più grande mercato di sbocco per l'
export
dei prodotti agroalimentari dell'UE. Dell'
export
europeo agroalimentare il 27 per cento è rappresentato dalla frutta e il 21,5 per cento dalla verdura;
il valore dell'
export
italiano verso la Russia, nel 2013, ammontava a 10,4 miliardi di euro mentre nei primi quattro mesi del 2014 a 2,8 miliardi rendendo l'Italia il quarto fornitore europeo e pesando per il 2,8 per cento sull'
export
complessivo italiano. L'
export
italiano nel settore agroalimentare è stato di 1,1 miliardi di euro nel 2013 di cui un quinto – 221 milioni di euro – riguarda i prodotti che figurano nella «
black list
» russa;
le previsioni di danno economico per i prodotti e i valori di perdita totale delle esportazioni italiane oscillano tra i 163 e i 200 milioni di euro mentre ammonta a 100 milioni la perdita in valore – cifra che somma le ricadute su produttori, trasformatori ed esportatori – per il 2014 che può arrivare a 250 milioni nel 2015, stime però provvisorie e alquanto aleatorie perché non tengono in considerazione i danni «indiretti» che questo embargo crea e potrebbe ancora produrre;
ai danni diretti, infatti, si devono aggiungere quelli «indiretti» che potrebbero portare a conseguenze ancor più devastanti ed avere effetti protratti nel tempo. Questi potrebbero configurarsi nel rischio di un danno anche definitivo ai rapporti commerciali con la Russia che potrebbero non riprendersi una volta che, finito l'embargo, i nostri produttori sono stati sostituiti da quelli provenienti da altri paesi. Inoltre c'è il danno di immagine in quanto entrerebbero nel mercato russo imitazioni delle nostre eccellenze che nulla hanno a che fare con il
Made in Italy,
oltre che il rischio di dirottamento nel nostro mercato di prodotti agroalimentari di bassa qualità degli altri paesi che non trovano più sbocchi in quello russo nonché ripercussioni sull'indotto afferente al mondo dei trasporti e del
packaging
;
non è giusto che le imprese vengano danneggiate per colpa di una decisione del Governo che in molti hanno contestato ed ha portato a danni che devono essere risarciti;
la Commissione europea ha già deciso un pacchetto di aiuti di 125 milioni di euro della PAC per il finanziamento dei ritiri dal mercato e mancata raccolta di frutta e verdura. Ma non sembrano essere sufficienti se si contano, appunto, anche i danni «indiretti»,
impegna il Governo:
ad intervenire per compensare i danni diretti ed indiretti conseguenti al blocco forzato delle esportazioni, visto che le stime prevedono che il per il 2015 si possa arrivare a 250 milioni di danni e quindi gli stanziamenti provenienti dalla PAC sembrano essere del tutto insufficienti;
a prevedere misure per prevenire i danni cosiddetti «indiretti» che rischiano di compromettere ulteriormente le nostre aziende e produzioni agroalimentari, nonché le perdite di posizione sul mercato russo;
a prevedere che i fondi necessari per la compensazione dei danni non siano i medesimi provenienti dalla PAC evitando così l'impoverimento ulteriore delle risorse a sostegno dell'agricoltura italiana.
G/1328/6/9
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
le piccole aziende agricole di montagna versano, da sempre ma adesso in particolare, in una difficile situazione, in quanto si trovano a dover affrontare una normativa nazionale sempre più stringente, perché calibrata sulle strutture delle grandi realtà esistenti a livello nazionale, ma poco (o nulla) calata nella realtà delle piccole imprese montane. Già si trovano a dover fronteggiare una situazione difficile per la esasperata frammentazione fondiaria, la distanza degli appezzamenti, le accentuate pendenze e le conseguenti difficoltà di lavorazione, i prezzi elevati di acquisto; se poi ci si mette anche una burocrazia assillante, il rischio di esasperare gli operatori, specie quelli a
part-time
, è davvero alto, con il rischio concreto di chiusura e quindi con gravi e chiare ripercussioni nel mondo del lavoro (già in grave crisi);
sarebbe un vero peccato se queste aziende fallissero perché, oltre a costituire una preziosa fonte di integrazione del reddito familiare, presidiano il territorio e ne garantiscono la vivibilità e la qualità della vita, valorizzano l'identità e l'immagine turistica della montagna e delle sue valli, contribuiscono efficacemente a prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico. L'abbandono della coltivazione porterebbe ad un irreversibile declino della montagna e alla rottura di un equilibrio naturale e sociale, con fatica mantenuto nei secoli;
il ministro Martina, in occasione della sua prima audizione in Commissione agricoltura del Senato, ha espresso la necessità di «garantire la permanenza dell'agricoltura delle aree marginali e montane e sostenere con decisione la zootecnia», sfruttando tutte le possibilità offerte dai nuovi regolamenti comunitari; lo stesso Ministro ha ritenuto necessario distinguere «l'agricoltura che produce in prevalenza per il mercato ''da quella'' che produce in prevalenza beni pubblici»;
preso atto che:
uno dei problemi di maggior complessità e insostenibilità, reclamato a gran voce dal comparto agricolo, riguarda l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Ora, fatte tutte le premesse del caso riguardo all'imprescindibile tutela della salute dei lavoratori e all'esigenza di un'efficace azione di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, dobbiamo renderci conto che una normativa generale come quella del richiamato D.Lgs. 81/2008, creata e calata nella realtà di grandi aziende, non può e non deve essere applicata con rigidità e con la stessa ottica per le piccole aziende;
il decreto legislativo di cui sopra ha introdotto, fra le altre cose, l'obbligatorietà per le imprese agricole (anche di piccolissime dimensioni) di dotarsi del piano di sicurezza, alla pari di aziende con decine, se non centinaia, di lavoratori (nel precedente decreto legislativo n. 626 del 1996 sulla sicurezza erano escluse le aziende agricole e con il decreto legislativo n. 81 del 2008 sembrava inizialmente che le piccole aziende agricole potessero essere esonerate, mentre invece alla fine sono state ricomprese
in toto
, senza nessuna differenziazione). Sono stati fatti grandi sforzi per riuscire a mettere in sicurezza queste aziende, il loro lavoro e i loro collaboratori, partendo dal presupposto che la maggioranza di esse, almeno in Trentino e in Alto Adige, sono affiliate al sistema cooperativo e che solo una minima parte di esse si avvale di almeno un dipendente. La stessa cosa si può dire dell'obbligo della visita medica per i dipendenti agricoli se superano le 50 giornate lavorative, che, se considerate le varie fasi di lavoro che deve affrontare l'azienda agricola nel corso dell'anno, sono sicuramente poche;
a ciò si aggiungono le ore di formazione che il coltivatore deve svolgere in azienda per qualsiasi lavoratore assunto, anche per una sola giornata, o per i collaboratori familiari che lo coadiuvano nelle operazioni colturali. Ad esempio per l'utilizzo delle scale per la raccolta della frutta, sono previste ben 8 ore di formazione. Ci rendiamo conto di che cosa significa per un'azienda di 5.000 mq?
in sintesi, quindi, la normativa prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 è sicuramente giusta e preordinata alla tutela del lavoratore, ma non può essere applicata allo stesso modo alle aziende con centinaia di dipendenti e alle imprese (come la grande maggioranza di quelle agricole del territorio montano) con magari un solo dipendente o addirittura con dipendenti solo in alcuni periodi dell'anno;
nonostante gli adempimenti pesanti e tutto sommato anche costosi, tutti gli imprenditori agricoli trentini si sono adeguati alla normativa ed oggi sono dotati di DVR, che viene regolarmente aggiornato;
rilevato che:
a dover subire un'eccessiva complessità normativa sono anche le regole per l'utilizzo dei macchinari agricoli, che adesso prevedono una specifica abilitazione per il conducente;
ad essere troppo complessa è anche la normativa per la revisione dei mezzi agricoli e delle attrezzature di lavorazione, oggi obbligatoria ad intervalli troppo ravvicinati e che andrebbe invece dilatata su periodi più lunghi;
vanno inoltre consolidate e rafforzate le procedure previste per la tracciabilità dell'impiego di prodotti fitosanitari e per lo smaltimento dei rifiuti, prevedendo nel contempo l'esenzione di tali procedure dal sistema SISTRI, allo scopo di evitare ridondanze nella registrazione di dati che sono obbligatori;
lo stesso ministro Martina, sempre nella sua prima audizione al Senato, ha riconosciuto che «dove l'agricoltura è fondamentale per la conservazione del paesaggio, la difesa idrogeologica e, più in generale, il mantenimento dell'equilibrato rapporto tra pressione antropica ed ambiente, non sarà importante chi farà cosa, ma che le cose da fare si facciano»;
i problemi che stanno sempre più velocemente soffocando le nostre piccole aziende agricole di montagna sono quindi molteplici e stanno portando molte di esse al «punto di non ritorno», con conseguenze disastrose per l'agricoltura di montagna della nostra Provincia, per il nostro territorio e per la nostra economia;
tutto ciò premesso, impegna il Governo:
a porre in atto le necessarie modifiche normative per semplificare e promuovere l'attività delle piccole aziende agricole che presidiano il nostro territorio, salvandole da una inaccettabile e ormai insostenibile burocratizzazione di tutto il sistema;
a prevedere la riduzione delle ore di formazione previste per i collaboratori familiari che prestano la loro opera a puro titolo volontario e per poche giornate all'anno;
a valutare la possibilità di esentare le aziende agricole, quando il periodo di lavoro esterno per singola azienda non superi le 50 giornate consecutive, dall'obbligo di visita medica per i dipendenti agricoli e della frequenza dei corsi di formazione antinfortunistica;
a valutare la possibilità di modificare la normativa per la revisione dei macchinari e delle attrezzature agricole, ampliando l'intervallo di revisione almeno fino a cinque anni.
G/1328/7/9
MARINELLO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
considerato che:
il decreto legislativo n. 99 del 2004 disciplina la figura dell'imprenditore agricolo professionale;
è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;
molto spesso nei territori si riscontra la disponibilità di aree coltivabili destinate allo sviluppo rurale PSR 2014-2020 destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli con colture avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire e regolare la qualifica di imprenditore agricolo equestre (IAE), per le attività che riguardano la gestione di scuderie e allevamenti di razza equine, ad esclusione degli ippodromi, seguendo il disposto del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l'imprenditore agricolo professionale (IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o remote alle strutture, destinate allo sviluppo rurale (PSR 2014-2020), non inferiori all'ettaro e destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica.
G/1328/8/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
in occasione del Consiglio europeo del 12 giugno 2014 è stata approvata a larga maggioranza, la proposta di compromesso della Presidenza greca sulla bozza di regolamento COM (2010) 375, che lascia gli Stati membri liberi di decidere se consentire o vietare sul proprio territorio, oppure su una porzione o regione, una coltura geneticamente modificata (OGM) senza dover esporre alla Commissione europea la ragione del divieto;
questo consentirà una flessibilità agli Stati membri di decidere in merito alla gestione della propria agricoltura, permettendo di vietare o limitare la coltivazione di OGM nel proprio Paese;
con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione delle sementi di organismi geneticamente modificati (OGM) in Italia per un periodo di 18 mesi. Tale divieto è stato confermato anche dalla sentenza n. 4410 del 23 aprile 2014 del TAR del Lazio. Sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato;
preoccupazione destano le importazioni di prodotti agroalimentari o delle materie prime utilizzate per la produzione nel nostro Paese che provengono dall'estero, siano essi Stati membri o extra UE, che sono stati coltivati, allevati o prodotti con coltivazioni OGM;
l'etichettatura concernente la presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti a livello europeo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1830 del 2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati. L'etichetta deve chiaramente riportare la dicitura «geneticamente modificato» o «prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato»;
ciò assume particolare importanza per i Paesi come il nostro che sono tradizionalmente OGM
free
;
forme di etichette che chiaramente indichino la totale assenza di OGM potrebbero favorire sul mercato tutte quelle piccole e medie aziende agricole, che non hanno e non usano organismi geneticamente modificati;
impegna il Governo:
a prevedere misure che prevedano in etichetta una indicazione chiara che in quell'alimento sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza (0,9 per cento) al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così la possibilità di un acquisto consapevole e informato.
G/1328/9/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come «frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è prodotto;
frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare e a optare per alimenti economici con prezzi troppo bassi per essere prodotti autentici, con conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori;
le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agro alimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente e fanno perdere risorse al nostro Paese, risorse che creano indispensabili rapporti commerciali che sono fondamentali per l'economia del territorio;
al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto sanzioni sia amministrative che penali – in ordine alle diverse fattispecie sono stati individuati differenti tipi di sanzioni – per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli imprenditori ed operatori commerciali, ma che non sembrano essere sufficienti per contrastare gli illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano;
spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime di provenienza estera;
attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro, quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche una forma di comunicazione tra produttore e cliente;
il valore delle merci contraffatte nel settore alimentare e bevande è pari a 1153 miliardi di euro, il 15 per cento dell'intera contraffazione rivenuta nel nostro Paese che va dall'usurpazione della denominazione alle sofisticazioni e frodi alimentari;
la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), ai commi 49 e seguenti dell'articolo 4, adotta misure per la tutela del marchio «
Made in Italy
». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce reato punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Il comma 49-
bis
prevede, inoltre, che l'uso del marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 250.000 euro;
la legge 14 gennaio 2013 recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-
quater
all'articolo 4 della suddetta legge n. 350 del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-
bis
della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale;
il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare richiede urgenti e ulteriori misure anche di carattere penale, per invertire un
trend
pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente caratterizzando un importante settore che rappresenta un pilastro nell'economia italiana;
la tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita di essere rafforzata e costituisce un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. È necessario focalizzare l'attenzione sulla verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti sono da ricercare anche all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore nonché, a livello europeo, nella normativa dell'Unione europea,
impegna il Governo:
a prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni al fine di rendere più incisive le misure sanzionatorie previste, che facciano da deterrente alle suddette pratiche illecite.
G/1328/10/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
molti dei prodotti alimentari destinati alle mense scolastiche ed ospedaliere non sono ottenuti a partire da materie prime originarie dei territori in cui sono consumati, né sono riferibili alle tradizioni alimentari dei territori medesimi;
le attuali politiche di approvvigionamento di prodotti alimentari destinati alla refezione tendono, nel loro complesso, a contribuire al processo di progressivo indebolimento della componente agricola all'interno delle filiere agroalimentari e a generare costi a carico dell'acquirente finale che, nel caso specifico, è, in primo luogo, identificabile nel contribuente o, in ogni caso, nei soggetti che si fanno materialmente carico di sopportare gli oneri relativi al consumo di pasti nelle mense scolastiche;
il consumo di prodotti tipici e di qualità concorre altresì al mantenimento di forme di agricoltura ancorate al territorio e, quindi, anche alla tutela ed allo sviluppo dei valori economici, sociali e culturali che sono propri dei territori di cui gli stessi prodotti sono espressione;
le Regioni e Province possono garantire un'alimentazione sana, varia, completa, dalle carni ai formaggi, dal riso agli ortaggi, dalle uova alla frutta. Assicurare una dieta equilibrata e corretta educa i bambini a mangiare secondo la stagionalità e la territorialità dei prodotti e sostiene le filiere locali tenendo sempre presente però le necessità di salute, di religione o esigenze particolari;
adottare nelle scuole una dieta alimentare somministrando ai bambini prodotti provenienti sia dal territorio della Provincia che della Regione in cui è situata la scuola, nonché prodotti italiani, lasciando comunque uno spazio nei menù ai prodotti provenienti anche dall'Unione europea o da altre parti del mondo, significa educare i giovani ad una sana e corretta alimentazione e promuove le specificità del territorio;
così si rilancerebbe la filiera locale di produzione che significa prima di tutto prodotti sempre freschi e genuini, con costi molto contenuti e un'attenzione anche all'ambiente;
essendo prodotti provenienti dal territorio si ridurrebbero al minimo le emissioni di anidride carbonica derivate dal trasporto, altresì si incentiverebbe anche la conoscenza dei prodotti tipici locali all'interno delle scuole, prodotti apprezzati e invidiati in tutto il mondo,
impegna il Governo:
a prevedere misure che rendano obbligatorio e non facoltativo prevedere nei capitolati di appalto la preferenza di prodotti provenienti dal territorio della Provincia, Regione ma soprattutto italiani per l'approvvigionamento degli alimenti da destinare alla refezione da reperire, principalmente, attraverso modalità finalizzate a favorire l'avvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di consumo.
G/1328/11/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
i dazi
antidumping
sono miranti a scoraggiare la pratica del
dumping
, cioè l'esportazione di beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel paese d'origine. Con questa azione il produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi prezzi;
la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea in una fase iniziale era stata concepita nell'ambito di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Comunità con i paesi terzi. In seguito, è stato posto l'accento sull'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione in modo da realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, ove le merci circolano liberamente come all'interno di un mercato nazionale;
la globalizzazione, oltre ad alcune conseguenze positive, come l'apertura di nuove opportunità di mercato per il nostro tessuto produttivo, ne ha prodotte altre assai nefaste. Il venir meno, secondo le regole imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio, delle barriere di carattere protezionistico alla libera circolazione delle merci ha indubbiamente alimentato il diffondersi di fenomeni negativi. Tra essi figurano: la dilagante violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la contraffazione dei prodotti e dei marchi dei Paesi europei, l'ingresso nell'Unione di prodotti che non rispettano le normative ambientali, sociali e gli
standard
di sicurezza. Si tratta, quasi sempre, di pericoli provenienti da produttori situati nell'Area asiatica e, in particolare, della Cina. Gli effetti negativi di questi fenomeni sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto
made in Italy
e per i distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante;
la lentezza e l'atteggiamento renitente con cui la Commissione europea sta operando, si manifesta con l'assenza dei necessari provvedimenti
antidumping
che penalizza le molte piccole e medie imprese, in particolare del Nord che hanno scelto di produrre prodotti di qualità sul proprio territorio, e che oggi sono seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai Paesi del Sud-Est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea e la qualità dei prodotti non è sempre garantita;
il tessuto produttivo del comparto agricolo, già fortemente provato dalla crisi economica in atto, si trova anche a dover affrontare la concorrenza di paesi, come la Cina, che non osservano le regole di un mercato equilibrato e leale, che usufruiscono di manodopera a bassissimo costo e di politiche di
dumping
a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani ed europei,
impegna il Governo:
ad avviare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, le procedure per l'applicazione, quando possibile ed opportuno, di misure doganali necessarie per impedire pratiche di concorrenza sleale a tutela dei prodotti
made in Italy
e delle imprese italiane.
G/1328/12/9
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE, PIGNEDOLI, SAGGESE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
il provvedimento in esame non prevede, se non in minima parte, interventi specifici a favore dell'agricoltura di montagna, che sta vivendo una congiuntura particolarmente critica perché alle condizioni di svantaggio oggettivo (pendenze, scarsità di territorio coltivabile e spezzettamento fondiario esasperato, avversità e rigidità climatiche, difficoltà di lavorazione e di collegamento con i centri di servizio, ecc.), che aumentano considerevolmente i costi di produzione, si aggiunge il peso eccessivo di una burocrazia che è modulata su aziende di ben altra dimensione e complessità;
ciò ha comportato l'abbandono dei terreni più impervi e meno remunerativi ed una preoccupante demotivazione dei giovani, ai quali l'agricoltura non riesce a garantire un adeguato reddito;
per tali motivi, nelle zone dì montagna sarebbe indispensabile favorire e sostenere, oltre gli imprenditori professionali, anche i coltivatori diretti
part-time
, che assumono un ruolo strategico, sia per la tenuta del sistema sociale, sia dal punto di vista economico per l'immagine turistica del territorio, sia per la preziosa integrazione al reddito familiare, sia perché garantiscono la stabilità del sistema idrogeologico che in montagna è particolarmente fragile;
considerato che:
per favorire la permanenza dei coltivatori diretti, anche a tempo parziale, e l'insediamento dei giovani in montagna è necessario agevolare l'acquisto dei terreni, strumento di lavoro indispensabile per chi intende esercitare o ampliare un'attività agricola a qualsiasi titolo, terreni che in montagna sono particolarmente scarsi, frammentati in mille appezzamenti e in innumerevoli proprietari. L'alternativa sono l'abbandono della coltivazione ed il conseguente degrado di queste attività;
che dal 1° gennaio 2014 inspiegabilmente per i coltivatori diretti a
part-time
delle zone di montagna, che sono quelle maggiormente bisognose di sostegno, la tassa di registro è aumentata da un importo fisso di circa 150 euro al 12 per cento, mentre contestualmente la tassa di registro a carico di chi acquista la terra per speculazione è stata ridotta dal 17 al 12 per cento;
che ciò ha favorito il crollo delle compravendite in montagna e di conseguenza il pericoloso espandersi dei fenomeni di abbandono della coltivazione dei terreni più impervi e meno remunerativi,
impegna il Governo:
a farsi carico del problema sopra esposto e a ricercare idonee misure atte a ripristinare, anche parzialmente o in misura ridotta, le agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti operanti nelle zone montane e non solo, come tuttora, per gli imprenditori agricoli professionali.
G/1328/13/9
PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
alcune aziende agricole, con prevalente attività di allevamento da latte e da carne (bovini e suini), in questi ultimi mesi si sono ritrovate inaspettatamente in gravi difficoltà finanziarie, ma non a causa dei prezzi di mercato troppo bassi, né a causa della grande distribuzione organizzata, che con le sue condizioni commerciali spesso danneggia i singoli produttori, bensì per colpa di una legislazione che non riesce a rendere snelle le procedure amministrative;
nel settore della produzione di agro energie, infatti, molti imprenditori dopo aver realizzato investimenti per milioni di euro si sono visti negare la possibilità di accedere al sistema delle tariffe incentivanti;
le aziende agricole, ormai da mesi, producono e immettono nella rete nazionale energia elettrica, ma nessuno le paga. Per ora gli agricoltori attingono dai loro risparmi per far fronte ai costi di gestione degli impianti e alle rate dei mutui accesi con gli istituti di credito;
non si sa, ovviamente, per quanto tempo potranno resistere e cosa accadrà a queste imprese se il Gse (Gestore dei servizi elettrici), peraltro seguendo alla lettera le leggi vigenti, non consentirà loro di incassare la tariffa onnicomprensiva. Probabilmente, anzi, sicuramente saranno costrette a chiudere;
la questione è preoccupante, visti i numerosi dinieghi che colpiscono gli impianti a biogas e syngas costruiti nel corso del 2013 e del 2014, e rischia di spezzare la vita delle imprese;
la rivista «L'Informatore Agrario» ha raccolto da impiantisti e tecnici, liberi professionisti, molti casi di rigetto della richiesta di riconoscimento della tariffa onnicomprensiva e, analizzando le motivazioni, spiega l'articolo di stampa, pare proprio che ogni cavillo sia buono pur di negare a imprenditori, che hanno già investito i loro denari, la possibilità di accedere agli incentivi;
vi è una normativa ancora troppo farraginosa e la burocrazia continua a scoraggiare gli investimenti;
già di per sé la procedura per la costruzione di un impianto di produzione di energia rinnovabile è complessa perché prevede, tra le altre cose, l'iscrizione al Registro per ottenere la quale è necessario avere un progetto definitivo ed essere in possesso di una serie di documenti, quali autorizzazioni regionali, comunali, provinciali e così via da presentare al Gse. Inoltre, la tariffa incentivante viene concessa solo in un momento successivo, ovvero quando l'impianto è già entrato in funzione. Ciò significa che l'imprenditore deve anticipare a volte anche milioni di euro, per una incerta concessione dell'incentivo;
la normativa sui controlli documentali affidati al Gse in fase di rilascio della tariffa, infatti, è talmente articolata da determinare, spesso, sovrapposizioni con la procedura autorizzativa. Accade così che un impianto autorizzato dalla Regione o dal Comune non passi l'esame del Gse;
considerato che:
con questi dinieghi certamente non si recuperano soldi pubblici ma si penalizzano gli imprenditori che hanno effettuato un investimento lecito, stimolati dallo Stato attraverso la concessione di un incentivo;
il percorso verso le rinnovabili, dunque, risulta talmente accidentato da dissuadere chiunque a proseguirlo. Infatti il
plafond
di 130 MW annui riservato alle biomasse, al biogas e ai bioliquidi non è stato raggiunto nel 2013 e le previsioni per il 2014 sono ancora più nefaste; il settore è davvero in crisi e la responsabilità, ancora una volta, ricade su un'assurda burocrazia che acuisce le difficoltà nell'acquisizione della tariffa incentivante e mina la determinazione degli imprenditori a investire sulle agroenergie,
impegna il Governo:
ad assumere urgenti iniziative al fine di snellire le procedure burocratiche per usufruire più agevolmente della tariffa incentivante e consentire così agli imprenditori di investire sulle agroenergie.
G/1328/14/9
CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, CARDINALI, CAPACCHIONE, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
la diffusione della popolazione di cinghiali interessa molte aree del nostro Paese, ivi compresi i pascoli di alta montagna. La predetta diffusione è stata negli anni alimentata dall'importazione di esemplari alloctoni dal centro Europa, profondamente diversi dal cinghiale nostrano, caratterizzato da piccole dimensioni e scarsa prolificità e da esemplari che morfologicamente ed etologicamente risultavano essere perfettamente integrati e in equilibrio con l'ambiente;
tale fenomeno ha provocato ingenti danni alle colture agricole che, negli anni, hanno assunto dimensioni allarmanti, con gravi ripercussioni sui bilanci economici delle aziende agricole, in particolare delle aziende di medie e piccole dimensioni che vedono compromesso gran parte del reddito;
secondo diverse stime delle associazioni di categoria, la percentuale di danneggiamento da parte dei suidi, ha superato la soglia di tolleranza fissata al 4-5 per cento di perdita di prodotto. Tra le regioni più colpite si contano il Lazio, la Valle d'Aosta, il Piemonte, le Marche, la Toscana, nonché il Molise;
considerato che:
il comma 1, dell'articolo 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dispone che: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;
il comma 2, dell'articolo 19 della predetta legge n. 157 del 1992 stabilisce che: «Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia»,
impegna il Governo:
ad adoperarsi, anche di concerto con le Regioni, per porre fine ai ripopolamenti di cinghiali su tutto il territorio nazionale, valutando altresì l'opportunità di sviluppare e applicare metodologie di controllo non cruente.
G/1328/15/9
CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
l'articolo 842 del codice civile dispone che: «Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno (...).»;
in data 26 giugno 2012 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha concluso, nel ricorso Herrmann contro Germania, che vi sia violazione dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali n. 11 in occasione dell'attività venatoria svolta sui fondi di altrui proprietà. La Grande Camera della Corte è giunta a tale conclusione a seguito dell'esame di due precedenti decisioni, sentenze Chassagnou contro Francia e Schneider contro Lussemburgo. Nella sentenza Chassagnou contro Francia la Corte aveva rilevato «che la situazione in questione costituiva un'eccezione a due principi: quello secondo il quale la proprietà di un bene implica il diritto di goderne e disporne in modo assoluto e quello secondo il quale nessuno può cacciare sulla proprietà altrui senza il consenso del proprietario». Nella sentenza Schneider contro Lussemburgo la Corte aveva, invece, sottolineato come la previsione di un indennizzo economico a favore di proprietari non fosse un elemento decisivo «considerato che non poteva essere operato un bilanciamento tra le convinzioni etiche di una persona contraria alla caccia e la remunerazione annuale del diritto d'uso perduto dall'interessata» (punto 77);
conseguentemente, la Corte di Strasburgo, nella sentenza del 26 giugno 2012, dopo aver ricordato: «che, pur senza essere tenuta formalmente a seguire le sue precedenti sentenze, nell'interesse della certezza del diritto, della prevedibilità e dell'uguaglianza dinanzi alla legge essa non si discosta senza un valido motivo dalla sua giurisprudenza» (punto 78), ha confermato i princìpi enunciati nelle sentenze Chassagnou e Schneider, e sottolineato che: «il fatto di imporre ad un proprietario terriero, contrario alla caccia per motivi etici, l'obbligo di tollerarne l'esercizio sui suoi terreni pregiudica il giusto equilibrio tra la protezione del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale ed impone al proprietario un onere sproporzionato ed incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 11» (punto 80),
impegna il Governo:
a sostenere una revisione dell'articolo 842 del codice civile e, conseguentemente, delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» al fine di armonizzare le predette disposizioni al recente orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
G/1328/16/9
CIAMPOLILLO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento reca disposizioni di delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca;
considerato che:
anche per il fermo pesca 2013 continuano a registrarsi ritardi nei pagamenti dei premi previsti agli imprenditori ittici, come peraltro già avvenuto a conclusione del fermo pesca 2012;
il fermo pesca, pur costituendo una misura che va mantenuta e che rappresenta un indispensabile strumento di lotta allo sfruttamento delle risorse ittiche, interrompe l'attività lavorativa dei pescatori rendendo, in alcuni casi, il premio l'unico mezzo di sostentamento e rappresentando quindi una risorsa fondamentale;
in regime di crisi molte aziende puntano sulla liquidazione del premio per provvedere al pagamento del gasolio e dei lavori di bordo eventualmente effettuati;
la grave crisi in cui versa il comparto ittico (diminuzione della risorsa ittica disponibile con conseguente diminuzione della produttività e dei ricavi, aumento dei costi di produzione, difficoltà di accesso al credito, eccessiva pressione fiscale) aggrava ulteriormente la situazione di coloro che non hanno ricevuto il premio dovuto;
come già sottolineato dalle associazioni di categoria e da atti di sindacato ispettivo, vi è l'urgenza che nel più breve tempo possibile si chiudano le istruttorie necessarie per il pagamento dei premi relativi al periodo di fermo pesca a valenza biologica effettuato nell'estate ed autunno 2013,
impegna il Governo:
a definire tramite appositi strumenti normativi a favore delle aziende interessate un meccanismo di compensazione dei mancati pagamenti dei premi relativi al fermo pesca 2013 con altri oneri attualmente previsti dalla legislazione in materia a carico delle imprese del settore della pesca;
comunque a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di semplificare, nell'ambito delle competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto riguarda quello relativo all'anno 2013.
G/1328/17/9
CANDIANI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1328 recante «Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)»;
premesso che:
l'articolo 23 del collegato prevede una delega al Governo per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura «riso»;
l'intero settore della produzione risicola è ormai a rischio sopravvivenza. Il comparto è particolarmente danneggiato dalla concorrenza sleale del riso di importazione, che entra in Europa a dazio zero e a prezzi troppo bassi, proveniente dalla Cambogia, Vietnam e Birmania, ma in generale da tutto l'Estremo oriente;
la Lombardia, il Piemonte e il Veneto producono oltre il 90 per cento del riso nazionale ed il nostro Paese a livello europeo è il primo produttore con 216.000 ettari e oltre 10.000 famiglie impiegate. Le caratteristiche del riso italiano sono qualitativamente superiori ad altre produzioni a livello mondiale. La coltivazione del riso fa parte della nostra storia e del nostro paesaggio, un comparto che caratterizza specifici territori della macroregione agricola settentrionale. Difendere la produzione locale significa non solo tutelare un comparto produttivo di qualità, ma anche salvaguardare il territorio e proteggere il consumatore;
solo nel primo trimestre del 2014 le importazioni a dazio zero di riso dalla Cambogia, di qualità indica, hanno registrato un incremento del 360 per cento – la qualità indica occupa il 40 per cento della superficie a riso italiana;
le speculazioni sull'
import
del riso asiatico stanno mettendo in ginocchio i nostri produttori che, visti gli scarsi guadagni, stanno riconvertendo le loro produzioni verso altre più redditizie mettendo a rischio il posto di lavoro per migliaia di addetti;
è necessario tutelare le nostre produzioni agricole, perché non possiamo perdere un comparto, come quello del riso, strategico e di grande valenza culturale. Non si vuole impedire alle economie dell'Asia di affacciarsi nel mercato proponendo prodotti alternativi a prezzi competitivi ma è necessario che ci sia il rispetto delle regole e l'introduzione di tutele,
impegna il Governo:
a considerare, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dai trattati a tutela del mercato italiano del riso o l'introduzione di un dazio anche per il riso al fine di evitare che i produttori di riso vengano sottratti dalle importazioni a dazio zero provenienti particolarmente dalla Cambogia e Birmania.
Art. 1
1.1
IL RELATORE
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4
.
1.2
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sopprimere i commi da 1 a 4
.
1.3
PIGNEDOLI
Sostituire il comma 1 con il seguente
:
«1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza e di controllo in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive attività di controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli organi di vigilanza e controllo ed indicati nel verbale.'';
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2-
bis
. Il registro unico dei controlli raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui il controllo è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere degli animali. Il registro può contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro.''».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2
.
1.4
DONNO, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole
: «effettuati dagli organi di vigilanza»,
inserire le seguenti
: «rispettando gli obblighi e i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e».
1.5
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».
b)
sopprimere il comma 4.
1.6
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli.».
1.7
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Al comma 2, dopo le parole
: «imprese agricole sono»,
inserite le seguenti
: «registrati, mediante apposito
software
, nei
server
della Sogei s.p.a. e ».
1.8
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere il comma 4
.
1.9
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, i contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole.».
1.10
IL RELATORE
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-
bis
. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.».
1.11
IL RELATORE
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis
. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera
i)
, del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera
f)
, del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.
5-
ter
. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma».
1.12
DALLA TOR
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-
bis.
Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: ''imprese agricole'' ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ''e agroalimentari'';
b)
al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e agroalimentari'' e al secondo periodo, dopo le parole: ''imprese agricole'', sono aggiunte le seguenti: ''e agroalimentari'';
c)
la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e agroalimentari, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e agroalimentari e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare''.
5-
ter
. All'attuazione del comma 6 si provvede a sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e secondo le modalità definite con un Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1.13
DALLA TOR
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis.
Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente articolo».
1.14
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-
bis
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:
''3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.''».
1.15
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3-
bis
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è sostituito dal seguente:
''3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore nonché della corretta immissione del titolo di conduzione dell'azienda e degli altri dati di ordine meramente tecnico, che non comportino scelte discrezionali, concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 163/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, ai fini del controllo della regolarità formale dei dati immessi nel sistema informativo, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.''».
1.16
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.''».
1.17
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.».
1.18
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può, con delibera della giunta, attenuare il vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».
1.19
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può, con delibera della giunta, derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.».
1.20
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di diritti reali su terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può essere richiesta anche agli uffici comunali che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.».
1.21
RUTA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 1-
bis
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 16 è sostituito dal seguente: ''16. L'articolo 11, comma 1, lettera
c)
, della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-
bis
, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono di competenza anche degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale''».
1.22
DI MAGGIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5
-bis
. All'articolo 1-
bis
, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: ''sono dematerializzati'', sono sostituite dalla seguenti: ''possono essere dematerializzati.''».
1.23
SCOMA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 1-
bis
, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: ''sono dematerializzati'', sono sostituite dalla seguenti: ''possono essere dematerializzati.''».
1.24
SUSTA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-
bis
. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. I capi di bestiame destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca dati informatizzata nazionale, come prescritto dell'articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento''.
b)
all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: ''destinati al commercio intracomunitario.''
».
1.25
PUPPATO, ALBANO, CIRINNÀ, AMATI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria può inoltrare annualmente, nello specifico periodo deciso dalla Regione, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni''».
1.26
DONNO, PUGLIA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-
bis
. Il comma 8-
bis
dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
1.27
ALBANO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 1-
bis
, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi '', sono inserite le seguenti: ''e di olio di oliva''.».
1.28
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-
bis
. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: "Per i contratti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti:", ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dalle imprese florovivaistiche,''».
1.29
PADUA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente
:
«5-
bis
. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2012, n. 27, dopo le parole: ''Per i contratti di cui al comma 1'' sono inserite le seguenti: '', ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dalle imprese agricole,''».
1.30
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente
:
«5-
bis
. All'articolo 1-
ter
, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''zootecnica e forestale'' sono inserite le seguenti: '', con particolare attenzione all'innovazione tecnologica ed informatica e all'agricoltura di precisione,''».
1.0.1
IL RELATORE
Dopo
l'articolo 1
, inserire il seguente
:
«Art. 1-
bis.
(
Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare
)
1. All'articolo 517-
quater
del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese''.
2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 518. — (Pubblicazione della sentenza). — La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-
quater
comporta la pubblicazione della sentenza''.
3. Al comma 3-
bis
dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: ''474,'' è inserita la seguente: ''517 –
quater
,''.
4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''articolo 51, commi 3-
bis
'' sono inserite le seguenti: '', con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-
quater
del codice penale,''».
1.0.2
STEFANO
Dopo
l'articolo 1
, inserire il seguente
:
«1-
bis.
(
Semplificazioni in materia di attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli
)
1. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n.852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n.853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:
a)
produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
b)
confezionamento di miele e di prodotti apistici;
c)
lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
d)
lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
e)
lavorazione dei legumi;
f)
produzione di formaggi e salumi;
g)
produzione di vino;
h)
produzione di olio d'oliva;
i)
lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.
2. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 1 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.».
1.0.3
PIGNEDOLI, BERTUZZI, GATTI
Dopo l'
articolo 1
,inserire il seguente
:
«Art. 1-
bis.
(
Piano triennale per le macchine agricole
)
1. Il Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, predispone un Piano triennale rivolto all'accertamento dello stato di efficienza e la permanenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale, delle macchine agricole operative nel settore ed immatricolate ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Il Piano triennale prevede:
a)
la ricognizione dello stato di funzionamento ed efficienza della macchine agricole;
b)
la catalogazione organica delle disfunzioni riscontrate;
c)
la suddivisione delle disfunzioni secondo un livello di gravità rispetto ai livelli minimi di sicurezza;
d)
interventi conseguenti rivolti alla rimozione delle disfunzioni riscontrate e catalogate.
3. Il Piano prevede altresì un piano progressivo di certificazione che consenta interventi conseguenti sulle macchine, al fine della loro messa a regime, e l'individuazione di risorse adeguate alla sua realizzazione. ».
1.0.4
FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, PANIZZA
Dopo l'
articolo 1
, inserire il seguente
:
«Art. 1-
bis.
1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo la lettera
a)
, è inserita la seguente:
''
a
-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.''
2. All'onere di cui al comma 1 valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b)
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
1.0.5
SUSTA, MARAN
Dopo l'
articolo 1
, inserire il seguente
:
«1-
bis.
(
Semplificazioni in materia di controlli dei bovini
)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. I capi di bestiame destinati alla mera commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e di registrazione dei bovini, essendo stata ritenuta pienamente operativa dalla Commissione la banca dati informatizzata nazionale, come prescritto dall'articolo 6, comma 3 del medesimo regolamento.''
b)
all'articolo 7, comma 13, sono aggiunte, infine, le parole: ''destinati al commercio intracomunitario.''».
1.0.6
DALLA TOR
Dopo l'
articolo 1
, inserire il seguente
:
«Art. 1-
bis.
(
Organismi bilaterali in agricoltura
)
1. Nel settore agricolo, la contribuzione a favore del Fondo interprofessionale per la formazione continua e quella prevista dalla contrattazione collettiva, nazionale e territoriale, stipulata tra le organizzazioni dei lavoratori dipendenti e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, a favore degli organismi o enti bilaterali dalle stesse costituiti, è dovuta salvo che gli interessati non formulino esplicita rinuncia nei confronti dei soggetti preposti alla riscossione».
1.0.7
CANDIANI
Dopo l'
articolo 1
, inserire il seguente
:
«Art. 1-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a
)
al comma 2 sopprimere le parole:
'', nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,'';
b
)dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
''2-
bis
. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002'';
c
)sopprimere il comma 3-
bis
.
All'articolo 1-
bis
sono apportate le seguenti modificazioni:
a
)
al comma 1 sostituire le parole:
''6 metri cubi''
con le seguenti:
''5 metri cubi'';
b
)sopprimere il comma 2».
1.0.8
CANDIANI
Dopo l'
articolo 1
, inserire il seguente
:
«Art. 1-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a
)al comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,''
b
)dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-
bis
. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
c
)
sopprimere il comma 3-
bis
».
1.0.9
CANDIANI
Dopo l'
articolo 1
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
All'articolo 1, comma 2 sopprimere le parole: '', nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni,''».
1.0.10
CANDIANI
Dopo l'
articolo 1
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002''».
1.0.11
CANDIANI
Dopo l'
articolo 1
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
All'articolo 1, sopprimere il comma 3-
bis
.
1.0.12
CANDIANI
Dopo l'
articolo 1
inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
All'articolo 1-
bis
sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1 sostituire le parole: ''6 metri cubi'', con le seguenti: ''5 metri cubi''; e sopprimere il comma 2.
1.0.13
CANDIANI
Dopo l'
articolo 1
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
All'articolo 1-
bis
, comma 1 sostituire le parole: ''6 metri cubi'', con le seguenti: ''5 metri cubi''».
1.0.14
CANDIANI
Dopo l'
articolo
l inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 201 4, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
All'articolo 1-
bis
, sopprimere il comma 2.
1.0.15
CANDIANI
Dopo l'
articolo 1
, inserire il seguente:
«Art. 1-
bis.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ''Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'' è sostituito dal seguente:
''2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati''».
Art. 2
2.1
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «i proprietari di strade private sono tenuti», aggiungere le seguenti: «previa valutazione delle alternative praticabili su strade comunali».
b)
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di danni o non esecuzione dei ripristini a perfetta regola d'arte il Comune obbliga il soggetto che effettua i lavori a sottoscrivere una polizza fidejussoria a garanzia dei danni eventualmente arrecati sulla proprietà privata che concede il passaggio».
2.2
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo le parole:
«di contatori»
, inserire le seguenti:
«nonché delle reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche, di comunicazione elettronica in fibra ottica e di nuove tecnologie di radiodiffusione».
2.3
GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica».
2.4
DONNO, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole:
«con ordinanza,»,
inserire le seguenti:
«previa valutazione delle alternative praticabili su altre strade,».
2.5
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Alla richiesta di cui al precedente periodo deve essere allegata la documentazione relativa al progetto dei lavori con indicazione dell'ammontare quantitativo dei lavori stessi per ogni terreno o strada privata e la stima del valore dei danni arrecati alle coltivazioni. Gli organi tecnici del comune esprimono parere vincolante sulla documentazione presentata. In caso di parere positivo, gli interessati, contestualmente all'emissione dell'ordinanza di cui al secondo periodo, versano ai proprietari dei terreni o delle strade private una cauzione pari all'ammontare della stima del valore dei danni arrecati alle coltivazioni e presentano una fideiussione di un importo stabilito dagli uffici tecnici comunali, a tutela di ulteriori eventuali danni.».
2.6
GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno, che deve comprendere l'eventuale danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni.».
2.7
DI MAGGIO
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».
2.8
SCOMA
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».
2.9
STEFANO
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.».
2.0.1
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo 2
, inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(
Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61
)
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13, il comma 8, è sostituito dal seguente: ''La scelta della struttura di controllo è effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dall'utilizzatore della denominazione.''
b)
all'articolo 13, il comma 10, è sostituito dal seguente: ''Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produttore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposite convenzioni e sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 7, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.''
c)
all'articolo 13, comma 17, le parole: «nonché gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: ''nonché gli schemi tipo dei piani di controllo, basati su controlli a campione, analisi dei rischi, prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'articolo 3, e alle dimensioni aziendali.''
d)
all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente: ''5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le procedure e le modalità per:
a)
l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;
b)
l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione basati su analisi dei rischi per i vini DOC e IGT;
c)
l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli a campione basati su analisi dei rischi per i vini DOC;
d)
l'espletamento degli esami organolettici che possono essere richiesti specificamente dal produttore per i vini DOC;
e)
le operazioni di prelievo dei campioni;
f)
i casi in cui è ammessa l'autocertificazione dei parametri chimico-fisici e organolettici''.
e)
all'articolo 17, comma 4, le parole: ''di almeno il 40 per cento dei viticoltori'' sono sostituite dalle seguenti: ''di almeno il 50 per cento dei viticoltori''.
f)
all'articolo 17, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il regolamento dovrà altresì stabilire procedure e modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4''.
g)
all'articolo 17, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitarsi con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo di assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori ed in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati.''».
2.0.2
PANIZZA, BERGER, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 2
, inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(
Disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli
)
1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.
2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo a1colometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.
3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.
4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma l effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
5. Con il provvedimento di cui al comma l sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma l, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini.
6. Si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari
7. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.
8. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.
9. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.
10. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 7, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.
11. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.
12. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza.
13. Qualora, nell'etichettatura e nella designazione dei prodotti vitivinicoli ''varietali'', ad IGP ed a DOP, di origine nazionale, siano indicati due o più nomi di varietà di vite, il prodotto così designato deve essere stato ottenuto al 100 per cento dalle varietà indicate e la varietà di vite che concorre in misura minore deve rappresentare oltre il 15 per cento del totale».
2.0.3
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo 2
, inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(
Coordinamento degli adempimenti amministrativi nel settore vitivinicolo
)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina gli adempimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) 1308/2013, cui sono tenute le imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.
2. Sono inserite nell'ambito dei sistemi del servizio Sian tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa comunitaria e nazionale, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi e le commissioni di degustazione, al fine di consentire alle imprese agricole di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel Sian hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.
3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli adempimenti di cui al precedente comma applicando i seguenti princìpi:
a)
utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza di dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;
b)
proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per le produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni di Stato;
c)
eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
d)
consentire alle imprese agricole, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti produttivi».
2.0.4
STEFANO
Dopo l'
articolo 2
, inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(
Impianti di biogas e compostaggio
)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 185, comma 1, lettera
f)
, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''; gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio e biogas da digestione anaerobica di aziende agricole singole o associate, quando il digestato o il
compost
prodotti sono destinati alla utilizzazione agronomica, nonché la pollina ed il digestato utilizzati in impianti di combustione per la produzione di energia.'';
b)
all'articolo 185, comma 2, lettera
b)
, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: '', fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-
bis
;''.
2. All'articolo 52, comma 2-
bis
, primo periodo, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''delle produzioni vegetali'', sono inserite le seguenti: ''e delle produzioni zootecniche''».
2.0.5
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo 2
, inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Misure di semplificazione)
1. I produttori di vino che non effettuano operazioni intracomunitarie sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se producono un quantitativo annuo di vino superiore al limite di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo».
2.0.6
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN
Dopo l'
articolo 2
, inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(
Misure di semplificazione
)
1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico».
Art. 3
3.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, sostituire le parole:
«entro sessanta giorni»,
con le seguenti:
«entro novanta giorni».
3.2
VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, AMATI, GRANAIOLA
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma sono estese al settore dell'acquacoltura.».
3.3
DALLA TOR
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-
bis
. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai predetti procedimenti si applicano le disposizioni sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatte salve le forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali».
3.4
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-
bis
. Nei casi di primo rilascio della licenza di pesca professionale, l'Autorità marittima che ha ricevuto l'istanza può rilasciare, entro i successivi 30 giorni, un'attestazione provvisoria che consenta all'impresa di avviare trascorsi trenta giorni la propria attività».
3.0.1
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Dopo l'
articolo 3
, inserire il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Sportello unico pesca e acquacoltura)
1. È istituito presso la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, lo sportello unico nazionale della pesca e acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento, e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto, oltre ad ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'autorità di sportello territoria1mente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne è data tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche relative all'attività dello sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Art. 4
4.1
SCOMA
Sopprimere l'articolo.
4.2
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Sopprimere l'articolo.
4.3
STEFANO
Sopprimere l'articolo.
4.4
DI MAGGIO
Sopprimere l'articolo.
4.5
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sopprimere l'articolo.
4.6
IL RELATORE
Sopprimere il comma 1.
4.7
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sopprimere il comma 1.
4.8
CANDIANI
Sopprimere il comma 1.
4.9
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Sopprimere il comma 1.
4.10
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere il comma 1.
4.11
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.12
SUSTA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini dell'attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, oltre ai professionisti abilitati all'assistenza alla stipula dalle rispettive leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle individuate come tali dal Ministero del lavoro, anche tenuto conto delle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la riscossione dei contributi associativi. Tali organizzazioni e professionisti, per l'esercizio dell'attività di assistenza e stipula alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da essi costituite ed interamente partecipate».
4.13
SUSTA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini dell'attività di sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, oltre ai professionisti abilitati all'assistenza alla stipula dalle rispettive leggi, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, quelle rappresentate, direttamente o per adesione, in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni e professionisti, per l'esercizio dell'attività di assistenza e stipula alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da essi costituite ed interamente partecipate».
4.14
STEFANO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle che gestiscono direttamente, o tramite società o associazioni da esse partecipate, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-
bis
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate».
4.15
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, l'assistenza sindacale di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 può essere prestata dalle associazioni di categoria regolarmente costituite e dai professionisti iscritti agli albi professionali agricoli».
4.16
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Al comma 1, dopo le parole:
«quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.»
inserire le seguenti:
«Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono ammesse anche le organizzazioni professionali su base provinciale.».
4.17
LANIECE, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis
. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera
i)
, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.».
4.18
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis
. Al fine di facilitare maggiormente l'accesso alla terra per i giovani, l'ISMEA procede all'assegnazione a giovani imprenditori agricoli, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni e siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritti nelle relative gestioni previdenziali, anche in affitto, dei terreni rientrati nella propria disponibilità a seguito di inadempienza contrattuale degli assegnatari».
4.19
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis
. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 2, possono essere annoverate anche le imprese che non hanno i requisiti minimi di fatturato per l'iscrizione al Registro delle imprese, al fine di consentire loro di crescere e raggiungere una dimensione aziendale economicamente sostenibile.».
4.20
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis
. All'articolo 4-
bis
della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''4-
bis
. Ai fini del presente articolo rimangono comunque valide le convenzioni stipulate in conformità all'articolo 45 della presente legge''».
4.21
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis
. Il comma 3, dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è abrogato».
4.0.1
DI MAGGIO
Dopo l'
articolo 4
, inserire il seguente:
«Art. 4-
bis.
(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)
1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
''1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far data dal 1º gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera
a)
, n. 1), immatricolate in data successiva allo gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1º gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario''».
4.0.2
SCOMA
Dopo l'
articolo 4
, inserire il seguente:
«Art. 4-
bis.
(Revisione obbligatoria delle macchine agricole)
1. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
''1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria, a far data dal 1º gennaio 2016, delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione stradale. In sede di prima applicazione, la revisione si applica limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera
a)
, n. 1), immatricolate in data successiva al 1º gennaio 2009. Per quanto concerne le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al presente comma, prevede modalità di revisione specifiche tra cui la gradualità dell'applicazione dell'obbligo, la revisione a domicilio dell'utenza e procedure semplificate per l'aggiornamento contestuale dei documenti di circolazione, nei casi in cui sia necessario''».
4.0.3
CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MORONESE, FALANGA, COTTI, CARDINALI, CAPACCHIONE, GRANAIOLA, DE PETRIS, LO GIUDICE, TAVERNA, VALENTINI
Dopo l'
articolo 4
, inserire il seguente:
«Art. 4-
bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''
gg)
è vietato immettere sul territorio nazionale esemplari di cinghiali.''.
2. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta infine la seguente lettera:
''
m)
per la violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera
gg)
si applica la pena dell'ammenda da euro 500 a euro 1.500 per ciascun esemplare.''».
4.0.4
DONNO, PUGLIA
Dopo l'
articolo 4
, inserire il seguente:
«Art. 4-
bis.
(Modifica dell'articolo 14
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''
f-bis)
il giudice delle esecuzioni, ivi compresi i soggetti da lui delegati ai sensi dell'articolo 179-
ter
delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, e l'esattore nelle vendite coattive di beni immobili disciplinate dagli articoli 570 e seguenti e 576 e seguenti del codice di procedura civile e dalla legislazione vigente.''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sono ancora esaurite le operazioni di vendita ed all'aggiudicazione dei beni pignorati».
4.0.5
DI MAGGIO
Dopo l'
articolo 4
, inserire il seguente:
«Art. 4-
bis.
(Depositi di olio di oliva)
1. All'articolo 1-
bis
, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi'', sono inserite le seguenti: ''e di olio di oliva''».
4.0.6
SCOMA
Dopo l'
articolo 4
, inserire il seguente:
«Art.4-
bis.
(Depositi di olio di oliva)
1. All'articolo 1-
bis
, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''depositi di prodotti petroliferi'', sono inserite le seguenti: ''e di olio di oliva''».
Art. 5
5.1
SAGGESE, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, VALENTINI
Al comma 1, dopo le parole:
«il Governo»
, inserire le seguenti:
«, sentite le organizzazioni di rappresentanza agricola e agroalimentare maggiormente rappresentative a livello nazionale,».
5.2
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 1, dopo le parole:
«a raccogliere»
, inserire le seguenti:
«in un codice agricolo ed in eventuali».
5.3
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole:
«a raccogliere»
, inserire le seguenti:
«in un codice agricolo univoco ed in eventuali».
5.4
DI MAGGIO
Al comma 1, dopo le parole:
«a raccogliere»
, inserire le seguenti:
«in un codice agricolo ed in eventuali».
5.5
SCOMA
Al comma 1, dopo le parole:
«a raccogliere»
, inserire le seguenti:
«in un codice agricolo ed in eventuali».
5.6
DI MAGGIO
Al comma 2, sopprimere le lettere
a)
e
d).
5.7
SCOMA
Al comma 2, sopprimere le lettere
a)
e
d).
5.8
STEFANO
Al comma 2, sopprimere le lettere
e)
,
f)
,
g)
,
h).
5.9
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni
:
a)
alla lettera
e)
, dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e acquacoltura»
b)
al comma 2, lettera
f)
, dopo le parole: «in materia di agricoltura e pesca», inserire le seguenti: «e acquacoltura».
5.10
CIAMPOLILLO
Al comma 2, dopo la lettera
f)
, aggiungere la seguente:
«
f
-bis) revisione normativa al fine di semplificare, nell'ambito delle competenze nazionali, e rendere celeri e certe le procedure di pagamento dei premi relativi al fermo pesca, anzitutto per quanto riguarda quello relativo all'anno 2013».
5.11
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, sostituire la lettera
g)
con la seguente:
«
g)
armonizzazione e razionalizzazione della normativa controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi agroalimentari, del settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 193 del 2007 nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento CE n. 882 del 2004;».
5.12
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, lettera
g)
, dopo le parole:
«sulla qualità dei prodotti»
, inserire le seguenti:
«nonché sulle produzioni a qualità regolamentata».
5.13
CASTALDI
Al comma 2, dopo la lettera
g)
, inserire la seguente:
«
g
-bis) revisione delle disposizioni in materia di contribuzione per i lavoratori agricoli autonomi, al fine di prevedere l'estensione della riduzione del 50 per cento dell'importo del contributo previdenziale, relativo alla sola quota di pertinenza della gestione pensionistica, a tutti i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS, prescindendo dal requisito dell'età.».
5.14
GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, lettera
h)
, aggiungere, in fine, seguenti parole:
«, fermi restando gli obblighi di formazione all'utilizzo mirata a garantire la sicurezza sul lavoro.».
5.15
ALBANO
Al comma 2, dopo la lettera
h)
aggiungere le seguenti:
«
h
-bis) definizione di misure idonee ad incentivare il ricorso alla forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
h
-ter) semplificazione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo in particolare l'adozione delle procedure di tracciabilità differenziata per le filiere.
h
-quater) revisione della normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali e di contratti di organizzazione e vendita nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
h
-quinquies) razionalizzazione degli strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici di qualità e ai prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica.
h
-sexies) promozione, sviluppo, sostegno e ammodernamento del sistema delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli ed ittici ovvero da loro consorzi ed organizzazioni per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti.
h
-septies) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei relativi modelli organizzativi, sulla base dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
h
-octies) previsione di forme di promozione ed incentivazione della produzione di biocarburanti e sviluppo delle agroenergie.
h
-nonies) individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare.».
5.16
MARINELLO
Al comma 2, dopo la lettera
h)
, aggiungere le seguenti:
«
h
-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;
h
-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:
h
-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
h
-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;
h
-sexies) revisione degli aspetti sanzionatori per le infrazioni alla politica comune della pesca, curando la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione commessa;
h
-septies) adeguare la normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;
h
-octies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;
h
-nonies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita».
5.17
RUTA
Al comma 2, dopo la lettera
h)
, aggiungere le seguenti:
«
h
-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;
h
-ter) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:
h
-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
h
-quinquies) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;
h
-sexies) revisione degli aspetti sanzionatori per le infrazioni alla politica comune della pesca, curando la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione commessa;
h
-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;
h
-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita».
5.18
STEFANO
Al comma1, dopo la lettera
h)
, aggiungere le seguenti:
h
-bis) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura;
h
-ter) coordinamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura:
h
-quater) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura, al fine di tutelare maggiormente i consumatori;
h
-quinquies) implementazione della coerenza nell'esercizio della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;
h
-sexies) adeguamento della normativa nazionale alle previsioni in tema di obbligo di sbarco delle catture indesiderate di cui al regolamento (UE) 1380/2013;
h
-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese di pesca e acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile;
h
-octies) semplificazione delle procedure di prima commercializzazione dei prodotti ittici, anche attraverso lo sviluppo di nuovi canali di vendita.
5.19
ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, dopo la lettera
h)
aggiungere le seguenti:
«h-
bis)
incentivazione e sostegno del ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa dell'agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni dell'Unione europea in materia di concorrenza;
h-
ter)
semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura;
h-
quater)
revisione della disciplina tesa alla prevenzione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso l'introduzione di sanzioni appropriate, efficaci, dissuasive e proporzionate;
h-
quinquies)
armonizzazione della disciplina delle pesca non professionale con le disposizioni dell'Unione europea in materia di pesca».
5.20
GATTI, RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, dopo la lettera
h)
inserire la seguente:
«h-
bis)
in materia di lavoro agricolo, procedere alla revisione della normativa relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di garantire l'introduzione di una gestione specifica del mercato del lavoro agricolo, nonché di contrastare l'intennediazione illecita e l'impiego illegale della manodopera in agricoltura, favorendo:
a)
l'adesione volontaria delle imprese e dei lavoratori agricoli al fine di garantire un migliore e più trasparente incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in funzione di stimolo, promozione e concorso alla valutazione dei risultati;
b)
la realizzazione di una piattaforma informatica che metta in relazione le diverse basi di dati gestite da amministrazioni, enti ed agenzie pubbliche, prevedendo:
1) per i lavoratori agricoli, la sottoscrizione dell'apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. In sede di prima applicazione, prevedere altresì che i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli e i lavoratori stranieri a cui viene rilasciato il nulla osta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei lavoratori da impiegare in agricoltura siano iscritti automaticamente alla Rete;
2) per i datori di lavoro agricolo, la comunicazione, contestuale a quella effettuata ai centri per l'impiego, per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale, nonché analoga comunicazione alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta;
c)
l'attivazione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, da realizzare anche d'intesa con gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
d)
la stipula di apposite convenzioni per l'adesione alla Rete degli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e l'inclusione delle Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) quale articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni, per il monitoraggio del mercato del lavoro e la formulazione di proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
e)
l'adesione degli enti locali e dei soggetti, provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, ad apposite convenzioni al fine di garantire servizi sul territorio. A tali fini, la stipula della convenzione deve essere considerata condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti dagli enti locali, e la violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa;
f)
la definizione di modalità e requisiti di ingresso ed esclusione, anche temporanea, dalla rete medesima;
g)
apposite norme che garantiscano che i lavoratori che sono stati impiegati illegalmente in agricoltura possano presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro alla Rete, che raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio all'autorità competente».
5.21
RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2, dopo la lettera
h)
inserire la seguente:
«h-
bis)
provvedere alla predisposizione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali, anche attraverso la istituzione di apposito marchio ''dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità'' e lo stanziamento di risorse appositamente destinate».
5.22
BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2 dopo la lettera
h),
inserire la seguente:
«h-
bis)
revisione della normativa in materia di contratti agrari al fine di: adeguarla alle mutate condizioni del settore agricolo; ridurre il ricorso ai contratti in deroga; renderla diversificata, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di durata dei contratti, attraverso l'opportuna valutazione delle differenti caratteristiche colturali dei terreni in affitto; prevedere nuove modalità di affidamento dei fondi; adeguare le disposizioni in materia di miglioramenti, addizioni e trasformazioni;».
5.23
RUTA
Al comma 2, dopo la lettera
h),
aggiungere la seguente:
«h-
bis)
riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;».
5.24
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».
5.25
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
al comma 3, dopo le parole: ''sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere'', aggiungere la seguente: ''vincolante''.
b)
sopprimere il comma 4».
5.26
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Al comma 3, dopo le parole:
«sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere»
, inserire la seguente:
«vincolante».
5.27
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere il comma 4.
5.28
PIGNEDOLI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis
. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le attività di cui alla legge 6 gennaio 1931 n. 99, recante la disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, non ricomprese nelle pratiche agricole ordinarie come definite dall'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 1750/1999 e che restano soggette alle prescritte autorizzazioni».
5.0.1
MARINELLO
Dopo l'
articolo 5
, inserire i seguenti:
«Art. 5-
bis.
(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)
1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;
b)
previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;
c)
garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;
d)
definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;
e)
fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
f)
individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
g)
previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;
h)
definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5-
ter.
(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime nel campo dell'acquacoltura)
1. La delega concessa al Governo dall'articolo 5-
bis
si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al precedente articolo sono integrati dai seguenti:
a)
riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore;
b)
riconoscimento e valorizzazione della funzione dell'imprenditore ittico, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e massima concorrenza, anche al fine di definire la natura ricognitoria dei canoni di concessione per le aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura».
5.0.2
MARINELLO
Dopo l'
articolo 5
, aggiungere il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)
1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;
b)
previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;
c)
garanzia che le concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;
d)
definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;
e)
fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
f)
individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
g)
previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;
h)
definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:
a)
riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
5.0.3
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, aggiungere: il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Delega al Governo per la revisione ed il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime)
1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza nonché la salvaguardia degli investimenti e dei livelli occupazionali, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definizione dei limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico e proporzionato all'entità degli investimenti effettuati dai concessionari;
b)
previsione dei criteri e delle modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti nonché della redditività delle unità economiche minime e delle esigenze ambientali e di tutela del territorio, anche valorizzando l'esperienza maturata nel settore e le esigenze di tipicità professionale del territorio;
c)
garanzia che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, prevedendo altresì un sistema di indennizzo per il concessionario uscente per investimenti non ancora ammortati;
d)
definizione delle modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Stato, Comuni, Province e Regioni;
e)
fermo restando il diritto, libero e gratuito, di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini della balneazione, definizione delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
f)
individuazione dei casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate siano assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
g)
previsione dei criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, nonché clausole di protezione sociale per i lavoratori coinvolti nei casi suddetti;
h)
definizione dei criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché dei criteri e delle modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. La delega concessa al Governo dal precedente comma 1 si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, i principi e criteri direttivi della delega di cui al comma 2 sono integrati dal seguente:
a)
riconoscimento e valorizzazione delle attività di acquacoltura anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino, di conservazione sostenibile delle risorse biologiche del mare e dello sviluppo sostenibile del settore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 5.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
5.0.4
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Commissione consultiva centrale della pesca marittima
e dell'acquacoltura)
1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituita, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:
a)
due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
b)
un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c)
un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d)
un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
e)
un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
f)
un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g)
un ufficiale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello;
h)
cinque dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
i)
due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
l)
due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;
m)
due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica;
n)
un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
o)
due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di riferimento nel settore della pesca, depositato presso il CNEL;
p)
un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;
q)
due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e foresta li finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.
4. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.
5. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».
5.0.5
MARINELLO
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Disposizioni in materia di pesca sportiva)
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011.
2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.
3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 200 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-
decies
, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».
5.0.6
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Disposizioni in materia di pesca sportiva)
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta li 15 luglio 2011.
2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.
3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 100 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007.
6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».
5.0.7
MARINELLO
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Modifiche al Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96")
1. All'articolo 7, comma 1, la lettera
a)
è soppressa.
2. All'articolo 7, il comma 2 è soppresso.
3. All'articolo 8, comma 1, le parole: ''
a)
'', sono soppresse.
4. All'articolo 8, il comma 3 è soppresso.
5. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera
a)
è inserita la seguente:
''
a-bis)
detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore''.
6. All'articolo 10, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
''1-
bis)
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, le catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima sono rigettate in mare.
1-
ter)
È abrogata ogni disposizione in contrasto con le disposizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013''.
7. All'articolo 11, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
''1-
bis)
Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a-bis)
è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 euro, fino a 50 kg di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, da 100 a 1000 euro, nel caso di quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima comprese fra 50 e 100 kg, e da 1000 a 6000 euro nel caso di quantità superiori a 100 kg. Per gli accertamenti della quantità di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione pari al 10 per cento. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.
1-
ter)
Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari sottotaglia di specie ittiche non soggette all'obbligo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 1380/2013, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a-bis)
non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca''.
8. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole ''articolo 11, commi 1,'' sono aggiunte le seguenti: ''1-
bis
''.
9. Il provento delle sanzioni per tutte le violazioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è destinato al finanziamento del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
10. Le depenalizzazioni oggetto del presente articolo non si applicano in alcun caso alle ipotesi di cattura di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, nonché di specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione adottati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali cui la stessa aderisce.
11. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ''taglie minime'' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente.».
5.0.8
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Disposizioni correttive e modificative
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dai seguenti:
''2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:
a)
imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata ''pesca-turismo'';
b)
attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate ''ittiturismo'';
c)
la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché gli stessi provengano in prevalenza dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico, nonché le azioni di promozione dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell'attività di pesca;
d)
l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.
2. Il comma 2-
bis
dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.
3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: ''comma 1'', sono sostituite con le seguenti: ''comma 2'';
4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
''3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto''.
5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
6. All'articolo 10, comma 1, lettera
b)
, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: ''tempi vietati'' sono inserite le seguenti: ''quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione delle risorse ittiche e dell'ambiente marino''».
5.0.9
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Vendita diretta)
1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. L'articolo 4, comma 2, lettera
g)
, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dal seguente:
''
g)
ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungotico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività''.
5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009».
5.0.10
STEFANO
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Vendita diretta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)
1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.
2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. L'articolo 4, comma 2, lettera
g)
, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:
''
g)
ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;''».
5.0.11
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)
1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschicoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».
5.0.12
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Concessioni demaniali per l'acquacoltura)
1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale richieste da imprese di pesca, acquacoltura e loro consorzi, e dalle relative organizzazioni di produttori per iniziative di pesca e acquacoltura, ripopolamento attivo o passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, piscicoltura, molluschiocoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Le concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo della misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».
5.0.13
MARINELLO
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Disposizioni in favore delle navi da pesca in un'ottica di semplificazione)
1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
3. Nei casi indicati al precedente comma 2, la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.
5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.
7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella
d)
allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».
5.0.14
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art.5-
bis.
(Norme in materia di licenza di pesca e in favore delle navi da pesca)
1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
3. Nei casi indicati al precedente comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.
5. Fermo restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
6. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.
7. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella
d)
allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869».
5.0.15
IL RELATORE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Equipollenza tra imprenditore agricolo e imprenditore ittico)
1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, recante ''misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura'' al settore della pesca non si applicano:
a)
la disciplina delle società di comodo di cui al decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per effetto della disapplicazione prevista, in favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricole, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012, prot. 2012/87956;
b)
l'obbligo di adesione al SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-
ter
, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, così come previsto dalla bozza del nuovo decreto diramato dal Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare, che all'articolo 1, comma 1, lettera
a)
esclude dall'obbligo le imprese, di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali;
c)
i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, così come previsto dal successivo comma 3 che ne esclude l'applicazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
2. Ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è esteso il sistema di ammortizzazione sociale ordinario previsto dalla Cassa integrazione guadagni agricoltura di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni e modificazioni.».
5.0.16
PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Tassa di concessione e di licenza di pesca)
1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nelle licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso è applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta prima della scadenza degli otto anni in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza permane in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza».
5.0.17
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Titoli professionali)
1. All'articolo 261, comma 1, punto 5), del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-
bis
. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi.''.
2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-
bis
. in alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi''.
3. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-
bis
. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisca altresì i programmi''».
5.0.18
STEFANO
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Delega al Governo per il riassetto del servizio fitosanitario nazionale)
1. Al fine di procedere al riassetto organizzativo del servizio fitosanitario nazionale e fare fronte più tempestivamente alle frequenti emergenze settoriali che condizionano l'economia agro-forestale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo è delegato ad introdurre apposite modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
potenziare le attività di ricerca sul campo;
b)
disporre una più efficace sinergia con i servizi regionali preposti;
c)
consentire la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per quanto attiene ai mezzi impiegati nei servizi fitosanitari, nonché l'impiego senza limitazioni, nelle situazioni di emergenza, delle risorse finanziarie resesi disponibili su fondi comunitari, nazionali e regionali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalle disposizioni introdotte in attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
5.0.19
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Taglie minime di cattura)
1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
''Art. 86. -
(Sottotaglia). – 1.
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
2.
La taglia minima dell'acciuga (
engraulis encrasicolus
) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
3.
La taglia minima della sardina (
sardina pilchardus
) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
4.
Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.
5.
È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce ‛taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».
5.0.20
BERTUZZI
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Società di affiancamento per le terre agricole)
1. Gli imprenditori agricoli, anche organizzati in forma associata, di età compresa tra i diciotto e fino al compimento del quarantesimo anno di età, subentrati nella conduzione di un'impresa agricola gestita da un agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e/o che hanno avviato una nuova impresa utilizzando i terreni di proprietà di soggetti ultra-sessantacinquenni o pensionati, che abbiano stipulato con i medesimi soggetti un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, o altro contratto di società di persona o di capitale, al fine del passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai soci giovani attraverso un graduale processo di affiancamento economico e gestionale, godono delle agevolazioni di cui al presente articolo.
2. Agli imprenditori agricoli giovani di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del contratto.
3. Ai fini di cui al comma 1, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è definito un programma di affiancamento sottoscritto dai soci, nel quale sono specificate le modalità di svolgimento del programma medesimo, ed è indicato un termine massimo della durata di sette anni per il totale trasferimento della gestione esclusiva ai giovani imprenditori.
4. Ai giovani imprenditori agricoli stipulanti il contratto è comunque fatto obbligo, entro il termine dei sette anni, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
5. Al fine di favorire il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, vengono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata».
5.0.21
RUTA
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Modificazioni alla legge 28 agosto 1989, n. 302)
1. All'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-
bis
. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui al comma 37 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 39, comma 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.''».
5.0.22
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)
1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è abrogato;
b)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:
1) lo sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento''».
5.0.23
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Semplificazione adempimenti per navi da pesca e registro infortuni)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:
a)
le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b)
i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
c)
i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
5.0.24
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Ricerca effettuata da strutture cooperative)
1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento».
5.0.25
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968)
1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n, 1639 dopo le parole: ''per la raccolta di'' sono inserite le seguenti: ''ricci di mare''.
2. All'articolo 140, dopo la lettera
f)
è aggiunta la seguente:
”
g)
l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura”».
5.0.26
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Esclusione tenuta inventario di bordo)
1. Alla lettera
a)
dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad esclusione delle navi da pesca''.
5.0.27
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Rapporti di lavoro nel settore della pesca)
1. All'articolo 2, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
''
b-bis)
interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca''».
5.0.28
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera
b)
aggiungere la seguente:
''
b-bis)
interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca.''».
5.0.29
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Esenzione dall'applicazione ASpI del settore della pesca)
1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera
b)
è aggiunta la seguente:
''
b-bis)
interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca''».
5.0.30
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Interventi in materia ambientale)
1. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rifinanziate dalla legge di stabilità».
5.0.31
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo l'
articolo 5
, inserire il seguente:
«Art. 5-
bis.
(Cessione dei prodotti ittici)
1. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009».
Art. 6
6.1
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere l'articolo.
6.2
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. È istituito nell'ambito delle risorse umane strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la banca dati gestita dalla Sogei S.p.A. il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza i dati già inseriti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti esclusivamente in formato elettronico con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di registrazione delle citate attività presso la banca dati di cui al comma 2 e le modalità di accesso da parte degli utenti».
b)
sopprimere il comma 4.
6.3
PUGLIA
Al comma 2, dopo le parole:
«a carico del bilancio dello Stato»,
aggiungere le seguenti:
«e delle aziende».
6.4
IL RELATORE
Al comma 2, sostituire le parole:
«sentita la Conferenza unificata»
con le seguenti:
«previa intesa con la Conferenza unificata».
6.5
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 3, dopo le parole:
«sistemi informativi»,
aggiungere le seguenti:
«dagli adempimenti del presente comma, sono esentate le produzioni destinate all'autoconsumo e le produzioni a km zero».
6.6
DALLA TOR
Al comma 3, dopo le parole:
«i registri aziendali»
inserire le seguenti:
«e la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato I del decreto ministeriale n. 91436 del 4 agosto 2000, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati,»
e aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e lo scambio dei dati fra questi.».
6.7
IL RELATORE
Al comma 5, sostituire le parole:
«sessanta giorni»
con le seguenti:
«novanta giorni».
6.8
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 5, ultimo rigo, dopo le parole:
«il SIB.»
aggiungere le seguenti:
«Le Regioni che non attivano i sistemi informatici sono escluse dai benefici di legge e le conseguenti ricadute positive, non realizzate dai produttori, sono poste a carico delle Regioni non inadempienti».
6.9
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE
Sostituire la rubrica con la seguente:
«Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche».
6.0.1
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 6
inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nell'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Verifiche di attrezzature, sostituire la tabella con la seguente:
#
Attrezzatura
Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile
Verifica quinquennale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
Verifica quinquennale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano
Verifica quinquennale
Ponti sospesi e relativi argani
Verifica quinquennale
ldroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere per numero di giri 450 (m x giri/min)
Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere per numero di giri o > 450 (m x giri/min)
Verifica quinquennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive ed instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.
Verifica quinquennale
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Verifica quinquennale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Verifica quinquennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente
Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo
Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedete 10 anni
Verifica quinquennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica quinquennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo l (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi classificati in III e in IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua
Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria
Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Verifica di funzionamento quinquennale
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Verifica di funzionamento quinquennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo I D.lds. 93/2000 art. 3)
Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria
Verifica di integrità decennale
Attrezzatura/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insieme contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV
Verifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Verifica di funzionamento quinquennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dei vapori d'acqua classificati in I e II categoria
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Verifica di funzionamento quinquennale
Generatori di vapore acqua
Vesita interna: quinquennaleVerifica di integrità decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Verifica di integrità: decennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS 5 _ _ 350 ºC
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 ºC
Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 Kw
Verifica quinquennale
(436) Allegato così sostituito dall'art. 149, comma 1, D.Lgs. 3 agosto
.
6.0.2
SCOMA
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di emissioni degli allevamenti)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla parte I, numero 1, la lettera
z)
è sostituita dalla seguente:
''
z)
allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento
Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)
Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)
Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)
Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)
Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)
Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento
Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso
Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)
Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)
Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)
Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)
Meno di 40.000
Altro pollame
Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)
Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)
Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)
Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)
Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)
Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)
Meno di 500
Struzzi
Meno di 1.500
b)
alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera
nn)
è soppressa».
6.0.3
CIOFFI, PUGLIA
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di emissioni degli allevamenti)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla parte I, numero 1, la lettera
z)
è sostituita dalla seguente:
''
z)
allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento
Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)
Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)
Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)
Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)
Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)
Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento
Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso
Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)
Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)
Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)
Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)
Meno di 40.000
Altro pollame
Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)
Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)
Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)
Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)
Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)
Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)
Meno di 500
Struzzi
Meno di 1.500
b)
alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera
nn)
è soppressa».
6.0.4
DI MAGGIO
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di emissioni degli allevamenti)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla parte I, numero 1, la lettera
z)
è sostituita dalla seguente:
''
z)
allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento
Nº capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)
Meno di 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)
Meno di 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)
Meno di 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)
Meno di 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)
Meno di 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento
Meno di 750
Suini accrescimento/ingrasso
Meno di 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)
Meno di 40.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)
Meno di 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 ka/capo)
Meno di 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)
Meno di 40.000
Altro pollame
Meno di 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)
Meno di 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)
Meno di 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)
Meno di 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)
Meno di 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)
Meno di 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)
Meno di 500
Struzzi
Meno di 1.500
b)
alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera
nn)
è soppressa».
6.0.6
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)
1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601''.
2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale'', le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ''14 per cento''».
6.0.5
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)
1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, all'articolo 5-
bis
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 5-
bis
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le quali è prevista un'aliquota del 5 per cento.''.
2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale'', sostituire le parole: ''12 per cento'' con le seguenti: ''13 per cento''».
6.0.7
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna)
1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le quali è prevista un'aliquota del 4 per cento.''
2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale'', le parole: ''12 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''12,5 per cento''».
6.0.8
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Disposizioni in materia di trasporto di animali)
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente ulteriore comma:
''4-
bis
. I rimorchi di cui al comma 2, lettera
b)
, possono essere utilizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione degli animali e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 2008, anche per il trasporto di animali vivi''».
6.0.9
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti operanti nelle zone montane)
1. All'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '', dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-
bis
della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-
bis
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: ”Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, sostituire le parole: ”12 per cento'' con le seguenti: ''15 per cento”».
6.0.10
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Esenzione PEC per le piccole imprese)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
''2-
bis
. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile''».
6.0.11
PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di prestazioni di lavoro accessorio)
1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: ''commerciali,'' sono aggiunte le seguenti: ''agricoli'';
b)
il comma 2 è abrogato».
6.0.12
PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Estensione dell'utilizzo dei
vouchers
in agricoltura)
1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, lettera
a)
, dopo le parole: ''di carattere stagionale effettuate'' sono aggiunte le seguenti: ''da persone iscritte regolarmente nell'assicurazione generale obbligatoria,'';
b)
al comma 2, sopprimere la lettera
b)
.
6.0.13
PANIZZA, ZELLER, ZIN, BATTISTA
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, dopo la lettera
b)
, aggiungere la seguente:
«
b
-bis) quando l'azienda utilizza lavoro dipendente per più di 50 giornate all'anno».
6.0.14
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Abilitazione all'utilizzo di macchine agricole)
1. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è richiesta ai soggetti titolari di una delle patenti richiamate dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da almeno sei mesi».
6.0.15
PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN, LANIECE
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Abilitazione macchine agricole)
1. L'abilitazione degli operatori di cui dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'utilizzo delle macchine agricole non è richiesta agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2035 del codice civile».
6.0.16
CIOFFI, DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)
1. Il comma 8-
bis
dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
6.0.17
DI MAGGIO
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)
1. Il comma 8-
bis
dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
6.0.18
SCOMA
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Esonero adempimenti IVA piccoli produttori agricoli)
1. Il comma 8-
bis
dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».
6.0.19
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Semplificazioni in materia di elenco clienti-fornitori)
1. Il comma 8-
bis
dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato''».
6.0.20
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'
articolo 6,
inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nell'Allegato VII Verifiche di attrezzature, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto: ''Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato'', e ''Verifica annuale'', è inserito il seguente:
Attrezzatura
Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura
Verifica triennale
.
6.0.21
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'
articolo 6,
inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Disposizioni in materia di orario di lavoro degli operai agricoli)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto il seguente ulteriore comma:
''4-
bis.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera
b)
della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993''».
6.0.22
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Disposizioni in materia di appalti)
1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in fine, è aggiunta la seguente lettera:
''
b-bis)
l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati''».
6.0.23
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo l'
articolo 6
inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Estensione diritti dei consumatori alle microimprese)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''Ai consumatori'' sono inserite le seguenti: '', alle microimprese''».
6.0.24
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)
1. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i prodotti con accisa fissata pari a zero l'obbligo della tenuta dei registri di cui al presente comma non sussiste''».
6.0.25
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI
Dopo l'
articolo 6,
inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dopo il paragrafo 6, è inserito il seguente:
''Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al paragrafo precedente gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro''».
6.0.26
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI
Dopo l'
articolo 6,
inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)
1. All'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: ''compresi quelli artigiani'', sono inserite le seguenti: ''e le aziende agricole con vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228''».
6.0.27
BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BATTISTA, LANIECE, FRAVEZZI
Dopo l'
articolo 6,
inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico)
1. All'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è inserito il seguente comma:
''3-
bis.
Non sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a 50 ettolitri di aceto''».
6.0.28
DI MAGGIO
Dopo l'
articolo 6
, inserire il seguente:
«Art. 6-
bis.
(IMU aree montane)
1. All'articolo 22, comma 2, capoverso 5-
bis
, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: ''terreni posseduti'', inserire le seguenti: ''o condotti''».
Art. 7
7.1
RUTA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. -
(Disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia nazionale ''Verdissima''). –
1. Al fine di procedere a una razionalizzazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, è istituita, con sede legale in Roma, l'Agenzia nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare e forestale denominata ''Verdissima'', che ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali e ittici anche ai fini statistici e socio-economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto e il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (lSMEA), dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), dall'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) spa, dalla Società di gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) srl, da Investimento per lo sviluppo (ISI) srl, dal Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) e dall'Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura (AGECONTROL), in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente di ricerca in agricoltura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti alle seguenti autonome aree funzionali:
a)
Verdissima ricerca, che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di
spin-off
universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi di dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;
b)
Verdissima controlla, che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;
c)
Verdissima eroga, che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni;
d)
Verdissima promuove, che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiali agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.
4. Sono organi dell'Agenzia:
a)
il presidente;
b)
il consiglio;
c)
il collegio dei revisori.
5. Il presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità e di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il consiglio.
7. Il consiglio è composto dal presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
8. Al consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il consiglio:
a)
adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia;
b)
delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento;
c)
adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti;
d)
conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
e)
esamina e approva il bilancio;
f)
esercita le ulteriori competenze indicate dallo statuto.
9. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel Registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
10. Il collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
11. In sede di prima applicazione lo statuto dell'Agenzia è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. Lo statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare:
a)
stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia;
b)
disciplina il funzionamento degli organi e, in tale ambito, stabilisce i
quorum
costitutivi e deliberativi di quelli collegiali;
c)
stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
d)
definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi di cui al comma 4.
14. Alla data di entrata in vigore dello statuto, gli enti di cui al comma 1 sono soppressi, ad eccezione del SIN, per il quale l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede agli enti soppressi in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.
15. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere.
16. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi.
17. Entro sessanta giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi, il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto e dall'articolazione territoriale.
18. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7.2
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi» e le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;
b)
al comma 2, alinea, sostituire le parole: «enti vigilati» con le seguenti: «enti, società ed agenzie vigilati»;
c)
al comma 2, lettera
d)
, sostituire il numero 1) con il seguente: «1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale. (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché del coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: – sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; – modello organizzativo omogeneo; – uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; – uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA»;
d)
al comma 2, lettera
d)
, dopo il numero 1) inserire il seguente:
«1-
bis)
predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici affinché la società di cui all'articolo 14, comma 10-
bis
, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sia interamente ricollocata entro struttura pubblica che possegga le alte competenze informatiche necessarie al fine di uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza, e di garantire la completa realizzazione di un database integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati; devono essere altresì assicurati processi di collocamento e mobilità che garantiscano che il personale possegga adeguate competenze informatiche e tecnico-operative;»
e)
al comma 2, lettera
d)
, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli
spin-off
tecnologici, mediante istituzione di una nuova agenzia preposta alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria che agisca in collaborazione diretta con il Consiglio nazionale delle ricerche. La nuova agenzia è preposta alla partecipazione e al coordinamento di un numero limitato di soggetti territoriali che possono assumere la forma di enti di ricerca, società partecipate ovvero poli tecnologici, garantendo in ogni caso il collegamento con il sistema imprenditoriale e realizzando un sistema integrato di ''Poli regionali per l'innovazione in agricoltura e il trasferimento tecnologico''. Il sistema, a livello centrale e nelle sue articolazioni territoriali, deve essere in grado di interagire con altri centri di ricerca, enti ed agenzie operanti anche in settori diversi da quello agricolo e agroalimentare, al fine di realizzare, laddove necessario, una produzione scientifica interdisciplinare; le risorse della ricerca e quelle derivanti dall'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, Regioni e privati devono essere prioritariamente assegnate alle articolazioni territoriali maggiormente competenti, attraverso l'opportuna azione di coordinamento e valutazione operata dall'ente centrale; ai fini del processo di riordino e riorganizzazione, devono essere assicurati processi di collocamento e mobilità del personale funzionali al nuovo sistema;»
f)
al comma 2, lettera
d)
, sostituire il numero 3) con il seguente: «3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale,
start-up
e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante accorpamento o riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agro alimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;»
g)
al comma 2, dopo la lettera
d)
inserire le seguenti:
«
d
-bis) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché i dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente;
d
-ter) attribuzione esclusiva ad ISTAT delle funzioni di raccolta di informazioni e dati in materia agricola, ittica e agroalimentare; »
h)
sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.»
i)
dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-
bis
. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito
internet
o, in mancanza, sul sito
internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a)
il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
b)
l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.».
7.3
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi»;
b)
al comma 2, sostituire la lettera
d)
con la seguente: «
d)
riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».
7.4
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2:
1) sopprimere la lettera
c)
2) alla lettera
d)
, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
«1) ridimensionamento e ridefinizione del ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale gestore dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale.
1-
bis)
creazione di un polo del controllo con funzioni di gestore del sistema informatico dei controlli di cui all'articolo 1, comma 2 e coordinato dal Corpo forestale dello Stato, con trasferimento al Corpo stesso delle funzioni del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e della società Agecontrol Spa.
2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare mediante l'istituzione di un'unica struttura di
governance
, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con committenza unica e sistema della ricerca pubblica, e trasformazione degli attuali enti di ricerca e sperimentazione, inclusi il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l'Istituto nazionale di economia agraria, in dipartimenti di tale struttura.»
b)
al comma 4, sostituire le parole da: «sono trasmessi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»
c)
sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole:
«imprese agricole sono»,
aggiungere le seguenti:
«registrati, mediante apposito software, nei server della Sogei s.p.a. e».
7.5
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 2, lettera
a)
, sostituire le parole:
«criteri di nomina»
, con le parole:
«modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza».
7.6
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 2, lettera
d),
sopprimere il numero 1.
7.7
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE
Al comma 2, sostituire la lettera
d)
, capoverso e il numero 1) con i seguenti:
«
d)
riduzione a non più di tre degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:
1) la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale, al fine di ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, di favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi con particolare riferimento alle modalità di gestione delle misure nazionali inserite a partire dal 2015 nei PSRN e del sistema di pagamenti, nonché prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL s.p.a.».
7.8
CANDIANI
Al comma 2, lettera
d)
, numero 1 sostituire le parole da:
«riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)»
fino a:
«attualmente detenute da AGEA»
con le seguenti:
«soppressione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e istituzione di una Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura che si articola in dipartimenti interregionali che subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Restano confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Agenzia interregionale avrà anche la funzione di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194,».
Conseguentemente sopprimere le parole:
«con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA.».
7.9
DALLA TOR
Al comma 2, lettera
d)
, numero 1), sostituire le parole:
«nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale,»
con le seguenti:
«nonché dell'attribuzione del coordinamento e della gestione del SIAN al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la riforma dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 99 del 2004».
7.10
PUGLIA
Al comma 2, lettera
d)
, sopprimere il numero 2).
7.11
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 2, lettera
d)
, sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione del settore agricolo, agroalimentare, delle foreste e della pesca mediante incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria, di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e successiva riorganizzazione che preveda una riduzione e concentrazione delle strutture di ricerca e delle sedi operative, ispirata a criteri di efficacia ed efficienza nell'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e immobiliari, mantenendo funzioni di sostegno ai sistemi territoriali ed impulso all'innovazione delle imprese, anche attraverso l'attivazione degli accordi strutturali con Regioni, con altre pubbliche amministrazioni e con privati».
7.12
STEFANO
Al comma 2, lettera
d)
, sostituire il numero 2 con il seguente:
«2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli
spin-off
tecnologici, mediante istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria con conseguente accorpamento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di Economia agraria (INEA) di cui agli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. Tale accorpamento dovrà prevedere la razionalizzazione delle funzioni tecniche e amministrative, salvaguardando al contempo le specificità delle competenze di provenienza, e creando le condizioni di sinergia con l'attività di altre istituzioni scientifiche, anche di natura privatistica. L'ottimizzazione funzionale e il potenziamento delle attività sul campo dovrà garantire il mantenimento di un'articolazione di livello nazionale e regionale delle attività di ricerca, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni;»
7.13
FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA
Al comma 2, lettera
d)
, numero 2), dopo le parole:
«
spin-off
tecnologici»
inserire la seguente:
«pubblici».
7.14
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 4.
7.15
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 2, lettera
d)
, numero 4), sostituire le parole:
«o soppressione»
, con le seguenti:
«finanziaria e operativa».
7.16
DI MAGGIO
Al comma 3, alinea, dopo le parole:
«l'assistenza tecnica degli allevatori»
, inserire le seguenti:
«e della disciplina della riproduzione animale».
7.17
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 3, alinea, dopo le parole:
«l'assistenza tecnica degli allevatori»
, inserire le seguenti:
«e della disciplina della riproduzione animale».
7.18
SCOMA
Al comma 3, alinea, dopo le parole:
«dell'assistenza tecnica degli allevatori»
, inserire le seguenti:
«e della disciplina della riproduzione animale».
7.19
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 3, alinea, dopo le parole:
«l'assistenza tecnica degli allevatori»
, inserire le seguenti:
«e della disciplina della riproduzione animale».
7.20
DI MAGGIO
Al comma 3, lettera
a)
, dopo le parole:
«del sistema di consulenza al settore»
, inserire le seguenti:
«e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».
7.21
SCOMA
Al comma 3, lettera
a)
, dopo le parole:
«del sistema di consulenza al settore»
, inserire le seguenti:
«e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».
7.22
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 3, lettera
a)
, dopo le parole:
«del sistema di consulenza al settore»
, inserire le seguenti:
«e delle procedure per l'istituzione e la gestione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico nonché lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive».
7.23
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 3, lettera
f)
, sostituire le parole:
«alle relative associazioni di allevatori»
, con le seguenti:
«alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
7.24
DI MAGGIO
Al comma 3, lettera
f)
, sostituire le parole:
«alle relative associazioni di allevatori»
, con le seguenti:
«alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
7.25
SCOMA
Al comma 3, lettera
f)
, sostituire le parole:
«alle relative associazioni di allevatori»
, con le seguenti:
«alle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
7.26
SCOMA
Al comma 3, lettera
f)
, aggiungere in fine i seguenti periodi:
«Le associazioni di allevatori delle razze equine sportive, per adempiere a tali funzioni utilizzeranno le risorse presenti nei fondi europei destinati alla politica agricola comune (PAC) relativa al periodo 2014-2020, in particolare relative al programma operativo nazionale (PON) e dalle maggiori entrate provenienti da giochi e scommesse. La ripartizione di tali fondi tra le diverse associazioni di allevatori verrà stabilita con apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1-
bis
, comma 7, della legge 19 novembre 2008, n. 184 e successive modificazioni;».
7.27
DI MAGGIO
Al comma 3, lettera
g)
, sostituire le parole:
«associazioni di allevatori»
, con le seguenti:
«organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia».
7.28
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 3, lettera
g)
, sostituire le parole:
«associazioni di allevatori»
, con le seguenti:
«organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.».
7.29
SCOMA
Al comma 3, lettera
g)
, sostituire le parole:
«associazioni di allevatori»
, con le seguenti:
«organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.»
7.30
DI MAGGIO
Al comma 3, lettera
g)
, sopprimere le seguenti parole:
«e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
7.31
SCOMA
Al comma 3, lettera
g)
, sopprimere le seguenti parole:
«e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
7.32
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 3, lettera
g)
, sopprimere le seguenti parole:
«e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
7.33
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 3, lettera
g)
, sopprimere le seguenti parole:
«e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.».
7.34
MARINELLO
Al comma 3, dopo la lettera
g)
, aggiungere la seguente:
«g-
bis
. Introduzione della qualifica di Imprenditore Agricolo Equestre (IAE), per le attività che riguardano la gestione di scuderie e allevamenti di razze equine, ad esclusione degli ippodromi, seguendo il disposto del decreto legislativo n. 99 del 2004 per l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), previa la provata disponibilità di aree coltivabili, interne o remote alle strutture, destinate allo sviluppo rurale (PSR 2014-2020) non inferiori all'ettaro e destinabili all'autoproduzione per l'alimentazione dei cavalli, e relativo allenamento e addestramento, con colture avvicendate come fieno, carote, avena, erba medica».
7.35
CANDIANI
Al comma 3, dopo la lettera
g),
aggiungere la seguente:
«g-
bis
. Prevedere che l'erogazione dei contributi statali sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale.».
7.36
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
Al comma 4, sostituire le parole da: ''sono trasmessi'' fino alla fine del comma, con le seguenti: ''sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.''
b)
sopprimere il comma 5.».
7.37
IL RELATORE
Al comma 4, dopo le parole:
«di concerto»
inserire le seguenti:
«con il Ministro della salute,».
7.0.1
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Dopo l'
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Istituzione della Banca delle terre agricole)
1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata ''Banca'', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle università e degli istituti superiori».
7.0.2
CANDIANI
Dopo l'
articolo 7
inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. in fine aggiungere le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale'';
2. le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
3. le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';
al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';
comma 7, lettera
b)
, capoverso 4-
bis
, al primo periodo, prima delle parole: ''attraverso il proprio sito istituzionale'' premettere la seguente: ''anche''».
7.0.3
CANDIANI
Dopo l'
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
aggiungere, in fine, le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale'';
le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';
al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: ''che producono prodotti agricoli'', sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari'';
al comma 7 sopprimere la lettera
b)
. Conseguentemente sopprimere il comma 8''».
7.0.4
CANDIANI
Dopo l'
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
aggiungere, in fine, le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agro alimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale'';
le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari''».
7.0.5
CANDIANI
Dopo l'
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
le parole: ''che producono prodotti agro alimentari'', sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari''».
7.0.6
CANDIANI
Dopo l'
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 3, comma 1 infine aggiungere le parole: ''nonché per quelle logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale''».
7.0.7
CANDIANI
Dopo l'
articolo 7
inserire il seguente:
«Art.7-
bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 3, comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: ''che producono prodotti agricoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli'';
le parole: ''che producono prodotti agroalimentari'', sono sostituite dalle seguenti: ''che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari''».
7.0.8
CANDIANI
Dopo l'
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art.7-
bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
All'articolo 3, comma 7, sopprimere la lettera
b)
.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8. ».
7.0.9
CANDIANI
Dopo l'
articolo 7
, inserire il seguente:
«Art. 7-
bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 3, comma 7, lettera
b)
, capoverso 4-
bis
, al primo periodo, prima delle parole: ''attraverso il proprio sito istituzionale'' premettere la seguente: ''anche''».
Art. 8
8.1
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.
8.2
PUGLIA, DONNO
Al comma 1, dopo le parole:
«nonché alle»,
inserire le seguenti:
«microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle».
8.3
CIOFFI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Al comma 1, dopo le parole:
«della Commissione, del 6 agosto 2008,»,
inserire le seguenti:
«ed alle organizzazioni ed associazioni di produttori riconosciute.».
8.4
SCOMA
Al comma 1, dopo le parole:
«della Commissione, del 6 agosto 2008,»,
inserire le seguenti:
«ed alle Organizzazioni dei produttori riconosciute».
8.5
DI MAGGIO
Al comma 1, dopo le parole:
«della Commissione, del 6 agosto 2008,»,
inserire le seguenti:
«ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute.».
8.6
FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA
Al comma 2, sostituire le parole da:
«anche con riguardo»
fino alla fine del comma, con le seguenti:
«in particolare riguardo la corretta e tempestiva informazione circa la effettiva possibilità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».
8.7
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 3, sostituire le parole:
«anni 2014 e 2015»
con le seguenti:
«anni 2015 e 2016»
e sostituire le parole:
«anno 2016»
con le seguenti:
«anno 2017».
8.8
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Sopprimere il comma 4.
8.0.1
STEFANO
Dopo l'
articolo 8
, inserire il seguente:
«Art. 8-
bis.
(Disposizioni per prevenire l'abbandono del territorio rurale)
1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2015 e 2016, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a diecimila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2015 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.
4. L'agevolazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2015 e 2016. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
8.0.2
STEFANO
Dopo l'
articolo 8
, inserire il seguente:
«Art. 8-
bis.
(Modernizzazione della logistica)
1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:
a)
modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
b)
sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
c)
sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
d)
sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
e)
implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.
2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziate per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».
8.0.3
STEFANO
Dopo l'
articolo 8
, inserire il seguente:
«Art. 8-
bis.
(Piani nazionali di settore)
1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
3. Per l'anno 2015 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario, dal piano cerealicolo e dal piano d'azione per l'agricoltura biologica».
Art. 9
9.1
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.
9.2
CANDIANI
Sopprimere l'articolo.
9.3
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA, CIOFFI
Sopprimere l'articolo.
9.4
SCOMA
Sopprimere l'articolo.
9.5
DI MAGGIO
Sopprimere l'articolo.
9.6
STEFANO
Sopprimere l'articolo.
9.7
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, l'introduzione di un segno identificativo pubblico e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché dispone il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza».
9.8
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, sopprimere lo parola: «privato»;
b)
al secondo periodo, dopo lo parola: «marchio», aggiungere le seguenti: «di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
9.9
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, sopprimere la parola:
«maggiormente».
9.10
SCALIA
Al comma 1, dopo le parole:
«marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale»,
inserire le seguenti:
«che indichi anche l'impiego di manodopera di qualità».
9.11
FASIOLO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al fine di favorire la tutela, promozione e sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, all'articolo 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2000, recante Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, dopo il primo capoverso sono inseriti i seguenti: ''Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo gli Enti e le Associazioni senza fini di lucro che si occupano di tutela, sviluppo e promozione dei prodotti di cui agli elenchi previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. Per tali finalità, i predetti soggetti possono ottenere marchi collettivi nazionali ed europei senza pregiudizio per i soggetti che producono tali prodotti, nel rispetto delle norme tecniche che hanno permesso la loro iscrizione negli elenchi.
Le norme tecniche di produzione, delimitazione territoriale e quanto ha permesso l'iscrizione dei prodotti negli elenchi nazionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 devono costituire la base per i disciplinari di produzione, che non possono omettere alcuna delle predette norme tecniche, inclusi i disciplinari di produzione redatti al fine di ottenere l'attribuzione del marchio DOP, IGP e delle altre forme di tutela previste dalla normativa nazionale ed europea. La produzione dei prodotti iscritti negli elenchi, con i nomi di cui ai medesimi elenchi, non può avvenire al di fuori dei territori ivi indicati''».
9.12
ALBANO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole d'eccellenza locali, è istituito il Registro delle Associazioni nazionali delle Città d'Identità. Possono essere iscritte nel Registro le associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti enogastronomici, operanti, da almeno cinque anni, sul territorio nazionale e i cui associati provengano da almeno undici Regioni e cinquanta Comuni. Tale Registro è tenuto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, provvede all'iscrizione degli aventi diritto».
9.0.1
SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI
Dopo l'
articolo 9
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(Interventi per la tutela e la promozione della dieta mediterranea)
1. Ai fini della tutela e della promozione della dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e quale modello nutrizionale cui sono legate specifiche attività economiche, ambientali, sociali e culturali, il presente articolo persegue i seguenti obiettivi:
a)
promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;
b)
favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;
c)
elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;
d)
predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado;
e)
prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale;
f)
promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad essi connessi.
2. Ai fini di cu al presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei princìpi generali contenuti nella presente legge adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di fili ere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.
3. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio ''dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità'', di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio nonché le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.
4. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a)
il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari per i quali è stato concesso;
b)
l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera,
brochure
, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;
c)
il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità. Il Ministero verifica altresì il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.
6. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato.
7. Ai compiti di cui ai commi 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 3 provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.
8. Per l'attuazione delle finalità di tutela e promozione della dieta mediterranea, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità. Per gli anni 2015 e 2016 sono stanziati, per il suddetto Fondo, per ciascun anno, 1 milione di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma , pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
9.0.2
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, LANIECE
Dopo l'
articolo 9
, inserire il seguente:
«Art. 9-
bis.
(Misura volta ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli)
1. All'articolo 33, comma 2-
bis
, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono altresì considerate produttive di reddito agrario le attività connesse alla commercializzazione, ad opera di imprenditori agricoli, di prodotti acquistati, in misura non superiore ad un quinto del valore della loro produzione totale, da altri imprenditori agricoli''».
Art. 10
10.1
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.
10.2
CIOFFI, DONNO, GAETTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-
ter
, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».
10.3
CIOFFI, DONNO, GAETTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 3, comma 4-
ter
, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'', premettere le seguenti: ''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-
quater
,''».
10.4
SCOMA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 3 , comma 4-
ter
, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'', premettere le seguenti: ''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-
quater
,''».
10.5
DI MAGGIO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-
bis
. All'articolo 3 , comma 4-
ter
, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'', premettere le seguenti: ''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-
quater
,''».
10.6
SCOMA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis
. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, seguenti periodi: ''Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma''».
10.7
DI MAGGIO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-
bis
. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».
10.0.1
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Dopo l'
articolo 10
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.''».
10.0.2
DONNO, PUGLIA, CATALFO
Dopo l
'articolo 10
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
(Assunzione congiunta di lavoratori)
1. Al comma 3-
ter
, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole: ''50 per cento'', sono sostituite con le seguenti: ''40 per cento.''».
10.0.3
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Dopo l'
articolo 10
, inserire il seguente:
«Art. 10-
bis.
1. All'articolo 3 , comma 4-
ter
, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole: ''entro due mesi'', sono premesse le seguenti: ''qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-
quater
,''» .
Art. 11
11.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a)
, dopo le parole:
«amministrazioni interessate»
, inserire le seguenti:
«i comuni, le unioni dei comuni, le regioni e gli enti vigilati,».
11.2
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso
«7-
bis
»
, dopo lo parola:
«forniscono»
, inserire la seguente:
«a titolo gratuito».
11.3
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. La partecipazione agli aiuti europei è estesa alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 attraverso l'istituzione di un apposito Fondo a valere sulle risorse del Piano Sviluppo Rurale – PSR».
11.0.1
PIGNEDOLI
Dopo l'
articolo 11
, inserire il seguente:
«Art. 11-
bis.
(Consorzi di tutela per le bevande spiritose)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente articolo».
Art. 12
12.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Sopprimere l'articolo.
12.2
DALLA TOR
Al comma 1, sostituire le parole:
«tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di»
con le seguenti:
«anche in attuazione della normativa dell'Unione Europea per la».
12.3
PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, LANIECE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
sostituire le parole: ''degli orientamenti'' con le seguenti: ''dei principi generali'';
b)
sostituire la lettera
a)
con la seguente: ''
a)
revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi e fondi di mutualità anche in forma combinata fra loro a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole e la diretta gestione agli imprenditori agricoli in forma singola o associata'';
c)
sostituire la lettera
b)
con la seguente: ''
b)
disciplina dei Fondi di mutualità costituiti dagli imprenditori agricoli per l'erogazione di compensazioni a seguito di avversità atmosferiche, fitopatie epizoozie e per la stabilizzazione del reddito degli agricoltori;''
d)
istituzione di un corpo peritale autonomo per la rilevazione dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle infrastrutture agricole ed agli impianti produttivi ai fini dell'erogazione dei risarcimenti assicurativi e delle compensazioni dai fondi di mutualità;»
12.4
PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 1, dopo le parole:
«dei rischi e delle crisi»
inserire le seguenti:
«e dell'attività di prevenzione».
12.5
BERTUZZI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire la lettera
a)
con le seguenti:
«
a)
revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, tenendo in considerazione i due elementi del rischio concernente il prodotto e del rischio derivante dalla volatilità dei prezzi di mercato, anche attraverso una adeguata assegnazione delle risorse della Politica agricola comune alla copertura assicurativa dei rischi di mercato, favorendo:
1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole, rapportando le perdite economiche alle rese e ai cicli di produzione delle specifiche colture prodotte;
2) l'estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli al fine di garantire un adeguata remunerazione del prodotto;
3) lo sviluppo di forme di assicurazione del reddito, come forma di gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo a seguito di crisi di reddito, dovute a fattori esogeni comuni a tutte le imprese dell'area o del settore considerato, così come definite a livello europeo anche al fine di rendere il sistema compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato in agricoltura;
4) l'introduzione di forme di assicurazione dal rischio finanziario per le imprese agricole con maggior rischio di esposizione debitoria».
b)
Sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati agroalimentari, con particolare riferimento a:
1) forme di organizzazione, requisiti delle organizzazioni dei produttori e delle unioni di rappresentanza, forme di rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali ai fini dello sviluppo dell'integrazione economica;
2) intese di filiera, definendo criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza, potenziando il ruolo delle organizzazioni interprofessionali nella stipula, nella concertazione e nella definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto, favorendo la definizione di condizioni obbligatorie in merito alle condizioni contrattuali tra i soggetti della filiera al fine di prevenire squilibri di mercato che creino danno per i consumatori e gli operatori della filiera;
3) contratti di organizzazione e vendita, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di contratti quadro».
12.6
BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 1, sostituire la lettera
a)
, con la seguente:
«
a)
revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo:
1) lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
2) l'estensione della copertura assicurativa ai rischi di volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli al fine di garantire un adeguata remunerazione del prodotto».
12.7
DALLA TOR
Al comma 1, lettera
a)
, dopo le parole:
«strumenti assicurativi»
, inserire le seguenti:
«e mutualistici, e la loro integrazione reciproca,».
12.8
DALLA TOR
Al comma 1, lettera
a)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«anche prevedendo gradualità nelle agevolazioni;».
12.9
DALLA TOR
Al comma 1, sostituire la lettera
b)
, con la seguente:
«
b)
disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori».
12.10
DALLA TOR
Al comma 1, dopo la lettera
b)
, inserire la seguente: «b-bis)
. Istituzione di un corpo peritale autonomo in funzione della trasparenza e della corretta erogazione dei contributi pubblici».
12.11
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, FRAVEZZI, ZIN, BATTISTA, LANIECE
Al comma 1, sostituire la lettera
c)
con la seguente:
«
c)
revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento:
1) agli accordi interprofessionali
2) ai contratti di organizzazione e vendita;
3) alle forme di organizzazione dei produttori agricoli (OP), anche mediante le modifiche del decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 necessarie a modificare i requisiti di riconoscimento nelle seguenti forme:
aa)
per i settori apistico, cerealicolo-riso-oleaginoso, sementiero, sughericolo, zootecnico e florovivaistico, di prodotti biologici certificati ed agroenergetico, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinque a tre;
bb)
per i settori olivicolo e vitivinicolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinquanta a venti;
cc)
per il settore pataticolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da venticinque a dieci;
dd)
per il settore tabacchicolo, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da quaranta a dieci;
ee)
per gli altri settori, ridurre il requisito di numero minimo dei produttori aderenti da cinque a tre;
ff)
ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, la soglia minima del volume di prodotto debba essere conseguita nel triennio e non nell'anno;
gg)
ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, il requisito della commercializzazione diretta del 75 per cento della produzione di ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento, a condizione che entro la fine del secondo anno successivo al riconoscimento la OP commercializzi direttamente almeno il 37,5 per cento di tale produzione;
hh)
ai fini del requisito del volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati all'organizzazione, prevedere che, se si tratta di OP che richiede il riconoscimento DOC, DOP o DOCG, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui alle lettere
ff)
e
gg)
, sono esclusi i prodotti autoconsumati».
12.12
ALBANO
Al comma 1, dopo la lettera
c)
aggiungere le seguenti:
«c-
bis
) miglioramento delle condizioni di accessibilità ai mercati finanziari delle imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché al superamento da parte delle imprese stesse delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari.
c-
ter
) individuazione di adeguati strumenti di intervento utili a fronteggiare crisi di mercato dei prodotti agricoli, ittici e di acquacoltura.».
12.13
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, sostituire le parole da: «sono trasmessi», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.»
b)
sopprimere il comma 3.
12.14
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE
Nella rubrica, dopo le parole:
«rischio in agricoltura»
, inserire le seguenti:
«e nel settore della pesca e acquacoltura».
12.0.1
CANDIANI
Dopo l'
articolo 12
, inserire il seguente:
«Art. 12-
bis
.
(Istituzione della Banca della Terra regionale)
1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, viene istituita la ''Banca della Terra regionale''.
2. La Banca della Terra regionale consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di concessione o autorizzazione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di funzionamento della Banca della Terra regionale.
4. Le Regioni provvedono al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestione in convenzione da soggetti pubblici e privati e inseriti nella Banca della Terra regionale.
5. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell'autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.
6. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440, per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, le Regioni valorizzano le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.
7. Si considerano abbandonati o incolti:
a
) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
b
) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree spontanee;
8. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione, indicando i terreni per i quali non si è ancora ricevuta conferma alla richiesta di iscrizione di cui al comma 13, lettera
c)
. Decorso inutilmente tale termine, la Regione esclude temporaneamente i comuni inadempienti da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionali fino al momento dell'effettuazione e trasmissione del censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella Banca della Terra regionale.
9. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella Banca della Terra regionale.
10. La Regione provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 13.
11. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 13.
12. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 13, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 13.
13. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440 ''Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate'', il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce i seguenti principi e criteri ai quali le Regioni si dovranno attenere:
a)
le norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni;
b)
i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti;
c)
le procedure per la richiesta formale ai proprietari e agli aventi diritto di poter iscrivere il terreno negli elenchi della Banca della Terra regionale;
d
) l'accettazione espressa di tale richiesta rappresenta una condizione essenziale per la successiva autorizzazione o concessione del bene da parte della Regione;
e)
i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi della Banca della Terra regionale;
f)
criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 10;
g)
i criteri per l'ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;
h)
i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, nonché le norme concernenti la eventuale revoca del contratto e l'introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni;
i)
i criteri e modalità di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 10 e 12 e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;
l)
le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative dì cui al comma 9.
14. il Governo, entro il 30 dicembre di ogni anno, invia al Parlamento una relazione annuale contenente le informazioni sullo stato di attuazione della legge, contenente, in particolare, una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella Banca della terra regionale e sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della Banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agro-forestale.
15. Per la realizzazione della Banca della Terra regionale è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2015.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo ammontanti a 1.000.000 di euro per l'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
12.0.2
CANDIANI
Dopo l'
articolo 12
, inserire il seguente:
«12-
bis.
(Rivalutazione terreni e partecipazioni)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
Al primo periodo, le parole: ''1° gennaio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''1° gennaio 2015;
b)
Al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2015'';
c)
Al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2014'' sono sostituite dalle seguenti ''30 giugno 2015''
2. Le maggiori entrate di cui al precedente comma confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
12.0.3
CANDIANI
Dopo l'
articolo 12
, inserire il seguente:
«Art. 12-
bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 7-
bis
, comma 1, lettera
a)
, capoverso art. 10-
bis (soggetti beneficiari)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
''4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.
5. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale da almeno 5 anni consecutivi''».
Art. 13
13.1
IL RELATORE
Sopprimere l'articolo.
13.2
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a),
capoverso
«Art. 10. –
(Benefici)
»
dopo la parola:
«durata»
sostituire le parole:
«comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni»
con le seguenti:
«escluso il periodo di preammortamento e non superiore a venti anni».
13.3
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a),
capoverso
«Art. 10. –
(Benefici)
»
sostituire le parole:
«dieci anni»
con le seguenti:
«quindici anni».
13.4
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a),
capoverso
«Art. 10. –
(Benefici)
»
dopo le parole:
«dieci anni»,
sostituire la parola:
«comprensiva»
con le seguenti:
«escluso il periodo di preammortamento».
13.5
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a),
capoverso
«Art. 10. –
(Benefici)
»
sostituire le parole:
«75 per cento»
con le seguenti:
«85 per cento».
13.6
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a),
capoverso
«Art. 10-
bis. – (Soggetti beneficiari)
»
alla lettera
a)
sostituire le parole:
«sei mesi»
con le seguenti:
«un anno».
13.7
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a),
capoverso
«Art. 10-
bis. – (Soggetti beneficiari)
»
Alla lettera
c)
dopo la parola:
«civile»
aggiungere le seguenti:
«a titolo principale».
13.8
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso
«Art. 10-
bis. – (Soggetti beneficiari)
»
alla lettera
e)
sostituire le parole:
«quaranta anni»
con le seguenti:
«quarantacinque anni».
13.9
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso
«Art. 10-
bis. – (Soggetti beneficiari)
»
alla lettera
f)
sostituire la parola:
«quarantesimo»
con la seguente:
«quarantacinquesimo».
13.10
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso
«Art. 10-
bis. – (Soggetti beneficiari)
»
alla lettera
f)
dopo le parole:
«conduzione di un»
sopprimere la parola:
«intera.
13.11
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso
«Art. 10-
bis. – (Soggetti beneficiari)
»
alla lettera
f)
dopo le parole:
«prodotti agricoli»
aggiungere le seguenti:
«o di produzione di energia».
13.12
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso
«Art. 10-
bis
»
, comma 1, lettera
f)
, al primo periodo, aggiungere in fine lo seguente parola:
«autoprodotti».
13.13
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso
«Art. 10-
bis. – (Soggetti beneficiari)
»
, comma 2, dopo le parole:
«forma societaria»
aggiungere le seguenti:
«a prevalente maggioranza giovanile».
13.14
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a)
, capoverso
«Art. 10-
quater. – (Risorse finanziarie disponibili)
»
sopprimere la lettera
b).
13.0.1
STEFANO
Dopo l'
articolo 13
, inserire il seguente:
«Art. 13-
bis.
(Disposizioni per favorire lo sviluppo di colture
non finalizzate alla produzione alimentare)
1. Al fine di consentire lo sviluppo di colture agricole non finalizzate alla produzione alimentare, nonché facilitare la fitodepurazione e la bonifica di terreni soggetti a fenomeni di inquinamento, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in possesso di regolare fascicolo aziendale presso l'anagrafe istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, è consentita la coltivazione di canapa appartenente al genere
Cannabis spp
, esclusivamente previo impiego di sementi certificate ai sensi della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. Alle sementi di
Cannabis spp
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, ottavo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
a)
conservare il cartellino di certificazione sementiera e la relativa documentazione fiscale concernente l'acquisto delle sementi per un periodo non inferiore a dodici mesi successivi alla semina;
b)
recapitare alla più vicina stazione operativa delle forze di pubblica sicurezza, entro e non oltre quindici giorni dalla semina, apposita comunicazione contenente le informazioni sull'ubicazione del lotto coltivato, sulla varietà di semente utilizzata e sulla prevista destinazione del prodotto ottenuto.
3. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera
a)
, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tale sanzione viene raddoppiata in caso di mancato rispetto dell'adempimento di cui al comma 2, lettera
b)
.
4. Il numero 6) della lettera
a)
del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''6) la
Cannabis spp
, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli (thc) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;''».
13.0.2
STEFANO
Dopo l'
articolo 13
, inserire il seguente:
«Art. 13-
bis.
(Prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione nel territorio di propria competenza delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (
Sus scrofa
) a fini venatori e di ripopolamento.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».
13.0.3
STEFANO
Dopo l'
articolo 13
, inserire il seguente:
«Art. 13-
bis.
(
Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio
)
1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera
g)
, è inserita la seguente:
''
g-bis)
le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale
n. 290 del 13 dicembre 2012'';
b)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3-
bis
. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera
g-bis)
, del presente articolo, gli organi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali che concorrono alla definizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e le pratiche tradizionali che la supportano e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica.''».
13.0.4
DONNO, PUGLIA
Dopo l'
articolo 13
, inserire il seguente:
«Art. 13-
bis.
(
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
)
1. Al comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'alinea, dopo le parole: ''Ministro dell'economia e delle finanze'', aggiungere le seguenti: ''e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali'';
b)
alla lettera
a)
, dopo il punto 4, aggiungere il seguente: ''4-
bis
. Opportune misure volte a ricomprendere, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese agricole e del settore della pesca tra i soggetti beneficiari del Fondo.''».
13.0.5
RUTA
Dopo l'
articolo 13
, inserire il seguente:
«Art. 13-
bis.
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''datori di lavoro di cui all'articolo 2135 del codice civile,'' sono inserite le seguenti: ''ed agromeccanici''».
Art. 14
14.1
DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA
Sopprimere l'articolo.
14.2
STEFANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. –
(Disposizioni in materia di filiera corta)
. – 1. Al fine di promuovere il rapporto diretto fra produttori e consumatori nel comparto agroalimentare e valorizzare la conoscenza delle tradizioni produttive locali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche alimentari e forestali, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo rivolto all'istituzione dell'indicazione facoltativa di qualità denominata ''Prodotto di fattoria'', finalizzata ad agevolare nell'etichettatura la comunicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di prima trasformazione immessi in commercio direttamente al consumatore finale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
consentire l'accesso all'indicazione facoltativa di qualità solo per i prodotti commercializzati all'interno della provincia in cui ha sede il luogo di coltivazione e prima trasformazione o ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo;
b)
riservare l'indicazione facoltativa di qualità alla commercializzazione in vendita diretta, ivi compresi i mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 29 dicembre 2007;
c)
prevedere l'istituzione a cura delle Regioni di un Albo dei soggetti abilitati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità;
d)
prevedere che l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità e del relativo contrassegno per l'etichettatura sia consentita a titolo gratuito;
e)
prevedere le modalità di controllo e di coordinamento dei controlli fra gli organi preposti dello Stato e delle Regioni, nonché le relative sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni attuative dell'indicazione facoltativa di qualità.
3. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e di prima trasformazione di cui al comma 2, lettera
a)
, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
14.3
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, dopo la parola:
«ospedaliere»
inserire le seguenti:
«, aziendali e private».
14.4
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Al comma 1, sostituire le parole:
«possono prevedere»,
con le seguenti:
«devono prevedere».
14.5
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole:
«criteri di priorità per l'inserimento di»
sopprimere le seguenti:
«prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché»
e, al comma 2, dopo le parole:
«i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione»
sopprimere le seguenti:
«dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché».
14.6
VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, AMATI, GRANAIOLA
Apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e della pesca sociale, e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica»
b)
al comma 1, dopo le parole: «criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari» inserire le seguenti: «e della filiera ittica,» e dopo le parole «provenienti da operatori dell'agricoltura sociale» inserire le seguenti: «e della pesca sociale».
14.7
IL RELATORE
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:
«sentita la Conferenza unificata»
con le seguenti:
«previa intesa con la Conferenza unificata».
14.8
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Al comma 2 dopo le parole:
«e prodotti agricoli e alimentari»
inserire le seguenti:
«derivanti dall'agricoltura biologica o comunque».
14.0.1
PUGLIA, GAETTI, DONNO
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Banca della Terra
)
1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, per procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un Albo denominato 'Banca della Terra", elenco periodicamente aggiornato contenente le informazioni relative alla consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni di cui al comma 2 nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
2. La Banca della Terra comprende:
a)
i terreni e gli immobili della riforma agraria che permangono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a conclusione della procedura di assegnazione di cui all'articolo 20;
b)
i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione forestale regionale;
c)
i terreni e gli immobili di proprietà degli assessorati regionali o provinciali, comunque denominati, competenti in materia di agricoltura, sviluppo rurale e pesca e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza degli stessi;
d)
i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici concedono in uso gratuito all'Amministrazione regionale;
e)
i terreni e gli immobili che i privati concedono alla Banca della Terra secondo le modalità individuate nel regolamento di cui al comma 3.
3. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce i canoni concessori nonché le modalità e le procedure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra a favore di imprenditori agricoli e giovani, che intendano in forma singola o associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale.
4. Le funzioni della Banca della Terra possono essere delegate dalla stessa alle cooperative di conferimento esclusivamente per operazioni di acquisizione e concessione di beni di proprietà dei soci conferitori.
5. Ciascuna regione e provincia autonoma individua la percentuale dei beni da concedere sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La convenzione disciplina la durata, almeno decennale, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.
6. L'assegnazione dei beni di cui al comma 5 avviene per la realizzazione di finalità solidaristiche e per il perseguimento almeno dei seguenti obiettivi, tenuto conto della loro vocazione:
a)
produzione agricola destinata in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, ed in parte alle mense sociali per soggetti indigenti;
b)
produzione energetica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di tettoie fotovoltaiche utilizzando le apposite risorse comunitarie e nazionali. L'introito derivante dalla vendita dell'energia al gestore della rete è destinato in parte alla Regione o alla provincia autonoma, come
royalties
di utilizzo, ed in parte ai soci della cooperativa sociale assegnataria dei terreni, di cui al comma 5, come reddito di dignità.
7. La concessione dei beni di cui al presente articolo avviene esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica e con le finalità dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di tutela del territorio.».
14.0.2
ORRÙ, RUTA, RANUCCI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(Disposizioni a sostegno dell'agricoltura delle Isole minori)
1. In considerazione del valore che le Isole minori rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, a decorrere dall'anno 2015 ai terreni agricoli situati nei comuni delle Isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché alle imprese agricole ivi situate sono estese le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i terreni agricoli situati nelle zone montane e svantaggiate.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
a)
quanto a 5 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero;
b)
quanto a 3 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero;
c)
quanto a 2 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
14.0.3
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al primo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a euro 18.000'' e sostituire le parole: ''dieci ad un massimo di trenta giorni'' con le seguenti: ''trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni'';
Al primo periodo sopprimere le parole da ''e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,'' fino alla fine del periodo.
Sopprimere il terzo periodo;».
14.0.4
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a euro 18.000'' e sostituire le parole: ''dieci ad un massimo di trenta giorni'' con le seguenti: ''trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni;''».
14.0.5
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 4, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sopprimere le parole da: ''e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,'' fino alla fine del periodo;
sopprimere il terzo periodo».
14.0.6
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire le parole: ''750 ad euro 4.500'' con le seguenti: ''3.000 ad euro 9.000'';
al secondo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a 18.000'';
aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.''».
14.0.7
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 4, comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo sostituire le parole: ''750 ad euro 4.500'' con le seguenti: ''3.000 ad euro 9.000'';
al secondo periodo sostituire le parole: ''2.000 a euro 13.000'' con le seguenti: ''6.000 a 18.000''».
14.0.8
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 4, comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli addetti al controllo, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindi giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.''».
14.0.9
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 4, comma 8, primo periodo, dopo le parole: ''è punito'' aggiungere le seguenti: ''con la reclusione da 6 mesi a tre anni e''».
14.0.10
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)
1. All'articolo 5 sopprimere il comma 4».
14.0.11
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 5, comma 4 sopprimere la lettera
b)
».
14.0.12
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 5 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''35 anni'' con le seguenti: ''50 anni''».
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a
)alla rubrica sopprimere la parola: «giovani»;
b
)ovunque ricorra la parola: «giovani» sostituirla con la seguente: «lavoratori».
14.0.13
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle impresf1, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese.»;
b)
al comma 4, lettera
b)
, dopo la parola «perdono» aggiungere le seguenti «uno o più».
14.0.14
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 6, comma 3 primo periodo in fine aggiungere le seguenti parole «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese».
14.0.15
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 6, comma 4, lettera
b)
dopo la parola: «perdono» aggiungere le seguenti: «uno o più».
14.0.16
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
inserire il seguente:
«Art. 14-
bis
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 7, comma 1 lettera
a)
capoverso 1-
quinquies
sono apportate le seguenti modificazioni:
sostituire le parole «trentacinque anni» con le seguenti «quaranta anni»;
b
)sopprimere le parole «diversi da quelli di proprietà dei genitori».
14.0.17
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 7, comma 1 lettera
a)
capoverso 1-
quinquies
sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».
14.0.18
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 7, comma 1 lettera
a)
capoverso 1-
quinquies
sopprimere le parole: «diversi da quelli di proprietà dei genitori».
14.0.19
CANDIANI
Dopo l'
articolo 14
inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
)
1. All'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-
bis
. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».
14.0.20
GAETTI
Dopo l'
articola 14,
inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574
)
1. Alla legge 11 novembre 1996, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
''Art. 1-
bis.
(
Ulteriore utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
)
1. Le acque di vegetazione di cui all'articolo l, comma 1 della presente legge possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso il conferimento in impianti confinati di fertirrigazione, realizzati in modo tale da escludere qualsiasi effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali''.
b)
all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-
bis
. Le Regioni possono autorizzare l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione negli impianti di cui all'articolo 1-
bis
della presente legge, stabilendone le modalità operative, i limiti quantitativi di spandimento, le esclusioni di talune categorie di terreni ed i termini temporali di stoccaggio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo 5 e al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge.''».
14.0.21
D'ALÌ
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
1. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
2. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di
compost
o a fini energetici».
14.0.22
D'ALÌ
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in materia di sfalci e potature
)
1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera
f)
è sostituita dalla seguente:
''
f)
le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera
b)
, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-
bis
, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana''».
14.0.23
D'ALÌ
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in materia di essiccatoi agricoli
)
1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla parte I, punto 1, dopo la lettera
v)
è inserita la seguente:
''
v
-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante'';
b)
alla parte II, punto 1, dopo la lettera
v)
è inserita la seguente:
«
v
-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato''».
14.0.24
D'ALÌ
Dopo l'
articolo 14
, inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
(
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in materia di gestione dei rifiuti
)
1. All'articolo 185, comma 2, lettera
b)
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: ''di biogas o di compostaggio'', sono aggiunte le seguenti: ''quando il digestato o il
compost
prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera
f)
del comma 1''».
14.0.25
PADUA, PIGNEDOLI
Dopo l'
articolo
, 14 inserire il seguente:
«Art. 14-
bis.
1. Nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-
bis)
, dopo la parola: ''basilico,'' sono inserite le seguenti: ''origano a rametti o sgranato,''.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze''».
Art. 15
15.1
RUTA
Al Titolo IV, sopprimere il Capo 1.
15.2
RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Sostituire gli articoli da 15 a 22, con il seguente:
«Art. 15.
(
Disposizioni in materia di prodotti derivanti
dalla trasformazione del pomodoro
)
1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, confezionati e venduti o posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
salvaguardia dei prodotti derivanti dalla trasformazione delle varietà di pomodoro tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;
b)
valorizzazione delle produzioni di pomodoro tipiche italiane, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;
c)
tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro;
d)
istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà;
e)
disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
j)
definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà di pomodoro che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche;
g)
previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi delle norme abrogate dai decreti legislativi di cui al comma 1;
f)
esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Art. 16
16.1
SAGGESE
Al comma 1, lettera
b),
sostituire le parole:
«espressi in residuo rifrattometrico»,
con le seguenti:
«espressi come residuo secco»
e le parole:
«passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro»
con le seguenti:
«passaggio da un residuo secco ad un altro».
16.2
ALBANO
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a)
alla lettera
d)
, sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto dalla macinazione di fiocco di pomodoro oppure da concentrato di pomodoro essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento.»;
b)
dopo la lettera
d)
, aggiungere la seguente:
«d-
bis
) pomodori semi-
dry
o semi secco: prodotto ottenuto per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri».
Art. 18
18.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Sopprimere l'articolo.
Art. 19
19.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
a),
sostituire rispettivamente le parole:
«3.000»
e
«18.000»
con le seguenti:
«2500»
e
«15.000».
19.2
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma 1, lettera
b),
sostituire rispettivamente le parole:
«9.000»
e
«54.000»
con le seguenti:
«10.000»
e
«60.000».
Art. 21
21.1
RUVOLO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Al comma l, sopprimere le parole da:
«o in Turchia»
fino alla fine del paragrafo.
Art. 23
23.1
GAETTI, DONNO, FATTORI, PUGLIA
Apportare le seguenti modificazioni:
«
a)
al comma 2, sostituire le parole da: ''sono trasmessi'', fino alla fine del comma, con le seguenti: ''sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari''.
b)
sopprimere il comma 3».
23.0.1
FATTORI, DONNO, PUGLIA
Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:
«TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRENI DEMANIALI AGRICOLI
Art. 23-
bis.
(
Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
)
1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
''Art. 66. –
(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola) – 1
. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2
. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
3
. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
a)
l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b)
la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c)
le attività di silvicoltura e di vivaistica.
4.
I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5.
Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
6.
Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
7.
I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
8.
Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
9.
Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in affitto, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
10.
Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
11.
Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale''.
Art. 23-
ter.
(
Delega al Governo in materia di disciplina dell'affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come sostituito dall'articolo 23-
bis
della presente legge.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere che nei terreni affittati siano vietati la coltivazione e l'allevamento di piante e di animali geneticamente modificati, anche a fini sperimentali;
b)
prevedere che nei terreni affittati siano consentite esclusivamente coltivazioni a scopo alimentare;
c)
prevedere che nell'assegnazione dei terreni sia data priorità alle coltivazioni integrate e biologiche, a sistemi agroecologici e ad attività di agricoltura sociale;
d)
prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che la durata dell'affitto sia adeguata ai cicli biologici naturali;
e)
prevedere l'aggiornamento quinquennale del piano di utilizzazione dei terreni affittati.
3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
23.0.2
GATTI, RUTA, RITA GHEDINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI
Dopo il Titolo IV, aggiungere il seguente:
«TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO
Art. 24
(
Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
''1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità quale luogo dove promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Rete individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le istituzioni di cui ai commi 1-
quater
e 1-
quinquies
, e le parti sociali interessate, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Sono iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche e integrazioni, e i lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura.
1-
bis
Ai fini dell'iscrizione le imprese agricole devono possedere i seguenti requisiti:
a)
non avere riportato condanne penali;
b)
non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
c)
essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
1-
ter
. Ai medesimi fini, il lavoratore, italiano o straniero, che intende iscriversi deve sottoscrivere apposita autorizzazione all'accesso ai propri dati presso il centro per l'impiego di riferimento oppure apposita dichiarazione di responsabilità, che attesti il grado di istruzione, eventuali attestati professionali, precedenti lavorativi, disponibilità al lavoro. Ai fini della sottoscrizione, il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni di rappresentanza. In sede di prima applicazione i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli sono iscritti d'ufficio alla Rete, in attesa della sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente comma. I lavoratori a cui viene rilasciato il nullaosta da parte degli sportelli unici per l'immigrazione a seguito dei decreti flussi per l'ingresso dei lavoratori stranieri da impiegare in agricoltura sono automaticamente iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità. L'INPS procede in ogni caso alla compilazione degli elenchi nominativi secondo le disposizioni vigenti.
1-
quater
. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscono, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.
1-
quinquies
. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) costituiscono l'articolazione tecnica territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni. Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti compiti:
a)
monitoraggio del mercato del lavoro;
b)
stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1;
c)
proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2''.
b)
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
7-
bis
. Il datore di lavoro, contestualmente alla comunicazione effettuata ai centri per l'impiego, comunica per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale. Analoga comunicazione deve essere inviata alla cessazione del rapporto di lavoro, indicando altresì per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta. Nel caso di assunzioni e cessazioni plurime è ammessa comunicazione cumulativa.
7-
ter
. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi allo scopo istituiti dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.
7 –
quater
. I lavoratori che siano stati impiegati illegalmente in agricoltura possono presentare alla Rete denuncia nei confronti del datore di lavoro indicandone le generalità, il luogo della prestazione lavorativa, il numero delle giornate prestate e la retribuzione percepita. La Rete raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio della durata di tre mesi all'autorità competente. Ogni ulteriore determinazione sul permesso di soggiorno è subordinata all'esito dei necessari accertamenti ispettivi».
23.0.3
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI PER IL RILANCIO DEL SETTORE VITIVINICOLO
Art. 23-
bis
.
1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
''Art. 9. –
(Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni) – 1.
Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.
2.
Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.
3.
Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.
4.
Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in auto clave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
5.
Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini''.
b)
l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
''Art. 15.
(Planimetria dei locali)
1.Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari.
2.
I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.
3.
La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.
4.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.
5.
Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.
6.
Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.
7.
Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza''».
23.0.4
CIAMPOLILLO
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA
DI PRODOTTI ALIMENTARI
Art. 23-
bis.
(
Modifica del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109
)
1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la definizione e la designazione di ''Oli raffinati diversi dall'olio di oliva'' sono sostituite dalle seguenti:
Oli raffinati di origine
vegetale
Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione “oli vegetali“, immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell'origine vegetale specifica e, Oli raffinati eventualmente, anche dalla dicitura “in proporzione variabile“. Se raggruppati, gli oli vegetar sono inclusi nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti.
L'espressione “totalmente o parzialmente idrogenato“, a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.
Oli raffinati di origine
animale
«Olio» accompagnato dall'aggettivo “animale“, oppure dall'indicazione specifica.
L'espressione “totalmente o parzialmente idrogenato“, a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato.
b)
la definizione e la designazione di ''Grassi raffinati'', sono sostituite dalle seguenti:
Grassi raffinati
di origine vegetale
Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione “grassi vegetali“, immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell'origine specifica vegetale ed eventualmente anche dalla dicitura “in proporzione variabile“. Se raggruppati, i grassi vegetali sono inclusi nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo dei grassi vegetali presenti.
L'espressione “totalmente o parzialmente idrogenato“, a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un grasso idrogenato.
Grassi raffinati
di origine animale
“Grasso“ o “materia grassa“, con l'aggiunta dell'aggettivo “animale“, oppure dell'indicazione dell'origine animale specifica.
L'espressione “totalmente o parzialmente idrogenato“, a seconda dei casi, deve accompagnare animale l'indicazione di un grasso idrogenato.
.
23.0.5
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-
bis.
(
Disposizioni per il sostegno del settore della pesca
)
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al settore della pesca sono estesi:
a)
le disposizioni relative alla non applicazione della disciplina in materia di società non operative o in perdita sistematica, di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già previste a favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricola;
b)
le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
c)
il regime speciale previsto per i produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dall'anno 2015, ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è applicabile il sistema di ammortizzatori sociali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto in favore dei lavoratori agricoli e agli articoli 14 e 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni e modificazioni.
3. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, trova applicazione nei casi di agevolazioni previste a favore dell'imprenditore agricolo che possano ritenersi compatibili con l'attività dell'imprenditore ittico.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
a)
quanto a 5 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b)
quanto a 3 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c)
quanto a 2 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali''».
23.0.6
VALENTINI
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-
bis.
(
Taglie minime di cattura
)
1. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
''Art. 86.
- (Sottotaglia) – 1.
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sotto taglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
2.
La taglia minima dell'acciuga (
engraulis encrasicolus
) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
3.
La taglia minima della sardina (
sardina pilchardus
) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
4.
Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006.
5.
È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce 'taglie minime' ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente''».
23.0.15
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-
bis.
(
Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime
)
1. Alle concessioni di aree demani ali marittime e loro pertinenze, nonché di zane di mare territoriale richieste da saggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera
e)
del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreta del Ministro. dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con efficacia retro attiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreta legislativo 26 maggio 2004 n. 154. Le eventuali somme versate in eccedenza sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
23.0.7
RUTA
Al Titolo IV, dopo il Capo II aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-
bis.
(
Disposizioni in favore delle navi da pesca in un'ottica di semplificazione
)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa relativa alla licenza di pesca anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
2. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
3. Le navi da pesca sono esentate dal pagamento dei tributi speciali previsti dalla tabella
d)
allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero''».
23.0.8
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-
bis.
(
Comitati di controllo
)
1. Allo scopo di agevolare l'attività di controllo e rendicontazione delle misure nazionali, realizzate dagli enti e dalle associazioni di categoria nell'ambito del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono istituiti appositi Comitati di Controllo dei quali sono chiamati a far parte anche dipendenti dell'Amministrazione.
2. Il compenso spettante ai componenti è determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con riferimento ai parametri previsti dal Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in vigore, nonché dai Piani precedenti. Il relativo onere rientra tra le spese sostenute e ammissibili a rendicontazione da parte dagli enti e associazioni di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2015, sono a carico degli enti ed associazioni di cui al presente articolo».
23.0.9
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-
bis.
(
Prodotti della pesca
)
1. Al fine di garantire gli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224 del 2009 e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento UE n. 1380 del 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare le cassette
standard
. Le specie ittiche per le quali possono essere individuate le cassette
standard
, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224 del 2009 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento UE n. 404 del 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre e/o un QR-Code».
23.0.10
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-
bis.
(
Disposizioni in materia di equipaggi marittimi e stazza unità da pesca
)
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di equipaggi e movimenti marittimi, si provvede alla integrazione delle informazioni contenute nel sistema UNIMARE del Ministero del lavoro con il nuovo sistema SIGEMAR del Ministero dei trasporti e navigazione - Comando generale delle Capitanerie di porto), attualmente in fase di predisposizione.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle disposizioni in materia di unità da pesca, si provvede alla sostituzione dei riferimenti alla stazza nazionale a favore della stazza internazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea, nonché alla semplificazione delle procedure di verifica effettuate dalle Autorità marittime e dall'Ente tecnico al fine di eliminare le sovrapposizioni per duplicazioni, attraverso l'accorpamento delle visite ispettive nei periodi di fermo pesca, con l'istituzione di un libretto unico di navigazione».
23.0.11
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-
bis.
(
Lavoro usurante per i pescatori
)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera
d)
, è aggiunta la seguente: ''
d-bis)
lavoratori membri di equipaggio imbarcati su navi esercenti l'attività di pesca'';
b)
al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: ''lettere
a), b), c), d)
'' inserire le seguenti: ''
d-bis)
''.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
23.0.12
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-
bis.
(
Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di pesca
)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole ''attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole'' sono inserite le seguenti: ''e della pesca e dell'acquacoltura''.
2. All'articolo 6-
bis
, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole ''imprese agricole'' sono inserite le seguenti: ''del settore ittico''.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-
bis
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte da giovani».
23.0.13
LAI
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA
Art. 24.
(
Disposizioni in materia di pesca del tonno rosso
)
1. A decorrere dalla campagna di pesca del tonno rosso 2015, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata ''Regionale Sardegna''.
2. Alla categoria di cui al comma precedente è riservato il 5 per cento della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, la regione Sardegna, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale di suddivisione quote, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi sardi beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno nonché le percentuali sulla quota regionale della Sardegna attribuite alle singole imbarcazioni di cui sopra.
4. Ai fini dell'accesso ai permessi speciali per la pesca al tonno rosso, la regione Sardegna emana apposito bando, prevedendo una omogenea suddivisione numerica, compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 10, dei nuovi permessi di pesca speciali, nei cinque compartimenti marittimi della regione medesima. Il bando deve prevedere priorità per le imbarcazioni superiori ai 10 metri FT e inferiori ai 15 metri FT, che non hanno effettuato negli ultimi 3 anni pesca a strascico, che hanno effettuato prevalentemente pesca con palangaro negli ultimi 3 anni, che hanno effettuato il maggior numero di rigetti di tonni rossi vivi nell'anno 2014 fino alla data di approvazione della presente legge».
23.0.14
VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA
Al Titolo IV, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 23-
bis.
(
Garanzie per le imprese della pesca
)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera
d)
, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, dopo le parole ''alle imprese agricole'' sono inserite le seguenti: ''e della pesca''».