il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, disciplina la valorizzazione e la dismissione di beni immobili e mobili della difesa, della sicurezza militare e delle forze armate, e, in particolare:
l'articolo 306, comma 2, prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisca il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo dell'amministrazione, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano siano altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possano mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;
l'articolo 231 prevede che rientrino tra le opere destinate alla difesa nazionale e siano considerati infrastrutture militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
gli articoli da 278 a 294 recano disposizioni in materia di alloggi di servizio e, in particolare, l'articolo 286, comma l, prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi, il canone sia aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;
l'articolo 297 concerne la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
l'articolo 306, comma 3, prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali per la realizzazione del citato programma pluriennale;
il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, fra le altre misure, prevede all'articolo 332 una specifica disciplina sulle proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio e all'articolo 405 il riconoscimento del diritto di prelazione del conduttore, con riguardo alle vendite degli alloggi con il sistema delle aste, anche a seguito di asta deserta e di fissazione di un nuovo prezzo base più basso di quello comunicato al medesimo conduttore nell'offerta di cui all'articolo 404, comma 2, lettera a), o al comma 8, lettera a);
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, prevede misure a tutela dei soggetti disabili direttamente applicabili a coloro che risiedono negli alloggi del Ministero;
il decreto ministeriale 24 luglio 2015, "Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione alla difesa, per l'anno 2014", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2015, indica, tra le altre misure, l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché gli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili secondo alcuni criteri indicati;
il decreto ha accolto alcune condizioni inserite nell'atto del Governo n. 167 espressi in sede consultiva sia dalla 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, sia dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati in data 24 giugno 2015, con particolare riferimento a: 1) il recepimento della condizione numero 1 delle due Commissioni, ovvero che sia riconosciuta la condizione di categoria protetta ai fini del mantenimento della conduzione agli utenti portatori di handicap o con familiare portatore di handicap anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011; 2) il recepimento della condizione numero 2 delle Commissioni, ovvero che gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, il cui reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera i 54.485,73 euro, incrementato di 3.500 euro per ogni figlio a carico, mantengono la conduzione dell'alloggio alle stesse condizioni di deroga e di canone previste a quella data, fatto salvo il perdurare delle condizioni patrimoniali e reddituali indicate nell'art. 2 del decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2010; 3) il recepimento della condizione numero 3 di entrambe le Commissioni permanenti, ovvero assicurare che rientrino nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, ferme restando, tuttavia, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014; 4) la presa d'atto delle indicazioni delle 2 Commissioni con la condizione numero 5 relativamente all'adozione delle norme regolamentari illustrate nella risoluzione Rugghia ed altri 8-00177, concernenti l'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori degli immobili della difesa,
si chiede di sapere:
quali iniziative siano state assunte finora in merito all'applicazione delle suddette disposizioni;
quali azioni siano state predisposte dai competenti organi al fine di rendere più agevole l'applicazione e il percorso amministrativo cui queste disposizioni fanno riferimento;
quali iniziative siano state adottate al fine di fornire un'idonea informazione in merito ai contenuti dei provvedimenti e alle possibili soluzioni applicabili a ciascuno dei conduttori di alloggi;
quali risultati abbia consegnato lo specifico studio di fattibilità di gestione del patrimonio abitativo in senso interforze, a cura dello Stato maggiore della difesa, che il Ministero aveva annunciato di voler disporre e, eventualmente, quali azioni siano state messe in atto affinché si proceda a tale gestione unificata.