GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
229ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE
(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il presidente PALMA, in avvio di seduta, ritiene di dover richiamare l'attenzione delle Commissione su quanto dichiarato dal senatore Lo Giudice durante la seduta di venerdì scorso, circa il fatto che il vaglio sulla proponibilità ed ammissibilità degli emendamenti effettuato dalla Presidenza sarebbe stato un vaglio a "maglie larghe". Al riguardo il Presidente ricorda che, al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e adottato come testo base, sono stati presentati circa 3.600 emendamenti, di questi circa 800 sono stati ritirati, mentre dei rimanenti 2.800 la Presidenza ha dichiarato l'improponibilità o l'inammissibilità di 1461 emendamenti. Successivamente, a seguito della presentazione di alcuni nuovi emendamenti della relatrice, sono stati presentati 279 subemendamenti e di questi 110 sono stati dichiarati improponibili o inammissibili. In sintesi, oltre il 50 percento degli emendamenti e dei subemendamenti presentati sono stati dichiarati improponibili o inammissibili. Non rammenta in tutta la sua esperienza parlamentare un solo caso in cui un Presidente di maggioranza, a fronte dell'ostruzionismo di Gruppi di opposizione, abbia dichiarato l'improponibilità o l'inammissibilità di emendamenti presentati in una percentuale paragonabile a quella cui ha appena fatto riferimento e dovrebbe essere superfluo ricordare che egli, personalmente, non appartiene a un Gruppo parlamentare di maggioranza.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 2), ne raccomanda l'approvazione e sottolinea come tale proposta sia riassuntiva dell'impostazione di fondo della maggior parte delle proposte emendative da lui presentate al testo in esame, proposte che muovono essenzialmente dalla considerazione che, se il fondamento costituzionale dell'intervento normativo in questione va rinvenuto nella tutela accordata alle formazioni sociali come luogo in cui si svolge la personalità del singolo dall'articolo 2 della Costituzione, rispetto a tale impostazione non è concepibile una discriminazione tra la formazione sociale costituita da una coppia omosessuale e la formazione sociale costituita da una coppia eterosessuale. Da questo punto di vista la diversa impostazione fatta propria dal testo in esame gli sembra profondamente incompatibile con il quadro costituzionale di riferimento e tale da determinare una discriminazione in sfavore delle coppie eterosessuali, nella prospettiva di cui al richiamato articolo 2 della Costituzione. Tale discriminazione non potrebbe neppure essere giustificata alla luce dell'esistenza per le coppie eterosessuali del distinto e diverso istituto del matrimonio sia per lo specifico fondamento costituzionale di questo, sia per l'evidente circostanza di fatto dell'esistenza di coppe eterosessuali che al matrimonio, per le più diverse ragioni, non possono o non vogliono accedere.

Accogliendo un suggerimento del presidente PALMA, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) riformula il subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore LUMIA (PD) annuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), giudicando del tutto non condivisibili le argomentazioni testè svolte dal senatore Caliendo ed evidenziando, invece, come la lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 vada chiaramente in senso contrario rispetto alle predette argomentazioni e renda evidente l'assoluta coerenza dell'intervento normativo in esame rispetto al considerato quadro di riferimento costituzionale.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore TONINI (PD), il presidente PALMA fa presente che l'eventuale approvazione del subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3) precluderebbe tutti i successivi subemendamenti riferiti all'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice e sarebbe, quindi, incompatibile in particolare con l'approvazione del subemendamento 1.10000 testo 2/5(testo 2), sul quale la relatrice ha precedentemente espresso parere favorevole.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), sottolinea come l'impostazione ispiratrice del testo unificato in esame sia radicalmente inconciliabile con la portata normativa dell'articolo 2 della Costituzione che, come emerge dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente ed in particolare da un intervento dell'onorevole Moro in sede di approvazione di quello che poi sarebbe diventato il citato articolo 2, è volta a tutelare non le formazioni sociali in quanto tali, ma i diritti dei singoli nelle formazioni sociali medesime, essendo la tutela di queste strumentale alla tutela della persona umana collocata al centro del disegno costituzionale.
Sotto un diverso profilo ribadisce l'assurdità di un impianto normativo che configura un'unione civile il cui assetto normativo (basti pensare che il cognome dell'unione civile è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile) è chiaramente speculare a quello del matrimonio e, per ciò stesso, incompatibile con un quadro costituzionale che, certamente, riconosce al matrimonio una specificità non estensibile ad altre formazioni sociali.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), posto ai voti, è respinto.

I subemendamenti 1.0000 testo 2/3 (testo 2) e 1.1000 testo 2/4 - precedentemente fatti propri dal senatore Di Biagio - sono dichiarati decaduti stante l'assenza del proponente.

Il senatore CUCCA (PD) - rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del presidente PALMA in ordine al subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sottolinea come l'aggettivo "originario", nella formulazione del predetto subemendamento, valga a differenziare l'istituto dell'unione civile sia dal matrimonio, sia dalla disciplina della convivenza di fatto.

Il presidente PALMA osserva che la qualificazione "originaria", attribuita all'istituto dall'unione civile dal subemendamento citato, gli appare priva di qualsiasi portata normativa ed incomprensibile nel merito.

La relatrice CIRINNA' (PD), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento, rileva tuttavia come alcune delle incertezze interpretative, cui si sta facendo riferimento nel corso del dibattito, sarebbero state evitate se fosse stato possibile richiamare gli articoli della Costituzione nella formulazione degli emendamenti. Tale soluzione, come è noto, è stato però preclusa dalla decisioni assunte dalla Presidenza in tema di proponibilità ed ammissibilità degli emendamenti.

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), nell'annunciare il voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sottolinea come la qualificazione "originario" attribuita all'istituto dell'unione civile sia palesemente inappropriata e come ciò risulti del tutto evidente proprio dal confronto con l'istituto del matrimonio, il cui fondamento in una tradizione più che millenaria di cui è praticamente impossibile rintracciare l'origine storica ne evidenzia in modo inequivoco il carattere di istituto originario, e cioè di istituto che l'ordinamento giuridico riconosce, ma che ad esso ordinamento preesiste. Parlare di originarietà per un istituto le cui origini vanno rinvenute in un dibattito che copre un arco temporale che riguarda gli ultimi venti o trent'anni, ancor prima di essere assurdo, è ridicolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione dovrà procedere, in sede consultiva su atti del Governo, all'esame dell'Atto del Governo 196, recante misure organizzative a livello centrale e periferico. Al riguardo, il Presidente - pur stigmatizzando le modalità ed i tempi assolutamente tardivi del Governo nella trasmissione del predetto Atto per il parere - avverte che, al fine di procedere all'esame in sede consultiva del medesimo, la Commissione è nuovamente convocata alle ore 15,30 e l'ordine del giorno della stessa è conseguentemente integrato.


La seduta termina alle ore 15,25.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763
Art. 1

1.10000 testo 2/2 (testo 3)
CALIENDO, CARDIELLO
All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). – 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.