SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVI LEGISLATURA -------------------


4ª Commissione permanente
(DIFESA)


172ª seduta: lunedì 13 dicembre 2010, ore 15,30


ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
Potenziamento delle capacità dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa. - Relatore alla Commissione ESPOSITO.
Seguito esame e rinvio (n. 502)


INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO


PEGORER. - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
la dismissione del patrimonio immobiliare del demanio militare ritenuto non più utile alle esigenza della difesa nazionale è stata oggetto di diversi e successivi interventi legislativi;
secondo l'articolo 56 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con la legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 e successive modificazioni, "Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto". A norma dei successivi articoli 57 e 65, il trasferimento viene attuato con decreti legislativi, sentita la Commissione paritetica Governo-Regione;
la disposizione citata prefigura un processo per cui i beni destinati a difesa dello Stato all'epoca di entrata in vigore dello Statuto, una volta venuta meno la destinazione che ne imponeva la permanenza nel demanio dello Stato, sono trasferiti alla Regione;
con il decreto legislativo n. 237 del 24 aprile 2001, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia", è stato trasferito a titolo non oneroso alla Regione autonoma Friuli un primo elenco di immobili della Difesa;
con il decreto legislativo n. 35 del 2 marzo 2007, a integrazione del precedente decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, e secondo quanto concordato con il protocollo d'intesa stipulato tra Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione in data 6 ottobre 2006 e integrato in data 27 dicembre 2007, è stato trasferito a titolo non oneroso alla Regione un secondo elenco di immobili della Difesa;
l'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha disposto che possano essere individuati su tutto il territorio nazionale beni immobili della Difesa da dismettere, conferendo all'Agenzia del demanio la competenza per la loro gestione e valorizzazione;
il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha parzialmente modificato la procedura di dismissione, prevedendo, tra l'altro, che le operazioni di valorizzazione degli immobili possano essere effettuate direttamente dal Ministero della difesa-Geniodife, anche con il supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica;
tali modifiche, tuttavia, non sembrano poter intervenire sulla procedura di dismissione di immobili della Difesa situati nel territorio del Friuli, procedura che resta regolata dallo Statuto speciale;
ciò nonostante ad oggi risulta essere stata trasferita alla Regione Friuli-Venezia Giulia solo una parte degli immobili della Difesa oggetto del processo di dismissione;
il recente decreto direttoriale del Geniodife n. 13/2/5/2010, del 5 marzo 2010, individua tra gli immobili della Difesa da alienare, permutare, valorizzare e gestire nove immobili situati nel territorio del Friuli,
si chiede di sapere:
quali siano gli accordi e/o le convenzioni stipulati o in via di definizione con la Regione in merito agli immobili di cui al citato decreto direttoriale del Geniodife;
quale sia lo stato di avanzamento del processo di dismissione relativo agli immobili ritenuti non più utili ai fini istituzionali della difesa situati nel territorio della regione;
se non ritenga necessario avviare un'urgente e puntuale ricognizione dei beni ancora in capo alla Difesa e che non hanno più alcuna funzione connessa con quelle originarie, per procedere ad una rapida cessione degli stessi alla Regione secondo quanto stabilito dallo Statuto autonomo, agli articoli 56, 57 e 65.
(3-01620)