N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557, 3568 ordine del giorno
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», all'articolo 7, comma 1, stabilisce che: "A decorrere dal 2012s le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno",
l'attuale situazione istituzionale prefigura esattamente il caso specifico, dovendosi al contempo eleggere, nel corso dell'anno 2013, i rappresentanti al Parlamento nazionale, gli organi rappresentativi di alcune Regioni, Comuni e Province;
l'eventuale indizione dell'"Election day" comporterebbe un risparmio di circa 100 milioni di euro;
impegna il Governo
a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, anche con iniziative legislative, che sia fissata un'unica data per le consultazioni elettorali regionali e amministrative coincidente con quella stabilita dal Presidente della Repubblica per le elezioni nazionali.
Al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) all'articolo 14, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Insieme ai contrassegni devono essere depositate le copie degli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati, a pena di inammissibilità del contrassegno."».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
a) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo risultante dalla somma della cifra fissa di 26 mila euro per ogni circoscrizione e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,03 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni nelle quali il candidato si presenta. In ogni caso le spese di ciascun candidato non possono eccedere l'importo di 80 mila euro. Gli importi massimi di cui al presente comma sono ridotti della metà per i candidati da eleggere senza voto di preferenza.";
b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5 le parole: "da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni" sono sostituite con le seguenti: "per un ammontare da cinquanta a duecentomila euro";
2) al comma 6, le parole: "all'importo" sono sostituite con le seguenti: "al triplo dell'importo" e le parole: "al triplo di" sono sostitute con le seguenti: "a venti volte";
3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari almeno a un terzo del limite stesso, da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica. Per la definizione delle spese di cui al presente articolo sono computati anche l'ammontare delle sanzioni pecuniarie applicate al singolo candidato per violazione delle norme di legge applicabili alla propaganda elettorale in caso di elezione con voto di preferenza, nonché le spese che i partiti o i gruppi politici, salvo quanto previsto dall'articolo 10, hanno specificamente sostenuto per i singoli candidati che si sono presentati nelle rispettive liste."».
3.0.2000/1 BOLDRINI
All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole:«costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere» con le seguenti:«con almeno due rappresentanti eletti in una delle Camere o almeno un rappresentante eletto in ciascuna delle due Camere»
3.0.2000/4 CALDEROLI
All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole:«alla data di convocazione dei comizi elettorali» con le seguenti:«all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali»
3.0.2000/2 RUTELLI
All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno tre componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di convocazione dei comizi elettorali. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.»
3.0.2000/3 CALDEROLI
All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delel regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si svolgono in un'unica data nell'arco dell'anno, ivi compresi i casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province oppure la scadenza di commissario strordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente"
3.0.2000 BIANCO, MALAN, relatori