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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2012
464ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive
(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori
(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive
(26) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige
(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime
(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione
(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento
(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza
(257) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive
(624) BERSELLI e BALBONI. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
(696) SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(708) CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità
(748) MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza
(871) CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(976) CASELLI ed altri. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
(1105) PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1549) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1550) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(1566) CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1807) ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci
(2048) PASTORE ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
(2049) FIRRARELLO. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
(2063) CASELLI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero
(2098) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
(2293) RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
(2294) RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica
(2303) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
(2312) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(2327) CECCANTI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale
(2357) MUSSO. - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n, 533
(2634) SANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato
(2650) BIANCO. - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale
(2700) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
(2811) D'ALIA e GIAI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione
(2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(2911) BELISARIO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo
(2938) PETERLINI. - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3001) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica
(3035) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(3076) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(3077) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3122) CECCANTI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco
(3406) Albertina SOLIANI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie
(3410) CALDEROLI ed altri. - Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(3418) BELISARIO. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(3424) PISTORIO e OLIVA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3476) VIESPOLI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo
(3477) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3485) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3486) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(3557) MALAN. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3568) CECCANTI ed altri. - Introduzione del doppio turno di coalizione nei sistemi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1227, 1259, 1320, 1322, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti, e dei nuovi emendamenti dei relatori e dei relativi subemendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il PRESIDENTE informa che i rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari hanno annunciato la presentazione di riformulazioni di emendamenti relativi alla formula elettorale, per i quali saranno fissati nuovi termini per subemendamenti. Propone, quindi, di concentrare l'esame sulle proposte da ultimo presentate dai relatori e sui relativi subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il relatore BIANCO (PD) illustra l'emendamento 1.3000, in base al quale, a pena di inammissibilità, insieme ai contrassegni delle liste presentate, devono essere depositati gli statuti dei partiti o gruppi politici organizzati.

Il sottosegretario MALASCHINI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione, così come su tutte le altre proposte in esame.

L'emendamento 1.3000, posto in votazione, è accolto.

Il relatore BIANCO (PD) illustra l'emendamento 3.0.200 (testo 2). Oltre alla riconsiderazione dell'importo massimo delle spese elettorali, il testo disciplina le modalità di calcolo e conferma le sanzioni previste nella formulazione originaria, inclusa quella massima della decadenza.

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritiene che l'importo massimo delle spese elettorali dovrebbe essere commisurato all'estensione delle circoscrizioni elettorali. Inoltre, l'inclusione delle spese che i partiti sostengono per i singoli candidati postula l'introduzione di regole specifiche per l'individuazione di quelle quote nei bilanci dei partiti.

Il relatore BIANCO (PD) precisa che la compressione delle spese al di sotto del limite previsto si verifica solo nelle circoscrizioni più grandi; per quelle più piccole, il calcolo in base ai parametri indicati nel comma 1 determina un ammontare abbondantemente al di sotto del livello massimo.

Il senatore PASTORE (PdL) ritiene che, fino a quando non si sarà chiarito il quadro delle circoscrizioni elettorali, non è agevole individuare un tetto adeguato per le spese elettorali. Nota che le sanzioni previste, particolarmente gravi, sono anche indeterminate e quindi soggette a discrezionalità.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritiene che la disciplina prevista limiti eccessivamente le candidature di persone che non godono di notorietà e che quindi non possono accedere facilmente ai mezzi di comunicazione per promuovere la loro elezione. A suo avviso, la norma rischia di essere demagogica e presentare profili di dubbia compatibilità democratica.

Il relatore MALAN (PdL) rileva che la possibilità di irrogare una sanzione di ammontare pari ad un importo da tre a venti volte l'eccesso di spesa comporta una discrezionalità assai ampia. Inoltre, è necessario verificare con più rigore le spese sostenute dai partiti per i singoli candidati, per evitare possibili aggiramenti della norma.

Il senatore NESPOLI (PdL) richiama l'attenzione sulla necessità di precisare che il tetto si riferisce alle singole candidature e non direttamente al candidato, che può presentarsi anche in più circoscrizioni.

Il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS) sottolinea l'opportunità di prevedere limiti di spesa e sanzioni ragionevoli. Inoltre, non è condivisibile che siano computate anche le sanzioni pecuniarie applicate al candidato per violazione delle norme sulla propaganda elettorale, in quanto spesso quelle violazioni sono accertate con criteri non uniformi.

Il senatore BATTAGLIA (PdL) ritiene che la proposta di modifica sia ispirata a motivazioni non autentiche: i costi di una campagna elettorale e i modi per aggirare i limiti sono noti a tutti i senatori, come del resto i comportamenti spesso elusivi della normativa fiscale. Inoltre, è nettamente contrario alla previsione di limiti più bassi per i candidati da eleggere senza voto di preferenza. Preannuncia, pertanto, un voto contrario.

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) si rammarica per il fatto che le obiezioni all'emendamento 3.0.200 (testo 2) non si siano concretizzate in specifici subemendamenti. Si riserva di fissare un nuovo termine, in modo che ciascun senatore avanzi proposte di correzione, assumendosene la responsabilità.

Il relatore BIANCO (PD) sottolinea che l'adozione di un sistema basato sul voto di preferenza comporti una certa vulnerabilità per comportamenti delittuosi, spesso favoriti dall'intervento della criminalità organizzata. Vi è la necessità inderogabile di stabilire limiti rigorosi alle spese elettorali, su cui peraltro molti hanno convenuto in sede di discussione generale. È possibile prevedere limiti flessibili per tenere conto della diversa estensione delle circoscrizioni elettorali, ma la proposta in esame è ritenuta irrinunciabile dalla sua parte politica.

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) invita il relatore Bianco a riformulare l'emendamento 3.0.200 (testo 2), prevedendo parametri congrui alla diversa estensione delle circoscrizioni e individuando regole specifiche per l'individuazione delle spese sostenute dai partiti a favore di singoli candidati.

Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) condivide le obiezioni del senatore D'Alia. Apprezza l'intento moralizzatore, ma i limiti appaiono eccessivi e non tengono conto dei costi delle attività di promozione elettorale, che sono notevolmente maggiori.

Il relatore MALAN (PdL) condivide l'esigenza di introdurre limiti severi alle spese dei candidati e sanzioni efficaci che ne garantiscano il rispetto, con particolare riguardo alla sanzione della decadenza, che la legge vigente prevede solo nel caso eccezionale in cui le spese siano pari a tre volte il tetto stabilito. Inoltre, condivide la proposta del Presidente di riaprire il termine per la presentazione di subemendamenti e nota che nella riformulazione dell'emendamento 3.0.200 (testo 2) il limite di spesa è stato incrementato rispetto a quello della formulazione originaria.

La senatrice ADAMO (PD) ricorda il contenuto dell'emendamento 3.0.10, a sua firma, che prevede limiti di spesa inferiori a quelli suggeriti dal relatore Bianco. A suo avviso, le campagne elettorali possono essere condotte anche con spese inferiori ed è comunque opportuno porre un freno ad una tendenza, che ha caratterizzato le recenti consultazioni, in direzione opposta a quella che si verifica in altri Paesi europei, dove la propaganda elettorale è connotata da comportamenti più sobri e rispettosi dell'ambiente.

Il relatore BIANCO (PD) ricorda che il limite alle spese elettorali previsto dalla normativa vigente è assai contenuto; si tratta di precisarne le regole di calcolo e di garantirne il rispetto. A suo avviso, la disciplina vigente consente di individuare con chiarezza le spese sostenute dai partiti in favore dei singoli candidati: tuttavia, con opportuni subemendamenti si potranno specificare le voci di spesa da includere nel calcolo.

Il PRESIDENTE propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.200 (testo 2), alle ore 12,30 di domani, martedì 4 dicembre.

La Commissione conviene.

Il senatore SANNA (PD) richiama l'attenzione della Commissione sui termini indicati dall'emendamento, per effetto dei quali la verifica della congruità delle spese con l'eventuale sanzione della decadenza, si realizza successivamente all'accertamento dei titoli di ammissione degli eletti da parte delle rispettive Camere.

Il relatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 3.0.2000, che propone di ridurre alla metà il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, in sede di prima applicazione della legge.

Il senatore CALDEROLI (LNP) illustra l'emendamento 3.0.2000/3, in base al quale le consultazioni elettorali amministrative e regionali si svolgono contestualmente a quelle per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritiene che la proposta dovrebbe comunque fare salvi i rispettivi ordinamenti, in quanto la materia rientra nella competenza legislativa delle regioni e delle province autonome.

Il relatore BIANCO (PD) esprime un parere contrario sui subemendamenti 3.0.2000/1 e 3.0.2000/2. Invita il proponente a trasformare il 3.0.2000/3 in un ordine del giorno, sul quale potrebbe esprimersi in senso favorevole.

Gli emendamenti 3.0.2000/1 e 3.0.2000/2, fatti propri dai senatori PISTORIO (Misto-MPA-AS) e DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), posti separatamente in votazione, sono respinti.

Il senatore PASTORE (PdL) nota che la deroga prevista dall'emendamento 3.0.2000/3 non può riferirsi alle regioni, che hanno autonomia legislativa sulla materia.

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) invita il proponente a riformulare l'emendamento, tenendo conto del decreto-legge che prevede il riordino delle province. La proposta potrebbe limitarsi ad anticipare il termine iniziale del periodo in cui possono tenersi le elezioni, in modo da evitare conflitti fra i diversi ordinamenti.

Il senatore CALDEROLI (LNP) ricorda che l'ipotesi di consultazioni elettorali nella stessa data è già prevista dalle norme vigenti: si tratta di stabilire con certezza che le elezioni amministrative nel 2013 si svolgano contestualmente alle elezioni politiche.

Il senatore NESPOLI (PdL) ritiene che la proposta del senatore Calderoli è ragionevole: è opportuno prevedere l'unificazione delle consultazioni nella primavera del 2013.

Il sottosegretario MALASCHINI, a nome del Governo, fa presente che l'eventuale trasformazione dell'emendamento 3.0.2000/3 in un ordine del giorno sarebbe accolta dal Governo come raccomandazione.

La senatrice ADAMO (PD) invita il proponente a tenere conto del provvedimento di riordino delle province, che per quegli enti introduce procedure elettorali di secondo livello.

Il relatore MALAN (PdL) preannuncia un parere favorevole sull'emendamento 3.0.2000/3.

Il relatore BIANCO (PD) ribadisce l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno, ovvero a ripresentare la proposta per la discussione in Assemblea, tenendo conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il senatore CALDEROLI (LNP) propone di accantonare l'emendamento 3.0.2000/3, del quale preannuncia una riformulazione, nonché la proposta a cui esso si riferisce 3.0.2000, nell'intesa che si procederà alle votazioni nella seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, martedì 4 dicembre, già convocata alle ore 9, avrà inizio alle ore 10.

La Commissione prende atto.


La seduta termina alle ore 23.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557, 3568

ordine del giorno


G/2-3-17-26-27-28-29-93-104-110-111-257-624-696-708-748-871-976-1105-1549-1550-1566-1807-2048-2049-2063-2098-2293-2294-2303-2312-2327-2357-2634-2650-2700-2811-2846-2911-2938-3001-3035-3076-3077-3122-3406-3410-3418-3424-3428-3476-3477-3484-3485-3486-3557-3568/2/1
CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», all'articolo 7, comma 1, stabilisce che: "A decorrere dal 2012s le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno",

l'attuale situazione istituzionale prefigura esattamente il caso specifico, dovendosi al contempo eleggere, nel corso dell'anno 2013, i rappresentanti al Parlamento nazionale, gli organi rappresentativi di alcune Regioni, Comuni e Province;

l'eventuale indizione dell'"Election day" comporterebbe un risparmio di circa 100 milioni di euro;

impegna il Governo

a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, anche con iniziative legislative, che sia fissata un'unica data per le consultazioni elettorali regionali e amministrative coincidente con quella stabilita dal Presidente della Repubblica per le elezioni nazionali.


emendamenti

Art. 1

1.3000
BIANCO, MALAN, relatori

Al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) all'articolo 14, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Insieme ai contrassegni devono essere depositate le copie degli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati, a pena di inammissibilità del contrassegno."».

Art. 3

3.0.200 (testo 2)
BIANCO, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e revisione delle sanzioni)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo risultante dalla somma della cifra fissa di 26 mila euro per ogni circoscrizione e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,03 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni nelle quali il candidato si presenta. In ogni caso le spese di ciascun candidato non possono eccedere l'importo di 80 mila euro. Gli importi massimi di cui al presente comma sono ridotti della metà per i candidati da eleggere senza voto di preferenza.";

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5 le parole: "da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni" sono sostituite con le seguenti: "per un ammontare da cinquanta a duecentomila euro";

2) al comma 6, le parole: "all'importo" sono sostituite con le seguenti: "al triplo dell'importo" e le parole: "al triplo di" sono sostitute con le seguenti: "a venti volte";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari almeno a un terzo del limite stesso, da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica. Per la definizione delle spese di cui al presente articolo sono computati anche l'ammontare delle sanzioni pecuniarie applicate al singolo candidato per violazione delle norme di legge applicabili alla propaganda elettorale in caso di elezione con voto di preferenza, nonché le spese che i partiti o i gruppi politici, salvo quanto previsto dall'articolo 10, hanno specificamente sostenuto per i singoli candidati che si sono presentati nelle rispettive liste."».

3.0.2000/1
BOLDRINI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole:«costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere» con le seguenti:«con almeno due rappresentanti eletti in una delle Camere o almeno un rappresentante eletto in ciascuna delle due Camere»

3.0.2000/4
CALDEROLI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole:«alla data di convocazione dei comizi elettorali» con le seguenti:«all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali»

3.0.2000/2
RUTELLI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno tre componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di convocazione dei comizi elettorali. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.»

3.0.2000/3
CALDEROLI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delel regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si svolgono in un'unica data nell'arco dell'anno, ivi compresi i casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province oppure la scadenza di commissario strordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente"

3.0.2000
BIANCO, MALAN, relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per la presentazione delle liste di candidati il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà di quello previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle Camere alla data di convocazione dei comizi elettorali.».