AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2010
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI
Intervengono il ministro della salute Fazio e i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino, per l'economia e le finanze Giorgetti e per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 17,05.


IN SEDE CONSULTIVA

(1999) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI (PdL), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 193, che introduce nell'ordinamento alcune disposizioni urgenti e necessarie per assicurare la funzionalità del sistema giudiziario per quanto attiene tre distinte problematiche: l'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti e l'accelerazione del processo di digitalizzazione del servizio giustizia.
Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 354 (ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA LINGUA ITALIANA)

Il PRESIDENTE propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 354 alle ore 18 di lunedì 15 febbraio.

Conviene la Commissione.


IN SEDE REFERENTE

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Riprende la trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti e riprodotti in allegato al presente resoconto, a esclusione di quelli dichiarati improponibili o inammissibili.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti.
Comunica che sono state presentate riformulazioni di emendamenti già presentati, che vengono pubblicate in allegato al resoconto. Infine, avverte che il subemendamento 1.14 (testo 3)/1 è stato ritirato e ricorda che nella seduta precedente era stato approvato l'ordine del giorno G/1955/2/1.

Il senatore SARO (PdL), intervenendo sull'ordine del giorno G/1955/1/1, chiede che il Governo si esprima favorevolmente soprattutto sull'emendamento che introduce nel decreto-legge una specifica norma per attuare l'impegno indicato dall'ordine del giorno già assunto in sede di discussione della legge finanziaria per il 2010.

Il sottosegretario GIORGETTI, a nome del Governo, si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. 1. Si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.44 e 1.99.

L'emendamento 1.44 viene posto in votazione ed è respinto; anche l'emendamento 1.99, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CECCANTI (PD), viene posto in votazione ed è respinto.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) fa proprio e ritira l'emendamento 1.137, dopo l'invito in tal senso del relatore Malan e del rappresentante del Governo.

L'emendamento 1.100 viene posto in votazione con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, previa dichiarazione favorevole del senatore Bianco, ed è accolto, come l'1.96, del relatore, su cui il Governo esprime parere favorevole.

Il relatore MALAN (PdL) invita i proponenti a riformulare l'emendamento 1.123.

Il senatore BIANCO (PD) accoglie l'invito del relatore e presenta l'emendamento 1.123 (testo 2), che viene posto in votazione con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo ed è accolto. Con il parere favorevole del Governo è accolto anche l'emendamento 1.209 (testo corretto).

Il senatore BATTAGLIA (PdL) ritira l'emendamento 1.32, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti 1.213 (testo corretto) e 1.151 (testo 3), ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.66, sul quale si era già pronunciato negativamente anche il relatore: esso viene posto in votazione ed è respinto.

Il senatore ZANETTA (PdL) ritira gli emendamenti 1.172 e 1.173. Il senatore SARO (PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.188, il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS) ritira l'1.134 e il senatore LAURO (PdL) ritira l'1.185.

Con distinte votazioni, dopo l'invito al ritiro del relatore e del rappresentante del Governo, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BIANCO (PD), che li fa propri, sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 1.115 e 1.127.

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati da altri senatori del Gruppo UDC, SVP e Autonomie.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.142 da parte del senatore SARO (PdL) che lo aveva sottoscritto, il relatore MALAN (PdL) si riserva di pronunciarsi sui subemendamenti 1.22 (testo 2)/1, 1.22 (testo 2)/2, 1.22 (testo 2)/3 e 1.22 (testo 2)/4 e propone di accantonare l'emendamento 1.22 (testo 4), insieme ai subemendamenti.

La Commissione consente.

Il senatore SARO (PdL) sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.181 (testo 2), 1.182, 1.157 e 1.158, sui quali il rappresentante del Governo aveva espresso parere contrario.

Il senatore LUSI (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.126 in un nuovo testo (1.126 testo 2), che tuttavia ritira su invito del rappresentante del Governo.

L'emendamento 1.136 viene posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed è respinto.

La senatrice ADAMO (PD) interviene per sostenere l'emendamento 1.98, identico all'emendamento 1.164.

Il relatore e il rappresentante del Governo invitano a ritirare tali emendamenti, con riserva di riconsiderarli per la discussione in Assemblea.

Il senatore SARO (PdL) fa proprio e ritira l'emendamento 1.164. L'1.98 viene posto in votazione ed è respinto.

Sull'emendamento 1.4000 del relatore il sottosegretario GIORGETTI si riserva di esprimere il parere.

L'emendamento viene quindi accantonato.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore CECCANTI (PD), al quale si associa il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS), l'emendamento 1.155 (testo 3) viene posto in votazione, con il parere favorevole del relatore e del Governo, ed è accolto.

Il relatore MALAN (PdL), esprimendo il parere sugli emendamenti riferiti al comma 18 dell'articolo 1, propone alla Commissione di convergere sull'emendamento 1.68, identico agli emendamenti 1.112 e 1.139 e di ritirare le altre proposte di modifica.

Il senatore BALDINI (PdL) ritiene invece che sia preferibile accogliere l'emendamento 1.1000 (testo 3) del relatore che, oltre alla proroga al 31 dicembre 2015, prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del cosiddetto diritto di insistenza. Su tale emendamento, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, a suo avviso sulla base di un erroneo presupposto: infatti, la proposta non determinerebbe alcun onere per la finanza pubblica.

La senatrice GRANAIOLA (PD) condivide le osservazioni del senatore Baldini e propone di accogliere l'emendamento 1.1000 (testo 3).

Il relatore MALAN (PdL) osserva che la soppressione del diritto di insistenza potrebbe dare luogo a una procedura di infrazione per violazione delle norme comunitarie.

Il sottosegretario GIORGETTI, a nome del Governo, si riserva di considerare nella discussione in Assemblea la proposta avanzata dal senatore Baldini. In questa sede il Governo si esprime favorevolmente sugli emendamenti 1.112, 1.68 e 1.139 di identico contenuto.

Gli emendamenti 1.112, 1.68 e 1.139, posti congiuntamente in votazione, sono accolti. Gli altri emendamenti riferiti al comma 18 dell'articolo 1 sono ritirati dai rispettivi proponenti. Anche l'emendamento 1.55, dopo il parere contrario del rappresentante del Governo, è ritirato dal senatore Peterlini.

Il subemendamento 1.41 (testo corretto)/1 viene respinto con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo. L'emendamento 1.41 (testo corretto), con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è invece accolto.

L'emendamento 1.46 viene posto in votazione con il parere contrario del rappresentante del Governo ed è respinto. Il relatore ritira l'emendamento 1.6, il cui contenuto sarebbe assorbito dal successivo 1.22 (testo 4). Il senatore SARO (PdL) sottoscrive gli emendamenti 1.167 e 1.154 e li ritira. Ritira anche l'1.203. Il senatore BOSCETTO (PdL) ritira l'1.28.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritira l'emendamento 1.82, invitando il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare la proposta per l'esame in Assemblea.

Il senatore SARO (PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.174, mentre il senatore BATTAGLIA (PdL) ritira l'1.38. Con il parere favorevole del Governo, viene posto in votazione l'emendamento 1.212 (testo 2) che è accolto.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritira gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo. Il relatore MALAN (PdL) ritira l'1.8 (testo corretto), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo.

Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.10 (testo 2)/1 e 1.10 (testo 2)/2 e invita a ritirare l'1.10 (testo 2)/3.

Il sottosegretario GIORGETTI invita a ritirare l'1.10 testo 2/1 e l'1.10 (testo 2)/2 ed esprime parere contrario sull'1.10 (testo 2)/3. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 (testo 2 corretto) e sul subemendamento 1.10 (testo 2 corretto)/4.

La senatrice BLAZINA (PD) ribadisce le motivazioni del subemendamento 1.10 (testo 2)/1. Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, lo ritira insieme all'1.10 (testo 2)/2, riservandosi di presentarli di nuovo per la discussione in Assemblea.

Anche il senatore SARO (PdL) chiede di riconsiderare con favore le proposte 1.10 (testo 2)/1 e 1.10 (testo 2)/2.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) ritira l'1.10 (testo 2)/3.

L'emendamento 1.10 (testo 2 corretto)/4 viene posto in votazione ed è accolto. È accolto anche l'1.10 (testo 2 corretto), come emendato. Con distinte votazioni sono accolti anche gli emendamenti 1.14 (testo 4), 1.15 (testo 5), 1.17 (testo corretto), 1.21 (testo corretto) e 1.23 (testo 2) sui quali il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Sull'emendamento 1.29 il relatore e il rappresentante del Governo si riservano (e l'emendamento viene accantonato), mentre invitano a ritirare l'1.30. Il senatore BATTAGLIA (PdL) ritira l'emendamento 1.30.

Con il parere contrario del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.59 e 1.56. È invece accolto, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.129 (testo 2). Risultano assorbiti l'1.60, l'1.113 e l'1.0.12, mentre l'1.61 e l'1.75 sono posti in votazione con il parere contrario del Governo e sono respinti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.76, 1.77, 1.87 (testo 2) e 1.90. Presenta una ulteriore riformulazione dell'1.80 (1.80 testo 3), che viene posta in votazione con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo ed è accolta.

La trattazione degli emendamenti 1.97, 1.59, 1.189 e l'1.197 viene accantonata in quanto le proposte si riferiscono alla materia della proprietà contadina su cui interviene anche l'emendamento 2.4 (testo 3).
Gli emendamenti 1.103, 1.106 e 1.107, fatti propri dal senatore Bianco in assenza dei proponenti, sono posti in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e sono respinti. L'emendamento 1.119 (testo 2), fatto proprio dal senatore Bianco, sul quale il relatore si rimette al Governo, viene posto in votazione con il parere contrario del sottosegretario Giorgetti ed è respinto. Anche l'1.120 e l'1.121, fatti propri dal senatore Bianco, contrari il relatore e il Governo, sono respinti.

L'emendamento 1.133 (testo 3) viene ritirato dal proponente.

Il senatore SARO (PdL) ritira gli emendamenti 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.165, 1.166, 1.171, 1.180, 1.179, 1.198, 1.200, 1.201 e 1.202, avendo sottoscritto quelli presentati da altri senatori. Il senatore BATTAGLIA (PdL) ritira l'1.191 (testo 3). Gli emendamenti 1.195 (testo corretto) e 1.196 (testo corretto) sono posti in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo e sono accolti.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di pronunciarsi sull'emendamento 1.211 (testo corretto), che viene pertanto accantonato.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritira l'1.0.1.

Il PRESIDENTE propone di anticipare la votazione dell'emendamento 5.1 (testo corretto).

Conviene la Commissione.

L'emendamento 5.1 (testo corretto) viene posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo ed è accolto. Risultano assorbiti gli emendamenti 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7 mentre l'1.0.4, fatto proprio dal senatore Bianco, contrari il relatore e il Governo, è messo ai voti ed è respinto. Il rappresentante del Governo si riserva di pronunciarsi sull'1.0.8 (testo 2), che viene accantonato, ed esprime parere contrario sull'1.0.9 che il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritira insieme all'1.0.10.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 2.3000 e 2.4000, mentre l'emendamento 2.10, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. Sono quindi accolti, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.1 e 2.22, nonché gli identici emendamenti 2.9, 2.28 e 2.44.
Con il parere favorevole del Governo, è altresì accolto l'emendamento 2.4 (testo 3), dopo che il relativo subemendamento 2.4 (testo 2)/2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, era stato respinto respinto. Sono assorbiti gli emendamenti 1.97, 1.59, 1.189 e 1.197.

Il senatore PARDI (IdV), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 2.7, osserva che esso è volto a sopprimere le disposizioni che prorogano il termine per l'adozione del regolamento di riordino dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. A suo avviso, tale proroga pone oneri eccessivi e non sostenibili a carico della finanza pubblica.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.7 è respinto.

Il relatore MALAN (PdL) e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sul subemendamento 2.3 (testo 2)/3, limitatamente alla lettera b).

Il PRESIDENTE pone in votazione il subemendamento 2.3 (testo 2)/3, limitatamente alla lettera b), che è accolto.
Il subemendamento 2.3 (testo 2)/2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto il subemendamento 2.3 (testo 2)/1, mentre i subemendamenti 2.3 (testo 2 corretto)/1 (testo 2) e 2.3 (testo 2 corretto)/4 (testo 2) sono assorbiti, in quanto il loro contenuto è integralmente recepito nell'emendamento 2.3 (testo 4).

Il senatore BIANCO (PD), pur dichiarando il suo voto contrario sull'emendamento 2.3 (testo 4), esprime il suo apprezzamento per il recepimento nel testo del subemendamento 2.3 (testo 2 corretto)/1 (testo 2). Con tale proposta, infatti, il divieto di assunzione di personale è escluso anche per i corpi della polizia penitenziaria, per i magistrati e per il personale amministrativo degli uffici giudiziari. Ciò consente di assicurare un adeguato apporto di risorse umane ai comparti della giustizia e della sicurezza pubblica, già in stato di notevole sofferenza per le carenze di organico.

Dopo una dichiarazione di consenso del presidente VIZZINI, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 2.3 (testo 4), così come modificato dall'approvazione del subemendamento 2.3 (testo 2)/3, limitatamente alla lettera b).

Il senatore SARO (PdL) sottoscrive e ritira gli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.34.

Il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.30.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 2.2000, 2.6, 2.24, 2.29 (testo 2), nonché l'emendamento 2.8, fatto proprio dal senatore PARDI (IdV), il quale osserva che, in ogni caso, appare incongruo prevedere nuove procedure concorsuali per assumere personale presso le agenzie fiscali, quando si potrebbe proficuamente attingere alle graduatorie dei concorsi già espletati, con un notevole risparmio di costi.

Il sottosegretario GIORGETTI osserva in proposito che il Governo sta approfondendo la questione, ma che, al momento, non è possibile risolverla nel senso indicato dall'emendamento del senatore Pardi.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è approvato l'emendamento 2.17, sul quale il rappresentante del Governo si era rimesso alla Commissione, mentre l'emendamento 2.19 è ritirato.

Il senatore BIANCO (PD) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 2.23, osservando che la norma rischia di legittimare comportamenti illeciti compiuti, nel corso delle campagne elettorali, per quanto riguarda l'affissione abusiva di manifesti politici negli spazi pubblici.

Il relatore si rimette alla Commissione e, con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.23 è accolto.

Il senatore LUSI (PD) ritira l'emendamento 3.18 (testo 2), di contenuto analogo al 2.23 approvato.

Il senatore SARO (PdL) fa propri e ritira gli emendamenti 2.32, 2.41 e 2.43.

Sono inoltre ritirati gli emendamenti 2.35, 2.25 (testo 2), 2.0.2, 2.0.8 (testo 3) e 2.0.7 (testo 2).

L'emendamento 2.0.3 (testo 2) è dichiarato assorbito.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.27 e 2.0.6.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.3, mentre è approvato l'emendamento 3.1 (testo 4), con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Sono ritirati gli emendamenti 3.5, 3.14 (testo corretto), 3.25, 3.0.5 e 3.100. Anche gli emendamenti 3.7 e 3.8 (testo 2), fatti propri dal senatore Ceccanti, sono ritirati. L'emendamento 3.6, fatto proprio dal senatore Saltamartini, è ritirato.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 3.2, 3.10 e 3.24 di contenuto identico.

Il senatore SARO (PdL) fa proprio l'emendamento 3.17 (testo 2) e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.9.

Posti ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti 4.3, 4.12 e 4.1000, mentre l'emendamento 4.4, fatto proprio dal senatore Bianco, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore SARO (PdL) fa propri gli emendamenti 4.9 e 4.10 e li ritira. È altresì ritirato l'emendamento 4.0.4.

Su richiesta dei proponenti, sono accantonati gli identici emendamenti 5.17 e 5.27, mentre l'emendamento 5.18, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L'emendamento 5.100 è ritirato.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (IdV), l'emendamento 5.19, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore SARO (PdL) fa proprio e ritira l'emendamento 5.8, mentre l'emendamento 5.9, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 5.28, 5.29, 5.30 e 5.31, mentre gli emendamenti 5.3, 5.2, 5.4, 5.10 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.14 (testo 2) e 5.16, posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti.

Sono invece ritirati gli emendamenti 5.39, 5.12, 5.0.2 (testo corretto) e 5.36, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Saltamartini.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 5.20, 5.21 e 5.33.

Su richiesta del relatore è accantonato l'emendamento 5.15 (testo 2).

Sono ritirati gli emendamenti 6.30, 6.13, 6.25, 6.12, 6.5 e 6.2000 (già 6.0.1), mentre l'emendamento 6.10, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti 6.16, 6.3000, 6.8 (testo 3), 6.9, 6.19 (testo 3) e 6.35.

Gli emendamenti 7.30, 7.20, 7.21, 7.26, 7.24, 7.8 (testo corretto) e 7.9, fatti propri dal senatore Saro, sono ritirati. Sono altresì ritirati gli emendamenti 7.28, 7.16, 7.1 e 7.31.

Il senatore BIANCO (PD) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 7.22 (testo 2).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 7.25 e 7.6, mentre gli emendamenti 7.32, 7.1000 (testo 2), 7.2000, 7.33 (testo corretto), 7.13 e 7.22 (testo 2), posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti.

Il presidente VIZZINI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 7.14.

Gli emendamenti 7.14 e 7.12, posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti, mentre gli emendamenti 7.18 e 7.5, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Decadono, per assenza del proponente, gli emendamenti 7.10 e 7.11, mentre gli emendamenti 7.34, 7.0.1 e 7.0.2 risultano assorbiti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 8.23 e 8.16, nonché gli identici emendamenti 8.24 e 8.19. Sono invece ritirati gli emendamenti 8.40, 8.30 e 8.4, mentre l'emendamento 8.6 decade per assenza del proponente.

Il senatore GIARETTA (PD) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 8.38, criticando la scelta di prorogare ulteriormente i termini entro cui i gestori di impianti e di attività che producono emissioni industriali sono obbligati ad adeguarsi alla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 8.38. Conseguentemente gli emendamenti 8.28 e 8.39 risultano assorbiti. Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono invece respinti gli emendamenti 8.17, 8.7 e 8.8, mentre l'emendamento 8.41 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) fa propri gli emendamenti 8.34 e 8.35 e li ritira.

L'emendamento 8.36 (testo 2), fatto proprio dal senatore Saro, è accantonato su sua richiesta.

Il senatore SARO (PdL) fa proprio anche l'emendamento 8.37 e lo ritira.

Sono ritirati anche gli emendamenti 8.10 (testo corretto) e 8.11, mentre gli emendamenti 8.21 e 8.25, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Su richiesta del senatore SARO (PdL), è altresì accantonato l'emendamento 8.1.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 8.44 (testo corretto), mentre l'emendamento 8.42 risulta assorbito.

Il senatore SANNA (PD) fa proprio l'emendamento 9.47 e, nel dichiarare il suo voto favorevole, ritiene essenziale approvare tale disposizione, che proroga al 31 luglio 2010 il termine per la presentazione delle proposte relative alla ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli. Se essa non fosse approvata, si determinerebbe, a suo avviso, un danno economico notevolissimo per la piccola proprietà contadina sarda.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 9.47. Risulta altresì respinto, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.8, mentre l'emendamento 9.40, fatto proprio dal senatore Saro, è ritirato. È altresì ritirato l'emendamento 9.54 (testo 2). Sugli identici emendamenti 9.50, 9.12, 9.10, 9.22 e 9.35, il relatore esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il senatore BIANCO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo osservando che tali emendamenti, tutti volti a sopprimere il comma 4, sono stati presentati da senatori di diverse parti politiche, tutti concordi nel ritenere che la norma contenuta al comma 4 rischia di vanificare lo sforzo compiuto nella creazione delle zone franche urbane e nella conseguente loro valorizzazione. Reputa pertanto necessaria la sua soppressione.

Il sottosegretario GIORGETTI, riconsiderando il proprio parere, si pronuncia negativamente sugli emendamenti soppressivi.

Gli identici emendamenti 9.50, 9.12, 9.10, 9.22 e 9.35 sono approvati. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 9.62, 9.5, 9.20, 9.36, 9.23 e 9.26.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 9.6 (testo corretto) e 9.700 (testo corretto), mentre gli emendamenti 9.600, 9.52, 9.37 (testo corretto), 9.38 (testo corretto), 9.53 (testo 2), 9.0.18 (testo 2), 9.0.15 (testo corretto), 9.0.17, 9.0.9, 9.42 e 9.43 sono ritirati.

Il senatore SARO (PdL) fa propri gli emendamenti 9.63, 9.55, 9.56, 9.57, 9.59 e 9.48 e li ritira. L'emendamento 9.41 risulta assorbito.

Il senatore VITA (PD) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 9.45 e 9.46.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) fa propri gli emendamenti 9.44. 9.45, 9.46, 9.39, 9.72 e 9.4 e li ritira.

Gli emendamenti 9.66, 9.67, 9.69, 9.3, 9.13, 9.14 e 9.19 risultano assorbiti, mentre l'emendamento 9.71 è ritirato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 9.11.

Il senatore GIARETTA (PD) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 9.28 e 9.30. Nel dichiarare il proprio voto favorevole, evidenzia l'importanza delle disposizioni ivi contenute, volte a favorire i piccoli Comuni in riferimento ai contributi da destinare agli impianti fotovoltaici.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 9.28, mentre gli emendamenti 9.30, 9.24 e 9.25 risultano preclusi.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.14, mentre gli emendamenti 9.0.6, 9.0.16 e 9.0.19 sono assorbiti.
L'emendamento 9.0.7 è accantonato per essere trattato insieme all'emendamento 8.1, anch'esso accantonato.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati gli identici emendamenti 10.1 e 10.2, mentre l'emendamento 10.0.20 (testo 2) è ritirato. L'emendamento 10.0.2 risulta precluso, mentre l'emendamento 10.0.3 è assorbito.
Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, mentre l'emendamento 10.0.46 (testo 3 corretto), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto. E' altresì approvato l'emendamento 10.0.47 (testo corretto), con il parere favorevole del relatore. Sono ritirati gli emendamenti 10.0.13 e 10.0.12 (testo 2).
Risulta pertanto decaduto il subemendamento 10.0.12 (testo 2)/1. Posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è approvato l'emendamento 10.0.47. Sull'emendamento 10.0.18, il relatore esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione. L'emendamento è approvato.
Risultano ritirati gli emendamenti 10.0.19 (testo 2), 10.0.26 (testo corretto), 10.0.27, 10.0.29 e 10.0.30, mentre l'emendamento 10.0.28 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Sono quindi esaminati gli emendamenti accantonati.

Dopo alcuni chiarimenti forniti dal sottosegretario Giachino, il senatore PARDI (IdV) insiste per la votazione degli emendamenti 5.17 e 5.27. Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 5.17 e 5.27.

Quanto all'emendamento 5.15, il relatore presenta un testo 2 che, con il parere favorevole del Governo, è accolto.

Il senatore SARO (PdL) riformula l'emendamento 8.1 precedentemente accantonato. Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto nel suo testo 2.

I restanti emendamenti precedentemente accantonati si intendono ritirati dai rispettivi proponenti.

Si procede, quindi, alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore BIANCO (PD) sottolinea il rilievo critico che assume il provvedimento che proroga i termini delle disposizioni legislative e dà atto al Presidente di essere stato adeguatamente rigoroso nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti: in tal modo si è evitato che venissero inserite disposizioni estranee all'oggetto del decreto-legge che avevano destato notevole preoccupazione, ad esempio quelle che proponevano un condono edilizio.
Esprime soddisfazione per la soppressione delle disposizioni che modificavano la disciplina delle zone franche urbane, mentre non è stato possibile espungere altre norme assai discutibili, come quella che proroga i termini previsti per l'adeguamento di alcuni impianti industriali, al fine di limitare le emissioni inquinanti.
Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut) preannuncia un voto di astensione, ringraziando il Governo per l'attenzione ad alcune proposte avanzate dal suo Gruppo. Si rammarica, tuttavia, per il mancato accoglimento delle proposte che avrebbero consentito di proseguire il normale funzionamento del Tribunale di Bolzano e di quelle dirette a mantenere alcuni modesti contributi per le emittenti radiofoniche dedicate alle minoranze linguistiche.

Il PRESIDENTE osserva che le proposte riguardanti il funzionamento del Tribunale di Bolzano avrebbero potuto essere avanzate in occasione dell'esame del decreto-legge n. 193, in materia di funzionalità del sistema giudiziario, che la Commissione ha all'esame per la valutazione dei presupposti costituzionali.
Sottolinea la complessità del lavoro svolto dalla Commissione e la necessità di assicurare una corretta applicazione del Regolamento, in particolare attraverso una rigorosa valutazione della coerenza delle proposte emendative con l'oggetto del decreto-legge.
Infine, ringrazia tutti i Gruppi per il contributo positivo fornito nel dibattito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore Malan il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.


La seduta termina alle ore 22.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1955

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)


ordini del giorno


G/1955/1/1
PERTOLDI, SANNA, ADAMO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A. S. 1955)

Premesso che:

allo scopo di consentire agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato già esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuità dell'essenziale servizio dagli stessi svolto, l'articolo 1, comma 4, del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2009, ha già prorogato il termine entro il quale i centri di raccolta di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 28 aprile 2008, devono conformarsi alle disposizioni di cui allo stesso decreto dell'8 aprile 2008;

impegna il Governo:

a prorogare, al 31 dicembre 2010, il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, al fine di permettere agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti».

G/1955/2/1
VITA, BUTTI, LUSI, MORRI, MURA, RANDAZZO, D'ALIA

«Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S. 1955)

Premesso che:

il comma 62 dell'articolo 2 della finanziaria per l'anno 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) stabilisce che i contributi e le provvidenze per l'editoria spettano esclusivamente nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo;
al fine di consentire la suddetta ripartizione proporzionale, l'importo di ciascuna annualità può essere rimodulato assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento;
tali disposizioni destano particolare preoccupazione fra i soggetti benefici ari delle provvidenze e dei contributi per l'editoria, in particolare dell'editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito, la cui continuità operativa è ora a forte rischio;

Tenuto conto che:

nel corso degli ultimi anni il fabbisogno delle risorse per far fronte al diritto soggettivo dei beneficiari dei contributi e delle provvidenze per l'editoria ha registrato un significativo contenimento. Ciò a fronte dell'incremento consistente della platea dei giornali beneficiari, tra le quali testate che hanno una foliazione inconsistente o una inconsistente presenza in edicola;
occorre provvedere con massima urgenza ad una attenta riforma della disciplina relativa alla concessione di contributi e provvidenze per l'editoria allo scopo di garantire l'effettivo pluralismo dell'informazione e la sopravvivenza di diverse testate, altrimenti destinate a sparire dalla scena, tra le quali i veri giornali di partito, molte testate «storiche», cooperative di giornalisti e non profit, nazionali o locali;

tutto ciò premesso

impegna il Governo:

a prorogare, almeno fino alI gennaio 2012, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
a presentare, entro il 30 giugno 2010, un disegno di legge di riforma dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, atte a ridurre il fabbisogno necessario per far fronte a questo impegno di tutela del pluralismo e a ristabilire in modo pieno il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria, garantendo al contempo una riduzione dei relativi oneri dello Stato».


emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

1.44
PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.99
BARBOLINI, CECCANTI, FONTANA, MERCATALI

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.137
GASPARRI, BRICOLO, SALTAMARTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, una quota pari all'1 per cento delle maggiori risorse derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 affluisce al Fondo unico giustizia per essere specificamente destinata al finanziamento del comparto sicurezza e difesa.».

1.100
BARBOLINI, CECCANTI, FONTANA, MERCATALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d'importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l'ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate».

1.96
MALAN, RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 4 dopo la parola: «del», inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Al comma 10, sostituire le parole: «di soggetti» con le seguenti: «dei soggetti».

Al comma 14, sostituire le parole: «articolo 18 del decreto» con le seguenti: «articolo 18 del testo unico di cui al decreto».

Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: «previsionali» con la seguente: «previsionale».

Al comma 17 sopprimere le parole: «del medesimo articolo».

Al comma 18 sopprimere le parole: «che è soppresso alla data di entrata in vigore del presente decreto,» e conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione è soppresso».

1.90
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MURA, PAOLO FRANCO, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Gli studi di settore, di cui alla legge 8 maggio 1998, n. 146, a partire dal periodo di imposta 2010, costituiscono mero strumento statistico a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

1.188
CASOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma l, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 2, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati fino al31 dicembre 2010.».

1.123
SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, VITA, RUSCONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 20,'' sono sostituite dalle seguenti: ''el 30 giugno 2010'';
c) al comma 1-bis, alinea, le parole; ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''10 maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

1.123 (testo 2)
SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, VITA, RUSCONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 31 luglio 2009'';
b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''10 maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2009''».

1.209 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2010.».

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 4.

1.32
BATTAGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 36, comma 1-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 14, le parole: ''entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro la fine dei suddetti corsi speciali''».

1.213 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: ''Per gli anni 2004-2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2004-2010''.
5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.66
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'obbligo della presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati di cui all'articolo 2, comma 1, secondo capoverso della determinazione direttoriale n. 25499/UD, decorre dal 1º luglio 2010».

1.172
BUTTI, ZANETTA, RIZZI

Al comma 7, dopo le parole: «presentazione del modulo RW» inserire le seguenti: «o di altri quadri della dichiarazione dei redditi».

1.87 (testo 2)
MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VALLI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2010" sono sostituite con le seguenti: "2010, 2011 e 2012";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " A decorrere dal 2010 la franchigia è elevata a 12.000 euro".

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, valutati in euro 4 milioni per il 2010 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.151 testo 2/1
MICHELONI, CECCANTI

Al'emendamento 1.151 (testo 2), al capoverso 7-ter, sostituire le parole: "è elevata a 9.000 euro" con le seguenti: "è elevata a 12.000 euro".

Conseguentemente, al capoverso 7-quater, sostituire le parole: "16 milioni di euro per il 2012 e a 9 milioni di euro per il 2013" con le seguenti: "21 milioni di euro per il 2012 e a 14 milioni di euro per il 2013".

1.151 (testo 2)
BOSCETTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le parole ''e 2010'' sono sostituite con le seguenti. '', 2010 e 2011''.

«7-ter. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2011 la franchigia è elevata a 9.000 euro''.
7-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 16 milioni di euro per il 2012 e a 9 milioni di euro per il 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.151 (testo 3)
BOSCETTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le parole: ''e 2010'' sono sostituite con le seguenti: '', 2010 e 2011''.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 18 milioni di euro per il 2012 e a 10 milioni di euro per il 2013.».

1.173
BUTTI, ZANETTA, RIZZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, convertito in legge con modifiche dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifiche, non sussistono per le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero».

1.134
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma l dell'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sostituire le parole: ''31 dicembre 2009'' con le parole: ''31 dicembre 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma, per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo''».

1.185
LAURO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis). Il comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è sostituito dal seguente:

''10-bis. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino al 31 luglio 2012 fatte salve le disposizioni in materia di quiescenza, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001''.».

1.115
LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Al comma 10, dopo le parole: «articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2009, la proroga» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 25, del decreto legge 1 luglio 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: ''del 10 aprile 2009'' sono aggiunte le seguenti: ''e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009'' e le parole: ''mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti'';
b) al comma 3, le parole: ''mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti''.

11-ter. Ai maggiori oneri di cui ai comma 10, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-quater.
11-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''90 per cento'';
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''.

1.127
LUSI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''2. La sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e'prorogata al 30 giugno 2010.
2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2-ter. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.
2-quater. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile2009 si applica, altresì, fino al 30 giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente e indirettamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.
2-quinquies. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 2-quater del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2-sexies. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 2-quater del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014''.

''10-ter. Ai maggiori oneri di cui ai comma 10, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-quater.
10-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''90 per cento'';
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».

1.142
IZZO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Il termine per la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008 per il rimborso IVA è stabilito in un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.22 testo 2/1
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-bis, sopprimere le parole da: "è fissato al 31 marzo 2010" a: "di 3.200.000 euro.".

Conseguentemente, al terzo periodo del medesimo capoverso, sopprimere la seguente parola: "altresì".

1.22 testo 2/2
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "E' fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento alla Federazione Italiana Canottaggio della somma di 4 milioni di euro per la regolazione dei rapporti con la Federazione Internazionale".

Conseguentemente, al capoverso 23-ter, sostituire le parole: "23.455.235 euro" con le seguenti: "27.455.235 euro".

1.22 testo 2/3
CECCANTI

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-bis, sopprimere le parole da: "All'articolo 1, comma 213-bis" fino a: "di controllo dell'Agenzia".

1.22 testo 2/4
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-ter, dopo le parole: "si provvede, per l'anno 2010", inserire le seguenti: ", quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 78, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per la parte residua,".

1.22 (testo 3)
MALAN, RELATORE

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, dopo le parole: "6 agosto 2009, n. 133," inserire le seguenti: "nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33";

b) al comma 23, sostituire le parole: "valutato in 29 milioni di euro" con le seguenti: "valutato in 52,5 milioni di euro";

c) dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

a) il trasferimento al Comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei Campionati mondiali di nuoto "Roma 2009".

b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato Italiano Paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 milioni di euro.

c) il trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione.

d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, autorizzando conseguentemente la spesa di 55.235 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

e) la conservazione in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo delle somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione “Fondi da ripartire” e del programma “Fondi da assegnare”, unità previsionale di base 25.1.3, “Oneri comuni di parte corrente”, capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.

f) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

g) l'incremento di 6,2 milioni di euro per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-ter. All'onere derivante dal comma 23-bis, pari a 29.655.235 euro per l'anno 2010 e a 55.235 euro per l'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010, quanto a 23.455.235 euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per l'anno 2010, nei limiti di 6,2 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1.22 (testo 4)
MALAN, RELATORE

All'articolo 1, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

a) il trasferimento al Comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei Campionati mondiali di nuoto "Roma 2009".

b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato Italiano Paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 milioni di euro.

c) il trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione.

d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, autorizzando conseguentemente la spesa di 55.188 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

e) la conservazione in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo delle somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.

f) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

g) l'incremento di 7,2 milioni di euro per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-ter. All'onere derivante dal comma 23-bis, pari a 30.655.188 euro per l'anno 2010 e a 55.188 euro per l'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010, quanto a 30.600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 e quanto a 55.188 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.181
FERRARA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al comma 3, le parole: ''1º marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º maggio 2009''.
11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.181 (testo 2)
FERRARA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al comma 3, le parole: ''1º marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º maggio 2009''.
11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.182
FLERES, FERRARA, ALICATA, CENTARO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la defInizione dei tributi relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, già prorogati al 31 marzo 2008 con l'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2010.
11-ter. La definizione si perfeziona entro la data di cui al comma precedente versando una ulteriore somma pari al 2 per cento di quanto previsto dall'articolo 4quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17».

1.126
LUSI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009».

1.157
PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2010.
11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comm 11-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.158
PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi. anteriori al r gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2010. La presente norma si applica solo per i lavoratori che hanno effettivamente versato i contributi di propria competenza entro termini di legge.
11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.136
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.
11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010».

1.210
PASTORE

Al comma 12, dopo le parole: «legge 2 dicembre 2005, n. 248,» inserire le seguenti: «in materia di comunicazioni di inesigibilità».

1.164
BONFRISCO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007 prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti".».

1.98
ADAMO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 è sostituito con il seguente: ''Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti''».

1.21 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione ''Fondi da ripartire'' e del programma ''Fondi da assegnare'' unità previsionale di base 25.1.3 ''Oneri comuni di parte corrente'', capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.».

1.4000
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.155 (testo 2)
BONFRISCO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito al 31 dicembre 2014 per i soggetti che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato omma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.''».

1.155 (testo 3)
BONFRISCO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:
«17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'art. 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è differito al 31 dicembre 2010 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.».

1.105
DELLA SETA, FERRANTE, BALDINI, PISCITELLI, GRANAIOLA

Sopprimere il comma 18.

1.109
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, sostituire le parole: «sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni» con le seguenti: «anche sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,».

1.110
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, sostituire le parole: «e di tutela degli investimenti,» con le seguenti: «e di tutela e remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario,».

1.24 (testo 2)
BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sopprimere le parole: «nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

''4. Il nuovo concessionario che subentra al precedente è obbligato a corrispondere a quest'ultimo un indennizzo pari al valore commerciale delle attività e dei manufatti che insistono sull'area in concessione''.

18-ter. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del codice della navigazione aggiungere il seguente:

''3. Sono opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato.'' .».

1.54
D'ALIA

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla terzultima riga, dopo le parole: ''concessioni in essere'' inserire le seguenti: ''o ancorché scadute ma non ancora rinnovate'';
b) all'ultima riga sostituire le parole: ''31 dicembre 2012'' con le seguenti: ''31 dicembre 2015''».

1.108
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18, dopo le parole: «concessioni in essere» aggiungere le seguenti: «o ancorché scadute ma non ancora rinnovate» e sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

1.152
BONFRISCO

Al comma 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''il termine di durata delle concessioni in essere'' inserire le seguenti: ''o ancorché scadute ma non ancora rinnovate'';
b) le parole: ''31 dicembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2015''».

1.67
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Al comma 18, all'ultimo periodo, dopo le parole: «concessioni in essere» inserire le seguenti: «o ancorché scadute ma non ancora rinnovate».

1.111
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data. Entro il 31 dicembre 2014 le residue competenze in materia di concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative sono interamente devolute alle Regioni».

1.1000/1
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) sostituire le parole: "sulla base di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni" con le seguenti: "anche sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,"».

1.1000/2
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) sostituire le parole: "e di tutela degli investimenti," con le seguenti: "e di tutela e remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario,"».

1.1000/3
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) dopo le parole: "concessioni in essere" inserire le seguenti: "o ancorché scadute ma non ancora rinnovate"».

1.1000/4
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Entro il 31 dicembre 2014 le residue competenze in materia di concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative sono interamente devolute alle Regioni"».

1.1000 (testo 3)
MALAN, RELATORE

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «che è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016»;

b) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».

1.112
GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MARCO FILIPPI

Al comma 18 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data.».

1.68
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Al comma 18, in fine, sostituire: «2012» con: «2015».

1.139
CURSI

Al comma 18, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012», con le altre: «entro il 31 dicembre 2015».

1.27
BALDINI, PISCITELLI

Al comma 18, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le altre: «31 dicembre 2025».

1.55
D'ALIA

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 1, comma 71 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2011''».

1.40
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano fino al 31 dicembre 2010 ai fini del recupero delle risorse per il trattamento accessorio ridotte ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

1.41 testo corretto/1
ROILO, CECCANTI

All'emendamento 1.41 (testo corretto) sopprimere il comma 20-bis.

1.41 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: '', ai sensi dell'articolo 43'' fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: ''Conseguentemente,'' è soppressa».

1.46
MASCITELLI, PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 22 e 23.

1.167
LATRONICO

Al comma 22, dopo le parole: «6 agosto 2009 , n. 133,» aggiungere le seguenti: «nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 »;

al comma 23, sostituire le parole: «valutato in 29 milioni di euro» con le seguenti: «valutato in 52,5 milioni di euro»;

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. È fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al comune di Roma della somma di 8.000.000 euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto «Roma 2009».

1.203
SARO

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis, A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 djcembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante l'aumento del 5 per cento per il medesimo anno 2010 della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

1.154
BONFRISCO

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. A decorrere dallo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti. le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
22-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468; e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010).».

1.28
BOSCETTO

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010).».

1.82
MASSIMO GARAVAGLIA, MONTI, RIZZI, VACCARI, ADERENTI, BODEGA, CAGNIN, BOLDI, DIVINA, PAOLO FRANCO, ALBERTO FILIPPI, LEONI, MAURO, MARAVENTANO, MAZZATORTA, MONTANI, MURA, STIFFONI, TORRI, VALLARDI, VALLI, PITTONI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.174
BUTTI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22-bis, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010)».

1.212 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire la parola: ''gennaio'' con la seguente: ''marzo'';
b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011'';
c) al decimo perido sono premesse le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010'', e le parole: ''entro il 31 dicembre di ciascun anno'' sono sostituite dalla seguente: ''semestralmente'';
d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: ''A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti alle singole Amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2 comma 618 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.''».

1.212 (testo 2)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:
«23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire la parola: ''gennaio'' con la seguente: ''marzo'';
b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011'';
c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010'', e le parole: ''entro il 31 dicembre di ciascun anno'' sono sostituite dalla seguente: ''semestralmente'';
d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: “Gli stanziamenti alle singole Amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2 comma 618 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.''».

1.166
LATRONICO

AI comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole ''entro il 31 gennaio'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo'';
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''le istruttorie in corso'' aggiungere le seguenti: ''al 31 dicembre 2010'';
c) le parole: ''È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del Demanio.'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011 è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del Demanio''».

1.2
BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».

1.119
GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono applicabili con riferimento ai crediti Iva emergenti dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2010.».

1.119 (testo 2)
GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si rendono applicabili con riferimento ai crediti Iva emergenti dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2010.».

23-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 23-quater.

23-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,26 per cento''».

1.146
MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».

1.200
SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) numero 7 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono applicabili con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010».

1.3
BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.120
GRANAIOLA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fIscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010, sono considerati validamente presentati».

1.147
MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.202
SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi di cui all'articolo 30 del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentati entro il 28 febbraio 2010 sono considerati validamente presentati».

1.4
BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''30 aprile 2008'', ''1º gennaio 2008'', ''1º gennaio 2007'', ''16 dicembre 2008'' e ''16 marzo 2009'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''30 aprile 2010'', ''1º gennaio 2010'', ''1º gennaio 2009'', ''16 dicembre 2010'' e ''16 marzo 2011''».

1.121
TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ''30 aprile 2008'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2010'';
b) le parole ''10 gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2010'';
c) le parole ''10 gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 gennaio 2009'';
d) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 2010'';
e) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2011''».

1.198
SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''30 aprile 2008, 1º gennaio 2008, 1º gennaio 2007, 16 dicembre 2008 e 16 marzo 2009'' sono sostituite. rispettivamente, dalle seguenti: ''30 aprile 2010, 1º gennaio 2010, 1º gennaio 2009, 16 dicembre 2010 e 16 marzo 2011''».

1.144
MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''30 aprile 2008'', ''1º gennaio 2008'', ''1º gennaio 2007'', ''16 dicembre 2008'' e ''16 marzo 2009'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''30 aprile 2010'', ''1º gennaio 2010'', ''1º gennaio 2009'', ''16 dicembre 2010'' e ''16 marzo 2011''».

1.8 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 89, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: ''dodici'', ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: ''tre''».

1.10 testo 2/1
BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, CECCANTI

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, alle parole: "- legge 21 marzo 2001, n. 73;" premettere le seguenti: "- legge 23 febbraio 2001, n. 38, articolo 16, comma 2;".

1.10 testo 2/2
BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, CECCANTI

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, alle parole: "- legge 21 marzo 2001, n. 73;" premettere le seguenti: "- legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettere b) e c);".

1.10 testo 2/3
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, sopprimere le seguenti parole: "- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;".

1.10 testo 2/4
MALAN, RELATORE

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, sostituire le parole: "- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;" con le seguenti: "- articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e aggiungere le seguenti: "- legge 17 luglio 2003, n. 189, e relativo DPCM dell'8 aprile 2004".

1.10 testo 2 corretto/4
MALAN, RELATORE

All'emendamento 1.10 (testo 2 corretto), al capoverso 23-bis, sostituire le parole: "- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;" con le seguenti: "- articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;" e aggiungere le seguenti: "- legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004".

1.10 (testo 2 corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi nell'Elenco l allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna "Intervento", dopo la voce: ''legge 31 gennaio 1994, n. 93'' sono inserite le seguenti:

''- legge 21 marzo 2001, n. 73;
- decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;''».

1.14 (testo 3)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il versamento pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del personale dipendente.».

1.14 (testo 4)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il versamento pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente.».

1.15 (testo 4)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "gasolio", le parole: "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-septies. All’onere derivante dai commi 23-ter, 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies, pari a euro 7.600.000 per l’anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis, lettere a), b) e c), quanto a 1 milione di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

1.15 (testo 5)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

23-septies. All'onere derivante dai commi 23-ter, 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

- quanto a euro 4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2011 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-bis, lettera c);

- quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 e euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, sono ridotte dei corrispondenti importi. All'ulteriore onere, pari a 1 milione di euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

1.17 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.».

1.23 testo 2/1
CECCANTI

Al capoverso 23-bis, sostituire le parole: "per sei anni" con le seguenti: "per quattro anni".

Conseguentemente sopprimere il comma 23-ter.

1.23 (testo 2)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti:

«23-bis. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "per un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per sei anni".

23-ter. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-bis del presente articolo con decorrenza dalla stessa data.».

1.29
CAMBER, SARO, PITTONI

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Per il rifinanziamento della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, lettera b) della legge 29 gennaio 1986, n. 26 inerente la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorre dall'anno 2010.
23-ter. Per il rifinanziamento della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 6, lettera c) della legge 29 gennaio 1986 n. 26 inerente la dotazione del fondo destinato, al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all'articoio 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
23-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 23-bis e 23-ter, pari a 5 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-leggo 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.30
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. La durata, in carica, prevista dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dei componenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, è prorogata, per una sola volta, alla rispettiva scadenza, per un periodo pari a quello iniziale; tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato».

1.49
BUGNANO, PARDI, DE TONI, BELISARIO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente il seguente inciso: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''».

1.201
SARO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente inciso:

'', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''».

1.145
MUSSO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';
b) al secondo paragrafo dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' è inserito il seguente inciso: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''»

1.50
DI NARDO, PARDI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 2 per cento l'anno 2010.

1.59
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010».

1.97
ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, INCOSTANTE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.
23-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis, pari a euro 163.000.000 per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 23-quater.
23-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».

1.159
PICHETTO FRATIN, ZANOLETTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine, è prorogato al 31 dicembre 2010. Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.189
PARAVIA, ALLEGRINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento delle proprietà contadine, è prorogato al 31 dicembre 2010.

23-ter. Agli oneri di cui al comma 23-bis, per il 2010, si provvede mediante proporzionale e corrispondente riduzione di tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.197
SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, DE ANGELIS, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 31 dicembre 2009 di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 30 dicembre 2008, n. 203; è prorogato al 31 dicembre 2010 per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze. qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede quanto a curo 20 milioni mediante corrispondente. parziale utilizzo; per l'anno 2010, della somma di 100 milioni di euro destinata alle necessità del settore agricolo ai sensi dell'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e quanto a euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, come determinata dalla Tabella C allegata alla medesima legge finanziaria n. 191 del 2009».

1.60
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni dell'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».

1.129
GIARETTA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, BARBOLINI, BAIO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2007 e 2008, è prorogato al 14 maggio 2010 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 71 del 26 marzo 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008».

1.129 (testo 2)
GIARETTA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, BARBOLINI, BAIO

All'articolo 1, dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:

a) il termine per l' integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 71 del 26 marzo 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;

b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.”

1.61
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 717 della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in materia di estensione di contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».

1.75
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica.
23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.76
MURA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''.
23-ter. Ai fini della compensazione dei conseguenti effetti finanziari recati dal comma 23-bis, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, 190 milioni di euro per l'anno 20 Il, 220 milioni di euro per l'anno 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dal 2013».

1.77
PITTONI, BODEGA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

''La domanda per la cessione di immobili ai profughi o a loro congiunti di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, può essere presentata sino al 31 dicembre 2010''».

1.80 (testo 2)
MAURO, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.80 (testo 3)
MAURO, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia».

1.103
BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2010, tale visto di conformità può essere rilasciato anche dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322''».

1.106
GALPERTI, INCOSTANTE, MERCATALI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

23-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''per la durata di due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino al 31 dicembre 2010''».

«23-ter. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''ambito provinciale'' sono sostituite dalle seguenti: ''ambito regionale''.

1.107
GHEDINI, ADAMO, MERCATALI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

1.113
INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, MERCATALI, VITA, MARCUCCI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, BAIO, BARBOLINI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, sono prorogate all'anno finanziario 2010. A tal fine sono stanziati, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 1, comma 250, Elenco l, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2010,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 23-bis dell'articolo 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,20 per cento''».

1.133 (testo 2)
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009, per le quali non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per le quali, pur sussistendo l'equilibrio economico previsto dallo stesso piano, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro, con conseguenti impossibilità di attribuzione, in termini di competenza e di cassa, delle risorse finanziarie condizionate all'attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificaizoni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – e rideterminazione dei risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse finanziarie si riferiscono, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso e del conseguente accesso in via definitiva alle citate risorse finanziarie, secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.133 (testo 3)
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, pur sussistendo l'equilibrio economico previsto dallo stesso piano, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.

1.165
LATRONICO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1984, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo 564/1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.171
DELOGU

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le disposizioni dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2009, integrato dal decreto del medesimo Ministro dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2009, si applicano anche per l'anno finanziario 2010».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'università.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.180
STANCANELLI

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine del 30 giugno 2007 di cui al comma 1 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è prorogato al31 dicembre 2010».

1.179
D'ALÌ, FIRRARELLO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Il termine previsto dall'art. 43 della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato da ultimo, al 31 dicembre 2009, dall'art. 2, comma 9 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2010 di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.191 testo 2/1 testo corretto
STRADIOTTO

All'emendamento 1.191 (testo 2), al capoverso 23-bis, sostituire le parole: "dei concessionari dei servizi pubblici" con le seguenti: "delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici".

1.191 (testo 3)
BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei concessionari di servizi pubblici, limitatamente ai servizi oggetto della concessione, si applicano, in materia, esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».

1.2000 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, in conformità alla sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti, nonché ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di richiedere i rimborsi delle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni».

1.195 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 30 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196''».

1.196 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: ''fino al 31 dicembre 2005'' sono inserite le seguenti: ''anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti''».

1.211 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli enti istituiti nell'anno 2009 la disposizione di cui al periodo precedente si applica dall'anno 2012 assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'esercizio 2010. La presente disposizione si applica sia agli enti di nuova Istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione, quando la consistenza del territorio e della popolazione del nuovo ente superi il 20% della consistenza degli analoghi elementi costituivi dell'ente originario oggetto della divisione''».

1.0.1
BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine per le iniziative già avviate in tema di Patti Territoriali e Contratti d'Area è prorogato per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La proroga è riconosciuta anche alle iniziative che hanno già usufruito delle proroghe e dei differimenti concessi ai sensi della normativa vigente.
2. Al fine della salvaguardia delle iniziative avviate ed in parte già finanziate, si intendono sospesi per ventiquattro mesi i procedimenti di revoca, dei contributi concessi alle imprese, segnalati dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale al Ministero dello Sviluppo Economico, per i quali non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Con successivo decreto del – Ministero dello Sviluppo Economico verrà costituita una apposita Commissione al fine di valutare i casi oggetto dei procedimenti di cui – al comma 2. e di formulare una proposta di definizione all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale. L'organo competente può decidere anche con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il suddetto provvedimento deve intervenire entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
I costi della Commissione saranno a totale carico delle imprese richiedenti.
4. All'articolo 36 comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99 le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».
5. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto legge 2 luglio 2007 n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127 e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».
6. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2009, pubblicato nella g.u. del 2 luglio 2009 n. 151, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

1.0.3
CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

1.0.5
CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

1.0.6
CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:

''1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione,a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2010, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
1-bis. Ai soggetti di cui al primo comma con situazione difficoltà e sofferenza nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo, anche sotto forma di prestito agevolato, finalizzato alla sanatoria della morosità, delle spese e oneri connessi e al ripristino dell'efficacia della locazione prevedendo anche la forma di erogazione diretta al locatore creditore. A tal fine sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla ulteriore dotazione del fondo concorrono,oltre agli apporti di Regioni e Comuni con risorse proprie, i depositi cauzionali raccolti nell'ambito dei contratti di locazione abitativa, ferme restando le garanzie e le tutele cui sono finalizzati. I provvedimenti di rilascio per morosità di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo per concorre alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio''.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fmi del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.7
CARLONI, MARCO FILIPPI, CECCANTI, BARBOLINI, MUSI, BAIO, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:

''1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione, a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2010, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico''.
2. Al fine di garantire al Comune di Napoli la realizzazione del programma per l'acquisto di alloggi e per l'affitto di alloggi da destinare a locazioni temporali delle famiglie residenti sottoposte a sfratto ed in possesso dei requisiti per l'accesso ad un alloggio pubblico ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sono stanziati 11,5 milioni di euro.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, pari a euro 11,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.4
BARBOLINI, LEGNINI, CECCANTI, MERCATALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011,''.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

1.0.8 (testo 2)
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Centri Raccolta)

1. Il termine di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante: ''Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche'', come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 è prorogato al 31 dicembre 2010».

1.0.9
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Oneri di urbanizzazione)

1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''per gli anni 2008, 2009 e 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale''».

1.0.10
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Agevolazione fiscale per gasolio e gpl per comuni parzialmente metanizzati ricadenti in zone climatiche E)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

1.0.12
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Cinque per mille)

1. All'articolo 63-bis del decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 1, le parole: ''per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2009''».
Art. 2

2.3000
MALAN, RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente".

2.10
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 2 inserire seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applicano altresì per l'anno 2010.
2-ter. All'onere derivante all'attuazione del presente comma, valutato in 2 milioni di euro, per l'anno 2010 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

2.22
MALAN, RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» con le seguenti: «Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».

2.1
VIZZINI

Al comma 3, sostituire le parole: «il centro di produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» con le parole: «il Centro di Produzione S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».

2.4000
MALAN, RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno derivante oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.".

2.4 testo 2/2
ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, INCOSTANTE

Al comma 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"Ai maggiori oneri di cui al presente, pari a euro 163.000.000 per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-ter."

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«4-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento".»

2.4 (testo 2)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare anche per l'anno 2010 le agevolazioni alla piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

2.4 (testo 3)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

2.9
D'ALIA

Al comma 5, sostituire le parole; «1º luglio 2010» con le seguenti: «1º gennaio 2011».

2.44
SALTAMARTINI

Al comma 5, sostituire le parole: «1º luglio 2010» con le seguenti: «1º gennaio 2011».

2.28
VITALI, SANNA

Al comma 5, sostituire le parole; «1º luglio 2010» con le seguenti: «1º gennaio 2011».

2.7
PARDI, BELISARIO

Sopprimere i commi 6 e 7.

2.2000
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 2, comma 8 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è differito al 31 dicembre 2010. »

2.3 testo 2 corretto/1 testo 2
VITALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

All'emendamento 2.3 (testo 2), al comma 8-quater, dopo le parole: "le Autorità di bacino di rilievo nazionale," inserire le seguenti: "il Corpo della Polizia Penitenziaria, i magistrati e i cancellieri,".

2.3 testo 2/3
BATTAGLIA

All'emendamento 2.3 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 8-ter;

b) al comma 8-quinquies, dopo le parole: "e del comma 6 del predetto articolo," inserire le seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei Ministri," e aggiungere in fine il seguente periodo: "Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-ter e dalle limitazioni di cui al comma 7 dell'artiolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi dell'articolo ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni."

2.3 testo 2/2
NEROZZI, CECCANTI

All'emendamento 2.3 (testo 2), al comma 8-quater, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 165 del 2001." aggiungere le seguenti: "Resta escluso altresì l'INPDAP, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, in considerazione delle nuove maggiopri competenze previenziali devolute dal legislatore al predetto ente senza contestual trasferimento di risorse umane.".

2.3 testo 2 corretto/4 testo 2
MALAN, RELATORE

All'emendamento 2.3 (testo 2), al comma 8-quater, sostituire le parole: "comma 6 del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale," con le seguenti: "comma 6 del presente articolo, ovvero le amministrazioni alle quali la stessa riduzione non risulta applicabile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, l'Agenzia Italiana del Farmaco".

2.3 (testo 2 corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

8-ter. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quater. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 8-bis e 8-ter le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma l, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
8-quinquies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-sexies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».

2.3 (testo 3)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

8-ter. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quater. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 8-bis e 8-ter le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma l, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
8-quinquies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.»

2.3 (testo 4)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.
8-ter. Per la presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, i magistrati, la polizia penitenziaria, il personale amministrativo del Ministero della giustizia limitatamente a quello operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della Protezione Civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma l, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».

2.2 (testo 2)
COSTA, BALDASSARRI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. AI fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle Entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.».

2.6
MUSI, BARBOLINI, FONTANA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. AI fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 anche per tali Agenzie è prorogata al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate effettuate nel 2009 e secondo le graduatorie definite nel mese di ottobre dello stesso anno. A detta graduatoria dovranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con analoga qualifica».

2.30
OLIVA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente il medesimo profilo professionale».

2.8
LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie dovranno attingere dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato con voto pari o superiore a 24/30 le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. A detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

2.34
CENTARO, COMPAGNA, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente Il medesimo profilo professionale».

2.24
BARBOLINI, MUSI, FONTANA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate e delle Agenzie fiscali per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, anche per tali Agenzie è prorogata al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato le prime due prove di selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate effettuate nel 2009 e secondo le graduatorie definite nel mese di ottobre dello stesso anno. Alla predetta graduatoria dovranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con analoga qualifica».

2.29 (testo 2)
LUSI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle Entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

2.17
MARAVENTANO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per il triennio 2010-2012, tenuto conto della vigenza delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal comma 8 del presente articolo, l'amministrazione competente attinge agli idonei che non abbiano ancora superato il limite di età anagrafica prima di bandire nuove procedure concorsuali, procedendo unicamente per le province in cui il numero di vigili del fuoco impiegati risulti inferiore alla media nazionale».

2.19
MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''È fatto divieto alle amministrazioni interessate dalla predetta proroga di bandire nuovi concorsi prima di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti ed alla conseguente assunzione di tutti gli idonei».

2.23
MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: ''31 maggio 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 maggio 2010''».

2.32
BUTTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 62 comma 1-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150, dopo le parole: ''non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso'' sono aggiunte le seguenti: ''oppure le progressioni fra le aree possono avvenire mediante procedure selettive interne da destinare al personale interno che abbia svolto servizio, per oltre quindici anni consecutivi nella medesima area e nel medesimo settore, in possesso almeno del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'area immediatamente inferiore''».

2.35
ZANETTA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Il contributo previsto dall'articolo 41, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato per l'anno finanziario 2010.
8-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 1.400.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto ad euro 1.400.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
8-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.41
NESPOLI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. All'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data del 30 giugno 2010''.
8-ter. All'articolo 17, comma 8, del decreto-Iegge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''30 novembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2010''.
8-quater. AlÌarticolo 17, comma 16, del decreto-legge 1º luglio 2009. n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

2.43
SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, LENNA, MAZZARACCHIO, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. La disciplina di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, continua, ad applicarsi anche alle operazioni di riordino fondiario effettuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

2.25
LEGNINI, CECCANTI, MERCATALI, BARBOLINI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011,''.
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8-quater.
8-quater. Al comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''689 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''654 milioni di euro''».

2.25 (testo 2)
LEGNINI, CECCANTI, MERCATALI, BARBOLINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2011,''.

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 8-quater.

8-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro per l'anno 2010.

2.27
VITA, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: ''all'annualità 2008.'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'annualità 2011.''
8-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».

2.0.2
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni per il Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo forestale dello Stato attraverso la spedita realizzazione della distribuzione del personale tra i ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera b) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. Il cinquanta per cento dei posti resisi successivamente disponibili in ruolo sino al 30 settembre 2009 sono portati, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in aumento dei posti da coprire con il prossimo concorso interno da bandirsi ai sensi della lettera b) dello stesso comma. La riserva di un terzo dei posti di cui alla medesima lettera b) non opera a favore dei vincitori dei concorsi per la nomina a vice sovrintendente banditi successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso per la promozione a vice ispettore. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti portati, in applicazione del presente articolo, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel triennio 2010-2012 i posti disponibili nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei sovrintendenti, da coprirsi con promozioni, possono essere computati in aumento di quelli previsti dalla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con riassorbimento delle posizioni in soprannumero, conseguenti alle correlate assunzioni comunque subordinate alle prescritte autorizzazioni, per effetto del passaggio dal predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori, tramite le previste procedure di avanzamento o per qualsiasi altra causa, nel triennio stesso o successivamente.
2. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

''6-bis. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le relative modalità di accertamento, sono stabiliti con uno o più regolamenti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.''.

3. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149 è abrogato. I riferimenti normativi all'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149, contenuti nella normativa vigente, si intendono al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le corrispondenti norme regolamentari del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132».

2.0.3 (testo 2)
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Agevolazioni per la formazione della proprietà coltivatrice)

1. Per l'anno 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti allà metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 40,3 milioni di euro.».

2.0.8 (testo 2)
BUTTI, VITA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito)

1. L'efficacia del comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è differita di due anni, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, 112 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

2.0.8 (testo 3)
BUTTI, VITA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito)

1. L'efficacia del comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è differita di un anno, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, 112 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

2.0.6
VITALI, SANNA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''per gli anni 2008, 2009 e 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale''».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,24 per cento''».

2.0.7
VITA, BUTTI, LUSI, MORRI, MURA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito)

1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012».

2.0.7 (testo 2)
VITA, BUTTI, LUSI, MORRI, MURA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito)

1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono differite di un anno».
Art. 3

3.3
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sopprimere il comma 1.

3.1 (testo 2)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.1 (testo 3)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a euro 3.500.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.1 (testo 4)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere pari a 3.500.000 per l'anno 2010 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

3.8
AMATI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per gli Enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione».

3.8 (testo 2)
AMATI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per gli Enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione.

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010.».

3.2
BOSCETTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie ai concorsi per 184 posti nel profilo da vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 24 del 27 marzo 1998, concorso per 173 posti da vigile del fuoco riservato al personale iscritto nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 20 novembre 2001. È altresì prorogata al 31 dicembre 2010 la graduatoria al concorso per 15 Ispettori Amministrativi Contabili, bandito con Decreto ministeriale n. 2829/15/isp. amm. del 26 giugno 2003 la cui graduatoria finale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 30 dicembre 2005».

3.10
BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie ai concorsi per 184 posti nel profilo da vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 24 del 27 marzo 1998, concorso per 173 posti da vigile del fuoco riservato al personale iscritto nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 20 novembre 2001. È altresì prorogata al 31 dicembre 2010 la graduatoria al concorso per 15 Ispettori Amministrativi Contabili, bandito con Decreto ministeriale n. 2829/15/isp. amm. del 26 giugno 2003 la cui graduatoria finale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 30 dicembre 2005».

3.24
SARO, SALTAMARTINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le graduatorie ai concorsi per 184 posti nel profilo da vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 24 del 27 marzo 1998, concorso per 173 posti da vigile del fuoco riservato al personale iscritto nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 20 novembre 2001. È altresì prorogata al 31 dicembre 2010 la graduatoria al concorso per 15 Ispettori Amministrativi Contabili, bandito con Decreto ministeriale n. 2829/15/isp. amm. del 26 giugno 2003 la cui graduatoria finale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 30 dicembre 2005».

3.18
PONTONE, LUSI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo al 30 settembre e al 31 marzo 2009, sono prorogate, rispettivamente, al 30 settembre e al 31 marzo 2010.

3.18 (testo 2)
PONTONE, LUSI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo al 30 settembre e al 31 marzo 2009, sono prorogate, rispettivamente, al 30 settembre e al 10 marzo 2010.».

3.14 (testo corretto)
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 52, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è differita al 1° gennaio 2011. Sotto fatti salvi gli eventuali effetti giuridici ed economici intervenuti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.100
MALAN, RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «relative all'anno 2008» con le seguenti: «relative agli anni 2008 e 2009».

3.6
BRICOLO, GASPARRI, SALTAMARTINI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ''Per l'anno 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2009 e 2010'';
b) dopo le parole: ''100 milioni di euro,'' aggiungere le seguenti: ''per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010,''.

All'onere di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.7
AMATI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori allo gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010».

3.9
ANDRIA, MERCATALI, BARBOLINI, CECCANTI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma l, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, è prorogato per l'importo di euro 800.000 per l'anno 2010 e di euro 400.000 per l'anno 2011.
8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 800.000 per l'anno 2010 e di euro 400.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
8-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

3.17 testo 2/1
CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI

Al capoverso 8-bis, sopprimere le parole da: "per il finanziamento" fino alla fine del comma.

Conseguentemente sostituire i capoversi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies con i seguenti:

«8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8-quater.

8-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,28 per cento".»

3.17 (testo 2)
MORRA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non si applicano, fino al 31 dicembre 2010, per il finanziamento delle Comunità montane comprese nelle Regioni che, non avendo legiferato secondo le modalità e nei tempi di cui al comma 17 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 144, sono incorse nella dichiarazione di incostituzionalità del comma 20 della medesima legge.
8-ter. Le Comunità montane delle regioni ricadenti nella fattispecie di cui al comma precedente continuano a ricevere da parte dello stato quote di finanziamento mensile, rapportate alla quota annua consolidata, nel limite del 30 per cento del finanziamento complessivo alle comunità montane.
8-quater. Il finanziamento alle comunità montane avverrà fino a quando le suddette regioni non avranno legiferato ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 144, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8-quinquies. Il fianziamento alle comunità montane di cui ai precedenti commi avviene ad invarianza d'oneri mediante la mancata assegnazione ai comuni di quota parte del 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 187 secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191».

3.0.5
SALTAMARTINI, PISCITELLI, CASOLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Per le province istituite nell'anno 2009 i riferimenti temporali di cui al comma precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione nonché a quelli che residuano dalla separazione".».

Art. 4

4.3
MALAN, RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la parola: ''quindici'' è sostituita dalla seguente: ''venti''».

4.12
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: ''Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1º marzo 2001,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 35, comma 1,''».

4.4
SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO, PINOTTI, SERRA, AMATI, NEGRI, GASBARRI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

4.1000
MALAN, RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei costi in organico per i quali l'Amministrazione competente è già stata autorizzata a effettuare le promozioni".

4.9
FLERES

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''Per gli anni 2009, 2010 e 2011'' sono sostituite con le seguenti: ''Per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013'';
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma precedente non sono reintegrabili nell'arco dello stesso periodo''».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia, nonché in materia di personale della Pubblica amministrazione)».

4.10
BORNACIN

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. I mandati di tutti i giudici di pace in scadenza nel 2010, compresi quelli il cui termine è previsto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010».

4.0.4
SALTAMARTINI, PICCIONI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per il Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dell'organizzazione del Corpo forestale dello Stato tramite la sollecita realizzazione della distribuzione del personale tra i diversi ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera b) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. Il cinquanta per cento dei posti resisi successivamente disponibili in ruolo sino al 30 settembre 2009 sono portati, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in aumento dei posti da coprire con il prossimo concorso interno da bandirsi ai sensi della lettera b) dello stesso comma . Non ha diritto alla riserva di un terzo dei posti di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera b), il personale che consegue l'ammissione al ruolo dei sovrintendenti con decorrenza giuridica anteriore alla data di pubblicazione del bando di concorso per la promozione a vice ispettore in esito a concorsi banditi successivamente a tale data. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti portati, in applicazione del presente articolo, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel triennio 2009-2011 i posti disponibili nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei sovrintendenti, da coprirsi con promozioni, possono essere computati in aumento di quelli previsti dalla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con riassorbimento delle posizioni in soprannumero, conseguenti alle correlate assunzioni comunque subordinate alle prescritte autorizzazioni, per effetto del passaggio dal predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori, tramite le previste procedure di avanzamento o per qualsiasi altra causa, nel triennio stesso o successivamente.
2. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le relative modalità di accertamento, sono stabiliti con uno o più regolamenti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni''.

3. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149 è abrogato. I riferimenti normativi all'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149, contenuti nella normativa vigente, si intendono al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le corrispondenti norme regolamentari del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132».

Art. 5

5.26
MALAN, RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 20 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14» con le seguenti: «All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni».

5.17
DE TONI, PARDI

Sopprimere il comma 2.

5.27
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere il comma 2.

5.18
PARDI, DE TONI

Sopprimere il comma 3.

5.19
DE TONI, PARDI

Sopprimere il comma 4.

5.8
CICOLANI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2010» con le altre: «31 maggio 2010».

5.9
CICOLANI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2010» con le altre: «30 aprile 2010».

5.28
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere il comma 6.

5.29
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «conseguentemente, al medesimo comma,» fino alla fine del comma.

5.30
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché»

5.3
MALAN, RELATORE

All'articolo 5, al comma 7, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché delle tariffe postali agevolate».

5.31
MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico».

5.1/1
BATTAGLIA

All'emendamento 5.1, sostituire il comma 7-bis con il seguente: «7-bis. Nei Comuni dei centri metropolitani di Milano, Napoli e Roma e nei Comuni con essi confinanti, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 133, è differito al 31 dicembre 2010.».

5.1 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2010". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

5.39
SALTAMARTINI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre n. 203 sostituire le parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2009'' con le seguenti parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2010».

5.20
D'ALIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre n. 203 sostituire le parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2009'' con le seguenti parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2010''».

5.33
VITALI, MARCO FILIPPI, SANNA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sostituire le parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2009'' con le seguenti parole: ''è prorogato al 31 dicembre 2010''.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui ai comma l0, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 11-quater.
7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,25 per cento''».

5.2
BATTAGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013».
b) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'' e le parole: ''1º gennaio 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014''.
c) al comma 4, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013''.
d) al comma 5, le parole: ''1º gennaio 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014''».

5.4
VIZZINI, BATTAGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.10 (testo 2)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV, la disponibilità complessiva, già stabilita nella misura di 30 milioni di euro, è estesa al 31 dicembre 2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.
7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 250 del 1997, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

5.11 (testo 2)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.».

5.12
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Le somme autorizzate dall'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate alla predisposizione del piano generale della mobilità, iscritte al capitolo 1096 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non impegnate entro il 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2010».

5.14 (testo 2)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.».

5.15
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Le somme impegnate e non utilizzate per gli interventi di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, sono conservate al bilancio dello Stato per essere destinate ad interventi di sostegno del trasporto combinato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo Sviluppo della logistica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la ripartizione e la destinazione delle risorse suddette».

5.15 (testo 2)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Sino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica».

5.16
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile».

5.21
FOSSON, D'ALIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

''a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui:euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:euro 0,144 per metro cubo''».

5.36
ZANETTA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.35
DE LILLO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.0.2 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Mantenimento in bilancio delle somme autorizzate, ma non impegnate a fine 2009, per il finanziamento delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ai sensi della legge n. 443 del 2001 e conservazione fondi per il funzionamento della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Le quote dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 13, comma l, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzate al 31 dicembre 2009, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
2, I contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorrenti dagli anni 2007 e 2008 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2009, sono mantenuti in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2010.
3. Le somme iscritte al capitolo 1080 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al 31 dicembre 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».
Art. 6

6.30
MALAN, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2011» con le seguenti: «31 gennaio 2012».

6.13
MASSIMO GARAVAGLIA, VALLI, MARAVENTANO, BODEGA, PITTONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui le assunzioni di cui al presente comma siano effettuate attraverso le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, è sospesa l'indizione di nuove procedure concorsuali fino al completo scorrimento delle graduatorie».

6.25
TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione dei commi 7, 8, 9, e 10 dell'articolo 72 del decreto legge decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differita per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.10
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, PARDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine del mantenimento di una rete integrata di servizi sanitari e sociali sul territorio a garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nei confronti dei rapporti di lavoro instaurati da strutture sanitarie convenzionate interessate, nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da crisi aziendale o in stato di insolvenza, il rispetto del tetto di spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ha valore unicamente a decorrere dal 1º gennaio 2011.
2-ter All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6.16
MALAN, RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 24» inserire le seguenti: «,comma 1,» e, al comma 6, dopo le parole: «comma 5», inserire le seguenti: «del presente articolo».

6.12
MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, PITTONI, BODEGA

Sopprimere il comma 4.

6.2000 (già 6.0.1)
ALBERTO FILIPPI, MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Fino al termine disposto dal comma 4, sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma sono riportati il nome della società che ha prodotto il principale principio attivo e il relativo luogo di produzione. Il Ministro della salute, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle relative previsioni. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui alla presente disposizione vi si uniformano entro il 31 dicembre 2009. La distribuzione dei prodotti medesimi, confezionati prima del 31 marzo 2009, è consentita fino al 31 dicembre 2012."

6.3000
MALAN, RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole: "di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni" con le seguenti: "del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente".

6.5
BATTAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Le graduatorie dei concorsi espletati presso gli Istituti zoo- profilattici in scadenza nell'anno 2010, sono prorogati di un anno».

6.8 (testo 2)
BATTAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Fino al 30 giugno 2010 è consentita la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.».

6.8 (testo 3)
BATTAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.».

6.9
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro le parole: ''entro ventiquattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro trentasei mesi''».

6.19 (testo 2)
BAIO, BIANCO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458 che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458.
9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.19 (testo 3)
BAIO, BIANCO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458.

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 9-quater.

9-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

6.35
SARO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è inserito il seguente:
"1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri."».

Art. 7

7.30
FIRRARELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".».

7.25
BEVILACQUA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. (Proroga della durata massima per il rinnovo di assegni di ricerca). È prorogata di ulteriori 4 anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; pertanto nel terzo periodo del suddetto comma sono abrogate le parole da: ''ovvero'' fino a: ''ricerca''».

7.6
GIAMBRONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È prorogata di ulteriori 4 anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; pertanto al terzo periodo del predetto comma 6 dell'articolo 51 della legge 449 del 1997 sono abrogate le parole da: ''ovvero'' fino a: ''ricerca''».

7.7
D'ALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È prorogata di ulteriori 4 anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; pertanto nel terzo periodo del suddetto comma sono abrogate le parole da: ''ovvero'' fino a: ''ricerca''».

7.20
PISCITELLI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis AI fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 16 gennaio , n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.
2-ter. Tale mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni».

7.28
BATTAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti. delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.
5-ter. Tale mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica dei delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.
5-quater. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i componenti del CUN che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica. sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

7.21
PISCITELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. AI fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i componenti del CUN che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti.

7.17
ADAMO, RUSCONI, VITA, LEGNINI, DELLA SETA, BAIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e in scadenza il 31 dicembre 2009 sono prorogati di ulteriori 4 anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10,, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis dell'articolo 7, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,25 per cento''».

7.32
MALAN, RELATORE

Al comma 4, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

7.33 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010».

7.1000 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attività degli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.».

7.1000 (testo 2)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. ».

7.2000
IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.».

7.13
MALAN, RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «articolo 117 del» inserire le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al».

7.26
BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il personale docente incaricato della Direzione di una Istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale nell'anno accademico 2000/2001 che abbia svolto ininterrottamente tale funzione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene ad esaurimento le funzioni di Direttore di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 135 del 13 giugno 2003 fino al collocamento in quiescenza.
Il provvedimento non comporta aggravio di spesa per il bilancio dello Stato».

7.22
IZZO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il termine, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010, 2011, 2012.
Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011,2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.22 (testo 2)
IZZO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il termine, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

7.24
BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2010, sono prorogati i termini previsti dall'articolo 1, comma 605, lettera c) sesto e settimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296; pertanto, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011, i docenti iscritti per l'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

7.16
ADAMO, RUSCONI, VITA, LEGNINI, DELLA SETA, BAIO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011, i docenti iscritti nell'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis dell'articolo 7, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

7.5
GIAMBRONE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. I docenti iscritti per l'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

7.9
D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2010, sono prorogati i termini previsti dall'articolo 1, comma 605, lettera c) sesto e settimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296; pertanto, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011, i docenti iscritti per l'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

7.14
BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2008, n. 86, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino a131 dicembre 2010. Nelle regioni in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2008, n. 86, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'interno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis dell'articolo 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

7.34
FIRRARELLO, SARRO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante: ''Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2008, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il finanziamento per il triennio 2007-2009 viene prorogato al 31 dicembre 2010. Tale finanziamento viene assegnato alle regioni in cui sono state costituite fondazioni, ai sensi del presente decreto, che abbiano ottenuto il riconoscimento del Ministero dell'interno. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli Istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila dei poli formativi".».

7.18
TOMASELLI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di cui all'articolo 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono stanziati ulteriori 258.000 euro per l'anno 2010.
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a euro 258.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.1
BATTAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni, richiamato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato per tre anni».

7.8 (testo corretto)
D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 159, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è differito al dicembre 2010».

7.10
D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis All'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

7.11
D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. I docenti in possesso di abilitazione, che non avevano prodotto domanda di permanenza per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ma che hanno fatto richiesta di inserimento o reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto dell'ultimo aggiornamento, possono presentare istanza entro il 31 marzo 2010 e sono inseriti a pieno titolo, nella rispettiva fascia di graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, nelle stesse, con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2010-2011».

7.12
MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, DIVINA, PITTONI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239 le parole: ''entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro la data del 30 aprile 2010''».

7.0.1
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Proroga di termini di cui all'articolo 182
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: ''30 ottobre 2008'' con le seguenti: ''30 giugno 2010'';
b) alla lettere a), sostituire le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420'' con le seguenti: ''al 30 giugno 2010'';
c) alle lettere b), c), d) sostituire le parole: ''31 gennaio 2006'' con le seguenti: ''30 giugno 2010'';
d) alla lettera d-bis) sostituire le parole: ''30 giugno 2007'' con le seguenti: ''30 giugno 2010''».

7.0.2
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Proroga di termini di cui all'articolo 182
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Il termine di cui al comma 1-bis, dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è prorogato al 30 giugno 2010».
Art. 8

8.23
TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le convenzioni di gestione di interventi in favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 23-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 52 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, riferite alle Regioni a Statuto speciale, sono prorogate fino al recepimento nei relativi statuti, delle norme in materia di decentramento amministrativo».

8.16
MAZZUCONI, FERRANTE, DELLA SETA

Sopprimere il comma 3.

8.40
SALTAMARTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.24
VITALI, SANNA

Al comma 3, sostituire le parole «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.19
GRANAIOLA, MERCATALI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.6
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.30
BONFRISCO

Al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.4
D'ALIA

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2010».

8.38
PICCIONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: «entro cinque anni» con le seguenti: «entro sette anni».

8.39
PICCIONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: ''entro cinque anni'' con le seguenti: ''entro sei anni''».

8.28
ALLEGRINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ''entro cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro sei anni'' e le parole: ''sei mesi prima'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattro mesi prima''».

8.17
FERRANTE, DELLA SETA

Sopprimere il comma 4.

8.41
BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I poteri e le competenze attribuiti al Commissario delegato di cui dell'O.P.C.M. 29 dicembre 2005, n. 3489, e successive modificazioni, sono prorogate per la gestione ordinaria delle opere e degli interventi fino al completamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Al finanziamento delle predette funzioni si provvede a valere sulla gestione contabile già attribuita al Commissario delegato. I provvedimenti emessi dal Commissario delegato di cui alla medesima O.P.C.M. n. 3489 del 29 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono adottati nell'ambito di poteri di verifica della compatibilità tra interesse generale tutelato, di natura ambientale e paesaggistico, e l'intervento progettato e realizzato, anche derogando rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le autorizzazioni concesse dal Commissario delegato per la realizzazione delle strutture nell'ambito delle attività di cui all'O.P.C.M. n. 3489 del 29 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, stante le ragioni di pubblica utilità delle stesse, costituiscono titolo autorizzativo anche in luogo delle autorizzazioni di cui (agli articoli 146, e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché agli articoli 10 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di quelle di competenza degli enti locali nel cui territorio sono localizzate le strutture realizzate».

8.41 (testo 2)
BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I poteri e le competenze attribuiti al commissario delegato di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, sono prorogate per la gestione ordinaria delle opere e degli interventi fino al completamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 e sono esercitati a titolo gratuito. I provvedimenti emessi dal Commissario delegato di cui alla medesima Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, si intendono adottati nell'ambito di poteri di verifica della compatibilità tra interesse generale tutelato, di natura ambientale e paesaggistico, e l'intervento progettato e realizzato, anche derogando rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Le autorizzazioni concesse dal commissario delegato per la realizzazione delle strutture nell'ambito delle attività di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, stanti le ragioni di pubblica utilità delle stesse, costituiscono titolo autorizzativo anche in luogo delle autorizzazioni di cui agli articoli 146 e 147 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché agli articoli 10 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e di quelle di competenza degli enti locali nel cui territorio sono localizzate le strutture realizzate.».

8.7
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di compensare possibili fluttuazioni del mercato dei Certificati verdi a seguito delle novità normative introdotte prima dall'articolo 27, commi 18 e 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e poi dall'articolo 7, comma 2-bis della legge n. 166 del 2009 il termine contenuto nel decreto Ministero sviluppo economico 18 dicembre 2008 all'articolo 15, commi 1 e 2 relativo al periodo transitorio per il riacquisto annuale dei Certificati verdi rilasciati per le produzioni riferite agli anni fino a tutto il 2010, è esteso alle produzioni riferite fino a tutto il 2013 con le medesime modalità.
4-ter. Ai fini di poter accedere al meccanismo transitorio di cui al precedente comma negli stessi modi e tempi previsti per gli altri operatori e di evitare la penalizzazione degli investimenti già avviati, i soggetti titolari del diritto di allungamento del periodo di incentivazione di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, possono, su richiesta del medesimo, vedere riconosciuta per la equivalente quantità i Certificati verdi non ottenuti a causa delle fermate disposte dalle competenti Autorità. Tale possibilità è subordinata alla certificazione della ricostruzione delle mancate produzioni sulla base di meccanismi certi individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

8.8
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole: ''31 dicembre 2010'' con le seguenti: ''31 dicembre 2011'' e le parole: ''31 dicembre 2009'' con le seguenti: ''31 dicembre 2011''».

Conseguentemente le dotazione di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotti del 7 per cento per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

8.34
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

8.35
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 23, comma 6, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''.
4-ter. All'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni il secondo periodo è soppresso. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»

8.36 (testo 2)
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il Governo provvede a prorogare, fino al 31 dicembre 2010, il termine di cui all'articolo 2, comma 7, primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modificazioni, in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani.».

8.37
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. La scadenza del 1º gennaio 2009 prevista dall'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differita al 1º gennaio 2011».

8.44 (testo corretto)
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''1º gennaio 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2011''».

8.10 (testo corretto)
VACCARI, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2010».

8.11
VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

8.20
PERTOLDI, SANNA, ADAMO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

« 4-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 28 aprile 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.»

8.1
D'ALÌ, SARO, CAMBER, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.
4-ter. Il termine previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato al 31 Dicembre 2010».

8.1 (testo 2)
D'ALÌ, SARO, CAMBER, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, è prorogato al 30 giugno 2010.»

8.21
GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 14-bis, comma 1, della legge agosto 2009, n. 102 le parole: ''Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione''».

8.25
VITALI, SANNA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,24 per cento''».

8.42
BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

Art. 9

9.47
MASSIDDA, DELOGU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''31 luglio 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

9.8
PARDI, DI NARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le seguenti: «30 giugno 2010».

9.40
MUSSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«-bis. Le convenzioni di gestione di interventi in favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 23-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 52 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, riferite alle Regioni a Statuto speciale, sono prorogate fino al recepimento nei relativi statuti, delle norme in materia di decentramento amministrativo».

9.54
ZANETTA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2010 sono confermati gli interventi previsti dall'articolo 24, comma 4, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; a tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria 2010».

9.54 (testo 2)
ZANETTA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2010 sono confermati gli interventi previsti dall'articolo 24, comma 4, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; a tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente come determinata dalla tabella C, allegata alla legge finanziaria 2010».

9.50
STANCANELLI, FLERES, FIRRARELLO, DI STEFANO, TOFANI, PASTORE, D'ALÌ

Sopprimere il comma 4.

9.12
D'ALIA

Sopprimere il comma 4.

9.10
MASCITELLI, PARDI

Sopprimere il comma 4.

9.22
BIANCO, BONINO, BUBBICO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, LEGNINI, BARBOLINI, BAIO

Sopprimere il comma 4.

9.35
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 4.

9.62
PASTORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della L. 27/12/2006 n. 296 (in materia di zone franche urbane) decorre dal 1º marzo 2010».

9.5
ASTORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere al!'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n, 14/2009, nonché sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalità stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 199b, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341, il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1º marzo 2010».

9.20
MALAN, RELATORE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

lettera a), numero 1), dopo la parola: «parametrato» sopprimere la seguente: «a»;

lettera a), numero 2), sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «abrogate»;

dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. al comma 341-bis le parole: ''delle agevolazioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''del contributo''».

9.36
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 4 dopo le parole: «di cui al predetto comma 341» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle lettere c) e d)» indi, sopprimere i numeri 1 e 2 lettera a) e la lettera b).

9.23
SANNA, BIANCO, BUBBICO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, LEGNINI, BARBOLINI, BAIO

Al comma 4, sostituire le parole da: «del contributo di cui al predetto» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei contributi di cui al comma 341, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2010, in aggiunta alle risorse frnanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14 del 2009. Il termine per la presentazione delle istanze decorre dal 1 marzo 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,24 per cento''».

9.26
ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 4, sostituire le parole da: « conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006» fino alla fine del comma con le seguenti: « Per le medesime finalità sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma2.
2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,26 per cento''».

9.41
MUSSO, ZANETTA, PICHETTO FRATIN, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'', sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
c) al comma 1-bis le parole: ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''1º maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.63
CURSI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. Il termine per le iniziative già avviate in tema di Patti Territoriali e Contratti d'Area è prorogato per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al fine della salvaguardia delle iniziative avviate ed in parte già finanziate, si intendono sospesi per uguale termine i procedimenti di revoca, dei contributi concessi alle imprese, segnalati dal responsabile unico del contratto d'area o dal soggetto responsabile del patto territoriale al Ministero dello Sviluppo Economico, per i quali non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico verrà costituita una apposita Commissione al fine di valutare i singoli casi destinatari di revoca dei contributi concessi e di formulare una proposta di definizione all'organo competente per l'adozione del procedimento finale il quale può decidere anche con le modalità di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.241.
All'articolo 36 comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99 le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''.
All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto legge 2 luglio 2007 n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127 e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2010''.
All'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2009, pubblicato nella g. u. del 2 luglio 2009 n. 151, le parole: ''31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2010''».

9.52
LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862 della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, già prorogato al31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 43, comma 7-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011».

9.44
LATRONICO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010».

9.4
NESPOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010».

9.11
DI NARDO, MASCITELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 2 per cento per l'anno 2010.

9.25
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI, CHIURAZZI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2008, previsto dall'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il completamento degli interventi della programmazione negoziata, è prorogato al 31 dicembre 2011.
4-ter. Alla fine del comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo: ''Per tutte le iniziative, ancorché ultimate ai sensi della normativa vigente, per le quali non sia stato ancora emesso il relativo decreto definitivo di concessione delle agevolazioni, sono ammissibili le eventuali maggiori spese di investimento sostenute entro il 31 dicembre 2010. Entro questo termine è consentita l'integrazione documentale dei relativi stati finali di spesa, ove già presentati, al fine di rendicontare le suddette maggiori spese di investimento. In tali casi le banche convenzionate, su istanza delle imprese interessate, accertano la pertinenza e la congruità delle maggiori spese suddette con il programma di investimento approvate procedono al ricalco lo delle agevolazioni spettanti nei limiti di quelle già concesse in via provvisoria».
4-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''85 per cento'';
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,15 per cento''.

4-quinquies. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
4-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

9.55
CASOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il termine di applicazione, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23, delle disposizioni relative all'obbligo di effettuare una sorveglianza radiometrica, al fine di rilevare la presenza di livelli anormali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, sui prodotti semilavorati metallici di importazione, cui sono tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano l'attività di importazione di prodotti semilavorati metallici, di cui all'articolo 157, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, modificato dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23, è differito al 7 ottobre 2010.
4-ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo di sorveglianza radiometrica e l'individuazione dei prodotti semilavorati metallici di importazione da sottoporre a controllo, di cui al comma 1».

9.56
CASOLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Fatti salvi gli adempimenti già effettuati in attuazione dell'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il completamento della procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è defrnito entro il 30 giugno 2010.»

9.57
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le operazioni di denaturazione del bioetanolo per l'anno 2009, facente parte del programma triennale di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinato alla produzione di etere etilterbutilico (ETBE) o ad essere immesso in consumo come carburante e per il quale la norma medesima dispone una riduzione dell'aliquota di accisa, possono essere effettuate fino al 30 giugno 2010, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 5 agosto 2009 , n. 128.»

9.59
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è di tre anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.
4-ter. Sino al 31 dicembre 2011 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
4-quater. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di due anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.».

9.71
BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per i titoli abitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è di tre anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.
4-ter. Sino al 31 dicembre 2001 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
4-quater. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fra il 1º gennaio 2009 e il31 dicembre 2011, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di due anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo».

9.53 (testo 2)
ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 253, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché";

b) al comma 15-bis, le parole 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, lettera a), relative alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».

9.42
BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la piena realizzazione della liquidazione del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro alimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2009 è prorogata al31 dicembre 2010.».

9.43
BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di consentire la piena realizzazione della liquidazione del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro alimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2009 è prorogata al 31 dicembre 2010.
4-ter. Le funzioni del Consorzio Infomercati ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionanlento del sistema telematico delle Borse merci italiane, ed il Consorzio è conseguentemente soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione.
4-quater. decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4-ter determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fme di assicurare, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto legge n. 321 del 1996 dovuti fino alla sua soppressione e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati a aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2. La riscossione dei contributi per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio è effettuata mediante ruolo.
4-quinquies. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 4-ter sono svolte da parte della società di gestione della piattaforma telematica della Borsa merci telematica italiana nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) ed h) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. La predetta società di gestione individua le forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione di tali funzioni e comunque istituisce a tal fine un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico o da un dirigente suo delegato e composto da un rappresentante della medesima società, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio e da due rappresentanti dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono alla società di gestione di cui al presente comma, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4-ter, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.
4-sexies. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

9.45
LATRONICO, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per l'anno 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate, per il medesimo anno. n Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.46
LATRONICO, BUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010 e 2011. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.39
COSTA, SAIA, PICHETTO FRATIN, AUGELLO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenzia mento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie Fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, le suddette Agenzie dovranno attingere dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno superato con voto pari o superiore a 24/30 le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (G.U. 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). A detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

9.48
FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti la determinazione per l'anno 2009 del fatturato per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti ai fini del versamento del diritto annuale, nonché la relativa compensazione delle conseguenti minori entrate per il sistema camerale nel limite di 1,5 milioni di euro, sono prorogate anche relativamente all'anno 2010. Al fine di semplificare i relativi adempimenti anche per le imprese che non hanno ancora usufruito di tale agevolazione per l'anno 2009, le modalità di applicazione di tale disposizione e la deduzione di accise da dedurre dal fatturato sono determinate anche in termini forfettari o per fasce di fatturato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio».

9.66
SALTAMARTINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto- legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''31 dicembre 2009,'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

9.13
D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: ''31 dicembre 2009,'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010''».

9.67
SARO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 20021 n. 137''. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010''»;
c) al comma 1-bis le parole: ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420''; sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parola: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c); le parole: ''1º maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.69
PISCITELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013''.
All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'' e le parole: ''1º gennaio 2011'' sono sostituite dalla seguenti: ''1º gennaio 2014''.
All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013''.
All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 le parole: ''1º gennaio 2011'' sono sostituite dalla seguenti: ''1º gennaio 2014''».

9.3
BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 20021 n. 137''. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010''»;
c) al comma 1-bis le parole: ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420''; sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parola: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c); le parole: ''1º maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.72
FIRRARELLO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le iniziative agevolate finanziate a valere sul decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2010, nel rispetto dei limiti di spesa previsti. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

9.6 (testo corretto)
BOSCETTO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2010».

9.37 (testo corretto)
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, sono prorogati per l'anno 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.38 (testo corretto)
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, sono prorogati per gli anni 2010 e 2011 . Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.14
D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis, All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 20021 n. 137''. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010''»;
c) al comma 1-bis le parole: ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420''; sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parola: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c); le parole: ''1º maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.19
MASSIMO GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4.-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'', sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
c) al comma 1-bis le parole: ''30 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2010'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 giugno 2010'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ''31 gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2008'';
f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010'';
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''1º maggio 2004'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.28
LEGNINI, MERCATALI, CECCANTI, BARBOLINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante di criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, continuano ad applicarsi a favore dei soggetti pubblici fino al 31 dicembre 2011, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati in euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4-quater.
4-quater. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,29 per cento''.

9.30
SANGALLI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, LEGNINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'' e dopo le parole: ''31 dicembre 2009'' sono inserite le seguenti: '', nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna''.
4-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,20 per cento''.
4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

9.24
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, MERCATALI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ''entro il 31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2012'';
b) al secondo periodo, le parole: ''entro il 31 dicembre 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2012'';

4-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.
4-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

9.600
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 341-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate, previa intesa con la Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto delle disponibilità finanziarie, le condizioni e le modalità di applicazione del contributo di cui ai commi da 341 a 341-ter, individuando specifici limiti temporali e di tipologie di beneficiari."».

9.700 (testo corretto)
MALAN, RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano per l'anno 2010. Il termine del 31 dicembre 2007, ivi previsto, si intende pertanto fissato al 31 dicembre 2010.».

9.0.3
D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazione fiscale per gasolio e gpl per comuni parzialmente metanizzati ricadenti in zone climatiche E)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

9.0.4
D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali e provinciali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i segretari comunali e provinciali in possesso dei requisiti di anzianità per il collocamento a riposo permangono in servizio, oltre i limiti di età per essi previsti, sino alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato, qualora raggiungano i predetti requisiti nei 12 mesi antecedenti alla scadenza del mandato».

9.0.5
D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Oneri di urbanizzazione)

1. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: ''per gli anni 2008, 2009 e 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale''».

9.0.6
D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Cinque per mille)

1. All'articolo 63 bis del decreto legge 112 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, comma 1 le parole: ''per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2009''».

9.0.7
D'ALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art.9-bis.
(Centri Raccolta)

1. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante ''Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche'', come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, le parole: ''entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2010''».

9.0.11
PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. Per la prosecuzione e la completa attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

9.0.12
PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 90 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 45 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,27 per cento''».

9.0.13
PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle opere previste dal Piano Irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,27 per cento''».

9.0.15 (testo corretto)
PASTORE, THALER AUSSERHOFER, PISCITELLI, AMORUSO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per gli esperti contabili di cui alla Sezione B dell'albo previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS è protratto al 30 giugno 2010.
2. A decorrere dal 1º luglio 2010, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, è estesa agli esperti contabili di cui al comma 1. Dalla medesima data, i contributi da essi eventualmente versati alla gestione separata INPS sono trasferiti alla suddetta Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, a domanda degli interessati, ed integralmente imputati alla loro nuova posizione previdenziale.
3. In coerenza con la previsione di cui al comma 2 e in attuazione dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la predetta Cassa può modificare direttamente il proprio ordinamento anche per quanto riguarda la denominazione.
4. Dalla data di scadenza di cui al comma 2, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, appartengono i dottori commercialisti che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, i dottori commercialisti e gli esperti contabili in qualunque tempo abilitati, i tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili».

9.0.18 (testo 2)
LATRONICO, THALER AUSSERHOFER, PISCITELLI, AMORUSO, BATTAGLIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per gli Esperti Contabili di cui alla Sezione B dell'Albo previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS è protratto al 30 giugno 2010.
2. A far data dal 1º luglio 2010, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, è estesa agli Esperti Contabili di cui al comma 1. Dalla medesima data, i contributi da essi eventualmente versati alla gestione separata INPS sono trasferiti alla suddetta Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, a domanda degli interessati, ed integralmente imputati alla loro nuova posizione previdenziale.
3. In coerenza alla previsione di cui al comma precedente ed in attuazione dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la predetta Cassa potrà modificare direttamente il proprio ordinamento anche per quanto riguarda la denominazione.
4. Dalla scadenza di cui al comma 2, alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, appartengono tutti i Dottori Commercialisti che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all'Albo di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili in qualunque tempo abilitati, i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili».

9.0.16
ZANETTA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di qualifica di restauratore dei beni culturali)

All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, apportate le seguenti modifiche: ''al comma 1, lettera c), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'', sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 30 giungo 2010''; al comma 1-bis, lettera d), le parole: ''31 gennaio 2006'', sono sostituite dalla seguenti: ''30 giugno 2010''».

9.0.17
ZANETTA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di concessioni idroelettriche)

1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.
2. Conseguentemente, si riconferma il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ed inoltre, per i Comuni e i Consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1º gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse».

9.0.19
AUGELLO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini esecuzione sfratti)

È prorogata al 31/12/2010 la sospensione dell'esecuzione per gli sfratti per finita locazione riguardanti immobili adibiti all'uso abitativo. Ne possono fruire gli inquilini con ''reddito annuo lordo complessivo familiare'' inferiore a 27 mila euro e che non siano possessori di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica ai i nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.
La sospensione opera nei seguenti Comuni:

1) Comuni capoluogo di provincia
2) Comuni ad alta tensione abitativa (delibera Cipe n. 87/03).
La sospensione dell'esecuzione ha luogo in concreto a seguito della presentazione alla Cancelleria del Giudice procedente o all'Ufficiale giudiziario procedente dell'autocertificazione redatta con le modalità di cui agli articoli 21 e 38 del DPR n. 445/2000 attestante la sussistenza dei singoli requisiti richiesti. Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispondere al locatore, oltre all'lstat e agli oneri accessori, un canone aumentato del 20 per cento, che non esime lo stesso dal risarcimento dell'eventuale maggior danno, e decade dalla sospensione in caso di morosità, salvo sanatoria stabilita dal Giudice.
Il proprietario può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione tramite ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che decide con decreto avverso il quale può proporsi opposizione al Tribunale collegiale. Il proprietario può evitare la sospensione dimostrando – sempre
tramite specifico ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che decide con decreto avverso il quale è consentita opposizione al Tribunale collegiale – di trovarsi nelle stesse condizioni richieste all'inquilino per ottenere la sospensione o nelle condizioni di necessità sopraggiunte dell'abitazione.
Durante la sospensione dell'esecuzione i canoni percepiti dal proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della Delibera Cipe n. 87/03».

9.0.9
VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Promozione internazionale prodotti agroalimentari)

1. Al fine di sostenere le azioni promosse dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per lo sviluppo e la promozione dei prodotti agro alimentari di qualità nei mercati internazionali gestiti è autorizzata la spesa per l'anno 2010 di 10 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, pari a l0 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di l0 milioni di euro».

9.0.14
PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. All'articolo 2 comma 49, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, le parole: ''al 31 luglio 2010. A tal fine per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2011. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 240,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011''.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120,2 milioni per l'anno 2010 e a 240,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,22 per cento''».
Art. 10

10.1
PARDI

Al comma 1, sostituire le parole «legge 22 dicembre 1990, n. 441», con la seguente: «legge 22 dicembre 1990, n. 401».

10.2
MALAN, RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «n. 441» con le seguenti: «n. 401 ».

10.0.20
GRANAIOLA, MARCUCCI, CECCANTI, MERCATALI, BALDINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga di termini relativi alla grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca)

1. Il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009, è prorogato al 31 dicembre 2010.
2. Il termine previsto dall'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3834 del 22 dicembre 2009, per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 2 dell'ordinanza medesima, decorre dal mese di gennaio 2011.
3. Il termine previsto dall'articolo 2 comma 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3834 del 22 dicembre 2009, relativo alla sospensione delle rate in scadenza di mutui, leasing e finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, oltre che dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, stipulati per l'acquisto di automezzi, attrezzature, beni mobili aziendali ovvero per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili, distrutti o gravemente danneggiati, è prorogato al 31 dicembre 2010».

10.0.20 (testo 2)
GRANAIOLA, MARCUCCI, CECCANTI, MERCATALI, BALDINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga di termini relativi alla grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca)

1. Il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009, è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009, per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 2 dell'ordinanza medesima, decorre dal mese di gennaio 2011.

3. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009, relativo alla sospensione delle rate in scadenza di mutui, leasing e finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, oltre che dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, stipulati per l'acquisto di automezzi, attrezzature, beni mobili aziendali ovvero per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili, distrutti o gravemente danneggiati, è prorogato al 31 dicembre 2010.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010.».

10.0.2
PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di estensione dei benefici di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, le parole: ''entro il 15 giugno 2005'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2010'', e le parole: ''e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale'' sono soppresse;
b) il comma 22 è sostituito dal seguente:

''22. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo devono presentare apposita domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004''.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

10.0.3
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008. n 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010».

10.0.4
FOSSON, D'ALIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''dal 1 gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro'' sono sostituite con le parole: ''dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 240,4 milioni di euro''».

10.0.5
FOSSON, D'ALIA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi)

1. Il termine per gli adempimenti previsti dall'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010».

10.0.46 (testo 3 corretto)
PASTORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi")

1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura.".

3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.".

10.0.47 (testo corretto)
IL GOVERNO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 4, testo unico in materia di disciplina dell'immigrazione)

1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: ''nel limite'' sino a: ''precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato''».

10.0.12 testo 2/1
MICHELONI, CECCANTI

Sopprimere i commi da 1 a 4.

10.0.12 (testo 2)
RIZZI, MASSIMO GARAVAGLIA, VALLI, MONTANI, BODEGA, MAURO, LEONI, MONTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'''accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, Legge 147/97)

1. L'utilizzo dei fondi iscritti nella gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è prorogato fino a completo esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando l'accantonamento del 50 per cento delle consistenze accertate per le finalità previste dalla medesima legge n. 147 del 1997.
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, in quota parte, all'erogazione a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G, che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del 1° gennaio 2002, di un contributo straordinario pari ad una annualità stipendiale lorda, da corrispondersi al momento del pensionamento ad integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'INPS.
3. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'lNPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2009, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, con particolare riferimento alla riqualificazione professionale dei lavoratori frontalieri che abbiano perso il proprio impiego, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del ''Frontalierato'' al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile, sentiti i comuni usufruenti il ristorno dei frontalieri.
4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere impiegate anche per opere di interesse sovra provinciale, al cui uopo le Province dovranno istituire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione comprendente i Presidenti delle Province, o loro delegati. Le Province istituiranno altresì, entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione di cui sopra, un Gruppo di Lavoro di Esperti del Settore, nominati dalla Commissione stessa, finalizzato alla promozione della Cooperazione Transfrontaliera.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvederà a rivedere i Patti Bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica per dare corso al contenuto del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione degli ammortizzatori sociali, attraverso l'attivazione della Commissione Permanente Unione Europea/Svizzera».

10.0.13
TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO, PITTONI, VACCARI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione
sull'aiuto alimentare)

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2004 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, da ultimo già differito al 31 dicembre 2003 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 1l novembre 2005, n. 231.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 36,2 milioni di euro per l'anno 2010.
3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fmanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.18
MURA, PITTONI, BODEGA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Gestione dei libri genealogici)

1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fmo al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafi ci di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può esercitare il potere sostitutivo.»

10.0.19 (testo 2)
MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di autorizzazione dei laboratori e dell'utilizzo
di materiali strutturali)

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e differito al 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010, limitatamente alle disposizioni di cui ai punti 4.6 e 6.2.2, sesto capoverso, del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordianrio alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.».

10.0.27
MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Continuità delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori portuali)

1. Fino al 31 dicembre 2010, al fine di assicurare la continuità dei benefici di carattere sociale di integrazione salariale già riconosciuti dalle pregresse leggi per gli anni 2006 e precedenti, nell'ambito delle risorse finanziarie già impegnate allo scopo, i trattamenti previsti per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 1191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono riconosciuti ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1 lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, ancorché le stesse siano state autorizzate ad effettuare operazioni o servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni».

10.0.28
MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dell'ISFOL)

1. È prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

10.0.28 (testo 2)
MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dell'ISFOL)

1. È prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

10.0.29
MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Misure contro il lavoro sommerso)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-bis. Il termine per il pagamento della sanzione di cui al comma 3 in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è fissato in novanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione ed è subordinato al versamento di una somma aggiuntiva, pari ad euro 100 per ciascun lavoratore, destinata annualmente al potenziamento delle attività svolte dai Servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze''».

10.0.30
MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Proroga della dotazione organica dell'Istituto affari sociali)

1. Nelle more dell'attuazione dei processi di riordino di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la dotazione organica dell'Istituto affari sociali vigente alla data del 29 settembre 2002 è prorogata al 30 novembre 2010. Entro il 31 dicembre 2010 l'Istituto affari sociali provvede all'applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.».