FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2007
43ª Seduta
Presidenza del Presidente
BENVENUTO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 16,05.
SULLA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE PARLAMENTARE SERGIO STRUGLIA
Il
presidente
BENVENUTO dà notizia della scomparsa del dottor Sergio Struglia, ricordandone l'impegno profuso per 21 anni nell'Ufficio di segreteria della Commissione Finanze e tesoro e negli incarichi dirigenziali successivamente assunti, l'altissima professionalità e la dedizione alle istituzioni, riconosciute unanimemente dai senatori e dai Presidenti di Commissione con i quali ha collaborato. Esprime quindi a nome della Commissione le più sentite condoglianze alla famiglia.
Intervengono a nome delle rispettive parti politiche i senatori EUFEMI (
UDC
), BARBOLINI (
Ulivo
), VENTUCCI (
FI
), BONADONNA (
RC-SE
), CURTO (
AN
) e il sottosegretario CASULA, i quali, nell'associarsi alle parole di cordoglio alla famiglia, ricordano con stima e affetto la figura del consigliere Struglia, riconoscendone, in particolare, il senso delle istituzioni e la grande professionalità.
SULL'ATTENTATO SUBITO DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE CASULA
Il senatore EUFEMI (
UDC
) esprime a nome della propria parte politica la piena solidarietà al sottosegretario Antonangelo Casula, nonché al sottosegretario Emidio Casula, per gli attentati di recente subiti, sottolineando la necessità di contrastare ogni tentativo di indebolire il funzionamento delle istituzioni democratiche.
I senatori BARBOLINI (
Ulivo
), BONADONNA (
RC-SE
) e VENTUCCI (
FI
) si associano alle parole del senatore Eufemi, rinnovando la stima e il sostegno al sottosegretario e condannando con forza l'azione intimidatoria posta in essere ai suoi danni.
Il senatore CURTO (
AN
), anche in qualità di componente della Commissione parlamentare antimafia, esprime la convinta solidarietà al sottosegretario, rimarcando l'esigenza che l'organismo parlamentare di inchiesta assuma tutte le iniziative necessarie per approfondire gli aspetti correlati all'inquietante vicenda.
Dopo l'intervento del presidente BENVENUTO, che esprime stima e sostegno al rappresentante del Governo, il sottosegretario CASULA ringrazia per gli attestati di solidarietà, quale prezioso sostegno a proseguire, con serenità e tranquillità, nell'impegno di Governo.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente BENVENUTO dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svolto il 17 gennaio e rinvia ulteriori determinazioni all'Ufficio di Presidenza già convocato nella giornata di domani. In particolare, dà conto del rinvio dello svolgimento della missione a Bruxelles di una delegazione della Commissione Finanze e tesoro nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge sul risparmio, e fa presente che la prevista visita alla sede della SOGEI S.p.A. a Roma si svolgerà giovedì 8 febbraio.
E' stato inoltre concordato l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1215 e 1221 in materia di banche popolari, dei disegni di legge in materia di indennizzi per i beni perduti all'estero da imprese e cittadini italiani e il disegno di legge n. 809 in caso di pagamenti differiti.
Il senatore CURTO (
AN
) dopo aver richiamato la problematica del ritardo dei rimborsi di imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, preannuncia la presentazione di una interrogazione in merito a tale questione, sollecitandone poi lo svolgimento urgente.
Il senatore EUFEMI (
UDC
) sollecita nuovamente lo svolgimento dell'audizione del Ministro dell'Economia e delle finanze sulla questione dell'Alitalia e in merito alla gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato facendo poi riferimento anche alle Ferrovie dello Stato.
Il presidente BENVENUTO assicura il pieno sostegno alle questioni da ultimo sollecitate, rinviando peraltro ad una più puntuale definizione del programma dei lavori all'Ufficio di Presidenza già convocato nella giornata di domani.
IN SEDE REFERENTE
(393)
COSTA.
-
Disposizioni in materia di banche popolari cooperative
(1206)
BENVENUTO.
-
Modifica dell' articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari
(1215)
GIRFATTI.
-
Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari
(1221)
EUFEMI.
-
Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 393 e 1206, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1215 e 1221 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1215 e 1221, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 393 e 1206 e rinvio)
Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 393 e 1206 sospeso nella seduta del 13 dicembre 2006 nel corso della quale sono state illustrate le disposizioni da essi recati.
Il presidente relatore BENVENUTO (
Ulivo
) riferisce alla Commissione sui disegni di legge nn. 1215 e 1221.
Il disegno di legge n. 1215 innova la disciplina delle banche popolari, per quanto riguarda la veste giuridica di tali enti. L'articolo 1 prevede infatti che le banche popolari quotate nei mercati regolamentati debbano assumere la forma di società per azioni di diritto speciale, denominate "banche popolari Spa di diritto speciale", entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Alle "banche popolari Spa di diritto speciale" si applicano le disposizioni per le banche costituite in forma di società per azioni, in quanto compatibili.
E' altresì prevista al comma 1 dell'articolo 2, la possibilità che le banche popolari costituite in forma di società cooperativa si trasformino in "banche popolari Spa di diritto speciale". L'articolo 3 introduce il limite massimo di partecipazione al capitale sociale, prevedendo che nessun soggetto può detenere, direttamente o indirettamente, più del 5 per cento del capitale sociale. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), viceversa, non possono detenere azioni in misura eccedente il 10 per cento. In ogni caso, il diritto di voto per la parte eccedente il limite del 5 per cento resta sospeso, fatti salvi i diritti patrimoniali dei soci.
L'articolo 4 disciplina le modalità di esercizio del diritto di voto e delle deleghe di voto, superando il principio del c.d. voto capitario. Alle assemblee convocate, ovvero che si tengano successivamente alla data di entrata in vigore della legge, sono legittimati a partecipare tutti i soci detentori di azioni della banca popolare quotata, a prescindere dall’ottenuto gradimento, esercitando il proprio diritto di voto proporzionalmente al numero di azioni detenute.
Infine, l'articolo 5 detta disposizioni in materia di trasferibilità e cessione delle azioni, nonché in materia di emissione di nuove azioni, stabilendo che solo nel caso in cui il soggetto acquirente di azioni, in percentuale superiore al 2 per cento del capitale sociale, non sia dotato dei requisiti di onorabilità, il consiglio di amministrazione possa non riconoscere lo
status
di socio, disponendo il congelamento dei diritti di voto, fatti salvi i diritti patrimoniali. In tal caso, viene introdotta una procedura di riesame della precedente decisione.
In riferimento al disegno di legge n. 1221, il Presidente relatore fa presente che esso prevede, da un lato, che lo statuto delle banche popolari che adottano il sistema dualistico possa attribuire all’assemblea la competenza all’approvazione del bilancio di esercizio (articolo 30, comma 5, TUB, come modificato dal disegno di legge); e, dall'altro, che le maggioranze statutariamente previste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione delle banche popolari in società per azioni non possano superare il
quorum
più basso tra quelli previsti per le altre modificazioni statutarie. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di recesso dei soci.
Viene altresì stabilito che nessun soggetto possa detenere azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale, con l'introduzione di una rigorosa disciplina volta a garantire l'osservanza di tale divieto. Tuttavia, in deroga a tale limite, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 5 per cento del capitale sociale.
La proposta di legge in commento conferma, invece, il principio del c.d. voto capitario, già sancito dal vigente comma 1 dell’articolo 30 TUB: pertanto, ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Tra le innovazioni proposte, si segnala quella volta a favorire la nomina di componenti di minoranza del collegio sindacale ovvero, in caso di adozione del sistema dualistico, del consiglio di sorveglianza.
Il Presidente relatore riferisce poi analiticamente sulle modifiche all'articolo 30 del TUB in tema di trasferibilità e cessione delle azioni, numero dei soci e disciplina regolatoria della procedura di ammissione dei nuovi soci.
Il Presidente relatore avverte che, stante la stretta connessione, l'esame dei disegni di legge appena illustrati proseguirà congiuntamente con i disegni di legge nn. 393 e 1206, dei quali è già iniziata la trattazione.
(184)
VENTUCCI.
-
Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all' estero
(934)
BENVENUTO ed altri.
-
Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002
(1068)
BENVENUTO.
-
Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991
(1116)
EUFEMI ed altri.
-
Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia
(Esame congiunto e rinvio)
Sul contenuto normativo dei disegni legge in titolo riferisce alla Commissione il senatore EUFEMI (
UDC
), osservando che i disegni di legge nn. 934 e 1116 affrontano il problema della concessione di indennizzi per i beni perduti da cittadini, enti e società italiane in Libia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 28 ottobre 2002, dei quali il Governo della Libia ha disposto la confisca. Rispetto a tale tematica, il relatore evidenzia che il disegno di legge n. 184 affronta in modo più ampio la questione, proponendo un intervento organico sulla normativa degli indennizzi per le perdite economiche subite all'estero da soggetti appartenenti alla Repubblica italiana.
Pur esprimendo apprezzamento per le finalità perseguite da tale ultima iniziativa legislativa, l'oratore rimarca tuttavia che l'allargamento degli ambiti geografici della materia rende più problematico e difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo specifico legato all'indennizzo dei beni confiscati dal Governo della Libia, circostanza della quale sottolinea la specificità storica e politica.
A suo parere, infatti, occorre intervenire per ripristinare e consolidare i rapporti economici tra l'Italia e la Libia, nella prospettiva ritenuta fondamentale di promuovere le iniziative economiche di imprenditori italiani in territorio libico.
Ritiene che, in tale direzione, risulti imprescindibile l'attuazione del principio di tutela del lavoro, di cui all'articolo 35 della Costituzione, il cui fondamento può essere rinvenuto nella relazione svolta dall'onorevole Ruini, nell'ambito della Commissione dei Settantacinque.
Dopo aver riepilogato il processo storico che ha condotto al progressivo deterioramento dei rapporti italo-libici sul piano politico, il relatore sottolinea che i provvedimenti nn. 934 e 1116 si fondano sulla previsione di concedere la garanzia quinquennale dello Stato a fronte dello smobilizzo dei crediti non assicurati rimasti insoluti nel limite massimo complessivo di 650 milioni di euro; tale stima appare congrua rispetto alle esigenze di indennizzo.
A suo avviso, però, non si può tacere la fondamentale importanza rivestita dalla piena attuazione, da parte del Governo libico, dell'accordo bilaterale con l'Italia del 28 ottobre 2002, concernente il pagamento dei crediti non assicurati vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia, al fine di completare l'indennizzo degli italiani emigrati dalla Libia.
I disegni di legge in commento (nn. 934 e 1116) peraltro, prosegue l'oratore, fissano, come detto in 650 milioni di euro il limite massimo dell'indennizzo. La procedura di accertamento del credito prevede la costituzione di una commissione paritetica del credito per l'accertamento dei crediti e la quantificazione delle rivalutazioni monetarie previste dalla normativa.
Il relatore passa poi all'analisi degli articoli recati dai disegni di legge da ultimo citati. L'articolo 1, di contenuto analogo, prevede la garanzia sovrana dello Stato italiano nel limite massimo di 650 milioni di euro finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti; l'articolo 2 definisce l'ambito dei beneficiari, identificati con i titolari di diritti e interessi per la fornitura di beni e servizi, o lavori eseguiti in Libia dal 1° gennaio 1970 al 20 ottobre 2002. In tale novero vengono ricomprese anche le percentuali di quote o azioni di società estere possedute dai cittadini italiani.
L'articolo 3 prevede la costituzione di una Commissione paritetica per l'accertamento e la quantificazione dei crediti spettanti sulla base dei documenti già esistenti, la cui composizione è disciplinata dall'articolo 4. L'articolo 5 a sua volta regolamenta le procedure per la presentazione della documentazione da parte dei soggetti interessati.
Più in generale, sulla concessione di indennizzi ai cittadini italiani, il relatore esprime l'avviso che la legge n. 98 del 29 gennaio 1994 non abbia rappresentato una idonea soluzione al problema. Deposita quindi agli atti una relazione di sintesi sulle principali fasi e decisioni che hanno caratterizzato il contenzioso tra Italia e Libia.
Per quanto concerne, da ultimo, il disegno di legge n. 184, ne rileva l'indiscutibile valore, atteso che quest'ultimo presenta il merito di affrontare la questione attraverso un esaustivo
excursus
storico che dà conto della complessità della materia, e d'altro canto propone una razionalizzazione e semplificazione delle procedure di indennizzo, ma osserva che tale proposta rischia di contemplare ipotesi di indennizzo riferite alla generalità dei Paesi esteri.
Dà poi brevemente cenno dei contenuti del disegno di legge n. 1068.
Infine, sotto il profilo procedurale, il relatore si dichiara favorevole all'eventuale costituzione di un comitato ristretto, ai fini dell'elaborazione di un testo base, rispetto al quale ritiene utile il parametro rappresentato dai disegni di legge nn. 934 e 1116. A tal fine, a suo giudizio, appare opportuno il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, anche con una serie di audizioni.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17.