AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI' 28 NOVEMBRE 2001
57ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE


Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Santelli e per l'interno Taormina

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE
(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI e altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MALABARBA esprime forti perplessità sulle disposizioni del disegno di legge n. 795, sia sotto il profilo dell'efficacia nel prevenire e contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, sia sotto quello della legittimità costituzionale. Piuttosto che una chiusura nei confronti dell'immigrazione irregolare, esso vuole superare l'idea, realisticamente fatta propria dalle politiche europee, di contrapporre l'immigrazione regolare, da governare nella prospettiva dell'integrazione, a quella irregolare da contrastare con decisione.
La filosofia del disegno di legge è nel senso di una aggressione alla dignità del cittadino straniero, il quale è ritenuto utile solo se e fino a quando produce ricchezza ed è occasione di sovrapprofitto per le imprese. Il vincolo fra il titolo di soggiorno e il contratto di lavoro e la precarietà dello status dell'immigrato espongono il lavoratore straniero a pressioni e ricatti da parte delle aziende. In questo senso sono significative le disposizioni che riducono a sei mesi il periodo per la ricerca di una nuova occupazione, la verifica da parte del datore di lavoro della disponibilità di lavoratori nazionali iscritti al collocamento prima di ottenere il nulla osta all'assunzione del lavoratore straniero e le norme restrittive in materia di rinnovo del permesso di soggiorno.
Se si intende davvero contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina si dovrebbe evitare di costringere alla clandestinità gli immigrati che aspirino ad un inserimento legale. La soppressione dello sponsor precluderebbe, ad esempio, ogni possibilità di migrazione legale per chi voglia inserirsi in settori a bassa qualificazione, laddove è estremamente difficile costituire un rapporto senza una previa conoscenza tra datore di lavoro e lavoratore. In mancanza di vie legali, i lavoratori stranieri, come nel passato, verranno indotti a utilizzare vie di ingresso illegali. Occorre allora prevedere quote ben più rilevanti di ingresso per l'inserimento nel mondo del lavoro e stimolare la sponsorizzazione da parte delle Regioni e degli Enti locali, evitando che siano le imprese a determinare i flussi migratori nel Paese. In quest'ottica, è opportuno istituire liste di prenotazione in tutte le rappresentanze diplomatiche, in modo da favorire l'autosponsorizzazione di lavoratori che non abbiano già forti legami con soggetti residenti.
Richiama quindi la recente giurisprudenza della Corte costituzionale che ha considerato l'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera "atto coercitivo che direttamente incide sulla libertà della persona" e non semplicemente sulla libertà di circolazione; un provvedimento che può essere disposto, pertanto, solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria: le disposizioni del testo unico e quelle del disegno di legge n. 795 che prevedono quella possibilità, dunque, devono essere corrette.
Non è accettabile l'aumento del periodo di trattenimento nei centri di permanenza temporanea degli immigrati che si vogliono espellere, mentre l'abolizione della possibilità di richiedere il ricongiungimento per i genitori a carico o per i parenti entro il terzo grado a carico inabili al lavoro conferma la visione dell'immigrato come strumento per il profitto e non come persona con legittimi affetti e responsabilità familiari. Quanto alle disposizioni in materia di diritto d'asilo, si tratta di un tema che non può essere affrontato in modo così episodico e pertanto ne chiede lo stralcio.
In conclusione, sottolinea come il disegno di legge n. 795 peggiora le condizioni di vita degli immigrati regolari e rende ancora più drammatica quella degli irregolari, riducendo l'immigrazione a una questione di ordine pubblico; ferisce la Costituzione e delinea i rapporti fra Italia e Paesi vicini in termini di protettorato, considerando i lavoratori immigrati un segmento ultraflessibile del mondo del lavoro, il che dà luogo a una vera e propria situazione di apartheid.

Il senatore GUERZONI ritiene che il disegno di legge n. 795 debba essere profondamente rivisto, eliminando le disposizioni di cui non vi è bisogno, quelle costituzionalmente discutibili e le misure che rischiano di rivelarsi controproducenti rispetto all'intento legislativo. Il provvedimento sembra corrispondere piuttosto a esigenze politiche contingenti sostenute da settori ben individuati dalla maggioranza, in contrasto con il programma dichiarato (in particolare da Forza Italia) di un equilibrio fra l'accoglienza, i diritti della persona e il contrasto della illegalità.
Il progetto non parte da un'analisi storica del fenomeno immigratorio che, come è noto, è caratterizzato da una evoluzione con tempi molto lunghi, né è fondato sulla fiducia nell'incontro dialettico fra persone immigrate e esigenze del sistema economico nazionale, immaginando di combattere l'immigrazione clandestina riducendo quella regolare. Nel testo non vi è mai un giudizio di valore positivo sulla immigrazione: lo straniero viene considerato sempre pericoloso, per cui la sua prestazione d'opera deve rimanere provvisoria, instabile e in definitiva oggetto di dissuasione. Ci si illude così di risolvere il problema non tenendo in conto la necessità di integrazione degli stranieri, funzionale anche alle esigenze di sicurezza.
Il disegno di legge si articola intorno a due concetti fondamentali: investire la condizione dello straniero con misure che accentuino la precarietà del suo status, in contrasto fra l'altro con gli interessi del sistema economico, e ostacolare la sua integrazione. Vanno in questo senso le disposizioni che introducono misure restrittive delle procedure e dei tempi del permesso di soggiorno e oneri molto gravosi per imprese, famiglie e persone, in una logica opposta rispetto ai valori e alle politiche della legislazione europea e internazionale.
In materia di lavoro, si reintroduce la procedura della richiesta nominativa che la legge Turco-Napolitano aveva ritenuto opportuno superare, proprio al fine di ridurre l'immigrazione irregolare. La soppressione della disposizione che prevede l'istituto dello sponsor è in netto contrasto con le esigenze del mercato del lavoro e con le legislazioni adottate da quasi tutti i paesi d'Europa. Da tale punto di vista, non deve trascurarsi la circostanza che la competizione economica si svolge anche intorno alla questione dell'immigrazione e che una normativa unicamente restrittiva finisce per assicurare al paese le fasce di immigrazione più povere di professionalità e di potenzialità.
Dopo aver richiesto lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge n. 795 in materia di diritto di asilo (sulla quale sta per essere approvata una direttiva europea), si sofferma su alcuni profili di costituzionalità. Richiama in particolare le disposizioni che prevedono il trattamento differenziato dello straniero espulso riguardo alla esecuzione della pena (articolo 16, comma 5), l'abrogazione della norma che punisce il favoreggiamento dell'ingresso clandestino di minori da impiegare in attività illecite (articolo 12, comma 3) e le misure relative all'accompagnamento coercitivo alla frontiera nell'esecuzione del provvedimento di espulsione, recentemente censurate dalla Corte costituzionale.
Dopo aver notato che non vi è bisogno di ulteriori disposizioni legislative, visto che le attività di prevenzione, di contrasto, di controllo e di coordinamento sono già assicurate dalle norme vigenti, osserva che, pur essendo legittimo l'intendimento di rendere più stringente il rapporto tra soggiorno e lavoro, l'istituzione di una figura contrattuale rigida, come quella prefigurata dall'articolo 5 del disegno di legge, si situa al di fuori del tradizionale schema del rapporto di lavoro, in base ai princìpi dell'articolo 35 della Costituzione. Infine, le norme di contrasto nei confronti dei matrimoni simulati (articolo 23) rischiano di realizzare una invasione indebita della sfera privata, protetta costituzionalmente, mentre la soppressione della possibilità di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore da parte dei lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale reca grave turbativa agli interessi dei paesi di origine, per i quali spesso le rimesse degli emigrati rappresentano una importante risorsa economica.
In conclusione, chiede al Governo di ritirare l'articolato e in particolare le disposizioni in materia di lavoro degli stranieri, annunciando per la sua parte politica una ferma opposizione basata su proposte emendative che, come emerge dalle audizioni in corso, sono sostenute dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il senatore VITALI ritiene che, nel presentare il disegno di legge in titolo, il Governo, pur cercando di non compromettere l'impostazione generale del testo unico sull'immigrazione, ha dovuto corrispondere alle pressioni esercitate da una parte della maggioranza che durante la campagna elettorale aveva indicato la legge Turco-Napolitano come causa principale della criminalità legata alla immigrazione clandestina. Si introducono norme vessatorie inutili e in contrasto con l'esigenza di favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri, che è funzionale a limitare le forme di illegalità. Il risultato finale, quindi, sarà del tutto opposto ai propositi enunciati.
Trova sorprendente e grave che il Governo proponga la revisione di una disciplina così delicata, entrata in vigore solo da tre anni, senza presentare al Parlamento alcun rapporto circa l'attuazione e i risultati da essa ottenuti. Ad esempio, il Governo dovrebbe riferire alla Commissione sul modo in cui intende sviluppare un'azione di raccordo con altri Paesi nell'ottica di sviluppare percorsi formativi per i lavoratori che chiedono di entrare nel nostro Paese e dovrebbe spiegare come intende evitare che i Comuni siano lasciati da soli nell'incombenza di assicurare ai lavoratori stranieri un'adeguata sistemazione alloggiativa.
Osserva poi che la normativa vigente (articolo 4, comma 3), ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato, già stabilisce la condizione che lo straniero "dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti ...". Non vi è dunque alcuna necessità di modificare la disciplina attuale, introducendo una nuova forma di contratto di lavoro, come fa l'articolo 5 del disegno di legge n. 795. La trasformazione di una disposizione programmatica in una forma tipizzata di contratto di fatto ostacolerà l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in definitiva, restringerà il canale regolare a vantaggio di quello del lavoro nero e clandestino. L'inevitabile cancellazione delle clausole introdotte con l'articolo 5 del disegno di legge n. 795, richiesta peraltro in sede di audizione dal presidente della Confcommercio, farà venire meno un elemento fondamentale della proposta legislativa, di cui residueranno soltanto disposizioni secondarie di scarsa utilità.
Si riserva quindi di sviluppare nel prosieguo dell'esame del disegno di legge il tema delle implicazioni della recente riforma costituzionale del Titolo V della Parte II della Costituzione sulla disciplina dell'immigrazione, con particolare riguardo alle forme di coordinamento previste dall'articolo 118, comma terzo, nonché le disposizioni del disegno di legge n. 795 in materia di espulsione amministrativa, che appaiono in evidente contrasto con alcune disposizioni costituzionali.

Il presidente PASTORE informa che il documento trasmesso dal Governo è in via di riproduzione e sarà distribuito nella giornata. Suggerisce inoltre di estendere le audizioni in corso alle organizzazioni sociali del volontariato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.