Caruso, Magistrelli
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. All’articolo 583 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le disposizioni di cui al n. 4-bis) del secondo comma si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero dal cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia“».
2.2
Fassone
«Art. 2. – 1. Nell’articolo 604 del codice penale aggiungere il seguente periodo: “Quanto al delitto di cui all’articolo 583, comma 2, numero 6), l’autore è punibile anche quando è cittadino straniero residente nello Stato“».
2.3
Zancan
Al comma 1, capoverso «Art. 604», sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso la punibilità è subordinata alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del codice penale».
2.0.1
Dopo l’articolo 2, è aggiunto il seguente:
Bobbio Luigi
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) prevedere che siano ammessi a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario coloro i quali abbiano conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché coloro che, alla data del bando: 1) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
2) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto dopo il superamento del relativo concorso pubblico funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; 3) abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense; 4) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto, senza demerito, funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni.
a-bis) prevedere un limite d’età, nel massimo di quarant’anni, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
a-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all’anno accademico 1998/1999; b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami per l’accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell’esercizio delle funzioni, che abbiano svolto l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all’articolo 3; prevedere che il concorso di cui sopra venga svolto dalla Commissione di cui all’articolo 10 e prevedere, fra le modalità dello stesso e i requisiti per parteciparvi che:
1) vi sia l ’assenza di precedenti penali per delitti non colposi e disciplinari superiori all’ammonimento;
2) sia attribuito un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni funzioni presso l’ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione; 3) nella valutazione siano presi in esame sia i titoli scientifici di natura giuridica e i provvedimenti presentati dal candidato sia i provvedimenti scelti dalla Commissione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio superiore della magistratura; 4) il superamento del concorso di cui alla lettera b) costituisca titolo solo per l’esercizio delle funzioni indicate nell’articolo 4, primo comma, n. l, della legge 24 maggio 1951, n. 392».
2.2 (Nuovo testo)
Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan
Nel comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:
«a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 124 dell’ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione;
a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario; a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all’articolo 125-ter dell’ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall’articolo 123 dell’ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell’imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo.
2.2 (ulteriore nuovo testo)
Nel comma 1 dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all’articolo 125-ter dell’ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall’articolo 123 dell’ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell’imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo.