GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 12 FEBBRAIO 2003
184ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO


Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino
(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia
(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore FASSONE modifica l'emendamento 2.2 (nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) relativamente al quale prospetta inoltre una possibile riformulazione della proposta contenuta nella lettera a-bis) di tale emendamento. A questo proposito sottolinea l'importanza di prevedere anche la fissazione di un limite massimo al numero di laureati da ammettere ogni anno alle scuole di specializzazione nelle professioni legali, in aggiunta al limite minimo previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997, in quanto soltanto in questo modo sarà possibile, alla luce del nuovo quadro normativo prospettato, assicurare in modo stabile e duraturo il contenimento entro limiti ragionevoli del numero di candidati che parteciperanno ai concorsi in magistratura.

Il senatore ZICCONE riterrebbe condivisibile soltanto una proposta volta a fornire al Governo un'indicazione di massima nel senso suggerito dal senatore Fassone, mentre giudicherebbe impossibile introdurre nel disegno di legge n. 1296 una previsione che fissi un limite numerico in senso proprio al numero delle persone che potranno accedere annualmente alle scuole di specializzazione nelle professioni legali.

Il senatore CENTARO, dopo avere dichiarato di condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Ziccone, fa presente che a suo avviso sarebbe opportuno accantonare la votazione della parte dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) corrispondente alla lettera a-ter), rinviandone l'esame ad un momento successivo alla discussione e votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5. E' infatti evidente che, qualora la Commissione si orientasse per la previsione di due concorsi separati per l'accesso, da un lato, alla carriera giudicante e, dall'altro, alla carriera requirente, ciò non potrebbe non avere conseguenze sulla formulazione della citata lettera a-ter).

Il relatore Luigi BOBBIO fa propria la proposta del senatore Centaro di accantonare la parte dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) relativa alla lettera a-ter) e ritiene, inoltre, che vada attentamente presa in considerazione la previsione contenuta nella successiva lettera a-quater) dello stesso emendamento per le ricadute positive che essa potrebbe avere sul funzionamento dell'intera macchina giudiziaria.
Per quanto attiene invece alla materia oggetto della lettera a-bis) del citato emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) a suo parere essa potrebbe essere più proficuamente trattata in un articolo aggiuntivo, piuttosto che nell'articolo 2 in esame.
Il sottosegretario VIETTI ritiene che le questioni sollevate sul numero dei partecipanti ai corsi di specializzazione nelle professioni legali debbano essere affrontate tenendo conto che la previsione di un limite massimo al numero di persone da ammettere ai corsi medesimi sarebbe con tutta probabilità considerata lesiva dell'autonomia universitaria. Alla luce di ciò la proposta avanzata dal senatore Fassone gli appare sostanzialmente impraticabile.

Il senatore GUBETTI, nel concordare con la precisazione svolta dal Sottosegretario, giudica altresì fondamentale il principio in base al quale una migliore selezione dei candidati sia possibile in presenza di un alto numero di partecipanti al concorso e che solo successivamente debbano operare i filtri delle prove alle quali sottoporre i candidati stessi.

Il senatore FASSONE, nel dichiarare la sua disponibilità a rinunciare ad indicare precisi parametri numerici, ribadisce però la necessità di affermare il principio della programmazione dei partecipanti al concorso in magistratura, al fine di ridurne quantitativamente il numero, incidendo - come da lui già accennato - sul numero dei partecipanti ai corsi di specializzazione nelle professioni legali.

Interviene quindi nuovamente il sottosegretario VIETTI a giudizio del quale le prove concorsuali di cui trattasi si caratterizzano oggettivamente quali prove di secondo grado e che, per questo, dovrebbero vedere una partecipazione contenuta di candidati.
In relazione poi alle lettere a-ter) e a-quater) dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo), ritiene che in esse siano contenute prescrizioni eccessivamente dettagliate rispetto ai caratteri propri di una legge delega; stabilire un nesso tra il numero delle prove e il numero dei partecipanti al concorso appare peraltro poco condivisibile in considerazione della aleatorietà quantitativa di questi ultimi. Con specifico riferimento infine alla lettera a-quater) del medesimo emendamento - con la quale si determina in un anno il tempo necessario per l'espletamento dell'intera procedura concorsuale - egli ritiene che il Governo potrebbe valutarla positivamente solo se riformulata nel senso di un'indicazione di massima in vista del contenimento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che la previsione contenuta nella lettera a-quater) dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) è volta a stabilire un automatismo temporale (fissato al 15 settembre) nel quale trovino coincidenza anche i collocamenti a riposo e i nuovi ingressi in magistratura.

Il senatore FASSONE, accogliendo i suggerimenti avanzati da alcuni senatori e dal sottosegretario, si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento nel senso di eliminare le eccessive rigidità e ribadisce che la Commissione dovrebbe convenire sulla fondamentale importanza che rivestono sia la razionalizzazione delle fasi che scandiscono l'assunzione ed il movimento del personale di magistratura sia la velocizzazione dei concorsi, la cui procedura, dai tre anni attuali, dovrebbe essere ricondotta ad uno.

Il sottosegretario VIETTI svolge quindi talune considerazioni e rilievi sull'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo) del relatore: il suo è un giudizio nel complesso positivo anche perché alla riscrittura del testo hanno collaborato proficuamente, attraverso un confronto aperto e collaborativo, senatori di maggioranza e di opposizione. Svolge peraltro talune osservazioni di dettaglio riferite, in primo luogo, al numero 2), lettera a), del comma 1, per rilevare l'improprietà giuridica e, quindi, la necessità di una opportuna specificazione della definizione di "funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni". In merito poi al numero 4), lettera a) del comma 1, laddove si prevede l'ammissione al concorso per i magistrati onorari che abbiano svolto le relative funzioni per almeno quattro anni sarebbe opportuno, a suo giudizio, sopprimere le parole "senza demerito", trattandosi di indicazione eccessivamente generica e non chiara nei suoi risvolti applicativi.
Proseguendo nella sua illustrazione, il sottosegretario Vietti giudica eccessivamente drastico il limite massimo d'età, stabilito in quaranta anni, se da intendersi riferito alla totalità di coloro che presentano domanda di ammissione al concorso in magistratura, anche alla luce della più elastica disciplina contenuta nel vigente testo dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario.
Alcune incertezze applicative suscita poi, sempre per quanto attiene all'ammissione al concorso, la lettera a-ter) del comma 1, con la quale si prevede una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/99.

Hanno quindi la parola il relatore Luigi BOBBIO per ribadire, in tema di limite d'età, che l'obiettivo da perseguire resta comunque quello di ridurre la platea dei partecipanti e il senatore BOREA, a giudizio del quale una norma transitoria si rende necessaria a tutela di coloro che hanno indirizzato in maniera esclusiva la loro aspettativa professionale verso la funzione magistratuale facendo affidamento su un diverso quadro normativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 414

Art. 2.
2.1 (Nuovo testo)

Caruso, Magistrelli

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. All’articolo 583 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        “Le disposizioni di cui al n. 4-
bis) del secondo comma si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero dal cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia“».

 

2.2

Fassone

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 2. – 1. Nell’articolo 604 del codice penale aggiungere il seguente periodo:
        “Quanto al delitto di cui all’articolo 583, comma 2, numero 6), l’autore è punibile anche quando è cittadino straniero residente nello Stato“».

 

2.3

Zancan

        Al comma 1, capoverso «Art. 604», sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso la punibilità è subordinata alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del codice penale».

 

2.0.1

Fassone

        Dopo l’articolo 2, è aggiunto il seguente:


«Art. 2-bis.

        Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, quale modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto il seguente periodo: “Uguale divieto opera nei confronti del cittadino straniero che, pur essendo in possesso di permesso o di carta di soggiorno, si sia recato in Paese straniero, ed ivi si sia reso autore del delitto di cui al n. 6) del comma 2 dell’articolo 583 del codice penale, accertato con sentenza di condanna anche non definitiva“».

 

 



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

Art. 2
2.100 (Ulteriore nuovo testo)

Bobbio Luigi

         Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) prevedere che siano ammessi a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario coloro i quali abbiano conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché coloro che, alla data del bando:
                1) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

                2) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto dopo il superamento del relativo concorso pubblico funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
                3) abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
                4) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto, senza demerito, funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni.

            a-bis) prevedere un limite d’età, nel massimo di quarant’anni, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

            a-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all’anno accademico 1998/1999;
            
b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami per l’accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell’esercizio delle funzioni, che abbiano svolto l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all’articolo 3; prevedere che il concorso di cui sopra venga svolto dalla Commissione di cui all’articolo 10 e prevedere, fra le modalità dello stesso e i requisiti per parteciparvi che:

                1) vi sia l ’assenza di precedenti penali per delitti non colposi e disciplinari superiori all’ammonimento;

                2) sia attribuito un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni funzioni presso l’ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione;
                3) nella valutazione siano presi in esame sia i titoli scientifici di natura giuridica e i provvedimenti presentati dal candidato sia i provvedimenti scelti dalla Commissione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio superiore della magistratura;
                4) il superamento del concorso di cui alla lettera
b) costituisca titolo solo per l’esercizio delle funzioni indicate nell’articolo 4, primo comma, n. l, della legge 24 maggio 1951, n. 392».

 

2.2 (Nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

        Nel comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

            «a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 124 dell’ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione;

            a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
            
a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all’articolo 125-ter dell’ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall’articolo 123 dell’ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell’imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;
            
a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo.

 

2.2 (ulteriore nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

        Nel comma 1 dopo la lettera a) inserire le seguenti:

            «a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

            a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all’articolo 125-ter dell’ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall’articolo 123 dell’ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell’imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;
            
a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo.