GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004
348a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
indi del Vice Presidente
ZANCAN

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d' appello di Sassari, Taranto e Bolzano
(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della Corte d' Appello di Taranto
(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d' appello di Sassari
(1765) CUTRUFO e TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma
(2172) DETTORI. - Istituzione della corte d' appello di Sassari
(2806) TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d' appello di Roma
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 18 maggio scorso.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) presenta e illustra il testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato testè presentato dal relatore è stato già fissato, nella già richiamata seduta notturna del 18 maggio, a martedì 25 maggio, alle ore 21.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.


(490) BETTAMIO ed altri. - Disciplina della professione di investigatore privato
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Si prosegue nell'esame delle proposte di coordinamento.

Il relatore BUCCIERO(AN), sulla base di quanto la Commissione ha convenuto nella seduta del 13 maggio scorso illustra le proposte di coordinamento riferite all'articolo 30 la prima delle quali ( coord. 30.100) volta a distinguere le materie oggetto della prova scritta ovvero della prova orale per l'accertamento della idoneità alla professione dell'investigatore privato e la seconda con cui si assegna al Ministro della giustizia il compito della costituzione e della designazione dei componenti la Commissione esaminatrice e della sua sede (coord. 30.101).

Poste ai voti, sono approvate le proposte di coordinamento coord. 30.100 e coord. 30.101.

Si passa all'esame della proposta di coordinamento coord. 32.100.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO (AN) il quale osserva come per talune figure della carriera direttiva della polizia di Stato e di altri corpi di polizia potrebbe, a ragione, prevedersi un'esenzione dall'espletamento della pratica se non addirittura essere consentita tout court l'iscrizione all'albo.

Dopo brevi interventi del RELATORE e del senatore MUGNAI(AN), la Commissione approva la proposta di coordinamento coord. 32.100, riservando ad un successivo momento un possibile riesame della materia dell'esenzione dal periodo di pratica richiesto o da alcune prove d'accesso, per particolari categorie.

In relazione all'articolo 40, il relatore illustra la proposta di coordinamento coord. 40.100, che posta ai voti, è approvata.

Dopo che il RELATORE ha ritirato le proposte di coordinamento coord. 63.1, coord. 63.2, coord. 63.3 e coord. 64.1 già pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 13 maggio scorso, lo stesso illustra la proposta di coordinamento coord. 63.100 che, posta ai voti, è approvata.

Dopo che i senatori Luigi BOBBIO (AN) e ZICCONE(FI), hanno annunciato a nome dei rispettivi gruppi il voto favorevole e testimoniato l'apprezzamento per l'impegno e la costanza con la quale il relatore ha seguito l'iter del provvedimento, la Commissione conferisce il mandato al relatore BUCCIERO (AN) da riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni apportate, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.


(622) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici
(1659) MANFREDI ed altri. - Modifiche del codice civile in materia di condominio
(1708) BUCCIERO ed altri. - Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonche' all' articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici
(2587) TUNIS. - Modifiche alla normativa in materia di condominio
- e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 18 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 maggio scorso, a partire da un emendamento relativo all'articolo 3.

Il relatore MUGNAI(AN), illustrando l'emendamento 3.1, rappresenta che la proposta in esso contenuta, come molte altre a sua firma, è diretta semplicemente ad introdurre nel testo un miglioramento sotto il profilo meramente redazionale.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è approvato. E' quindi approvato l'articolo 3, come modificato.

Il RELATORE illustra poi gli emendamenti 4.1 e 4.2. Il primo è diretto ad espungere dal disposto del nuovo primo comma dell'articolo 1120 del codice civile il riferimento ad alcune leggi speciali in esso contenuto, preferendosi assicurare l'esigenza di dettare un criterio uniforme quanto al quorum di validità per l'assunzione delle delibere indicate, attraverso la tecnica della novellazione delle disposizioni interessate piuttosto che con la modifica di una disposizione del codice civile, così come proposto nel testo unificato. La proposta espressa dall'emendamento 4.2, invece, si giustifica per l'erroneità del richiamo ivi operato alle disposizioni di cui al nuovo articolo 1117 quater che attiene ad una diversa fattispecie.

Posti quindi ai voti, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 4.1 e 4.2 nonché l'articolo 4 come modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il presidente Antonino CARUSO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.1, 8.5 e 8.7.

Il RELATORE, illustrando gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 8 osserva che in molti casi, come per gli emendamenti 8.2, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11, si tratta di interventi di mero coordinamento formale o comunque diretti ad introdurre miglioramenti sotto il profilo redazionale. Gli emendamenti 8.3 e 8.4, invece, intendono meglio precisare l'indicazione dei dati da affiggere sul luogo di accesso al condominio concernenti l'amministratore o la persona che svolge funzioni analoghe.

Accogliendo un suggerimento del presidente Antonino Caruso, il RELATORE modifica gli emendamenti 8.3 e 8.4, riformulandoli negli emendamenti 8.3 (testo2) e 8.4 (testo 2).

Riferendosi quindi all'emendamento 8.6, il relatore osserva che la proposta in esso contenuta, recependo alcune indicazioni emerse nel corso dell'esame, è diretta a far sì che le cautele previste dal comma settimo del nuovo articolo 1129 del codice civile, dovrebbero trovare applicazione per gli edifici di oltre nove unità immobiliari. E' questa una indicazione altresì coerente con quanto previsto nell'ultimo comma del nuovo articolo 1130, con riferimento alla nomina del consiglio di condominio.

Sul punto seguono brevi interventi del senatore BUCCIERO (AN) - che invita la Commissione a valutare se l'indicazione di nove unità immobiliari non sia da ritenersi inadeguata potendo in alcuni casi ostacolare l'attività di gestione di piccole realtà condominiali - del presidente Antonino CARUSO - che invece manifesta preoccupazione per una certa rigidità della disposizione, sia per quanto attiene all'obbligo di firma congiunta sia per la necessità di una previa deliberazione assembleare per la cui assunzione si prevedono quorum particolarmente elevati - e del senatore GUBETTI (FI) che invita a considerare se non sia opportuno introdurre ulteriori cautele, quali ad esempio riferire il limite del quarto ad un arco temporale determinato quale potrebbe essere un trimestre, per evitare comportamenti fraudolenti o elusivi dell'obbligo.
Recependo i suggerimenti emersi il relatore modifica l'emendamento 8.6, riformulandolo nell'emendamento 8.6 (testo 2).

Il RELATORE formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.5 e 8.7 raccomandando l'approvazione degli emendamenti a sua firma.

Il senatore BUCCIERO (AN), riferendosi all'emendamento 8.5 si interroga se non sia il caso prevedere un qualche massimale per le polizze fideiussorie nella fase di prima applicazione della nuova disciplina, per favorirne l'attuazione.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore ZICCONE (FI) - dichiarando di non condividere la preoccupazione espressa dal senatore Bucciero, in quanto la questione sollevata dovrebbe trovare la sua naturale soluzione nella normale dinamica economica dei rapporti contrattuali - il senatore SEMERARO (AN) - che sottolinea la diversità esistente tra polizza fideiussoria ed assicurazione invitando ad una più attenta riflessione sul punto - e il senatore Luigi BOBBIO (AN), per sottolineare l'insufficienza del sistema introdotto in conseguenza del possibile mancato pagamento dei premi da parte dell'amministratore.

Il relatore MUGNAI (AN) ricorda che l'obiettivo della disposizione in esame, pur in astratto suscettibile di essere migliorata ulteriormente, non era quello di trasferire all'amministratore i rischi tipici della proprietà condominiale, ma quello di garantire il condominio da errori professionali o omissioni o comunque comportamenti scorretti dell'amministratore. Manifesta quindi la sua disponibilità a riconsiderare la disposizione, ad esempio, prevedendo il riferimento generico a "idonee garanzie".

Dopo brevi interventi dei senatori BUCCIERO (AN), ZICCONE (FI), Luigi BOBBIO (AN) e del presidente Antonino CARUSO, recependone i suggerimenti, il relatore presenta - e la Commissione ammette - l'emendamento 8.500.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 è respinto. Sono invece approvati, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 8.2, 8.3 (testo 2), 8.4 (testo 2) e l'emendamento 8.500. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 8.5. E' quindi posto ai voti e risulta approvato l'emendamento 8.6 (testo 2). L'emendamento 8.7 è invece respinto.
Sono poi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11, nonché l'articolo 8, come modificato.
Risultano altresì approvati, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 9.1, 9.2 e l'articolo 9 come emendato, l'emendamento 17.1 e l'articolo 17 come emendato, nonché gli emendamenti 21.01, 21.02 e 21.03.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

I senatori ZICCONE (FI) e Luigi BOBBIO (AN) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

La Commissione si riserva poi di approfondire ulteriormente nel seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo la tematica dell'istituzione del registro degli amministratori di condominio, anche dopo aver assunto le necessarie informazioni dai soggetti cui potrebbe essere attribuita la tenuta del registro medesimo.

Il presidente Antonino CARUSO ringrazia il relatore MUGNAI (AN) e i componenti del Comitato ristretto per il lavoro svolto che ha permesso di giungere ad un testo che è da più parti considerato una vera riforma della disciplina del condominio, rivolgendo inoltre un ringraziamento particolare al Prof. Michele Costantino.

La Commissione delibera quindi di dare mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sui disegni di legge in titolo nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto con le modifiche apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare gli interventi di coordinamento formale necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale, intendendosi concluso l'esame delle connesse petizioni.

La Commissione conviene, altresì, di chiedere al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, riservandosi la Presidenza di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti in Commissione al momento della deliberazione.


(1884) FASSONE ed altri. - Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati
(1938) FASSONE ed altri. - Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge n. 1884 il relatore ZICCONE (FI) il quale, rifacendosi alla relazione scritta che accompagna il disegno di legge, richiama innanzitutto l'attenzione sulle ragioni e sulla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 444 del 2002 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui esso si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte di appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile. L'intervento della Corte costituzionale ha preso le mosse essenzialmente dalla considerazione che il processo esecutivo si caratterizza e si differenzia da altri tipi di processo civile in quanto in esso il soggetto procedente si trova istituzionalmente in una posizione di vantaggio rispetto alla soggezione in cui versa chi è sottoposto all'azione. Si tratta, infatti, di un processo totalmente funzionale all'attuazione forzata di una situazione giuridica soggettiva già definitivamente accertata nel titolo esecutivo, che pertanto dà luogo ad una vicenda processuale in cui gli aspetti contenziosi sono limitati e nella quale l'esigenza di garanzia della imparzialità del giudice sottesa alle disposizioni dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile appare già soddisfatta della precedente fase di cognizione e non giustifica pertanto il disagio per l'esercizio del diritto di azione o di difesa derivante dallo spostamento di competenza previsto dal citato articolo 30-bis, rispetto alla regola generale relativa all'esecuzione forzata di cui all'articolo 26 dello stesso codice di procedura civile. Il disegno di legge 1884 affronta la tematica aperta della sentenza della Corte muovendosi nella prospettiva di distinguere l'esecuzione forzata in senso stretto dai giudizi di opposizione alla medesima e comunque dai giudizi incidentali che nella stessa si verifichino e che richiedano un intervento del giudice in funzione decidente, e di prevedere solo limitatamente a quest'ultimi uno spostamento di competenza in funzione di tutela della imparzialità dell'organo giudicante. Si tratta di una soluzione meritevole di considerazione e che potrà essere approfondita dalla Commissione nel corso dell'esame anche al fine valutare profili problematici ulteriori rispetto a quelli da ultimo menzionati.
Il relatore Ziccone riferisce poi in merito al disegno di legge n. 1938 osservando quanto sia delicata la tematica affrontata dal disegno di legge relativa alla composizione dell'organo giudicante, quando risulti imputato o parte un magistrato, in presenza di una non infondata sensazione presso la pubblica opinione di una giustizia "domestica" nel caso di specie.
Il disegno di legge, sotto questo profilo si pone su una direttrice fortemente innovativa, affrontando non tanto il tema del trasferimento di sede dell'organo chiamato a giudicare (che, seppure di per sé insufficiente, attenua i possibili rischi di parzialità di giudizio) quanto piuttosto quello della composizione dell'organo.
Infatti, se è vero che nessuna controversia può essere sottratta alla giurisdizione né è possibile creare tribunali speciali o straordinari, l'articolo 102 della Costituzione può soccorrere nell'individuare una soluzione allo squilibrio di cui trattasi nel senso di prevedere organi giudicanti misti che vedano la partecipazione di giudici togati e giudici laici. Ne conseguirebbe certamente una maggiore legittimazione dell'organo reso più credibile per la compresenza di persone non esclusivamente appartenenti alla magistratura.
Al contempo non può non essere posto in rilievo come la proposta contenuta nel disegno di legge n. 1938, non abbia la presunzione di essere risolutiva, in quanto l'azione del pubblico ministero non è sostituibile né surrogabile e anche in quanto il giudizio si forma nell'ambito di un organo collegiale nel quale "il peso" del giudice oggettivamente è diverso da quello del cittadino. A tale riguardo, se miglioramenti al testo dovranno essere proposti questi dovranno andare nella direzione di delimitare, in relazione alla qualità dei soggetti, l'ambito dell'accesso dei cittadini sorteggiabili.
Conclusivamente, il relatore propone la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1938 con quello del disegno di legge 1884, precedentemente illustrato.

Conviene la Commissione.

Ha quindi brevemente la parola il presidente ZANCAN per sottolineare l'utilità per il prosieguo dell'esame di poter disporre di dati statistici, che potranno senz'altro essere forniti dal Ministero della giustizia, sul numero dei casi in cui si verifica uno spostamento di competenza in quanto nel procedimento risulta coinvolto un magistrato.

L'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI LEGGE 2430 E CONGIUNTI IN TEMA DI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il presidente avverte che, a conclusione della seduta, tornerà a riunirsi il comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn 2430 e congiunti in tema di modifiche urgenti al codice di procedura civile.

La seduta termina alle ore 17.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 344- 385-456-1051-1765-2172-2806

Capo I

ISTITUZIONE DELLE CORTI

D’APPELLO E DELLE PROCURE

DELLA REPUBBLICA DI SASSARI,

TARANTO, BOLZANO E CASERTA

Art. 1.

(Istituzione delle corti d’appello

e delle procure generali della Repubblica

di Sassari, Taranto e Bolzano)


1. Sono istituite la corte d’appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Sassari.

2. Sono istituite la corte d’appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Taranto.

3. Sono istituite la corte d’appello di Bolzano, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Bolzano, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Bolzano.

4. La sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce e la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.


Art. 2

(Istituzione della Corte di appello e di assise di appello in Caserta e di una sezione distaccata della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Roma, in Frosinone)


1. Sono istituite la corte di appello Caserta, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Caserta.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

3. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della Corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

4. È istituita in Frosinone una sezione della Corte di appello di Roma in funzione di Corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la Corte di assise di Velletri che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.


Art. 3.

(Variazioni alle tabelle A e B allegate

all’ordinamento giudiziario)


1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL PERSONALE

Art. 4.

(Determinazione degli organici e nomina dei capi e dei dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2)


1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico del personale di magistratura degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo, ove necessario, le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia.
2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d’appello di Sassari, Taranto, Bolzano e Caserta e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.
4. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione dei predetti uffici devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero

Art. 5.
(Copertura dell’organico

delle corti d’appello e delle procure

generali della Repubblica di Sassari,

Taranto e Bolzano)


1. Alla copertura dell’organico dei magistrati delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d’appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell’articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d’appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell’articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento


Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

(Procedimenti pendenti)


1. I procedimenti pendenti, alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell’articolo 4, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari, presso la sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento sono definiti dalle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano.
2. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all’articolo 2, gli affari civili e penali pendenti e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza dei medesimi uffici, sono devoluti agli stessi.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cause civili già assegnate in decisione nonché ai procedimenti penali nei quali è già intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.
4. Alla data di inizio del funzionamento della Corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla Corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della Corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti penali nei quali è già stata esercitata l’azione penale.

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490


Art. 30.


Coord.30.100

Il Relatore

        Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

        «2-ter. Per gli investigatori privati le materie oggetto di prova scritta sono:
            1)  diritto alla
privacy e normativa in materia di trattamento dei dati personali;

            2)  teoria e metodologia dell’investigazione privata;
            3)  epistemologia e teoria della prova giudiziaria.

        2-quater. Per gli investigatori privati la prova orale avrà ad oggetto:
            
a)  le materie della prova scritta;

            b)  la verifica del possesso di nozioni sulle seguenti materie:

                1)  nozioni di diritto costituzionale;

                2)  nozioni di diritto e procedura civile;
                3)  nozioni di diritto di famiglia;
                4)  nozioni di diritto della circolazione e infortunistica;
                5)  nozioni di medicina legale e delle assicurazioni;
                6)  nozioni sugli atti di investigazione di polizia giudiziaria;
                7)  indagine criminalistica e polizia scientifica;
                8)  sicurezza aziendale;
                9)  informatica, telematica, e protezione delle comunicazioni;
              10)  deontologia professionale».

 

Coord.30.101

Il Relatore

        Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che provvede altresì, alla costituzione della Commissione esaminatrice designandone i componenti e stabilendone la sede».

 


Art. 32.
Coord.32.100

Il Relatore

        Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: «società di investigazione».

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «4. La pratica presso l’investigatore giudiziario abilita alle prove di cui all’articolo 30. La pratica presso l’investigatore privato abilita alla sola prova di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 30».

 


Art. 40.
Coord.40.100

Il Relatore

        Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nessuno può esercitare la professione di investigatore giudiziario in relazione all’attività di cui alla lettera b) dell’articolo 41 se non è iscritto al relativo albo».

 


Art. 63.
Coord.63.100

Il Relatore

        Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono continuare» con le altre: «con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia continueranno».

        Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le altre: «dalla data di formazione degli albi ai sensi del comma 1 dell’articolo 64, salvo che la richiesta di iscrizione non venga respinta per la mancanza di requisiti di cui all’articolo 27».
        
Al comma 2, sopprimere le parole: «a pieno titolo» e la parola: «tutte».
        
Al comma 5, capoverso: «Art. 222», nella rubrica e al comma 1, sostituire la parola: «privati» con l’altra: «giudiziari».
        
Al comma 6, ultima riga, sostituire le parole: «investigatori privati» con le altre: «investigatori giudiziari».

 


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO   DAL   COMITATO   RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1708 E CONGIUNTI


Art. 3.

3.1

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1118 ivi richiamato, secondo capoverso, sopprimere la parola: «singola».

 


Art. 4.
4.1

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1120 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «e nei casi previsti» fino a: «legge 20 marzo 2001, n. 66».

 

4.2

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1120 ivi richiamato, sopprimere le parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 1117-quater».

 


Art. 8.
8.1

Michelini, Betta

        Al comma 2, capoverso «Art. 1129» del codice civile, secondo comma, sopprimere le parole: «gli altri condominii amministrati».

 

8.2

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, secondo capoverso, sostituire le parole da: «e il locale» fino a: «nn. 6) e 7), nonché dei giorni e delle ore» con le seguenti: «, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) nonché i giorni e le ore».

 

8.3 (testo 2)

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, terzo capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e dei recapiti, anche telefonici».

 

8.3

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, terzo capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e del recapito anche telefonico».

 

8.4 (testo 2)

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, quarto capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e dei recapiti, anche telefonici».

 

8.4

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, quarto capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e del recapito anche telefonico».

 

8.500

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

        «Il condominio, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, può deliberare che l’amministratore nominato, prima dell’accettazione presti idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico, anche mediante prestazione di fideiussione. Sono privi di effetto, in mancanza della relativa prestazione, la nomina o il rinnovo del suo incarico».

 

8.5

Michelini, Betta

        Al comma 1, capoverso «Art. 1129» del codice civile, quinto comma, sostituire le parole: «idonea polizza fideiussoria o assicurativa» con le seguenti: «polizza fideiussoria o assicurativa entro massimali determinati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura».

 

8.6 (testo 2)

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, settimo capoverso, sostituire dalle parole: «L’amministratore non può prelevare» fino alle altre: «che autorizza il prelievo» con le seguenti: «Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l’assemblea che delibera l’approvazione del bilancio preventivo, dispone altresì le modalità e i limiti con i quali l’amministratore può prelevare somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di forma congiunta con l’amministratore. Analogamente l’Assemblea provvede nel caso in cui siano da essa stabilite spese straordinarie».

 

8.6

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, settimo capoverso, premettere le parole: «Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari».

 

8.7

Michelini, Betta

        Al comma 1, capoverso «Art. 1129» del codice civile, nono comma, sostituire le parole: «gli obbligati» con le seguenti: «il condominio ed il conduttore di unità immobiliare».

 

8.8

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, decimo capoverso, dopo la parola: «risponde» aggiungere la seguente: «nei».

 

8.9

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, dodicesimo capoverso, sostituire le parole: «dall’ultimo» con le seguenti: «dal quarto».

 

8.10

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, tredicesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: «all’ottavo» con le seguenti: «al nono e al decimo».

 

8.11

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, sopprimere l’ultimo capocverso.

 


Art. 9.
9.1

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, sostituire il numero 5) con il seguente:

            «5) eseguire tutti gli adempimenti fiscali».

 

9.2

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 1130 ivi richiamato, numero 8), sopprimere le parole: «e 1129, lettera e), nei locali di maggior uso comune».

 


Art. 17.
17.1

Il Relatore

        Al comma 1, all’articolo 64 ivi richiamato, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «dodicesimo» e le parole: «dall’ultimo» con le altre: «dal quarto».

 


Art. 21.
21.0.1

Il Relatore

        Dopo l’articolo 21, è aggiunto il seguente:


«Art. 21-bis.

        1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: “con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma del codice civile“ sono sostituite dalle seguenti: “con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice civile“».

 

21.0.2

Il Relatore

        Dopo l’articolo 21, è aggiunto il seguente:


«Art. 21-bis.

        1. All’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: “l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile“ sono sostituite dalle seguenti: “l’assemblea di condominio delibera con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice civile“».

 

21.0.3

Il Relatore

        Dopo l’articolo 21, è aggiunto il seguente:


«Art. 21-bis.

1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 20 marzo 2001, n. 66, al comma 13, la parola: “terzo“ è sostituita dalla seguente: “secondo“».