ISTITUZIONE DELLE CORTI
D’APPELLO E DELLE PROCURE
DELLA REPUBBLICA DI SASSARI,
TARANTO, BOLZANO E CASERTA
Art. 1.
(Istituzione delle corti d’appello
e delle procure generali della Repubblica
di Sassari, Taranto e Bolzano)
2. Sono istituite la corte d’appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Taranto.
3. Sono istituite la corte d’appello di Bolzano, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Bolzano, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Bolzano.
4. La sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce e la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.
(Istituzione della Corte di appello e di assise di appello in Caserta e di una sezione distaccata della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Roma, in Frosinone)
2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.
3. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della Corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.
4. È istituita in Frosinone una sezione della Corte di appello di Roma in funzione di Corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la Corte di assise di Velletri che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.
(Variazioni alle tabelle A e B allegate
all’ordinamento giudiziario)
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE
Art. 4.
(Determinazione degli organici e nomina dei capi e dei dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2)
delle corti d’appello e delle procure
generali della Repubblica di Sassari,
Taranto e Bolzano)
2. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d’appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell’articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 5.
(Procedimenti pendenti)
Il Relatore
Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Per gli investigatori privati le materie oggetto di prova scritta sono: 1) diritto alla privacy e normativa in materia di trattamento dei dati personali;
2) teoria e metodologia dell’investigazione privata; 3) epistemologia e teoria della prova giudiziaria.
2-quater. Per gli investigatori privati la prova orale avrà ad oggetto: a) le materie della prova scritta;
b) la verifica del possesso di nozioni sulle seguenti materie:
1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni di diritto e procedura civile; 3) nozioni di diritto di famiglia; 4) nozioni di diritto della circolazione e infortunistica; 5) nozioni di medicina legale e delle assicurazioni; 6) nozioni sugli atti di investigazione di polizia giudiziaria; 7) indagine criminalistica e polizia scientifica; 8) sicurezza aziendale; 9) informatica, telematica, e protezione delle comunicazioni; 10) deontologia professionale».
Coord.30.101
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che provvede altresì, alla costituzione della Commissione esaminatrice designandone i componenti e stabilendone la sede».
Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: «società di investigazione».
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. La pratica presso l’investigatore giudiziario abilita alle prove di cui all’articolo 30. La pratica presso l’investigatore privato abilita alla sola prova di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 30».
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nessuno può esercitare la professione di investigatore giudiziario in relazione all’attività di cui alla lettera b) dell’articolo 41 se non è iscritto al relativo albo».
Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono continuare» con le altre: «con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia continueranno».
Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le altre: «dalla data di formazione degli albi ai sensi del comma 1 dell’articolo 64, salvo che la richiesta di iscrizione non venga respinta per la mancanza di requisiti di cui all’articolo 27». Al comma 2, sopprimere le parole: «a pieno titolo» e la parola: «tutte». Al comma 5, capoverso: «Art. 222», nella rubrica e al comma 1, sostituire la parola: «privati» con l’altra: «giudiziari». Al comma 6, ultima riga, sostituire le parole: «investigatori privati» con le altre: «investigatori giudiziari».
Art. 3.
Al comma 1, all’articolo 1118 ivi richiamato, secondo capoverso, sopprimere la parola: «singola».
Al comma 1, all’articolo 1120 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «e nei casi previsti» fino a: «legge 20 marzo 2001, n. 66».
4.2
Al comma 1, all’articolo 1120 ivi richiamato, sopprimere le parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 1117-quater».
Michelini, Betta
Al comma 2, capoverso «Art. 1129» del codice civile, secondo comma, sopprimere le parole: «gli altri condominii amministrati».
8.2
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, secondo capoverso, sostituire le parole da: «e il locale» fino a: «nn. 6) e 7), nonché dei giorni e delle ore» con le seguenti: «, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) nonché i giorni e le ore».
8.3 (testo 2)
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, terzo capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e dei recapiti, anche telefonici».
8.3
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, terzo capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e del recapito anche telefonico».
8.4 (testo 2)
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, quarto capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e dei recapiti, anche telefonici».
8.4
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, quarto capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e del recapito anche telefonico».
8.500
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, sostituire il quinto capoverso con il seguente:
«Il condominio, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, può deliberare che l’amministratore nominato, prima dell’accettazione presti idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico, anche mediante prestazione di fideiussione. Sono privi di effetto, in mancanza della relativa prestazione, la nomina o il rinnovo del suo incarico».
8.5
Al comma 1, capoverso «Art. 1129» del codice civile, quinto comma, sostituire le parole: «idonea polizza fideiussoria o assicurativa» con le seguenti: «polizza fideiussoria o assicurativa entro massimali determinati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura».
8.6 (testo 2)
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, settimo capoverso, sostituire dalle parole: «L’amministratore non può prelevare» fino alle altre: «che autorizza il prelievo» con le seguenti: «Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l’assemblea che delibera l’approvazione del bilancio preventivo, dispone altresì le modalità e i limiti con i quali l’amministratore può prelevare somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di forma congiunta con l’amministratore. Analogamente l’Assemblea provvede nel caso in cui siano da essa stabilite spese straordinarie».
8.6
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, settimo capoverso, premettere le parole: «Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari».
8.7
Al comma 1, capoverso «Art. 1129» del codice civile, nono comma, sostituire le parole: «gli obbligati» con le seguenti: «il condominio ed il conduttore di unità immobiliare».
8.8
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, decimo capoverso, dopo la parola: «risponde» aggiungere la seguente: «nei».
8.9
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, dodicesimo capoverso, sostituire le parole: «dall’ultimo» con le seguenti: «dal quarto».
8.10
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, tredicesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: «all’ottavo» con le seguenti: «al nono e al decimo».
8.11
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, sopprimere l’ultimo capocverso.
Al comma 1, all’articolo 1129 ivi richiamato, sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) eseguire tutti gli adempimenti fiscali».
9.2
Al comma 1, all’articolo 1130 ivi richiamato, numero 8), sopprimere le parole: «e 1129, lettera e), nei locali di maggior uso comune».
Al comma 1, all’articolo 64 ivi richiamato, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «dodicesimo» e le parole: «dall’ultimo» con le altre: «dal quarto».
Dopo l’articolo 21, è aggiunto il seguente:
21.0.2
21.0.3
1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 20 marzo 2001, n. 66, al comma 13, la parola: “terzo“ è sostituita dalla seguente: “secondo“».