Bobbio Luigi
Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:
2-bis. Se in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, risultano venute meno le condizioni che determinarono l’adozione o la proroga del provvedimento, si procede alla revoca dello stesso con decreto motivato del Ministro della giustizia».
2.4 (Nuovo testo)
2-bis. Se, anche prima della scadenza, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l’adozione o la proroga del provvedimento, il Ministro della giustizia procede, anche d’ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l’istanza presentata dal detenuto o dal suo difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto o del suo difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione».
2.5
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:
«2-ter. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge può avere ad oggetto: a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’Autorità giudiziaria competente; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dell’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori; c) il divieto o la limitazione di ricezione dall’esterno di somme di denaro in peculio ovvero di pacchi; d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti; e) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede per gli imputati; f) la permanenza all’aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori a tre unità; g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il contrasto con le esigenze di cui al comma 1».
2.5 (Nuovo testo)
«2-ter. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge può comportare: a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’Autorità giudiziaria competente; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dell’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori; c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono esere ricevuti dall’esterno; d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti; e) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede per gli imputati; f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre unità, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui all’articolo 10, comma 1; g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 1».
2.6
Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo
Nel comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
«2-ter. Il regime di massima sicurezza comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, e in particolare: a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) il numero mensile dei colloqui con i familiari è ridotto ad uno, da svolgersi nella prima settimana di ciascun mese, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’Autorità giudiziaria competente; c) può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dell’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione; d) sono adottate riduzioni e limitazioni sulle somme di peculio e sul contenuto dei pacchi; e) è esclusa la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati; f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati; g) la permanenza all’aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori a cinque unità;».
2.7
Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone
Al comma 1, al capoverso 2-ter, sostituire le parole: «possono avere ad oggetto:» con le seguenti parole: «hanno ad oggetto i seguenti provvedimenti:».
2.8
Al comma 1, al capoverso 2-quater, sostituire le parole da: «al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello» sino a: «negli altri casi.» con le parole: «al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario cui il detenuto è assegnato in via definitiva o in cui l’internato o l’imputato è detenuto in stato di custodia cautelare; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell’articolo 42».
2.9
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati
Al comma 1, al capoverso 2-quater, sostituire le parole da: «del capoluogo» sino a: «negli altri casi» con le parole: «di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto cui il condannato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi di cui all’articolo 42».
2.10
Al comma 1, al capoverso 2-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sul reclamo è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto cui il condannato, l’internato o l’imputato è assegnato».
2.10 (Nuovo testo)
Al comma 1, al capoverso 2-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dal provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto al quale il detenuto o l’internato è assegnato».
2.11
Al comma 1, al capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «limitatamente alla» con l’altra: «sulla», e aggiungere in fine le seguenti parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 1. Il tribunale provvede, assunte informazioni presso il pubblico ministero procedente o, in caso di imputato titolare del processo ovvero presso la Direzione nazionale antimafia, in caso di condannato».
2.11 (Nuovo testo)
Al comma 1, al capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «limitatamente alla» con l’altra: «sulla», e aggiungere in fine le seguenti parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 1».
2.12
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies e dopo l’articolo inserire il seguente:
2.13
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-septies con il seguente:
«2-septies. Il comma 1-bis dell’articolo 6, legge 7 gennaio 1998, n. 11 è abrogato».
2.14
Al comma 1, al capoverso 2-septies, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006».
2.15
Al comma 1, dopo il capoverso 2-septies, aggiungere il seguente:
«2-octies. Il tribunale di sorveglianza, su domanda, può revocare in tutto o in parte le misure adottate ai sensi del presente articolo, anche prima del termine di scadenza, quando, per elementi univoci, si può fondatamente ritenere che sia venuto meno ogni collegamento del detenuto o dell’internato con le organizzazioni criminali».