GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE 2002
121ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
indi del Vice Presidente
BOREA

indi del Presidente
Antonino CARUSO


Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 21,05.


IN SEDE REFERENTE

(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

(1440) ANGIUS ed altri. - Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1487.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra l'emendamento 2.4 richiamando contestualmente l'attenzione della Commissione sulle previsioni contenute nel successivo emendamento 2.15. Al riguardo il relatore riterrebbe preferibile esplicitare la possibilità di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza dei provvedimenti che negano la revoca dell'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis ed escludere però l'attribuzione di un autonomo potere di revoca in capo allo stesso tribunale di sorveglianza.

Il senatore AYALA ritiene convincente la soluzione prospettata dal relatore Luigi Bobbio in quanto la necessità che il detenuto debba chiedere la revoca del provvedimento applicativo del regime di cui all'articolo 41-bis al ministro e, solo in caso di diniego, possa poi rivolgersi al tribunale di sorveglianza fa sì che la decisione del tribunale di sorveglianza abbia come punto di riferimento essenziale la decisione precedentemente assunta dal ministro e ciò dovrebbe sia consentire una valutazione più ponderata, sia per lo meno ridurre il rischio di decisioni eccessivamente differenziate a seconda del tribunale di sorveglianza di volta in volta investito della questione.

Il senatore ZANCAN rileva che la soluzione prospettata dal relatore Luigi Bobbio impone di considerare anche l'ipotesi in cui il ministro non adotti nessuna decisione sull'istanza di revoca.

Segue quindi un articolato dibattito nel quale prendono successivamente la parola il senatore FASSONE, il senatore CALVI, il senatore ZANCAN, il sottosegretario VALENTINO, il senatore AYALA, il relatore Luigi BOBBIO, il senatore ZICCONE, e al termine del quale il presidente Antonino CARUSO suggerisce di disciplinare il procedimento di reclamo, nell'ipotesi prospettata dal relatore, mediante un rinvio ai successivi commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, come introdotti dall'articolo 2 in esame.

Il relatore Luigi BOBBIO modifica quindi l'emendamento 2.4 riformulandolo nell'emendamento 2.4 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

Il relatore Luigi Bobbio illustra quindi l'emendamento 2.5.

Il senatore MARITATI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Con riferimento a quest'ultimo emendamento il RELATORE sottopone alla valutazione della Commissione la possibilità di modificare l'emendamento 2.5 sostituendo le parole "può avere ad oggetto" con le altre "ha ad oggetto" ovvero con la parola "comporta".

Il senatore ZANCAN si dichiara contrario ad una modifica in questo senso dell'emendamento, ritenendo che essa determinerebbe un irrigidimento del contenuto dei provvedimenti di applicazione del regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, irrigidimento che gli appare incompatibile con il principio della individualizzazione del trattamento penitenziario, che a sua volta discende dal principio, di rango costituzionale, del carattere personale della responsabilità penale.

Anche il senatore AYALA manifesta perplessità sulla modifica prospettata dal relatore Luigi Bobbio e ritiene che la stessa potrebbe porsi in contrasto con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale. Al riguardo richiama in particolare il contenuto delle sentenze n. 349 del 1993 e n. 376 del 1997 dalle quali emerge che l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis non può avvenire in contrasto con il principio della individualizzazione del trattamento penitenziario.

Il senatore ZICCONE ritiene che la soluzione delineata dal relatore si esporrebbe a fortissimi rischi di illegittimità costituzionale.

Il senatore ZANCAN manifesta perplessità poi sul contenuto della lettera g) e della lettera f) dell'emendamento 2.5, in particolare evidenzia la genericità della previsione contenuta nella lettera g), mentre con riferimento alla lettera f) sottolinea che le limitazioni ivi previste potrebbero di fatto rendere impossibile lo svolgimento della permanenza all'aperto da parte di tutti gli interessati negli istituti in cui si verificasse un'eccessiva concentrazione di detenuti sottoposti al regime di cui al citato articolo 41-bis

Il senatore FASSONE osserva che l'approvazione dell'emendamento 1.0.4 chiarisce al di là di qualsiasi possibile dubbio che il ministro potrà disporre esclusivamente quelle restrizioni che sono necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza e per evitare i collegamenti con le associazioni criminali.

Il senatore CENTARO rileva che la disposizione di cui alla lettera g) dell'emendamento 2.5 si presenta chiaramente come una norma di chiusura.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea l'opportunità di una disposizione di questo tipo che costituisce una sorta di garanzia nei confronti di comportamenti e situazioni imprevedibili.

Seguono quindi ulteriori interventi del senatore MARITATI e del senatore AYALA.

Il senatore ZICCONE si sofferma sulla lettera f) dell'emendamento e sottolinea l'esigenza di una attenta riflessione sulla stessa.

Il presidente Antonino CARUSO prospetta una possibile riformulazione della lettera f) dell'emendamento 2.5 volta a raccordarne il disposto con quello di cui all'articolo 10 dell'ordinamento penitenziario.

Il senatore ZANCAN ribadisce ancora la sua preoccupazione circa il rischio che le limitazioni di cui alla lettera f) dell'emendamento 2.5 possano in alcuni istituti determinare l'impossibilità per alcuni dei soggetti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis di svolgere la permanenza all'aperto nella misura prevista.

Il senatore AYALA sottolinea che il problema sollevato dal senatore Zancan può senz'altro essere rimesso alla capacità di autoorganizzazione della amministrazione penitenziaria.

Segue un ulteriore intervento del senatore ZANCAN che giudica inaccettabile con riferimento alla lettera c) dell'emendamento 2.5, la possibilità che sia previsto addirittura il divieto assoluto della ricezione dall'esterno di somme di denaro in peculio ovvero di pacchi. Suggerisce infine di modificare la lettera g) dello stesso emendamento anteponendo alla parola "contrasto" l'altra "concreto".

Seguono quindi altri interventi del relatore Luigi BOBBIO, del senatore ZICCONE, del senatore CENTARO, del senatore MARITATI, del senatore CALVI, del senatore FASSONE e del senatore BOREA

Infine, recependo una proposta del presidente Antonino CARUSO, il relatore modifica l'emendamento 2.5 riformulandolo nell'emendamento 2.5 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra quindi l'emendamento 2.10 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 2.10 (nuovo testo) che, dopo interventi del senatore CENTARO, del senatore AYALA, del senatore CAVALLARO, del senatore CALVI e del senatore ZANCAN, è posto ai voti e approvato con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra l'emendamento 2.11.

Il senatore CENTARO manifesta perplessità sulla distinzione fra pubblico ministero procedente e pubblico ministero titolare del processo delineata nell'emendamento in votazione.

Il senatore ZANCAN si chiede invece se sia opportuno prevedere che il tribunale debba chiedere informazioni al pubblico ministero nel momento in cui si trova a decidere sul reclamo avverso un provvedimento del ministro della giustizia che è stato adottato poco tempo prima e sulla base del parere del pubblico ministero presso l'autorità procedente. Il dubbio è che in sostanza si venga a configurare un inutile doppione.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che il dubbio sollevato dal senatore Zancan non sia infondato e meriti un'attenta riflessione. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di attribuire al tribunale di sorveglianza il potere, ma non l'obbligo, di assumere informazioni.

Il senatore CALVI ritiene che si dovrebbe eliminare il riferimento al pubblico ministero, mantenendo invece quello alla direzione nazionale antimafia.

Il relatore Luigi BOBBIO, a seguito di un'ulteriore riflessione sull'emendamento 2.11, ritiene asistematica la previsione della possibilità di interlocuzione diretta fra il tribunale di sorveglianza e la Direzione antimafia.

Il senatore MARITATI giudica invece opportuno prevedere tale possibilità considerato il ruolo specifico della Direzione nazionale antimafia.

Il senatore AYALA osserva che la previsione dell'assunzione di informazione dalla Direzione nazionale antimafia si inquadrerebbe nell'ipotesi più generale di cui al comma 5 dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

Il relatore BOBBIO ribadisce la propria contrarietà a prevedere la possibilità per il tribunale di sorveglianza di assumere informazioni direttamente dalla Direzione nazionale antimafia e conclusivamente, alla luce dell'andamento del dibattito modifica l'emendamento 2.11 riformulandolo nell'emendamento 2.11 (nuovo testo).

L'emendamento 2.11 (nuovo testo) con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO è quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore BOBBIO illustra l'emendamento 2.12 richiamando l'attenzione fin da adesso, in vista del prosieguo dell'esame, sull'opportunità di un intervento che introduca a regime anche l'istituto della videoconferenza.

Il senatore MARITATI illustra gli emendamenti 2.13 e 2.14.

Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO l'emendamento 2.12 è posto ai voti e approvato.
Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.13 e 2.14.

Il senatore AYALA ritira l'emendamento 2.15.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2 come emendato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1487, con le modifiche ad esso apportate, e a proporre in esso l'assorbimento del disegno di legge 1440, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione conviene infine all'unanimità dei presenti di richiedere la riassegnazione in sede redigente dei disegni di legge in titolo.
Il presidente Antonino CARUSO si riserva di acquisire l'assenso dei gruppi Lega Forza Nord Padania, Misto e Autonomie in questo momento non presenti in Commissione.

La seduta termina alle ore 0,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1487


Art. 2.
2.4

Bobbio Luigi

        Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

        2-bis. Se in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, risultano venute meno le condizioni che determinarono l’adozione o la proroga del provvedimento, si procede alla revoca dello stesso con decreto motivato del Ministro della giustizia».

 

2.4 (Nuovo testo)

Bobbio Luigi

        Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

        2-bis. Se, anche prima della scadenza, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l’adozione o la proroga del provvedimento, il Ministro della giustizia procede, anche d’ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l’istanza presentata dal detenuto o dal suo difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto o del suo difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione».

 

2.5

Bobbio Luigi

        Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:

        «2-ter. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge può avere ad oggetto:
            
a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

            b) la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’Autorità giudiziaria competente; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dell’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;
            
c) il divieto o la limitazione di ricezione dall’esterno di somme di denaro in peculio ovvero di pacchi;
            
d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti;
            
e) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede per gli imputati;
            
f) la permanenza all’aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori a tre unità;
            
g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il contrasto con le esigenze di cui al comma 1».

 

2.5 (Nuovo testo)

Bobbio Luigi

        Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:

        «2-ter. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge può comportare:
            
a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

            b) la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui ad un numero non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’Autorità giudiziaria competente; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dell’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;
            
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono esere ricevuti dall’esterno;
            
d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti;
            
e) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede per gli imputati;
            
f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre unità, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui all’articolo 10, comma 1;
            
g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previste dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 1».

 

2.6

Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo

        Nel comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

        «2-ter. Il regime di massima sicurezza comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, e in particolare:
            
a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

            b) il numero mensile dei colloqui con i familiari è ridotto ad uno, da svolgersi nella prima settimana di ciascun mese, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’Autorità giudiziaria competente;
            
c) può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, per i condannati e gli internati, e dell’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione;
            
d) sono adottate riduzioni e limitazioni sulle somme di peculio e sul contenuto dei pacchi;
            
e) è esclusa la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
            
f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall’Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati;
            
g) la permanenza all’aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori a cinque unità;».

 

2.7

Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone

        Al comma 1, al capoverso 2-ter, sostituire le parole: «possono avere ad oggetto:» con le seguenti parole: «hanno ad oggetto i seguenti provvedimenti:».

 

2.8

Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone

        Al comma 1, al capoverso 2-quater, sostituire le parole da: «al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello» sino a: «negli altri casi.» con le parole: «al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario cui il detenuto è assegnato in via definitiva o in cui l’internato o l’imputato è detenuto in stato di custodia cautelare; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell’articolo 42».

 

2.9

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati

        Al comma 1, al capoverso 2-quater, sostituire le parole da: «del capoluogo» sino a: «negli altri casi» con le parole: «di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto cui il condannato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi di cui all’articolo 42».

 

2.10

Bobbio Luigi

        Al comma 1, al capoverso 2-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sul reclamo è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto cui il condannato, l’internato o l’imputato è assegnato».

 

2.10 (Nuovo testo)

Bobbio Luigi

        Al comma 1, al capoverso 2-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dal provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto al quale il detenuto o l’internato è assegnato».

 

2.11

Bobbio Luigi

        Al comma 1, al capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «limitatamente alla» con l’altra: «sulla», e aggiungere in fine le seguenti parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 1. Il tribunale provvede, assunte informazioni presso il pubblico ministero procedente o, in caso di imputato titolare del processo ovvero presso la Direzione nazionale antimafia, in caso di condannato».

 

2.11 (Nuovo testo)

Bobbio Luigi

        Al comma 1, al capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «limitatamente alla» con l’altra: «sulla», e aggiungere in fine le seguenti parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 1».

 

2.12

Bobbio Luigi

        Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies e dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 2-bis.

        1. Sono abrogati il comma 1-bis dell’articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n.  11, e successive modificazioni, l’articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonchè l’articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.  356».

 

2.13

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati

        Al comma 1, sostituire il capoverso 2-septies con il seguente:

        «2-septies. Il comma 1-bis dell’articolo 6, legge 7 gennaio 1998, n.  11 è abrogato».

 

2.14

Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone

        Al comma 1, al capoverso 2-septies, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006».

 

2.15

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati

        Al comma 1, dopo il capoverso 2-septies, aggiungere il seguente:

        «2-octies. Il tribunale di sorveglianza, su domanda, può revocare in tutto o in parte le misure adottate ai sensi del presente articolo, anche prima del termine di scadenza, quando, per elementi univoci, si può fondatamente ritenere che sia venuto meno ogni collegamento del detenuto o dell’internato con le organizzazioni criminali».