GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 25 OTTOBRE 2001
26ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO


Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,30.


IN SEDE REFERENTE

(375) FASSONE ed altri - Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

(475) CENTARO. - Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 3.18 evidenziando come esso sia volto a circoscrivere alle sole ipotesi in cui il beneficiario sia affetto da abituale infermità di mente l'applicazione all'amministrazione di sostegno del disposto dell'articolo 596 del codice civile.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.19 e manifesta poi alcune perplessità in merito all'emendamento 3.18. Sottolinea infatti come la previsione, contenuta nel testo in esame, dell'applicabilità dell'articolo 596 del codice civile in tutti i casi di amministrazione di sostegno sia dettata da un'esigenza di tutela e sia volta ad evitare il rischio che l'amministratore di sostegno possa servirsi del proprio ruolo per influenzare la volontà testamentaria del beneficiario.

Il presidente Antonino CARUSO prospetta quale possibile ulteriore modifica del secondo capoverso dell'articolo 413-decies, come introdotto all'articolo 3, la sostituzione delle parole "un anno" con le altre "due anni".

Il senatore FASSONE concorda con la proposta da ultimo formulata dal presidente Caruso e, in considerazione dei rilievi svolti dal senatore Centaro, si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 3.18 sostituendo il riferimento alla abituale infermità di mente con quello alla menomazione psichica che, ai sensi dell'articolo 413-bis come introdotto dall'articolo 3, costituisce uno dei presupposti per l'ammissione all'amministrazione di sostegno. Al riguardo sottolinea però che, al di fuori delle ipotesi di menomazione psichica, non vi è a suo avviso alcuna ragione per estendere l'applicabilità all'amministrazione di sostegno di una disposizione come quella prevista dall'articolo 596 del codice civile che configura un vero e proprio caso di incapacità a testare se valutata dal punto di vista del beneficiario. Osserva altresì come, essendo estremamente ristretto l'ambito soggettivo della previsione di cui al secondo comma del medesimo articolo 596, una possibile conseguenza della soluzione adottata con il testo in esame sia quella di ridurre la disponibilità a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno da parte di parenti e affini che non rientrano fra quelli già menzionati dal citato secondo comma.

Il relatore ZANCAN è d'accordo con la proposta del presidente Antonino Caruso di sostituire le parole "un anno" con le altre "due anni" nel secondo capoverso dell'articolo 413-decies, mentre manifesta perplessità sulla distinzione che verrebbe introdotta con l'emendamento 3.18 fra le ipotesi di amministrazione di sostegno conseguente ad abituale infermità di mente, ovvero a menomazione psichica, e le altre ipotesi di amministrazione di sostegno. Si tratterebbe infatti di una distinzione il cui concreto accertamento risulterebbe assai difficile, con tutte le difficoltà che da ciò potrebbero derivare sul piano applicativo. Né poi può trascurarsi l'esistenza di situazioni di degrado fisico che vengono in progresso di tempo ad incidere anche sulla funzionalità psichica del soggetto interessato.

Il senatore CALLEGARO non condivide la modifica prospettata con l'emendamento 3.18.

Il senatore FASSONE sottolinea come la finalità di limitare nella misura maggiore possibile le restrizioni cui sarà soggetto il beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia alla base della maggior parte delle disposizioni fin qui esaminate. L'emendamento 3.18 si inserisce coerentemente in questa prospettiva.

Il senatore CENTARO ribadisce l'esigenza di tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno da impropri condizionamenti che costituisce la ratio della soluzione contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 413-decies, come introdotto dall'articolo 3 in esame. Prospetta poi, come possibile soluzione alternativa, quella di ampliare l'operatività del secondo comma dell'articolo 596 del codice civile escludendo l'applicazione del primo comma di tale articolo nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'articolo 417 dello stesso codice.

Il senatore CAVALLARO si esprime in senso favorevole alla soluzione di prevedere l'applicabilità all'amministratore di sostegno delle disposizioni dell'articolo 596 del codice civile, in quanto compatibili.

Il relatore ZANCAN, dopo aver richiamato altresì l'attenzione sul legame fortissimo che in concreto si instaura fra la persona incapace di provvedere a se stessa e colui che di essa si prende cura, esprime parere contrario sull'emendamento 3.18.

Il sottosegretario di Stato VALENTINO si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.18 che, posto ai voti, è respinto.

Il presidente Antonino CARUSO presenta - e la Commissione ammette - l'emendamento 3.40, che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.19.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 3.20 e, dopo un intervento del senatore CENTARO che richiama l'attenzione sul differente ambito di applicazione del primo e del secondo capoverso dell'articolo 413-undecies come introdotto dall'articolo 3 in esame, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 3.20 (Nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore ZANCAN illustra l'emendamento 3.21 che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 6.

Il relatore ZANCAN aggiunge la sua firma e illustra l'emendamento 6.1.

Il presidente Antonino CARUSO, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore CENTARO, fa presente che la prima parte dell'emendamento 6.1 è funzionale rispetto all'esigenza di distinguere l'ambito di applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 418 del codice civile come introdotto dall'articolo 6 - che presuppone un giudizio di interdizione o di inabilitazione in corso - dall'ambito di applicazione del secondo capoverso dell'articolo 413-quinquies dello stesso codice, come introdotto dall'articolo 3, che presuppone invece che la persona interessata sia già stata interdetta o inabilitata.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 6.1, sono separatamente posti ai voti e approvati l'emendamento 6.1, nonché l'articolo 6 come emendato.

Dopo un intervento del senatore CENTARO, il senatore DALLA CHIESA ritira l'emendamento 9.1.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 9.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 11.

Il relatore ZANCAN illustra l'emendamento 11.1 che, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 11 come emendato.

Il relatore ZANCAN aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 13.1 in considerazione della nuova formulazione in cui è stato, nella seduta di martedì scorso, approvato l'emendamento 3.15 (vedi emendamento 3.15 nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'articolo 13.

Il relatore ZANCAN illustra la proposta di coordinamento 3.50, rilevando come essa intenda tener conto delle disposizioni vigenti sia all'interno del codice civile, sia in numerose leggi speciali, che ricollegano i più diversi effetti all'esistenza di uno stato di interdizione o di inabilitazione. A titolo esemplificativo - e senza alcuna pretesa di esaustività - è sufficiente far riferimento alle disposizioni del codice civile in materia di affitto (articolo 1626), in materia di mandato (articolo 1722), in materia di conto corrente (articolo 1833), in materia di società (articolo 2286), nonchè a disposizioni contenute nelle leggi speciali come quelle in materia di disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio (articolo 7 della legge n.284 del 1985), in materia di iscrizione all'albo di imprese artigiane (articolo 5 della legge n.443 del 1985), ovvero ancora alle disposizioni che riguardano lo status giuridico degli appartenenti alle forze armate, ai carabinieri e alla guardia di finanza e che fanno derivare precisi effetti giuridici dall'esistenza di uno stato di interdizione o di inabilitazione, o infine ad alcune disposizioni in tema di appalti di opere pubbliche.
In questi casi - e negli altri analoghi rinvenibili nell'ambito dell'ordinamento - si pone il problema di prevedere quali siano le conseguenze che dovranno derivare dalla sottoposizione di una determinata persona all'amministrazione di sostegno. La proposta di coordinamento in esame recepisce suggerimenti del senatore Fassone e del presidente Antonino Caruso e prevede, in linea generale, che la sottoposizione all'amministrazione di sostegno sia equiparata all'interdizione e all'inabilitazione, in modo così da assicurare un quadro giuridico di riferimento ai fini qui considerati per il nuovo istituto che si viene ad introdurre, attribuendo poi al giudice tutelare il potere di stabilire nel caso concreto che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti per l'interdetto o per l'inabilitato, non si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Quest'ultima previsione consente così di assicurare, anche sotto questo specifico profilo, il massimo di flessibilità possibile al nuovo istituto coerentemente con l'impostazione generale del lavoro fin qui svolto dal Parlamento.

Posta ai voti è approvata la proposta di coordinamento coord. 3.50.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Zancan a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 375, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, e a proporre in esso l'assorbimento del disegno di legge n.475, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 375


Art. 3.

3.18

Fassone, Calvi, Maritati, Ayala

        Al comma 1, all’articolo 413-decies, ivi richiamato, nel secondo capoverso, sostituire le parole da: «all’amministratore» sino alle parole: «articolo 596» con le seguenti: «all’amministratore di sostegno si applicano le disposizioni dell’articolo 596 quando l’autore della disposizione è persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi».

 

3.40

Caruso Antonino

        Al comma 1, all’articolo 413-decies, ivi richiamato, al secondo capoverso, sostituire le parole: «sia decorso almeno un anno» con le altre: «siano decorsi almeno due anni».

 

3.19

Centaro

        Al comma 1, all’articolo 413-decies, ivi richiamato, al secondo capoverso sostituire le parole: «e, se prescritta,» con l’altra: «ovvero».

 

3.20

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala

        Al comma 1, all’articolo 413-undecies, ivi richiamato sopprimere i commi terzo e quarto,

        e conseguentemente nel secondo comma dell’articolo 1442 del codice civile dopo le parole: «o di inabilitazione» inserire le parole: «o di sottoposizione ad amministrazione di sostegno».

 

3.20 (Nuovo testo)

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala

        Al comma 1, all’articolo 413-undecies, ivi richiamato, sopprimere il quarto capoverso.

 

3.21

Il Relatore

        Aggiungere infine il seguente comma:

        «1-bis. Dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 413-septies del codice civile introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 


Art. 6.
6.1

Fassone, Calvi, Maritati, Ayala

        Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ovvero nel corso della tutela o della curatela» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 413-ter».

 


Art. 9.
9.1

Magistrelli, Dalla Chiesa, Cavallaro

        Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare» con le seguenti: «provvedere alla nomina dello stesso ai sensi degli articoli 413-ter e seguenti del codice civile».

 


Art. 11.
11.1

Il Relatore

        Al comma 3, sostituire le parole: «2000-2002» con le altre: «2002-2004» e la parola: «2000» con l’atra: «2002».

 


Art. 13.
13.1

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala

        Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) la data, le generalità del notaio rogante ed il numero di repertorio degli atti di designazione e di revoca effettuati ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 413-septies».

 

Coord.  3.50

Fassone

        Al comma 1, all’articolo 413-decies, ivi richiamato, dopo il secondo capoverso inserire il seguente:

        «Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione all’amministrazione di sostegno è equiparata all’interdizione e all’inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, non si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto a seguito di ricorso o di istanza che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente».

 

3.15

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala

        Al comma 1, all’articolo 413-septies ivi richiamato, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

        «Le designazioni di cui al comma che precede possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. La designazione di un nuovo amministratore di sostegno comporta la revoca della designazione precedente. La nomina e la revoca devono essere trasmesse dal notaio rogante, entro cinque giorni, alla cancelleria del giudice tutelare competente, ed inserite nel registro delle amministrazioni di sostegno».

 

3.15 (Nuovo testo)

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala

        Al comma 1, all’articolo 413-septies ivi richiamato, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

        «Le designazioni di cui al comma che precede possono essere revocate dall’autore con le stesse forme».