FINANZE E TESORO (6
a
)
MERCOLEDI' 20 MARZO 2002
70
a
Seduta
Presidenza del Presidente
PEDRIZZI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze Vegas.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REFERENTE
(1180)
Conversione in legge del decreto-legge n. 12 del 22 febbraio 2002, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare
(Seguito e conclusione dell'esame)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.
Il presidente PEDRIZZI ricorda che si è conclusa la discussione generale con la replica del relatore e del rappresentante del Governo.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il relatore SALERNO, preso atto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ritira l'emendamento 1.1 ed illustra congiuntamente gli emendamenti 1.2 e 1.3. Il primo disciplina il caso in cui le somme effettivamente rimpatriate dopo il 15 maggio siano inferiori a quelle previste nella dichiarazione di rientro dei capitali, con la possibilità che i soggetti interessati possano rettificare tali somme ai fini del recupero dell'imposta eccedente eventualmente versata, calcolata sull'ammontare della somma dichiarata.
Il secondo, invece, prevede che il rimpatrio non produca gli effetti estintivi quando per gli illeciti penali indicati è già stato avviato il procedimento penale.
Su tali emendamenti esprime parere favorevole il sottosegretario VEGAS.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti separatamente gli emendamenti 1.2 e 1.3, che vengono approvati.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
La senatrice DE PETRIS aggiunge la firma e illustra congiuntamente gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4, il primo dei quali prevede la soppressione dell'articolo 2, in ragione dell'ampliamento delle fattispecie di reati per i quali opera lo scudo fiscale. In subordine, gli altri due emendamenti prevedono una modifica dell'articolo 2 tale da attenuarne il carattere estensivo.
Si dà per illustrato l'emendamento 2.2.
Il senatore FRANCO Paolo illustra l'emendamento 2.5, finalizzato a prevedere l'esclusione della operatività dello scudo fiscale nel caso di somme derivanti dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Pur prendendo atto della dichiarazione espressa in sede di replica dal sottosegretario Tanzi circa il carattere non innovativo del decreto-legge per quanto riguarda la portata dello scudo fiscale, egli ritiene opportuno precisare il dettato dell'articolo 2, sul quale, complessivamente, egli esprime perplessità. Peraltro, ritiene opportuno valutare il parere del rappresentante del Governo su tale emendamento.
Il senatore TURCI illustra congiuntamente gli emendamenti 2.6 e 2.7, finalizzati entrambi ad aggiungere ulteriori fattispecie di reato per le quali non opera l'ampliamento dello scudo fiscale predisposto dall'articolo 2. Si tratta di reati di particolare allarme sociale per i quali sarebbe inconcepibile la operatività dello scudo fiscale.
Il relatore SALERNO illustra l'emendamento 2.8, volto a prevedere una serie di reati, di particolare gravità, per i quali si esclude la operatività dello scudo fiscale. Peraltro, egli ritiene opportuno valutare la possibilità di modificare ulteriormente l'emendamento, prendendo spunto dal parere espresso dalla 2a Commissione permanente sul disegno di legge, laddove si propone di inserire una disposizione di chiusura, facendo riferimento complessivamente ai delitti puniti con pena non inferiore nel massimo a 15 anni di reclusione.
Si dà quindi per illustrato l'emendamento 2.9.
Il RELATORE esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 ad eccezione dell'emendamento 2.8, da lui presentato.
Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, soppressivi dell'articolo. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.8 del relatore, ritenendo peraltro opportuno rinviare, ai fini di un maggiore approfondimento, la proposta di modifica dell'emendamento secondo quanto suggerito dalla Commissione giustizia. Peraltro, l'emendamento 2.8 consente di precisare che sono esclusi dai benefici dello scudo fiscale le somme correlabili ai reati, ancorché estinti, di particolare gravità. Dato il carattere piuttosto esaustivo dell'elencazione, egli invita i proponenti a ritirare i restanti emendamenti presentati all'articolo 2, riservandosi peraltro di approfondire l'orientamento del Governo al fine di rendere quanto più omogeneo alle finalità del decreto-legge la disposizione dell'articolo 2.
Posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2, di identico contenuto.
Il senatore TURCI insiste per la votazione dell'emendamento 2.3, che consente comunque di limitare la portata dell'articolo 2.
Posto ai voti, tale emendamento viene respinto. Analogamente viene respinto l'emendamento 2.4.
Il senatore FRANCO Paolo, preso atto del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.5, esprimendo peraltro la contrarietà della propria parte politica sui contenuti dell'articolo 2.
Il senatore TURCI, riprendendo le osservazioni del sottosegretario Vegas, in merito all'opportunità di approfondire per l'Assemblea l'articolo 2, anche in relazione a quanto suggerito dalla Commissione giustizia, ritira gli emendamenti 2.6 e 2.7.
Il relatore SALERNO, condividendo l'opinione espressa dal Sottosegretario, ritiene opportuno non modificare l'emendamento 2.8, rinviando per l'Assemblea l'approfondimento della portata del parere espresso dalla Commissione giustizia.
Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 2.8.
Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 2.9, con le stesse motivazioni espresse dal senatore Turci.
Si passa all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.
Il relatore SALERNO, prendendo atto del parere della 5a Commissione e accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.0.1.
Dopo un intervento del senatore TURCI, il presidente PEDRIZZI, a proposito dell'emendamento 2.0.1, osserva che la composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ancorché modificata di recente dalla Commissione, merita un ulteriore approfondimento.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il senatore TURCI illustra l'emendamento 3.1, volto ad utilizzare il Fondo previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per sostenere la emersione dal lavoro nero e dall'economia irregolare, affrontando in maniera differente rispetto a quanto previsto dall'attuale Esecutivo, la questione della sanatoria del pregresso previdenziale per i lavoratori emersi. A suo parere, infatti, la disciplina prevista dalla legge n. 383 del 2001 non elimina le cause di conflitto tra parte datoriale e lavoratori su tale specifico aspetto.
Il PRESIDENTE rammenta che il senatore Cantoni nella precedente seduta ha ritirato tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 3.
Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 3.1 che, posto ai voti, viene respinto.
Si passa all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.
Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 3.0.1, recante norme in materie estranee alla competenza della Commissione.
Il senatore TURCI aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 3.0.2.
Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 3.0.3, finalizzato ad estendere la disciplina del sommerso anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, data la particolare natura dei contratti di lavoro sottoscritti in tale comparto. Egli, peraltro, ritiene opportuno sottolineare alcune questioni, meritevoli di un ulteriore approfondimento, e relative alla disciplina del rientro dei capitali all'estero: in particolare, appare necessario specificare la nozione di attività finanziarie detenute all'estero, chiarendo che con il termine "detenute" si intendono anche le attività finanziarie detenute da un soggetto interposto; ulteriori modifiche concernono, poi, l'articolo 14 del decreto-legge n. 350, ed in particolare, la precisazione della portata dello scudo fiscale laddove esso è limitato agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività "costituite all'estero e oggetto di rimpatrio": appare opportuno specificare anche in tale caso che per attività costituite all'estero si debba intendere attività detenute in via indiretta. Inoltre, in tema di effetti estintivi del rimpatrio dei capitali, appare opportuno modificare la disciplina in vigore, al di là dell'emendamento del relatore già accolto, prevedendo che gli effetti estintivi si producano anche quando sia stata già comunicata al soggetto interessato l'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335, comma 3, del Codice di procedura penale. Più in generale, sottolinea che l'assenza del sottosegretario Tanzi non ha facilitato l'approfondimento e la valutazione delle questioni accennate.
Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.
Il sottosegretario VEGAS condivide tale parere; in merito all'emendamento 3.0.3 egli ritiene inopportuna la previsione di una specifica disciplina di emersione per il settore dello spettacolo, dato il carattere temporaneo dei contratti posti in essere in tale comparto, mentre invece la normativa agevolativa tende a stabilizzare nel tempo i rapporti di lavoro regolarizzati. Per quanto concerne le altre questioni sollevate dal senatore Eufemi si riserva un approfondimento per l'Assemblea.
In riferimento all'emendamento 3.0.2, il presidente PEDRIZZI puntualizza che, in caso di approvazione, esso sarà riferito al testo del disegno di legge di conversione, recando una disposizione di delega legislativa.
Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.
Interviene per dichiarazione di voto sul mandato al relatore, il senatore TURCI, il quale ribadisce la valutazione negativa della propria parte politica sul decreto-legge, in linea con quanto espresso in sede di esame della disciplina del rientro dei capitali e di regolarizzazione dell'economia sommersa. Peraltro, l'esame del decreto-legge è stato contrassegnato dalla reticenza del sottosegretario Tanzi a fornire alla Commissione le informazioni richieste circa l'andamento delle operazioni di rientro e di emersione dell'economia irregolare; tale reticenza è risultata sconcertante allorché l'Ufficio italiano cambi ha reso nota e ufficializzato l'informazione che, a giudizio del rappresentante del Governo, l'Esecutivo non era in grado di ricostruire. Nel merito le cifre oggi a disposizione parlano di un vero e proprio fallimento sia del rientro che della regolarizzazione del sommerso. A suo parere, il giudizio contrario è altresì rafforzato dall'ampliamento della operatività dello scudo fiscale a reati di tipo tributario, a conferma del carattere di sanatoria generalizzata del provvedimento. Ritiene pertanto di aver motivato il voto contrario della propria parte politica.
A giudizio della senatrice DE PETRIS la proroga del termine per l'effettuazione della dichiarazione di rientro dei capitali e di regolarizzazione dell'economia sommersa conferma la sostanziale inefficacia di tali discipline, così come già osservato in sede di esame della normativa originaria. La valutazione negativa della propria parte politica trae motivo anche dalla contrarietà sull'articolo 2, la cui portata conferma il carattere di sanatoria generalizzata sul fronte fiscale del provvedimento. Al di là degli emendamenti accolti dalla Commissione su tale articolo, occorre approfondire il parere espresso dalla seconda Commissione permanente. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.
Interviene poi il senatore CASTELLANI, per il quale l'articolo 2 del decreto-legge contiene un messaggio chiaro di estensione dell'area di illegalità: il carattere di sanatoria generalizzata emerge infatti in tutta la sua gravità, alla luce del combinato disposto della disciplina originaria con quanto previsto dall'articolo 2. In generale, la proroga prevista dal Governo conferma la sostanziale inefficacia della disciplina agevolativa, visto che le operazioni di rientro dei capitali e la regolarizzazione dell'economia sommersa stanno ottenendo adesioni ben al di sotto delle stime formulate dal Governo. Tutto ciò motiva la dichiarazione di voto contrario.
Il senatore FRANCO Paolo ribadisce le osservazioni critiche espresse sull'articolo 2 del decreto-legge, ma ritiene infondati i rilievi critici circa la efficacia delle discipline agevolative in esame. Per quanto riguarda il rientro dei capitali detenuti illegalmente all'estero, appare opportuno approfondire le ragioni che hanno indotto i risparmiatori ad esportare una parte dei loro patrimoni: ciò premesso, egli sottolinea come il Governo e la maggioranza che lo sostiene siano impegnati a ricreare le condizioni giuridiche ed economiche, attraverso un'ampia azione di riforma fiscale, del mercato del lavoro, dello Stato sociale, affinché lo spirito imprenditoriale e la libera iniziativa siano effettivamente sostenuti e tutelati: preannuncia quindi il proprio voto favorevole.
Interviene poi il senatore COSTA, a giudizio del quale una valutazione a consuntivo dei provvedimenti sul sommerso e sul rientro dei capitali potrà eventualmente far emergere un esito non completamente omogeneo rispetto alle aspettative del Governo e consigliare, pertanto, la predisposizione di ulteriori misure; le proroghe proposte sono peraltro giustificate dalle complessità tecniche delle procedure necessarie per aderire alle proposte agevolative previste nel decreto-legge n. 350 del 2001. Sull'articolo 2, egli non condivide gli allarmi e le preoccupazioni espresse, poiché l'orientamento dell'Esecutivo è quello di consolidare le condizioni favorevoli allo sviluppo economico.
Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica.
Il senatore KAPPLER ribadisce il pieno sostegno del Gruppo di Alleanza Nazionale al provvedimento in votazione, ritenendo ampiamente giustificata una misura di proroga in ragione delle difficoltà tecniche emerse in sede di applicazione delle discipline agevolative.
A maggioranza, si dà quindi mandato al relatore, senatore Salerno, di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1180, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, con le modificazione accolte dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Poiché la Commissione ha concluso l'esame dei punti all'ordine del giorno della corrente settimana, il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 21, e la seduta di domani, già convocata per le ore 8,30 non avranno più luogo.
La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1180
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.1
Il Relatore
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-
bis.
La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, può essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto-legge n. 167 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. In tal caso la provvista corrispondente alle imposte dovute che i soggetti interessati devono fornire agli intermediari ai sensi di quanto disposto dal citato comma 8 dell’articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è determinata tenendo conto della natura delle attività finanziarie rimpatriate».
1.2
Il Relatore
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
Se l’importo totale delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall’integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera
b)
del comma 2 è inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera
a)
dello stesso comma 2, la somma di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, versata in eccedenza, è restituita all’interessato, senza corresponsione di interessi e l’intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
1.3
Il Relatore
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis.
All’articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: “Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera
c),
quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza“».
Art. 2.
2.1
Fassone, Turci, Bonavita, Brunale, De Petris
Sopprimere l’articolo.
2.2
Castellani, D’Amico
Sopprimere l’articolo.
2.3
Fassone, Turci, Bonavita, Brunale, De Petris
Al comma 1, capoverso 2-
ter,
sopprimere le parole:
«già estinti, non punibili o»
e conseguentemente sopprimere le parole da:
«salvo che»
fino alla fine del periodo.
2.4
Turci, Bonavita, Brunale, Fassone, Brutti Massimo, De Petris
Al comma 1, capoverso 2-
ter,
dopo le parole:
«già estinti»
sopprimere le seguenti parole:
«non punibili o non più previsti come tali dall’ordinamento».
2.5
Franco Paolo
Al comma 1, al capoverso, dopo la parola:
«estinti»
inserire le seguenti:
«, con esclusione dei reati di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».
2.6
Turci, Bonavita, Brunale, Fassone, Brutti Massimo
Al comma 1, capoverso 2-
ter,
dopo le parole:
«di tipo mafioso»,
aggiungere le seguenti:
«o finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, di riciclaggio, di contrabbando, di finanziamento illecito dei partiti,».
2.7
Turci, Bonavita, Brunale, Fassone, Brutti Massimo
Al comma 1, capoverso 2-
ter,
dopo la parola:
«concussione,»,
aggiungere le seguenti parole:
«di rapina aggravata,».
2.8
Il Relatore
Al comma 1, capoverso 2-
ter,
dopo le parole:
«di usura»,
aggiungere le seguenti:
«di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonchè dei delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».
2.9
Castellani, D’Amico
Al comma 1, capoverso 2-
ter,
dopo le parole:
«di usura»,
aggiungere, in fine, le seguenti:
«di terrorismo, di riciclaggio.».
2.0.1
Salerno
Dopo l’
articolo 2,
inserire il seguente:
«Art. 2-
bis.
(Disposizioni in materia di giurisdizione tributaria)
1. L’articolo 17 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
–“Art. 17. –
(Composizione). – 1.
Il Consiglio di presidenza della giurisdizione tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha sede in Roma.
2.
Il Consiglio di presidenza è composto da quindici componenti: undici sono magistrati tributari, eletti da tutti i magistrati tributari con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili; quattro consiglieri vengono eletti dal Parlamento, due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori universitari di materie giuridiche ed economiche e gli avvocati e i commercialisti, con almeno dodici anni di iscrizione all’albo professionale.
3.
I quattro consiglieri eletti dal Parlamento finchè sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, nè alcuna altra attività suscettibile di interferire con gli organi della giurisdizione tributaria.
4.
Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti, di cui uno scelto tra i consiglieri eletti dal Parlamento.“.
2. Nell’articolo 29 del decreto legislativo n. 545 del 1992, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-
bis.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l’Ufficio per la tenuta dell’elenco dei magistrati tributari. Il Consiglio di presidenza della giurisdizione tributaria provvede trimestralmente a trasmettere l’elenco aggiornato dei magistrati tributari in servizio: provvede, altresì, alla copertura dei posti, che si rendono vacanti, con l’applicazione del comma 4, dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992 e del punto m-
bis,
così come inserito, dalla legge 28 febbraio 2002, n. 16, all’articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Ufficio per la tenuta dell’elenco dei magistrati tributari, il cui numero viene “adeguato in relazione al flusso medio dei processi“, nonchè in funzione del numero dei giudici in servizio e di quelli che cesseranno, per raggiunti limiti di età, dal servizio entro i prossimi sei mesi, ne dà comunicazione al Consiglio di presidenza della giurisdizione tributaria, che provvede a bandire i concorsi per i trasferimenti e, successivamente, bandisce annualmente i concorsi, per i nuovi magistrati tributari.».
Art. 3.
3.1
Turci, Bonavita, Brunale
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis.
Il terzo e il quarto periodo del comma 4 dell’articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificati dall’articolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, sono sostituiti dal seguente:
“I lavoratori possono ricostruire la loro posizione pensionistica, relativamente ai periodi di lavoro pregressi presso l’impresa che presenta la dichiarazione di emersione, nella quale lavorano alla data del 30 novembre 2002, in osservanza del termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La ricostruzione, che avviene su domanda del lavoratore da presentare alla sede INPS territorialmente competente, comporta la corresponsione da parte del lavoratore richiedente dei contributi per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti vigenti nei rispettivi periodi da regolarizzare. La differenza tra la contribuzione complessiva dovuta e quella erogata è posta a carico del Fondo di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse ivi disponibili. Il pagamento della contribuzione può essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS dell’importo dovuto con una riduzione del 25 per cento, ovvero in 24 rate mensili a partire dal predetto termine senza applicazione di interessi“.
1-
ter.
All’articolo 1, comma 2, lettera
b),
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sostituire le parole: “sono esclusi da contribuzione previdenziale“ con le seguenti parole: “siano tenuti al pagamento dell’aliquota del 4,5 per cento, come contribuzione previdenziale“.
1-
quater.
Per il triennio successivo alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, il Fondo, di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse ivi disponibili, provvede all’integrazione fino all’aliquota del 32,7 per cento della contribuzione previdenziale complessiva versata dal datore di lavoro, ai sensi della lettera
a)
del comma 2 dell’articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nel testo modificato dall’articolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, e dal lavoratore, ai sensi della lettera
b)
del comma 2 dell’articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
1-
quinquies.
All’articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nel testo modificato dall’articolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soppresse le seguenti parole: “in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata“».
3.2
Cantoni
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All’articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
“1-
bis.
Gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione assumono i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione, stipulando un contratto di lavoro i cui effetti decorrono dal 1º gennaio 2002.
1-
ter.
I soggetti di cui al precedente comma possono regolare gli effetti derivanti dal rapporto intercorso fino al 31 dicembre 2001 stipulando una conciliazione da definirsi nelle forme degli articoli 410 e 411 del c.p.c.
1-
quater.
Gli importi oggetto della conciliazione di cui al precedente comma non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali.
1-
quinquies.
Nelle stesse forme previste dagli articoli 410 e 411 c.p.c., i soggetti di cui al comma 1 possono regolare gli effetti derivanti dal rapporto di lavoro per l’anno 2002, fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
1-
sexies.
I lavoratori che aderiscono al programma di emersione sono, in ogni caso, esclusi, anche per i periodi antecedenti alla domanda di emersione, dal computo di ogni limite numerico previsto, a qualunque titolo, da norme di legge e di contratto collettivo.
1-
septies.
Per i soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di emersione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le conciliazioni di cui ai precedenti commi 1-
ter
ed i-
quinquies
regolano, rispettivamente, gli effetti derivanti dal rapporto intercorso fino al 31 dicembre 2000 e quelli derivanti dal rapporto sorto dal 1º gennaio 2001“».
3.3
Cantoni
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis.
All’articolo 1, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sostituire le parole: “per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per i due periodi successivi“ con le seguenti: “per il periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi successivi“.
1-
ter
. All’articolo 1, comma 2 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, e successive modificazioni, aggiungere, dopo la lettera
b),
la seguente lettera:
b-
bis
. “Per i soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di emersione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, il triennio agevolato è costituito dal periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 e dai due periodi successivi“».
3.4
Cantoni
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis.
All’articolo 1, comma 2-
ter
, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, dopo le parole: “periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge“ sono aggiunte le seguenti parole: “e per il successivo“.
1-
ter
. All’articolo 1, comma 2-
ter
, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, e successive modificazioni, le parole “per il medesimo periodo“ sono sostituite dalle parole: “per i medesimi periodi“».
3.5
Cantoni
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All’articolo 1, comma 2-
ter
, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, aggiungere il seguente capoverso: “Le ritenute, dovute per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello successivo, sono versate in un’unica soluzione, entro la data di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in 24 rate mensili maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine“».
3.6
Cantoni
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-
bis.
All’articolo 1, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, dopo le parole: “violazioni fiscali e previdenziali“, aggiungere le seguenti parole: “, compresa la sanzione di cui all’articolo 40, secondo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,“.
1-
ter
. All’articolo 1, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni le parole: “relative all’esistenza del“, sono sostitute dalle seguenti: “nonchè connessi ad ogni altra violazione relativa al rapporto di“».
3.7
Cantoni
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis.
All’articolo 1, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: “Inoltre possono essere stipulati nuovi piani di riallineamento ai quali le aziende, già impegnate in tali piani, possono aderire“».
3.8
Cantoni
Dopo il comma 1, aggiungere i suguenti:
«1-
bis.
Al comma 1, dell’articolo 2 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, e successive modificazioni, premettere i seguenti commi:
“01. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all’articolo 1, qualora non abbiano assolto in tutto o in parte agli obblighi previti dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, possono chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione, il termine, che non può essere superiore a diciotto mesi, è stabilito dall’organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio.
02. L’avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma precedente estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della richiesta sino a quella della verifica della regolarizzazione non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.
03. Per quanto non espressamente stabilito dai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all’obbligo di pagamento della somma di cui all’articolo 21, comma 2, del medesimo decreto“.
1-
ter.
All’articolo 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sostituire il primo periodo, con il seguente: “1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all’articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi accedendo al procedimento di prescrizione e regolarizzazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, anche per le violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in periodo e non dal danno al bene protetto“».
3.0.1
Pizzinato
Dopo l’
articolo 3
, aggiungere il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Contributi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate)
1. Le comunità terapeutiche convenzionate, debitrici per i contributi dell’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale omessi per i propri operatori, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2001, possono regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori.
2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede qualora si tratti di attività lavorativa prestata con carattere di continuità e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusioni od esonero dall’assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza, in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.
3. La regolarizzazione di cui al comma 1, previa presentazione della domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può avvenire in venti rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, secondo modalità fissate dagli enti. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell’1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto è dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata da idonea documentazione comprovante l’esistenza dell’attività e il numero di settimane in cui essa è stata prestata. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati in base al minimo di retribuzione settimanale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
5. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle comunità terapeutiche convenzionate, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone già tossicodipendenti, inserite in attività lavorative all’interno delle stesse comunità, al termine della fase terapeutica, sono ridotte a zero, come previsto dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 5 milioni a partire dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero».
3.0.2
Pizzinato, Turci
Dopo l’
articolo 3
, aggiungere il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Dipendenti delle società sportive)
1. Allo scopo di realizzare un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali, che svolgono attività di manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di tipo amministrativo, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, uno decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
previsione di forme di incentivazione all’emersione per le società interessate;
b)
definizione di linee guida per la stipula di un contratto di lavoro tipo per il settore dello
sport
.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 10 milioni a partire dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, per l’anno 2002 nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» delle stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2002, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero».
3.0.3
Eufemi
Dopo l’
articolo 3
, aggiungere il seguente:
«Art. 3-
bis.
(Emersione dal sommerso dei lavoratori dello spettacolo)
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo che hanno effettuato prestazioni artistiche di natura occasionale».