FINANZE E TESORO (6a)

GIOVEDI' 25 OTTOBRE 2001
27a Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI


Intervengono il dottor Antonio Finocchiaro, Vice Direttore generale della Banca d'Italia, accompagnato dal dottor Francesco Maria Frasca, Capo del Servizio concorrenza, normativa e affari generali di vigilanza e dal dottor Luca Criscuolo, funzionario del medesimo Servizio.

La seduta inizia alle ore 9,25.


SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.


PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione della Banca d'Italia.

Il presidente PEDRIZZI, riepiloga il contenuto delle audizioni già svolte, facendo presente che risulta pienamente confermata la opportunità di svolgere un'indagine sui possibili rischi di riciclaggio di denaro contante, soprattutto in particolari settori, in concomitanza con l'approssimarsi del periodo di conversione delle valute nazionali in euro. Successivamente, ricorda i commenti e le osservazioni, di segno positivo, sul decreto-legge concernente il rientro dei capitali all'estero e quelle relative al numero delle segnalazioni delle operazioni sospette effettuate; ribadisce infine l'obiettivo dell'indagine di verificare - senza creare allarmi o incertezze nella generalità dei cittadini - i meccanismi di controllo posti in essere in occasione della conversione della lira in euro e di identificare eventuali contromisure per eliminare o attenuare eventuali fenomeni patologici.

Interviene il dottor FINOCCHIARO, il quale sottolinea coma la Banca centrale sia fra le istituzioni più impegnate nell’attività di conversione della moneta nazionale in euro. Egli esprime peraltro la consapevolezza che tale operazione possa costituire l’occasione per cambiare nel segno monetario comune anche i proventi di attività illegali. Mentre il contante andrà materialmente sostituito, infatti, la quota depositata in conti bancari o investita in strumenti finanziari verrà automaticamente ridenominata in euro.
Il coinvolgimento, anche inconsapevole, di un intermediario in operazioni di riciclaggio è naturalmente incompatibile con una sana e prudente attività creditizia, indirizzata alla ricerca dell’efficienza e della redditività, da perseguire con politiche aziendali attente a una corretta gestione del rischio.
Per tali motivi la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno delineato un quadro regolamentare stringente, sollecitando gli intermediari ad un più intenso impegno per ostacolare il tentativo di passaggio al mondo legale del denaro originato da attività criminali.
Va sottolineato però che il rischio effettivo di riciclaggio va valutato alla luce della validità e dell’articolazione delle norme che contrastano il rischio stesso.
Al fine di predisporre tutti gli strumenti per ricostruire i passaggi dei flussi finanziari ovvero per intercettare movimenti di capitale rivenienti o originati da attività illecite, l'attività di contrasto del reato riciclaggio - prosegue l'oratore - può essere articolata su più livelli, integrati tra di loro: internazionale, nazionale e in riferimento alla singola azienda. In generale, l’efficacia dell’azione antiriciclaggio richiede a livello internazionale l’adozione di norme uniformi in grado di evitare asimmetrie nelle regolamentazioni e possibilità di arbitraggio fra le stesse; necessita altresì della collaborazione delle autorità giudiziarie, investigative e di vigilanza, pur in una condizione di salvaguardia delle loro specificità operative. Infatti, la globalizzazione dell’economia, la liberalizzazione dei movimenti di capitale, le nuove tecnologie, la stessa Unione europea sono fra i fattori che hanno agevolato lo sviluppo di un mercato globale della finanza. In tali condizioni, agli intermediari vengono offerte maggiori opportunità operative, consentendo un’allocazione più efficiente delle risorse, da orientare ad investimenti che presentano le migliori prospettive di rendimento. E' altresì vero che la presenza di operatori in grado di muovere ingenti fondi di matrice criminale costituisce una minaccia per il sistema finanziario, alterando il corretto operare della concorrenza e determinando inefficienze allocative e gestionali.
Tale condotta va contrastata, senza ostacolare né la libera circolazione dei capitali, né le condizioni di competitività degli operatori.
A livello internazionale, il primo obiettivo per rendere efficace l'azione di contrasto del riciclaggio è quello di espandere al massimo la collaborazione fra i paesi e tra gli organismi di controllo, avendo di mira innanzitutto la fissazione di principi uniformi, la omogeneizzazione delle discipline e la uniformazione delle procedure di controllo. Altri obiettivi rilevanti della collaborazione internazionale consistono nella definizione sempre più precisa del concetto stesso di riciclaggio, la continua valutazione dell'adeguatezza delle normative in parola, l'emanazione di raccomandazioni e di direttive per la creazione di strutture specializzate o organismi in grado di sviluppare competenze specifiche in tema di riciclaggio. L'oratore passa quindi in rassegna gli organismi che, in sede internazionale operano come presidi fondamentali di contrasto al riciclaggio, illustrando l'attività del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), quella del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e della stessa Unione europea, la cui direttiva n. 308 del 1991 costituisce un punto di riferimento per evitare l'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio. A livello nazionale, l'azione antiriciclaggio si esplica attraverso l'adeguamento della disciplina interna ai principi comuni enucleati in sede internazionale, la fissazione di regole e discipline per l'applicazione di tali principi, l'individuazione degli organismi e delle procedure di controllo, nonché dei soggetti coinvolti nell'applicazione della disciplina antiriciclaggio.
Passando al terzo livello, l'oratore fa presente che ogni azienda e ogni soggetto deve nominare un "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", posto a capo di un'apposita struttura incaricata anche dei contatti con l'Ufficio italiano dei cambi, al quale è rimessa la valutazione complessiva delle operazioni con profili di anomalia.
Egli dà poi conto dei compiti e delle funzioni assegnate ai vari organismi per applicare la normativa nazionale antiriciclaggio. I controlli sul rispetto di tale normativa sono affidati all'Ufficio Italiano dei cambi, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, con riferimento agli intermediari abilitati, e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nei confronti di tutti gli altri soggetti. Sono altresì assegnate all’UIC le funzioni di analisi statistica - di particolare rilievo e significato - volte a individuare indizi di riciclaggio su base territoriale e, dal 1997, di approfondimento delle segnalazioni ricevute dagli intermediari. La Banca d’Italia comunica all’Ufficio le operazioni anomale rilevate nell’esercizio dei controlli di vigilanza e collabora all’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.
La legge finanziaria per il 2001 ha inoltre riconosciuto all’UIC il ruolo di “unità di informazione finanziaria” nazionale.
Il numero di segnalazioni pervenute all'Ufficio italiano dei cambi dal 1991 ad oggi presenta un incremento costante e all'incremento del numero delle segnalazioni si accompagna una migliore qualità delle stesse consentendo una maggiore efficacia dell'analisi. Di recente, è stato consentito all'UIC di archiviare anche le segnalazioni di operazioni sospette irrilevanti, dando modo quindi all'Ufficio di concentrare le proprie risorse sull'esame di quelle che, con maggiore probabilità, celano attività di riciclaggio.
Passando ad esaminare le istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette, l'oratore ricorda che la Banca d'Italia ha diffuso nel 1993 un documento contenente indicazioni, successivamente aggiornate ed integrate, per la segnalazione delle operazioni sospette, il cosiddetto "Decalogo". Di tali istruzioni è stata divulgata una versione rinnovata che rimarca il carattere prescrittivo di tali disposizioni. Le istruzioni, dirette agli operatori bancari, finanziari e assicurativi indicano agli stessi gli obiettivi da raggiungere in termini di conoscenza della clientela, funzionamento dei controlli interni e definizione di efficaci procedure di segnalazione.
Da una recente indagine compiuta dalla Banca d'Italia, emerge che sono circa due milioni i soggetti coinvolti per indagine o controlli di operazioni sospette. Passando ad esaminare il contributo che le innovazioni tecnologiche ed operative offrono in tema di contrasto del riciclaggio, ovvero le implicazioni che comporta l'uso delle nuove tecnologie, l'oratore fa presente, da un lato, che l'esame del profilo economico, finanziario e operativo del cliente necessita di un patrimonio di dati correttamente rilevato, aggiornato e gestito in forma accentrata, dall'altro, che l'utilizzo di nuovi canali distributivi dei prodotti finanziari, quali la rete internet deve essere accompagnato da specifiche cautele. Infatti l'uso della Rete consente la delocalizzazione geografica e la spersonalizzazione del rapporto tra il cliente e la banca, consentendo in tal modo di effettuare una pluralità di operazioni. Anche per tali aspetti, allo scopo di prevenire un uso illecito delle transazioni effettuate con reti informatiche, particolari cautele sono richieste agli intermediari. Per altri aspetti, il "Decalogo" sottolinea comunque il ruolo di ausilio che le procedure automatiche di rilevazione dei profili di anomalia rivestono ai fini dell'individuazione delle operazioni da segnalare; la mancata rilevazione automatica di un'operazione non giustifica l'assenza di rilevazioni di anomalie. E' vero d'altro canto che il "Decalogo", per quanto riguarda il commercio elettronico, prevede che l'intermediario possa rifiutare l'operazione in presenza di indici e di evidenze che rendano sospetta l'operazione stessa.
Il dottor Finocchiaro passa poi ad illustrare la specifica problematica concernente le attività finanziarie svolte nei cosiddetti centri off-shore e nei Paesi "non cooperativi". Nel sistema finanziario internazionale l'intensa attività di intermediazione dei centri off-shore riflette, in parte, l'elevata efficienza di tali mercati, soprattutto per i prodotti innovativi. In taluni casi, peraltro, l'afflusso di capitali verso di essi è riconducibile alla contenuta imposizione fiscale, a un basso grado di regolamentazione e a regimi di tutela del segreto bancario particolarmente stringenti. In tale contesto, destano particolare preoccupazione gli ostacoli che i centri off-shore frappongono sovente all'esercizio della vigilanza sulle banche internazionali e sulle imprese finanziarie ivi insediate.
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Financial Stability Forum hanno esaminato la rispondenza della normativa dei centri off-shore ai princìpi base della vigilanza bancaria. Alcuni centri esercitano una vigilanza adeguata sul sistema finanziario e partecipano alle iniziative internazionali volte a migliorare la qualità dei controlli; altri presentano rilevanti carenze negli assetti istituzionali e nella normativa.
Allo scopo di sollecitare una più completa adesione agli standard internazionali, nel maggio del 2000, il Financial Stability Forum ha classificato i centri off-shore in tre gruppi, in relazione alla qualità della vigilanza e della cooperazione prestata alle autorità di controllo estere. L’iniziativa ha indotto gli organi di vigilanza dei principali centri a dichiarare la disponibilità ad adeguare le normative ai princìpi internazionali di vigilanza.
Le esperienze investigative sottolineano che taluni centri off-shore rappresentano un varco attraverso il quale i capitali di origine illecita fanno ingresso nei circuiti finanziari internazionali.
In ambito GAFI, sono stati definiti i criteri volti a individuare “paesi e territori non cooperativi”: nel giugno del 2000, al termine di una prima fase dei lavori, ne sono stati identificati 15 , inclusi alcuni centri off-shore, la cui lista è stata diffusa dalla Banca d’Italia. Gli intermediari, infatti, sono stati richiamati all’osservanza di specifiche cautele nelle relazioni d’affari con soggetti residenti o provenienti da paesi dotati di legislazioni antiriciclaggio inadeguate.
Il GAFI valuta se i territori ritenuti “non cooperativi” adottino provvedimenti idonei, ove correttamente applicati, a superare le carenze rilevate e procede all’esame di altri territori. A seguito di tale azione, alcuni sono stati rimossi dalla lista, altri vi sono stati inclusi. Attualmente, la lista è composta da 19 paesi.
Passando ad esaminare le problematiche correlate al passaggio all'euro, l'oratore ribadisce che la Banca d’Italia è tra i soggetti maggiormente impegnati affinché le operazioni di sostituzione delle banconote in lire con quelle in euro avvengano secondo criteri di funzionalità e sicurezza.
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali concernenti in generale la conversione delle lire in euro e il passaggio dalla divisa nazionale a quella comunitaria, l'oratore rinvia integralmente a quanto già dichiarato presso le Commissioni V e VI della Camera dei deputati.
In aggiunta alle osservazioni svolte in quella sede, egli dà conto dei contenuti del decreto-legge n. 350 del 2001, in fase di conversione, che ha completato il quadro normativo per la transizione, consentendo agli intermediari di pianificare le attività conclusive.
In tale provvedimento, ha trovato riconoscimento il principio del silenzio-assenso per la conversione in euro dei conti della clientela, è stata definita l’operatività bancaria di fine anno, viene attribuita alla Banca d’Italia la possibilità di stabilire, in conformità alle decisioni assunte dal SEBC, i giorni di chiusura del sistema dei pagamenti denominato BIREL. Inoltre, le banconote e le monete in euro vengono equiparate a quelle in lire, estendendo l’efficacia della fattispecie di reato previste dal codice penale anche ai casi di falsificazione della moneta unica posti in essere prima della sua entrata in vigore.
Il provvedimento detta anche norme volte a consentire l’emersione e la conseguente regolarizzazione delle attività detenute all’estero da soggetti residenti in Italia, che abbiano esportato o detenuto all’estero capitali e attività in violazione delle restrizioni valutarie e degli obblighi tributari previsti dal cosiddetto “monitoraggio fiscale”, nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.
Il decreto-legge precisa che le citate operazioni “non costituiscono di per sé elemento ai fini della valutazione dei profili di sospetto” per la segnalazione all’UIC. Resta ferma, invece, la valutazione degli elementi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.
Per ciò che concerne gli aspetti direttamente richiamati dall'oggetto dell'indagine conoscitiva, egli fa presente che il passaggio alla moneta unica implica la necessità di convertire in euro le disponibilità in lire o in altre valute dell’Eurosistema da chiunque possedute.
Non è da escludere che operazioni di sostituzione siano state già avviate, sia pure con gradualità. Va segnalato che in questa fase si tratta solo di formulare ipotesi di lavoro, non esistendo rilevazioni statistiche. Peraltro, va detto che da parecchi mesi i tassi di variazione mensile delle banconote in circolazione risultano, in molti paesi dell’Unione europea, negativi. Sia pure con un certo ritardo, anche in Italia l’andamento della domanda di banconote ha fatto registrare in media, nei primi 9 mesi dell’anno, tassi di crescita pari a meno di metà di quelli dello stesso periodo del 2000. A settembre, la crescita è risultata pari a zero. Dall’inizio di ottobre, la domanda registra una crescita negativa dovuta a un modesto incremento dell’introito ed una più consistente flessione dell’esito dalle casse della Banca d’Italia. Tale andamento sembrerebbe confermare comportamenti anticipativi rispetto alla scadenza del periodo di conversione.
Il rischio di riciclaggio nella fase di conversione rileva sotto due aspetti. Da un lato, può fornire l’occasione per “ripulire” proventi illeciti, approfittando di possibili smagliature nella rete di protezione e di disfunzioni operative; dall’altro, però, costituisce un’opportunità per le autorità impegnate nell’azione di lotta alla criminalità.
Il prevalere dell’una o dell’altra ipotesi dipende dal comportamento degli intermediari e delle autorità e dall’efficacia dei meccanismi di collaborazione.
Per gli intermediari la sostituzione della moneta costituisce un banco di prova per valutare l’efficacia delle procedure e dei controlli adottati; per le autorità di controllo si tratta di porre in essere tutte le iniziative già preordinate per prevenire atti illeciti. D'altro canto, la vigilanza della Banca d'Italia sugli istituti di credito si esercita anche per gli aspetti concernenti l'applicazione della normativa antiriciclaggio.
Tra le iniziative assunte per assicurare piena trasparenza alle operazioni di conversione, l'oratore ricorda che l’UIC ha stabilito che gli intermediari indichino specificamente la conversione delle banconote di un qualsiasi paese dell’Eurosistema fra le causali da utilizzare per le segnalazioni statistiche. L’analisi delle operazioni effettuate, infatti, potrebbe far emergere fenomeni meritevoli di approfondimento.
Il "Decalogo" contiene specifici indici per la valutazione di profili di anomalia nelle operazioni di cambio di banconote in lire o valuta comunitaria contro euro o valute non comunitarie. È attribuita rilevanza alla frequenza e alla significatività dell’importo delle operazioni, alla circostanza che l’operazione sia effettuata senza transitare per un conto corrente.
Quanto alle operazioni che potrebbero nascondere azioni di riciclaggio, occorre distinguere fra fase preparatoria e di transizione e fase successiva alla cessazione del corso legale della lira.
Nella prima, il presidio è fornito dalla ordinaria normativa antiriciclaggio. Inusuali richieste di valute di paesi non comunitari, dollari in particolare, ovvero di titoli al portatore devono richiamare l’attenzione degli operatori; il ricorso a tecniche di frazionamento degli importi richiede alle banche specifiche valutazioni.
L’esigenza di disfarsi, con urgenza, dei capitali illeciti potrebbe determinare un aumento delle operazioni non convenienti in termini economici: ad esempio, acquisto di strumenti finanziari a prezzi molto discosti da quelli di mercato.
Afflussi significativi e ingiustificati di denaro potrebbero interessare anche settori non finanziari, quali il mercato immobiliare, nonché quello degli oggetti di elevato valore. In particolare, va tenuto presente che il mercato immobiliare ha fatto registrare nell’ultimo anno una crescita del volume di affari, alla quale si è accompagnato un aumento delle operazioni creditizie a medio-lungo termine (mutui ipotecari in particolare).
Va peraltro chiarito che la difficoltà di accertare il reale valore del totale delle transazioni immobiliari rende difficile stabilire una correlazione fra tale valore e quello dei mutui erogati. Ove la differenza fra i due importi fosse rilevante si potrebbe anche ipotizzare – in aggiunta alla quota attinta dalle disponibilità liquide dell’acquirente che caratterizza, in genere, le transazioni immobiliari – un impiego di somme in contanti derivanti da attività illecite. È, questa, soltanto un’ipotesi che andrebbe approfondita. E' stata opportuna, in tal senso, l’estensione dei presìdi antiriciclaggio, effettuata dal decreto legislativo n. 374 del 1999, al settore della mediazione immobiliare e del commercio di beni di rilevante valore e di preziosi.
Dopo il 28 febbraio 2002, le banconote in lire potranno essere convertite in euro, fino al 1° marzo 2012, presso le filiali della Banca d’Italia.
Nel quadro delineato, potrebbero sfuggire ai controlli le operazioni di conversione di denaro illegale, trasferito all’estero, effettuate presso intermediari di non elevata reputazione, situati in paesi con un ridotto livello di controlli. Ove si trattasse di lire, un’attenta verifica dei flussi di banconote provenienti dall’estero potrebbe consentire comunque di individuare eventuali fenomeni anomali. Dal 1° gennaio 1999, infatti, le banche centrali dell’Eurosistema si scambiano tutte le valute estere, introitate direttamente o ad esse pervenute tramite il sistema bancario. La rimessa alla Banca d’Italia di banconote italiane da parte dei paesi dell’area ha fatto registrare, nei primi 9 mesi dell’anno in corso, un ulteriore incremento rispetto all’analogo dato dello scorso anno (3.310 miliardi di lire contro 2.986). I flussi provengono essenzialmente dalla Germania (oltre il 70% che verosimilmente contiene rimesse di banconote in lire a loro volta provenienti dalla Svizzera) e dalla Francia.
L'oratore si diffonde poi analiticamente sulle misure predisposte per combattere il finanziamento ai gruppi terroristici internazionali, sottolineando come le iniziative assunte implichino un salto di qualità nella disciplina e nei meccanismi operativi dell'attività di prevenzione e repressione.
Ai fini di una tempestiva segnalazione all’UIC, gli intermediari sono stati chiamati a esaminare con sollecitudine i rapporti in essere e le operazioni effettuate con persone, enti e società collegati ad eventi terroristici. Tali verifiche vanno effettuate con riferimento agli elenchi allegati ai regolamenti comunitari recanti provvedimenti restrittivi nei confronti dei talebani dell’Afghanistan e alle liste di soggetti “sospetti” stilate in ambito comunitario o da autorità investigative statunitensi.
I regolamenti comunitari, emanati per dare attuazione ad analoghe risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, prevedono misure di embargo e il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, presso banche e altre istituzioni presenti nel territorio degli Stati membri.
In tale contesto, il decreto-legge n. 353, in fase di conversione, ha sancito la nullità degli atti compiuti in contrasto con le disposizioni dei richiamati regolamenti ed ha stabilito le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazioni.
Infine, l'azione di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, è stata ulteriormente rafforzata con l'istituzione, ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).
Conclusivamente, l'oratore osserva che l’integrazione dei mercati e l’affievolirsi delle segmentazioni degli stessi rendono sempre più necessari stretti rapporti di collaborazione tra le autorità di vigilanza a livello internazionale, lo scambio fra le stesse di notizie riservate e risposte fondate su un approccio globale.
L’immissione in circolazione, dal 1° gennaio 2002, della moneta comune europea e il contestuale ritiro di dodici monete nazionali, rappresenta comunque un evento di eccezionale portata, pur nella consapevolezza del rischio che i detentori di disponibilità di origine illecita potrebbero utilizzare tale occasione per disfarsene utilizzando i vari canali del circuito finanziario.
Egli assicura che tutte le autorità di vigilanza e gli intermediari finanziari sono impegnati a contrastare tale fenomeno, utilizzando tutti gli strumenti disponibili.

Interviene il senatore COSTA, il quale esprime preoccupazione per i ritardi registrati nella distribuzione delle banconote e delle monete in euro; egli chiede, inoltre, una valutazione circa l'esigenza di rendere più semplici e meno onerose per i clienti tutte le procedure inerenti ai rapporti tra banche e clientela.

Il dottor FINOCCHIARO illustra gli strumenti posti in essere dall'istituto di emissione, dall'ABI e dai responsabili dell'ordine pubblico al fine di superare gli inconvenienti segnalati nella distribuzione delle nuove banconote. Per quanto riguarda il proliferare e il moltiplicarsi di comunicazioni tra banche e clienti, egli ritiene opportuno bilanciare l'aggravio degli adempimenti con i risultati ottenuti, sia rispetto al riciclaggio che rispetto alle esigenze di trasparenza e completezza dell'informazione.

Il senatore EUFEMI chiede di conoscere le iniziative poste in essere nei confronti di Paesi che hanno chiesto di aderire all'Unione europea e che, al momento, compaiono nelle liste dei Paesi "non cooperativi". Egli chiede, inoltre, quali sono i canali alternativi che possono essere utilizzati attualmente per riciclare denaro "sporco".

Il dottor FINOCCHIARO risponde che la normativa antiriciclaggio si applica indifferentemente a tutti gli intermediari, alle banche, alle Poste italiane, alle assicurazioni e agli intermediari finanziari in genere.

Il dottor FRASCA illustra le iniziative compiute nei confronti dei Paesi che chiedono di aderire all'Unione europea al fine di elevarne gli standard normativi e applicativi in tema di controllo dei flussi finanziari, nonché per controllare che tali standard siano effettivamente rispettati.

Il senatore BONAVITA chiede di illustrare le iniziative poste in essere nei confronti dello Stato di San Marino.
Il dottor FRASCA dà conto delle iniziative e delle azioni poste in essere nei confronti di San Marino, sia in tema di adozione di strumenti normativi omogenei a quelli vigenti in Italia, sia per quanto riguarda le modalità applicative della stessa.

Il dottor FINOCCHIARO fa presente poi che sia lo Stato della Città del Vaticano che lo Stato di San Marino utilizzeranno banconote e monete in euro senza naturalmente poter stampare o coniare autonomamente le nuove monete.

Il presidente PEDRIZZI ritiene particolarmente grave che la comunità internazionale non riesca a ostacolare la proliferazione di centri finanziari off-shore e di paradisi fiscali, grazie ai quali possono essere realizzati vasti movimenti di capitali di provenienza illecita e reati finanziari in genere: egli chiede quindi quali siano gli strumenti effettivi per ridurre ed eliminare i rischi connessi alla operatività di tali "paradisi fiscali".

Il dottor FINOCCHIARO esprime l'opinione personale che non esistono margini di interventi "diretti" nei confronti dei Paesi "non cooperativi", ovvero dei centri off-shore: la Comunità internazionale, tuttavia, attraverso gli organismi di contrasto e di controllo esistenti, ha enucleato una serie di strumenti di pressione e di azioni indirette che stanno inducendo molti Stati a rivedere la propria posizione; l'effetto deterrente indotto dalle ipotesi di embargo finanziario o di selezione della clientela appaiono particolarmente adatti per ottenere significativi risultati. Infine, per quanto riguarda gli intermediari nazionali operanti in Paesi "non cooperativi", egli non individua profili di particolare preoccupazione.

Il presidente PEDRIZZI, ringraziando i rappresentanti della Banca d'Italia, dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,35.