GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2004
344a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE REFERENTE

(622) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici
(1659) MANFREDI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di condominio
(1708) BUCCIERO ed altri. - Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonche' all' articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici
(2587) TUNIS. - Modifiche alla normativa in materia di condominio
- e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 marzo 2004.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che il Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo ha concluso i suoi lavori, in esito all'esame delle proposte di modifica presentate al testo provvisorio già elaborato dal medesimo Comitato ristretto e pubblicato in allegato al resoconto del 24 febbraio 2004. Precisa che il testo predisposto in via definitiva dal Comitato ristretto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) tiene conto in modo significativo delle varie proposte emendative avanzate, accogliendo, talora con opportune integrazioni e riformulazioni, anche molte di quelle presentate da senatori appartenenti a gruppi dell'opposizione.

Il relatore MUGNAI (AN) illustra quindi il testo definitivo predisposto dal Comitato ristretto, riservandosi di esporre più dettagliatamente i contenuti dello stesso in occasione della prossima seduta.

Il presidente Antonino CARUSO, d'intesa con il RELATORE, propone quindi la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al testo unificato che - tenuto conto del lavoro fin qui svolto - suggerisce particolarmente breve, indicando a tal fine il giorno 17 maggio 2004, alle ore 15,00.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è in fine rinviato.


(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 dicembre 2003.

Il presidente relatore Antonino CARUSO (AN) avverte che il Comitato ristretto istituito per la predisposizione di un testo per il disegno di legge in titolo ha concluso i suoi lavori, presentando un articolato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna). Osserva che le modifiche introdotte non hanno mutato l'impostazione complessiva del disegno di legge n. 1243, trattandosi in molti casi di interventi marginali o comunque diretti a realizzare un miglior coordinamento con le vigenti disposizioni della legge fallimentare. Ben più significativi sono invece gli interventi di carattere aggiuntivo rispetto al testo originario. Questi ultimi possono complessivamente ricondursi, da un lato, alla finalità di una maggiore giurisdizionalizzazione del procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento nell'ottica di una maggiore tutela del debitore e, dall'altro, all'esigenza di un potenziamento della procedura per garantire un più utile realizzo dell'attivo fallimentare nell'interesse dei creditori. Si è invece deciso di rinviare all'esame della Commissione in sede emendativa la possibilità di un intervento diretto a riconsiderare la vigente disciplina in tema di ordine dei privilegi.
Propone quindi di fissare a martedì 19 maggio 2004, alle ore 20,00, il termine per la presentazione di emendamenti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è in fine rinviato.


(490) BETTAMIO ed altri. - Disciplina della professione di investigatore privato
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 maggio 2004.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si riprenderà l'esame degli emendamenti e degli articoli accantonati e ricorda che i predetti emendamenti sono già stati ripubblicati in allegato al resoconto della seduta del 21 aprile scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 30 su cui il relatore aveva preannunciato nell'ultima seduta la presentazione di alcune proposte di coordinamento che saranno esaminate nel corso della presente seduta in un momento successivo.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 30.7 e approvato l'articolo 30 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 42.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 42.1.

Dopo che il RELATORE ha ritirato gli emendamenti 42.100 e 42.10 (testo 2), posto ai voti è approvato l'emendamento 42.10.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 42.2 e 42.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Dopo brevi interventi del relatore BUCCIERO (AN), del presidente Antonino CARUSO, che richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui agli articoli 103 e 200 del codice di procedura penale, e del senatore Luigi BOBBIO (AN), che dichiara di condividere l'emendamento 44.6 interamente soppressivo dell'articolo 44, tale emendamento è posto ai voti e approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 e 44.5.

Si passa all'esame delle proposte di coordinamento.

Dopo essere state illustrate dal relatore BUCCIERO (AN), sono separatamente poste ai voti e approvate le proposte di coordinamento coord. 3.1, coord. 6.1, coord. 9.1, coord. 11.1, coord. 12.1, coord. 14.1, coord. 16.1, coord. 17.1, coord. 20.1, coord. 23.1, coord. 25.1, coord. 30.1 e coord. 30.2.

La Commissione conviene poi che in sede di coordinamento formale il relatore provveda ad apportare ulteriori modifiche all'articolo 30 in modo da distinguere quali delle materie indicate nel comma 2-ter di tale articolo dovranno essere oggetto sia della prova scritta, sia del colloquio, e quali invece dovranno essere affrontate esclusivamente in sede di colloquio.

Il RELATORE prosegue illustrando le proposte di coordinamento coord. 31.1, coord. 34.1, coord. 37.1, coord. 38.1, coord. 40.1, coord. 41.1 e coord. 41.2, che sono poi separatamente poste ai voti e approvate.

Il RELATORE illustra quindi le proposte di coordinamento coord. 63.1, coord. 63.2, coord. 63.3 e coord. 64.1, sulle quali si apre un breve dibattito incentrato sull'esigenza di definire la normativa transitoria in modo tale che la stessa, da un lato, risulti coerente con l'esigenza di tutelare la posizione di chi ha finora esercitato l'attività di investigatore privato e, dall'altro, risponda alla necessità di adottare una soluzione in sintonia con l'impianto complessivo della nuova legge.

Dopo che il relatore BUCCIERO (AN) ha chiesto che la questione da ultimo evidenziata sia affrontata nella prossima seduta, il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.


(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d' appello di Genova e della corte d' appello di Firenze
(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma
(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d' appello di Sassari, Taranto e Bolzano
(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di Corte d' assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria
(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della Corte d' Appello di Taranto
(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d' appello, di una sede di corte di assise d' appello e di un tribunale dei minori a Verona
(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d' appello di Lucca
(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte d' Appello di L' Aquila
(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte d' appello de L' Aquila
(970) FILIPPELLI. - Istituzione della Corte di Assise presso il Tribunale di Crotone
(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d' appello di Sassari
(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari
(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d' appello di Palermo
(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d' appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d' appello di Milano e Torino
(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte di appello di Novara
(1668) CURTO. - Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce
(1710) GUASTI. - Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d' appello di Bologna
(1765) CUTRUFO e TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma
(1843) MONTAGNINO ed altri. - Ampliamento del Distretto della Corte d' appello di Caltanissetta
(2172) DETTORI. - Istituzione della corte d' appello di Sassari
(2806) TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d' appello di Roma
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn.104, 279, 347, 502, 740, 752, 771, 970, 1411, 1468, 1493, 1555, 1668, 1710 e 1843, disgiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 344, 385, 456, 1051, 1765 e 2172 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2806, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 104, 279, 347, 502, 740, 752, 771, 970, 1411, 1468, 1493, 1555, 1668, 1710 e 1843 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 104, 279, 347, 502, 740, 752, 771, 970, 1411, 1468, 1493, 1555, 1668, 1710 e 1843, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2806 e rinvio)

Il relatore Luigi BOBBIO (AN), dopo aver ricordato il dibattito svoltosi in sede di esame, presso questo ramo del Parlamento, dei disegni di legge n. 1296 e abbinati in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, con specifico riferimento alla delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie della quale venne poi deliberato lo stralcio, rammenta che in tale fase d'esame in Commissione furono esaminate congiuntamente una serie di proposte di istituzione di nuove Corti d'appello o sezioni distaccate di queste presentate da numerosi senatori.
Tenuto conto che i disegni di legge n. 1296-bis e n. 1296-ter, risultanti dallo stralcio sopra menzionato, conservano interamente la loro valenza di progetto generale volto a raggiungere l'obiettivo di distribuire sul territorio nazionale le sedi giudiziarie rispetto a parametri connessi ad un più efficace servizio della giustizia, non si può però al contempo non considerare l'urgenza a provvedere che talune situazioni particolari e locali impongono.
I disegni di legge n. 344, 385, 456, 2172 e 1051 che propongono nuove sedi di Corti d'appello nelle città di Sassari, Taranto, Bolzano e Caserta e i disegni di legge n. 1765 e 2806 relativi all'istituzione di una sezione distaccata della corte d'appello di Roma in Frosinone muovono indistintamente da considerazioni legate all'eccessivo carico giudiziario che grava sulle attuali sedi giudiziarie nonché dall'ampiezza territoriale e dai connessi problemi di mobilità, oltrechè, nel caso specifico di Caserta, da una situazione estremamente preoccupante per quanto riguarda il contrasto della criminalità. In particolare, la nuova sede distaccata di Frosinone produrrebbe un benefico effetto decongestionante rispetto alla Corte d'appello di Roma, mentre la nuova Corte d'appello di Caserta servirebbe a dare una risposta giudiziaria più efficace rispetto ad un territorio - come già accennato - ad alta densità criminale. La completa autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano, impone poi una corrispondente autonomia degli uffici giudiziari di riferimento, mentre la nuova sede di Taranto sarebbe in grado di meglio suddividere tra questa e quella esistente di Lecce una rilevante mole di lavoro.
Conclusivamente, propone alla Commissione di disgiungere l'esame dei disegni di legge nn. 2172,1051, 344, 385, 456, 1765 da quello degli altri disegni di legge in titolo e di proseguire l'esame dei predetti disegni di legge congiuntamente con quello del disegno di legge n. 2806.

Conviene la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore FEDERICI (FI) il quale sottolinea la drammaticità della situazione della amministrazione della giustizia in Sardegna contrassegnata da gravi fenomeni di delinquenza, da una situazione penitenziaria al limite della tollerabilità, da carichi di lavoro particolarmente significativi. L'urgenza di provvedere all'istituzione della Corte d'appello di Sassari è giustificata peraltro anche dalla distanza e dalle difficoltà in termini di viabilità che la separa da Cagliari. Dal punto di vista finanziario, in fine, detta istituzione non dovrebbe essere eccessivamente onerosa, essendo già funzionanti gli uffici dell'attuale sezione distaccata. Auspica, conclusivamente, una rapida approvazione dei disegni di legge che propongono l'istituzione della predetta Corte di appello.

L'esame congiunto è infine rinviato.


(2007) SALERNO ed altri. - Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale
(2826) DELOGU ed altri. - Modifica dell' articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilita' d' ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell' esercizio delle sue funzioni , fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile 2004.

Il PRESIDENTE, in accoglimento di richieste pervenute in tal senso, propone la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti per il giorno 18 maggio 2004, alle ore 13.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 16,45.


TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1708 E CONGIUNTI

Art. 1.

        1. L’articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:
        «Art. 1117. - (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio, se non risulta il contrario dal titolo che, a pena di nullità, deve precisarne la diversa destinazione d’uso:
            1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili;

            2) i locali per servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi, le centraline di controllo delle energie e delle telecomunicazioni;
            3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari e i sistemi di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

        Il valore proporzionale delle singole unità immobiliari deve essere precisato dal regolamento di condominio o dalle deliberazioni di cui all’articolo 1117-quater ed essere espresso in millesimi da apposita tabella allegata. Ai soli fini della ripartizione delle spese, la tabella deve tener conto dell’uso anche potenziale delle parti comuni come determinato dalla legge e dal titolo».
Art. 2.
        1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono aggiunti i seguenti:
        «Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti che servono all’uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.
        Le disposizioni sulle distanze di cui agli articoli 873 e seguenti e quelle relative alla corrispondente tutela si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della condizione dei luoghi, delle destinazioni d’uso, nonché dell’amenità, della comodità e delle altre particolari caratteristiche ambientali e reddituali.
        Art. 1117-ter. - (Partecipazione ed usi omogenei). – Le deliberazioni delle assemblee che riguardano le parti comuni sono anullabili se non sono approvate anche dalla maggioranza dei proprietari di unità immobiliari aventi le medesime destinazioni d’uso.
        Art. 1117-
quater. - (Modificazioni e sostituzioni delle parti comuni). – La sostituzione delle parti comuni ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, salvo quando disposto dal secondo comma dell’articolo 1120, può essere approvata dall’assemblea, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1117-ter, con un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo, nei soli casi in cui ne risulti cessata l’utilità ovvero risulti egualmente realizzabile l’interesse comune.
        La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento non meno di trenta giorni liberi prima della data di convocazione, deve individuare le parti comuni, deve indicare l’oggetto della deliberazione e deve descrivere il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che si intendono apportare. La convocazione deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o in quelli a tal fine destinati.
        La deliberazione, se approvata dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno la metà del valore, può produrre effetto anche con l’adesione successiva diretta all’amministratore e a questi pervenuta a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi, dei consensi necessari a rappresentare il valore di due terzi. I termini di cui all’articolo 1137 decorrono dalla data di scadenza di tale termine.
        La deliberazione, a pena di nullità, deve:

            1) essere assunta con atto ricevuto da pubblico ufficiale o scrittura privata autenticata;
            2) contenere la dichiarazione espressa dell’amministratore dell’attuazione degli adempimenti di cui al secondo comma;
            3) determinare l’indennità che, ove richiesta, è attribuita ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

        Art. 1117-quinquies. - (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attività contraria alla destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino può diffidare l’amministratore affinché entro trenta giorni agisca per la tutela degli interessi comuni. In mancanza dell’amministratore o se l’amministratore non provvede entro trenta giorni dalla diffida, ogni condomino può chiedere che il tribunale ne ordini la cessazione in via di urgenza, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il danno deve essere determinato tenendo conto degli incrementi di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati da ciascun interessato, nonché della gravità della colpa e dell’esigenza di scoraggiare reiterazioni».
Art. 3.
        1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
        «Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.
        Il valore proporzionale di ogni unità immobiliare singola non può essere modificato che da atti o da sentenze che devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione.
        Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione, né esserne liberato da alcuni degli altri condomini».

Art. 4.
        1. All’articolo 1120 del codice civile, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «Art. 1120. - (Innovazioni). – Salvo che la legge non disponga diversamente, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Ove le opere e gli interventi siano connessi alla sicurezza ed alla salubrità degli edifici e degli impianti e nei casi previsti dall’articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dall’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dall’articolo 26 delle legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dall’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 20 marzo 2001, n. 66 sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza prevista dal comma secondo dell’articolo 1136, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 1117-quater».
Art. 5.
        1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:
        «Art. 1122. - (Opere nell’edificio). – Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso esclusivo ai sensi dell’articolo 1117, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso indicata nel titolo qualora ciò rechi danno alle parti comuni o alle altrui proprietà immobiliari, o ne diminuisca comunque il godimento o il valore.
        Se le modifiche comportano l’esecuzione di opere, deve essere data comunicazione delle stesse all’amministratore».
Art. 6.
        1. Dopo l’articolo 1122 è inserito il seguente:
        «Art. 1122-bis. - (Opere individuali di interesse collettivo). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici condominiali non possono essere fatti o mantenuti impianti od opere se non nelle condizioni di sicurezza prescritte dalla legge. La mancanza delle condizioni di sicurezza si considera situazione di pericolo immanente rispetto all’integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano o abitualmente accedono al condominio, anche ai fini della tutela giurisdizionale.
        Il detentore a qualunque titolo di unità immobiliari di proprietà o di uso esclusivo deve consentire l’accesso, previo interpello dell’amministratore, a un tecnico qualificato nominato d’accordo con l’amministratore stesso ovvero, in mancanza, nominato dall’assemblea se ne fanno richiesta due condomini, al fine di accertare che gli impianti e le opere sono stati realizzati o sono mantenuti in condizioni di sicurezza per la sanità e l’incolumità pubblica.
        Il condomino, dopo essere stato interpellato, può, d’accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell’accesso. In mancanza, non può impedirlo, ma è esonerato dalla spesa se non risulta la situazione di pericolo di cui al primo comma e in ogni caso gli è dovuta un’indennità se l’accesso cagiona danno.
        La documentazione amministrativa relativa all’osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di ostacolo all’ispezione ai fini dei precedenti commi.
        Se dall’ispezione risulta la situazione di pericolo di cui al primo comma, il condomino deve comunicare all’amministratore le modalità e il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori di messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità e il tempo dell’accesso per ogni opportuna verifica. In mancanza, l’amministratore predispone senza ritardo, con la collaborazione del tecnico qualificato, il piano di intervento con l’indicazione dettagliata dei lavori da eseguire e lo comunica ai condomini. L’inerzia del condomino interessato o del detentore a qualunque titolo importa approvazione del piano e delle modalità per la sua esecuzione.
        Se l’amministratore manca o rimane inerte per dieci giorni dopo che anche un solo condomino lo abbia diffidato ad agire, l’iniziativa per l’ispezione e per le attività successive può essere assunta anche da uno solo degli interessati di cui al primo comma.
        L’inerzia dell’amministratore è considerata grave irregolarità ai fini della revoca dell’incarico.
        Nei confronti di coloro che non permettono l’ispezione, o che contestano il piano di intervento, ovvero che ostacolano o contestano l’esecuzione di esso, può essere proposta denuncia di danno temuto ai sensi dell’articolo 1172, previa, se ritenuta opportuna, istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 696 del codice di procedura civile.
        La documentazione amministrativa formata dopo l’esecuzione del piano d’intervento deve essere integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliatamente i lavori eseguiti e i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio. Tutti i soggetti indicati nel primo comma hanno diritto ad avere copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari».

Art. 7.
        1. All’articolo 1124 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
        «Art. 1124. - (Manutenzione e ricostruzione delle scale). – Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono e dei locali che costituiscono corpo di fabbrica autonomo rispetto all’edificio principale».
Art. 8.
        1. L’articolo 1129 è sostituito dal seguente:
        «Art. 1129. - (Nomina e revoca dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina amministratore uno di essi o un terzo. Se l’assemblea non provvede, l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini, nomina amministratore uno di essi o altro condomino da essi indicato; in caso di mancata designazione o di mancata accettazione, nomina un terzo.
        Al momento dell’accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell’incarico, l’amministratore deve dichiarare i propri dati anagrafici, di avere il godimento dei diritti civili, l’eventuale appartenenza ad associazioni di categoria, gli altri condominii amministrati e il locale ove si trova il registro di cui all’articolo 1130, primo comma, nn. 6) e 7) nonché dei giorni e delle ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell’originale dall’amministratore che ne attesta la conformità.
        Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, aperto al pubblico, deve essere affissa l’indicazione delle generalità dell’amministratore.
        In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, aperto al pubblico, deve essere affissa l’indicazione della generalità della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
        Il condominio, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, può deliberare che l’amministratore nominato, prima dell’accettazione presti idonea polizza fideiussoria o assicurativa a garanzia delle responsabilità e degli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico e che, in mancanza, la nomina o il rinnovo del suo incarico siano privi di effetto.
        L’amministratore è obbligato a collocare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini in specifico conto separato, con modalità idonee a consentirne l’accesso a fini informativi da parte di ciascun condomino.
        L’amministratore non può prelevare da tale conto somme superiori ad un quarto delle entrate del bilancio dell’anno precedente, se non con deliberazione approvata dall’assemblea dei condomini con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, e con la firma congiunta di consigliere condominiale o di altra persona all’uopo nominata dalla deliberazione che autorizza il prelievo. Le somme versate non sono soggette a revocatoria fallimentare e a revocatoria ordinaria. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell’amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.
        Il compenso dell’amministratore comprende le operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell’ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all’amministratore un compenso determinato dall’assemblea in funzione del tempo necessario, non superiore a venti giorni, per le operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall’incarico, fermo restando l’obbligo della consegna immediata della cassa, del libro verbale e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonché a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.
        L’amministratore è sempre tenuto a mettere in mora gli obbligati inadempienti decorsi trenta giorni da quando il credito è divenuto esigibile.
        L’amministratore è obbligato a intraprendere iniziative giudiziarie per la riscossione forzosa delle somme dovute da ciascun obbligato, incluse quelle di cui all’art. 63, comma 1 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, l’amministratore risponde confronti dei terzi nei limiti delle somme non riscosse per le quali non abbia attivato le iniziative di cui al primo periodo del presente comma.
        Salvo diversa deliberazione, l’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. L’assemblea convocata per la revoca può deliberare sulla nomina del nuovo amministratore.
        L’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
        Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità dell’amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al primo comma:

            a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
            b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;
            
c) la gestione che generi confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;
            
d) aver consentito senza che ve ne fossero i presupposti, alla cancellazione di formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela di ragioni di credito del condominio;
            
e) l’omissione delle iniziative di cui all’ottavo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute da ciascun obbligato entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile.
        La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministratore dall’ufficio devono essere annotate in apposito registro tenuto dall’amministratore, che provvede a darne comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente».
Art. 9.
        1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:
        «Art. 1130. - (Attribuzioni dell’amministratore). – L’amministratore, oltre agli obblighi ed ai compiti di cui alla disposizione precedente, deve:
            1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini, incluse quella di cui all’articolo 1117-
quater, e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
            2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
            3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
            4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
            5) eseguire tutti gli adempimenti fiscali, nonché quelli previsti dal decreto del Ministero delle finanze del 12 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998;
            6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale formato dai nominativi dei singoli proprietari e dai dati catastali di ogni unità immobiliare nonché da annotazioni circa eventuali limitazioni o ampliamenti inerenti l’esercizio del diritto di proprietà e dagli atti concernenti l’attuazione delle normative di sicurezza. Tali comunicazioni devono essere fornite in forma scritta dai singoli condomini all’amministratore entro quindici giorni dalla variazione dei dati. L’amministratore, in caso di inerzia, incompletezza o mancanza delle relative comunicazioni da parte dei condomini, deve richiedere a questi ultimi, con lettera raccomandata, tutte le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o non esaustiva risposta, l’amministratore può citare in giudizio il condomino inadempiente innanzi al giudice di pace competente ai sensi dell’articolo 7 del codice di procedura civile al fine di far accertare e disporre giudizialmente l’acquisizione di ogni elemento idoneo alla verifica della titolarità del bene. Il giudice di pace, qualora voglia avvalersi per l’accesso presso gli uffici competenti della consulenza di un tecnico, deve porre l’anticipazione delle spese a carico esclusivo del condomino inadempiente;
            7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la tutela degli assenti, devono essere annotati: le eventuali mancate costituzioni delle assemblee, i contenuti delle discussioni e delle delibere formate nelle assemblee, nonché le dichiarazioni espresse dai singoli condomini che ne facciano richiesta. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore devono essere annotate, in successione tra loro, le date della nomina e della revoca di ogni amministratore succedutosi nel condominio, nonché la descrizione del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità devono essere annotati in ordine cronologico i singoli movimenti; esso contiene una sola colonna per le entrate, dove annotare le quote di spese riscosse e tante colonne di spesa, ciascuna per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche in via informatica;
            8) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-
quater e 1129 lettera e) nei locali di maggior uso comune.
        Il rendiconto condominiale è redatto secondo i criteri di cassa e di competenza ed in ogni caso nella forma atta a consentire una chiara verifica delle voci di spesa e di entrata e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale deve essere accompagnato da una relazione esplicativa di tutta la gestione con l’indicazione anche dei principali problemi risolti e da risolvere nell’interesse del condominio. Ogni condomino e conduttore di unità immobiliare, in relazione ai rispettivi diritti, può prendere visione dei documenti giustificativi. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
        Per edifici di oltre nove unità immobiliari l’assemblea può nominare, unitamente all’amministratore, un consiglio di condominio che è composto da non meno di tre condomini. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo e su delega dell’assemblea, quando per qualsiasi causa manchi il legale rappresentante del condominio, può assumere in via provvisoria le funzioni dell’amministratore, anche nel caso di dimissioni di questo o scadenza dell’incarico senza che l’assemblea abbia provveduto alla nuova nomina».
Art. 10.
        1. All’articolo 1131 sono apportate le seguenti modificazioni:
            «a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “L’amministratore rappresenta il condominio nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’art. 1117-quater ed è legittimato ad eseguire gli atti ad esse relativi. Ogni limite o condizione si considera non apposto“;
            b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
        “L’amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell’assemblea, è legittimato a consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela di ragioni di credito del condominio“».
Art. 11.
        1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:
        «Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
        Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può adire l’autorità giudiziaria con atto di citazione; l’impugnazione non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa.
        L’atto di citazione deve essere notificato, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i partecipanti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
        Al predetto termine di impugnativa si applica la sospensione feriale di cui all’articolo 1 della legge 7 dicembre 1969, n. 742.
        Qualora vi siano valide ragioni per temere che l’imminente esecuzione della volontà assembleare comporti un pregiudizio irreparabile del diritto vantato, l’impugnativa con richiesta di sospensione della esecutività della delibera può essere proposta con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente per il merito.
        La proposizione di rimedi cautelari preventivi sospende il termine di decadenza dell’impegnativa. Il termine è altresì sospeso a seguito della proposizione di ricorsi a procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altri organismi ovvero nell’ambito di attività conciliative svolte dalle associazioni di rappresentanza dei proprietari, dei conduttori e degli amministratori ove previsti nel regolamento di condominio e nuovamente decorre dopo dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura conciliativa e in ogni caso dopo che sono trascorsi novanta giorni dall’avvio della stessa.
        Negli altri casi la richiesta di sospensione della esecutività della delibera può essere chiesta unitamente all’impugnativa proposta con atto di citazione o in corso di causa».

Art. 12.
        1. Il comma 3 dell’articolo 1138 del codice civile, è sostituito dal seguente:
        «Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 e, controfirmato da ogni votante, deve essere allegato al relativo verbale di approvazione facendone parte integrante, salve le disposizioni in materia di formazione e di sottoscrizione degli atti in via telematica».
Art. 13.
        1. L’articolo 1139 del codice civile è abrogato.
Art. 14.
        1. All’articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
            «a) il numero 14) è sostituito dal seguente:
            “14) gli atti e le sentenze, nonché le delibere di cui all’art. 1117-
quater, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti e le domande giudiziali che li riguardano;“;
            
b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:
            “15) gli atti che operano la modificazione della proprietà o di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti ovvero impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o a complessi di beni per realizzare interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo 1322.“».

Art. 15.
        1. All’articolo 2659 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
            «a) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per i condominii, devono essere indicate la denominazione, ubicazione e codice fiscale.“;
            b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
        “Le trascrizioni delle delibere di cui all’articolo 1117-quater e degli atti che impongano, vietano o modificano specifiche destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro i condominii si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-bis dell’articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime.“».
Art. 16.
        1. All’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
            «a) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
        “Gli obbligati in regola con i pagamenti hanno il beneficio della preventiva escussione. Il ricorso a strumenti coattivi di riscossione delle somme dovute da ciascuno obbligato entro tre mesi dal giorno il cui il credito è divenuto esigibile deve essere comunicato dall’amministratore ai creditori del condominio ancora insoddisfatti.“;
            
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
        “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Tuttavia, la solidarietà perdura fino a quando non sia stata comunicata all’amministratore copia conforme all’originale del titolo che attua il subentro.“;
            
c) il comma 3, è sostituito dal seguente:
        “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un trimestre, l’amministratore può sospendere l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo che l’autorità giudiziaria riconosca in via d’urgenza l’essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della persona e l’impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi. Il divieto di sospensione non può avere durata superiore a sei mesi.“».

Art. 17.
        1. All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell’articolo 1129 e dall’ultimo comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente».
Art. 18.
        1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie il comma 3 è sostituito dai seguenti:
        «L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l’ora della riunione. La incompleta o mancata convocazione dei condomini determina l’annullabilità della delibera assembleare impugnabile, nei termini di decadenza di cui all’articolo 1137 del codice civile, solo dai condomini, assenti o dissenzienti, titolari del diretto interesse alla completezza della convocazione in quanto da questa pretermessi.
        L’assemblea chiamata in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
        L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando i condomini con un unico avviso ove sono indicate le ulteriori date di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi, senza la necessità di ulteriori convocazioni».

Art. 19.
        1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
        «Ogni proprietario di ogni unità immobiliare può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante.
        Qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai condomini interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
        Nei casi di cui all’articolo 1117-
bis, i condomini di ciascun edificio e i proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio, ovvero i condominii formati da più edifici o da condominii di unità immobiliari designano con la maggioranza dell’articolo 1136, comma quinto, il loro rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà e ad esprimerlo con apposita tabella ad esso allegata, nonché di concorrere all’approvazione delle delibere di cui all’articolo 1117-quater e eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.
        All’amministratore non possono essere conferiti poteri di rappresentanza diversi da quelli stabiliti dalla legge né deleghe per la partecipazione all’assemblea. Il condomino che sia amministratore non ha diritto di voto nelle materie che riguardano la sua attività.
        L’usufruttuario, ovvero, salvo espresso patto contrario, il conduttore, di un piano o porzione di piano esercita il diritto di voto nella delibera che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative.
        Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio ed in quelle dell’articolo 1117-
quater il diritto di voto spetta invece al proprietario».
Art. 20.
        1. All’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
            «3) quando risultino alterati in conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio».
Art. 21.
        1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per le procedure relative all’accertamento da parte dell’amministratore della titolarità dell’immobile ai fini del corretto inserimento e mantenimento nel registro di anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, primo comma, numero 6 del codice civile».

 
TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1243

Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
recante disciplina del fallimento


Art. 1.
        1. All’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato «regio decreto n. 267 del 1942» il secondo comma è abrogato.
Art. 2.
        1. L’articolo 4 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.
Art. 2-bis.
        1. All’articolo 9 del regio decreto n.267 del 1942, al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito di uno degli atti di cui all’articolo 6 non rileva ai fini della competenza come individuata ai sensi del presente comma».
Art. 3.
        1. Dopo l’articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
        «Art. 9-bis. - (Fallimento dichiarato da tribunale incompetente). – Il tribunale che si dichiara incompetente, all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, o che è dichiarato incompetente, dispone, con decreto, l’immediata trasmissione degli atti a quello competente. La sentenza dichiarativa del fallimento conserva validità ed efficacia e il tribunale dichiarato competente provvede, con decreto, alla nomina del nuovo giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura. In tal caso, restano salvi gli atti precedentemente compiuti.
        Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente.
        Il tribunale che è dichiarato competente è tale anche per tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le azioni reali immobiliari.
        Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice adito pronuncia ordinanza con cui, accertata la propria sopravvenuta incompetenza, assegna alle parti un termine per la riassunzione ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile davanti al giudice dichiarato competente.
        Quando i giudizi sono riassunti ai sensi del quarto comma, l’eventuale incompetenza del giudice adito è rilevata, anche d’ufficio, non oltre il primo grado del processo.
        Tutti gli altri giudizi, nei quali sia parte il curatore del fallimento aperto dal tribunale incompetente, sono dichiarati interrotti, anche d’ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi confronti, a norma degli articoli 302 e 303 del codice di procedura civile.

Art. 4.
        1. L’articolo 10 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
        «Art. 10. - (Fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa). – L’imprenditore che per qualunque causa ha cessato l’esercizio dell’impresa può essere dichiarato fallito entro due anni dalla cessazione dell’impresa, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro i due anni successivi.
        Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorsi due anni dalla cancellazione».
Art. 5.
        1. L’articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1952 è sostituito dal seguente:
        «Art. 15. - (Della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale). – Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
        Il tribunale prima di provvedere convoca l’imprenditore e il ricorrente.
        Al debitore deve essere notificato decreto di convocazione. Tra la data della comunicazione dell’avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi. Il decreto deve contenere l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissare un termine di sette giorni prima dell’udienza perché il fallito presenti memoria difensiva con allegata situazione patrimoniale aggiornata. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tal caso anche il termine di difesa è proporzionalmente abbreviato.
        Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione del debitore e l’attività istruttoria che venga richiesta dalle parti o disposta d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio.
        Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento.
        Detti provvedimenti hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati dalla sentenza che dichiara il fallimento ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.’.«

Art. 6.
        1. All’articolo 16 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
        «4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine perentorio non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni per la presentazione in cancelleria delle domande;

        5) stabilisce, entro il termine perentorio di non oltre sessanta giorni dal precedente, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà senza ritardo all’esame dello stato passivo.
        5-
bis) stabilisce che l’apertura del conto corrente della procedura avvenga non appena realizzato l’attivo, presso un ufficio postale o la banca che designa»;
            b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale, ricorrendone i presupposti, può disporre, su istanza dell’imprenditore o dei creditori ovvero anche d’ufficio, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa di cui all’articolo 90, qualora l’attività possa proseguire nell’interesse dei creditori o sia utile ai fini del miglior realizzo dell’impresa, dell’azienda o di parti di essa. Qualora l’istanza venga presentata dall’imprenditore o dai creditori deve rispettare i contenuti e le forme di cui al primo comma dell’articolo 90-bis. Il Tribunale entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, dispone in merito alla prosecuzione dell’esercizio provvisorio, con ogni opportuno provvedimento.».
Art. 7.
        1. All’articolo 17 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il primo comma è sostituito dal seguente:
        «La sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore su richiesta del cancelliere ed è comunicata per estratto, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L’estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.»;

            b) al secondo comma, le parole: «alla porta esterna del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «all’albo del tribunale»;
            
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: ’La sentenza è immediatamente annotata al REA. È pubblicata e inserita per estratto nel Bollettino della camera di commercio e, ove esista o venga istituito, nel sito Internet del tribunale che l’ha pronunciata sotto la categoria «sentenze dichiarative di fallimento».
Art. 8.
        1. L’articolo 18 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
        «Art. 18. - (Reclamo alla Corte d’appello). – Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere presentato reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso alla corte d’appello da proporsi entro trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione a norma dell’articolo 17 e per ogni altro interessato dalla data dell’affissione. Il reclamo deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello e non può in ogni caso proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
        Il Presidente nomina i componenti del collegio, designa il relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito, assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e termine alle parti resistenti per il deposito di memorie.
        All’udienza il collegio nel rispetto del contraddittorio assunte, anche d’ufficio, le informazioni necessarie e le prove provvede con sentenza».

        2. Il terzo comma dell’articolo 19 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: «La sentenza resa dalla Corte di appello che conferma il fallimento può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la Corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile».
Art. 9.
        1. L’articolo 26 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 26. - (Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato). – Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale a norma dell’articolo 739 del codice di procedura civile dal curatore, dal fallito e da chiunque vi abbia interesse.
        Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; dal deposito del provvedimento in cancelleria ovvero dall’affissione, se il provvedimento deve essere affisso, per ogni altro interessato. La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione.
        Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede il reclamo non può proporsi decorsi 120 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
        Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati.
        Del collegio non può far parte il giudice delegato.
        Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.».

Art. 9-bis.
        1. Il quarto comma dell’articolo 33, del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: «Il curatore deve altresì redigere, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, una situazione descrittiva delle attività svolte accompagnata dal conto patrimoniale della sua gestione trasmettendone copia al comitato dei creditori in uno con gli estratti conto della banca relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni dalla ricezione. Il curatore deposita entro i quindici giorni successivi nella cancelleria del giudice delegato copia della situazione descrittiva delle attività svolte con i relativi allegati e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori o dei suoi componenti.».
Art. 10.
        1. All’articolo 34 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
        «Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, devono essere depositate senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni presso un ufficio postale o presso la banca designata a norma dell’articolo 16, n. 5-bis.
        Il deposito deve essere intestato all’ufficio fallimentare. Il giudice delegato stabilisce le modalità di esecuzione dei prelievi occorrenti anche per quanto necessario per le spese di giustizia e di amministrazione.
        In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto di quindici giorni il tribunale dispone la revoca del curatore.«

Art. 11.
        1. All’articolo 35 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
        «Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a 30.000,00 euro, l’autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge. Il limite di cui innanzi è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.».
Art. 11-bis.
        1. All’articolo 41 del regio decreto n. 267 del 1942, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Il comitato ha diritto ad un compenso per l’attività svolta comprensivo delle spese sostenute. Detto compenso è liquidato dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 39 in misura pari al dieci per cento del complessivo compenso liquidato al curatore ed è diviso in parti uguali fra i componenti».
Art. 12.
        1. All’articolo 46, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il numero 3) è sostituito dal seguente:
        «3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile;»;
            
b) il numero 4) è soppresso
            c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
        «2. I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.»
Art. 13.
        1. L’articolo 48 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 48. - (Corrispondenza diretta al fallito). – La corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al fallito, a società o ad enti dichiarati falliti deve essere consegnata al curatore, il quale deve prontamente inviare al fallito o al legale rappresentante della società od ente dichiarati falliti quella non riguardante rapporti compresi nel fallimento. Il fallito e il legale rappresentante della società, o dell’ente assoggettato a fallimento, hanno diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo ai rapporti compresi nel fallimento.
        Qualora il fallito o il legale rappresentante della società od ente assoggettato a fallimento intenda ottenere il rilascio di corrispondenza trattenuta dal curatore presenta istanza al giudice delegato il quale, sentito il curatore, provvede con decreto motivato.
        Qualora il curatore non ottemperi agli obblighi di cui al primo comma, il tribunale ne dispone la revoca.«

Art. 14.
        1. L’articolo 49 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 49. - (Obblighi del fallito). – Il fallito deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza, o comunque del proprio domicilio o della propria sede, e deve presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, od altro giustificato motivo anche relativo a specifiche cognizioni tecniche richieste per fornire le informazioni o i chiarimenti necessari, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
        Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all’ordine di presentarsi.».
Art. 15.
        1. All’articolo 50 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
        «Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro, persone fisiche o giuridiche, che sono dichiarate fallite dallo stesso tribunale, nonché di quelle dichiarate altrove se il luogo di nascita del fallito o di costituzione dell’ente si trova sotto la giurisdizione del tribunale.
        Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito alla chiusura del fallimento.
        Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge fino alla chiusura della procedura fallimentare.».

Art. 15-bis.
        1. All’articolo 53 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma le parole: «I crediti» sono sostituite con le seguenti: «In deroga a quanto previsto agli articoli 2777 e 2778 del codice civile, i crediti»;
            b) al secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il ricavato della vendita è ripartito tra i creditori di cui al primo comma sino alla concorrenza del loro credito e, quando questo è superiore all’importo ricavato, essi partecipano per l’eccedenza secondo l’ordine di cui all’articolo 2778 del codice civile.».
Art. 16.
        1. All’articolo 54 del regio decreto n. 267 del 1942, il terzo comma è sostituito dal seguente:
        «L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento.».
Art. 16-bis.
        1. L’articolo 69 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.
Art. 17.
        1. L’articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.
Art. 17-bis.
        Al Titolo II del regio decreto n. 267 del 1942, nel capo III «Degli effetti del fallimento»dopo la sezione IV è inserita la seguente: «Sezione IV-bis.- Degli effetti del fallimento sui rapporti fiscali e previdenziali
Art. 83-bis.
        L’amministrazione delle finanze e gli enti gestori dei rapporti contributivi devono far pervenire al curatore, entro il termine di quattro mesi dalla comunicazione che è ad essi dallo stesso inviata, la certificazione dei debiti tributari e contributivi maturati in capo all’impresa fallita fino all’ultimo periodo di imposta liquidato ovvero per il quale risultano effettuati i versamenti.
        Nel caso tale certificazione non pervenga al curatore entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine gli oneri di cui al primo comma si presumono inesistenti.
Art. 83-ter.
        Il fallimento è tenuto ad eseguire un’unica liquidazione ed un unico versamento annuale dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora, in sede di dichiarazione annuale, la procedura risulti in credito di imposta, il predetto può essere richiesto integralmente a rimborso in tutti i casi, anche in deroga a quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 83-quater.
        Il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il parere del comitato dei creditori, può avvalersi degli istituti del ravvedimento operoso e dell’accertamento con adesione, con riguardo a tutti i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data dell’apertura della procedura».
Art. 18.
        1. L’articolo 84 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 84. - (Apposizione dei sigilli). – Dichiarato il fallimento, il curatore, ove lo ritenga opportuno, procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile ovvero avvalendosi dell’assistenza di un notaio, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
        Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.».
        2. L’articolo 85 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.
        3. All’articolo 86, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consegna delle scritture contabili e di altra documentazione»
            b) il primo e il secondo comma sono abrogati;
            
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
        «Le scritture contabili devono essere consegnate al curatore che ha altresì facoltà di richiedere o acquisire ogni altra documentazione. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del giudice delegato, del comitato dei creditori, del fallito o di chi ne abbia diritto. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.»
Art. 19.
        1. All’articolo 87 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Inventario)»;
            b) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
        «Il curatore deve fare l’inventario nel più breve termine possibile. A tale operazione egli procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, redigendo, con l’assistenza del cancelliere o di un notaio, processo verbale. Possono intervenire i creditori.
        Il giudice delegato può disporre che il curatore proceda immediatamente a redigere l’inventario, senza preventiva apposizione dei sigilli, può prescrivere speciali norme e cautele per l’inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore».
Art. 20.
        1. All’articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, quando ciò appaia conveniente nell’interesse dei creditori».
            b) al secondo comma, l’ultimo periodo è soppresso;
            
c) il terzo comma è abrogato.
Art. 20-bis.
        1. Dopo l’articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942 sono inseriti i seguenti:
        «Art. 90-bis. – Nel caso di cui all’art. 90 il Curatore, il fallito o i creditori possono presentare istanza di continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa e devono corredarla con un progetto economico e finanziario sottoscritto da professionista abilitato che illustri analiticamente gli obiettivi e i risultati da raggiungere e, in particolare:
            
a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
            b) il piano per l’eventuale liquidazione dei beni non necessari per l’esercizio dell’impresa;
            
c) le previsioni economico finanziarie dell’esercizio provvisorio;
            
d) le modalità di affitto dell’impresa, azienda o parti di essa con l’indicazione delle offerte pervenute o acquisite.
        Con il provvedimento autorizzativo al proseguimento provvisorio dell’attività, il Tribunale affida la gestione dell’impresa al Curatore e può, altresì, autorizzare l’imprenditore a prestare la propria opera e collaborazione quale ausiliario con il riconoscimento di un compenso che è forfettariamente determinato dal giudice delegato.
        I contratti in corso con l’impresa proseguono nell’esercizio provvisorio salva la facoltà del Curatore di recedere dagli stessi.
        Le attività di straordinaria amministrazione quali cessioni di beni, dell’azienda o parti di essa, anche secondo quanto previsto dal progetto presentato, sono autorizzate dal Tribunale che provvede in camera di consiglio sentiti il Curatore e il Comitato dei Creditori.
        I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1).

        Art. 90-ter. – Ogni semestre durante il periodo di esercizio provvisorio, o alla conclusione di esso se di durata inferiore al semestre, il Curatore deve presentare un rendiconto dell’attività dell’impresa mediante deposito in Cancelleria. Entro quindici giorni dalla presentazione del rendiconto, il Comitato dei creditori è convocato dal giudice delegato per essere informato dal Curatore sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio.
        In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato di fatti o circostanze sopravvenuti che possono influire negativamente sull’opportunità di proseguire l’esercizio provvisorio.
        Il Tribunale, nell’ipotesi di cui al comma precedente ovvero in qualsiasi altro momento ne ravvisi l’opportunità, può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio.

        Art. 90-quater. – L’esercizio provvisorio è sottoposto in ogni caso al regime fiscale semplificato e il curatore, salva l’ipotesi che l’attività duri più di un anno, è tenuto ad un’unica dichiarazione IVA nell’ambito della quale possono essere portati in compensazione eventuali crediti pregressi dell’impresa con obbligazioni sorte nel periodo di prosecuzione provvisoria dell’attività nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria
        Art. 90-
quinquies. – Il tribunale, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, anche indipendentemente dalla continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, autorizza:
            a) l’affitto dell’azienda o di parti di essa e, ove ricorrano le condizioni di convenienza e garanzia di soddisfacimento per i creditori e di tutela dei diritti dei lavoratori subordinati, la concessione all’affittuario del diritto di prelazione sull’acquisto dell’azienda;
        2) il conferimento in una o più società anche di nuova costituzione dei beni, crediti o complessi aziendali con i rapporti contrattuali in corso.

        Sia in caso di affitto che di cessione di azienda, è esclusa la di cui all’articolo 2560 del codice civile o di cui ad altre disposizioni di leggi speciali in materia«.
Art. 21.
        1. All’articolo 92 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Avviso ai creditori ed agli altri interessati)»;
            b) il primo comma è sostituito dal seguente:
        «Il curatore comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell’articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonchè le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo, con l’espresso avvertimento che le domande non pervenute entro il termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103».
Art. 22.
        1. All’articolo 93 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
        «Se il creditore non è domiciliato nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre contenere l’elezione del domicilio nel circondario stesso; tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori sono effettuate al creditore nel domicilio da questi indicato. È facoltà del creditore indicare modalità di notificazione e di comunicazione mediante posta elettronica ed è onere dello stesso di comunicare al curatore ogni variazione di domicilio o delle modalità.»;
            
b) al terzo comma dopo le parole «essere depositati» sono aggiunte le seguenti «almeno quindici giorni. »
Art. 23.
        1. All’articolo 95 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I crediti indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55 sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. Sono altresì ammessi con riserva i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice»;
            b) il quarto comma è abrogato.
Art. 24.
        1. All’articolo 96 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Esame dello stato passivo)»;
            b) il primo comma è sostituito dal seguente:
        «Nell’adunanza prevista dal numero 5) dell’articolo 16, è esaminato, alla presenza del curatore e con l’intervento del fallito, lo stato passivo».
            c) al secondo comma sono soppresse le parole «, nonché dei nuovi documenti esibiti,»
Art. 25.
        1. L’articolo 97 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 97. - (Esecutività dello stato passivo). – Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere ed è depositato in cancelleria unitamente al decreto del giudice che lo dichiara esecutivo con decorrenza dalla data del deposito.
        I creditori che hanno presentato domanda di ammissione ed il fallito possono prenderne visione.
        Il curatore con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica, comunica a tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione l’avvenuto deposito dello stato passivo e il provvedimento assunto in relazione alla stessa, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.».
Art. 26.
        1. L’articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
    –«Art. 98. – (Opposizione a stato passivo). Il creditore escluso o ammesso con riserva allo stato passivo del fallimento può impugnare il provvedimento reso dal Giudice Delegato in sede di verifica dei crediti depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97.
        Il ricorso deve contenere:
        1. l’indicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
        2. le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio nel Comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;

        3. la determinazione dell’oggetto della domanda;
        4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
        5. l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
        Il Presidente nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
        Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.
        Il tribunale fissa per la comparizione una udienza in camera di consiglio assegnando all’opponente un termine per la notifica al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
        Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
        Il Curatore, a pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
        Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i Creditori che intendano intervenire nel giudizio.
        Nel corso dell’udienza il Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume, in contraddittorio tra le parti, tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
        Il tribunale assume le informazioni anche d’ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.
        Il Tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, i crediti, non contestati da parte del Curatore o dei creditori intervenuti.
        Il Tribunale provvede entro venti giorni dall’udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento ha efficacia ai soli fini della partecipazione al concorso.
Art. 27.
        1. L’articolo 99 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 99. - (Reclamo) – Il decreto del Tribunale di cui all’ultimo comma dell’articolo che precede può essere impugnato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
        Il reclamo deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello.
        Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l’udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito.
        Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale assegna un termine alle Parti resistenti per il deposito di memorie.
        All’udienza il Collegio in contraddittorio assunte le informazioni e le prove necessarie, anche d’ufficio, provvede con decreto motivato.
        Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni dalla comunicazione ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 28.
        1. L’articolo 100 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 100. - (Impugnazione di crediti ammessi). – Ciascun creditore, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del decreto di cui all’art. 97 o dell’avviso di cui all’articolo 110 secondo comma, può impugnare i crediti ammessi nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 98 e 99.
        Indipendentemente dalla previsione di cui al comma 1, l’impugnazione non può essere proposta decorso un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria.
        Se all’udienza le parti non raggiungono l’accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati e provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile.».

Art. 29.
        1. L’articolo 101 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dai seguenti:
        «Art. 101. - (Dichiarazioni tardive di crediti). – Ogni creditore o terzo che vanti diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, può proporre domanda anche successivamente alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 16, n. 4, nelle forme e nei termini di cui al presente articolo.
        Le domande di cui al comma che precede non possono essere proposte, a pena di decadenza, oltre il termine perentorio di un anno dal deposito del decreto di cui all’art. 97.
        In deroga a quanto previsto dal secondo comma qualora il creditore dia prova di un legittimo impedimento ostativo rispetto al termine perentorio di cui al comma che precede è ammessa la dichiarazione tardiva di credito sino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare.
        E’, altresì, ammessa la dichiarazione tardiva di crediti successivamente al termine di cui al secondo comma qualora il creditore alleghi prova dell’inventariazione di beni successivamente alla scadenza del termine stesso e comunque fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo.
        La domanda deve essere presentata con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice Delegato e deve contenere:

            1. l’ndicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
            2. le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio nel comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
            3. la determinazione dell’oggetto della domanda;
            4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
            5. l’indicazione specifica dei documenti prodotti.

        Il Giudice Delegato fissa l’udienza di comparizione davanti a sé del curatore e del creditore, assegnando termine perentorio di giorni trenta entro il quale il provvedimento dovrà essere notificato al curatore da parte del ricorrente.
        Il curatore con dichiarazione motivata da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata può contestare il credito ed opporsi all’ammissione.
        Il Giudice Delegato, sentite la parti all’udienza, con decreto ammette, anche parzialmente, il credito se non vi è contestazione da parte del curatore e qualora lo ritenga fondato, ovvero, respinge la domanda.
        In caso di ammissione, il creditore deve allegare entro il termine di giorni quindici copia autentica del decreto al fascicolo del fallimento. Nello stesso termine il curatore provvede alla modificazione dello stato passivo.
        In caso di reiezione della domanda, il decreto è comunicato al ricorrente.
        Art. 101-
bis - (Dei mezzi di impugnazione) – Il creditore la cui domanda sia stata respinta ai sensi dell’articolo 101 può impugnare il provvedimento reso dal Giudice Delegato depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare entro trenta giorni dalla comunicazione.
        Il ricorso, oltre a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 101 deve contenere:

            1. la determinazione dell’oggetto dell’opposizione;
            2. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’opposizione e le relative conclusioni;
            3. l’indicazione specifica, a pena di decadenza, di ulteriori mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dinuovi documenti prodotti.

        Il Presidente nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
        Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.
        Il tribunale fissa per la comparizione una udienza in camera di consiglio assegnando all’opponente un termine per la notifica al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
        Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
        Il Curatore, pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
        Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendano intervenire nel giudizio.
        Nel corso dell’udienza il Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume in contraddittorio tra le parti tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
        Il tribunale assume le informazioni anche d’ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.
        Il Tribunale ammette con decreto in tutto o in parte anche in via provvisoria i crediti, non contestati da parte del Curatore.
        Il Tribunale provvede entro venti giorni dall’udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento ha efficacia ai soli fini della partecipazione al concorso.
        Il decreto del Tribunale di cui al comma che precede può essere impugnato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
        Il reclamo deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello.
        Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l’udienza di comparizione entro 30 giorni dal deposito.
        Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale assegna un termine alle Parti resistenti per il deposito di memorie.
        All’udienza il Collegio in contraddittorio assunte le informazioni e le prove necessarie, anche d’ufficio, provvede con decreto motivato.
        Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e segg. cod. proc. civ.».
Art. 30.
        1. All’articolo 102 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al primo comma le parole «del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale» sono sostituite dalle seguenti «dei decreti del giudice delegato o del tribunale di cui agli articoli 98 e 101-bis;
            b) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
        «L’istanza si propone depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare dalla comunicazione di cui all’articolo 97.
        Il ricorso deve contenere:
            1. l’indicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
            2. le generalità del ricorrente, e l’indicazione del domicilio eletto nel Comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
            3. la determinazione dell’oggetto della domanda;
            4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
            5. l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

        Il Presidente nomina i componenti del Collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
        Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.
        Il Collegio fissa all’opponente, un termine non inferiore a trenta giorni, per la comparizione in Camera di Consiglio, assegnando termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
        Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
        Il creditore contro il quale è proposta l’istanza, pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.
        Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendano intervenire nel giudizio.
        Nel corso dell’udienza il tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume in contraddittorio tra le parti o d’ufficio tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
        Il tribunale provvede entro venti giorni dall’udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo.
        Il decreto del tribunale di cui all’articolo che precede può essere impugnato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
        Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto motivato con ricorso da depositare presso la Cancelleria della Corte di Appello.
        Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l’udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito.
        Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale concede un termine alle Parti resistenti per il deposito di memorie.
        All’udienza il Collegio in contraddittorio assunte le informazioni e le prove necessarie, anche d’ufficio, provvede con decreto motivato.
        Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.».
Art. 30-bis.
        Dopo l’art. 103 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
        Art. 103-bis: «Ottenuta l’ammissione al passivo ai sensi degli articoli 97 o 101 della presente legge, il creditore può emettere nota di variazione dell’imposta sul valore aggiunto. La stessa è inoltrata al curatore, il quale provvede alle conseguenti modificazioni dello stato passivo surrogando per il corrispondente importo l’amministrazione finanziaria e dando comunicazione alla stessa.».
Art. 31.
        1. All’articolo 106 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è inserito il seguente:
        «Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, il trasferimento del bene e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi.».
Art. 32.
        1. L’articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
        «Art. 108. - (Modalità della vendita degli immobili). – Il giudice delegato, su istanza del curatore e sentito il comitato dei creditori, dispone con ordinanza la vendita degli immobili, con incanto o senza incanto, secondo le disposizioni degli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
        Il giudice delegato, se non sono presentate offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571 del codice di procedura civile, su proposta del curatore, con il consenso del comitato dei creditori e con l’assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sugli immobili, avendo disposto idonee forme di pubblicità, può autorizzare la vendita ad offerte private, ove la ritenga più vantaggiosa. In tal caso, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal giudice delegato con decreto, una volta pagato interamente il prezzo. Il giudice delegato può in qualunque momento sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa accompagnata da cauzione per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
        Un estratto dell’ordinanza che dispone o autorizza la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ipotecari iscritti.».

Art. 33.
        1. Dopo l’articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:
        «Art. 108-bis. - (Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili). – La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è fatta a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. Il giudice delegato provvede con ordinanza su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori.
        Si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 108.».
Art. 33-bis.
        1. Dopo l’articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente: «Art. 108-ter. – (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). – Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle relative leggi speciali.
        Il giudice delegato, dopo averne accertato il valore, dispone con ordinanza, la vendita dei diritti di cui al comma precedente su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori, stabilendone le modalità.
Art. 33-ter.
        1. All’articolo 110 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, anche perché sia loro consentito l’esercizio del diritto di cui all’articolo 100 in relazione ai crediti ammessi successivamente al decreto di cui all’articolo 97 e al precedente riparto»;
            b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre opposizione al progetto di riparto nella forme di cui agli articoli 98 e 99. Decorso tale termine, il curatore chiede che il giudice delegato dichiari esecutivo il progetto di riparto. Se sono proposte opposizioni, il progetto di riparto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto delle opposizioni. Il provvedimento che decide sull’opposizione dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.
Art. 33-quater.
        1. All’articolo 116 del regio decreto n. 267 del 1942, al numero 4) le parole: «altrimenti provvede a norma dell’articolo 189 del codice di procedura civile, fissando l’udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «altrimenti trasmette gli atti al Presidente del tribunale che nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio. Il giudice delegato non può far parte del collegio. Si applicano al procedimento gli articoli 98, escluso il decimo comma, e 99.»
Art. 34.
        All’articolo 117 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:«Il giudice delegato nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori, che vi consentono, siano assegnati in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta in relazione ai quali non sia stato ancora eseguito il rimborso.»
            b) il terzo comma è sostituito dal seguente:»Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale, o la banca designati ai sensi dell’articolo 16. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il curatore dà notizia al Ministero dell’economia e delle finanze delle somme depositate, indicando il depositario e la data di scadenza del deposito. Il depositario esegue analoga comunicazione per ogni prelievo eseguito dagli aventi diritto».
Art. 35.
        1. All’articolo 118 del regio decreto n. 267 del 1942, il numero 1) è sostituito dal seguente:
        «1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;».
Art. 36.
        1. All’articolo 119 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
        «Il curatore comunica, mediante raccomandata, a tutti i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura, indicandone sinteticamente le motivazioni.».
Art. 37.
        1. All’articolo 121 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma, le parole «già chiuso» sono soppresse;
            b) al secondo comma, al numero 2), le parole «abbreviandoli non oltre la metà» sono soppresse.
Art. 37-bis.
        Dopo il primo comma dell’articolo 124 del regio decreto n. 267 del 1942, è aggiunto il seguente:
        «Il fallito è altresì ammesso a proporre un concordato che, fermo l’integrale pagamento delle spese di procedura e del compenso al curatore, preveda:
            
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei;
        2) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, anche in deroga a quanto previsto dal primo comma e alla natura privilegiata del credito, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati medesimi.«

Art. 37-ter.
        1. All’articolo 125 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            «a) Il primo comma è sostituito dal seguente: “Sulla proposta di concordato il giudice delegato chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, riferisce al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale se ritiene la proposta ammissibile e conveniente, valutata, se del caso, la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, ne ordina la comunicazione immediata ai creditori, con l’indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine, non inferiore a venti né superiore a trenta giorni dalla data della ricezione della comunicazione, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta in calce alla comunicazione e può contenere la contestazione in merito all’eventuale inserimento del credito nelle classi.“
            b) al secondo comma, dopo la parola: “giudice“ è inserita l’altra: “delegato“.».
Art. 37-quater.
        1. All’articolo 126 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma, dopo le parole: «del comitato dei creditori» sono inserite le seguenti: «nel sito internet del tribunale,» e in fine sono aggiunte le seguenti: «, nonchè in altre forme ritenute opportune».
Art. 37-quinquies.
        1. All’articolo 127 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «Se è proposta domanda di concordato ai sensi del primo comma dell’articolo 124, hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l’intero credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene annullato o risoluto, cessano gli effetti della rinuncia.».
            b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Ove siano previste diverse classi di creditori non si applicano le disposizioni del primo comma e il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori appartenenti a ciascuna classe la quale rappresenti almeno i due terzi dei creditori ammessi alla classe medesima».
Art. 37-sexies.
        1. All’articolo 128 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma, dopo le parole: «Il concordato» sono inserite le seguenti: «proposto ai sensi del primo comma dell’articolo 124».
Art. 38.
        1. L’articolo 129 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 129. - (Concordato e giudizio di omologazione). – Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato, in calce al verbale previsto dall’articolo 125, secondo comma, dichiara respinta la proposta di concordato.
        Se le maggioranze sono raggiunte il giudice delegato invita il fallito a presentare istanza al tribunale per il giudizio di omologazione. Qualora tale istanza non venga presentata, la domanda di concordato si intende rinunciata. Il presidente del tribunale nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
        Il giudice delegato non può far parte del collegio.
        Il collegio fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del fallito e del curatore. Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale e notificato, a cura del fallito, al curatore e agli eventuali creditori dissenzienti.
        Il fallito, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il curatore deve depositare il proprio motivato parere.
        Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.
        Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili
        Il tribunale pronuncia entro venti giorni dall’udienza, sentenza immediatamente esecutiva con cui omologa o respinge il concordato.
        Il collegio indica altresì la banca presso cui devono essere depositate le somme per l’adempimento del concordato.
        Il decreto stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato.
        Se la proposta di concordato prevedeva la concessione di ipoteche a garanzia, il tribunale assegna al curatore un breve termine per la relativa iscrizione.
        La sentenza è comunicata alle parti del giudizio e al curatore che provvede a darne notizia ai creditori ed è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17.
        Alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è divenuta definitiva, le somme dovute per l’adempimento del concordato devono essere depositate presso la banca indicata nella sentenza stessa.

Art. 38-bis.
        1. L’articolo 130 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.
Art. 38-ter.
        1. L’articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        Art. 131 - (Appello contro la sentenza). – La sentenza del tribunale è reclamabile alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
        Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza.
        Il presidente nomina i componenti del collegio e designa il consigliere relatore. Fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti. Assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.
        Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.
        All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con sentenza.
        La sentenza della corte d’appello può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 39.
        1. Gli articoli 142, 143, 144 e 145 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.
Art. 40.
        1. All’articolo 146 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al secondo comma, dopo le parole «dal curatore» sono inserite le altre «così come previsto dall’articolo 2394-bis del medesimo codice»;
            b) il terzo comma è abrogato.
Art. 41.
        1. L’articolo 147 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 147. - (Società con soci a responsabilità illimitata). – La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, anche se irregolare, produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.
        Il fallimento di tali soci non può essere dichiarato qualora sia decorso un anno dalla morte ovvero dalla iscrizione nel registro delle imprese dell’atto, dal quale consegue il venir meno della illimitata responsabilità.
        Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.
        Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su domanda del curatore, di un creditore, di un socio fallito, del pubblico ministero ovvero di ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli convocati a norma dell’articolo 15.
        Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 18.
        In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22.».

Art. 42.
        1. Gli articoli 155, 156, 157, 158 e 159 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.
Art. 42-bis.
        1. All’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della competenza individuata ai sensi del presente comma.»;
            b) dopo il primo comma è inserito il seguente: « Nella domanda di concordato può essere prevista:
            a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei;
        2) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse.».

Art. 42-ter.
        1. All’articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 il primo comma è sostituito dai seguenti:
        «Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi,anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 160, secondo comma, numeri 1) e 2), e alla natura privilegiato del credito, purchè vi siano comprovate, valide ragioni del trattamento differenziato.
        Con il provvedimento di cui al primo comma:
            a) delega un giudice alla procedura di concordato;
            2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

            3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;
            4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.
Art. 43.
        1. L’articolo 162 del regio decreto n.267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 162. - (Inammissibilità della proposta). – Il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, dichiara inammissibile la proposta, con decreto motivato non soggetto a reclamo, se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell’articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.
        Nei casi di cui al primo comma il tribunale dichiara d’ufficio il fallimento del debitore.
        La sentenza di cui al secondo comma deve contenere specifica indicazione delle ragioni per le quali il tribunale ha ritenuto non ammissibile la proposta di concordato.».

Art. 44.
        1. All’articolo 163 del regio decreto n.267 del 1942, sono apportate le seguenti modifiche:
            c) al primo comma, al numero 4, le parole «otto giorni» sono sostituite con le altre «quindici giorni»;
            d) il secondo comma è sostituito dal seguente:
        «Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il tribunale provvede a norma del secondo comma dell’articolo 162, dopo aver sentito il debitore.».
Art. 45.
        1. All’articolo 166 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo comma è sostituito dal seguente:
        «Il decreto è, a cura del cancelliere, pubblicato mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Il decreto è immediatamente annotato al REA e pubblicato sul bollettino della camera di commercio. Ove esista o venga istituito il decreto è altresì, inserito nel sito INTERNET del tribunale che l’ha pronunciata, sotto la categoria »procedure concorsuali minori«. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.».
Art. 45-bis.
        1. All’articolo 171 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il giudice delegato, sentito il commissario giudiziale, provvede alle opportune integrazioni e modifiche dell’elenco dei creditori, delle relative cause di prelazione e dell’eventuale suddivisione in classi e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza e collocazione dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria o classe i relativi importi e le cause di prelazione.»;
            b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «I creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del deposito, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull’elenco dei creditori, sugli importi indicati, sulle relative cause di prelazione e sui criteri di suddivisione nelle classi.».
Art. 46.
        1. L’articolo 173 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        Art. 173. - (Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). – Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato il quale, esperite le opportune indagini, ne riferisce al tribunale. Il collegio, di cui non può far parte il giudice delegato, se ritiene sussistenti i fatti di cui sopra, dichiara il fallimento del debitore dopo averlo ascoltato con le modalità di cui all’articolo 15.
        Con le modalità di cui al comma precedente, il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori.
        2. L’articolo 179 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

        «Art. 179. – (Mancata approvazione del concordato). – Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma del secondo comma dell’articolo 162 dopo aver sentito il debitore.».
Art. 46-bis.
        1. All’articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Ove siano previste diverse classi di creditori non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma e il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti due terzi dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Non rileva il voto contrario di una o più classi se i crediti appartenenti alla stessa non sono superiori ad un terzo di quelli ammessi al voto»
            b) al quarto comma la parola: «parimenti» è sostituita con la seguente: «sempre».
Art. 47.
        1. L’articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 180. - (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione). – Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato trasmette gli atti al presidente del Tribunale che nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.
        Il giudice delegato non può far parte del collegio.
        Il collegio fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
        Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
        Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.

Art. 48.
        1. L’articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 181. – Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:
            1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all’efficienza dell’impresa;

            2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all’esclusione;
            3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell’adempimento del concordato e, nel caso previsto dall’art. 160, comma secondo, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell’articolo stesso;
            3-
bis) la persistente convenienza del concordato, ove siano previste diverse classi di creditori e vi sia dissenso da parte di una o più classi, qualora la maggioranza delle stesse abbia approvato la proposta.
        Concorrendo tali condizioni, il tribunale entro venti giorni dall’udienza, pronuncia sentenza immediatamente esecutiva con cui omologa il concordato; in mancanza respinge il concordato e dichiara il fallimento del debitore.
        Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l’ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo. Indica la banca presso cui devono essere depositate le somme per l’adempimento del concordato.
        La sentenza che omologa o respinge il concordato è comunicata alle parti del giudizio e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicata ed affissa a norma dell’articolo 17.
        Si applica l’ultimo comma dell’articolo 129.

        2. L’articolo 183 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
        «Art. 183. -
(Appello contro la sentenza di omologazione). – La sentenza del tribunale è reclamabile alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio .
        Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza.
        Il presidente nomina i componenti del collegio e designa il consigliere relatore. Fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al commissario giudiziale e alle altre parti. Assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.
        Il commissario giudiziale dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.
        All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con sentenza.
        La sentenza della corte d’appello può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.«

Art. 48-bis.
        1. All’articolo 187 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Ferme le condizioni di cui al primo comma, la domanda può essere altresì proposta se vi siano comprovate possibilità di riuscita di un piano di risanamento dell’impresa al termine del quale verrà riconosciuto ai creditori un trattamento predeterminato, anche differenziato tramite la suddivisione in classi secondo interessi economici omogenei.».
Art. 49.
        1. All’articolo 188 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
        «Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo;

            b) al numero 4) le parole «otto giorni» sono sostituite con le altre «quindici giorni.».
Art. 49-bis.
        1. Dopo l’articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, è inserito il seguente:
        «Art. 188-bis. – I creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo che precede, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni, di merito, sull’eventuale piano di risanamento, nonché quelle sull’elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione e sull’eventuale suddivisione in classi».
Art. 49-ter.
        1. All’articolo 189 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al terzo comma le parole: «, esclusi i creditori aventi diritto di prelazione sui beni dei debitori»sono soppresse;
            b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Se la proposta è formulata si sensi dell’articolo 187, secondo comma, la stessa è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta è approvata se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori appartenenti a ciascuna classe, che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima e se il giudice delegato ritiene che non debba avere effetto la mancata approvazione del progetto da parte di una o più classi di creditori, qualora la maggioranza delle classi l’abbia approvato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano ricevere dall’esecuzione del progetto un soddisfacimento non inferiore alle altre alternative concretamente praticabili».
Art. 50.
        1. All’articolo 190 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
        «Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse nel temine di quindici giorni, decorrente per il debitore dalla comunicazione del provvedimento e per ogni altro interessato dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame. Il giudice delegato non può far parte del collegio».
Art. 50-bis.
        All’articolo 193 del regio decreto n. 267 del 1942, al secondo comma, dopo l aparola «obbligazioni»sono inserite le seguenti: «ovvero che il progetto di risanamento non può essere regolarmente adempiuto».
Art. 51.
        1. All’articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma, dopo le parole «uno o più creditori» sono inserite le altre «ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il trasferimento della sede dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente il deposito della richiesta o l’apertura del procedimento nel caso di cui al settimo comma non rileva ai fini della competenza come sopra indicata».
            b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
        «Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’art. 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.»;
            b-bis) al terzo comma le parole «notificata e affissa» sono sostituite con le altre «notificata affissa e resa pubblica»;
            c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
        «Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l’ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione fatta su richiesta del cancelliere e per ogni altro interessato dalla data dell’affissione. Indipendentemente dalla previsione di cui al quarto comma, l’opposizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.»;
            
d) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Avverso la sentenza che pronuncia sull’opposizione può essere proposto appello nella forma di cui all’articolo 19».
Art. 52.
        1. All’articolo 200 del regio decreto n.267 del 1942, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        «Dalla stessa data non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale, anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell’articolo 51, nè possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni compresi nella liquidazione.».
Art. 53.
        1. All’articolo 206 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
        «Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a trentamila euro e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Il limite di valore di cui innanzi è annualmente adeguato con decreto del Ministro della giustizia.».
Art. 54.
        1. L’articolo 207 è sostituito dal seguente:
        «Art. 207. -
(Comunicazione ai creditori e ai terzi). – Il Commissario Liquidatore con la scorta delle scritture contabili della società e delle altre notizie che può raccogliere deve compilare l’elenco dei Creditori con l’indicazione dei rispettivi titoli di prelazione nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della società con l’indicazione dei titoli relativi.Gli elenchi sono acquisiti agli atti della Procedura e vengono allegati alla prima relazione predisposta ai sensi del secondo comma dell’articolo 205.
        Il Commissario Liquidatore comunica, mediante raccomandata, telefax o posta elettronica, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi che devono far pervenire le loro domande con le forme, modi e tempi di cui all’articolo 208 e con l’espresso avvertimento che le domande non pervenute entro il termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103.».
        2. L’articolo 208 del regio decreto n.267 del 1942, è sostituito dal seguente:
        «Art. 208. - (Domande dei creditori e dei terzi). – I creditori e le altre persone che intendono chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni devono proporre domanda al commissario liquidatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 209.
        La domanda deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 93, primo comma, nonchè il domicilio a cui dovranno essere inviate tutte le successive comunicazioni.».
        All’articolo 209 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

        «Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario, sentiti l’imprenditore o gli amministratori della società debitrice, forma l’elenco dei crediti ammessi o esclusi e delle domande di restituzione accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, dandone notizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica a tutti i creditori. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo. Il termine di cui al presente comma è prorogabile dall’autorità di vigilanza, per una sola volta e per periodo massimo pari al precedente, su motivata istanza del commissario, previo parere favorevole del comitato di vigilanza.
        Le opposizioni, a norma dell’articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell’articolo 100, sono proposte, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle raccomandate inviate dal commissario ai sensi del comma precedente, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell’articolo 93.».
Art. 55.
        1. All’articolo 210 del regio decreto n.267 del 1942, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
        «Per gli immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il prezzo, l’autorità di vigilanza ordina, entro trenta giorni con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi».
Art. 56.
        1. All’articolo 213 del regio decreto n.267 del 1942, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
        «Espletati i sopraddetti adempimenti, l’autorità di vigilanza dichiara, su richiesta del commissario liquidatore, la chiusura della procedura. Del provvedimento è data pubblicità mediante annotazione al REA e pubblicazione sul bollettino della Camera di commercio. Ove esista o venga istituito, il provvedimento è altresì inserito nel sito Internet dell’autorità di vigilanza medesima. ».
Art. 57.
        1. All’articolo 214 del regio decreto n.267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
        «Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.»;
            
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
        «Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l’impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro trenta giorni dalla notificazione. La sentenza è pubblicata a norma del terzo comma».

Art. 58.
        1. L’articolo 241 del regio decreto n.267 del 1942, è abrogato.
Art. 59.
        1. Gli articoli 256, 262 e 264 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.
Art. 60.
        1. L’agente di cambio, fino ad esaurimento del ruolo unico nazionale previsto dall’articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 61.
        1. Gli articoli 3, primo comma, 4 e 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, sono abrogati.
Art. 61-bis.
        Dopo l’articolo 146 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è inserito il seguente:
        «Art. 146-bis (L) 1. la procedura fallimentare deve riconoscere la percentuale dell’uno per cento dell’attivo realizzato, da ricomprendersi fra quelle previste dall’articolo 111 n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, che viene accreditata, all’esecuzione di ogni riparto, su un apposito conto corrente istituito presso il Ministero della Giustizia che ne cura l’utilizzo in primo luogo per il pagamento delle spese e del compenso liquidati ai curatori dei fallimenti chiusi per mancanza di attivo e, per l’eccedenza, per finalità stabilite dal Ministero stesso per il miglioramento della funzionalità degli uffici giudiziari».

        PROPOSTE DI COORDINAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 490

Art. 3.


Coord.3.1
Il Relatore
        Al comma 1, lettera c), sostituire: «Napoli» con: «Bari».
 
Art. 6.
Coord.6.1
Il Relatore
        Aggiungere il seguente comma:
        «1-bis. Le liste devono essere predisposte in modo da consentire l’elezione di iscritti all’albo degli investigatori giudiziari che rappresentino almeno la metà meno uno dei componenti del consiglio».
 
Art. 9.
Coord.9.1
Il Relatore
        Aggiungere il seguente comma:
        «2. Le cariche di Presidente e di segretario sono riservate agli appartenenti all’albo degli investigatori giudiziari».
 
Art. 11.
Coord.11.1
Il Relatore
        Al comma 1 all’alinea, sostituire la parola: «attribuzioni» con l’altra: «funzioni».
        Al comma 1, lettera b), eliminare la parola: «privato».
        Al comma 1, lettera
h), sostituire le parole: «nell’albo e nel registro» con le altre: «negli albi e nei registri».
 
Art. 12.
Coord.12.1
Il Relatore
        Al comma 1, sostituire la parola: «ordine» con l’altra: «collegio».
 
Art. 14.
Coord.14.1
Il Relatore
        Al comma 1, sostituire le parole: «nell’albo dell’ordine» con le altre: «negli albi del collegio».
        Alla Sezione III, nel titolo sostituire le parole: «dell’ordine» con le altre: «del collegio».
 
Art. 16.
Coord.16.1
Il Relatore
        Al comma 1, sostituire le parole: «presso il Ministero della giustizia» con le altre: «in Roma» e le parole: «dell’ordine degli investigatori privati» con le altre: «del collegio degli investigatori».
        Al comma 5, sostituire le parole: «dell’ordine» con le altre: «del collegio».
 
Art. 17.
Coord.17.1
Il Relatore
        Al comma 1, sostituire le parole: «dell’ordine» con le altre: «del collegio».
 
Art. 20.
Coord.20.1
Il Relatore
        Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «privato».
        Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «suo» con l’altra: «proprio».
        Al comma 1, lettera
i), sopprimere la parola: «privati».
 
Art. 23.
Coord. 23.1
Il Relatore
        Al comma 2, sopprimere la parola: «privati».
 
Art. 25.
Coord.25.1
Il Relatore
        Al comma 5, sostituire le parole: «A ciascuna persona fisica e ad ogni rappresentante legale di società iscritta nell’albo» con le altre: «Ad ogni iscritto agli albi».
 
Art. 30.
Coord.30.1
Il Relatore
        Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Per gli investigatori giudiziari le materie oggetto della prova scritta sono:
            
a) istituzioni di diritto e procedura penale con approfondimento in materia di indagini penali offensive;
            b) approfondimenti sulle leggi in materia di privacy e sulla normativa in materia di trattamento di dati personali;
            
c) approfondimenti sull’attività di documentazione probatoria degli atti di indagine e rilievi tecnici, fotografici e audiovisivi.»;
        e dop il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
        «2-ter. Per gli investigatori privati le materie oggetto di prova scritta e del colloquio sono:
            
a) nozioni di diritto costituzionale;
            b) nozioni di diritto e procedura civile;
            
c) nozioni di diritto di famiglia;
            
d) nozioni di diritto della circolazione e infortunistica;
            
e) nozioni di medicina legale e delle assicurazioni;
            
f) nozioni sugli atti di investigazione di polizza giudiziaria;
            
g) approfondimenti sulle leggi in materia di diritto alla privacy e sulla normativa in materia di trattamento dei dati personali;
            
h) teoria e metodologia dell’investigazione privata;
            
i) epistemologia e teoria della prova giudiziaria;
            
j) indagine criminalistica e polizia scientifica;
            
k) sicurezza aziendale;
            
l) informatica, telematica, e protezione delle comunicazioni;
            
m) deontologia professionale».
Art. 30.
Coord.30.2
Il Relatore
        Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «all’albo» con le altre: «agli albi».
        Al comma 3, sopprimere la lettera b).
 
Art. 31.
Coord.31.1
Il Relatore
        Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «La pratica dell’esercizio professionale di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 28 è svolta previa iscrizione nei registri dei praticanti investigatori giudiziari e investigatori privati. La pratica compiuta diligentemente presso l’investigatore giudiziario consente anche l’iscrizione all’albo degli investigatori privati, previo superamento della relativa prova di idoneità di cui all’articolo 30».
        Al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b)» aggiungere le seguenti: «nonché del relativo titolo di studio».
        
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «privato».
        
Nella rubrica, sostituire la parola: «Registro» con la seguente: «Registri».
 
Art. 34.
Coord.34.1
Il Relatore
        Nel primo periodo, dopo la parola: «albo» aggiungere l’altra: «interregionale» e sopprimere la parola: «privato».
 
Art. 37.
Coord.37.1
Il Relatore
        Al comma 1, sopprimere le parole: «o dall’elenco di cui all’articolo 26».
 
Art. 38.
Coord.38.1
Il Relatore
        Al comma 1, sopprimere la parola: «privato».
 
Art. 40.
Coord.40.1
Il Relatore
        Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nessuno può esercitare la professione di investigatore giudiziario se non è iscritto al relativo albo professionale».
 
Art. 41.
Coord.41.1
Il Relatore
        Nella rubrica sopprimere la parola: «privato».
 
Coord.41.2
Il Relatore
        Al comma 1, sopprimere le parole: «in nome e per conto terzi (persone fisiche, persone giuridiche private e pubbliche)» e la parola: «fiduciari».
 
Art. 63.
Coord.63.1
Il Relatore
        Al comma 1, sostituire le parole: «12 mesi» con le altre: «42 mesi».
        Al comma 2, sostituire le parole: «12 mesi» con le altre: «42 mesi».
        
Al comma 2, sopprimere la parola: «privati» e le parole: «a pieno titolo».
 
Coord.63.2
Il Relatore
        Al comma 3, sostituire le parole: «all’albo degli investigatori privati» con le seguenti: «agli albi degli investigatori, in relazione al requisito del titolo di studio di cui all’articolo 27».
        Al comma 4, sostituire la parola: «dodici» con l’altra: «quarantadue».
 
Coord.63.3
Il Relatore
        Al comma 5, capoverso 222, nel titolo sostituire la parola: «privati» con l’altra: «giudiziari» e ovunque ricorra sostituire la parola: «privati» con la seguente: «giudiziari» e sopprimere il comma 6 dell’articolo 222.
 
Coord.64.1
Il Relatore
        Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con l’altra: «quarantadue» e le parole: «dell’albo professionale» con le altre: «degli albi professionali».
        Al comma 4, sostituire le parole: «nell’albo» con le altre: «negli albi».