Legnini, Calvi, Ayala, Maritati
All’articolo 1 premettere il seguente:
“2-bis. Ai sensi e per gli effetti del settimo comma dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di pace si pronuncia senza indugio, e comunque non oltre cinque giorni dal deposito, nel caso in cui il ricorso sia proposto avverso un accertamento di violazione al codice della strada per il quale la legge stabilisce l’applicazione di una o più sanzioni accessorie previste dagli articoli 216, 217, 218 e 219, comma 2“».
1.1 (testo 2)
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati
Nel comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
«2. Quando dal fatto è derivata una lesione personale è disposta la sospensione della patente per una durata da uno a sei mesi. Se è derivata la morte, la durata è da due mesi ad un anno. Se il condannato ha già riportato una precedente condanna per omicidio colposo o per lesioni colpose, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la sospensione, impregiudicato quanto disposto dal comma 3, ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».
Conseguentemente sostituire l’alinea 2-bis, con il seguente:
«2-bis. Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, in deroga all’articolo 445 del codice di procedura penale, applica altresì la sospensione della patente del condannato, ma la durata è ridotta di un terzo».
1.1
Nel comma 1, sostituire il capoverso «2» con il seguente:
«2. Quando dal fatto è derivata una lesione personale è disposta la sospensione della patente per una durata da uno a sei mesi. Se è derivata la morte, la durata è da due mesi ad un anno. Se il condannato ha già riportato una precedente condanna per omicidio colposo o per lesioni colpose, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la sospensione ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».
1.2
1.3
Dalla Chiesa
Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi» con le seguenti: «si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un mese a quattro mesi».
1.4
Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «la sospensione della patente è fino a due anni», con le seguenti: «si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni».
1.5
Cavallaro
Al comma 1, sostituire le parole: «fino a due anni», con le seguenti: «da sei mesi a due anni».
1.6
Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «fino a quattro anni», con le seguenti: «non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni».
Conseguentemente, al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «fino a quattro anni», con le seguenti: «prevista nel caso di omicidio colposo».
1.7
Al comma 1, sostituire le parole: «fino a quattro anni», con le seguenti: «da uno a quattro anni».
1.12
Il Relatore
Al comma 1, nell’articolo 222 richiamato, sopprimere il capoverso 2-bis.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
(Modifiche all’articolo 290 del codice di procedura penale)
2. All’articolo 290 del codice di procedura penale dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
“Qualora si proceda per il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione, nei casi di particolare gravità, il Giudice può sospendere la patente di guida sino a due anni.
La sospensione non inferiore ad un anno è sempre obbligatoria qualora si sia verificata omissione di soccorso“».
1.8
1.9
Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo», con le seguenti: «prevista nel caso di omicidio colposo è diminuita di un terzo».
1.10
Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel determinare l’entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente il giudice ha riguardo al grado della colpa e alle modalità della condotta di guida del responsabile».
1.11
Nel comma 1, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 589 e 590, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la sospensione condizionale della pena non si estende alla sospensione della patente».