GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 2005
498ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3337) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 giugno 2005.

Il relatore ZANCAN(Verdi-Un), al fine di evidenziare il grande rilievo sociale che riveste la problematica degli incidenti stradali che provocano gravi lesioni personali se non addirittura la morte delle persone coinvolte, cita dati recenti forniti dalla Prefettura di Torino dai quali emerge che nell'arco di un anno i decessi per tale causa sono risultati in numero di ventisei, cifra che appare non commisurabile ad altre cause di decesso (suicidi od omicidi).
Gli strumenti repressivi che sono alla base del disegno di legge in esame, non possono quindi non essere doverosamente severi in funzione preventiva del fenomeno. Si tratta allora di individuare con il dovuto equilibrio la misura delle pene e quella delle sanzioni accessorie, come in particolare la sospensione della patente di guida, da applicare nei confronti di coloro che si rendono responsabili dei fatti allo scopo di rafforzare l'effettività del sistema sanzionatorio nel suo complesso.
In tale prospettiva si inquadra il suo emendamento 1.12 - su cui richiama fin da ora l'attenzione - con il quale intende affidare al giudice penale il potere di disporre come misura cautelare la sospensione della patente di guida fino a due anni in caso di omicidio colposo o di lesioni gravissime e in misura comunque non inferiore ad un anno nell'ipotesi di omissione di soccorso. Pur rendendosi conto che la proposta potrebbe apparire come duplicazione del provvedimento amministrativo di competenza del Prefetto, ritiene questa soluzione più atta a garantire efficacia alla misura sanzionatoria.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati.

Il senatore LEGNINI (DS-U) illustra quindi l'emendamento 0.1.1 volto prevedere una procedura accelerata in base alla quale il giudice di pace è chiamato a pronunciarsi senza indugio, entro cinque giorni, sul ricorso presentato avverso il provvedimento con cui viene applicata una sanzione amministrativa accessoria. Si verifica infatti che la decisone del giudice di pace, troppo spesso, interviene dopo la scadenza del periodo di sospensione determinando un'assenza di tutela del cittadino raggiunto da un provvedimento che reputa ingiusto, tutela che deve invece essere garantita tramite una determinazione rapida del giudice stesso.

Il senatore BUCCIERO(AN), aderendo alle considerazioni espresse dal senatore Legnini nel suo intervento, evidenzia la condizione del cittadino che si trova spesso ad essere destinatario di provvedimenti di sospensione della patente emanati in via amministrativa e quasi automaticamente, senza che allo stesso sia data concreta possibilità di difesa in considerazione dei tempi necessari per ottenere una pronuncia giurisdizionale e delle caratteristiche dell'attuale assetto normativo. Si chiede in proposito se una possibile soluzione al problema della tutela del cittadino in dette situazioni non possa rinvenirsi nell'attribuire al ricorso, proposto dal destinatario del provvedimento prefettizio di sospensione della patente, efficacia sospensiva del medesimo.

Il senatore GUBETTI(FI), riferendosi all'emendamento 1.12 del relatore, manifesta il suo disaccordo sulla soluzione in esso delineata in quanto, pur affrontando un problema reale e serio, la proposta di estendere fino a due anni la sospensione della patente appare una previsione eccessiva, considerato che il provvedimento in tali casi è emanato in assenza di una condanna definitiva. Non si vede infatti come il cittadino potrebbe essere risarcito del danno che indubbiamente gli deriverebbe da un simile provvedimento qualora allo stesso non si accompagni una sentenza di condanna, ritenendo che, al più, una previsione del genere possa essere riferita ai casi di recidiva o di omissione di soccorso.
Quanto all'emendamento 0.1.1, andrebbe approfondita la previsione relativa all'arco temporale - cinque giorni - entro il quale il giudice di pace dovrebbe pronunciarsi, potendosi ritenere un periodo troppo breve.

Il relatore ZANCAN (Verdi-Un) manifesta apprezzamento per la finalità perseguita dall'emendamento 0.1.1 anche se al riguardo condivide la perplessità del senatore Gubetti circa la brevità del termine ivi previsto in considerazione di ragioni di carattere eminentemente pratico. Si potrebbe quindi valutare un ampliamento del termine che soddisfi l'esigenza prospettata, prevedendosi nel contempo che qualora il giudice non si pronunci tempestivamente il provvedimento di sospensione della patente perda efficacia.

Il senatore SEMERARO (AN) manifesta perplessità sulla proposta di ampliare il termine sopra indicato, in quanto di norma il periodo di sospensione della patente non è molto lungo ed un ampliamento dei termini finirebbe per vanificare l'intervento normativo poiché la decisione del giudice rischierebbe di giungere solo dopo che il provvedimento di sospensione della patente ha esaurito i suoi effetti.
Quanto alla proposta di attribuire un valore giuridico al silenzio del giudice decorso un dato periodo di tempo, manifesta anche in questo caso perplessità al riguardo, in quanto si darebbe vita ad un'innovazione dal carattere asistematico che finirebbe per aprire una breccia inaccettabile nel sistema vigente.

Il senatore LEGNINI(DS-U), in considerazione degli interventi svolti, evidenzia la difficoltà di individuare una soluzione adeguata che possa realizzare un temperamento delle opposte esigenze in rilievo, quali sono quelle di intervenire con immediatezza attraverso la sospensione della patente dell'autore dell'incidente stradale e, di contro, quella di assicurare ai medesimi la possibilità di difendersi adeguatamente anche sotto il profilo temporale.
Dopo aver ricordato che a firma di senatori del suo Gruppo vi è il disegno di legge n. 2790, assegnato alle Commissioni riunite 2a e 8a, che affronta la materia delle sanzioni amministrative, invita a verificare l'opportunità di esaminare le questioni poste dall'emendamento 0.1.1 nell'ambito dell'esame di quella iniziativa di cui auspica il proseguimento. In via subordinata, alla luce della discussione svolta, reputa necessaria una pausa di riflessione per riformulare l'emendamento 0.1.1 sulla base delle indicazioni emerse.

In considerazione di quanto sopra, il presidente Antonino CARUSO dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 0.1.1.

Il senatore FASSONE(DS-U), illustrando gli emendamenti di cui è primo firmatario, evidenzia come il disegno di legge in titolo individui nell'inasprimento del regime sanzionatorio lo strumento principale per prevenire con efficacia le condotte considerate. Al riguardo, pur ritenendo condivisibile l'adozione di un maggiore rigore, giudica più utile un diverso intervento che, da un lato, riconsideri i limiti massimi edittali ridimensionando il rigore sanzionatorio delle relative previsioni e, dall'altro, recuperi le disposizioni che fissano minimi edittali di pena, non presenti nell'articolato, in quanto suscettibili di rivestire una decisiva importanza nell'orientare la prassi applicativa. Modifica quindi l'emendamento 1.1, riformulandolo nell'emendamento 1.1 (testo 2) e dà infine per illustrati tutti i restanti emendamenti di cui è primo firmatario.

Dopo un breve intervento del RELATORE, il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), illustrando gli emendamenti di cui è primo firmatario, si dichiara favorevole ad un incremento delle sanzioni in materia di circolazione stradale ritenendo necessaria una maggiore severità giustificata dalla rilevanza del fenomeno dell'infortunistica stradale quale risulta testimoniato da dati statistici a tutti noti. Una soluzione potrebbe essere, a suo avviso, quella di dar vita ad un regime sanzionatorio modulato che realizzi un inasprimento delle sanzioni, in particolare attraverso la previsione di minimi edittali di pena significativi.

Il senatore CALLEGARO (UDC) ritiene necessario un chiarimento sulla natura delle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente, sul cui presupposto addivenire ad una risistemazione della materia. Non ritiene poi debba procedersi nella direzione di prevedere un inasprimento dei limiti edittali previsti per la sanzione accessoria della sospensione della patente, in quanto si tratta di una soluzione normativa che finirebbe per penalizzare per lo più alcune categorie di cittadini, quali sono quelli che traggono dalla guida di autoveicoli il loro sostentamento quotidiano.

Segue un breve intervento del senatore BUCCIERO(AN), che invita a riconsiderare con l'occasione, la presunzione di colpa posta a carico dei conducenti degli autoveicoli in tema di illecito civile, tenuto conto che in molti casi vi è una grande difficoltà nell'accertamento delle responsabilità e che la previsione non sembra più rispondente all'evoluzione tecnologica che ha avuto luogo dopo l'emanazione del codice civile.

Il senatore FASSONE (DS-U) condivide la considerazione svolta dal senatore Callegaro circa l'esigenza di chiarire la natura delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida, con particolare riferimento alle ipotesi in cui le stesse accedono ad un reato.

Il relatoreZANCAN (Verdi-Un) ritiene che il tema su cui hanno da ultimo richiamato l'attenzione il senatore Callegaro e il senatore Fassone debba senz'altro essere affrontato, tenendo però presente - con riferimento al versante propriamente penalistico - che l'eventuale inquadramento di tali sanzioni nella categoria delle pene accessorie rappresenterebbe una significativa innovazione rispetto al quadro normativo vigente con rilevanti conseguenze sul piano applicativo. Al riguardo, basti considerare quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale in tema di sospensione condizionale della pena e dall'articolo 445 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento.

Interviene quindi il sottosegretario GIULIANO il quale sottolinea che il Governo sarebbe contrario ad un ampliamento delle ipotesi di lesioni colpose perseguibili d'ufficio in quanto iniziative in questo senso avrebbero con tutta probabilità conseguenze negative sul carico di lavoro degli uffici giudiziari, mentre verrebbero valutati positivamente interventi volti a prevedere un trattamento sanzionatorio più severo delle condotte illecite che vengono in rilievo nell'ambito considerato. A quest'ultimo proposito il sottosegretario Giuliano ritiene che interventi in tale direzione dovrebbero ritenersi doverosi alla luce della rilevanza sociale e della gravità delle problematiche sottese al disegno di legge in esame, pur dovendosi ricordare che i dati relativi hanno registrato negli ultimi anni un miglioramento degno di nota dopo l'introduzione della cosiddetta patente a punti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.


La seduta termina alle ore 16,15.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3337
Art. 1.
0.1.1

Legnini, Calvi, Ayala, Maritati

        All’articolo 1 premettere il seguente:


«Art. 01.

        1. All’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        “2-bis. Ai sensi e per gli effetti del settimo comma dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di pace si pronuncia senza indugio, e comunque non oltre cinque giorni dal deposito, nel caso in cui il ricorso sia proposto avverso un accertamento di violazione al codice della strada per il quale la legge stabilisce l’applicazione di una o più sanzioni accessorie previste dagli articoli 216, 217, 218 e 219, comma 2“».

 

1.1 (testo 2)

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

        Nel comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

        «2. Quando dal fatto è derivata una lesione personale è disposta la sospensione della patente per una durata da uno a sei mesi. Se è derivata la morte, la durata è da due mesi ad un anno. Se il condannato ha già riportato una precedente condanna per omicidio colposo o per lesioni colpose, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la sospensione, impregiudicato quanto disposto dal comma 3, ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».

        Conseguentemente sostituire l’alinea 2-bis, con il seguente:

        «2-bis. Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, in deroga all’articolo 445 del codice di procedura penale, applica altresì la sospensione della patente del condannato, ma la durata è ridotta di un terzo».

 

1.1

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

        Nel comma 1, sostituire il capoverso «2» con il seguente:

        «2. Quando dal fatto è derivata una lesione personale è disposta la sospensione della patente per una durata da uno a sei mesi. Se è derivata la morte, la durata è da due mesi ad un anno. Se il condannato ha già riportato una precedente condanna per omicidio colposo o per lesioni colpose, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la sospensione ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».

        Conseguentemente sostituire l’alinea 2-bis, con il seguente:

        «2-bis. Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, in deroga all’articolo 445 del codice di procedura penale, applica altresì la sospensione della patente del condannato, ma la durata è ridotta di un terzo».

 

1.2

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

        Nel comma 1, sostituire il capoverso «2» con il seguente:

        «2. Quando dal fatto è derivata una lesione personale è disposta la sospensione della patente per una durata da uno a sei mesi. Se è derivata la morte, la durata è da due mesi ad un anno. Se il condannato ha già riportato una precedente condanna per omicidio colposo o per lesioni colpose, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la sospensione ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni».

 

1.3

Dalla Chiesa

        Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi» con le seguenti: «si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un mese a quattro mesi».

 

1.4

Dalla Chiesa

        Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «la sospensione della patente è fino a due anni», con le seguenti: «si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni».

 

1.5

Cavallaro

        Al comma 1, sostituire le parole: «fino a due anni», con le seguenti: «da sei mesi a due anni».

 

1.6

Dalla Chiesa

        Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «fino a quattro anni», con le seguenti: «non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni».

        Conseguentemente, al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «fino a quattro anni», con le seguenti: «prevista nel caso di omicidio colposo».

 

1.7

Cavallaro

        Al comma 1, sostituire le parole: «fino a quattro anni», con le seguenti: «da uno a quattro anni».

 

1.12

Il Relatore

        Al comma 1, nell’articolo 222 richiamato, sopprimere il capoverso 2-bis.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:


«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 290 del codice di procedura penale)


        1. La rubrica dell’articolo 290 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: “divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali, sospensione della patente di guida“.

        2. All’articolo 290 del codice di procedura penale dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

        “Qualora si proceda per il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione, nei casi di particolare gravità, il Giudice può sospendere la patente di guida sino a due anni.

        La sospensione non inferiore ad un anno è sempre obbligatoria qualora si sia verificata omissione di soccorso“».

 

1.8

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

        Nel comma 1, sostituire il capoverso «2» con il seguente:

        «2-bis. Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, in deroga all’articolo 445 del codice di procedura penale, applica altresì la sospensione della patente del condannato, ma la durata è ridotta di un terzo».

 

1.9

Dalla Chiesa

        Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo», con le seguenti: «prevista nel caso di omicidio colposo è diminuita di un terzo».

 

1.10

Legnini, Calvi, Ayala, Maritati

        Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nel determinare l’entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente il giudice ha riguardo al grado della colpa e alle modalità della condotta di guida del responsabile».

 

1.11

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

        Nel comma 1, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nel caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 589 e 590, commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la sospensione condizionale della pena non si estende alla sospensione della patente».