B I L A N C I O (5a)

LUNEDI’ 20 OTTOBRE 2003
387a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI


Intervengono il vice ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica Possa, ed i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Vegas

La seduta inizia alle ore 14,50.


IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006
- (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)
(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(2518). Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2513, 2512 e 2518 e rinvio; disgiunzione del seguito dell’esame del disegno di legge n. 2518 e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 16 ottobre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo ed invita pertanto i relatori e il Governo ad intervenire per la replica.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U), relatore di minoranza sul disegno di legge n. 2512, dichiara di rinunciare alla replica, in quanto le ragioni della contrarietà del suo Gruppo e di tutti quelli di opposizione sono state ampiamente illustrate nella relazione e nei numerosi interventi in discussione generale. Ritiene tuttavia necessario porre due questioni: la prima è relativa alla mancanza della relazione tecnica sugli emendamenti, almeno quelli più significativi, presentati dal relatore al disegno di legge n. 2518. Invita pertanto il Presidente a sollecitare il Governo a fornire le necessarie spiegazioni di carattere tecnico-finanziario. Chiede inoltre di sapere quale sia l’iter che la presidenza intende adottare per l’esame del disegno di legge n. 2518, data la rilevante quantità di emendamenti presentati dai senatori dei gruppi di maggioranza e data la tipologia di quelli presentati dal relatore, senatore Tarolli. Chiede infine che sia posticipato, in particolare, il termine per la presentazione per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2512 e 2513.

Il senatore CADDEO (DS-U), relatore di minoranza sul disegno di legge n. 2518, rinuncia a sua volta ad intervenire in sede di replica e sollecita il Governo alla redazione di una relazione tecnica per gli emendamenti presentati dal Relatore.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) chiede che sia fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 20 di questa sera. Propone inoltre di valutare le altre questioni poste dai senatori Giarretta e Caddeo alla fine della seduta.

La Commissione conviene.

Il relatore sul disegno di legge n. 2518, senatore TAROLLI (UDC), in sede di replica, sottolinea anzitutto che la ragione della adozione dello strumento del decreto-legge per intervenire sulla manovra finanziaria risiede nel fatto che vi sono norme che dovevano esplicare immediatamente i loro effetti già a partire dalla fine del 2003, soprattutto in materia di finanza pubblica. Dopo aver brevemente ricordato gli argomenti affrontati nella discussione generale, si sofferma quindi sulle disposizioni relative al condono edilizio, ricordando che la misura trova fondamento nella scelta del Governo di reperire risorse finanziarie, senza però gravare i cittadini di ulteriori prelievi fiscali. Ritiene, tuttavia, che taluni aspetti del patrimonio debbano essere tutelati (ne è un esempio l’accesso al mare) e sottolinea che, riguardo alla vendita degli immobili, non vi sono dubbi che ve ne siano alcuni vincolati che non possono essere messi sul mercato. Vi sono tuttavia alcuni beni che invece possono essere venduti, e a questo riguardo appare necessario fissare una data entro la quale le sovrintendenze procedano ad una definitiva classificazione degli immobili proprio perché vi sia certezza della loro collocabilità sul mercato.
Riguardo poi al dibattito sviluppatosi sull’articolo 5, relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, ritiene siano necessarie solo alcune limitate correzioni. Riguardo infine la questione dei benefici pensionistici per i lavoratori esposti all’amianto, di cui all’articolo 47, sottolinea come il Governo intenda uniformarsi, su questa materia, alle discipline degli altri paesi europei stante anche la necessità di razionalizzare la spesa di questo settore. Per quanto riguarda poi altri argomenti toccati nella discussione generale rimanda alla fase della espressione del parere sugli emendamenti le osservazioni più specifiche.

Interviene quindi il relatore sul disegno di legge n. 2512, senatore FERRARA (FI), che sottolinea come da parte dell’opposizione, nella discussione generale, siano venute solo domande e nessuna proposta ad eccezione del senatore Morando il quale, riguardo alla preannunciata riforma del settore pensionistico, ha avanzato delle proposte alternative a quelle dell’Esecutivo. Passa quindi a rispondere al senatore Marino, ricordando che le risorse disponibili nella legge finanziaria per il 2004, con particolare riguardo a quelle destinate alle regioni meridionali, non sono diminuite rispetto alla passata manovra di bilancio. A tale riguardo, dà quindi lettura di una serie di note, che metterà a disposizione della Commissione, le quali confutano i rilievi avanzati nella discussione generale. Al senatore Giarretta fa invece presente che, per quanto riguarda l’opera di risanamento delle finanze pubbliche, questo Esecutivo non è il solo a ricorrere ai condoni, che, al contrario, sono stati utilizzati numerose volte ed anche nella precedente legislatura, quando si è fatto ricorso sia a condoni fiscali e previdenziali che ad un condono edilizio, certamente più esteso dell’attuale. Dando quindi lettura degli stanziamenti di risorse a favore dell’ANAS e delle Ferrovie dello Stato e di quelli a favore del Fondo relativo agli edifici scolastici, contesta che vi siano stati dei tagli di bilanci, sottolineando invece lo stanziamento di risorse aggiuntive. Rispondendo infine al senatore MORANDO (DS-U), sottolinea come un intervento nel settore pensionistico non fosse ulteriormente procrastinabile, data la forte progressione di spesa che il sistema attuale produce. A questo riguardo richiama gli interventi operati nel medesimo settore dagli altri partner europei, e in particolare dalla Germania, che hanno dovuto imporre norme assai rigide ai loro cittadini. Richiama quindi il dibattito svoltosi intorno all’estensione generalizzata del “sistema contributivo” e la necessità che prenda quota il sistema pensionistico integrativo, affinché il sistema contributivo non sia penalizzante per i futuri pensionati.

Il relatore sul disegno di legge n. 2513, senatore GRILLOTTI (AN) rinuncia a replicare anche in considerazione degli interventi svolti dagli altri due relatori.

Il senatore MARINO (Misto-Com), intervenendo per un chiarimento relativo alla replica del relatore sull'A.S. 2512, senatore Ferrara, ribadisce la cancellazione di circa tremiladuecento milioni di euro in relazione alle risorse destinate al Mezzogiorno. Invita quindi ad una lettura attenta delle rimodulazioni di talune risorse e della Tabella F, allegata al disegno di legge n. 2512, che aggravano ulteriormente la situazione. Relativamente a questa ultima tabella, lamenta inoltre la mancanza di note esplicative riguardo al trasporto delle risorse ivi indicate da un esercizio all’altro, come accadeva in passato, chiedendo chiarimenti più convincenti sui punti specifici da lui sollevati. Richiama infine la necessità di espungere dal disegno di legge di bilancio alcune importanti norme di carattere sostanziali se in essa contenute, considerato il carattere meramente formale di tale legge, con particolare riferimento a quella che autorizza il Ministro dell’economia a spostare, a sua discrezione, risorse tra unità previsionali di base diverse, anche di altre amministrazioni, auspicando risposte più convincenti dai rappresentanti del Governo.

Interviene quindi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO che, replicando sul disegno di legge n. 2518, sottolinea come sia stata una scelta politica del Governo quella di procedere con un decreto-legge piuttosto che un altro strumento legislativo per intervenire sulla manovra finanziaria. La scelta, che può certamente essere valutata in modo diverso, è comunque legittima, e si sostanzia nella necessità dell’entrata in vigore immediata di talune norme. In relazione al dibattito svoltosi sull’articolo 1 richiama quindi i dati indicati nella relazione tecnica, e dichiara di lasciare agli atti una memoria che dà risposta alle specifiche obiezioni sollevate nel dibattito. Lo stesso vale anche per le questioni sollevate sull’articolo 2 e le risorse attese dalla cartolarizzazione in relazione alla ricerca scientifica. Si sofferma quindi sul dibattito svoltosi sull’articolo 5, relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Sottolinea innanzitutto che le ragioni di questo mutamento risiedono nella necessità di superare le rigidità che impedivano il pieno utilizzo dell’istituto, specie per i finanziamenti da erogare a favore di enti locali ed amministrazioni minori. Lo scopo è inoltre quello di indirizzare a logiche di mercato, in ogni caso vincolate a principi di intervento pubblico, le attività di questo soggetto. Sotto questo profilo appare pertanto essenziale la divisione in due aree di questo organismo, la prima delle quali deve rappresentare la continuità con l’intervento tradizionalmente svolto dalla Cassa: il finanziamento degli investimenti a favore degli enti locali attraverso il risparmio postale. Su questa attività il Governo ritiene opportuno che la disciplina continui ad essere esentata dalle normative comunitarie in materia creditizia, nonostante il mutamento giuridico del soggetto, mantenendo altresì il regime di esenzione fiscale delle operazioni poste in essere. La seconda area è invece quella finalizzata al finanziamento di imprese che forniscono servizi pubblici all’interno di un sistema di mercato, per la quale è prevista un’apposita gestione separata. Poiché a questa seconda area mancano in ogni caso del tutto i profili dell’attività bancaria in senso stretto, la relativa disciplina, elaborata di comune accordo con l'Istituto di emissione, sarà quella prevista per gli intermediari finanziari non bancari. Inoltre non vi è nessuna sovrapposizione con Infrastrutture S.p.A., che svolge interventi in settori diversi e con altre finalità, vale a dire quelli relativi alle grandi opere infrastrutturali di rilevante interesse pubblico nazionale.
Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 13, che concerne la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, sottolineando come il Governo - sulla base di quanto già oggetto di decisione, assunta pressoché all'unanimità in seno alla Commissione finanze - ha inteso recepire la regolamentazione dei confidi approvata nel testo unificato proposto dalla stessa Commissione di merito, allo scopo di accelerare l'entrata in vigore di questo importante strumento finanziario, che favorirà l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, in tutti i settori economici, anche in considerazione dei più stringenti criteri in materia di concessione di crediti imposti alle banche ordinarie dagli Accordi di “Basilea 2”. In merito agli effetti sul gettito derivanti dalle agevolazioni fiscali concesse all'attività dei confidi, non nega esserci qualche difficoltà di valutazione, posto che l'unico parametro certo è l'utile civilistico di cui si è fatto cenno nella relazione: in ogni caso, queste forme di agevolazioni fiscali non comportano sostanziali effetti sul debito.
Dopo avere rinviato a quanto contenuto nella relazione in merito agli articoli 16 e 17, si sofferma sui contenuti dell'articolo 20, che reca agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). L'obiettivo è quello di dare un segnale di attenzione nei confronti del settore delle organizzazioni non lucrative a valenza sociale. In relazione ai profili di copertura finanziaria, rileva tuttavia come la compensazione di queste somme sarà a carico del fondo di cui all'articolo 96 della legge n. 342 del 2000, sottolineando in tal modo la neutralità finanziaria della norma.
L'articolo 21 prevede la concessione di un assegno alle donne per ogni secondo figlio nato dal primo dicembre 2003 al 31 dicembre 2004: si tratta di una misura che intende rappresentare un piccolo, ma importante segnale di attenzione verso l'istituto della famiglia e che, pur se non risolutiva per combattere il fenomeno della denatalità, rappresenta comunque un principio che si è inteso affermare.
L'articolo 23 prevede misure per la lotta al carovita: di fronte alle denunce sempre più frequenti da parte dei consumatori e delle loro associazioni, il Governo intende, da un lato, avviare un'attività della Guardia di finanza volta al rilevamento dei prezzi al consumo, segnatamente nel mercato alimentare, e dall'altro, finanziare e incentivare iniziative intese a promuovere e sostenere l'offerta a prezzo conveniente di prodotti di largo consumo. Su tali questioni il dibattito è tuttora aperto, per cui il Governo intende affrontarle con l'avvio di misure sulla cui congruità si propone di svolgere una verifica successiva. Nel caso di aumenti accertati e ingiustificati, si dovrebbero approntare misure conseguenti in termini fiscali a carico di quei commercianti colpevoli di tali comportamenti.
L'articolo 24 concerne la proroga dell'agevolazione IVA per le ristrutturazioni edilizie: la norma in esame proroga al 31 dicembre 2003 l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, già prevista per gli interventi di manutenzione relativi al patrimonio edilizio residenziale. Nel sottolineare che si tratta di misure e di interventi volti a valorizzare il patrimonio edilizio residenziale, la cui portata è sfuggita a molti dei senatori intervenuti, ribadisce l'attenzione del Governo a una seria politica abitativa, attraverso la cessione di immobili e la tutela dei conduttori. Pertanto non si può semplicemente richiamare la formula generica della tutela del patrimonio pubblico, in quanto occorre coniugare una migliore efficienza della gestione di immobili di enti e del demanio con un congruo reperimento di maggiori risorse finanziarie, sanando la contraddizione tra proteste dei conduttori per i costi più elevati da essi devono sostenuti (rispetto anche a coloro che casualmente occupano un bene del patrimonio dello Stato), e l'affermazione (contenuta anche nell'ultima relazione della Corte dei conti) secondo cui il patrimonio dello Stato deve essere venduto a prezzi di mercato. Oggi il Governo rivendica il proprio ruolo di tutela degli interessi collettivi: in questo senso l'articolo 26 rappresenta un passo in tale direzione, introducendo misure effettive di tutela dell'interesse collettivo, prevedendosi inoltre che parte dei proventi, nella misura del 20 per cento netto, sia utilizzata per un fondo di edilizia residenziale pubblica. Ribadita l'attenzione verso il valore culturale e sociale del patrimonio pubblico, ricorda come il Governo intende operare non al fine di minare i capisaldi di tale tutela, ma piuttosto per indebolire le troppe rigidità legislative, passando ad un concetto di tutela - gestione che consenta una migliore sopravvivenza di quei beni che appartengono al patrimonio culturale comune.
Per quanto riguarda il condono, si tratta di materia sicuramente problematica, e non le sfugge la natura delle sollecitazioni e dei rilievi mossi da più parti. Rileva tuttavia non essere questa la sede per argomentare in termini di costituzionalità o meno dell'intervento, già esaurientemente affrontato dall'Assemblea del Senato. Nel merito, il Governo si è trovato di fronte al dilemma se attuare oppure no il condono, e su questo tema è legittima ogni posizione, favorevole o contraria. Un dato tuttavia è oggettivo: l'attività di scempio edilizio si è determinata nel periodo storico che va dal 1994 ad oggi, tra l’altro sotto la responsabilità di governi diversi da quello attuale.
Infine, intende replicare ad alcuni quesiti di natura più tecnica posti da alcuni senatori, rilevando come il condono possa portare anche in un certo senso ad una riqualificazione del territorio, in quanto il comune, attraverso la sanatoria e l’accatastamento dell’immobile da condonare, ne fotografa esattamente la situazione, con conseguente maggiore chiarezza ai fini dell'imposizione fiscale, mentre per quanto riguarda la doverosa garanzia di accesso al mare nelle aree demaniali, ricorda che la domanda di condono edilizio per questo tipo di aree è soggetta a preventivo controllo. Nel preannunciare che, in ogni caso, il Governo presenterà un emendamento teso a tutelare questa insopprimibile esigenza, conclusivamente, ritiene non sussistere contrasto con il testo unico in materia edilizia, né con altre previsioni normative. Per quanto riguarda infine i lavoratori esposti all'amianto, assicura che da parte del Governo si è provveduto alla loro tutela derivante da danno potenziale, salvaguardandone i diritti quesiti.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che l'esame dei documenti di bilancio e degli interventi che il Governo si propone di attuare non possa andare disgiunto da un'attenta osservazione della situazione mondiale, che vede gli scenari in corso di mutazione, consigliando pertanto non interventi di tipo strutturale, ma piuttosto misure di attesa. India e Cina rappresentano indubbiamente paesi in fase di decollo economico, con i quali occorre attrezzarsi a competere, né può dimenticarsi che quest'anno, per quanto limitato nel tempo, si è attraversato un periodo di guerra, e che comunque ci si sta avviando verso un superamento della fase ciclica più negativa. Gli interventi del Governo, pur nel rispetto dei parametri posti da Maastricht, mirano infatti a non deprimere la domanda.
Richiama, quindi, l'attenzione sul fatto che le misure di carattere straordinario (le cosiddette una tantum), alla luce dei caratteri che contraddistinguono l'attuale fase del ciclo economico, rappresentano in realtà uno strumento appropriato al fine di consentire il superamento della presente congiuntura non favorevole, il che non fa venir meno peraltro le perplessità che ha suscitato in passato l'uso di questi strumenti in contesti significativamente diversi.
Per quel che attiene invece al tema dell'andamento delle entrate, va rilevato che l'analisi dei dati disponibili, effettuata depurando gli stessi delle previsioni contenute nel bilancio per il 2003 (previsioni che scontavano una congiuntura dell'economia mondiale più favorevole che non ha poi trovato riscontro nella realtà), evidenzia come tale andamento non abbia registrato un calo significativo, mentre per quanto riguarda il versante della spesa le iniziative assunte dal Governo hanno dimostrato in concreto come lo stesso non intenda rinunciare all'obiettivo di assicurare una sana e corretta gestione della finanza pubblica, anche se ciò può aver implicato rinunce pesanti sia sul fronte della politica di promozione degli investimenti, sia su quello della riduzione del livello della pressione fiscale.
Per quel che concerne poi il tema delle aree depresse, ritiene importante sottolineare come l'attuale manovra di finanza pubblica porti l'ammontare complessivo delle risorse a tal fine destinate da 18,8 a 25,5 miliardi di euro, che rappresentano indubbiamente una massa d'urto rilevante rispetto alle problematiche in questione, specie se si consideri non solo i fondi allocati nella Tabella F del disegno di legge finanziario. Il Sottosegretario prosegue poi osservando che, riguardo al finanziamento degli investimenti, il Governo ha inteso soprattutto assicurare le disponibilità necessarie a far fronte alle spese che concretamente saranno affrontate nel corso del prossimo anno: non si è fatto, pertanto, nessun rinvio di stanziamenti certi ad esercizi futuri e indefiniti, ma si è semplicemente provveduto ad una rimodulazione in funzione delle necessità di utilizza immediato. In Tabella D, inoltre, ci sono oltre 4,4 miliardi di euro, che, secondo lo studio dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) citato dall’opposizione, sarebbero ancora superiori alla cifra indicata. Comunque, al di là delle diverse stime elaborate in proposito, è innegabile come gli interventi per lo sviluppo dell'economia non possono considerarsi in nessun modo irrilevanti.
Dopo aver richiamato l'attenzione sul fatto che anche per l'università e la ricerca scientifica gli stanziamenti previsti per la manovra di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 appaiono in aumento rispetto ai dati precedenti, il rappresentante del Governo si rifà alle considerazioni problematiche svolte dal senatore Marino in merito alla struttura del bilancio, sottolineando come le criticità evidenziate siano sostanzialmente un residuo del passato e facendo comunque presente che le eventuali proposte emendative al riguardo - che dovessero essere presentate nel prosieguo dell'esame - verranno valutate dal Governo con la massima attenzione.
Il sottosegretario Vegas passa quindi ad esaminare le problematiche attinenti alla spesa sanitaria delle Regioni e, in proposito, sottolinea come le richieste avanzate da queste ultime e volte ad ottenere un intervento finanziario dello Stato di rilevante entità appaiano assolutamente insostenibili, se si considera che nell'ambito dell'accordo raggiunto tra Stato e Regioni nel 2001, da un lato, non era stata lamentata alcuna sottostima delle spese sanitarie e, dall'altro, uno dei punti essenziali dell'accordo era stata la decisione di superare definitivamente un meccanismo che fino a quel momento aveva consentito una forma di vero e proprio rimborso a piè di lista delle spese in questione, per adottare più rigorosi criteri di gestione.
Il sottosegretario Vegas prosegue, quindi, richiamando con forza l'attenzione sulla valenza strutturale degli interventi delineati in materia pensionistica e sottolineando come gli stessi si ricolleghino anche ad un disegno complessivo - nel quale si inseriscono altresì numerosi degli interventi contenuti nella manovra di finanza pubblica in esame - volto a rafforzare in modo significativo la capacità di attrarre investimenti del sistema Italia nel suo complesso.
Conclude quindi il suo intervento rilevando come, per quanto riguarda più specificamente il funzionamento delle procedure di esame dei documenti di bilancio, se è vero che ci si trova in una situazione di eccezionalità che viene affrontata inevitabilmente con strumenti per qualche verso eterodossi, è però vero che con la sessione dell'anno in corso si sono avuti alcuni mutamenti significativi nella direzione di una maggiore trasparenza e razionalizzazione delle procedure in questione, miglioramenti cui auspicabilmente faranno seguito ulteriori passi avanti in futuro.

Segue un breve intervento del senatore MARINO (Misto-Com), che chiede vengano acquisite e messe a disposizione dei componenti della Commissione le tabelle dalle quali il relatore Ferrara e il sottosegretario Vegas hanno ricavato i dati cui hanno fatto riferimento nei loro interventi.

Il sottosegretario VEGAS assicura che i dati richiesti, dopo un eventuale ulteriore riscontro di carattere tecnico, verranno messi a disposizione quanto prima.

Il PRESIDENTE propone quindi di disgiungere e di sospendere il seguito dell’esame del disegno di legge n.2518 dal seguito dell’esame congiunto, che propone di rinviare, dei disegni di legge n. 2513 e 2512.

Conviene la Commissione con le proposte del Presidente di disgiungere e sospendere il seguito dell’esame del disegno di legge n.2518 nonché di rinviare il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge n.2513 e 2512.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n.2513 e 2512 è quindi rinviato.

Il Presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 18,45, avvertendo che l’iter dei lavori proseguirà disgiuntamente con l’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2518.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) fa presente la necessità di disporre di una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge finanziaria (atto Senato n. 2512) e di bilancio (atto Senato n. 2513), già fissato a martedì 21 ottobre, alle ore 12.

Il Presidente AZZOLLINI, in relazione alla richiesta del senatore Ripamonti, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge finanziaria (atto Senato n. 2512) e di bilancio (atto Senato n. 2513) alle ore 12 di mercoledì 22 ottobre.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) esprime le proprie riserve sulla proposta del Presidente, ritenendo opportuno disporre di un termine più ampio, tenuto conto anche dell’impegno dei senatori per presentare gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2518.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente, ed il termine per la presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 2512 (legge finanziaria) e 2513 (bilancio) viene prorogato alle ore 12 di mercoledì 22 ottobre.

Il Presidente AZZOLLINI avverte che la seduta notturna, già fissata per oggi alle ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 19.

Riprende l’esame dell'A.S. 2518, dianzi sospeso.

Il presidente AZZOLLINI, avendo convenuto la Commissione unanimemente di rinviare l’esame degli ordini del giorno alla fine delle votazioni relative agli emendamenti, in conformità con la prassi applicata per l’esame del disegno di legge finanziaria, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2518, a partire da quelli riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ed invita pertanto i rispettivi proponenti a procedere all’illustrazione.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra gli emendamenti di cui è firmatario, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1, ed evidenziando al riguardo la contraddittorietà della disposizione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge in conversione che, da un lato, non appare in grado di stimolare un aumento degli investimenti in ricerca da parte delle piccole imprese, in quanto le condizioni di queste ultime non consentono comunque un significativo impegno in questa direzione e, dall'altro, finirà per avvantaggiare le grandi imprese che avrebbero comunque effettuato gli investimenti per le stesse necessari in questo settore.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore BASILE (FI) illustra l'emendamento 1.3.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti 1.7 e 1.21, soffermandosi in particolare sul fatto che tali proposte sono volte, tra l'altro, ad elevare l'importo suscettibile di beneficiare dei meccanismi agevolativi previsti dall'articolo 1, nonché ad escludere dall'ambito di applicazione di tali meccanismi le spese per la partecipazione a mostre e a fiere, nel presupposto che quest'ultimo tipo di spese, facendo parte dell’attività ordinaria dell'impresa, potrebbe costituire un ambito di agevolazioni cui le imprese medesime potrebbero ricorrere al solo fine di avere un recupero sul piano fiscale più immediato, essendo noto che gli investimenti in ricerca, sviluppo e tecnologia assicurano invece ricadute positive solo in una prospettiva di medio o lungo periodo.

Il relatore TAROLLI (UDC) modifica l'emendamento 1.70 riformulandolo nell'emendamento 1.70 (testo 2). Chiede poi di accantonare l’esame dello stesso emendamento, in relazione al termine ancora aperto per la presentazione dei subemendamenti, nonché di accantonare gli emendamenti 1.13, 1.15 e 1.16.

In merito all’emendamento 1.70 (testo 2), interviene brevemente il senatore MORANDO (DS-U) il quale richiama l'attenzione sulla prima delle modifiche che il relatore propone con riferimento alla soppressione della lettera a) dell'articolo 1, osservando il notevole rilievo di tale modifica, considerato che l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in tecnologie digitali che verrebbero così ricomprese nel reddito d'impresa e riassoggettate a tassazione ammonterebbe, stando alla relazione tecnica, a 1.310 milioni di euro.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), in relazione allo stesso emendamento, sottolinea l’opportunità di acquisire la relazione tecnica per valutarne appieno gli effetti finanziari.

Il presidente AZZOLLINI concorda sul rilievo della questione sollevata dal senatore Morando.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) ritira l'emendamento 1.10.

Il senatore MODICA (DS-U) illustra l'emendamento 1.18, sottolinenando come lo stesso sia volto a rendere più conveniente per le imprese la stipula di contratti di ricerca o di ricerca e innovazione con università ed enti pubblici di ricerca.

Il senatore MARINO (Misto-Com) dichiara di fare propri tutti gli emendamenti presentati dai senatori dell’UDEUR, dello SDI, di Rifondazione comunista e della Lega per l’Autonomia lombarda del Gruppo Misto. Dichiara inoltre di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.40 e 1.0.2.

Il senatore CADDEO (DS-U) dichiara di ritirare la propria firma dagli emendamenti 1.20, 1.38 e 1.52. Dichiara di aggiungerla all’emendamento 1.0.2 ed illustra infine l’emendamento 1.40 volto ad aggiungere una lettera d) bis dopo la lettera d) relativa agli investimenti in laboratori di ricerca.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra gli emendamenti 1.27 e 1.33.

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra quindi l’emendamento 1.51.

Infine, il senatore CHIUSOLI (DS-U), dopo aver ricordato che gli emendamenti in questione sono stati sottoscritti da tutto il suo Gruppo in Commissione industria, illustra gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

Il PRESIDENTE, essendo dati per illustrati i rimanenti emendamenti all’articolo 1, invita il Relatore ed il Governo ad esprimere il rispettivo avviso.

Il relatore TAROLLI (UDC) esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti, mentre invita ad accogliere l’emendamento 1.70 (testo 2) e si riserva di pronunciarsi successivamente sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si associa all’avviso espresso dal relatore.

Il Presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del numero legale, invita pertanto a procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del testo del decreto-legge, proponendo preliminarmente di accogliere la richiesta del relatore di accantonare l’esame degli emendamenti 1.70 (testo 2), 1.13, 1.15 e 1.16, e ricorda, infine, che l’emendamento 1.10 è stato ritirato dal senatore Giaretta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14 e 1.17.

Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 1.10 era stato ritirato dal senatore GIARETTA (Mar-DL-U).

Il senatore MODICA (DS-U) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.18, ricordando che l’università italiana ed il mondo della ricerca attendono da anni soluzioni come quelle in esso prospettate.

Dichiarano di seguito il proprio voto favorevole sullo stesso emendamento i senatori GIARETTA (Mar-DL-U), MARINO (Misto-Com) e RIPAMONTI (Verdi-U).

Si associa anche il senatore MORANDO (DS-U), chiedendo al relatore e al Governo di ripensare attentamente al contenuto dell’emendamento prima di decretarne la bocciatura, dato lo scarso impatto economico dei relativi oneri, anche in considerazione della compensazione introdotta dalla lettera a) dell’emendamento 1.70 (testo 2) presentato dal relatore, attraverso la soppressione delle agevolazioni fiscali ivi indicate.

Su proposta del senatore MODICA (DS-U) la Commissione accantona quindi l’emendamento 1.18. Con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 e 1.39.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MORANDO (DS-U), la Commissione respinge quindi l’emendamento 1.40.

Su proposta del PRESIDENTE sono quindi accantonati gli emendamenti 1.41, 1.42 e 1.43.

La Commissione, con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 e 1.54.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI (Verdi-U),l’emendamento 1.55 risulta, previa richiesta di verifica del senatore Morando (DS-U), respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68 e 1.69. E’ quindi respinto l’emendamento 1.0.1. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIARETTA (Mar-DL-U), la Commissione respinge l’emendamento 1.0.2. Infine, la Commissione respinge le proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CHIUSOLI (DS-U), nonché l’emendamento 1.0.6.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTITICPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta notturna, già fissata per oggi alle ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

La seduta termina alle ore 20,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518
Art. 1.
1.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
        Sopprimere l’articolo.
 
1.2
Franco Paolo, Vanzo
        Sostituire l’articolo con il seguente:
        «Art. 1. - (Detassazione degli investimenti in beni strumentali). – 1. Per le imprese e per i soggetti, in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, è escluso dall’imposizione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo il 20 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali, con esclusione dei beni immobili, realizzati nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute nei limiti dell’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate nella misura di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».
        Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate “Consumi intermedi“ sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria».
 
1.3
Basile, Firrarello, Barelli
        Sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) un importo pari al 10 per cento dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché degli investimenti in tecnologie informatiche e telematiche hardware e software effettuati da imprese con un fatturato lordo annuo non superiore a dieci milioni di euro, riferito all’anno precedente, finalizzati a rilevanti innovazioni dei processi aziendali e interaziendali, ivi compresa la formazione del personale interessato. La somma relativa all’intero investimento non può superare i 200.000 euro annui. A tale importo si aggiunge il 30 per cento dell’eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti».
 
1.4
Passigli, Caddeo
        Sostituire il punto a) del comma 1 con il seguente:
            «a) un importo pari al 25 per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonchè degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo si aggiunge il 75 per cento dell’eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti;».
 
1.5
Cambursano
        Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quaranta».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.
 
1.6
Cavallaro
        Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «trenta per cento».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.
 
1.7
Giaretta, Cambursano, Castellani
        Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
 
1.8
Cambursano
        Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ricerca e sviluppo», inserire le seguenti: «e quelli».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.
 
1.9
Del Turco, Marini, Casillo, Manieri, Crema
        Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell’eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti;».
 
1.70
Il Relatore
        Apportare le seguenti modificazioni:
            «a) nella lettera a) del comma 1, le parole da: “nonché degli investimenti“ a: “e organizzative“ sono soppresse;
            b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
            “a-bis) le stesse percentuali di cui alla lettera a) si applicano all’ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dalla Unione Europea, che, nell’ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche; l’efficacia delle disposizioni della presente lettera è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;“;
            c) il comma 3, è sostituito dal seguente:
        “3. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L’Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.“;
            d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
        “4. Ai fini di cui al comma 1, l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata, con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 3, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L’effettività delle spese di cui alla lettera
c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l’effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
        5. L’incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.“;
            e) al comma 6, le parole: “lettera a)“ sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) ed a-bis)“».
 
1.70 (testo 2)
Il Relatore
        Apportare le seguenti modificazioni:
            «a) Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: “nonché degli investimenti“ a: “e organizzative“;
            b) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
            “Le stesse percentuali si applicano all’ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dalla Unione Europea, che, nell’ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L’efficacia delle disposizioni del precedente periodo è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;“;
            c) dopo il comma 2, inserire il seguente:
        “2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L’Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.“;
            
d) al comma 3, dopo le parole: “Ai fini di cui al comma 1, l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata“ inserire le seguenti “con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis.“;
            
e) sopprimere il comma 5».
 
1.10
Giaretta, Cambursano, Treu, D’Amico, Castellani
        Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «digitali».
 
1.11
Cavallaro
        Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «digitali» aggiungere le seguenti: «ed informatiche».
 
1.12
Ciccanti
        All’articolo 1, comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative» aggiungere le seguenti: «e delle spese di pubblicità, marketing e comunicazione».
        Conseguentemente:
        all’articolo 33, apportare le seguenti modifiche:
            «
a) al comma 6, le parole: “9 per cento“ e “4,5 per cento“ sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “6,5 per cento“ e “4 per cento“;
            b) al comma 13, nel primo periodo, le parole: “pari al 7“ e “del 3,5“, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti “pari al 5“ e “del 2,5“ e il secondo periodo è soppresso;
        Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31-01-2004, l’aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004».
 
1.13
Salerno, Mugnai, Cantoni, Eufemi, Franco Paolo, Ulivi
        Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «organizzative» aggiungere: «ed agli investimenti sostenuti per la creazione di prodotti innovativi che prevedono nella fase di campionatura e protitipazione un elevato grado di valore aggiunto nel disegno, nell’inventiva e nella qualità».
 
1.14
Falcier, Mainardi, Favaro, Archiutti, Carrara, De Rigo, Pasinato, Sambin
        All’articolo 1, comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative» aggiungere le seguenti: «e delle spese di pubblicità, marketing e comunicazione».
 
1.15
Balboni, Kappler
        Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        «1) alla lettera a) dopo le parole: “di processo e organizzative“ aggiungere le seguenti: “e degli investimenti sostenuti per la creazione di campionari innovativi che prevedono nella fase di campionatura e prototipazione un elevato grado di valore aggiunto nel design, nell’inventiva e nell’innovazione del processo produttivo“
        2) alla lettera b) dopo le parole: “fiere all’estero“ sono aggiunte le parole: “e in fiere internazionali in Italia».
 
1.16
Bettamio
        All’articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: «di processo e organizzative» sono aggiunte le seguenti: «e degli investimenti sostenuti per la creazione di campionari innovativi che prevedono nella fase di campionatura e prototipazione un elevato grado di valore aggiunto nel design, nell’inventiva e nell’innovazione del processo produttivo;»
 
1.17
Cambursano
        Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli stessi costi», inserire le seguenti: «di periodo, imputabili al conto economico».
        Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.
 
1.18
Franco Vittoria, Modica, Battaglia Giovanni
        Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
            «a-bis) l’importo delle spese sostenute per contratti di ricerca o di ricerca e innovazioni stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca».
        
 
1.19
Labellarte, Del Turco, Marini, Casillo, Manieri, Crema, Marino
        Al comma 1, sopprimere la lettera b).
 
1.20
Passigli
        Al comma 1, sopprimere la lettera b).
 
1.21
Giaretta, Cambursano, Treu, Castellani, D’Amico
        Al comma 1, sopprimere la lettera b).
 
1.22
Marano
        Al comma 1, sopprimere la lettera b).
 
1.23
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
        Al comma 1, lettera b), sostituire alle parole: «direttamente sostenute» le seguenti: «sostenute direttamente, o tramite i Consorzi export».
 
1.24
Bastianoni
        Al comma 1, lettera b), sostituire alle parole: «direttamente sostenute» le seguenti: «sostenute direttamente, o tramite i Consorzi export».
 
1.25
Bettamio
        Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «direttamente sostenute» le seguenti: «fiere all’estero» sono aggiunte le parole: «e in fiere internazionali in Italia».
 
1.26
Cavallaro
        Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni».
 
1.27
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
        Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «b-bis) l’ammontare delle spese sostenute per la creazione di una rete informatica, ovvero di una banca dati multimediale, tra le piccole imprese che operano nell’indotto del settore automobilistico, tesa a sviluppare e diffondere le conoscenze e le nuove tecnologie finalizzate a garantire il completo riciclaggio di tutti i componenti utilizzati nelle relative produzioni».
        Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.
 
1.28
Passigli, Gasbarri
        Al comma 1, sopprimere la lettera c).
 
1.29
Marano
        Al comma 1, inserire la lettera c), dopo le parole: «corsi di istruzione secondaria» la dicitura: «in particolare per sostenere l’alternanza scuola-lavoro (art. 4, L. 53/2003)».
 
1.30
Ciccanti
        Al comma 1, inserire la lettera c), dopo le parole: «corsi di istruzione secondaria» la dicitura: «in particolare per sostenere l’alternanza scuola-lavoro (articolo 4, legge n. 53 del 2003)».
 
1.31
Labellarte, Del Turco, Marini, Casillo, Manieri, Crema, Marino
        Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi».
 
1.32
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Gasbarri
        Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine della lettera le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;».
 
1.33
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
        Al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) l’ammontare delle spese sostenute dalle piccole imprese, anche riunite in consorzio, per la promozione di interventi finalizzati al risparmio o all’efficienza energetica, nonché alla riduzione dei rifiuti e delle emissioni liquide o gassose;».
        Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.
 
1.34
D’Andrea, Treu, Soliani, Monticone, Giaretta, Cambursano, Castellani
        Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte con contratto di dipendenza a tempo indeterminato, ad incremento della base occupazionale, nell’ambito dei titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all’estero, ricercatori universitari, tecnologici e tecnici di ricerca;».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.
 
1.35
Labellarte, Del Turco, Marini, Casillo, Manieri, Crema, Marino
        Al comma 1, sopprimere la lettera d).
 
1.36
Franco Vittoria, Modica, Battaglia Giovanni
        Al comma 1, sopprimere la lettera d).
 
1.37
Vanzo, Franco Paolo
        Al comma 1, sopprimere la lettera d).
 
1.38
Passigli
        Al comma 1, sopprimere la lettera d).
 
1.39
Passigli, Gasbarri
        Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se la quotazione è mantenuta per almeno 5 anni».
 
1.40
Turci, Caddeo, Bonavita, Guerzoni, Brunale, Pasquini, Marino
        Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «d-bis) i costi per investimenti in laboratori di ricerca. In particolare:
            
a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivarnente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
            b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
            
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca;
            
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
            
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
            
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca;
            
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca».
 
1.41
Turci, Caddeo, Pasquini, Guerzoni, Bonavita, Brunale
        Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «d-bis) l’importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari».
 
1.42
Peruzzotti, Ulivi
        Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «e) l’importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari».
 
1.43
Turroni
        Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «e) l’importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari».
        Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.
 
1.44
Treu, D’Andrea, Soliani, Monticone, Giaretta, Gambursano, Castellani
        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. La deduzione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta ai soggetti che incrementano la base occupazionale attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari, ricompresi nell’elenco di cui al comma 1-ter, per un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.
        1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituto presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all’estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private. Le modalità di iscrizione all’elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.
 
1.45
Gambursano, Giaretta, Castellani
        Sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.
 
1.46
Passigli, Gasbarri
        Sopprimere il comma 2.
 
1.47
Izzo
        Al comma 2, sostituire la parola: «secondo» con «quarto».
 
1.48
Ciccanti
        Al comma 2, sostituire la parola: «secondo» con «quarto».
        Conseguentemente, all’articolo 32, all’allegato 1, la tabella C, è sostituita dalla seguente:
DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL’OBLAZIONE
E DELL’ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI
Tabella C
Misura dell’oblazione
 

Tipologia dell’abuso
Misura dell’oblazione
E/mq
Immobili non residenziali
Misura dell’oblazione
E/mq
Immobili residenziali
        1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
156,00
102,00
        2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilzio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento
105,00
  82,00
        3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
  85,00
  62,00
 
 


Tipologia dell’abuso
Misura dell’oblazione
Forfait

 
        4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444
3.500,00
 
        5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
1.700,00
 
        6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume
516,00

 
 
1.49
Marano
        Al comma 2, sostituire la parola: «secondo» con: «quarto».
 
1.50
Bettamio
        Il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «Ai fini di cui al comma 1, il progetto di ricerca e sviluppo dell’impresa va presentato, per la valutazione e l’autorizzazione, al Servizio incentivi per l’innovazione tecnologica presso il Ministero delle attività produttive, tenuto conto delle competenze di legge. Il Ministero delle attività produttive, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, dovrà dare il parere da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Le imprese dovranno rilevare i dati relativi all’attuazione del progetto e la sua conclusione e trasmetterli al Servizio incentivi per l’innovazione presso il Ministero delle attività produttive che li comunicherà all’Agenzia delle entrate.
        Delle risorse destinate agli obiettivi dall’articolo 1 il 30 per cento è destinato ai progetti presentati dalle imprese dell’obiettivo 1».
 
1.51
Eufemi, Iervolino
        Il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «Ai fini di cui al comma 1, il progetto di ricerca e sviluppo dell’impresa va presentato, per la valutazione e l’autorizzazione, al Servizio incentivi per l’innovazione tecnologica presso il Ministero delle attività produttive, tenuto conto delle competenze di legge. Il Ministero delle attività produttive, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, dovrà dare il parere da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Le imprese dovranno rilevare i dati relativi all’attuazione del progetto e la sua conclusione e trasmetterli al Servizio incentivi per l’innovazione presso il Ministero delle attività produttive che li comunicherà all’Agenzia delle entrate.
        Delle risorse destinate agli obiettivi dall’articolo 1 il 30 per cento è destinato ai progetti presentati dalle imprese dell’obiettivo 1».
 
1.52
Passigli
        Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,».
 
1.53
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
        Al comma 3, dopo: «dal responsabile del centro di assistenza fiscale» aggiungere le parole: «o da un intermediario fiscale abilitato. In ogni caso l’effettività delle spese sostenute potrà essere attestato dall’imprenditore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dagli stessi in conformità alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione degli atti amministrativi».
 
1.54
Girfatti
        Al comma 3, dopo: «dal responsabile del centro di assistenza fiscale» aggiungere le parole: «o da un intermediario fiscale abilitato. In ogni caso l’effettività delle spese sostenute potrà essere attestato dall’imprenditore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dagli stessi in conformità alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione degli atti amministrativi».
 
1.55
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
        Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «o da altra idonea documentazione» con le seguenti: «La convenzione di cui al presente comma deve indicare la durata degli stage aziendali e il costo del personale impiegato».
 
1.56
Cambursano
        Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.
 
1.57
Ciccanti
        Il comma 4, è sostituito dal seguente:
        «L’incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
        Conseguentemente Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
 
1.58
Marano
        Il comma 4, è sostituito dal seguente:
        «L’incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
 
1.59
Izzo
        Il comma 4, è sostituito dal seguente:
        «L’incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i successivi tre anni».
 
1.60
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Cambursano, Treu, Castellani, D’Amico
        Al comma 4, sostituire le parole: «nel primo periodo di imposta successivo» con le seguenti: «nei tre periodi di imposta successivi».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.
 
1.61
Bettamio
        Al comma 5, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 269 dopo le parole: «li comunicano all’Agenzia delle entrate» sono aggiunte le parole: «e al Ministero delle attività produttive» conseguentemente dopo le parole: «con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate» sono aggiunte le parole: «di concerto con il Ministero delle attività produttive».
 
1.62
Marano
        Il comma 6, è abrogato.
        Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a decorrere dal 2004 a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto.
 
1.63
Izzo
        Il comma 6 è sostituito dal seguente:
        «Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai cinque esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo.
        Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in vita da meno di tre anni si prevede la possibilità di scegliere se applicare la norma nell’ambito del massimale del 20 per cento sul reddito o nel limite massimo di ammontare di detrazione possibile pari a 1 milione di Euro».
 
1.64
Marano
        Il comma 6 è sostituito dal seguente:
        «Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai cinque esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo».
 
1.65
Ciccanti
        Il comma 6 è sostituito dal seguente:
        «Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai cinque esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo».
 
1.66
Cambursano
        Sostituire il comma 6 con il seguente:
        «6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) il beneficio spetta nei limiti del reddito relativo all’esercizio».
        Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.
 
1.67
Gaburro
        Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «Gli enti pubblici di ricerca sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive. Per l’acquisto di apparecchiature scientifiche si applica l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento
        Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 17.900 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004».
 
1.68
Basile, Ognibene
        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, è aggiunto il seguente:
        2-
quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 c.c. può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, muniti della firma digitale ed all’uopo incaricati dai legali rappresentanti delle società.
        Il professionista che ha provveduto alla trasmissione attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo.
        Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti delle società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio».

 
1.69
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
        Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
            
e-bis) le spese sostenute per l’acquisto di viaggi studio all’estero per l’apprendimento della lingua straniera certificate da attestazione di frequenza rilasciata dall’istituto straniero presso cui si è sostenuto il corso per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro;».
        Conseguentemente diminuire di 50 milioni di euro in ragione d’anno l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo al comma 6 dell’articolo 21.
 
1.0.1
Basile
        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Semplificazione in tema di società e pubblicità commerciale)
        1. L’attuazione della pubblicità commerciale degli atti costitutivi e modificativi delle società commerciali è effettuata in via telematica, ai sensi dell’articolo 15 secondo comma della legge 15 marzo 1997 n. 59, del D.Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10, e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, direttamente dal pubblico ufficiale rogante o autenticante.
        2. La registrazione di tali atti è effettuata con le modalità di cui agli artt. 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, introdotti dal D.Lgs. 18 gennaio 2000 n. 9.
        3. In caso di iscrizione di società di nuova costituzione il pubblico ufficiale richiede contestualmente l’attribuzione del numero di codice fiscale e, se del caso, del numero di partita Iva.
        4. Il Conservatore del registro delle imprese, nei trenta giorni successivi all’iscrizione, verifica la regolarità formale della documentazione presentata. Il Conservatore del registro delle imprese verifica altresì il rispetto degli obblighi fiscali relativi alla pubblicità commerciale, e ne comunica la violazione agli uffici competenti per l’irrogazione delle sanzioni.
        5. In caso di riscontrata irregolarità formale, nei successivi quindici giorni il Conservatore del registro delle imprese notifica avviso contenente invito alla integrazione della documentazione presentata; trascorso tale termine, il Conservatore richiede al Giudice del Registro la cancellazione dal Registro delle Imprese della pubblicità effettuata o, in caso di pubblicità costitutiva, l’adozione dei provvedimenti del caso. In caso di costituzione di società di capitali, ricorrendone le condizioni, il Conservatore del registro delle imprese richiede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2332 c.c..
        6. Il secondo comma dell’art. 138 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89 è sostituito come segue: «2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, o l’iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo o modificativo di società di persone, da lui rogato o autenticato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.»
        7. All’art. 138 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89 è aggiunto il seguente comma: «3. Il Conservatore del registro delle imprese trasmette gli atti al competente Consiglio Notarile Distrettuale per l’esercizio dell’azione disciplinare.»
        8. All’art. 1 bis della Tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992, dopo la parola «registrazione» sono aggiunte le parole «pubblicità commerciale».
        9. La pubblicità commerciale degli atti di cui al primo comma, e gli altri adempimenti previsti dal presente articolo sono effettuati facoltativamente fino al 30 giugno 2003, ed esclusivamente in via telematica dai pubblici ufficiali roganti o autenticanti a partire dal primo luglio 2003.
        10. Il termine di cui all’articolo 31, secondo comma, della legge 24 novembre 2000 n. 340 come modificato dall’art. 3, comma 13 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, è differito al 1º luglio 2003.
        11. La pubblicità nel registro delle imprese e le relative certificazioni ed attestazioni sono indipendenti dall’avvenuto pagamento delle tasse annuali di iscrizione alle Camere di Commercio e diritti camerali comunque denominati».

 
1.0.2
Coviello, D’Andrea, Veraldi, Montagnino, Scalera, Gaglione, Caddeo, Marino
        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca
a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)
        1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e certificati ai sensi dell’articolo 1, comma 3.
        2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell’Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        3. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 
1.0.3
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini, Guerzoni
        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Provvedimenti a favore dei sistemi produttivi locali)
        1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell’ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
            a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
            b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
            
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
            
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all’estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
            
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell’informazione;
            
f) formazione professionale e manageriale;
            
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
            
h) logistica;
            
i) sicurezza;
            
l) sportello informativo.
        2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
        3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5% o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all’1%.
        4. Le Società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
        5. L’esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato.
        6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 23% del valore della partecipazione nella Società stessa.
        7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura:
            
a) del 75% dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
            
b) del 50% dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35% dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.
        8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile.
        9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
            a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
            b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
            
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca;
            
c) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
            
d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
            
e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca;
            
f) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.
        10. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        11. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui all’articolo 10 della presente legge in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
        12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        13. Ai fini di cui al comma 12 per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.
        14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51% del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall’imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull’esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23%.
        16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all’interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
        17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75%.
        18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

 
1.0.4
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Guerzoni, Pizzinato
        Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:
«Art. 1-bis.
(Fondo per lo Sviluppo dell’innovazione)
        1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell’Innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all’anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell’onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui al successivo comma 8.
        2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell’innovazione e della Università e della Ricerca e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all’innovazione per i settori produttivi.
        3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.
        4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma l, per l’elaborazione del prototipo che incorpora l’innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.
        5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.
        6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all’individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

            gli obiettivi generali dell’innovazione;
            il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.
        7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.
        8. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d’intesa con il Ministero dell’Innovazione e dell’Università e della Ricerca Scientifica 9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
            a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
            b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
            
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all’articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
            
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
            
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
            
f) grado di coinvolgimento dell’impresa nel progetto in relazione all’organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
            
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.
        10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall’erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
            
a) oggetto e descrizione delle attività;
            b) obiettivi e risultati;
            
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
            
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
            
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
            
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
            
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.
        11. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:
            
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull’occupazione, sull’organizzazione della o delle imprese che utilizzano l’innovazione;
            b) costi di sviluppo del progetto;
            
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
            
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
        12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
        13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
        14. Entro 60 giomi dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera
d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
        15. Qualora dall’esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all’entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.
        16. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

 
1.0.5
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Guerzoni, Pizzinato
        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Detrazioni per oneri)
        1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, all’articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
            e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell’industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell’innovazione.
        2. Alle minori entrate di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

 
1.0.6
Bettamio
        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1.-bis.
(Vendite promozionali)
        1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali, ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
        2. Le vendite straordinarie di cui al comma 1 non sono assoggettate a limitazioni quantitative o temporali e devono essere comunicate al comune competente per territorio almeno 10 giorni prima dell’inizio.
        3. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, sono soppresse.
        4. I commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 15 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati».