Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
All’emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra alla formazione permanente dei magistrati;
b-ter) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata, presso la scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari; b-quater) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario; b-quinquies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative sia all’acquisizione di una piena consapevolezza deontologica; b-sexies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e assiduamente da tutori scelti dal comitato di direzione tra i docenti della scuola; b-septies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario; b-octies) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio; b-nonies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio mirato, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998; b-decies) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla base di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso; b-undecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione negativa lo stesso possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con successive vacanze».
3.1000/5000
Il Relatore
All’emendamento 3.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) prevedere che il tirocinio abbia la durata di diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari».
3.1000/16 (ulteriore nuovo testo)
All’emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la scuola selezionando i tutori nonchè i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal Comitato direttivo di cui alla lettera c).