GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 16 LUGLIO 2003
246ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO


Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.
La seduta inizia alle ore 21,40.


IN SEDE REFERENTE

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

(578) FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila

(955) MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone

(1050) MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1226) FASSONE ed altri. - Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1258) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. - Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. - Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1279) IERVOLINO ed altri. - Accorpamento delle citta' di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola

(1300) CICCANTI. - Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(1367) FASSONE ed altri. - Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d'appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. - Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. - Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati.

(1668) CURTO.- Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.

(1710) GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna

(1731) CAVALLARO. –Istituzione del tribunale di Caserta

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti e dei relativi subemendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1296, già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 25 giugno 2003, del 26 giugno 2003, del 2 luglio 2003 e dell' 8 luglio 2003, a partire dal subemendamento 3.1000/15 (nuovo testo), del quale era stato disposto l'accantonamento nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Il senatore FASSONE accogliendo alcuni suggerimenti avanzati dal relatore Luigi Bobbio, modifica il subemendamento 3.1000/15 (nuovo testo) riformulandolo nel subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo).

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere favorevole sulle lettere b-bis), b-quater), b-sexies), b-septies), b-decies) e b-undecies) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo). Propone poi al senatore Fassone di modificare la lettera b-ter) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo) sostituendo le parole "due anni" con le altre "diciotto mesi".

Il senatore FASSONE non ritiene di potere accogliere la modifica suggerita dal relatore.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime quindi parere contrario sulle lettere b-ter), b-quinquies), b-octies) e b-nonies) dell'emendamento in votazione.
Presenta poi e la Commissione ammette il subemendamento 3.1000/5000.

Il senatore FASSONE chiede che le lettere in cui è articolato il subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo) siano votate separatamente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Posta ai voti è approvata la lettera b-bis) dell'emendamento.

Posta ai voti è respinta la lettera b-ter).

Posta ai voti è approvata la lettera b-quater).

Posta ai voti è respinta invece la lettera b-quinquies).

Poste separatamente ai voti sono approvate le lettere b-sexies e b-septies).

Poste separatamente ai voti sono respinte le lettere b-octies e b-nonies).

Poste separatamente ai voti sono approvate le lettere b-decies e b-undecies).

Posto ai voti è approvato il subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo), come risultante all'esito della votazione per parti separate.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 3.1000/5000.

Prende brevemente la parola il senatore ZANCAN il quale, con riferimento alla lettera b-quater) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo), si chiede se la previsione per gli uditori giudiziari di periodi di formazione presso studi di avvocato non possa comportare problemi per i possibili contrasti fra gli obblighi che derivano all'uditore giudiziario dalla sua qualifica di pubblico ufficiale e quelli che invece sono connessi con l'esercizio della professione forense.

Sulla questione sollevata dal senatore Zancan prendono successivamente la parola il senatore CENTARO - che ritiene la questione meritevole di attenta considerazione - il senatore MARITATI - che sottolinea l'importanza per gli uditori di un'esperienza formativa negli studi professionali - il presidente Antonino CARUSO - che ritiene che il tema sollevato non possa essere limitato alla sola frequentazione degli studi professionali ma possa porsi anche in relazione a realtà diverse come, ad esempio, le banche - il senatore GUBETTI, e il relatore Luigi BOBBIO, ad avviso del quale, ferma restando l'opportunità di un'ulteriore riflessione sul tema in vista del prosieguo dell'iter dei disegni di legge in titolo, è comunque presumibile che nel concreto funzionamento del meccanismo delineato nella lettera b-quater) del subemendamento 3.1000/15 (ulteriore nuovo testo) si avrebbero accorgimenti di carattere pratico idonei ad evitare, nei fatti, gli inconvenienti ai quali ha accennato il senatore Zancan.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 3.1000/16 (nuovo testo) del quale era stato disposto l'accantonamento nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.

Recependo alcuni suggerimenti del relatore Luigi BOBBIO e del presidente Antonino CARUSO, il senatore FASSONE modifica il subemendamento 3.1000/16 (nuovo testo) riformulandolo nel subemendamento 3.1000/16 (ulteriore nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE, è posto ai voti ed approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.1000.

Il senatore FASSONE annuncia l'astensione del Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo, sottolineando come nel corso della discussione siano state accolte alcune proposte di modifica del testo presentato originariamente dal Governo che attenuano il giudizio negativo inizialmente formulato sullo stesso. La valutazione dell'emendamento come modificato non può comunque essere positiva, e ciò soprattutto per le modifiche allo stesso apportate che hanno ulteriormente attenuato il legame fra l'istituenda Scuola, da un lato, e il Consiglio superiore della magistratura, dall'altro.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.1000 nel testo emendato.

Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(684) BUCCIERO ed altri. - Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione
- e voto regionale n. 80 ad esso attinente
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO riferisce sul disegno di legge in titolo recante nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di abitazione.
Si tratta di un disegno di legge che affronta le problematiche connesse al fenomeno, ben noto, del coinvolgimento degli acquirenti di abitazioni nel dissesto delle imprese di costruzione o di quello delle società immobiliari venditrici. E' questo un tema - continua il relatore - che richiede un intervento normativo non più differibile in quanto l'ordinamento vigente non assicura quella necessaria tutela a quanti risultino malcapitati acquirenti di immobili di cui poi non riescono a perfezionarne l'acquisto per l'insolvenza del venditore.
Il disegno di legge in esame ha la peculiarità di limitare il suo ambito applicativo ai soli acquirenti di immobili ad uso di prima abitazione ed individua quali principali strumenti per la tutela dell'acquirente i seguenti: riconoscimento di un privilegio speciale sull'immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del danno, in caso di scioglimento del contratto su iniziativa del curatore fallimentare; modifica delle disposizioni della cosiddetta legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in materia di revocatoria e di vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti; un intervento sul testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 con l'obiettivo, tra l'altro, di disciplinare il procedimento di suddivisione in quote dei contratti di finanziamento e i conseguenti frazionamenti delle ipoteche iscritte a garanzia degli stessi.
Ricorda che già nella XIII legislatura il problema aveva costituito oggetto di attenzione dell'Atto Senato n. 4075, di cui era primo firmatario, e che al momento il tema è affrontato anche da altri disegni di legge, quali l'Atto Senato n. 1453 di cui primo firmatario è il senatore Monti, l'Atto Senato n. 1185 del senatore Maconi ed altri, ed infine l'Atto Senato n. 2195 recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2003.
Osserva come i disegni di legge richiamati, pur trattando il medesimo problema, individuano soluzioni differenti ma che è comunque possibile constatare che, da un lato, le iniziative di cui sono primi firmatari i senatori Bucciero, Monti e Maconi indicano in linea di massima i medesimi strumenti per affrontare il problema e traggono in un certo qual modo spunto dal citato Atto Senato n. 4075, e che, dall'altro, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati prospetta invece soluzioni differenti e si caratterizza altresì in quanto disegno di legge delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(1453) MONTI ed altri. - Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO, riferendo sul disegno di legge in titolo recante nuove norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione, rinvia alle considerazioni effettuate con riferimento al disegno di legge n. 684 nel corso della seduta odierna in quanto, analogamente, l'iniziativa in esame circoscrive l'ambito di intervento alla tutela dei soli acquirenti della cosiddetta prima casa di abitazione ed individua i medesimi strumenti che ricorda brevemente e che sono ritenuti parimenti utili per il perseguimento delle finalità richiamate.
Il Presidente relatore, riferendosi alla disposizione del disegno di legge in titolo che attribuisce al promissario acquirente un privilegio speciale sul bene immobile in caso di scioglimento del preliminare per intervenuto fallimento dell'alienante, osserva come sarebbe opportuno più in generale intervenire sulla materia dei privilegi riordinandola, in quanto il sistema vigente in materia non appare più in linea con le mutate esigenze della società civile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(1185) MACONI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO, riferendo sul disegno di legge in titolo di cui è primo firmatario il senatore Maconi, osserva come l'articolato, a differenza dei disegni di legge di cui sono primi firmatari i senatori Bucciero e Monti e che sono stati illustrati nel corso della seduta odierna, non si limita a circoscrivere gli strumenti di tutela indicati ai soli acquirenti della cosiddetta casa di prima abitazione, ma li estende a tutti gli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo. Anche tale iniziativa propone, con talune differenziazioni, i medesimi strumenti ed interventi che sono stati prospettatti dai disegni di legge nn. 684 e 1453 alla cui illustrazione rinvia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


(2195) Deputati DUILIO ed altri. - Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO, illustrando il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, dopo aver richiamato alcune delle osservazioni che sono state svolte con riferimento ai disegni di legge di cui sono primi firmatari i senatori Bucciero, Monti e Maconi, che sono stati illustrati nel corso della seduta odierna, osserva come l'articolato in esame approvato dalla Camera dei deputati affronti il problema dell'insolvenza delle imprese costruttrici in maniera diversa dai disegni di legge sopra richiamati, anche per via dello strumento prescelto che è quello della legislazione delegata.
Il Presidente relatore, passando poi all'illustrazione delle singole disposizioni dell'articolato in esame, con riferimento all'articolo 1, si chiede se sia opportuna l'indicazione, come proponente il decreto legislativo, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto, se da un lato la materia della casa rientra tradizionalmente nelle competenze di detto Dicastero, è pur vero che il disegno di legge tocca alcune tematiche, come quella delle fideiussioni, che sembrano suggerire la competenza di altri Ministeri, quali ad esempio il Dicastero dell'economia e delle finanze.
Si sofferma poi sull'articolo 2 che contiene le definizioni di "acquirente" e quella di "costruttore" per osservare come non vi sia simmetria e corrispondenza tra le due definizioni, trattandosi di un rilievo che ha conseguenze anche su altri punti dell'articolato in esame. Se da un lato infatti si intende per "acquirente" la "parte acquirente" o "promissaria acquirente" di un immobile ovvero "il socio" di una cooperativa edilizia che abbia stipulato un contratto avente ad oggetto l'assegnazione di un'unità immobiliare, dall'altro, nella definizione di "costruttore" non vi è alcuna indicazione alla parte venditrice, ma solo alla parte promittente la vendita e alla cooperativa edilizia.
Con riferimento all'articolo 3 che pone i principi ed i criteri direttivi della delega, richiama l'attenzione sulla genericità di alcune previsioni ed in particolare sul disposto di cui alla lettera a), riferendosi all'espressione " assicurare,..., una maggior tutela in caso di avvio di una procedura concorsuale".
Ricorda con l'occasione come un primo tentativo di affrontare il problema della tutela dell'acquirente di immobili sia stato fatto, sia pure solo parzialmente, prevedendo la possibilità di trascrivere i contratti preliminari, con l'introduzione dell'articolo 2645-bis del codice civile, ma nota che l'attuazione pratica della norma ha dato solo in parte i risultati auspicati anche per via della mancata previsione della neutralità fiscale dell'operazione. Ritiene questo un intervento opportuno che avrebbe con molta probabilità consentito di risolvere molti dei problemi che si presentano in sede fallimentare e nelle revocatorie per quanto attiene alla tutela della parte acquirente, e ciò anche alla luce della disciplina vigente in materia di imposta di registro applicabile agli atti di compravendita immobiliare, riferendosi ai criteri legali che incidono sulla determinazione del corrispettivo che può essere dichiarato agli effetti fiscali, con i consequenziali limiti sull'accertamento dell'effettivo prezzo pattuito.
Passa poi ad illustrare la lettera b) dell'articolo 3 di cui appare chiara la finalità anche se altrettanto non ritiene possa dirsi della formulazione della disposizione. Ritiene poi insufficiente il fatto che la fideiussione sia prevista per il solo caso di insolvenza o di apertura di altra procedura concorsuale, in quanto sarebbe opportuna una più ampia previsione riferita a tutte le ipotesi in cui possa presentarsi una esigenza di tutela della parte acquirente.

Il senatore GUBETTI interviene per suggerire l'opportunità di considerare gli strumenti che altri Paesi europei hanno ritenuto di adottare per la risoluzione del problema alla luce degli effetti che ne sono derivati. Ricorda in particolare quanto avviene in Francia in cui si assicura tutela alla parte acquirente per il tramite dei notai ai quali sono affidate le somme. Inoltre le esigenze di finanziamento delle imprese costruttrici sono assolte dalle Banche che sulla base delle somme depositate dai notai concedono finanziamenti alle imprese.

Il presidente relatore Antonino CARUSO, riprendendo l'illustrazione del disegno di legge in titolo, sottolinea come l'articolato affronti un problema di grande rilevanza che interessa circa 200.000 famiglie e che quindi merita la necessaria attenzione da parte di tutte le forze politiche e, replicando al senatore Gubetti, osserva come alcuni dei problemi sollevati potrebbero essere risolti con una applicazione nell'ordinamento italiano dell'istituto del trust, che è specifico dell'esperienza dei paesi anglosassoni.
Con riferimento alla lettera c) dell'articolo 3 osserva poi che la garanzia fideiussioria dovrebbe essere estesa anche alle ipotesi di esecuzioni individuali ricorrendo la medesima esigenza di tutela.
Si sofferma quindi rapidamente su altri aspetti dell'articolo 3, in particolare sui criteri che alla lettera d) sono indicati per la disciplina del contenuto del contratto preliminare, osservando come qualche incertezza applicativa potrebbe derivare dall'indicazione della planimetria dell'unità immobiliare o da quella delle pertinenze di uso esclusivo.
Dopo aver illustrato la lettera e) dell'articolo 3 che pone l'obbligo per il costruttore di ottenere garanzie per il risarcimento cui è tenuto in favore dell'acquirente per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, si sofferma sulla previsione di cui alla lettera f) relativa all'istituzione di un fondo di solidarietà, manifestando perplessità in ordine al meccanismo previsto per costituire la dotazione dello stesso.
Dopo aver illustrato brevemente il contenuto degli ulteriori criteri di delega contenuti alle lettere h) ed i), il Presidente relatore osserva ancora una volta come non sempre la formulazione delle disposizioni permette di individuare con la necessaria precisione i parametri ai quali il legislatore delegato dovrà poi attenersi. In particolare ritiene eccessivamente generica e non corretta la formulazione della previsione di cui alla lettera l) dell'articolo 3 che legittima, senza alcuna specificazione ulteriore, il Governo ad introdurre modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente necessarie al fine di evitare disarmonie fra il decreto legislativo e le leggi in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 23,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

3.1000/15 (ulteriore nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        All’emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra alla formazione permanente dei magistrati;

            b-ter) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata, presso la scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;
            
b-quater) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;
            
b-quinquies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative sia all’acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;
            
b-sexies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e assiduamente da tutori scelti dal comitato di direzione tra i docenti della scuola;
            
b-septies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;
            
b-octies) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;
            
b-nonies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio mirato, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;
            
b-decies) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla base di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso;
            
b-undecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione negativa lo stesso possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con successive vacanze».

 

3.1000/5000

Il Relatore

        All’emendamento 3.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) prevedere che il tirocinio abbia la durata di diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari».

 

3.1000/16 (ulteriore nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        All’emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la scuola selezionando i tutori nonchè i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal Comitato direttivo di cui alla lettera c).