GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDI' 27 SETTEMBRE 2001
17ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CARUSO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(610)
Conversione in legge del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in titolo.
Il relatore GIULIANO presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 1.1000. Al riguardo il relatore sottolinea come tale proposta emendativa sia volta a risolvere i problemi che potrebbero derivare dalla sovrapposizione fra i provvedimenti disposti dal questore ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 e le misure di analogo contenuto che potrebbero essere adottate dal giudice ai sensi dei successivi commi 6 e 7. In merito l'emendamento si propone di distinguere nettamente la sfera di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza - cui rimarrebbe in esclusiva attribuito il potere di adottare gli interventi di carattere preventivo - e quella del giudice, cui residuerebbe soltanto la competenza a conoscere del reato contravvenzionale di cui al predetto comma 6 ed a disporre eventualmente in sede di convalida dell'arresto l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale.
Rinuncia poi ad illustrare gli emendamenti 1.54, 1.55 e 1.56, che risulteranno assorbiti o preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1000.
Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.20, volto a trasformare in delitto la contravvenzione prevista dal comma 6 dell'articolo 6 della legge n.401, come novellato, nel presupposto che tale soluzione sia più coerente con la connessa previsione dell'arresto in flagranza. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 1.22, 1.24 ed 1.26.
Il senatore MARITATI illustra l'emendamento 1.21.
Il senatore ZANCAN ritira l'emendamento 1.23 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.25.
Il senatore FASSONE, dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.27, si sofferma sull'emendamento 1.1000 osservando come tale proposta emendativa sia da condividere in quanto consente di evitare problemi altrimenti di non facile soluzione. Si pensi, al riguardo, sia all'impossibilità di trovare un riferimento normativo attraverso il quale disciplinare l'eventuale sovrapposizione temporale degli effetti del provvedimento disposto dal questore con gli effetti delle misure adottate dal giudice ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 6 della legge n. 401, nonché alle implicazioni connesse con l'inevitabile effetto sospensivo che avrebbero le impugnazioni nei confronti dell'efficacia delle predette misure adottate dal giudice.
Il senatore ZANCAN manifesta le sue perplessità sull'emendamento 1.1000 e, più in generale, sul fatto che nel sistema che si sta delineando viene meno qualsiasi potere da parte di un organo giurisdizionale di incidere sul merito delle misure in questione.
Il senatore CENTARO ritiene invece sistematicamente coerente un'impostazione che attribuisce al giudice solo il potere di verificare la legittimità del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza in sede di convalida dello stesso, lasciando invece alla medesima autorità di pubblica sicurezza la competenza esclusiva a definire il contenuto della misura adottata.
Il senatore FASSONE osserva che sarebbe forse possibile rispondere alle preoccupazioni sollevate dal senatore Zancan riprendendo la proposta contenuta nell'emendamento 1.59 del relatore, già ritirato nella seduta di ieri.
Il senatore MARITATI sottolinea che la proposta contenuta nell'emendamento 1.59 assicurerebbe al giudice una possibilità di intervento che potrebbe essere utile per correggere quegli abusi che, seppure episodicamente, non è impossibile che si verifichino nella prassi amministrativa.
Il relatore GIULIANO, dopo aver ricordato di aver presentato l'emendamento 1.59 nel presupposto che la previsione in esso contenuta potesse svolgere un'opportuna funzione equilibratrice, rileva di essersi successivamente convinto che tale soluzione implicava profili problematici non trascurabili dal punto di vista sistematico.
Il presidente CARUSO richiama l'attenzione sull'esigenza di distinguere i due problemi su cui in questo momento sta discutendo la Commissione rappresentati, da un lato, dalla proposta contenuta nell'emendamento 1.1000 e, dall'altro, dalla proposta di cui all'emendamento 1.59, già ritirato nella seduta di ieri.
Il senatore Luigi BOBBIO esprime perplessità sulla proposta contenuta nell'emendamento 1.59 che considera asistematica, in quanto verrebbe ad alterare i caratteri propri del procedimento di convalida in cui il giudice non può che limitarsi ad una funzione di verifica dei presupposti di legittimità del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza.
Dopo un ulteriore intervento del senatore MARITATI che ribadisce la propria convinzione circa l'utilità della previsione contenuta nel già citato emendamento 1.59, il sottosegretario Iole SANTELLI giudica invece non condivisibile tale proposta in quanto essa farebbe venir meno quel carattere di flessibilità che è proprio del provvedimento amministrativo rendendo impossibile anche una sua eventuale successiva revoca da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
Il presidente CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.
CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA
Il presidente CARUSO avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per oggi pomeriggio alle ore 14 con il medesimo ordine del giorno.
La seduta termina alle ore 9,30.