COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 11 Dicembre 2002

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

CIRAMI


        Intervengono il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sospiri.
        La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine allo schema di decreto legislativo recante la riorganizzazione del Ministero

        Il presidente CIRAMI avverte che il ministro Lunardi ha assicurato la propria presenza anche nel prosieguo della seduta: considerato quindi che nessuno dei presenti chiede di intervenire, riservandosi di farlo nel dibattito previsto per l’esame del seguente argomento all’ordine del giorno, egli dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª e dell’8ª Commissione del Senato. Seguito e conclusione dell’esame: parere favorevole condizionato a emendamenti)

        Si riprende l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 4 dicembre.
        Il presidente CIRAMI illustra il seguente schema di parere favorevole, subordinato alla introduzione di emendamenti, nel testo precedentemente inviato ai componenti della Commissione.

        «La Commissione per la riforma amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, rileva, innanzitutto, che:

            la Commissione affari costituzionali del Senato ha osservato l’opportunità di tener “conto dell’esigenza di un coordinamento delle disposizioni in materia di regolazione di trasporti aerei di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come risulta modificato dall’articolo 3 dello schema di decreto in titolo con le disposizioni che vertono sulla stessa materia recate dai progetti di legge n. 1431 e connessi, all’esame della IX Commissione della Camera dei deputati“ e “di integrare l’articolo 5 – che modifica l’articolo 44 del decreto legislativo n. 300 del 1999 riassumendo a strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti funzioni già attribuite all’Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture – prevedendo la disciplina dei rapporti eventualmente posti in essere in relazione alla costituzione dell’Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, che ora viene implicitamente soppressa“;

            la Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha “rilevato che il riferimento all’articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 non è corretto, poiché l’articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 elenca i ministeri e non disciplina gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti“ e “che il riferimento all’articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall’articolo 1 dello schema, pure non sembra corretto, poiché tale articolo contiene disposizioni di carattere generale non suscettibili di applicazione alla fattispecie che qui interessa e che qualora il riferimento fosse, indirettamente, all’articolo 42 del decreto legislativo 300 del 1999, modificato dall’articolo 3 dello schema, è da osservare che, a differenza del vigente testo dell’articolo 42 (il quale elenca le materie o aree funzionali in maniera univoca, ben potendo queste essere il riferimento per una distribuzione di deleghe in capo ai vice segretari generali) il nuovo testo introdotto dall’articolo 3 dello schema, non opererebbe la stessa scelta metodologica, procedendo ad un elencazione di funzioni trasversali alle varie materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che a volte si ripetono nelle varie lettere in cui è articolato il nuovo articolo 42; considerato infine che nessuno dei tre vice segretari generali sarebbe espressamente delegato dal segretario generale per l’area funzionale di cui all’articolo 42, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999, ove si tratta delle questioni attinenti alla sicurezza dei trasporti; rilevato che, per la riforma del dicastero, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si sarebbe avvalso di una consulenza della quale sarebbe stato importante avere i risultati,“ la medesima Commissione lavori pubblici e comunicazioni ha osservato che:

                “1. Sarebbe opportuno introdurre, nel nuovo articolo 42, tra le aree funzionali dell’attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche un’area per la sicurezza stradale;

                2. In riferimento all’articolo 43, comma 1, sarebbe necessario chiarire a quali uffici sono preposti i vice segretari generali e correggere il riferimento all’articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in luogo dell’articolo 3, circa le aree funzionali oggetto della delega ai medesimi vice segretari generali;
                3. Sarebbe opportuno che i nuovi regolamenti di organizzazione del ministero, previsti dal nuovo testo dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 300 del 1999, disciplinassero esattamente le funzioni e le aree di competenza del Segretario generale e dei vicesegretari generali rispetto ai dirigenti preposti agli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                4. Sarebbe altresì opportuno che i medesimi nuovi regolamenti di organizzazione disciplinassero adeguatamente le nuove strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti, valorizzando le professionalità esistenti, operando le necessarie razionalizzazioni e dotando le nuove strutture di risorse, missioni e obiettivi al fine di consentire a tali uffici di aprirsi effettivamente al territorio ed alle pubbliche amministrazioni locali e regionali;
                5. Apparirebbe opportuno attenuare il carattere centralista della proposta dando adeguato spazio al punto di vista della pluralità degli enti territoriali in quanto ciò potrebbe risultare particolarmente utile per le realtà medio-piccole come quelle di molti comuni che si situano, per esempio, nelle regioni del Nord e nelle zone di confine; si continua infatti a prospettare una organizzazione ministeriale di tipo gerarchico e verticale fortemente legata a quella immaginata nei primi anni dello Stato unitario;
                6. In relazione al riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici apparirebbe indispensabile previamente definire i criteri della delega con particolare riguardo al ruolo che questo soggetto deve rivestire;
                7. In merito all’articolo 42 del decreto legislativo n. 300 dovrebbero essere meglio definite le competenze, elencate tra le modifiche, onde evitare problemi di costituzionalità riguardo al nuovo titolo V della Costituzione;
                8. Sarebbe infine opportuno prevedere delle linee di attività che unifichino quello che di comune già c’era nei due precedenti dicasteri: il settore della sicurezza, per esempio, che riguarda tanto la parte trasportistica quanto quella dei lavori pubblici o il settore delle convenzioni e delle concessioni, comune ad entrambi gli organismi; sarebbe poi necessario un terzo comparto, ovvero quello del monitoraggio circa finanziamenti e mercati, che possa consentire alle strutture ministeriali di non dipendere interamente dalle valutazioni delle strutture tecnico-operative“.

        Nel corso del dibattito svolto nella Commissione per la riforma amministrativa – tenuto anche conto delle osservazioni espresse dalle citate Commissioni permanenti e delle assicurazioni fornite dal Ministro circa la propria determinazione di accogliere i suggerimenti già formulati dal relatore nella seduta del 16 ottobre – è stata evidenziata la necessità che allo schema di decreto legislativo in titolo siano apportate le modifiche di cui ai seguenti punti 1, 2, 3 e 4. In tal modo non solo viene accolto positivamente quanto richiamato dalla 1ª e dall’8ª Commissione del Senato ma vengono fatti salvi, al tempo stesso, i compiti e le funzioni di monitoraggio nelle aree funzionali nonché le funzioni di vigilanza precedentemente disciplinate.
        1. Gli articoli 1 e 2 riproducono letteralmente i medesimi articoli 1 e 2 contenuti nell’atto del Governo n. 136 (“recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio“): pur avendo il Consiglio dei ministri proceduto lo scorso 31 ottobre, senza attendere la prevista espressione del parere parlamentare, alla seconda deliberazione del menzionato schema di decreto legislativo, quest’ultimo non risulta ancora pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, pertanto, appare doverosa la soppressione dei predetti articoli 1 e 2 dal testo del decreto legislativo che verrà pubblicato successivamente al primo dei due schemi in questione (atti nn. 136 e 145) trasmessi al Parlamento dal Governo.
        2. In coerenza con l’indirizzo politico espresso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non appare congrua la soppressione del vigente articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, risultando invece preferibile apportare le integrazioni ritenute opportune a seguito della prima fase di sperimentazione delle nuove strutture ministeriali. Si richiede pertanto di aggiungere nel citato articolo, alla lettera
d) del comma 1, una lettera e) contenente apposite disposizioni che prevedano espressamente l’esercizio di funzioni e compiti di spettanza statale attinenti alla sicurezza e alla regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, nelle competenze disciplinate dagli articoli 41 e 42, ivi comprese le espropriazioni.

        Si richiede inoltre di far seguire, alla predetta lettera e) del comma 1, ulteriori lettere riguardanti la pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, la pianificazione delle opere corrispondenti e la valutazione dei relativi interventi nonché le politiche dell’edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

        3. Attesa l’opportunità di non sopprimere implicitamente l’Agenzia di cui all’articolo 44 del menzionato decreto legislativo n. 300, si richiede la soppressione dell’articolo 5 recato dallo schema di decreto in titolo, nel contempo integrando il comma 2 dell’articolo 43 con disposizioni recanti l’articolazione del Dicastero in non più di 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, senza ricorrere all’istituzione del segretario generale e dei tre vice segretari generali.

        Seguono, quindi, ulteriori disposizioni, nell’ambito del medesimo articolo 43, che riproducono le norme concernenti i servizi di livello sovraregionale (S.I.I.T.): al riguardo occorre precisare che le loro funzioni si svolgono nell’ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, ivi comprese le corrispondenti attività di servizio. Tenuto conto, peraltro, della soppressione delle preesistenti strutture periferiche ministeriali, appare doveroso prevedere anche la prioritaria utilizzazione, da parte dei predetti S.I.I.T., del personale assegnato agli altri uffici, specificando altresì – nella normativa secondaria da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, – la finalità di razionalizzare e dotare le nuove strutture di risorse e obiettivi che, tra l’altro, consentano ad esse di aprirsi effettivamente ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.

        4. Ferma restando, infine, la formale attribuzione al Ministro dell’economia e delle finanze delle azioni di società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici e imprese pubbliche o a partecipazione statale (comprese quelle di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178,) appare indispensabile – per il più coerente ed efficace esercizio delle responsabilità politiche connesse alla formulazione e all’attuazione degli indirizzi politici e amministrativi di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle richiamate società operanti nel settore di sua competenza – che siano esercitati dal Ministro medesimo, in armonia con le direttive all’uopo formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, i diritti dell’azionista e il potere di indirizzo politico e amministrativo, nonché di designazione degli organi sociali, delle predette società per azioni – iniziando dalle maggiori, quali l’ANAS e le Ferrovie dello Stato, e proseguendo con l’ENAV e le altre – ad eccezione della designazione concernente il presidente del collegio sindacale che dovrebbe essere effettuata dal Ministro dell’economia e delle finanze.

        La Commissione, pertanto, considerato il tenore delle osservazioni formulate dalle Commissioni permanenti, dell’audizione e del conseguente dibattito svolto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dei rilievi emersi da parte dei commissari, esprime



parere favorevole

condizionato all’introduzione delle modifiche di cui in premessa».

        L’onorevole SUSINI, dato atto al presidente Cirami di uno schema di parere nel quale sono recepite molte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare, auspica che per il futuro la Commissione possa fruire per tempo dell’eventuale contributo reso da parte delle Commissioni permanenti di entrambi i rami del Parlamento. Lamenta, tuttavia, che l’impianto del decreto predisposto dal Governo rischia di stravolgere l’assetto disegnato dalla legge n. 59 del 1997 e dal nuovo titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Ulteriori rilievi critici, in sostanza, sono riconducibili alla impostazione centralistica del provvedimento e al conseguente sovrapporsi di strutture agenziali e ministeriali, centrali e periferiche, che finiscono per risultare, al tempo stesso, inadeguate e incoerenti. Ribadisce pertanto il proprio giudizio complessivamente negativo e, conseguentemente, preannuncia il voto contrario del Gruppo Comunisti Italiani.

        Il senatore BASSANINI, associandosi ai rilievi dell’onorevole Susini, sottolinea come gli istituendi Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), anche per la loro caratterizzazione sovraregionale, appaiano ben difficilmente compatibili con il nuovo assetto delle competenze regionali, esclusive e concorrenti. L’Agenzia prevista dall’articolo 44 del decreto legislativo n. 300 del 1999, del resto, aveva una caratterizzazione meramente tecnica e non amministrativa.


        In una breve interruzione il presidente CIRAMI, ricordato l’andamento del dibattito svolto nelle sedute precedenti, raccomanda un più puntuale esame dello schema di parere da lui proposto.


        Il senatore BASSANINI, quindi, segnala l’opportunità che nello schema di parere siano riportati esattamente i rilievi emersi in ordine alla proposta di decreto legislativo in esame. Preso atto con soddisfazione, peraltro, delle modifiche accolte dal Ministro a seguito delle indicazioni a vario titolo formulate dalla Commissione, riconosce la particolare utilità di rivedere attribuzioni e competenze di alcune strutture ministeriali, ravvisando infine la necessità che gli istituendi SIIT non debbano alterare il modello delineato dalla vigente normativa costituzionale. In ogni caso il disegno del Governo appare contraddittorio e inefficace: preannuncia pertanto il voto contrario della propria parte politica.


        Il senatore PELLEGRINO, ricordato il tenore degli approfondimenti effettuati dalla Commissione, anche con il contributo assicurato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, reputa doveroso il passaggio alla conclusione del procedimento.


        Il ministro LUNARDI, ringraziata la Commissione per il qualificato contributo offerto alla revisione della normativa proposta dal Governo, esprime il proprio apprezzamento per l’impostazione del decreto legislativo n. 300 del 1999 il quale, a suo avviso, va adattato alla luce della «legge obiettivo» recentemente approvata dal Parlamento. Per quanto riguarda i Servizi integrati infrastrutture e trasporti egli assicura la particolare valenza tecnica e operativa della loro attività, nell’ambito degli uffici territoriali collocati presso le prefetture, senza minimamente entrare in contrasto, dunque, con quanto disposto dal nuovo titolo quinto della Costituzione. Ribadisce infine che l’accoglimento delle proposte di modifica già formulate dalla Commissione delinea un quadro di riferimento normativo più coerente e sistematico, in armonia con gli obiettivi – assunti dal Governo – di maggiore efficienza operativa e di integrale rispetto del dettato costituzionale.


        L’onorevole IANNUZZI, pur riconoscendo i miglioramenti apportati alla formulazione del decreto legislativo, preannunciati dal Ministro nel corso della sua audizione, resta purtuttavia convinto che permangano aree di maggiore problematicità, specie per quanto riguarda le competenze attribuite a strutture ministeriali che rischiano di essere non solo inefficienti ma anche inadeguate al nuovo assetto costituzionale e alle stesse finalità della «legge obiettivo». L’assetto organizzativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, infine, avrebbe dovuto assumere maggiormente la caratteristica di conferenza dei servizi per le questioni attinenti l’ambito delle competenze attribuite ai diversi soggetti interessati al suo funzionamento. Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo della Margherita-DL-L’Ulivo in ordine allo schema di parere proposto dal relatore.


        L’onorevole GIUDICE, ringraziato il Presidente per l’approfondito lavoro svolto dalla Commissione e per la sua capacità di rinvenire idonee soluzioni alle diverse posizioni espresse dal Governo e dai Gruppi parlamentari, dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.


        Il presidente CIRAMI, infine, pone in votazione il predetto schema di decreto che risulta accolto dalla Commissione.
        
La seduta termina alle ore 14,55.