DIFESA (4
a
)
GIOVEDI' 15 FEBBRAIO 2001
273
a
Seduta
Presidenza del vice Presidente
AGOSTINI
La seduta inizia alle ore 15,15.
SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE A STRUTTURE DELLA MARINA MILITARE
Il senatore ROBOL rievoca la visita effettuata nei giorni 13 e 14 febbraio all'Accademia navale di Livorno e al Comando subacquei incursori della Marina. Esprime un giudizio estremamente positivo per il dialogo approfondito instauratosi con gli ufficiali e gli allievi dell'Accademia, per l'armonico inserimento delle allieve, nonché per le predisposizioni, sia infrastrutturali sia nel campo formativo, attuate presso l'Accademia Navale. Esprime quindi vivo apprezzamento per l'operato costruttivo del Comandante, l'ammiraglio di divisione Lertora.
Il senatore PETRUCCI parimenti rileva che la presenza femminile fra gli allievi dell'Accademia di Livorno è altamente positiva e sottolinea altresì la valenza del nuovo simulatore di plancia per la formazione marinaresca degli allievi. Si sofferma inoltre sulla visita effettuata dalla Commissione presso il Comsubin, alla presenza anche dell'ammiraglio di squadra Galliccia, comandante il dipartimento militare marittimo di La Spezia. Sottolinea l'alto grado di efficienza operativa dimostrato dal reparto e l'elevata motivazione a bene assolvere il proprio compito evidenziata dal personale. Esprime quindi un particolare apprezzamento per la brillante azione di comando dell'ammiraglio di divisione Cicchetti, responsabile dell'unità.
IN SEDE REFERENTE
(4980)
Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
,
approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Riferisce il senatore PETRUCCI, ricostruendo il tormentato
iter
presso l'altro ramo del Parlamento.
L'articolo 1 verte sull'indennità di trasferimento. Il comma 1 stabilisce che al personale volontario coniugato, al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia, agli ufficiali e sottufficiali di complemento in ferma dodecennale ed al personale della carriera prefettizia trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio compete un'indennità mensile di trasferimento pari a trenta diarie di missione in misura intera per il primo anno di permanenza nella sede e pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per il secondo anno. L'emolumento, previsto a ristoro del disagio subito a seguito del trasferimento disposto d'autorità, è stato sottoposto a prelievo fiscale in quanto reddito di lavoro dipendente. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha adottato un criterio interpretativo secondo il quale l'indennità di trasferimento soggiace al regime giuridico dell'indennità di missione e quindi è erogabile solo se tra la nuova e l'originaria sede di servizio vi sia una distanza di almeno dieci chilometri.
Il comma 2 dispone che tale indennità di trasferimento subisce una riduzione del 20 per cento se il personale trasferito fruisce di alloggio gratuito di servizio nella nuova sede. Il comma 3 permette al personale che non fruisce di alloggio gratuito di servizio nella nuova sede di optare, in sostituzione dell'indennità di trasferimento, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un milione di lire e per un tempo non superiore ai tre anni. Il comma 4 estende l'indennità di trasferimento anche al personale in servizio all'estero, all'atto del rientro in Italia.
L'articolo 2, comma 1, nel caso di trasferimento del personale a seguito di collocamento in congedo, riconosce al coniuge convivente, impiegato nella pubblica amministrazione, una precedenza per l'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina. L'articolo 3 prevede al comma 1 deroghe alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina quando sia impegnato in esercitazioni ed operazioni che si prolungano oltre il normale orario di lavoro, per un tempo di almeno quarantotto ore, senza soluzione di continuità. Il comma 2 estende questa deroga anche per il personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, qualora impiegato nelle stesse attività.
L'articolo 4 contiene una proroga di termini sulla mobilità esterna dei funzionari e dirigenti della Polizia di Stato, già prevista nella delega conferita al Governo dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 78 del 2000. Il comma 2 apporta una serie di correttivi all'articolo 6 della medesima legge n. 78 del 2000 che, al comma 4, prevede l'emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione.
L'articolo 5, aggiuntivo rispetto al testo d'iniziativa governativa, stabilisce misure di ulteriore omogeneizzazione stipendiale degli ufficiali delle Forze armate rispetto al personale direttivo delle forze di Polizia. L'articolo 6 dispone l'avanzamento in ruolo al grado di tenente generale o corrispondenti all'ufficiale più anziano di alcune armi e corpi delle Forze armate, purché abbia maturato una permanenza minima di un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti. L'articolo 7 prevede il conferimento al Governo di una delega, da esercitarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della emananda legge, avente ad oggetto la normativa sui livelli retributivi del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.
L'articolo 8 dispone il differimento al 31 dicembre 2001 del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 266 del 1999, relativa ad un programma di ristrutturazione degli alloggi, allo scopo di facilitare la mobilità del personale. L'articolo 9 riformula la norma interpretativa contenuta nell'articolo 5 della legge 356 del 2000 nel senso che il premio di previdenza di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge n. 930 del 1933 deve essere corrisposto anche ai sottufficiali dimissionari iscritti nel fondo di previdenza da almeno sei anni. L'articolo 10 prevede che l'assunzione di un contingente di personale dell'Amministrazione civile presso la Polizia di Stato avvenga nel triennio 1999-2003, proroga la validità delle graduatorie dei concorsi già espletati fino al 31 dicembre 2002 e precisa che le suddette assunzioni, da effettuarsi nel rispetto della programmazione annuale stabilita dalla legge 27 dicembre 1997 n. 499 e successive modificazioni, sono da considerarsi prioritarie.
L'articolo 11 stabilisce che la copertura del presente provvedimento è assicurata tramite utilizzazione del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001. L'articolo 12 dispone altresì una ulteriore copertura sulla base delle risorse di cui all'articolo 8 della legge n. 78 del 2000 e con la soppressione nei ruoli della Polizia di Stato di ottanta unità dall'organico dei commissari, di duecento unità da quello degli ispettori e di venti unità da quello dei direttivi tecnici ingegneri. L'articolo 13 precisa infine che il trattamento economico previsto dall'articolo 1 si applicherà ai trasferimenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2001.
Conclude auspicando una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea, tenendo conto dell'imminente conclusione della legislatura.
Il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla prossima seduta.
La seduta termina alle ore 15.40.