AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9
a
)
MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 2001
413
a
Seduta
Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO
Interviene il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Borroni
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(4993)
Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.
Il presidente SCIVOLETTO, ricordato che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame, dà la parola al relatore per la replica.
Il relatore PIATTI, nel ringraziare tutti i Senatori intervenuti nel dibattito, che potrà essere ulteriormente approfondito anche nel corso dell'esame in Assemblea alla luce della intervenuta presentazione, in sede di esame dell'A.S. 4947, di emendamenti governativi di riformulazione di alcune proposte, si sofferma su alcune osservazioni formulate nel corso del dibattito. In merito ai dubbi relativi alle modalità di copertura del provvedimento, segnala il subemendamento presentato dal Governo all'emendamento 7.0.6 al citato A.S. 4947, ricordando, peraltro, quanto convenuto in sede di Conferenza Stato-regioni, relativamente alla ripartizione dell'onere degli interventi per il nuovo Fondo per la BSE (per un terzo a carico dello Stato e per due terzi a carico delle Regioni). In ordine poi alle ricadute occupazionali dell'emergenza in atto, informa di aver provveduto a segnalare la situazione al Ministro competente al fine di convocare un incontro anche con le rappresentanze sindacali per identificare adeguate soluzioni anche sul piano finanziario; in ordine al ruolo delle Regioni, richiama quanto convenuto nel recente incontro tra il commissario straordinario Alborghetti e la Cabina di regia nazionale. Prosegue l'oratore segnalando, in merito alle osservazioni del senatore Antolini, il contenuto dell'emendamento governativo inteso a riformulare gli articoli 1 e 2 del decreto n. 1 (A.S. 4947), con cui si forniscono soluzioni per larga parte delle questioni sollevate. In relazione alle osservazioni del senatore Murineddu, relative ai problemi scaturenti dai divieti di movimentazione del bestiame adottati dalla regione Sardegna, dichiara di condividere la esigenza prospettata di individuare una soluzione idonea e, da ultimo, conviene sulla necessità di conferire maggiore organicità al sistema dei controlli sanitari introdotti con il provvedimento e di aumentare il livello di informazione reso ai consumatori: su tale punto chiede al Governo quale sia lo stato di attuazione delle misure in corso. Formula infine un invito ai Senatori a valutare in sede di esame dell'A.S. 4947 – tenuto conto degli ulteriori emendamenti presentati dal Governo - la possibilità di ritirare alcune delle proposte presentate all'A.S. 4947, alla luce del sostanziale recepimento delle istanze presentate.
Il sottosegretario BORRONI, in sede di replica, si richiama alle considerazioni svolte dal relatore e precisa che gli emendamenti governativi agli articoli 1 e 2 del decreto n. 1 (A.S. 4947) sono stati riformulati, per tenere conto delle esigenze segnalate dalla filiera e dalle Regioni, anche alla luce delle decisioni comunitarie successivamente assunte, tenuto conto della situazione economica in atto per il comparto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato
(4947)
Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.
Il presidente SCIVOLETTO informa che entro il nuovo termine sono stati presentati ulteriori emendamenti e ordini del giorno.
Al riguardo precisa che, a fini di completezza, tutti gli emendamenti presentati sono inclusi in un nuovo fascicolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) e che gli ordini del giorno presentati (inclusivi di quelli già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 febbraio scorso) sono del seguente tenore:
0/4947/2/9
BIANCO
"Il Senato,
premesso che nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 335 del 21 novembre 2000 veniva:
approvato con modifica l'articolo 2, inteso a garantire una maggiore effi-cienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) pur mantenendo fermo l'organico determinato con de-creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, consi-stente in 880 unità suddivise in 22 dirigenti (in forza 17), 269 ispet-tivi fra laureati e diplomati (in forza 234) 171 analisti fra laureati e diplomati (in forza 131), 418 amministrativi (in forza 327) e quindi attualmente incompleto;
ed accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 12 (proposto dai senatori Saracco, Murineddu, Piatti, Migone, Preda, Pasquini, Scivoletto, Gruosso, Zilio) in cui, al fine di contrastare e ar-ginare in modo più efficace la diffusione del fenomeno della encefa-lopatia spongiforme bovina (BSE) il Governo si impegnava a "met-tere in essere ulteriori risorse finanziarie per potenziare l'attività dei servizi di prevenzione e di repressione delle frodi gratificando il personale in termini di aggiornamento professionale e di valorizza-zioni delle funzioni”;
impegna il Governo:
a tenere nella giusta considerazione l'esigenza di dotare con urgenza l'Ispettorato centrale repressione frodi di congrui fondi per consentire il completamente dell'organico, di gratificare adeguatamente il personale, chiamato sempre più a svolgere compiti gravosi e onerosi che comprendono indagini e attività di polizia giudiziaria a carico di organizzazioni criminose di cui si vanno a ledere forti interessi economici, e/o quantomeno di equipararne le retribuzioni a quelle del per-sonale che svolge compiti analoghi in altri organismi quali funzionari regionali, tecnici degli istituti di revisione, chimici e ispettivi delle Dogane, della Sanità, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e del Corpo forestale dello Stato.".
0/4947/1/9
BIANCO, MANFROI, GNUTTI, CECCATO, AVOGADRO, LAGO, GERMANA', LORENZI
"Il Senato,
preso atto che la crisi determinata dal morbo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ha posto gravi conseguenze nel settore degli agricolotori, allevatori, macellatori e dell'intera filiera della carne bovina;
tenuto conto che la cattiva informazione dei
mass-media
ha aggravato ulteriormente le conseguenze della diffusione della BSE;
considerato che le organizzazioni professionali agricole e di filiera della carne bovina quali Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Unicarve, Azove, Pro-In-Carne, Assocarni, Uniceb, Ancalega, Agri Piemonte Carni, Asprocarne Piemonte, Confcommercio Macellai e altre, rilevata la necessità di definire con precisione e puntualità la reale situazione causata dal morbo della BSE, senza ingenerare allarmismi inutili chiedono di dichiarare ufficialmente lo "stato di crisi" del settore della carne bovina; di predisporre le risorse finanziarie necessarie al ristoro del settore, con la previsione, in particolare, di agevolazioni fiscali e linee di credito agevolate (al tasso dell'1,5 per cento come in Francia) per tutte le fasi della filiera (allevatori, industrie di macellazione, eccetera) di durata almeno quinquennale; di aprire un ammasso pubblico senza limiti di peso dei bovini non più commercializzabili di età inferiore a trenta mesi, e comunque presenti in Italia al momento dello scoppio della crisi, con una integrazione del prezzo di intervento che consenta di arrivare al prezzo precedente il verificarsi della BSE. Il provvedimento dovrà interessare bovini di categoria A), B), e che siano stati allevati in Italia per almeno quattro mesi prima della macellazione; di corrispondere un'indennità all'allevatore pari a 500.000 lire a capo, per tutti i capi macellati a partire dal 15 novembre 2000 e fino alla fine della crisi; di corrispondere un indennizzo pari a 90.000 lire a capo sui capi non macellati dai singoli impianti di macellazione in rapporto alle macellazioni dei medesimi periodi dello scorso anno evidenziabili dai registri ufficiali delle ASL ed una misura analoga per gli impianti di trasformazione; di dare immediata attuazione al regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000 che prevede la distruzione degli animali con oltre trenta mesi, non sottoposti a
test
ed estendendola ai capi al di sopra dei 24 mesi; di assicurare che gli organi istituzionali delegati a seguire la vicenda della BSE forniscano un'informazione chiara ed univoca per il consumatore e che non sia, così, fonte di terrorismo alimentare; di prevedere con immediatezza una campagna informativa istituzionale chiara e con esponenti scientifici credibili nei mezzi di informazione e nelle scuole; di adottare ogni provvedimento necessario per la riqualificazione del settore zootecnico da carne innestando un processo virtuoso tra produttori e consumatori i quali devono poter riconoscere la qualità reale che i primi possono offrire attraverso la trasparenza; di disporre le necessarie agevolazioni fiscali (sospensione dei termini di pagamento per IRPEF, ILOR, IRPEG, IRAP, IVA) e previdenziali (versamenti INPS ed INAIL) per tutte le singole componenti la filiera, tenendo anche in considerazione le perdite subite dai macellai; di ridurre l'attuale aliquota IVA dal 10 per cento al 4 per cento sui bovini vivi e relative carni, come negli altri paesi della Comunità europea; di garantire una soluzione definitiva ed una copertura finanziaria completa per lo smaltimento del materiale specifico a rischio BSE; di garantire al consumatore italiano medesime garanzie sanitarie anche sui prodotti importati dai paesi terzi e da altri paesi della Comunità europea; di individuare un interlocutore unico per il Governo con poteri non solo di coordinamento ma di commissario
ad acta
;
impegna il Governo:
ad accogliere le richieste degli allevatori al fine di rilanciare il settore della carne bovina, penalizzato oltre misura, ed i settori produttivi, distributivi e commerciali ad esso collegati, evitando che l'economia di questa branca fondamentale per il PIL del Paese giunga al collasso.".
0/4947/3/9
ANTOLINI
"Il Senato,
premesso che:
la possibilità di disporre di dati certi ed aggiornati relativi ai luoghi di origine, di allevamento e di macellazione dei bovini è condizione di fondamentale importanza ai fini dell'esecuzione del complesso dei controlli - non solo sanitari - necessari a garantire la qualità e la igienicità delle carni immesse sul mercato;
ai fini di cui sopra è necessario disporre di un'anagrafe bovina i cui dati siano aggiornati in via continuativa;
allo stato attuale l'anagrafe bovina è costituita da dati parziali, nonché aggiornati in base ai dati ISTAT e quindi non a rilevazioni dirette, ma a stime, relativi al 1996;
considerata la brevità della vita economica dei bovini allevati, sia per il latte (4,5 anni) sia per la carne (24 mesi), ne discende che la totalità - o quasi - dei dati attualmente contenuti nell'anagrafe bovina si riferiscono ad animali non più in vita;
impegna il Governo:
ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché sia rapidamente istituita l'anagrafe bovina e sia messo a punto un sistema di aggiornamento continuo della stessa;
a rendere obbligatorio l'utilizzo di sistemi di identificazione elettronica degli animali, fondati sull'impiego di
microchip
ruminali.".
0/4947/4/9
ANTOLINI
"Il Senato,
premesso che:
le vigenti norme in materia di prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili impongono lo smaltimento e la distruzione sia di alcune parti anatomiche ritenute a rischio (occhi, tonsille, cervello, midollo spinale, ilco, eccetera), sia delle carcasse di animali morti, per malattia, in allevamento;
le operazioni di smaltimento e distruzione di cui sopra, oltre a porre complessi problemi di ordine pratico ed economico, costituiscono anche un oggettivo rischio ai fini dell'inquinamento ambientale;
impegna il Governo:
ad adottare un piano di smaltimento delle parti anatomiche a rischio e delle carcasse che non si fondi unicamente sulla loro distruzione, ma anche sul preliminare recupero delle parti (ad esempio la pelle) e delle componenti (ad esempio grassi, farina di ossa, eccetera) che possono essere utilizzati per fini industriali e che, pertanto, possono consentire sia di ottenere un valore di recupero sia di ridurre la carica inquinante sull'ambiente.".
0/4947/5/9
ANTOLINI
"Il Senato,
premesso che:
la situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della comparsa, anche in Italia, di un caso accertato di encefalopatia spongiforme bovina, ha determinato un generale allarmismo tra la popolazione la quale ha reagito riducendo drasticamente il consumo di carne, calato negli ultimi due mesi, di oltre il 40 per cento in quantità e di circa il 20 per cento in valore;
il tasso di autoapprovvigionamento per le carni bovine è di poco superiore al 50 per cento, risulterà di fondamentale importanza che la suddetta contrazione dei consumi sia assorbita, in primo luogo, attraverso la riduzione delle importazioni;
per perseguire l'obiettivo di cui sopra è necessario rilanciare le produzioni nazionali di carni bovine attraverso una politica di valorizzazione che, tra le altre cose, punti sulla garanzia della qualità dei prodotti immessi sul mercato;
impegna il Governo:
a rendere obbligatoria l'adozione di sistemi di identificazione elettronica degli animali vivi (introduzione di
microchip
ruminali) e delle carni macellate (
microchip
cloni di quello ruminale nei quarti dell'animale macellato) che consentano di disporre, per ciascun capo, di tutti i dati necessari per fornire, attraverso l'etichettatura, una informazione chiara ed esauriente riguardo alla provenienza ed al complesso dei caratteri qualitativi delle carni immesse in commercio.".
0/4947/6/9
SCIVOLETTO, LAURIA Baldassare, PINTO, BEDIN, GIARETTA, ROBOL, ZILIO
"Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;
visto il decreto-legge 31 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, con il quale all'articolo 2 si autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere con regolamento alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico e una più razionale organizzazione dei laboratori;
considerata la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare l'attività di controllo attraverso la suddetta razionalizzazione della struttura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi al fine di elevare il livello di sicurezza dei consumatori e di intervenire tempestivamente sul territorio;
ritenuto:
che per il raggiungimento di tali obiettivi l'organizzazione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi debba essere improntata alla più ampia autonomia gestionale ed operativa nonché alla separazione gerarchica delle funzioni ad essa facenti capo (ispettiva, di analisi di laboratorio, sanzionatoria);
che nell'ambito di tale organizzazione debbano tenersi in maggior conto le attività di programmazione, elaborazione e studi nel settore, di coordinamento e vigilanza sulle attività ispettive e di laboratorio nonché di formazione del personale;
che, al fine di prevenire e reprimere in modo più capillare ed efficace le frodi nel settore agroalimentare e nelle sostanze di uso agrario e forestale, occorra assicuare una distribuzione diffusa sul territorio delle attività ispettive, avvalendosi di personale altamente qualificato, con poteri di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 1304 del 1961 nonché costantemente addestrato e aggiornato in sintonia con l'evoluzione normativa nazionale e comunitaria;
che debba, altresì, darsi luogo alla costituzione di un numero di laboratori, accreditati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 156 del 1997, con adeguata dotazione organica e strumentale per assicurare l'espletamento delle analisi in tempo reale, qualificati sotto l'aspetto scientifico e in grado di possedere le necessarie specializzazioni e garantire l'aggiornamento delle metodiche di analisi;
che debba essere data adeguata importanza anche all'attività sanzionatoria, possibilmente organizzandola interamente a livello centrale, per i positivi riflessi sulle casse dello Stato, in modo da definire più tempestivamente i relativi procedimenti e dare certezze agli operatori evitando, ove non colpevoli, il perdurare del loro mancato accesso agli aiuti comunitari;
che a tale ottimizzazione delle risorse debba corrispondere il riconoscimento della peculiarità delle funzioni svolte dal personale, in analogia a quanto già previsto per il personale degli altri organismi omologhi (Ministero della Sanità, ASL);
che debba darsi luogo, al fine di potenziare le attività correlate ai controlli agroalimentari e delle sostanze ad uso agrario e forestale, al completamento dell'organico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, provvedendo ad autorizzare le relative assunzioni in deroga a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 499 (articolo 39 e successive modificazioni);
impegna il Governo:
nella predisposizione del regolamento di attuazione della riorganizzazione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, a tenere conto delle linee di indirizzo sopra indicate.".
0/4947/9/9
SARACCO
"Il Senato,
premesso che nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 335 del 21 novembre 2000 veniva:
approvato con modifiche l'articolo 2, inteso a garantire una maggiore effi-cienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) pur mantenendo fermo l'organico determinato con de-creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, consi-stente in 880 unità suddivise in 22 dirigenti (in forza 17), 269 ispet-tivi fra laureati e diplomati (in forza 234) 171 analisti fra laureati e diplomati (in forza 131), 418 amministrativi (in forza 327) e quindi attualmente incompleto;
ed accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 12 (proposto dai senatori Saracco, Murineddu, Piatti, Migone, Preda, Pasquini, Scivoletto, Gruosso, Zilio) in cui, al fine di contrastare e ar-ginare in modo più efficace la diffusione del fenomeno della encefa-lopatia spongiforme bovina (BSE) il Governo si impegnava a "met-tere in essere ulteriori risorse finanziarie per potenziare l'attività dei servizi di prevenzione e di repressione delle frodi gratificando il personale in termini di aggiornamento professionale e di valorizza-zioni delle funzioni”;
impegna il Governo:
a tenere nella giusta considerazione l'esigenza di dotare con urgenza l'Ispettorato centrale repressione frodi di congrui fondi per consentire il completamento dell'organico, di gratificare adeguatamente il personale, chiamato sempre più a svolgere compiti gravosi e onerosi che comprendono indagini e attività di polizia giudiziaria a carico di organizzazioni criminose di cui si vanno a ledere forti interessi economici, e/o quantomeno di equipararne le retribuzioni a quelle del per-sonale che svolge compiti analoghi in altri organismi quali funzionari regionali, tecnici degli istituti di revisione, chimici e ispettivi delle Dogane, della Sanità, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e del Corpo forestale dello Stato.".
0/4947/8/9
SCIVOLETTO, BEDIN, CORTIANA, LAURIA Baldassare
"Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;
premesso che:
l'emergenza derivante dalla necessità di fronteggiare e prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) pone di nuovo al centro dell'attenzione il problema della sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni;
l'emergenza interviene in un contesto nel quale già è molto diffusa, anche per l'atteggiamento diffidente dei consumatori nei confronti dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, l'esigenza di poter scegliere prodotti sicuri sotto il profilo qualitativo e sanitario, la cui sicurezza sia anche facilmente riconoscibile;
al fine di consentire al consumatore una scelta informata è indispensabile procedere alla cosiddetta "etichettatura di processo", che renda cioè conoscibile tutta la storia del prodotto;
l'importanza della etichettatura di processo, cioè della rintracciabilità dei prodotti alimentari si è affermata prepotentemente proprio in connessione con la crisi di mercato conseguente all'emergenza BSE;
alla rintracciabilità dei prodotti – e più in generale alla sicurezza alimentare – è dedicata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
la proposta di regolamento, attualmente all'esame delle istituzioni comunitarie, prevede, tra l'altro, all'articolo 49, dedicato al sistema dell'allarme rapido, che ciascuno Stato membro individui un punto di contatto in grado di interloquire tempestivamente e continuativamente con la Commissione, l'Autorità competente e i punti di contatto degli altri Stati membri;
il disegno organizzativo e procedurale delineato nella proposta di regolamento impone agli Stati membri, soprattutto alla luce dell'emergenza in atto, di compiere una approfondita riflessione sulla necessità di creare un organismo nazionale in cui concentrare le competenze in ordine alla qualità e alla sicurezza alimentare che, soprattutto in Italia, appaiono ancora frammentate;
non è un caso che la necessità di coordinare i controlli e le misure da adottare per fronteggiare la BSE ha imposto la nomina di un Commissario straordinario di Governo, che rappresenta una necessaria e importante istanza di coordinamento dell'emergenza BSE, non dotata però di carattere strutturale;
da un punto di vista più generale, le competenze in materia di qualità, sicurezza alimentare e tutela dei consumatori sono attualmente divise tra vari Ministeri;
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedono la possibilità di istituire Agenzie cui devolvere le competenze attribuite ai Ministeri;
l'istituzione di un'Agenzia nella quale concentrare tutte le competenze relative alla qualità e alla sicurezza alimentare sembra ormai imprescindibile anche per rapportarsi alla nuova legislazione comunitaria in materia;
la nuova Agenzia dovrebbe essere quindi investita di tutte le competenze relative ai processi produttivi di qualità, dalla certificazione alla rintracciabilità, ai controlli, in modo da assumere su di sé le funzioni in materia di qualità e sicurezza alimentare;
impegna il Governo:
a riferire quanto prima in Parlamento sui propri orientamenti in ordine agli indirizzi in materia di politica della qualità dei prodotti agroalimentari e di sicurezza alimentare, con specifico riguardo all'istituzione di un'apposita Agenzia.".
0/4947/10/9
SCIVOLETTO
"Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;
osservato che:
il raffronto tra le somme dovute da numerosi produttori a titolo di prelievo supplementare per i periodi 1995-1996 e quanto invece versato a seguito delle due prime elaborazioni della compensazione nazionale effettuate dall'AIMA-AGEA, evidenzia la presenza in favore di molti produttori di crediti (assommanti globalmente a circa 10 miliardi di lire);
che l'Amministrazione, malgrado i ripetuti solleciti, non ha ancora provveduto alle erogazioni, adducendo tra l'altro una supposta mancanza dei supporti normativi necessari;
impegna il Governo:
ad operare per la tutela dei legittimi interessi dei produttori, superando la supposta e addotta mancanza di supporti normativi, in modo di consentire all'AGEA di procedere alla immediata restituzione dei crediti.".
0/4947/11/9
SCIVOLETTO
"Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;
rilevato che:
la forzata permanenza in stalla degli animali "a fine carriera", a seguito della crisi commerciale indotta dall'emergenza BSE e della ritardata applicazione delle norme comunitarie per lo smaltimento dei soggetti di età superiore ai trenta mesi (regolamento CEE n. 2777/2000), sta creando per numerose aziende i presupposti per non voluti splafonamenti produttivi della produzione lattiera;
sottolineato che:
la responsabilità di tale situazione non può essere addebitata ai produttori;
impegna il Governo:
ad ottenere dalla Unione europea - attraverso una anticipata applicazione dei quantitativi aggiuntivi assegnati all'Italia, a partire dal prossimo 1° aprile - di non assoggettare a prelievo tali quantità supplementari.".
0/4947/7/9
SCIVOLETTO
"Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;
rilevato che:
lo spostamento del termine ultimo per la macellazione e distruzione senza
test
BSE dei capi di età superiore ai trenta mesi, previsto per il prossimo mese di giugno 2001, appare necessario per consentire un ragionato risanamento del capitale bestiame nazionale;
considerato che:
la rimonta (sostituzione degli animali "a fine carriera") interessa mediamente il 30 per cento del capitale bestiame oggi in stalla;
impegna il Governo:
a disporre una proroga del termine ultimo d'applicazione che potrebbe consentire agli allevatori di procedere, senza traumi produttivi, alla sostituzione dei capi in allevamento.".
Il Presidente informa altresì che devono pervenire i pareri della 1a (sui nuovi emendamenti trasmessi), della 2a e della 5a Commissione.
Il presidente SCIVOLETTO e i senatori BIANCO, ANTOLINI e SARACCO danno rispettivamente per illustrati gli ordini del giorno presentati.
Il PRESIDENTE, anche alla luce dell'esigenza di assicurare la conversione del decreto, propone di accantonare l'esame degli ordini del giorno dianzi dati per illustrati e di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti, in attesa di conoscere i pareri delle Commissioni competenti.
Conviene la Commissione.
Il RELATORE illustra l'emendamento 1.1 al disegno di legge di conversione, precisando che tale proposta emendativa è collegata al trasferimento, operato con gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, dei materiali normativi del decreto-legge n. 8 (A.S. 4993), sempre vertente in materia di interventi urgenti per la BSE, ugualmente all'esame della Commissione. Osserva comunque che tale emendamento potrà essere accantonato per essere votato al termine degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge in esame.
Il RELATORE dà quindi per illustrati i subemendamenti 1.21/1 e 1.21/2 all'emendamento 1.21 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto.
Il sottosegretario BORRONI dà per illustrato l'emendamento 1.21, precisando che, anche con riferimento all'emendamento 2.8, il Governo ha inteso spostare risorse dai materiali a basso rischio ai materiali a rischio più alto, prevedendo anche una soluzione per il materiale "tal quale".
Il senatore BETTAMIO dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto, precisando che tali proposte emendative corrispondo all'esigenza sia di semplificare le procedure di incenerimento, sia anche di coinvolgere i cementifici e, con particolare riferimento all'emendamento 1.7, si richiama all'esigenza di tenere in considerazione gli accordi interprofessionali già sottoscritti nella materia.
I senatori RECCIA, CORTIANA, BEDIN e BIANCO danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto.
Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha dato per illustrato l'emendamento 1.13, hanno la parola il senatore SARACCO (che dà per illustrato l'emendamento 1.0.6) e il senatore ANTOLINI (che dà per illustrati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5).
Si passa agli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto.
Dopo che il RELATORE ha dato per illustrati i subemendamenti 2.8/1 e 2.8/2, il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO illustra sinteticamente l'emendamento 2.8, interamente sostitutivo dell'articolo 2 del decreto, richiamandosi anche alla illustrazione dell'emendamento 1.21.
I senatori BEDIN, CORTIANA e BETTAMIO danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto.
Il senatore RECCIA, dati per illustrati gli emendamenti 2.7 e 2.9, sottolinea l'opportunità che il Rappresentante del Governo fornisca ulteriori precisazioni in ordine agli emendamenti 1.21 e 2.8, al fine di illustrare meglio le motivazioni alla base delle nuove formulazioni presentate.
La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,45.
Dopo che il senatore MINARDO ha dichiarato di associarsi alla richiesta del senatore RECCIA, ha la parola il sottosegretario BORRONI il quale, intervenendo in merito all'emendamento 2.8, ricorda che le modifiche (proposte con gli emendamenti 1.21 e 2.8) al decreto-legge n. 1/2001 all'esame si sono rese necessarie al fine di parametrare le esigenze finanziarie al calo verificatosi della produzione di farine animali derivante dalla riduzione della domanda di carne bovina. Le stime effettuate relative al periodo compreso tra l'11 gennaio ed il 31 maggio 2001 scontano quindi una riduzione prevista del 20 per cento della produzione di materiali a rischio specifico e delle farine animali rispetto a quanto originariamente previsto in sede di formulazione del decreto-legge n. 1/2001, con conseguente possibilità di ridestinare le risorse precedentemente destinate alle farine a basso rischio per lo smaltimento dei materiali a rischio specifico e per le farine ad alto rischio.
Il senatore BEDIN dà per illustrati gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.
Il senatore CORTIANA da per illustrato l'emendamento 2.0.5.
Si passa agli emendamenti all'articolo 3 del decreto.
Il presidente SCIVOLETTO dà per illustrati i subemendamenti 3.7/1, 3.7/3 e 3.7/2 e il senatore CORTIANA dà per illustrato il subemendamento 3.7/4.
Il RELATORE dà quindi per illustrato l'emendamento 3.7, interamente sostitutivo dell'articolo 3.
Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 3.5.
Ha quindi la parola il senatore BIANCO il quale dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3. In particolare, con riferimento all'emendamento 3.2, richiama le funzioni istituzionali e le attribuzioni dell'Istituto centrale repressione frodi, rilevando come ad esso ed ai relativi dipendenti vengano attribuite insufficienti risorse finanziarie, pur essendo impegnati con dedizione nel difficile ed importante lavoro di tutela della salute alimentare (compito che comprende lo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria): i costi aggiuntivi per la struttura e per il personale derivanti dallo svolgimento di un maggior numero di controlli sarebbero ampiamente compensati, a suo avviso, dai notevoli danni, che operatori poco scrupolosi possono ancora causare all'economia dell'intero comparto agroalimentare. Gli emendamenti proposti risolverebbero quindi un problema che sussiste fin dalle passate legislature e che ha acquisito recentemente notevole importanza agli occhi dei consumatori.
I senatori SARACCO, BEDIN e CORTIANA danno quindi per illustrati gli emendamenti rispettivamente presentati all'articolo 3.
I senatori BIANCO e CORTIANA danno per illustrati gli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 3, rispettivamente presentati e il senatore PREDA dà per illustrati gli emendamenti 3.0.6, 3.0.5 (cui ha dichiarato di aggiungere la propria firma il senatore BEDIN) e 3.0.4.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.
Sono dati per illustrati gli emendamenti 4.2 e 4.3 e i senatori BIANCO e SARACCO danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti 4.1 e 4.4, mentre il senatore CORTIANA dà per illustrato l'emendamento 4.0.1.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.
Sono dati quindi per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.0.1, mentre il senatore CORTIANA dà per illustrato l'emendamento 5.0.2.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.
Il RELATORE e i senatori BEDIN e RECCIA danno per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 6.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.
Il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 7.1.
Il senatore CORTIANA dà per illustrato l'emendamento 7.0.1.
I senatori ANTOLINI, CORTIANA, BEDIN, BIANCO e RECCIA danno per illustrati i subemendamenti all'emendamento 7.0.2 del relatore.
Dopo che i senatori RECCIA e BIANCO hanno dichiarato di aggiungere la propria firma al subemendamento 7.0.2/18 (dianzi dato per illustrato), ha la parola il RELATORE il quale fornisce dei chiarimenti sul subemendamento 7.0.2/1.
Ha quindi la parola il senatore MURINEDDU, il quale richiamandosi al suo intervento in discussione generale, illustra il subemendamento 7.0.2/19.
Sono quindi dati per illustrati i restanti subemendamenti all'emendamento 7.0.2, che viene quindi dato per illustrato dal RELATORE.
Dopo che il senatore BEDIN ha dichiarato di aggiungere la propria firma al subemendamento 7.0.3/19, sono dati per illustrati tutti i subemendamenti all'emendamento 7.0.3, il RELATORE illustra quindi l'emendamento 7.0.3.
Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha dato per illustrato il subemendamento 7.0.4/1 (preannunciando l'ipotesi di una riformulazione in vista del parere della 2a Commissione), ha la parola il RELATORE che dà per illustrato l'emendamento 7.0.4.
Sono dati quindi per illustrati tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 7.0.5. Il RELATORE dà poi per illustrato l'emendamento 7.0.5.
Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO dà quindi per illustrato il subemendamento 7.0.6/1, come pure viene dato per illustrato il subemendamento 7.0.6/2.
Il RELATORE dà quindi per illustrato l'emendamento 7.0.6 e il senatore BEDIN dà per illustrato l'emendamento 7.0.7.
Il PRESIDENTE avverte che si è così conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al decreto-legge in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI. SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE PER DOMANI.
Il PRESIDENTE informa che la seduta, già convocata domani, giovedì 22 febbraio, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30. Informa inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per oggi per la programmazione lavori, al termine della seduta odierna, non avrà più luogo. E' convocato domani, giovedì 22 febbraio al termine della seduta già convocata alle ore 14,30.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 16,20.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4947
al disegno di legge di conversione
Art. 1
1.1
IL RELATORE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"… E' abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8"
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4947
al testo del decreto-legge
1.21/1
IL RELATORE
All'emendamento 1.21, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: "L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo."
1.21/2
IL RELATORE
All'emendamento 1.21, al comma 6, dopo le parole
: "Le Regioni"
inserire le seguenti
: "e le province autonome".
1.21
IL GOVERNO
Sostituire l'articolo 1 con il seguente
:
"Art. 1
(Smaltimento del materiale specifico a rischio, ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati)
1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati da predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.
2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle Regioni o Province autonome.
3. Gli impianti istallati all'interno degli stabilimenti di macellazione sono obbligati ad incenerire i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennità:
a)
lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;
b)
lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.
5. Le indennità di cui al comma 4 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.
6. Le Regioni possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.
7. Il soggetto beneficiario di cui al comma 4 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 4 e disposte le misure di cui al comma 6, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.".
1.2
BETTAMIO, BUCCI, D'ALI', MINARDO
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole
: "nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio"
con le seguenti
: "nonché il materiale ad alto rischio".
1.14
CUSIMANO, RECCIA
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole
: "nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio"
con le seguenti
: "nonché il materiale ad alto rischio".
1.8
CORTIANA, DE LUCA Athos
Al comma 1, dopo le parole
: "distrutti mediante incenerimento o coincenerimento"
inserire le seguenti
: "e comunque con recupero di energia".
1.3
BETTAMIO, BUCCI, D'ALI', MINARDO
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole
: "I titolari degli impianti di incenerimento"
inserire le seguenti
: "ed i cementifici".
1.15
CUSIMANO, RECCIA
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole
: "I titolari degli impianti di incenerimento"
inserire le seguenti
: "ed i cementifici".
1.9/1
CORTIANA, DE LUCA Athos
All'emendamento 1.9, sostituire le parole
: "o soggette ad interventi di tutela dai piani paesaggistici regionali"
con le seguenti
: "o rientranti in Piani di tutela e salvaguardia ambientale, paesaggistica regionale"
1.9
CORTIANA, DE LUCA Athos
Dopo il comma 1, inserire il seguente
:
"1-
bis
. Le attività di incenerimento e coincenerimento di cui al comma 1, non possono essere effettuate presso gli impianti di produzione di cemento che utilizzano combustibile non convenzionale e che siano situati in aree vincolate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 o soggette ad interventi di tutela dai piani paesaggistici regionali, nonché situati ad una distanza inferiore ai 500 metri dai centri abitati. E' comunque vietato distruggere mediante incenerimento o coincenerimento i materiali di cui al comma 1 unitamente ad altri materiali di scarto.".
1.20
CORTIANA, DE LUCA Athos
Dopo il comma 1, inserire il seguente
:
"… Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 1 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio attività, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22."
1.5
BETTAMIO, BUCCI, D'ALI', MINARDO
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole
: "lire 726.000 per ogni tonnellata"
con le seguenti
: "lire 926.000 per ogni tonnellata".
1.16
CUSIMANO, RECCIA
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole
: "lire 726.000 per ogni tonnellata"
con le seguenti
: "lire 926.000 per ogni tonnellata".
1.4
BETTAMIO, BUCCI, D'ALI', MINARDO
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole
: "solo per i prodotti trasformati, ottenuti da"
con le seguenti
: "per i prodotti di cui al comma 1, ottenuti da aziende agricole e".
1.17
CUSIMANO, RECCIA
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole
: "solo per i prodotti trasformati, ottenuti da"
con le seguenti
: "per i prodotti di cui al comma 1, ottenuti da aziende agricole e".
1.6
BETTAMIO, BUCCI, D'ALI', MINARDO
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole
: "ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato"
inserire le seguenti
: "e da animali morti raccolti presso le aziende agricole".
1.18
CUSIMANO, RECCIA
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole
: "ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato"
inserire le seguenti
: "e da animali morti raccolti presso le aziende agricole".
1.11
BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL
Al comma 2, dopo la parola
: "ottenuti",
inserire le seguenti
: "da animali morti nelle aziende agricole".
1.13
SCIVOLETTO
Dopo il comma 2, inserire il seguente
:
"… La produzione di energia elettrica degli impianti in cui viene effettuato il recupero energetico dei materiali e delle proteine animali di cui al presente articolo ha diritto alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'industria dell'11 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, qualora detti impianti non godano di altri strumenti di incentivazione in conto produzione energia. A tal fine i materiali e le proteine animali sono assimilati alle biomasse e agli altri combustibili, anche gassosi, derivati dai rifiuti".
1.10
CORTIANA, DE LUCA Athos
Sopprimere il comma 3
.
1.12
BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL
Sostituire il comma 3 con il seguente
:
"3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso o indennizzo per lo svolgimento delle attività di trattamento preliminare, incenerimento o coincenerimento".
1.7
BETTAMIO, BUCCI, D'ALI', MINARDO
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: ", fatti salvi i compensi dei costi relativi alla raccolta determinati nell'ammontare massimo rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o gli importi determinati in appositi accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate".
1.19
CUSIMANO, RECCIA
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: ", fatti salvi i compensi dei costi relativi alla raccolta determinati nell'ammontare massimo rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o gli importi determinati in appositi accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate".
1.1
BIANCO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"… All'articolo 1, comma 1, lettera
c-bis)
del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, sono soppresse le seguenti parole: “, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi,”".
1.0.6
SARACCO, LAURIA Baldassare
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente
:
"Art. …
1. Le norme di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" sono applicabili nei casi in cui, a seguito di riscontro di positività per encefalopatia spongiforme bovina, si debba provvedere alla distruzione:
a)
delle carni degli animali, regolarmente macellati, provenienti dall'allevamento che sono rintracciate a seguito dell'indagine epidemiologica;
b)
delle carni, ancorché non provenienti dall'allevamento risultato positivo, eventualmente contaminate al macello dalla carcassa risultata positiva per uso di medesime attrezzature.".
1.0.1
ANTOLINI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente
:
"Art. …
1. L'Agenzia provvede, fino al 30 settembre 2001, alle operazioni di ammasso pubblico e volontario, per tutte le categorie di animali macellati, con una integrazione di 2.000 lire al chilogrammo del contributo attualmente concesso in base a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia di organizzazione comune di mercato delle carni bovine.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.".
1.0.2
ANTOLINI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente
:
"Art. …
1. L'Agenzia è autorizzata, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad attuare misure specifiche a sostegno degli allevatori e, in particolare, a prevedere la concessione temporanea di indennità compensative della riduzione dei prezzi di mercato nella misura di lire 600.000 per ciascun capo macellato ed avviato al consumo e di indennizzi per l'abbattimento di vacche da latte a fine carriera e di animali considerati a rischio, di età superiore ai cinque anni, nella misura di lire 1.200.000 per capo abbattuto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.".
1.0.3
ANTOLINI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente
:
"Art. …
1. L'Agenzia è autorizzata, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad attuare misure specifiche a sostegno degli allevatori e, in particolare, a prevedere la concessione temporanea di indennità compensative della riduzione dei prezzi di mercato nella misura di lire 600.000 per ciascun capo macellato ed avviato al consumo e di indennizzi per l'abbattimento di vacche da latte a fine carriera e di animali considerati a rischio, di età superiore ai cinque anni, nella misura di lire 1.200.000 per capo abbattuto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando, per lire 60 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, per lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.".
1.0.4
ANTOLINI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente
:
"Art. …
1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore dell'allevamento bovino da carne, danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonché per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, gli allevatori interessati possono accedere a finanziamenti agevolati di durata quinquennale, fino all'importo complessivo di lire 500 miliardi.
2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a 18 mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 20 per cento dei finanziamenti medesimi.
3. In ogni caso, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati entro il 30 settembre 2001 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.
5. Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 31 maggio 2001 alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed alla banca attraverso la quale si intende accedere al finanziamento. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
6. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Gli allevatori che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 6, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte dell'Agenzia, previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.
9. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda entro il 31 maggio 2001 ed i premi sono erogati entro il 30 settembre 2001. I premi sono concessi fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, integrabile con risorse proprie regionali.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8 e 9, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
1.0.5
ANTOLINI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente
:
"Art. …
1. Per tutti i bovini nati vivi dopo la data del 1° luglio 2001, è obbligatorio l'utilizzo di sistemi elettronici di identificazione, consistenti nell'introduzione di
microchip
sottocutaneo o ruminale, in grado di seguire i principali stadi evolutivi dell'animale, dalla nascita alla macellazione.".
Art. 2
2.8/1
IL RELATORE
All'emendamento 2.8, sopprimere il comma 6.
2.8/2
IL RELATORE
All'emendamento 2.8, al comma 7, prima delle parole
: "i soggetti interessati"
inserire le seguenti
: "Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome".
2.8
IL GOVERNO
Sostituire l'articolo 2 con il seguente
:
"Art. 2
(Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio)
1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.
3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.
4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.
5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.
6. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome.
7. I soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.".
2.5
BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL
Al comma 1, dopo le parole
: "proteine animali trasformate"
sopprimere la parola
: "e".
2.4
BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL
Al comma 1, dopo le parole
: "decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508"
inserire le parole
: "o provenienti da impianti autorizzati alla produzione di alimenti destinati al consumo umano".
2.3
CORTIANA, DE LUCA Athos
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente
:
"… L'ammasso pubblico presso i magazzini di stoccaggio privati è considerato servizio di pubblica necessità ed ai soggetti depositari si applicano le relative disposizioni del codice penale".
2.1
CO' , CRIPPA, RUSSO SPENA
Al comma 4, sostituire l'importo
: "490.000"
con l'altro
: "540.000".
2.2
BETTAMIO, BUCCI, D'ALI', MINARDO
Sostituire il comma 5 con il seguente
:
"5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire per la raccolta dei relativi materiali compensi d'importo eccedente l'ammontare rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o previsti da accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate.".
2.7
CUSIMANO, RECCIA
Sostituire il comma 5 con il seguente
:
"5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire per la raccolta dei relativi materiali compensi d'importo eccedente l'ammontare rilevabile nei contratti a tal fine in essere tra gli operatori nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000 o previsti da accordi interprofessionali sottoscritti dalle organizzazioni professionali, di rilevanza nazionale, delle categorie direttamente interessate.".
2.6
BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL
Sostituire il comma 5 con il seguente
:
"5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti ad applicare i prezzi di mercato in essere nella settimana dal 6 al 12 novembre 2000. E' consentito derogare alle condizioni di cui sopra attraverso accordi stipulati dalle Associazioni nazionali delle categorie interessate".
2.9
CUSIMANO, RECCIA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente
:
"6. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'AGEA, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno e senza oneri aggiuntivi. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale.".
2.0.1 (collegato ad emendamento 6.3)
BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente
:
"Art. …
1. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, mediante l'attuazione di misure ed interventi di carattere strutturale per rigenerare il patrimonio zootecnico, migliorare la qualità della carne bovina e il benessere degli animali negli allevamenti, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il "Fondo speciale di rigenerazione del patrimonio zootecnico". Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare, in particolare, l'abbattimento volontario dei capi, la concessione di agevolazioni contributive e creditizie agli imprenditori agricoli per la ristrutturazione degli impianti e per la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, per l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione, nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente naturale, sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte. Per la dotazione del Fondo è stanziata la somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f)
, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.".
2.0.2
BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente
:
"Art. …
1. Agli imprenditori agricoli, iscritti alle relative gestioni previdenziali, esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina, è concesso, a domanda, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti nella misura del 50 per cento, relativamente a tre rate in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
2.0.3
BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente
:
"Art…
"1. A favore degli imprenditori agricoli esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina sono sospesi i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento in scadenza entro il 31 dicembre 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, con le stesse agevolazioni e condizioni.".
2.0.4
BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente
:
"Art…
"1. Per i produttori agricoli esercenti attività di allevamento di animali della specie bovina, i termini dei versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001 sono sospesi e devono essere effettuati in unica soluzione in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2001".
2.0.5
CORTIANA, DE LUCA Athos
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente
:
"Art. …
(Contributo straordinario in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere)
1. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica del sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali e al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, responsabili della diffusione della BSE, è assegnato un contributo straordinario di lire 6 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.
2. Il contributo è rivolto principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi e alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica.
3. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono reperite nell'ambito del Fondo per l'emergenza BSE, di cui all'articolo 7-
bis
del presente decreto-legge e sono erogate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.".
Art. 3
3.7/1
SCIVOLETTO, LAURIA Baldassare
All'emendamento 3.7, dopo il comma 1, inserire il seguente
:
"… L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.".
3.7/3
SCIVOLETTO, LAURIA Baldassare, PINTO, BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO
All'emendamento 3.7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti
:
"… Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, viene attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto “Sanità”.
… All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma del presente articolo, calcolato in 950 milioni di lire per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Centro di responsabilità ICRF, dei seguenti capitoli di bilancio:
- Cap. 4712 (spese funzionamento uffici ….): lire 400 milioni;
- Cap. 4715 (spese esercizio automezzi …...): lire 250 milioni;
- Cap. 4574 (spese per missioni …………...): lire 300 milioni.".
3.7/2
SCIVOLETTO, LAURIA Baldassare, PINTO, BEDIN, GIARETTA, ROBOL, ZILIO
All'emendamento 3.7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente
:
"… Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli nei settori di competenza, una quota pari al 30 per cento dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferita nel fondo per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, da destinare al personale anche dirigente dell'Ispettorato centrale repressione frodi".
3.7/4
CORTIANA, DE LUCA Athos
All'emendamento 3.7, dopo il comma 2, inserire il seguente
:
"… L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454".
3.7
IL RELATORE
Sostituire l'articolo 3 con il seguente
:
"Art. 3
(Controlli)
1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.
2. Al fine di incrementare la funzionalità dell'Ispettorato centrale repressione frodi ai fini di cui al comma 1, il personale AGEA proveniente dai ruoli dell'
ex
AIMA, distaccato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il predetto Ispettorato è inquadrato, a domanda, nei corrispondenti profili dell'organico dell'Ispettorato medesimo. Tale organico, rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, viene incrementato di numero 32 unità nelle varie aree di appartenenza del predetto personale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, con propri decreti, a trasferire presso il centro di responsabilità dell'Ispettorato centrale repressione frodi le corrispondenti risorse finanziarie.".
3.5
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA
Al comma 1, dopo le parole
: "Corpo forestale dello Stato"
aggiungere le seguenti:
", del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, eventualmente coadiuvato dal NAS".
3.2
BIANCO
Al comma 1, dopo le parole
: “delle norme comunitarie e agroalimentari”
inserire le seguenti:
“e dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali”.
3.9
SARACCO
Al comma 1, dopo la parola
: "agroalimentari"
inserire le seguenti
: "e dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali".
3.1
BIANCO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"… Per l’incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario è istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo per la produttività e per l’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali destinato al personale dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi pari a lire 3 miliardi.
… Al personale viene riconosciuta una indennità collegata alla qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria pari a quella già prevista per il personale UPG del Ministero della sanità e delle ASL.
… Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
3.8
SARACCO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"… Per l’incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario è istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo per la produttività e per l’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali destinato al personale dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi pari a lire 3 miliardi.
… Al personale viene riconosciuta una indennità collegata alla qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria pari a quella già prevista per il personale UPG del Ministero della sanità e delle ASL.
… Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
3.3
BIANCO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"… Per l’incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario sono conferiti, nel fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero per le politiche agricole e forestali, nell'ambito dello stato di previsione dello stesso Ministero, lire 3 miliardi da destinarsi al personale dell’Ispettorato centrale repressioni frodi.
… Per l’incentivazione delle attività di cui al precedente comma 1-
bis
, è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle Politiche agricole e Forestali il 25 per cento dei proventi derivati dalle contravvenzioni elevate in tale settore.
… Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
… Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, d’intesa con il Ministro del Tesoro e della Programmazione Economica, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle procedure contabili-amministrative necessarie all'attuazione dei commi precedenti.".
3.10
SARACCO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"… Per l’incentivazione delle attività correlate ai controlli agro-alimentari e delle sostanze ad uso agrario sono conferiti, nel fondo per la produttività e per l'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito dello stato di previsione dello stesso Ministero, lire 3 miliardi da destinarsi al personale dell’Ispettorato centrale repressioni frodi.
… Per l’incentivazione delle attività di cui al precedente comma 1-
bis
, è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali dei Ministero delle Politiche agricole e Forestali il 25 per cento dei proventi derivati dalle contravvenzioni elevate in tale settore.
… Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 3 miliardi per il 2001, in lire 3 miliardi per il 2002, in lire 3 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
… Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, d’intesa con il Ministro del Tesoro e della Programmazione Economica, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle procedure contabili-amministrative necessarie all'attuazione dei commi precedenti.".
3.4
BIANCO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti
:
"… Al fine di incentivare l'attività del personale dell'Ispet-torato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito chiamato Ispettorato, istituito dall'articolo10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo1 della legge 7 agosto 1986, n. 462, è attri-buita, a partire dall'anno 2001, una indennità di istituto, de-stinando ad essa la somma di lire 6 miliardi. Nella contrattazio-ne collettiva integrativa di Ministero saranno determinate le modalità di applicazione della suddetta indennità.
… All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio trien-nale 2001-2003 sull'U.P.B. 7.1.3.3. - fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantona-mento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare la stanziamento necessario all'erogazione della indennità di istituto con i proventi deri-vanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 - capo XVII* -(entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agri-cole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automez-zi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat.".
3.11
SARACCO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti
:
"… Al fine di incentivare l'attività del personale dell'Ispet-torato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito chiamato Ispettorato, istituito dall'articolo10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo1 della legge 7 agosto 1986, n. 462, è attri-buita, a partire dall'anno 2001, una indennità di istituto, de-stinando ad essa la somma di lire 6 miliardi. Nella contrattazio-ne collettiva integrativa di Ministero saranno determinate le modalità di applicazione della suddetta indennità.
… All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio trien-nale 2001-2003 sull'U.P.B. 7.1.3.3. - fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantona-mento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare la stanziamento necessario all'erogazione della indennità di istituto con i proventi deri-vanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 - capo XVII* -(entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agri-cole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automez-zi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat.".
3.13
PINTO, BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti
:
"…Al fine di elevare la tutela dei consumatori, l'Ispettorato centrale repressione frodi esercita i seguenti controlli:
a)
sulle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a rischio, in coordinamento con il Corpo forestale dello Stato ed il Reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari;
b)
sui sistemi di rintracciabilità dei prodotti di origine zootecnica ed agricola nonché dei mezzi tecnici di produzione in agricoltura.
… L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al precedente comma, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con un organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa."
3.12
PINTO, BEDIN, GIARETTA, ROBOL, ZILIO
Dopo il comma 1, inserire il seguente
:
"… Il personale AGEA, proveniente dai ruoli dell'
ex
AIMA, distaccato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presso l'Ispettorato centrale repressione frodi e gli Istituti di sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali, è inquadrato, a domanda, nei corrispondenti profili dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. L'organico dell'Ispettorato centrale, rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, viene incrementato di n. 32 unità nelle varie aree di appartenenza del predetto personale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, con propri decreti, a trasferire presso il centro di responsabilità dell'Ispettorato centrale repressione frodi le corrispondenti risorse finanziarie.".
3.6/1
CORTIANA, DE LUCA Athos
All'emendamento 3.6, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: ", nonché la campionatura e l'analisi chimica del materiale di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge".
3.6
CORTIANA, DE LUCA Athos
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente
:
"…. L'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), istituita con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, provvede tramite le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), ove costituite, al monitoraggio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 1, svolte presso impianti di produzione di cemento.".
3.0.1
BIANCO
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente
:
"Art. ….
1. Al fine di potenziare l'attività di controllo nelle materie di competenza, con partico-lare riferimento alle disposizioni concernenti la tutela dei prodotti agroalimentari e la sicurezza alimentare il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è autorizzato ad assumere 71 ispettivi, 80 chimici e 20 amministrativi laureati in giurisprudenza a com-pletamento dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
2. Al personale dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICRF), riconosciuta specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta una alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all’attività di Ufficiali di polizia giudiziaria, è attribuito uno speciale assegno mensile pensionabile da corrispondere anche con la tredicesima mensilità e cumulabile con altri assegni, compensi, premi o indennità, a qualsiasi titolo corrisposti.
3. Per l’incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli dei settori di competenza, una quota pari al 50 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferito nei fondi per la produttività e per l’incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali da destinare al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio trien-nale 2001-2003 sull'U.P.B. 7.1.3.3. – fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantona-mento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare lo stanziamento necessario all’erogazione della indennità di istituto con i proventi deri-vanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 - capo XVII* -(entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agri-cole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automez-zi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat.".
3.0.2
CORTIANA, DE LUCA Athos
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente
:
"Art. …
(Personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi)
1. Al fine di potenziare l'attività di controllo nelle materie di competenza, con partico-lare riferimento alle disposizioni concernenti la tutela dei prodotti agro alimentari e la sicurezza alimentare il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è autorizzato ad assumere 71 ispettivi, 80 chimici e 20 amministrativi laureati in giurisprudenza a com-pletamento dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
2. Al personale dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICRF), riconosciuta specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta una alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all’attività di Ufficiali di polizia giudiziaria, è attribuito uno speciale assegno mensile pensionabile pari all'indennità prevista per il personale di polizia giudiziaria del Ministero della sanità e delle aziende sanitarie locali, da corrispondere anche con la tredicesima mensilità e cumulabile con altri assegni, compensi, premi o indennità, a qualsiasi titolo corrisposti.
3. Per l’incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli dei settori di competenza, una quota pari al 50 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferito nei fondi per la produttività e per l’incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali da destinare al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio trien-nale 2001-2003 sull'U.P.B. 7.1.3.3. – fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantona-mento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si provvede altresì ad integrare lo stanziamento necessario all’erogazione della indennità di istituto con i proventi deri-vanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato ed afferenti al capitolo 3590 - capo XVII* -(entrate eventuali e diverse del Ministero delle politiche agri-cole e forestali). Le eventuali somme eccedenti lire 6 miliardi, fino ad un massimo di lire 4 miliardi, sono destinate ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell'Ispettorato, per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti, degli apparecchi e degli automez-zi di servizio, indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ispettorato e delle relative procedure ad esse connesse. La somma di lire 6 miliardi è aggiornata annualmente secondo l'indice di inflazione stabilito dall'Istat.".
3.0.3
CORTIANA, DE LUCA Athos
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente
:
"Art. …
(Personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi)
1. Dopo l'articolo 17 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, è aggiunto il seguente: “Articolo 17-
bis
. – Il personale ispettivo chimico e amministrativo dell'Ispettorato centrale repressione frodi riveste, in base all'inquadramento professionale, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Codice di procedura penale. L'attribuzione è conferita, avuto riguardo alle tabelle di cui al successivo articolo 18”.
2. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1986, n. 282, sono aggiunti i seguenti commmi: “1-
bis
. – Al personale appartenente all'Ispettorato centrale repressione frodi è attribuito uno speciale assegno mensile pensionabile, pari all'indennità prevista per il personale di polizia giudiziaria del Ministero della sanità e delle aziende sanitarie locali, da corrispondere anche con la tredicesima mensilità e cumulabile con altri assegni, compensi, premi o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. – 1-
ter
. – Per l'incentivazione della produttività e delle attività correlate ai controlli dei settori di competenza, una quota pari al 50 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato centrale repressione frodi è conferito nei fondi per la produttività e per l'incentivazione dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali da destinare al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi”".
3.0.6
PREDA
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente
:
"Art. …
1. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, nell'anno 2001, ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno e senza oneri aggiuntivi.
2. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e di successivo colloquio orale.".
3.0.5
PREDA
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente
:
"Art. …
1. Le somme spettanti agli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, deliberate dal CIPE a carico del Fondo sanitario nazionale d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono erogate direttamente agli Istituti ed accreditate sui conti intrattenuti dagli stessi con le tesorerie provinciali dello Stato.".
3.0.4
PREDA
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente
:
"Art. …
1. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.".
Art. 4
4.2
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA
Al comma 1, dopo le parole
: "coordinamento dell'emergenza"
inserire le seguenti:
", in materia di distruzione e stoccaggio del materiale specifico a rischio e di farine animali".
4.1
BIANCO
Al comma 1,
aggiungere in fine le seguenti parole
: “coordinando i controlli di cui all’articolo 3, anche avvalendosi dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.”
4.4
SARACCO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole
: "coordinando i controlli di cui all'articolo 3 anche avvalendosi dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.".
4.3
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
".. L'attivazione del potere di ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti, in materia connessa a situazioni di eccezionale emergenza sanitaria conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, spetta al Presidente del Consiglio dei ministri".
4.0.1
CORTIANA, DE LUCA Athos
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente
:
"Art. 4-
bis
.
(
Interventi per la riconversione del settore zootecnico
)
1. Al fine di favorire un intervento globale di carattere strutturale nel settore zootecnico nonché in quello della produzione degli alimenti per animali da allevamento, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo con dotazione di lire 500 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di interventi che prevedono:
a)
la riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti biologici, estensivi e che adottano maggiori misure di tutela del benessere degli animali e dell'ambiente, mediante l'erogazione ai piccoli e medi allevatori, con particolare riferimento agli allevamenti a conduzione diretta e che seguono la linea vacca/vitello, di un contributo statale alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dal decreto di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore al 70 per cento delle spese sostenute e documentate;
b)
la riconversione degli impianti di produzione dei mangimi a favore di produzioni di mangimi a base di proteine vegetali o comunque di produzioni biologiche nonché di produzioni alternative ecocompatibili, mediante l'erogazione ai titolari degli impianti di produzione di un contributo statale alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dal decreto di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore al 40 per cento delle spese sostenute e documentate.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quindici giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo e vengono stabilite le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione dei contributi, nonché la tipologia delle spese ammissibili.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per ciascun anno del triennio 2001-2003, in lire 500 miliardi, si provvede:
a)
quanto a lire 10 miliardi, per ciascun anno del triennio 2001-2003, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b)
quanto a lire 390 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per ciascun anno del triennio 2001-2003 nella Tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 1;
c)
quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per ciascun anno del triennio 2001-2003 nella Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Allegato n. 1 (previsto dall'art. 4-bis)
ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER GLI ANNI 2001-2003 NELLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA
2001
2002
2003
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:
Decreto legislativo 143 del 1994 Istituzione dell'ENAS (art. 3) Funzionamento 5.1.2.3 cap 8061/p
250
250
250
MINISTERO DELL'INDUSTRIA:
Legge 282 del 1991 … Riforma dell'Enea (3.2.1.13 cap. 7210)
100
100
100
MINISTERO DELLE FINANZE:
Decreto legislativo n. 300 del 1999 … finanziamento agenzie fiscali (2.1.2.9, cap. 1654, 1655)
40
40
40
TOTALE
390
390
390
Allegato n. 2 (previsto dall'art. 4-bis)
ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER GLI ANNI 2001-2003
TABELLA D DELLA LEGGE FINANZIARIA
2001
2002
2003
MINISTERO DEL TESORO:
Legge 662 del 1996 Art. 2, comma 14 Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SpA
100
100
100
TOTALE
100
100
100
Art. 5
5.1
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"… Il Commissario straordinario del Governo, ogni sessanta giorni, presenta, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto".
5.0.1
IL GOVERNO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente
:
"Art. …
(Contabilità speciale)
1. La gestione della contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è trasferita all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempimenti connessi con il suddetto trasferimento.".
5.0.2
CORTIANA, DE LUCA Athos
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente
:
"Art. …
(Sanzioni)
1. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, chiunque detenga i materiali specifici a rischio nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto e non ne disponga per l'immediata distruzione, nei modi stabiliti dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 7.000.000 a lire 20.000.000 nonché con il sequestro da mesi 1 a mesi 6 dell'impianto, dell'attività produttiva, di trasformazione, di raccolta e di commercializzazione.
2. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, chiunque interri o comunque utilizzi i materiali specifici a rischio nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 nonché il sequestro da mesi 1 a mesi 6 dell'impianto, dell'attività produttiva, di trasformazione, di raccolta e di commercializzazione.
3. Salvo che questi fatti non costituiscano reato, i titolari degli impianti di incenerimento che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.
4. In caso di condotte reiterate la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino ad un quadruplo.".
Art. 6
6.4
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole
: "dall'attuazione"
inserire le seguenti
: "degli articoli 1 e 2".
6.3
BEDIN, ZILIO, GIARETTA, ROBOL
Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento 2.0.1, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole
: "conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo le parole: “150 miliardi” sono sostituite dalle seguenti: “200 miliardi”";
e dopo il comma 1, inserire i seguenti
:
"1-
bis
. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-
bis
del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede:
a)
quanto a lire 200 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3. "Fondo per la protezione civile", cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001, 2002 e 2003;
b)
quanto a lire 300 miliardi mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
1-
ter
. Conseguentemente nell'articolo 64, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: “150 miliardi” sono sostituite dalle seguenti: “500 miliardi”".
6.1
CUSIMANO, RECCIA
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
"
c)
quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".
6.2
CUSIMANO, RECCIA
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
"
c)
quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'U.P.B. di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".
Art. 7
7.1
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole
: "dal presente decreto"
con le altre
: "dagli articoli 1 e 2 del presente decreto".
7.0.1
CORTIANA, DE LUCA Athos
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente
:
"Art. …
(Abrogazione di norme)
1. Nell'elenco allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le voci n. 12), 29), 34) e 38) sono soppresse.".
7.0.2/23
BETTAMIO
All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire le parole
: "pari a lire 300 miliardi"
con le seguenti
: "pari a lire 600 miliardi".
7.0.2/7
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.2,
al comma 1, sostituire la cifra
: "300"
con l'altra
: "400";
al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
"
a)
integrazione, nella misura di lire 2.000 al chilogrammo, dei contributi per i bovini di età superiore ai trenta mesi abbattuti, anche in date precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000 e totale copertura, da parte dello Stato, dei costi per la macellazione il trasporto e lo smaltimento degli stessi animali;"
Conseguentemente al comma 3, sostituire la cifra
: "50"
con l'altra
: "150";
aggiungere, in fine, il seguente comma
:
"…Alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, determinata in lire 400 miliardi per l'anno 2001, si provvede, per lire 300 miliardi, attraverso l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 92, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
7.0.2/4
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire la cifra
: "300"
con l'altra
: "400".
Conseguentemente, al comma 3, sostituire la cifra
: "50"
con l'altra
: "100",
la cifra
: "51"
con
: "100",
la cifra
: "1"
con l'altra
: "5",
la cifra
: "48"
con l'altra
: "95";
aggiungere, in fine, il seguente comma
:
"… Alla dotazione del fondo di cui al presente articolo, determinata in lire 400 miliardi per l'anno 2001, si provvede, per lire 300 miliardi, attraverso l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 92, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
7.0.2/6
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.2, al comma 1, sostituire la cifra
: "300"
con l'altra
: "340";
dopo il comma 2, inserire il seguente
:
"…La concessione dei contributi conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è riconosciuta a decorrere dal 16 novembre 2000.".
Conseguentemente, al comma 3, sostituire
la cifra
: "50"
con l'altra
: "55",
la cifra
: "51"
con l'altra
: "55",
la cifra
: "1"
con l'altra
: "2"
e la cifra
: "48"
con l'altra
: "53";
aggiungere, in fine, il seguente comma
:
"… Alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, determinata in lire 340 miliardi per l'anno 2001, si provvede, per lire 300 miliardi, attraverso l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 92, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, per lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
7.0.2/5
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole
: "anche riferiti al peso delle carcasse".
7.0.2/21
CORTIANA, DE LUCA Athos
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole
: ",nonché per garantire il benessere degli animali".
7.0.2/8
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire la cifra
: "450.000"
con l'altra
: "500.000".
Conseguentemente, al comma 3, sostituire la cifra
: "51"
con l'altra
: "57".
7.0.2/18
BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente
: "A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, pari a: lire 300.000 per i bovini di età inferiore a 18 mesi; lire 450.000 per i bovini di età compresa tra i 18 e i 24 mesi; lire 600.000 per i bovini di età compresa tra i 24 ed i 30 mesi.".
7.0.2/1
IL RELATORE
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire le parole da
: "nonché per garantire"
fino alla fine della lettera, con le seguenti
: ". A tal fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, pari a lire 300.000, per i bovini di età compresa tra i 12 e i 18 mesi e lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 30 mesi".
7.0.2/16
BIANCO
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente
: "A tal fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo secondo le seguenti fasce: fascia 1) lire 250.000 per capo sino al compimento del 450° giorno di età; fascia 2) lire 450.000 per capo dal 451° giorno al 900° giorno di età, escludendo i bovini che si avvalgono di quanto previsto dal regolamento 2777/2000, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi.".
7.0.2/24
BETTAMIO
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole
: "lire 450.000 per capo di età non superiore ai 30 mesi"
con le seguenti
: "lire 100.000 per capo di età non superiore ai 7 mesi, lire 200.000 per capo di età compresa tra i 7 e i 15 mesi, lire 450.000 per capo di età compresa tra i 16 e i 30 mesi, macellati a partire dal 1° dicembre 2000.".
7.0.2/14
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire le parole
: "di lire 450.000 per capo di età non superiore a 30 mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi"
con le seguenti
: "da corrispondere ai produttori, previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi, in misura di lire 200.000 a capo per animali di età inferiore ai dodici mesi e di lire 700.000 per animali di età compresa tra i dodici e i trenta mesi.".
7.0.2/20
MINARDO, MURINEDDU, CUSIMANO
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo
: "Agli imprenditori che procedono all'introduzione di razze bovine in estinzione (Modicana, Sarda, Maremmana, Garfagnina, Norica, Pontremolese, Nera pisana, eccetera), allevabili secondo i criteri della moderna zootecnia biologica, viene corrisposto un indennizzo pari a 600.000 per capo".
7.0.2/19
MURINEDDU
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente
:
"
…)
i benefici di cui al comma 2, lettera
b)
, nella misura di lire 450.000 per capo sono estesi a tutti gli allevatori di bovini delle regioni nelle quali è stato decretato il divieto di movimentazione del bestiame verso i centri di ingrasso, a prescindere dall'età e dall'avvenuta macellazione.".
7.0.2/12
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera c), sostituire le parole
: "è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda",
con le seguenti
: "è determinata in funzione dell'effettivo valore commerciale degli animali abbattuti, tenendo conto del complesso dei costi diretti ed indiretti che l'allevatore è costretto a sostenere a seguito dell'abbattimento che dovrà essere, comunque, di tipo selettivo, ossia limitato ai soli capi che, su motivata indicazione dei competenti servizi sanitari di zona, siano dichiarati a rischio rispetto alla possibilità di avere contratto, o di trasmettere l'encefalopatia spongiforme bovina.".
7.0.2/11
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera c), sostituire le parole
: "è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda",
con le seguenti
: "è determinata in funzione dell'effettivo valore commerciale degli animali abbattuti, tenendo conto del complesso dei costi diretti ed indiretti che l'allevatore è costretto a sostenere a seguito dell'abbattimento".
7.0.2/2
IL RELATORE
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente
:
"
d)
contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;".
7.0.2/13
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera d), sostituire la parola
: "contributi",
con le seguenti
: "copertura delle spese".
7.0.2/10
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera e), sostituire le parole
: "morti in azienda"
con le seguenti
: "di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
f)
, numero 2, del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000".
7.0.2/15
CUSIMANO, RECCIA
All'emendamento 7.0.2, al comma 3, sostituire le parole
: "
c)
lire 1 miliardo;"
con le altre
: "
c)
2 miliardi;".
7.0.2/9
ANTOLINI
All'emendamento 7.02, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole
: "per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina"
con le seguenti
: "di cui al comma 4" ;
conseguentemente, sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con il seguente
:
"4. E' istituita una Autorità nazionale unica per la gestione dell'emergenza BSE, di seguito denominata “Autorità” alla quale è attribuito il complesso delle competenze necessarie a fronteggiare l'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina ed è affidata la gestione del fondo di cui al comma 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, con proprio decreto, ad indicare le competenze da attribuire alla suddetta Autorità, a determinarne il periodo di operatività ed a nominarne il presidente che dovrà essere scelto tra personalità di provata competenza scientifica e professionale ed alla quale saranno assegnati compiti di commissario
ad acta
".
7.0.2/3
IL RELATORE
All'emendamento 7.0.2, al comma 8, aggiungere i seguenti periodi
: "I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli impianti di coincenerimento in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. L'Agenzia può disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.".
7.0.2/17
BIANCO
All'emendamento 7.0.2, aggiungere, in fine, il seguente comma
:
"… I bovini conferiti alla distruzione a valere sul regolamento 2777/2000 categoria “B” vengono conferiti ad un prezzo pari all'80 per cento della categoria “E”".
7.0.2
IL RELATORE
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente
:
"Art. 7-
bis
(Fondo per l’emergenza BSE)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: “Fondo per l’emergenza BSE”, con dotazione pari a lire 300 miliardi per l’anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:
a)
interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;
b)
interventi per assicurare, in conformità all’articolo 87, comma 2, lettera
b)
, del Trattato istitutivo dell’Unione europea, l’agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall’imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l’interruzione dell’attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali. A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di lire 450.000 per capo di età non superiore a 30 mesi, da corrispondere previa attestazione dell’avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi;
c)
indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l’abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell’azienda medesima. L’indennità è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;
d)
contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;
e)
un indennizzo, pari a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.
3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito:
a)
lire 50 miliardi;
b)
lire 51 miliardi;
c)
lire 1 miliardo;
d)
lire 48 miliardi;
e)
lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell’emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d’intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.
4. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: “Agenzia”, è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal Commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell’Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.
5. L’Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. L’Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del Reparto speciale dell’Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l’effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.
7. L’Agenzia presenta ogni trenta giorni al Commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell’ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
8. L’Agenzia provvede all’incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all’ammasso pubblico di cui all’articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo.".
7.0.3/7
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.3, al comma 1, dopo le parole
: "dettaglio di carni",
inserire le seguenti
: "delle imprese di autotrasporto".
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente
: "Si fa luogo al rimborso di quanto versato dal 16 novembre 2000, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
al comma 4, dopo le parole
: "a base di carne bovina",
inserire le seguenti
: "alle imprese di autotrasporto";
al comma 4, sostituire la cifra
: "20"
con l'altra
: "50";
aggiungere, in fine, il seguente comma
:
"… All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
7.0.3/19
PREDA
All'emendamento 7.0.3, al comma 1, dopo le parole
: "allevatori dei bovini"
aggiungere le seguenti
: "e delle loro forme associate".
7.0.3/5
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.3, al comma 1, sopprimere le parole
: "o il differimento".
7.0.3/6
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.3, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente
: "Si fa luogo al rimborso di quanto versato dal 16 novembre 2000, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
7.0.3/10
CUSIMANO, RECCIA
All'emendamento 7.0.3, al comma 2, sostituire le parole
: "per sei mesi"
con le altre
: "per dodici mesi".
7.0.3/13
BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO
All'emendamento 7.0.3, al comma 2, sostituire le parole
: "per sei mesi"
con le seguenti
: "per dodici mesi".
7.0.3/4
SCIVOLETTO
All'emendamento 7.0.3, dopo il comma 2, inserire il seguente
:
"… A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'ISMEA, in scadenza entro il 31 dicembre 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri".
7.0.3/18
PREDA
All'emendamento 7.0.3, al comma 4, dopo le parole
: "allevamenti bovini"
aggiungere le seguenti
: "e loro cooperative o consorzi di servizio".
7.0.3/21
BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO
All'emendamento 7.0.3, al comma 4, primo periodo, dopo le parole
: "agli allevamenti bovini"
inserire le seguenti
: "agli enti cooperativi di produzione o di commercializzazione di mangimi".
7.0.3/20
IL RELATORE
All'emendamento 7.0.3, al comma 4, sostituire le parole da
: "e degli esercizi di vendita"
fino a
: "a base di carne bovina"
con le seguenti
: ", delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o permanente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina,".
7.0.3/1
IL RELATORE
All'emendamento 7.0.3, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole
: "20 miliardi"
con le altre
: "25 miliardi".
7.0.3/15
PREDA
All'emendamento 7.0.3, al comma 4, ultima riga, dopo le parole
: "debitorie in corso"
aggiungere le altre
: "rappresentate da indebitamento a breve".
7.0.3/2
IL RELATORE
All'emendamento 7.0.3, al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole
: "in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
7.0.3/9
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.3, al comma 4, sostituire le parole
: "in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"
con le seguenti
: "emerse in data successiva al 16 novembre 2000, a seguito del manifestarsi dell'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina".
7.0.3/11
SCIVOLETTO, CORTIANA, BEDIN, LAURIA Baldassare
All'emendamento 7.0.3, dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-
bis
. E' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 5, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 30 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera
b)
, capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera
b)
.".
Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole
: "di cui al comma 4"
con le seguenti
: "di cui ai commi 4 e 4-
bis
".
7.0.3/3
IL RELATORE
All'emendamento 7.0.3, al comma 5, sostituire le parole
: "del presente decreto"
con le seguenti
: "della legge di conversione del presente decreto".
7.0.3/12
SCIVOLETTO
All'emendamento 7.0.3, al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente
: "La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.".
7.0.3/14
CORTIANA, DE LUCA Athos
All'emendamento 7.0.3, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
7.0.3/16
PREDA
All'emendamento 7.0.3, al comma 5, secondo periodo, dopo le parole
: "al miglioramento tecnologico e qualitativo"
aggiungere le altre
: "ed al consolidamento dell'indebitamento".
7.0.3/17
PREDA
All'emendamento 7.0.3, al comma 5, dopo le parole
: "criteri selettivi"
aggiungere le seguenti
: "il possesso del bollo CEE".
7.0.3/8
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.3, al comma 5, sostituire dalle parole
: "e degli ammortamenti ed oneri finanziari"
fino alla fine del comma, con le seguenti
: ", degli ammortamenti e degli oneri finanziari per mutui di miglioramento e/o per investimenti in strutture aziendali".
7.0.3/22
BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO
All'emendamento 7.0.3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente
:
"… Gli organismi di controllo privati che sono stati autorizzati al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 e che hanno trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali l'integrazione del proprio manuale della qualità con le procedure di controllo per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad operare detta attività di controllo, a partire dal 24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca.".
7.0.3
IL RELATORE
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
"Art. 7-
ter
(Agevolazioni)
1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dall’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
4. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, agli stabilimenti di macellazione, all’industria di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno pari a lire 20 miliardi per l’anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuante pari all’1,5 per cento. Una quota del cinquanta per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l’adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all’interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del cinquanta per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l’erogazione dei benefici di cui al comma 4 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l’incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell’anno 2000.".
7.0.4/1
SCIVOLETTO
All'emendamento 7.0.4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente
:
"… All'articolo 15 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 come modificato dall'articolo 60, comma 1, lettera
a)
, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 è aggiunto il seguente inciso: “per capo”".
7.0.4
IL RELATORE
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente
:
"Art. 7-
quater
(Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281)
1. L’articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
–“Art. 22. –
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all’analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.
3.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l’impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l’acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la sanzione pecuniaria da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.
4.
La sanzione di cui al comma 3, si applica altresì all’allevatore che non osservi la disposizione di cui all’articolo 17, comma 2”.
2. L’articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
–“Art. 23. –
1.
In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l’autorità competente può ordinare la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2.
In caso di reiterazione della violazione, l’autorità competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno.
3.
Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l’autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell’esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.
4.
Si applica in ogni caso la disposizione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507”.
3. I contributi e le agevolazioni di cui al presente decreto non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.
4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all’Agenzia per le finalità di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all’articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 23 del 29 gennaio 2001.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.".
7.0.5/3
BIANCO
All'emendamento 7.0.5, sostituire il comma 1 con il seguente
:
"1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei materiali a rischio specifico di BSE, ad alto rischio e a basso rischio. Detto Consorzio può essere articolato anche a livello regionale.".
7.0.5/7
BETTAMIO
All'emendamento 7.0.5, sostituire il comma 1 con il seguente
:
"1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento di tutti i residui ad alto rischio e a rischio specifico derivanti dall'attività di produzione, macellazione e vendita al dettaglio delle carni.".
7.0.5/5
IL RELATORE
All'emendamento 7.0.5, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: "Il Consorzio può altresì operare la raccolta dei residui delle attività di trasformazione e vendita operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.".
7.0.5/4
BIANCO
All'emendamento 7.0.5, sostituire il comma 2 con il seguente
:
"2. Al Consorzio partecipano tutti i soggetti della filiera zootecnica e le imprese operanti nel settore della raccolta e smaltimento dei residui prodotti, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere destinata ai produttori dei residui, anche in forma associata.".
7.0.5/6
BETTAMIO
All'emendamento 7.0.5, al comma 2, dopo le parole
: "Al Consorzio partecipano"
inserire le seguenti
: "i produttori agricoli, le imprese di macellazione e lavorazione delle carni,".
7.0.5/2
BIANCO
All'emendamento 7.0.5, dopo il comma 2, inserire i seguenti
:
"… Al Consorzio obbligatorio partecipano anche i produttori di animali vivi.
… Il Consorzio obbligatorio di cui al presente articolo può essere costituito anche a livello regionale dalle regioni che ne facciano esplicita richiesta.".
7.0.5/1
ANTOLINI
All'emendamento 7.0.5, al comma 3, dopo le parole
: "modalità di istituzione di"
inserire le seguenti
: "partecipazione pubblica al".
7.0.5
IL RELATORE
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente
:
"Art. 7-
quinquies
(Istituzione di un Consorzio obbligatorio)
1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni.
2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a disciplinare le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.".
7.0.6/1
IL GOVERNO
All'emendamento 7.0.6, sostituire il comma 1 con il seguente
:
"1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:
a)
quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b)
quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera
c)
della legge n. 448 del 1998, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.".
7.0.6/2
BETTAMIO
All'emendamento 7.0.6, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole
: "lire 300 miliardi"
con le seguenti
: "lire 600 miliardi".
7.0.6
IL RELATORE
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente
:
"Art. 7-
sexies
(Copertura finanziaria)
1. Alla dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell’autorizzazione di spesa recata per l’anno 2000 dall’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall’articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all’entrata del bilancio statale per essere riassegnato all’apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
7.0.7
BEDIN, ROBOL, GIARETTA, ZILIO
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente
:
"Art. …
(Rimborsi a favore di singoli allevatori)
1. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 441, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria dell'Agenzia, capitolo 2002.".