COMITATO PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1999


Presidenza del Presidente
Ignazio LA RUSSA

La seduta inizia alle ore 14.

Il Comitato inizia i propri lavori in seduta segreta, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, indi delibera di proseguire i propri lavori in seduta pubblica.

Sui lavori del Comitato
(A007 000, B43a, 0002o)

Il deputato Ignazio LA RUSSA, presidente, ricorda che il deputato Filippo Mancuso ha manifestato il suo intento - sul quale il Presidente della Camera ha espresso il suo consenso - di astenersi dai lavori del Comitato limitatamente all'esame delle denunce presentate nei confronti del Presidente della Repubblica dal senatore Mitrotti e dal signor Esposito. Egli, pertanto, limitatamente a tali procedimenti, a norma dell'articolo 3 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, è sostituito dal deputato Vittorio Tarditi.
Informa il Comitato che, su richiesta dei rispettivi presidenti di gruppo, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, ha ammesso la sostituzione dei senatori Siquilini, Valentino, Battaglia e Pelella - legittimamente impediti a partecipare alla seduta - rispettivamente con i senatori Bucciero, Caruso, Pasquali e Battafarano, tutti ricompresi nell'elenco di cui al comma 4 del citato articolo 3.
Ricorda altresì che il Comitato è stato convocato per l'esame di tre denunce presentate nei confronti del Presidente della Repubblica, rispettivamente, dall'ex senatore Tommaso Mitrotti, e dai signori Diego Esposito e Bruno Zevio Zaffi. Tutte le denunce in esame sono state presentate nella scorsa legislatura.
Nella precedente legislatura, il Comitato avviò l'esame delle prime due denunce. Quanto all'altra, il Comitato fu debitamente convocato nella scorsa legislatura, senza tuttavia nemmeno iniziare l'esame della medesima.
Nella presente legislatura il Comitato ha iniziato l'esame congiunto delle due denunce presentate dal senatore Mitrotti e dal signor Esposito nella seduta del 30 settembre 1998.
Precisa che, in base all'unico precedente della XI legislatura relativo a denunce presentate nei confronti dell'ex Presidente della Repubblica, senatore Cossiga, il procedimento parlamentare di accusa non si estingue per effetto dello scioglimento delle Camere, trattandosi di attività dovuta che si inserisce in un più complesso procedimento giudiziario. Pertanto, i procedimenti relativi a tutte le denunce presentate sono pendenti presso il Comitato e versano nella stessa situazione esistente al momento del decreto di scioglimento, senza la necessità di una formale riassunzione.
Tutta l'attività compiuta nella scorsa legislatura è, quindi, di per sè, valida ed efficace. Questo principio va però contemperato con l'esigenza di consentire ai membri dell'attuale Comitato che non ne facevano parte nella precedente legislatura di esprimersi sulle denunce, presentare proprie proposte, o far proprie le proposte presentate da parlamentari non più membri del Comitato, e di consentire ai membri del Comitato confermati di decidere se ripresentare o meno i propri strumenti o se eventualmente far propri gli strumenti presentati da parlamentari non più membri del Comitato.

ESAME DI DENUNCE SPORTE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Denunce sporte dall'ex senatore Tommaso Mitrotti e dal signor Diego Esposito
(Seguito dell'esame congiunto e deliberazione di archiviazione degli atti di ciascuna denuncia)
(R050 001, B43a, 0002o)

Il Comitato prosegue congiuntamente l'esame delle denunce in titolo.

Il deputato Ignazio LA RUSSA, presidente, dopo aver richiamato i contenuti delle denunce presentate dal senatore Mitrotti e dal signor Esposito, ricorda, altresì - richiamandosi a quanto già detto nella precedente seduta del 30 settembre 1998 - i principali passaggi dell'iter delle medesime nella precedente legislatura.
Quanto alla presente legislatura ricorda che l'esame congiunto delle due denunce è iniziato nella precedente seduta del 30 settembre 1998, nel corso della quale è stato presentato dal senatore Russo uno schema di ordinanza di archiviazione, che è stato posto in distribuzione e che è del seguente tenore:

Il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, nella seduta del 3 febbraio 1999:

lette le denunce presentate dall'ex senatore Tommaso Mitrotti e dal signor Diego Esposito rispettivamente il 20 e il 23 ottobre 1995, entrambe pervenute al Comitato l'11 dicembre 1995;
a seguito dell'esame congiunto delle medesime nelle sedute del 30 settembre 1998 e del 3 febbraio 1999;
udita la relazione del Presidente Ignazio La Russa;
ritenute le due denunce manifestamente infondate per l'assoluta inadeguatezza della notitia criminis ad integrare gli estremi dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione;
visto l'articolo 8, comma 2, della legge 5 giugno 1989, n. 219;
Delibera

l'archiviazione degli atti.

Russo

Nella citata seduta, conclusa la discussione generale, il seguito dell'esame è stato poi successivamente rinviato per consentire ai numerosi parlamentari iscritti di intervenire per dichiarazione di voto.
Come già fatto nella precedente seduta, precisa che porrà in votazione la proposta di archiviazione secondo lo schema di ordinanza presentato dal senatore Russo. La reiezione della proposta comporterà automaticamente la deliberazione di apertura delle indagini, dopo la quale potranno eventualmente essere deliberati i singoli atti di indagine da compiere.

Il senatore Antonio LISI (AN), intervenendo per un richiamo al regolamento, fa presente che l'articolo 10, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa prevede che il Comitato possa deliberare il promuovimento d'ufficio delle indagini, su proposta anche di un solo componente. Poichè nella precedente seduta ha espressamente richiesto che il Comitato proceda all'audizione formale del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, dottor Gifuni, dell'onorevole Mancuso, del senatore Mitrotti e dell'onorevole Dini, allora Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene che tale proposta debba essere deliberata prioritariamente rispetto a quella concernente l'archiviazione degli atti.

Il deputato Ignazio LA RUSSA, presidente, ribadisce la sua interpretazione circa l'ordine delle votazioni. Ritiene, tuttavia, senz'altro opportuno ascoltare, al riguardo, l'opinione dei colleghi del Comitato.

I senatori Lino DIANA (PPI), Luciano CALLEGARO (CCD), e Giovanni PELLEGRINO (DS-U), nonchè il deputato Michele ABBATE (PD-U) concordano con l'interpretazione già adottata dal Presidente nel corso della precedente seduta del 30 settembre 1998.

Il senatore Antonio LISI (AN) ribadisce le proprie perplessità circa la suddetta interpretazione.

Il deputato Ignazio LA RUSSA, presidente, fa presente che il complesso delle fonti che regolano il procedimento d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica - la legge costituzionale n. 1 del 1989, la legge n. 219 del 1989 e il regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa - prevedono una serie di termini e di adempimenti connessi con l'apertura delle indagini. In particolare l'articolo 8 della legge 5 giugno 1989, n. 89 prevede che il Comitato esperisca le proprie indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Inoltre, l'articolo 11, comma 1, della citata legge, prevede che nelle sedute del Comitato destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione sia formalmente convocato il Presidente della Repubblica. In base ad un incontestato precedente che risale ad una decisione dell'ufficio di presidenza del Comitato del 27 dicembre 1990, perchè ricorrano i suddetti termini e perchè sia necessario procedere ai suddetti adempimenti occorre che sia deliberata formalmente l'apertura delle indagini. Si è pertanto ritenuto che l'archiviazione per manifesta infondatezza di notizia di reato, proprio per il suo peculiare carattere, possa essere deliberata a prescindere da specifiche indagini, in una fase in limine e pregiudiziale rispetto all'inizio delle indagini medesime. Tale fase, peraltro, come testimonia anche l'iter delle denunce oggi in discussione, non ha termini definiti. In base alle suddette considerazioni ribadisce la sua interpretazione nel senso che qualsiasi atto di indagine - come è certamente l'audizione delle persone indicate dal senatore Lisi - debba essere preceduto da una formale deliberazione apertura delle indagini, rispetto alla quale la decisione di archiviazione per manifesta infondatezza rappresenta un evidente antecedente logico. Peraltro, dalla reiezione della proposta di archiviazione non può che discendere, implicitamente, la decisione di apertura formale delle indagini, alla quale dovranno ricollegarsi i termini e gli adempimenti sopra descritti. Pur apprezzando le ragioni del senatore Lisi, ribadisce, pertanto, la sua interpretazione sul punto.

Il senatore Luciano CALLEGARO (CCD), intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente che almeno due degli episodi richiamati nella denuncia dell'ex senatore Mitrotti traggono origine da un documento del quale l'onorevole Mancuso, non leggendone il contenuto in aula, ha evidentemente disconosciuto la paternità. Si tratta, pertanto, di ciò che comunemente si definirebbe «un anonimo». Ritiene che già questo basterebbe per non attribuire rilievo agli episodi riferiti. Quanto alla terza vicenda - quella dei presunti commenti riferiti dal Capo dello Stato in ordine all'inchiesta disciplinare sui giudici di «Mani pulite» - non ritiene che in relazione alla medesima si possa, neanche astrattamente, ipotizzare una responsabilità penale del Presidente della Repubblica. Si dichiara pertanto favorevole alla proposta di archiviazione.

Il deputato Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che il testo a cui fanno riferimento le due denunce, per le modalità attraverso le quali si è pervenuto alla sua divulgazione, non possa in alcun modo essere considerato un anonimo. Quanto al merito degli episodi riferiti ritiene che non possano essere cosi facilmente sottovalutate le ipotesi di grave interferenza da parte del Presidente della Repubblica nei confronti dell'attività propria di un ministro. Si badi bene: al termine di opportuni accertamenti potrà sicuramente emergere che tali interferenze, in concreto, non ci sono state. A suo giudizio, tuttavia, l'importanza e la delicatezza dei fatti ipotizzati impongono che il Parlamento faccia piena luce su tali vicende, rendendo un importante servizio all'opinione pubblica e, in generale, al Paese. Si dichiara pertanto contrario alla proposta di archiviazione.

Il senatore Elvio FASSONE (DS-U) si dichiara favorevole alla proposta di archiviazione formulata con lo schema di ordinanza presentato dal collega Russo. Al riguardo precisa che l'archiviazione per manifesta infondatezza non concerne soltanto i casi nei quali si ravvisi una grossolana estraneità della persona indagata rispetto alle ipotesi di reato prospettate, ma anche quei casi nei quali la condotta ipotizzata, quand'anche corrispondesse alla verità dei fatti, non integra palesemente gli estremi del reato di attentato alla Costituzione, che consiste nell'effettiva menomazione o nell'apprezzabile esposizione al pericolo di una menomazione di organi o funzioni costituzionali. In dettaglio, con riferimento ai tre episodi descritti nella denuncia dell'ex senatore Mitrotti ritiene, quanto al primo - l'assenta ingerenza nelle inchieste disciplinari sui magistrati appartenenti alla Procura di Milano - che il Presidente è comunque, ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione, detentore di poteri in tale materia in quanto Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Quanto al secondo episodio - l'assenta ingerenza in ordine all'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 313 del codice penale - ritiene che, pur essendo tale autorizzazione di competenza del ministro, non essendovi nell'ordinamento autonomi strumenti di tutela da parte del Presidente della Repubblica in ordine al vilipendio della sua persona, sia del tutto legittima l'espressione di un parere, in termini informali, da parte di questi al suddetto ministro. Quanto, infine, alla terza vicenda - le presunte «pressioni» sull'onorevole Mancuso in quanto presidente del comitato amministrativo d'inchiesta sulla vicenda dei fondi SISDE - non rivestendo all'epoca il suddetto onorevole Mancuso alcuna carica di rilievo costituzionale, non può neanche astrattamente ipotizzarsi il reato di attentato alla Costituzione.

Il senatore Antonio LISI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che il testo dello schema di archiviazione testè letto dal presidente è parzialmente diverso rispetto a quello letto nella precedente seduta del 30 settembre 1998. Ritiene che ciò comporti, per così dire, una «riapertura» dei termini, dovendo quindi essere consentito intervenire per dichiarazione di voto anche a quanti lo hanno già fatto nella precedente seduta.

Il deputato Ignazio LA RUSSA, presidente, precisa che l'unica variazione nello schema di archiviazione riguarda la data di presentazione, che, evidentemente, è stata aggiornata. Ritiene, comunque, che non ostino ragioni, considerata la delicatezza delle questioni in esame, a che i parlamentari che ritenessero di avere ulteriori argomenti da illustrare possano prendere nuovamente la parola.

Il senatore Antonino CARUSO (AN) dichiara il proprio voto contrario alla proposta di archiviazione. Fa presente che gli argomenti testè esposti dal collega Fassone lo hanno ulteriormente convinto della necessità di un ulteriore approfondimento.

Il deputato Michele SAPONARA (FI) annuncia il proprio voto contrario sullo schema di ordinanza di archiviazione presentato dal senatore Russo. Ribadisce, come ha già avuto modo di fare nella precedente seduta, che l'esigenza di fare piena luce sugli episodi riferiti nelle denunce nasce dalla considerazione del dovere di chiarezza e di trasparenza che il Parlamento - in quanto unico e supremo organo di indagine sul più alto vertice dello Stato - ha nei confronti del Paese.

Il deputato Vittorio TARDITI (FI) annuncia il proprio voto contrario sullo schema di archiviazione proposto. A suo giudizio il Presidente della Repubblica può certamente manifestare il proprio pensiero ma non può interferire a titolo privato su funzioni e attività di competenza di un altro potere dello Stato. Ritiene che il Parlamento debba esprimersi con un voto non di schieramento ma di trasparenza, per esercitare nel modo più adeguato le funzioni che l'ordinamento gli attribuisce e per rendere nel modo più alto il proprio servizio al Paese.

Il deputato Giovanni Giulio DEODATO (FI) richiama l'attenzione del Comitato sul fatto che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, il Comitato può procedere ad un'archiviazione in limine solo in caso di manifesta infondatezza della notizia di reato. Non si può, dunque, assimilare la posizione del Comitato, almeno in questa fase, a quella del pubblico ministero, il quale, a norma del codice di procedura penale è tenuto a chiedere l'archiviazione anche nei casi di semplice infondatezza. L'atteggiamento della maggioranza del Comitato, inteso a coprire con la manifesta infondatezza, comportamenti la cui gravità appare evidente, senza che nemmeno un organo parlamentare possa approfondirli e vagliarli adeguatamente, sembra piuttosto improntato all'intenzione di chiudere frettolosamente una vicenda politicamente assai scomoda.

Il senatore Antonio LISI (AN) ritiene che vi siano numerosi argomenti a favore di una formale apertura delle indagini e contro l'archiviazione degli atti. In primo luogo rileva che, secondo la migliore e la pressochè unanime dottrina il reato di attentato alla Costituzione è certamente un reato a fattispecie aperta, non riconducibile all'angusta previsione codicistica. In secondo luogo rileva che la denuncia presentata dall'ex senatore Mitrotti faceva espressamente riferimento oltre che all'ipotesi di reato di «attentato alla Costituzione ed ai suoi organi», ravvisabile nei fatti esposti nei fogli dattiloscritti dell'intervento del ministro Mancuso, più volte richiamati nel corso della presente discussione, anche a «quant'altro possa essere accertato in concorrenza, dipendenza o premeditazione di detto reato». La suddetta formulazione avrebbe dovuto indurre il Comitato quanto meno ad una maggior cautela e ad una maggiore attenzione, imponendo, pertanto, almeno alcuni elementari adempimenti istruttori. Inoltre la doverosità delle indagini deve ritenersi sussistente anche e soprattutto a garanzia degli accusati: proprio per l'elevatezza delle cariche da questi ricoperte sarebbe oltremodo necessario che sul loro capo non possa addensarsi la minima ombra di sospetto. Ciò vale, tra gli altri, anche per l'allora Presidente del Consiglio dei ministri e oggi ministro degli esteri onorevole Dini. Ribadisce, infine, le proprie perplessità circa l'ordine di votazione adottato dal presidente alla luce del preciso disposto dell'articolo 10 della legge n. 219 del 1989.

Il senatore Giovanni BRUNI (RI) annuncia il proprio voto favorevole allo schema di ordinanza di archiviazione proposto dal senatore Russo.

Il deputato Ignazio LA RUSSA, presidente, ricorda, peraltro, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, entro dieci giorni dalla comunicazione all'Assemblea di Camera e Senato di una delibera di archiviazione degli atti per manifesta infondatezza da parte del Comitato, un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune può chiedere che il Comitato presenti formalmente una relazione al medesimo Parlamento in seduta comune. Quanto all'ordine delle votazioni, al fine di evitare ogni equivoco e ogni eventuale contestazione procedurale ritiene, concordando il Comitato, che, sebbene l'esame delle due denunce sia avvenuto in modo congiunto, la votazione debba avvenire separatamente per ciascuna denuncia e che dunque lo schema di ordinanza di archiviazione presentato dal senatore Russo debba intendersi riformulato in due distinti schemi di archiviazione riferiti a ciascuna delle due denunce.

Il Comitato approva, a maggioranza, lo schema di ordinanza di archiviazione, per manifesta infondatezza, degli atti relativi alla denuncia sporta dall'ex senatore Mitrotti.

Il Comitato approva, a maggioranza, lo schema di ordinanza di archiviazione, per manifesta infondatezza, degli atti relativi alla denuncia sporta dal signor Esposito.

Denuncia sporta dal signor Bruno Zevio Zaffi
(Esame e rinvio)
(R050 001, B43a, 0003o)

Il Comitato inizia l'esame della denuncia.

Il deputato Ignazio LA RUSSA, presidente, illustra il contenuto della denuncia sporta dal signor Bruno Zevio Zaffi, agente di commercio in pensione, in data 29 gennaio 1996, al Comando dei Carabinieri della stazione di Ferrara. Trasmessa per competenza alla Procura della Repubblica di Catania e poi a quella di Messina è infine pervenuta al Presidente della Camera ed è stata da questi trasmessa al Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa in data 6 aprile 1996. Essa riguarda una frase asseritamente pronunciata dal Presidente della Repubblica in un non meglio precisato congresso dell'Associazione nazionale magistrati, del seguente tenore: «la separazione delle carriere da me non sarà accettata mai». Con tale frase, a giudizio del denunciante, appalesando la volontà «di non far passare mai alcuna riforma, voluta dai rappresentanti del popolo italiano» il Presidente della Repubblica avrebbe «violato e calpestato i dettami della vigente Costituzione della Repubblica italiana».
Constatando l'intenzione di numerosi colleghi di intervenire sulla questione e considerata l'imminenza di votazioni in Assemblea tanto alla Camera quanto al Senato, concordando il Comitato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.