MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000
308ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
COVIELLO
IN SEDE REFERENTE
(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati – (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001 (limitatamente alle parti di competenza) (4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati – e petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri. Il presidente COVIELLO ricorda che si passerà all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 27. Sugli emendamenti 27.1, 27.2, 27.4, 27.5 e 27.6, riferiti a tale articolo e dati per illustrati il relatore GIARETTA e il sottosegretario D’AMICO esprimono parere contrario. Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 27.6. Sull’emendamento 27.7, dato per illustrato, il relatore GIARETTA si dichiara favorevole con la condizione di modificare la copertura, per la quale propone l’utilizzazione dell’accantonamento della tabella A relativo al ministero degli esteri, per una quota di 8 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il sottosegretario MORGANDO si dichiara favorevole con il relatore sia nel merito che rispetto alla copertura finanziaria. Il Presidente COVIELLO fa presente che gli accantonamenti relativi alla rubrica del Ministero degli esteri sono in gran parte finalizzati ad impegni internazionali e propone pertanto di respingere tecnicamente l’emendamento al fine di individuare una nuova copertura, ai fini della riproposizione dell’emendamento per l’esame in Assemblea. Il relatore GIARETTA accoglie l’invito del Presidente. Il senatore VEGAS suggerisce la soppressione dell’articolo 115 che renderebbe disponibili le risorse necessarie per la copertura della proposta emendativa all’esame.
Viene quindi posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo, cui si associa anche quello del senatore Vegas a nome del Gruppo di Forza Italia l’emendamento 27.7, che risulta respinto.
Sull’emendamento 27.8, il relatore GIARETTA ed il sottosegretario MORGANDO, si dichiarano in linea di principio favorevoli nel merito, che prevede la possibilità di applicare semplificazioni fiscali alle associazioni senza fini di lucro e proloco. Ai fini della individuazione della copertura opportuna propongono pertanto di respingere l’emendamento all’esame, al fine di consentire una adeguata riformulazione per l’esame in Assemblea. Il senatore STIFFONI sottolinea che nell’emendamento all’esame le condizioni di favore previste per le associazioni senza fini di lucro e le proloco sono tra l’altro finalizzate alla tutela delle produzioni tipiche italiane. Il senatore MORO si dichiara d’accordo con le affermazioni del relatore e del rappresentante del Governo, che hanno evidenziato il carattere tecnico della proposta di reiezione dell’emendamento.
Posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento 27.8 risulta respinto.
Sull’emendamento 27.9, dato per illustrato, il relatore GIARETTA, pur non contrario in linea di principio al merito dell’emendamento, invita il Governo a definire un quadro completo delle Associazioni beneficiarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, al fine di evitare in radice la riproposizione frammentaria e ricorrente di proposte di finanziamento. Il senatore TAROLLI aggiunge la sua firma all’emendamento. Anche il senatore ROSSI, rivendicando l’iniziativa sul tema all’esame alla sua parte politica, aggiunge la sua firma all’emendamento.
Posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento 27.9 risulta respinto.
Degli emendamenti 27.10 e 27.11, vengono elaborati nuovi testi su cui il relatore GIARETTA esprime parere favorevole.
Gli emendamenti 27.10 (nuovo testo) e 27.11 (nuovo testo) sono approvati.
Il senatore PASTORE rileva che il riferimento agli enti nella formulazione della norma nella proposta emendativa potrebbe creare problemi applicativi.
Posti in votazione congiuntamente gli emendamenti risultano approvati.
Sull’emendamento 27.12, il relatore GIARETTA esprime parere favorevole e il sottosegretario GIARDA illustra il contenuto della relazione tecnica. Posto ai voti, parere favorevole del relatore e del Governo l’emendamento risulta approvato. Sull’emendamento 27.13, dato per illustrato, il relatore GIARETTA esprime parere favorevole. Il senatore PASTORE propone di modificare il riferimento relativo all’entrata in vigore della norma sostituendo il riferimento allo stesso giorno con il giorno successivo. Il suggerimento è accolto dal relatore.
Posto in votazione l’emendamento 27.13 (nuovo testo), parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvato.
Sugli emendamenti 27.14, 27.15, 27.16, 27.18, 27.20, 27.26, 27.19, 27.23, 27.24, 27.25 e 27.28, dati per illustrati, relatore e Governo esprimono parere contrario e posti separatamente in votazione risultano respinti. Sull’emendamento 23.21, dato per illustrato, il relatore GIARETTA esprime parere favorevole a condizione che il testo venga riformulato secondo quanto stabilito nella prima parte dell’emendamento 27.27, dichiarato inammissibile per carenza di copertura finanziaria. Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere favorevole del relatore, cui si associa anche il senatore VEGAS. Aggiungono la loro firma all’emendamento i senatori Pastore, Marino e Montagnino. Il senatore PASTORE invita il Governo a verificare l’esaustività delle fattispecie contemplate nell’emendamento all’esame, per evitare contrasti nell’applicazione della norma. Il sottosegretario GIARDA si riserva in proposito di proporre ulteriori specificazioni per l’esame dell’Assemblea. Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l’emendamento 23.21 (nuovo testo) risulta approvato. Gli emendamenti 27.0.19, 27.0.16, 27.0.7, 27.0.20, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.17, 27.0.15, 27.0.8, 27.0.9, 27.0.10, 27.0.11, 27.0.12, 27.0.13, 27.0.14, 27.0.18, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti. Si passa all’esame dell’articolo 28. Gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3, 28.11 e 28.6, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Sull’emendamento 28.7, dato per illustrato, il relatore GIARETTA, pur dichiarandosi in linea di principio favorevole all’elevazione a cinque miliardi del limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero rimborsabile ai soggetti intestatari di conto fiscale, dato l’onere che presenta la disposizione, esprime parere contrario. Il rappresentante del Governo dichiara di concordare con il relatore. Il senatore VEGAS si rammarica della posizione del Governo, ritenendo che la questione all’esame, se non viene elevato il limite rispetto alla attuale irrisorio livello di un miliardo, contrasta con i profili di correttezza tributaria e con lo statuto del contribuente. Il sottosegretario D’AMICO rileva che con la norma all’esame è stato già introdotto nell’ordinamento un principio di compensazione prima inesistente e delineato in tal modo un percorso che potrà consentire nel futuro, compatibilmente con le esigenze finanziarie, il superamento dell’attuale limite. Per questo esprime parere contrario sull’emendamento 28.7. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento 28.7 risulta respinto. Gli emendamenti 28.10, 28.9, 28.5, 28.0.1, 28.0.3, 28.0.2, 28.4, 28.12, 28.0.4, 28.0.8, 28.0.5, 28.0.6, 28.0.9, 28.0.26, 28.0.25, 28.0.23, 28.0.10, 28.0.11, 28.0.12, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Sull’emendamento 28.0.14, dato per illustrato, il relatore si rimette alla valutazione del Governo. Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole. Posto in votazione, l’emendamento risulta approvato. Sull’emendamento 28.0.15, dato per illustrato il relatore esprime parere favorevole in quanto la norma si risolve in una agevolazione per i cittadini. Posto in votazione, parere favorevole del relatore e del Governo, l’emendamento risulta approvato. Gli emendamenti 28.0.18, 28.0.19, 28.0.21 e 28.0.22, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Il Presidente COVIELLO dichiara improponibile, ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento del Senato l’emendamento 29.34. Dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 29.51, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4, 30.0.1, 30.0.4, 32.0.6, 32.0.7, 34.27, 34.28, 34.26, 34.0.4, 35.19, 35.21, 35.0.1 e 35.0.2. Si passa all’articolo 29. L’emendamento 29.1, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto. Il senatore CENTARO illustra l’emendamento 29.40 che sostituisce i primi sette commi dell’articolo all’esame e sottolinea che esso si inquadra nella stessa ratio di analoghe disposizioni che hanno cancellato oneri sospesi e introdotto forme di rateizzazione. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento risulta respinto. Gli emendamenti 29.25 e 29.41, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti. Il senatore CENTARO illustra l’emendamento 29.42 ricordando che presso la Camera dei deputati Governo e maggioranza avevano espresso in merito parere favorevole auspicando lo stesso atteggiamento in Senato. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento risulta respinto. Gli emendamenti 29.17, 29.2, 29.3, 29.37, 29.22, 29.21, 29.27, 29.18, 29.46, 29.45, 29.43, 29.19 e 29.23, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti. Il senatore MORO illustra l’emendamento 29.33 spiegando che si tratta di una interpretazione della norma sulle comproprietà e che non comporta oneri. Il sottosegretario BURGANDO esprime parere contrario, riservandosi di riconsiderare la disposizione per l’esame dell’Assemblea. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento risulta respinto. Sull’emendamento 29.4, dato per illustrato, il relatore GIARETTA precisa che la norma di cui si propone la soppressione, introdotta nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, agevola l’esenzione dal servizio militare nelle zone terremotate, delineando, su questo tema, un intervento frammentario che periodicamente viene riproposto, senza un criterio guida di carattere generale. Il Presidente COVIELLO riafferma l’esigenza di delineare una norma quadro che renda possibile la concessione della esenzione dal servizio di leva per quei giovani le cui famiglie abbiano subito degli effettivi danni dall’evento calamitoso. Il senatore TIVELLI ritiene che il problema principale non sia rappresentato dalla famiglia beneficiaria del provvedimento, bensì dal modo in cui il Comune danneggiato può effettivamente utilizzare le risorse umane messe a sua disposizione. Il Presidente COVIELLO ricorda che l’area di esenzione è stata ultimamente profondamente estesa e che fino al 2006 è necessario garantire un serbatoio sufficiente per il reclutamento. Il senatore FERRANTE giudica l’emendamento all’esame un esempio di comportamento contraddittorio del Governo, che alla Camera sostiene una innovazione normativa e al Senato si propone di eliminarla. Sul merito della questione afferma che già esiste una norma generale sulla regionalizzazione del servizio di leva e, pur condividendo le preoccupazione espresse dal Presidente, ritiene che una norma quadro non possa essere introdotta con la legge finanziaria. Il senatore CASTELLANI propone di correggere la norma introdotta dalla Camera dei deputati lasciando al Comune danneggiato la facoltà di richiedere la proroga dell’esenzione. Il senatore GUBERT, ricordando che in due anni è stato dimezzato il serbatoio da cui si attinge per il servizio di leva, si dichiara favorevole all’emendamento del Governo. Il Presidente COVIELLO, nel tentativo di trovare una linea intermedia tra la salvaguardia delle aspettative indotte dalla norma approvata dalla Camera e le inderogabili esigenze della difesa, propone la riformulazione della norma all’esame secondo i contenuti dell’emendamento 29.48, che in pratica si configura come una norma quadro e rappresenta un punto di equilibrio. Il sottosegretario GIARDA si associa alla proposta del Presidente che si è fatto portavoce delle istanze della difesa. Il sottosegretario MINNITI chiarisce che in effetti la norma introdotta dalla Camera ed altre simili porterebbero ad una esenzione troppo larga dal servizio di leva, al punto di anticipare paradossalmente al 2001 quella riforma che il legislatore ha stabilito a partire dal 2006. Esprime pertanto parere favorevole sulla proposta testé formulata dal Presidente Coviello. Il relatore GIARETTA esprime il suo assenso sulla necessità di delineare una norma quadro che consenta l’utilizzazione dell’esenzione per il periodo limitato di sei mesi, attivabile dai Comuni danneggiati. Il senatore FERRANTE sostiene che il comma 8 introdotto dalla Camera ha un raggio di azione limitato alla zona colpita dal terremoto dell’Umbria e delle Marche e che la limitazione a sei mesi apre la strada alla definizione di una norma quadro. Il senatore TAROLLI si esprime a favore di una soluzione generale, meglio espressa a suo parere dal contenuto dell’emendamento 29.48. Il senatore NAPOLI condivide questa impostazione. Il senatore MINNITI si impegna, nel più breve tempo possibile, a proporre una formulazione che tenga conto della discussione svolta. Il Presidente COVIELLO accantona pertanto gli emendamenti 29.4 e 29.48. Il senatore GIARETTA, relatore, illustra gli emendamenti 29.49 e 29.5 di identico contenuto, che si propongono di sopprimere norme già contenute in un decreto legge in corso di conversione. Il Governo si rimette al giudizio del relatore. Il senatore VEGAS si dichiara d’accordo con la proposta all’esame.
Posti ai voti congiuntamente gli emendamenti risultano approvati.
L’emendamento 29.16, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto ai voti risulta respinto. Il senatore BRIGNONE illustra l’emendamento 29.24 che successivamente, parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto. Sull’emendamento 29.52 il relatore GIARETTA, condividendo in linea generale la finalità dell’emendamento all’esame, chiede chiarimenti al Governo sugli interventi necessari per completare la ricostruzione nei territori della regione Umbria e propone di respingere tecnicamente l’emendamento al fine di una più completa considerazione del problema nel corso dell’esame in Assemblea. Il senatore CASTELLANI prende atto del carattere tecnico della proposta di reiezione dell’emendamento. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento risulta respinto. Gli emendamenti 29.32 e 29.31, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti risultano respinti. Il relatore GIARETTA ritira l’emendamento 29.50. Gli emendamenti 29.28, 29.15 e 29.8, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti. Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull’emendamento 29.6, dato per illustrato, cui si associa anche il senatore Vegas. L’emendamento, parere favorevole del Governo, posto ai voti risulta approvato. Gli emendamenti 29.30, 29.29 e 29.47, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti. Il relatore GIARETTA sull’emendamento 29.7, dato per illustrato, si rimette al Governo che esprime parere contrario. Posto ai voti, l’emendamento risulta respinto. Il senatore RECCIA illustra l’emendamento 29.14 che individua percorsi alternativi, ma non sostitutivi per la conservazione delle produzioni di qualità. Il sottosegretario GIARDA invita al ritiro dell’emendamento poiché il fondo regionale di protezione civile ancora non è stato istituito. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento risulta respinto. Il senatore GIARETTA esprime parere favorevole sull’emendamento 29.9, dato per illustrato, che interviene sul meccanismo di trasferimento delle competenze alle regioni previsto della legge n. 59 del 1997. Il sottosegretario GIARDA esprime anch’esso parere favorevole poiché l’emendamento si muove nella direzione di favorire il concorso delle regioni all’opera di ricostruzione, purché il previsto importo di 300 miliardi venga ridotto a 200 miliardi. Il senatore GUBERT afferma che le risorse destinate all’attuazione del federalismo sono già minime e la riduzione dell’importo proposta dal Governo rappresenta una inversione di tendenza negativa. Il senatore VEGAS, sottolineando la delicatezza della questione all’esame, concorda con la pars costruens dell’emendamento all’esame anche se rileva che il sistema degli enti subcentrali potrebbe trovarsi, in seguito al trasferimento di una mole notevole di competenze, di fronte a problemi di bilancio che potrebbe minarne la governabilità. Invita pertanto il Governo a riconsiderare l’entità delle risorse destinate. Il sottosegretario GIARDA precisa che le risorse in discorso provengono dai 6.000 miliardi destinati nel triennio 2001-2003 alla costruzione delle strade e che anche l’ANAS è stata chiamata a partecipare all’opera di ricostruzione. Si tratta complessivamente di una partecipazione non rilevante cui sia l’ANAS sia le regioni sono chiamate a far fronte in via eccezionale. Nel sistema a regime il contributo delle regioni è volontario ed inoltre le risorse a queste destinate per la viabilità, con l’attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo, sono state incrementate da 3.000 a 5.000 miliardi. Il Presidente COVIELLO rileva che si tratta di un esempio di solidarietà e non di sottrazione dei poteri agli enti subcentrali. Il senatore VEGAS concorda con le precisazioni fornite sul punto dal Governo ed esprime voto favorevole sull’emendamento all’esame. Anche il senatore Gubert esprime voto favorevole. Posto ai voti, parere favorevole del relatore e del Governo, l’emendamento 29.9 (nuovo testo) risulta approvato. Gli emendamenti 29.10, 29.35, 29.38, 29.53, 29.44, 29.39, 29.36, 29.11, 29.20, 29.12, 29.13, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Si passa all’articolo 30. Sull’emendamento 30.1, dato per illustrato, il Presidente COVIELLO rileva come il Governo debba fornire adeguate spiegazioni sulla necessità di ulteriori risorse per il completamento della ricostruzione delle zone interessate dal disastro del Vajont, a tanti anni dall’evento calamitoso. Propone pertanto di respingere l’emendamento all’esame, per permettere al Governo di fornire le necessarie motivazioni per l’esame in Assemblea. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo l’emendamento risulta respinto. L’emendamento 30.2, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto. Il senatore MORO illustra l’emendamento 30.3 e precisa che con esso si concretizza una proposta fatta dal Ministro dei lavori pubblici alle popolazioni interessate. Il senatore PASTORE si interroga sulla necessità di effettuare una riflessione sul costo amministrativo di questi interventi. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l’emendamento risulta respinto. L’emendamento 30.4, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto. Si passa all’articolo 31. L’emendamento 31.1, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il Presidente COVIELLO, in attesa del parere della Commissione giustizia, accantona gli emendamenti relativi agli articoli 30.2, 30.3 e 30.4. Si passa all’articolo 35. Il senatore VEGAS illustra l’emendamento 35.23 che si propone di trasferire alle regioni le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali pari a cento miliardi. Il relatore GIARETTA, pur ritenendo fondato in generale il principio alla base dell’emendamento in discussione, ritiene opportuna una adeguata sperimentazione a livello centrale, che giustifica la gestione differenziata delle risorse. L’emendamento 35.23, parere contrario del relatore e del Governo, viene posto in votazione. Il senatore VEGAS, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, si dichiara stupito della dichiarazione del relatore che è lesiva a suo parere del rapporto tra Governo e regioni, che peraltro saprebbero amministrare più efficacemente le risorse aggiuntive. Il senatore TIRELLI, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, ricorda che nella discussione in Assemblea della legge di riforma dell’assistenza il Ministro Turco ed il Presidente del Senato si sono impegnati ad attuare il trasferimento delle risorse alle regioni che avviene invece solo parzialmente. Il senatore TAROLLI, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, sottolinea che quando le buone idee, come quella in esame, provengono dall’opposizione sono accantonate, mentre quando le stesse provengono dalla maggioranza, suscitano un’ampia discussione. Posto in votazione l’emendamento 35.23, viene respinto. Gli emendamenti 35.24, 35.25, 35.1 e 35.2, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti. Il senatore RECCIA sottolinea che l’emendamento 35.3 si caratterizza per essere un impegno alla concretezza. L’emendamento 35.3, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto. Gli emendamenti 35.4, 35.5 e 35.6, 35.7, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti. Il senatore TIRELLI illustra l’emendamento 35.10 rilevando che l’esiguità delle risorse destinate al fondo nazionale per le politiche sociali si riflette negativamente sui diritti nei soggetti portatori di handicap e delle rispettive famiglie. L’emendamento, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto. Gli emendamenti 35.9, 35.8, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15, 35.16, 35.17, 35.18, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti. Il senatore BRIGNONE illustra l’emendamento 35.20 rilevando che la sua finalità è quella di includere nelle agevolazioni a favore degli handicappati per l’acquisto di veicoli, i camper, esclusi dalla normativa vigente e che sono invece utilizzati dai portatori di handicap anche per contrastare la discriminazione alberghiera di cui sono oggetto. Il relatore GIARETTA ricorda che nel collegato fiscale recentemente approvato si è provveduto a migliorare la normativa in discorso e che probabilmente è sufficiente, per rispondere alle finalità della proposta emendativa una circolare interpretativa. Propone pertanto una reiezione tecnica dell’emendamento ai fini di un più approfondito esame. L’emendamento 35.20, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto. Gli emendamenti 35.22 e 35.0.3, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti. Il Presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 36.0.2, 39.2, 40.4, 40.0.1 (limitatamente al comma 1), 40.2, 40.0.9, (limitatamente al 2001), 40.0.4, 41.41, 41.46, 41.49, 41.64, 41.65, 41.70 (limitatamente al primo periodo), 41.1, 41.76, 41.77, 41.40 (limitatamente al 2001), 44.0.8, 44.0.9, 44.0.10, 44.0.11, 44.0.12, 44.0.13, 44.0.14, 44.0.16, 44.0.18 (limitatamente al 2001), 45.7, 45.13, 45.61, 45.64, 45.66, 45.76, 45.80, 45.0.5, 45.17. Si passa all’articolo 36. Gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 e 36.5 dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti. Il senatore VIGEVANI illustra l’emendamento 36.6 che si propone di affermare la valutazione dell’efficacia economica come parametro per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi. Il relatore GIARETTA, pur ritenendo il concetto espresso nell’emendamento in discussione condivisibile in linea generale, giudica negativamente il carattere meramente programmatico e l’impianto dirigistico della norma proposta. Il senatore VIGEVANI chiede a sua volta un giudizio al Governo del terzo comma dell’articolo in discussione, che giudica in più punti arbitrario. Il senatore FIGURELLI aggiunge la propria firma all’emendamento. Il Presidente COVIELLO rileva come, non essendo stata espressa contrarietà nel merito, il senso della proposta emendativa possa essere recuperato integrando i criteri esposti al comma 2 dell’articolo 36. Propone pertanto la reiezione tecnica dell’emendamento al fine di una riconsiderazione del problema in Assemblea. L’emendamento 36.6, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto. Il relatore GIARETTA dichiara parere favorevole all’emendamento 36.7, che introduce tra le finalità dei comuni una norma già approvata dal Parlamento. Il Presidente COVIELLO precisa che la norma in discussione è di carattere promozionale e non lede l’autonomia dei comuni. Il senatore VEGAS si dichiara contrario all’emendamento all’esame, poiché ritiene deleteria l’applicazione ai comuni della legge sulla contabilità ambientale approvata da un ramo del Parlamento, che peraltro giudica negativamente. Il relatore GIARETTA propone di inserire la norma contenuta nell’emendamento, limitando alla promozione il suo carattere dispositivo ed escludendo il riferimento alle azioni di sperimentazione della contabilità ambientale-territoriale, al punto G del comma 2 dell’articolo 36. Il senatore PIZZINATO sottolinea che molti comuni stanno operando nella direzione prevista dalla disposizione all’esame. Il senatore GUBERT rifiuta il carattere a suo parere impositivo della norma, nei confronti dei comuni. Il senatore VEGAS ribadisce il disaccordo anche con la nuova formulazione dell’emendamento, in quanto favorisce il collateralismo politico dei comuni. Il senatore PIZZINATO aggiunge la sua firma all’emendamento e ribadisce che i comuni più avanzati stanno già attuando le agende XXI. Il senatore RECCHIA, in generale favorevole a disposizioni del tipo di quella all’esame, si dichiara nel caso di specie contrario in quanto la norma risulterebbe inspiegabile in molte realtà locali, in particolare del Mezzogiorno, assorbite da problematiche del tutto diverse. Il Presidente COVIELLO sottolinea che non può essere impedito ai comuni più avanzati di effettuare questo tipo di sperimentazioni. Il senatore PAROLA rileva che sarebbe assurdo votare contro l’agenda XXI, cha rappresenta un impegno internazionale assunto dall’Italia. Posto ai voti, l’emendamento 36.7 (nuovo testo), parere favorevole del relatore e del Governo, risulta accolto. Gli emendamenti 36.8 e 36.9, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti. Il senatore D’ALÌ illustra l’emendamento 36.10, di cui raccomanda l’approvazione in quanto pone il problema del controllo delle acque marine. Il relatore GIARETTA rileva che tale principio è già ricompreso nelle lettere a) e c) dell’articolo all’esame. Il Presidente COVIELLO propone che sul tema venga elaborato un apposito ordine del giorno, che si impegna a sostenere. L’emendamento 36.10 viene pertanto ritirato, con l’impegno a trasformarlo in ordine del giorno. Gli emendamenti 36.11 e 36.13, dati per illustrati, parere favorevole del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano approvati. Gli emendamenti 36.12, 36.14 e 36.15 dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti. Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull’emendamento 36.16, dato per illustrato, a condizione che il termine previsto venga portato a 180 giorni. Posto in votazione l’emendamento 36.16 (nuovo testo), parere favorevole del relatore e del Governo risulta approvato. L’emendamento 36.17 risulta assorbito.
Gli emendamenti 36.18, 36.25, 36.19 e 36.20, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.
Il senatore NAPOLI illustra gli emendamenti 36.21, 36.22 e 36.23, rilevandone il carattere ordinamentale e non oneroso. Il sottosegretario MORGANDO esprime perplessità non tanto sull’onerosità, quanto sull’opportunità della ripartizione delle risorse proposta. Il sottosegretario GIARDA precisa che è già possibile, in base alla normativa vigente, conferire contributi agli enti in via amministrativa. Il relatore GIARETTA, sull’emendamento 36.22 si rimette al Governo per valutare l’incidenza sugli altri programmi in essere. Il Presidente COVIELLO, rileva che con la proposta all’esame si sottrarrebbe al CIPE una competenza ad esso assegnata dalla legge e ciò appare inopportuno e contraddittorio. Gli emendamenti 36.21, 36.22 e 36.23, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti. Il relatore GIARETTA, propone l’emendamento 36.150, modificativo del comma 3 dell’articolo 36.
Posto ai voti, parere favorevole del Governo, l’emendamento risulta approvato.
L’emendamento 36.24, dato per illustrato, rimessosi il relatore e con il parere contrario del Governo, posto in votazione, risulta respinto. L’emendamento 36.0.1, dato per illustrato, contrario il relatore e il Governo, posto in votazione, risulta respinto. Si passa all’articolo 37. Gli emendamenti 37.1 e 37.2, dati per illustrati, contrario il relatore e il Governo, posti in votazione, risultano respinti. Il senatore VIGEVANI illustra l’emendamento 37.3, che si propone di rendere più cospicue, dal 3 al 5 per cento, le risorse per il fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Il senatore FERRANTE propone una soluzione intermedia, portando la percentuale al 4 per cento. Il relatore GIARETTA, sostiene che nell’ambito di una valutazione complessiva della manovra finanziaria, la percentuale del 3 per cento appare sufficiente. Concorda il Governo con il giudizio del relatore. Posto ai voti, l’emendamento 37.3, parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto. L’emendamento 37.4, dato per illustrato, contrario il relatore e il Governo, posto in votazione, risulta respinto. L’emendamento 37.5, dato per illustrato, favorevoli il relatore e il Governo, nonché il senatore VEGAS e il senatore AZZOLLINI, posto in votazione, risulta approvato. L’emendamento 37.6, dato per illustrato, contrario il relatore e il Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore VIGEVANI illustra l’emendamento 37.7, che si pone l’obiettivo di definire con precisione i programmi del Ministero dell’Ambiente, con riferimento agli ambienti alimentati con energia solare. Il relatore GIARETTA, condividendo la finalità, sottolinea che i due parametri posti potrebbero assorbire eccessive risorse e rendere impraticabili altri progetti importanti. Il senatore VIGEVANI rileva che la praticabilità della proposta è connessa al dimensionamento del fondo. Propone quindi una bocciatura tecnica per riesaminare la questione in Assemblea. Il senatore RIPAMONTI si associa all’ipotesi di bocciatura tecnica precisando che la proposta è connessa al dimensionamento del fondo. Il senatore RECCIA esprime dubbi sulla funzionalità dei pannelli solari. Il senatore MORO, intervenendo sull’ordine dei lavori, sottolinea che l’andamento rallentato della discussione è prodotto dai contrasti in seno alla maggioranza. Il Presidente COVIELLO concorda sul senso dell’affermazione del senatore Moro ed invita ad una maggiore speditezza nei lavori. Gli emendamenti 37.7, 37.8 e 37.0.1, gli ultimi due dati per illustrati, contrario il relatore e il Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. Si passa all’articolo 38. Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la firma all’emendamento 38.1. Il senatore D’ALÌ aggiunge la firma all’emendamento 38.3. Gli emendamenti 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, dati per illustrati, contrario il relatore e il Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti. L’emendamento 38.6, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato. L’emendamento 38.7, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore VIGEVANI illustra l’emendamento 38.8. Il senatore GIARETTA, relatore, si rimette alla valutazione del Governo. Il sottosegretario GIARDA precisa che la ratio del comma 4 dell’articolo in esame è proprio quella di indurre una maggiore corrispondenza tra le iniziative di ricerca e la loro ricaduta sullo sviluppo. L’emendamento 38.8, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il senatore GIARETTA, relatore, giudica impropria la collocazione dell’emendamento 38.9 ed invita il Governo, che lo ha presentato, al ritiro. Il sottosegretario GIARDA ritira l’emendamento. Il senatore MARINO ritira l’emendamento 38.10. L’emendamento 38.0.1, dato per illustrato, si rimette il relatore, contrario il Governo, posto in votazione, risulta respinto. Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13.
Art. 27.
Preioni
Sopprimere l’articolo 27.
27.2
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni
Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
27.3
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
27.4
Rossi, Moro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l’abitazione principale del conduttore sono esenti dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo». Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
27.5
«1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l’abitazione principale del conduttore sono esenti dall’imposta di registro». Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
27.6
Moro, Rossi
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2001 gli atti di espropriazione forzata per pubblicità utilità e gli atti di compravendita in seguito a cessione bonaria, emanati dagli enti locali, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie catastali e di bollo. Seguono compensazioni nn. 1, 6, 8 2 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
27.7
Pasquini
«2-bis. Alla nota 3 dell’articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la numerazione e bollatura dei propri libri e registri“». Conseguentemente, vedi compensazione di cui all’em. 5.0.1.
27.8
Stiffoni, Moro
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall’articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco“».
Conseguentemente, all’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall’articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342».
Segue compensazione Lega Forza Nord Padania n. 3, 1, 11, 2 (vedi emend. 2.40).
27.9
Manfredi, Azzollini, Ventucci, Lauro, Tarolli
Al comma 4, dopo le parole: «Croce rossa italiana» sono aggiunte le parole: «e le altre associazioni di volontariato di protezione civile».
Vedi compensazione di Forza Italia n. 3 (v. emend. 1.0.1).
27.10
Bonavita, Guerzoni, Petrucci, Gambini
Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le seguenti: «e enti di promozione sportiva».
27.10 (nuovo testo)
Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le seguenti: «e enti ed associazioni di promozione sportiva».
27.11 (Nuovo testo)
Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
All’articolo 27, comma 5, dopo le parole: «rispettive Federazioni» inserire: «enti ed associazioni di promozione sportiva».
27.11
Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le seguenti: «enti di promozione sportiva».
27.12
Il Governo
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il comma 10 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso».
27.13
Bonavita
«6-bis. All’articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: “sei“ è sostituita dalla seguente: “dodici“. In deroga a quanto indicato dall’articolo 126, comma 3, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
27.13 (nuovo testo)
«6-bis. All’articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: “sei“ è sostituita dalla seguente: “dodici“. In deroga a quanto indicato dall’articolo 126, comma 3, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
27.14
Pastore, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Sopprimere l’ultimo periodo del comma 7.
Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
27.15
Al comma 7, alla fine aggiungere: «salvo quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia pendente domanda di rimborso».
27.16
Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«9. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 48 è inserito il seguente: “Art. 48-bis. - (Misura dell’imposta di registro dovuta sulle vendite). – 1. Ai trasferimenti coattivi effettuati ai sensi del presente decreto ed aventi ad oggetto beni mobili l’imposta di registro si applica nella misura fissa di lire ventimila“».
27.18
Germanà, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
«8-bis. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: “al settore agricolo“ sono aggiunte le seguenti: “e della pesca“». Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
27.20
Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
«alla Tabella allegato B, punto 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: “al settore agricolo“ sono aggiunte le seguenti: “e della pesca“». Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
27.26
Nava, Mundi, Cimmino
«9. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: “al settore agricolo“ sono aggiunte le seguenti: “e della pesca“». Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).
27.19
Pettinato
«28-bis. All’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: “entro un anno dall’omissione“ sono sostituite dalle seguenti: “entro cinque anni dall’omissione“».
27.21
Marino
«8-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati ed approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa».
27.31
Callegaro
«8-bis. Non sono soggetti ad alcuna imposta i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e gli atti di compravendita con interruzione della procedura espropriativa a seguito di cessione bonaria».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 50 miliardi;
2002: – 50 miliardi; 2003: – 50 miliardi.
27.22
«8-bis. Sino al 31 dicembre 2002 tutti gli atti relativi ai consorzi stabili previsti all’articolo 4 della tariffa parte I allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono soggetti all’imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa e le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni in detti consorzi non sono soggette alle imposte sui redditi».
27.23
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: “conferimento dell’azienda“ inserire le seguenti: “o di ramo d’azienda“».
Conseguentemente, all’articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 1.000;
2002: – 1.000; 2003: – 1.000.
27.24
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2... (Agenzia delle Entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 1 miliardo.
27.25
Maceratini, Collino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Compensazioni AN (v. em. 2.60)
27.27
Vedovato
«8-bis. I trasferimenti di beni immobili nell’ambito di piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2001: – 5.000;
2002: – 5.000; 2003: – 5.000.
27.28
D’Urso, Mazzuca Poggiolini
Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«9. All’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione“».
Compensazione n. 1 - Democratici
In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione n. 2 - Democratici
In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione n. 3 - Democratici
All’articolo 75, comma 1, nella Tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: 2001: – 1.000.000;
2002: – 1.000.000; 2003: – 1.000.000.
23.21 (Nuovo testo)
Vedovato, Marino, Pastore, Montagnino
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. I trasferimenti di beni immobili finalizzati all’attuazione di comparti urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro con aliquota dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento».
Conseguentemente, sopprimere il comma 8 dell’articolo 23.
27.29
27.30
Guerzoni, Pasquini, Cazzaro
Al comma 9, alla nota n. 3 dell’articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle società cooperative e loro consorzi e dalle società di mutua assistenza per la numerazione e la bollatura dei propri libri e registri».
Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente, alla tabella A, relativo al Ministero del tesoro, per i seguenti importi:
2001: 16;
2002: 10; 2003: 10.
27.0.19
Caponi, Marino, Albertini
Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:
(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)
a) al primo periodo, dopo le parole: “adempimenti contabili e formali dei contribuenti“ sono aggiunte le seguenti parole: “anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi“;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dal 1º gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l’attività di commercio al dettaglio così dette marginali; b) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall’inizio del primo periodo d’imposta successivo a quello dal quale decorre l’applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre il 1º gennaio 2002; c) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinchè gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati“».
27.0.16
Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Bevilacqua, Collino, Mulas
(Piccola proprietà contadina)
2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
–“Art. 15. – Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento, o all’accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654, e successive disposizioni: lire 250.000“».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: – 5 miliardi;
2002: – 5 miliardi; 2003: – 5 miliardi.
27.0.7
Bettamio, Minardo, Bucci, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Compensazioni FI (v. emend. 1.0.1).
27.0.20
Gambini, Guerzoni
Dopo l’articolo 27, è aggiunto il seguente:
(Modifiche all’imposta sugli intrattenimenti)
1. al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per le attività di minima importanza“; è aggiunta, infine, la seguente lettera c): “c) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette;“ 2. Al comma 2 le parole: “50 per cento“ sono sostituite da: “15 per cento“ è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell’imposta“. 2. Ai maggiori ineri derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede con l’aumento dell’1 per cento dell’aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell’Allegato A) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».
27.0.1
Giovanelli
(Interventi in materia di promozione degli investimenti nei parchi nazionali)
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del presente articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali».
Conseguentemente, alla Tabella D, MInistero dell’ambiente, alla voce, legge n. 448 del 1998: Articolo 49, programmi di tutela ambientale (Settore 19) (u.p.d. 1.2.1.4), apportare le seguenti variazioni: 2001: – 30.000;
2002: – 30.000; 2003: – 30.000».
27.0.2
Veraldi, Erroi, Monticone, Rescaglio
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per le attività di minima importanza“; è aggiunta, infine, la seguente lettera c): “c) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette;“ 2) Al comma 2 le parole: “50 per cento“ sono sostituite da: “15 per cento“ è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell’imposta“. 2. Ai maggiori ineri derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede con l’aumento dell’1 per cento dell’aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell’Allegato A) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».
27.0.3
Azzollini, Vegas, Ventucci, Costa, Lauro
27.0.4
Pastore, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
27.0.5
27.0.6
Vegas, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
2. Ai versamenti eseguiti dal quarto al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza è applicata una soprattassa in ragione del 5 per cento dell’importo versato in ritardo. 3. Il presente articolo si applica per tutti i versamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2000. 4. Restano applicabili tutte le norme compatibili con la presente norma».
Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
27.0.17
Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Meduri, Bevilacqua, Collino, Mulas
(Fabbricati rurali)
“9. Per le variazioni nell’iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all’articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1º gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1º gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l’imposta comunale sugli immobili, purchè deti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell’articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, converito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate“.».
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
27.0.15
Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Mulas
(Accatastamento dei fabbricati rurali)
“4-bsi. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/4 ridotta del 50 per cento.“».
27.0.8
“4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/4 ridotta del 50 per cento.“». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
27.0.9
Bettamio, Bucci, Minardo, Vegas, D’Alì
“9. Per le variazioni nell’iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all’articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1º gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1º gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l’imposta comunale sugli immobili, purchè deti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell’articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, converito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate“.». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
27.0.10
Lauro, Azzollini, Ventucci, Costa
(Canoni demaniali)
A decorrere dall’1º gennaio 2001 i canoni demaniali marittimi delle concessioni turistiche ad uso pubblico saranno calcolati attraverso i valori massimi per metro quadrato e per anno suddivisi nei seguenti scaglio di area concessa:
Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)
27.0.11
27.0.12
Pastore, Vegas, Azzollini, D’Alì
nell’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “Le aliquote di cui al presente articolo ed alle note seguenti si applicano sino al valore corrispondente a quello determinato con i criteri previsti dall’articolo 52, quarto comma, della presente legge. Qualora il valore dichiarato e accertato sia superiore a quello determinato con i criteri di cui all’articolo 52, quarto comma, per l’importo eccedente: 0.50 per cento“. 2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma dell’articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: “tuttavia se il valore della base imponibile, dichiarato o accertato ai fini di queste imposte, è superiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dall’articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, l’imposta è commisurata su questo ultimo importo». Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).
27.0.13
27.0.14
(Garanzia)
2. La garanzia dei Fondi ha natura sostitutiva di ogni altra garanzia ed è a prima richiesta di escussione. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che i soggetti finanziatori dimostrino di aver sofferto. Nessun onere è dovuto per l’accesso ai fondi centrali di garanzia. All’avvio delle procedure di recupero è corrisposto il 100 per cento dell’importo dell’insolvenza, salvo l’obbligo per i soggetti finanziatori di restiruire le somme recuperate successivamente alla definitiva determinazione della perdita».
27.0.18
Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas
(Disposizioni in materia di Tassa sulle concessioni governative)
Sopprimere l’articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
28.2
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (v. emend. 2.40).
28.3
Sopprimere i commi 1 e 2.
28.11
Al comma 1, sostituire le parole: «1 miliardo» con le seguenti «10 miliardi».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
28.6
Napoli Roberto, Nava, Mundi
Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».
Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).
28.7
28.10
Compensazione Democratici n. 1.
In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione Democratici n. 2.
In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.
Compensazione Democratici n. 3.
All’articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: 2001: – 1.000.000;
28.9
28.8
28.5
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi
Al comma 1 le parole: «in lire un miliardo» vengono sostituite con: «in lire tre miliardi di lire»; il secondo comma è abrogato.
Compensazioni LFNP (v. em. 2.40)
28.0.1
«2-bis. Al fine di favorire l’utilizzo del pagamento del modello F24Online per gli anni 2001, 2002 e 2003, i relativi termini per effettuare tali versamenti, sono prorogati di due giorni lavorativi».
28.0.3
«2-bis. Se i rimborsi avvengono dopo tre anni dalla richiesta, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento».
Seguono compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).
28.0.2
«2-bis. Le richieste di rimborso giacenti da più di due anni devono essere soddisfatte prioritariamente a partire dalle più vecchie. I suddetti rimborsi devono essere completati entro due anni, suddividendoli in pari misura fra l’anno 2001 e 2002. In caso di rimborso oltre il 31 dicembre 2002, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento».
28.4
Il comma 3 è abrogato.
28.12
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3. All’articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sul versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici anche economici e da società per azioni il cui controllo del capitale sociale, anche in forma indiretta, sia dello Stato in misura superiore al 50 per cento“. 3-bis. Le disposizioni contenute all’articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alle società ed agli enti richiamati nel comma che precede.
3-ter. Quanto stabilito nei commi 3 e 3-bis, si applica alle ritenute operate e relative ai periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2000».
28.0.4
Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi
«3-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all’articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l’apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall’articoio 1, 2º capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell’aggio comprensivo di ogni onere gestionale».
28.0.8
«4. Ai ricevitori dl lotto di cui al’articolo 21 della legge 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l’apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall’articolo 1, 2º capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341.
Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura deIl’aggio comprensivo di ogni onere gestionale».
28.0.5
Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Briglione, Preioni
«4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall’erario. In tale caso il contribuente rinuncia implicitamente agli interessi maturati sul credito compensato».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 6 (v. emend. 2.40).
28.0.6
«4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall’erario».
28.0.7
«4. L’aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1990) dell’incasso lordo delle giocate e sul valore cartoplare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commerciale da parte dei soli ricevitori autorizzati. L’ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco».
28.0.9
Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:
(Accordo transattivo in materia di riscossione coattiva)
2. Si intende come iniziata la procedura immobiliare anche con l’iscrizione di ipoteca sui beni, ai sensi dell’articolo 77 del citato decreto. 3. La disposizione di cui al comma 1, si applica qualora il debito d’imposta iscritto a ruolo, compresi gli accessori, non superi il triplo del prezzo base di primo incanto. 4. È esclusa la transazione sullo stesso bene per crediti iscritti a ruolo successivamente alla data della richiesta del contribuente. 5. Qualora il debitore sia una persona giuridica, il limite massimo del debito d’imposta è elevato al quintuplo del prezzo base di primo incanto ed il versamento offerto in via transattiva deve superare detto prezzo base di almeno del 50 per cento. 6. Modifiche, in aumento, dei limiti sopra indicati possono essere autorizzati dall’ispettorato compartimentale fino a debiti complessivi di lire un miliardo e dalla direzione centrale della riscossione fino a lire dieci miliardi. 7. Si applica l’articolo 19 del decreto n. 602 del 1973 in materia di dilazione del pagamento della somma concordata in via transattiva. Rimane ferma l’iscrizione dell’ipoteca fino al pagamento finale del debito concordato. 8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze saranno emanate, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni operative e di attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, e successivamente, entro sei mesi, eventuali disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi».
28.0.24
Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:
(Disposizioni in materia di termini di versamento)
2. Nel comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall’articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista.“».
28.0.28
Gubert
2. Nel comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall’articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista“.».
28.0.27
Zanoletti
28.0.26
Wilde, Moro, Rossi
Seguono compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).
28.0.25
Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
28.0.23
Maceratini, Cusimanop, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
28.0.20
Mundi, Lauria Baldassare
28.0.16
2. Nel comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall’articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista“».
28.0.17
Cazzaro, Larizza, Maconi, Gambini
2. Al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall’articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista“».
28.0.13
De Carolis
Nel comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall’articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista.“».
28.0.10
(Dilazione del pagamento)
“2-bis. Si applica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni previste dal comma che precede“. 2. All’articolo 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali, dopo il secondo comma aggiungere il seguente: “2-bis. Si applica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni previste dal comma che precede“».
28.0.11
“4-bis. La dilazione del pagamento è concessa anche in ipotesi di ricevimento della comunicazione, il cosiddetto avviso bonario, prevista dai commi 3 dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dal comma 4 dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni amministrative.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, il numero delle rate previste dal primo comma sono, comunque, ridotte alla metà“».
28.0.12
(Versamenti unitari e compensazione)
28.0.14
2. All’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, è inserito il seguente comma:
“3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell’articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all’investimento delle riserve ufficiali dello Stato“».
28.0.15
28.0.18
(Versamenti dei sostituti d’imposta)
28.0.19
(Razionalizzazione dei termini di presentazione delle istanze di rimborso)
2. All’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel secondo comma, le parole: “di diciotto mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “di quarantotto mesi“».
28.0.21
28.0.22
Thaler, Pinggera, Dondeynaz
29.40
Centaro, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Sostituire l’articolo con il seguente:
–«Art. 29. – 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme sovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7 per cento, entro il 30 settembre 2001.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l’applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata. 4. L’articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non pachi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1993 e dall’articolo 25 della legge n. 341 del 1995, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà accodato in altretante rate, con decorrenza dall’ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo. 5. Le modalità di versmento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze. 6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si da luogo all’applicazione di sanzioni. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori. 8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».
29.25
Al comma 1, sopprimere le parole: «a prescindere dall’avvenuta presentazione di qualsiasi istanza».
29.41
Minardo, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 1, sostituire dalla parola: «maggiorato» fino alla fine del comma con le seguenti: «maggiorato di un importo pari al 2,5 per cento, entro il 31 dicembre 2001».
29.42
Centaro, Minardo, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 1, sopprimere le parole da: «maggiorato» fino a: «settembre 2001».
29.17
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Peruzzotti, Curto, Collino
29.2
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
29.3
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
29.37
Lasagna, Rizzi, Manfredi, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I soggetti che stipulano un’assicurazione per il risarcimento danni sulla abitazione contro eventi calamitosi, possono detrarla ai fini della dichiarazione dei redditi».
29.22
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «semestrali» con la seguente: «mensili».
29.21
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dieci rate semestrali» con le seguenti: «tre rate trimestrali».
29.27
Al comma 3 dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».
29.18
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Al comma 3 dopo le parole: «interessi legali» aggiungere le seguenti: «ridotti alla metà».
29.46
Al comma 3, dopo le parole: «interessi legali» aggiungere le seguenti: «ridotti alla metà».
29.45
Al comma 3, sopprimere le parole da: «con l’applicazione degli interessi legali».
29.43
Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le parole: «Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi, versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all’applicazione di ulteriori interessi, nè alla erogazione di sanzioni».
29.19
Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Pedrizzi, Curto, Cusimano
29.23
Al comma 4, sostituire le parole: «dell’anno» fino alla fine del comma con: «2001».
29.33
Moro
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosro 1977, n. 546, è intesa nel senso che, nell’ipotesi in cui il contributo concesso venga utilizzato per ricostruire, su un sedime diverso da quello originario, un immobile distrutto di comproprietà tra più titolari, ad ogni singolo comproprietario dell’immobile distrutto spetta una corrispondente quota di comproprietà dell’immobile ricostruito, salvo l’obbligo per i comproprietari non titolari del contributo di concorrere, in misura corrispondente alle rispettive quote di comproprietà, alle spese di ricostruzione limitatamente alla parte eccedente l’ammontare del contributo erogato».
29.4
Sopprimere il comma 8.
29.48
Curto
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall’articolo 3, comma 3-decies del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applicano anche per l’anno 2001, relativamente ai soggetti le cui abitazioni principali, già oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, permangono in questa condizione all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 2.
29.49
Il Relatore
Sopprimere i commi 9 e 11.
29.5
29.16
Maceratini, Magnalbò, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Bornacin, Ragno, Turini, Curto, Collino
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: “2. All’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere per il recupero funzionale degli edifici, nonchè quelle strettamente necessarie per l’adeguamento degli impianti tecnici e per l’abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente’“».
29.24
Brignone, Preioni, Moro
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Nell’ambito delle risorse disponibili in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1, del citato articolo 5-ter già prorogato al 31 dicembre 2000 dall’articolo 25 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000, è ulteriomente prorogato al 31 dicembre 2001. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto 20 dicembre 1999, del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2000. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 dell’articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, non utilizzate nell’anno di riferimento possono essere utilizzate negli anni successivi. Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre i relativi trasferimenti a favore degli uffici territoriali competenti».
29.51
Marini, Veraldi, Veltri, Lombardi-Satriani, Bruno Ganeri
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Per gli interventi nelle zone colpite dall’alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione di mutui da parte della medesima regione. A tal fine, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, di miliardi 25 decorrente dal 2002 e di miliardi 25 decorrente dal 2003».
Consegeuntemente, alla tabella B, Ministero dei trasporti, ridurre dei medesimi importi l’accantonamento relativo ai limiti di impegno.
29.52
Castellani Pierluigi
«12. Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979, e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, nei comuni ricompresi nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della regione Umbria la spesa di lire 23 miliardi in tre anni, così suddivisa: lire 7 miliardi per il 2001;
lire 8 miliardi per il 2002; lire 8 miliardi per il 2003».
Conseguentemente, ridurre alla tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, gli importi per 7 miliardi per il 2001, 8 miliardi per il 2002 e 8 miliardi per il 2003.
29.32
Mazzuca Poggiolini, Mignone
Al comma 12, dopo le parole: «un contributo straordinario» inserire le seguenti: «pari a 22 miliardi di lire».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare la seguente modifica:
2001: – 17.000.
All’articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: 2001: – 1.000.000;
29.31
Leoni, Colla, Moro
Al comma 14, dopo le parole: «Magistrato per il Po» inserire le seguenti: «sentita la Regione competente per territorio».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).
29.34
Al comma 14, dopo le parole: «territorio di competenza» aggiungere le seguenti: «, (virgola) pagando, si intende! (punto esclamativo)».
29.50
Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «di livello b) di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» con le seguenti: «di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
29.28
Al comma 15, sostituire le parole da: «Il fondo è alimentato» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla cui dotazione, pari a lire 600 miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante contributo dello Stato versato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere, in proporzione ai fondi stanziati da ogni singola regione ed è gestito autonomamente dalla medesima regione».
29.15
Maceratini, mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino, Bornacin, Bevilacqua, Siliquini
Al comma 15, sostituire le parole: «100 miliardi annue» con le seguenti: «500 miliardi annue» e al comma 16, sostituire le parole: «600 miliardi, da impegnare» con le seguenti: «100 miliardi, da impegnare».
Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
29.8
Veltri
Al comma 15, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi» e le parole: «non inferiore al triplo» con le altre: «non inferiore al doppio».
29.6
Al comma 15, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono inserite le seguenti: «nonchè per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali».
29.30
Al comma 15, sostituire le parole da: «uniforme delle proprie entrate accertate nell’anno precedente determinata dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome» «determinata autonomamente da ogni singola regione e provincia autonoma consentendo alle stesse di accedere al fondo proporzionalmente alla quota versata».
29.29
Al comma 15, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «L’utilizzo delle risorse del Fondo è disposto autonomamente da ciascuna regione e provincia autonoma».
29.47
Rizzi, Manfredi, Mungari, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 15, riga 26 e 27, sostituire le parole: «il direttore dell’Agenzia di protezione civile» con le seguenti: «il Ministro titolare della delega per la protezione civile».
29.7
Al comma 15, dopo le parole: «con il direttore dell’agenzia di protezione civile» inserire le seguenti: «ovvero d’intesa con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico».
29.14
Maceratini, Siliquini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per il flagello della Flavescenza Dorata della Vite, il “Fondo regionale di protezione civile“ di cui al comma precedente è incrementato da un contributo dello Stato di lire 40.000 milioni, al fine di consentire alle regioni interessate di sostenere, con contributi in c/capitale non inferiori al 40 per cento dell’effettivo investimento, gli imprenditori agricoli che effettueranno l’estirpazione dei vigneti colpiti per oltre il 30 per cento ed il conseguente reimpianto nello stesso areale definito dal relativo disciplinare DOC. Tale intervento, integrabile fino al suddetto 40 per cento, non è cumulabile con altre forme di sostegno finanziario eventualmente adottate in materia dalle Regioni interessate.
«15-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’interno e della protezione civile, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui al precedente comma, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e per la relativa erogazione, nonchè le modalità di verifica dell’effettiva esecuzione delle estirpazioni e dei reimpianti e la disciplina delle ipotesi di revoca dei benefici concessi».
29.9
Polidoro, Rescaglio
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. In prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge n. 59 del 1997 per l’importo di 300 miliardi per ciascun anno con corrispondente riduzione delle somme indicate all’articolo 47 comma 6.
29.9 (nuovo testo)
«15-bis. In prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge n. 59 del 1997 per l’importo di 200 miliardi per ciascun anno con corrispondente riduzione delle somme indicate all’articolo 47 comma 6.
29.10
Napoli Roberto, Mundi, Nava, Lauria Baldassare, Cimmino
Il comma 16, è sostituito dal seguente:
«16. È attribuito all’Ente nazionale per le strade (ANAS) per l’esercizio finanziario 2001, un finanziamento pari a lire 600 miliardi da destinare ad interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2001, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
Copertura del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).
29.35
Al comma 16 sostituire le parole: «lire 600 miliardi» con le seguenti: «lire 1200 miliardi».
Seguono compensazioni LNFP (v. emend. 2.40).
29.38
Manfredi, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 16 sostituire le parole: «lire 600 miliardi» con le parole: «1000 miliardi» e dopo le parole: «ripristino della viabilità statale» aggiungere le parole: «con particolare riferimento per le strade statali di collegamento internazionale e di accesso a zone isolate».
29.53
Capaldi, Veltri, Giovanelli, Carcarino, Conte, Iuliano, Parola, Staniscia
Al comma 16, dopo le parole: «necessarie» sostituire, fino alla fine, con le seguenti: «d’intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione».
29.44
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Dopo il comma 16 inserire il seguente:
«16-bis. Gli enti locali interessati dagli eventi suddetti, e che hanno ottenuto il preventivo assenso o concessione, ai fini della contrazione di mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 28 febbraio 2001, per la copertura a proprio carico dei costi derivanti dai lavori urgenti per la ricostruzione, possono presentare formale istanza di trasformazione, in forma totale o parziale, in mutui a totale carico dello Stato, con ammortamento dall’esercizio 2001. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai suddetti enti locali mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.
Compensazioni FI (v. em. 1.0.1).
29.39
Rizzi, Manfredi, Lasagna, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
29.36
«16-bis. Per la realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici demanialie di quelli destinati a pubblici uffici dello Stato, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata, per l’anno 2001, la complessiva spesa di lire 47 miliardi».
Conseguentemente, all’articolo 125 ridurre di pari importo la Tabella B del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
29.11
Maceratini, Pedrizzi, Valentino, Pace, Bonatesta, Ventucci, Cusimano, Mantica, Curto, Collino
«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l’Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture della Pontina-Roma-Latina della strada statale n. 148 per lire 800.000 milioni. A valere su tali somme, l’ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall’ente territoriale competente».
29.20
Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino
«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l’Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture del raccordo Cisterna-Valmontone (per lire 600.000 milioni) e della strada statale Latina-Frosinone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l’ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall’ente territoriale competente».
29.12
Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Pace Bonatesta, Ventucci, Cusimano, Mantica, Curto, Collino
«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l’Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture della strada statale n. 156 Latina-Frosinone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l’ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall’ente territoriale competente».
29.13
Maceratini, Pedrizzi, Valentino, Pace Bonatesta, Ventucci, Cusimano, Mantica, Curto, Collino
«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l’Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture del raccordo Cisterna-Valmontone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l’ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall’ente territoriale competente».
29.0.1
Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:
2. Le maggiori disponibilità finanziarie derivante alle IPAB a seguito di quanto contenuto nel comma precedente sono destinate alle attività proprie degli Istituti».
Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro.
29.0.2
2. Le maggiori disponibilità finanziarie derivante alle IPAB a seguito di quanto contenuto nel comma precedente sono destinate alle attività proprie delle Istituti».
29.0.3
29.0.4
«4. Per garantire l’erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonchè per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1547, è autorizzata, per l’anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, la complessiva somma di lire 10 miliardi».
Conseguentemente, all’articolo 125, ridurre di pari importo l’accantonamento di tabella B – voce: Ministero dei lavori pubblici.
30.2
Marino, Caponi, Albertini
«3-bis. Per consentire la definitiva ultimazione dell’opera di ricostruzione delle zone sinistrate del Vajont è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 2001 da destinarsi alle finalità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, previa intesa con i comuni interessati, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi».
Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C.
Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: – articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti – cap. 2815): 2001: – 40.000.
30.3
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per le finalità previste dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, concerneti il completamento dell’opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 45 miliardi per l’anno 2001».
Seguono compensazioni del Gruppo LNP nn. 1 e 3 (v. emend. 2.40).
30.4
30.0.1
Preioni, Brignone
All’articolo 30, aggiungere, in fine il seguente:
(Riapertura termini per il risarcimento dei danni dei 100 più grandi terremoti avvenuti in Italia dal 461 avanti Cristo fino alla caduta di Napoleone)
«2. Le procedure di trasferimento gratuito dei beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato a favore del patrimonio della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 21 della legge 1º dicembre 1986, n. 879, devono essere concluse dal Ministero delle finanze entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
Al comma 11 sostituire la cifra: «350 miliardi» con la seguente: «450», conseguentemente come compensazione l’articolo 35 è soppresso.
35.24
Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all’interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati». Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole da: «350 miliardi» fino alla fine del comma con le seguenti: «450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l’anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002. Conseguentemente sopprimere l’articolo 35.
35.25
Al comma 16, dopo la parola: «sono» aggiungere le seguenti: «incrementate di lire 100 miliardi per l’anno 2001 e».
Conseguentemente sopprimere l’articolo 35.
35.1
35.2
Al comma 1, dopo le parole: «programma di interventi» aggiungere le seguenti: «di assistenza domiciliare o per servizi residenziali e semiresidenziali di tipo familiare».
35.3
Al comma 1, sopprimere le parole: «o da altri organismi senza scopo di lucro».
35.4
Al comma 1, sostituire le parole. «con handicap grave» con la parola: «disabili».
35.5
Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» inserire la seguente: «anche».
35.6
Minardo, Bucci, Bettamio, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 1, le parole: «per la cura» fino a: «ad essi provvedevano» sono sostituite dalle seguenti: «per la cura e l’assistenza in genere di detti soggetti ed in particolare successivamente alla perdita dei familiari o conviventi che ad essi provvedevano».
35.7
Tarolli, D’Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti
Al comma 1, sostituire le parole: «100 miliari» con le seguenti: «150 miliardi».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni culturali e le attività culturali, legge n. 163 del 1985, ridurre gli importi come segue:
2001: – 50 miliardi.
35.10
Tirelli, Moro
Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «300 miliardi».
Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).
35.9
Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi».
35.8
Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».
35.11
Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «da suddividere proporzionalmente fra le Regioni e le Province autonome in base al numero degli abitanti».
35.12
Mazzuca Poggiolini, D’Urso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, comma 1 inserire in fine il seguente periodo: “Le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l’acquisto di attrezzature, materiali e mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività delle organizzazioni di volontariato“». Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «con decreto» con le seguenti: «con decreti». Compensazione Democratici n. 1.
35.13
«1-bis. Al punto 1. della legge 25 novembre 2000, n. 242, dopo le parole: “senza radicali trasformazioni“ aggiungere le seguenti: “Tali acquisti sono esenti dall’IVA“». Compensazioni AN (v. em. 2.60)
35.14
1-bis. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi di carattere sociale e di corsi di formazione svolti in Italia da associazioni di volontariato e/o da altri organismi senza scopo di lucro a favore dell’integrazione dei cittadini extracomunitari regolari, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è integrato per l’anno 2001 di un importo pari a 50 miliardi di lire. Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).
35.15
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 1º marzo 2001 il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto definisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma precedente nonchè la ripartizione del fondo alle regioni tenuto conto del numero di persone portatrici di handicap presenti sul territorio regionale. Le regioni, entro il 1º maggio 2001, definiscono le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte dai beneficiari del finanziamento nonchè la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi».
35.16
Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400», aggiungere le seguente: «, sentite le competenti commissioni parlamentari».
35.17
Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».
35.18
Toniolli, Asciutti, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle associazioni di volontariato riconosciute è garantito l’uso gratuito di quei beni strumentali che sono supporto necessario alla loro attività e che saranno forniti dallo Stato».
35.19
Gnutti, Lorenzi, Bianco
«2.-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche agli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
35.20
Brignone, Castelli, Moro
«2.-bis. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: “articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f)“ con le seguenti: articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)“». Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).
35.21
Tarolli, Bosi
Aggiungere in fine, il seguente comma:
«3. Le offerte pubbliche o private e le sottoscrizioni, finalizzate al reperimento di risorse finanziarie per scopi umanitari, raccolte per mezzo di conti correnti bancari o conti correnti postali sono esonerate dalla tassazione prevista per dette operazioni».
35.22
Cimmino, Lauria Baldassare, Misserville, Mundi
«3. Il primo comma dell’articolo 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958 n. 339. La presente norma si applica ai procedimenti giurisdizionali in materia di licenziamenti individuali non ancora definiti con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore“».
35.0.1
Guerzoni, Pasquini
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
35.0.2
Pelella, Smuraglia, Battafarano, Duva, Gruosso
(Aumento Fondo per disabili)
2001: – 20 miliardi.
35.0.3
Tomassini, De Anna, Bruni, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
2. L’adeguamento con le modalità ed i criteri fissati dall’articolo 3, quarto comma, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1º gennaio 2001. 3. Alla concessione e all’erogazione dell’indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508. 5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in lire 167.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001 e relative proiezioni per gli anni successivi, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
36.2
Rizzi, Manfredi, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
36.3
Al comma 1, sostituire le parole: «di promozione dello» con le seguenti: «per lo».
36.4
Al comma 1, dopo la parola: «fondo» aggiungere la seguente: «nazionale».
36.5
Colla, Moro
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione».
36.6
Vigevani, Vertone Grimaldi, Figurelli
«1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo e quelli indicati negli articoli 37 e 38, nonchè interventi analoghi che intendono produrre effetti in materia di sviluppo sostenibile e che non abbiano espliciti obiettivi di conoscenza scientifica, oltrechè sul piano ambientale, debbono essere preliminarmente valutati anche sul piano degli effetti economici. In particolare, per quanto concerne gli effetti economici, diretti ed indiretti, relativi sia al contesto nazionale che internazionale, gli incentivi o agevolazioni nazionali di qualsiasi natura rivolti all’adozione, allo sviluppo tecnologico, alla diffusione e alla realizzazione di prodotti, processi e sistemi, devono essere valutati anche sotto il profilo del loro impatto sulla bilancia commerciale e su quella tecnologica.
36.7 (Nuovo testo)
Coviello, Giovanelli, Veltri, Capaldi, Carcarino, Conte, Iuliano, Staniscia, Pizzinato
Al comma 2, inserire la lettera f-bis):
«f-bis) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI, ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale».
36.7
Giovanelli, Veltri, Capaldi, Carcarino, Conte, Iuliano, Staniscia
Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:
«0a) promozione e attuazione presso i comuni, le province, e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI, ovvero certificazioni di qualità ambientale terrigoriale ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale».
36.8
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico».
36.9
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico».
36.10
D’Alì, Vegas, Azzollini, Ventucci, Costa, Lauro
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) raccolta ed eliminazione dei rifiuti delle Isole minori».
36.11
«f-bis) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile».
36.12
Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
«g) finanziamento di interventi di rimboschimento delle pinete di Monterosso Almo, Giarratana, Pini d’Aleppo di Vittoria e Monserrato di Modica, parzialmente distrutte da incendi estivi, per una spesa di 2,5 miliardi di lire».
36.13
Ronchi, Ripamonti, Pieroni
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
«f-bis) interventi per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
f-ter) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini».
36.14
Ronchi, Ripamonti
Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:
«g) interventi per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano, ivi incluse le cosiddette “domeniche ecologiche“;
h) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini».
36.15
Sopprimere il comma 3.
36.150
Al comma 3 sopprimere la parola: «eventualmente» e dopo le parole: «i Ministri interessati» inserire le seguenti: «, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al comma 2».
36.16 (Nuovo testo)
Colla, Moro, Ripamonti
Alll’inizio del comma 3, inserire il seguente periodo: «Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
36.16
All’inizio del comma 3, inserire il seguente periodo: «Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».
36.17
Ripamonti, Pieroni
Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente,» aggiungere le seguenti: «da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge».
36.18
Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
36.25
Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere le seguenti: «previo paree della Conferenza Stato-Regioni».
36.19
Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere le seguenti: «e con le regioni».
36.20
Al comma 3, dopo le parole: «e la relativa erogazione» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite».
36.21
Napoli Roberto, Mundi, Misserville, Nava
«Nell’ambito delle spese di cui ai commi 40 e 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è previsto anche il contributo per attività di Certificazione Eco-Ambientale e Gestione Forestale da assegnare alle Associazioni nazionali che hanno rappresentatività nazionale a livello europeo ed extra-europeo».
Copertutra UDEUR (v. emend. 2.70).
36.22
Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi
«Il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nei programmi finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, destina una quota di lire 19 miliardi agli interventi di completamento del Progetto di cui all’articolo 2 della delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 219».
36.23
Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Nava
«4. I programmi nazionali e gli accordi di programma di cu iall’articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, possono riguardare anche le aree vincolate ai sensi dell’articolo 82, lettera d), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e ricomprese all’articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
36.24
Besostri, Crescenzio
«3-bis. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas dovrà definire i criteri e le regole in base ai quali dovranno essere effettuate le valutazioni dei rami di azienda ENEL SpA da trasferire in base a uanto previsto ai commi 4 e 5 dell’articolo 9 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
36.0.1
Camber, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:
36.0.2
Piatti, Preda, Scivoletto
“1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall’articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all’effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali“».
Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
37.2
Ronchi, Ripamonti, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano Di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato
Al comma 2, sostituire le parole: «tre per cento» con le seguenti: «quindici per cento».
37.3
Vigevani, Angius, Cabras, Caponi, Micele, Marini, Castellani, Marino, Folloni, Larizza, De Martino, Pelella, Donise, Napoli, Iuliano
Al comma 2, sostituire le parole: «tre per cento» con le altre: «cinque per cento»
37.4
Al comma 3, dopo le parole: «ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia,» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite».
37.5
Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, Vegas, D’Alì, Ventucci, Costa
Al comma 3, dopo le parole: «fondi rinnovabili di energia» inserire le seguenti: «e di programmi agricoli e forestali finalizzati all’assorbimento della CO2».
37.6
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione».
37.7
Vigevani, Angius, Cabras, Caponi, Micele, De Martino, Pelella, Donise, Ronchi, Ripamonti, Castellani Pierluigi, Marino, Marini, Folloni, Napoli, Larizza, Pappalardo, Pieroni, Figurelli, Iuliano
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma precedente, è inserito, su proposta del Ministro dell’ambiente, un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno entro il quinquennio 2001-2005, di tre milioni di metri quadri di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza tecnologia estera: a) incentivazione, nella misura dell’80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari di abitazioni private mediante la predisposizione degli edifici all’impiego dell’energia solare termica in tutte le nuove costruzioni e nella ristrutturazione radicale nelle vecchie abitazioni;
b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari; c) la predisposizione da parte dell’ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l’installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell’ambito del progetto interregionale “Comune solarizzato“».
37.8
Maceratini, Maggi, Specchia, Zambrino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4:
«Il 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca nel campo della fusione nucleare».
37.0.1
«Al fine di promuovere e sostenere la sperimentazione di azioni di manutenzione e l’avvio all’alto fusto dei boschi cedui PER fini di riqualificazione e tutela ambientale con l’utilizzo delle biomasse eccedenti ai fini di produzione energetica e industriale presso il ministero delle Politiche agricole e forestali è costituito un fondo di Lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 con decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri e dei principi della gestione sostenibile e della contabilità ambientale forestale sono definiti procedure e criteri per la ripartizione e l’assegnazione del fondo, nonché per la redazione e il finanziamento dei relativi progetti, conseguentemente all’articolo 38, il contributo ivi previsto è ridotto nella misura di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».
Manfredi, Rizzi, Azzollini, D’Alì, Ventucci, Costa, Lauro, Magnalbò
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati complessivi 200 miliardi di lire, attribuiti nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in mateia di ricerca scintifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. 3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artiginato, avvalendosi dell’ENEA, che presenta altresì ogni sei mesi una relazione sull’andamento delle progettazione, esecuzione dei progetti e profittarietà della gestione valuta i progetti di massima, e liquida gli importi entro il 31 dicembre degli anni 2001, 2002 e 2003 relativamente alle realizzazioni rese operative nel corso degli anni stessi».
38.2
Piredda
Al comma 1, dopo le parole: «all’alta temperatura» aggiungere: «nonchè dell’uso delli’drogeno come carburante».
38.3
Vigevani, D’Alì
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente capoverso: «Inoltre l’ENEA attua un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare in collaborazione con produttori di impianti, produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industria e per le applicazioni stazionarie».
38.4
Vigevani
Al comma 2, dopo le parole: «Il costo complessivo degli investimenti» aggiungere la parola: «Industriali».
38.5
Al comma 2, sostituire le parole da: «il progetto di massima...» fino alla fine del comma con le parole: «i progetti di massima, che definiscono le caratteristiche tecniche degli impianti, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione degli stessi impianti e indica altresì i soggetti con i quali saranno sviluppati i programmi».
38.6
All’inizio del comma 3, dopo le parole: «dell’artigianato» inserire le seguenti: «sentito il Ministro dell’ambiente».
38.7
Al comma 3, la parola: «il progetto» è sostituita con la parola: «i progetti».
38.8
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. A tal fine nel quadro dei propri compiti istituzionali, l’Ente è tenuto a valutare ed elaborare, anche su indicazioni del Governo, proposte e progetti di intervento in materia di energia, di sviluppo e di competitività tecnologica di interesse generale, corredando tali proposte con le valutazioni di ordine economico, finanziario, ambientale, nonchè con le indicazioni di ordine organizzativo. Tali proposte vengono sottoposte ai competenti organi di Governo per le procedure di valutazione, approvazione e di eventuali finanziamenti».
38.9
Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tali ricerche, che riguardano, tra le altre, la valutazione, progettazione e gestione di grandi infrastrutture per la mobilità, saranno avviate ove occorra attraverso rapporti convenzionati con il Ministero dei lavori pubblici».
La proposta emendativa, senza oneri aggiuntivi, è finalizzata a stimolare lo sviluppo e applicazione di nuove tecnologie nella gestionelle delle infrastrutture per la mobilità soprattutto ai fini della sicurezza.
38.10
38.0.1
Piatti, Scivoletto, Preda, Murineddu, Conte, Barrile, Saracco, Battafarano, Figurelli
Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:
(Contributi ad enti e istituti)
a) INEA;
b) Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (già Istituto nazionale della nutrizione); c) Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e ricerche economicoagrarie per il Mezzogiorno).
2. Nel quadro 13 della Tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi i riferimenti ai contributi in favore dei seguenti enti e istituti; Istituto nazionale di economia agraria; Centro di ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno; Istituto nazionale della nutrizione».