ISTRUZIONE (7
a
)
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998
249
a
Seduta
Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI
indi del Presidente
OSSICINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e per i beni e le attività culturali Loiero.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SUL SOPRALLUOGO CONNESSO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3141 SULL'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
(A007 000, C07
a
, 0092
o
)
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha deliberato di inviare una delegazione ad effettuare un sopralluogo nella zona di Baia, in relazione all'esame del disegno di legge sull'archeologia subacquea. A tale proposito, informa che il relatore Lombardi Satriani, d'intesa con il proponente Donise, ha indicato le date del 12 e 13 gennaio prossimi. Occorre pertanto che i Gruppi indichino al più presto i componenti della delegazione.
Prende atto la Commissione.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C07
a
, 0009
o
)
Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per la discussione dei disegni di legge in sede deliberante e redigente all'ordine del giorno della seduta di oggi e pertanto l'impianto sarà attivato.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE DELIBERANTE
(3564)
Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali,
approvato dalla Camera dei deputati
(3210)
GRECO ed altri: Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari
(3589)
BUCCIERO: Intervento straordinario in favore delle attività di recupero del teatro Petruzzelli di Bari
(Discussione del disegno di legge n. 3210, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3564 e 3589. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589, e approvazione del disegno di legge n. 3564. Assorbimento dei disegni di legge nn. 3210 e 3589)
Riprende la discussione congiunta, sospesa - per quanto riguarda i disegni di legge nn. 3564 e 3589 - nella seduta del 18 novembre scorso.
Senza discussione, su proposta del presidente relatore BISCARDI, la Commissione delibera la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 3210 con l'
iter
dei disegni di legge nn. 3564 e 3589, stante l'identità della materia trattata.
Il presidente relatore BISCARDI comunica che sono pervenuti i pareri della 1
a
e della 5
a
Commissione, di cui dà lettura, e che è stato presentato il seguente ordine del giorno, di cui anche dà lettura:
«La 7
a
Commissione permanente del Senato,
in sede di esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589,
rilevato che i disegni di legge nn. 3564 e 3589 prevedono l'erogazione di un contributo straordinario di lire 16 miliardi per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari,
impegna il Governo:
a predisporre tutte le procedure atte ad ottenere il completamento del recupero dell'intero complesso immobiliare al fine della ripresa delle attività teatrali, con la previsione che il contributo suddetto venga destinato anche tenendo conto dei soggetti già costituiti ed aventi quale scopo il recupero della funzionalità e della fruibilità del teatro, nonché degli accordi intercorsi o condivisi dai soggetti, pubblici e privati, interessati».
0/3564-3210-3589/1/7
Bucciero
Il senatore BUCCIERO illustra quindi il suddetto ordine del giorno, volto a riassumere - secondo le indicazioni del relatore e del Governo - l'intendimento del proprio disegno di legge n. 3569 e degli emendamenti da lui presentati al disegno di legge n. 3564. In considerazione dell'imminente inizio della sessione di bilancio al Senato e del rischio che una modificazione al testo già approvato dalla Camera dei deputati determini un ritardo nella approvazione definitiva del provvedimento tale da far perdere gli stanziamenti disposti per il 1998, dichiara infatti di ritirare gli emendamenti suddetti (4.1, 4.2 e 4.3), auspicando il pieno accoglimento dell'ordine del giorno n. 1 da parte del Governo.
Il presidente relatore BISCARDI ringrazia il senatore Bucciero per aver raccolto la sua esortazione ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1.
Anche il sottosegretario LOIERO ringrazia il senatore Bucciero ed accoglie l'ordine del giorno n. 1; invita quindi il senatore Bevilacqua ad utilizzare analogo strumento di indirizzo ritirando gli emendamenti da lui presentati.
Avendo il rappresentante del Governo accolto l'ordine del giorno n. 1, il senatore BUCCIERO non insiste per la sua votazione.
Il senatore BEVILACQUA ricorda che gli emendamenti da lui presentati erano volti, da una parte, ad evitare discriminazioni a danno di immobili di proprietà comunale e, dall'altra, a stimolare l'espressione di un parere parlamentare su atti di particolare importanza. In considerazione dell'urgenza del provvedimento, che contiene fra l'altro una norma per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari cui il Gruppo Alleanza Nazionale annette particolare rilievo, ritira peraltro gli emendamenti presentati (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 e 2.2), augurandosi che il Governo voglia comunque recepirne lo spirito. Si riserva inoltre di presentare un ordine del giorno nel senso suindicato.
Il presidente relatore BISCARDI informa poi che è stato presentato il seguente ordine del giorno, di cui dà lettura:
«La 7
a
Commissione permanente del Senato,
in sede di esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589,
visto l'articolo 4 del disegno di legge n. 3564 come già approvato dalla Camera dei deputati, finalizzato alla ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari;
rilevato che nel secondo periodo del comma 1 del predetto articolo 4 è previsto che il destinatario del contributo complessivo di 16 miliardi di lire sarà definito con decreto ministeriale, senza che venga fissato alcun criterio direttivo, salvo il concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la preventiva intesa con il comune di Bari;
considerato che sotto tale aspetto la delega da concedere appare eccessivamente ampia e che, comunque, nel contesto di una generale politica che dovrebbe privilegiare il «privato» all'intervento e alla gestione pubblica dei fondi, la norma risulta estromettere gli attuali proprietari del teatro Petruzzelli, oltre che non tenere conto delle altre istituzioni pubbliche locali, quali la regione Puglia e l'amministrazione provinciale di Bari;
rilevato che sarebbe bene, invece, prevedere la istituzione di una commissione per l'esecuzione degli interventi allargata a soggetti come quelli sopra indicati e sull'esempio della analoga commissione istituita per la ricostruzione del teatro «La Fenice» con la legge n. 401 del 29 luglio 1996;
considerato che sarebbe bene, altresì, autorizzare, già in questa sede, il soggetto destinatario dei 16 miliardi, insufficienti alla totale ricostruzione del teatro, ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove fare affluire ogni altro eventuale contributo pubblico o privato per la rimessa in pristino del «Petruzzelli»,
impegna il Governo:
a prevedere nel decreto di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 3564 che il soggetto destinatario del contributo dei 16 miliardi sia una commissione composta dal sindaco di Bari, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale e da un rappresentante della famiglia Messeni Nemagna, commissione da autorizzare, altresì, ad acquisire eventuali, ulteriori contributi privati e pubblici finalizzati alla ricostruzione e al ripristino del teatro Petruzzelli».
0/3564-3210-3589/2/7
Greco, Asciutti, Toniolli
Con riferimento a tale ordine del giorno, il presidente relatore BISCARDI invita il Governo ad accoglierlo come raccomandazione, ritenendo che benché esso configuri - nella sua interezza - una sorta di disegno di legge «parallelo», alcune parti possano comunque trovare accoglimento da parte del Governo.
Il sottosegretario LOIERO, concordando con le osservazioni del relatore, dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 2 come raccomandazione.
Il senatore GRECO, dopo aver ricordato l'interrogazione da lui presentata sempre con riferimento alla ricostruzione del teatro Petruzzelli, ribadisce il proprio giudizio critico sulla eccessiva discrezionalità attribuita al Governo dall'articolo 4 del disegno di legge n. 3564 nella determinazione del destinatario del contributo per la ricostruzione. Non può infatti essere dimenticato, sottolinea, che il teatro Petruzzelli è di proprietà privata, la quale non può essere estromessa dalle procedure per la ricostruzione. A ciò si aggiunge la considerazione che, nell'immobile sede del teatro, hanno luogo attività collaterali di natura privata, il cui esercizio deve essere adeguatamente tutelato. In considerazione dell'accoglimento, sia pure come raccomandazione, dell'ordine del giorno da parte del Governo, egli dichiara infine di non insistere per la sua votazione rimettendosi alla sensibilità del Governo ai fini della tutela della posizione dei privati.
Il presidente relatore BISCARDI avverte infine che i senatori Bevilacqua, Marri e Pace hanno presentato il seguente ordine del giorno, di cui dà lettura:
«La 7
a
Commissione permanente del Senato,
in sede di esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589,
visto che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 3564 prevede interventi volti a rifinanziare il conto speciale istituito nell'ambito del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819,
impegna il Governo:
nella predisposizione del programma per la destinazione dei fondi, a privilegiare immobili adibiti a teatro che necessitano di interventi più rilevanti e che non hanno ricevuto finanziamenti statali negli ultimi cinque anni».
0/3564-3210-3589/3/7
Bevilacqua, Marri, Pace
Su tale ordine del giorno, il presidente relatore BISCARDI si rimette al Governo, esprimendo un orientamento tendenzialmente favorevole.
Poiché il sottosegretario LOIERO dichiara di accoglierlo, i presentatori non insistono per la sua votazione.
Conclusosi l'esame degli ordini del giorno, poiché tutti gli emendamenti presentati risultano ritirati, si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 3564, assunto a testo base, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.
Con separate votazioni, la Commissione approva i sette articoli di cui consta il provvedimento nonché, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI (a nome del Gruppo Forza Italia) e di astensione del senatore BEVILACQUA (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale), il disegno di legge nel suo complesso, nel quale restano assorbiti i disegni di legge nn. 3210 e 3589.
IN SEDE REDIGENTE
(3399)
PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari
(3477)
MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
(3554)
BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori
(Discussione congiunta e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)
Il relatore MASULLO, rilevato preliminarmente che tutte le proposte di legge che riguardano l'università ed in particolare il suo personale assumono un carattere escatologico, riferisce congiuntamente sui tre disegni di legge in titolo, osservando che due di essi sono tra loro simili (nn. 3399 e 3554), mentre il terzo (n. 3477) si discosta alquanto da entrambi.
Egli si sofferma quindi sul disegno di legge n. 3399, ricordando che esso nasce da un impegno assunto dalla maggioranza e dal Governo all'atto della approvazione definitiva del disegno di legge di riforma dei concorsi universitari, disegno di legge che - omettendo qualunque riferimento alla figura professionale dei ricercatori - determinava una nuova occasione di frustrazione in questi ultimi. Passando ad una illustrazione analitica del testo, egli ricorda che il comma 1 dell'unico articolo di cui consta il provvedimento istituisce la terza fascia di docenza, così come peraltro - sia pure con diverse modalità - anche gli altri due disegni di legge; il comma 2 definisce i compiti ed i doveri corrispondenti al predetto riconoscimento (in particolare si prevede che ai ricercatori sia affidata la responsabilità didattica di corsi di cui non siano titolari professori ordinari o associati, ovvero regolari attività didattiche funzionali agli obiettivi formativi dei corsi di studio, ferma evidentemente restando la facoltà di attribuire affidamenti e supplenze); il comma 3 sopprime la distinzione fra ricercatori confermati e non, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il comma 4 consta di due parti: la prima, contenuta anche negli altri disegni di legge, estende ai ricercatori le disposizioni in materia di verifiche periodiche attualmente vigenti per i professori ordinari ed associati e la seconda abroga il limite massimo di attività didattica a duecento ore per i ricercatori che abbiano optato per il tempo definito (a tale riguardo, egli sottolinea la difficoltà tecnica di procedere alla unificazione del regime di attività dei ricercatori in assenza di una analoga disposizione per le altre categorie di docenti). Il comma 5 si suddivide anch'esso in due parti: la prima disciplina la partecipazione dei ricercatori agli organi di governo delle università, con espressa esclusione dei consigli di facoltà, mentre la seconda rinvia la definizione dei compiti dei ricercatori nella gestione della ricerca agli statuti universitari; il comma 6 si riferisce infine all'insegnamento delle materie non militari nelle accademie militari e negli istituti di formazione delle forze armate, insegnamento che potrà essere attribuito ai ricercatori confermati (benché tale specifica figura sembrasse soppressa dal comma 3).
Il relatore illustra quindi analiticamente il disegno di legge n. 3554, osservando che l'articolo 1, corrispondente al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399, conferisce ai ricercatori la terza fascia di docenza: al riguardo, egli rimarca che tale disposizione, a differenza del disegno di legge n. 3399, fa riferimento ai soli ricercatori confermati ed istituisce altresì il ruolo unico della docenza. L'articolo 2, al comma 1, attribuisce ai ricercatori compiti simili a quelli loro attribuiti dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399; al comma 2, sono dettate disposizioni analoghe a quelle del comma 4, prima parte, del disegno di legge n. 3399; al comma 3 si definiscono le modalità di partecipazione dei ricercatori agli organi di governo universitari con espressa previsione, a differenza di quanto disposto dall'analogo comma 5, primo periodo, dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399, della loro partecipazione ai consigli di facoltà; al comma 4, si dettano norme analoghe a quelle previste al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399, in ordine alla partecipazione dei ricercatori alla gestione della ricerca; al comma 5 è infine disciplinato l'insegnamento delle materie non militari nelle accademie delle forze armate, analogamente a quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399. L'articolo 3 abroga infine - analogamente al comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399 - il limite massimo delle duecento ore per le attività didattiche dei ricercatori a tempo definito, determinando peraltro una possibile contraddizione con quanto disposto dall'articolo 1.
Il relatore illustra infine analiticamente il disegno di legge n. 3477, rilevando che l'articolo 1, relativo all'articolazione in tre fasce del ruolo dei professori universitari, rappresenta in realtà una norma di riforma dello stato giuridico della docenza. L'articolo 2 è ad esso consequenziale ed estende ai ricercatori le norme attualmente vigenti per i docenti ordinari ed associati, ivi comprese quelle relative all'elettorato attivo e passivo. L'articolo 3 reca norme in realtà già in vigore, per la copertura dei posti di ricercatore. L'articolo 4 dispone poi che i ricercatori confermati in servizio possano essere inquadrati nella terza fascia della docenza sulla base di una semplice domanda in tal senso. L'articolo 5 definisce invece i compiti didattici dei ricercatori, precisando che per essi si utilizzano tutti gli insegnamenti ufficiali, eventualmente ricorrendo a sdoppiamenti. L'articolo 6 si riferisce al trattamento economico dei ricercatori, pari al 90 per cento di quello degli associati il quale, a sua volta, deve essere pari al 90 per cento di quello dei professori ordinari. L'articolo 7 è anch'esso consequenziale all'articolo 1 e si riferisce alla gestione e al coordinamento della ricerca scientifica. L'articolo 8 reca una norma anomala, che impone - potenzialmente in contrasto con i principi dell'autonomia universitaria - agli atenei di adeguare i propri statuti alla nuova normativa entro un breve lasso di tempo. L'articolo 9 detta infine le norme di copertura finanziaria.
Conclusa l'illustrazione analitica dei testi, il relatore esorta il Governo a non disconoscere l'impegno preso dalla compagine governativa precedente e ad attivarsi per una sollecita approvazione della riforma in esame, tanto più che un riordino complessivo della docenza incontrerebbe difficoltà tecniche e finanziarie tali da escludere una soluzione in tempi brevi; occorre invece individuare una soluzione accettabile che disinneschi l'altrimenti inevitabile esplosione della legittima indignazione dei ricercatori. Ciò appare prioritario rispetto alla soluzione del problema dei tecnici laureati - problema determinato fra l'altro dalla debolezza dei docenti universitari i quali hanno preferito avvalersi di personale assunto per altre mansioni - che provocherebbe rivalità difficilmente gestibili.
Conclusivamente, egli propone di richiedere subito alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, affinché il loro
iter
possa procedere parallelamente al disegno di legge n. 2287-
bis
-B; propone altresì di istituire un Comitato ristretto, che possa procedere nei propri lavori anche durante l'imminente sessione di bilancio.
Dopo brevi interventi dei senatori BEVILACQUA e ASCIUTTI, il presidente OSSICINI prende atto dell'orientamento unanime a richiedere alla Presidenza del Senato sia il trasferimento di sede che la deroga, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, onde procedere nella discussione durante la sessione di bilancio; indi rinvia il seguito della discussione congiunta.
IN SEDE DELIBERANTE
(2287-
bis-
B)
Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole
, risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera di richiedere anche per il disegno di legge n. 2287-
bis
-B la deroga ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C07
a
, 0030
o
)
Il PRESIDENTE avverte che - stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea - l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per le ore 16,15 di oggi, è rinviato a domani mattina alle ore 9,15. Avverte altresì che la Commissione è convocata domani mattina alle ore 9,30 per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3662, collegato alla manovra di bilancio.
Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,40.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3564
Art. 1.
Al comma 1, sostituire le parole:
«Per la prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su immobili adibiti a teatro»
con le seguenti
: «In favore degli enti locali e di altri soggetti, proprietari di immobili adibiti a teatro, per gli interventi».
1.1
Bevilacqua, Marri, Pace
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. L'individuazione degli immobili adibiti a teatro da ammettere ai contributi di cui al comma 1 è demandata alle province. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun assessore provinciale alla cultura individua non più di due interventi prioritari e li comunica al Ministro per i beni e le attività culturali per la determinazione del contributo».
1.2
Marri, Bevilacqua, Pace
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-
bis
. L'elenco degli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui al comma 1, è trasmesso, entro trenta giorni, alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere».
1.3
Bevilacqua, Pace, Marri
Al comma 2, capoverso 2-
bis
, sostituire le parole:
«per le finalità di cui al comma 1»
con le seguenti:
«per i lavori di restauro degli immobili adibiti a teatro di proprietà degli enti locali e di altri soggetti».
1.4
Pace, Bevilacqua, Marri
Al comma 2, capoverso 2-
bis
, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».
1.5
Bevilacqua, Marri, Pace
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-
bis
. Alla predisposizione del programma di cui al comma 3 si provvederà con assegnazione prioritaria dei finanziamenti in favore degli immobili adibiti a teatro che necessitano degli interventi più rilevanti e che non hanno ricevuto finanziamenti statali negli ultimi cinque anni.»
1.6
Marri, Pace, Bevilacqua
Art. 2.
Sopprimere l'articolo.
2.1
Bevilacqua, Pace
In subordine all'emendamento 2.1, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole
: «4 miliardi»
con le seguenti
: «2 miliardi».
2.2
Bevilacqua, Pace
Art. 4.
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari). -
1. Il completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari è dichiarato di interesse nazionale in quanto ha per oggetto cose sottoposte a tutela ai sensi della legge 1
o
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, individuate quali cose che necessitano di intervento di restauro ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed in quanto il teatro Petruzzelli è riconosciuto quale “teatro di tradizione” con legge 14 agosto 1967, n. 800.
2. Per l'attuazione dello scopo di cui al comma 1 è concesso un contributo straordinario di lire 16 miliardi per il 1998.
3. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è erogato, previa convenzione con la proprietà privata, in favore della Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” costituita con atto pubblico in Bari il 29 luglio 1993. Il Ministro competente provvede con proprio decreto al riconoscimento della Fondazione, conferendole la personalità giuridica ed approvandone l'attuale statuto, e provvede a nominare un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione.
4. La Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” opererà nell'ambito delle stesse procedure già adottate per le attività di recupero promosse dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1994 e del 27 dicembre 1994».
4.1
Bucciero
In subordine all'emendamento 4.1, sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari). -
1. Il completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari è dichiarato di interesse nazionale in quanto ha per oggetto cose sottoposte a tutela ai sensi della legge 1
o
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, individuate quali cose che necessitano di intervento di restauro ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed in quanto il teatro Petruzzelli è riconosciuto quale “teatro di tradizione” con legge 14 agosto 1967, n. 800.
2. Per l'attuazione dello scopo di cui al comma 1 è concesso un contributo straordinario di lire 6 miliardi per il 1998 e lire 10 miliardi per l'anno 1999.
3. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è erogato, previa convenzione con la proprietà privata, in favore della Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” costituita con atto pubblico in Bari il 29 luglio 1993. Il Ministro competente provvede con proprio decreto al riconoscimento della Fondazione, conferendole la personalità giuridica ed approvandone l'attuale statuto, e provvede a nominare un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione.
4. La Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” opererà nell'ambito delle stesse procedure già adottate per le attività di recupero promosse dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1994 e del 27 dicembre 1994».
4.2
Bucciero
In subordine, sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. -
(Completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari). -
1. Il completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari è dichiarato di interesse nazionale in quanto ha per oggetto cose sottoposte a tutela ai sensi della legge 1
o
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, individuate quali cose che necessitano di intervento di restauro ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed in quanto il teatro Petruzzelli è riconosciuto quale “teatro di tradizione” con legge 14 agosto 1967, n. 800.
2. Per l'attuazione dello scopo di cui al comma 1 è concesso un contributo straordinario di lire 6 miliardi per il 1998 e lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è erogato, previa convenzione con la proprietà privata, in favore della Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” costituita con atto pubblico in Bari il 29 luglio 1993. Il Ministro competente provvede con proprio decreto al riconoscimento della Fondazione, conferendole la personalità giuridica ed approvandone l'attuale statuto, e provvede a nominare un suo rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione.
4. La Fondazione “Messeni Nemagna-ONLUS” opererà nell'ambito delle stesse procedure già adottate per le attività di recupero promosse dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1994 e del 27 dicembre 1994».
4.3
Bucciero