ISTRUZIONE (7ª)
MARTEDI' 5 OTTOBRE 1999
351ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,10.


SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, C07a, 0009°)

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di benvenuto al senatore Pappalardo, che entra a far parte della Commissione, formulando i più vivi auspici di una proficua collaborazione.
Rivolge altresì un caloroso saluto alla senatrice Bruno Ganeri, che partecipa nuovamente ai lavori della Commissione dopo una lunga assenza dovuta a ragioni di salute.

Alle parole del Presidente, si associa la Commissione unanime.


IN SEDE REFERENTE

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri
(56) BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico
(560) LORENZI. - Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria
(1636) Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni
(2416) D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici
(2977) BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole
(3126) BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria
(3740) TONIOLLI. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica
(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE informa di aver formalmente invitato la Commissione bilancio ad esprimersi in ordine alla sussistenza di oneri finanziari in relazione ai provvedimenti in titolo, al fine di un eventuale prosieguo del loro esame anche nel corso dell'imminente sessione di bilancio.
Informa altresì che, sui provvedimenti in titolo, il Servizio Studi del Senato ha curato un'interessante Nota, come sempre puntuale ed analitica, che è a disposizione dei senatori ed esprime, a nome della Commissione, apprezzamento per il costante sostegno prestato dal Servizio studi.

Il senatore DONISE riferisce congiuntamente alla Commissione sui disegni di legge in titolo, richiamando anzitutto l'approfondito lavoro della Camera dei deputati sull'originario testo del Governo (atto Camera n. 3952), che ha condotto ad una equilibrata sintesi fra questo e le altre proposte di legge, d'iniziativa parlamentare, conclusivamente piuttosto distante dalla proposta governativa. Non si può tuttavia non rilevare, prosegue, che – soprattutto nella fase finale – la discussione presso la Camera ha risentito delle tensioni politiche più generali, sì da rendere impossibile quell'ulteriore lavoro di perfezionamento pur auspicato sia dal Governo che dalla maggioranza. Perviene così al Senato il disegno di legge n. 4216, che senz'altro ingenera motivi di insoddisfazione e di dubbio, e che spetta ora a questo ramo del Parlamento valutare in piena autonomia e con alto senso di responsabilità. Occorre infatti, da un lato, rispettare il lavoro già compiuto, nella consapevolezza che un "insabbiamento" del provvedimento non sarebbe compreso dalla società civile e, dall'altro, adoperarsi per ogni sua possibile modifica migliorativa, in un clima di aperto confronto sui contenuti e con l'esclusione di qualunque tentazione di "blindatura" del testo. Né va dimenticato che già altri importanti tasselli della riforma scolastica sono stati collocati, come l'innalzamento di un anno dell'obbligo scolastico, l'elevamento del diritto formativo al diciottesimo anno di età, la disciplina di una formazione tecnica superiore non universitaria e la contrattualizzazione di aspetti significativi dello stato giuridico dei docenti.
Il relatore passa quindi ad esaminare dettagliatamente i singoli disegni di legge d'iniziativa parlamentare all'esame della Commissione, riservandosi di illustrare per ultimo quello proveniente dalla Camera dei deputati.
Il disegno di legge n. 56, d'iniziativa dei senatori Brienza ed altri, presentato nel lontano maggio 1996, prevede l'innalzamento dell'obbligo scolastico a dieci anni e, lasciando immutato l'ordinamento della scuola elementare e di quella media, si concentra su un nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, dettando fra l'altro disposizioni sull'attivazione di corsi mirati per il proscioglimento dall'obbligo, sull'istituzione di corsi post-secondari di perfezionamento e specializzazione, sulla canalizzazione degli accessi universitari secondo criteri di affinità e congruità con gli studi secondari, nonché sull'aggiornamento del personale docente e non docente. Esso affida altresì ad un provvedimento di natura secondaria la definizione analitica di orari e programmi.
Quanto al disegno di legge n. 1636, dei senatori Athos De Luca ed altri, esso ricalca prevalentemente le linee seguite dal disegno di legge n. 56, dettando in particolare disposizioni per incentivare la formazione permanente, per migliorare il rapporto scuola-lavoro e per contrastare l'esosità dei prezzi dei libri scolastici.
Il disegno di legge n. 560, del senatore Lorenzi, riordina invece contestualmente l'ordinamento scolastico e quello universitario, in chiave decisamente europea. In particolare, il senatore Lorenzi richiama l'esempio del Belgio, in cui le tre comunità linguistiche federate (francese, fiamminga e tedesca) godono di competenze autonome sui propri sistemi scolastici, con il solo vincolo del rispetto dei principi costituzionali. A proposito di tale disegno di legge, il relatore tiene a sottolineare che esso è l'unico a disporre l'innalzamento dell'obbligo scolastico di un solo anno, come di fatto realizzato con la legge n. 9 di quest'anno, nonché l'articolazione dei cicli scolastici in trienni: esso prevede infatti un primo ciclo, corrispondente alla scuola materna, dai tre ai sei anni; un ciclo elementare dai sei ai nove anni; un ciclo superiore di primo livello dai nove ai dodici anni ed infine un ciclo superiore di secondo livello dai dodici ai quindici anni. Il disegno di legge prevede altresì una prima scuola di diploma universitario, anch'essa caratterizzata da un ciclo triennale.
Quanto al disegno di legge n. 2416, dei senatori D'Onofrio ed altri, esso riproduce quello presentato, sempre al Senato, nella scorsa legislatura, dallo stesso senatore D'Onofrio in qualità di Ministro della pubblica istruzione del Governo Berlusconi. Anch'esso fissa principi informativi di carattere generale e linee portanti complessive, rinviando alla normativa secondaria la disciplina di dettaglio. Punti qualificanti del provvedimento sono: l'innalzamento dell'obbligo scolastico a dieci anni, da assolversi nel primo biennio della scuola secondaria superiore ovvero in istituti di formazione professionale; il ruolo sia di formazione che di istruzione attribuito alla scuola secondaria superiore; l'individuazione di un ciclo unitario di cinque anni finalizzato alla formazione universitaria e post-secondaria; la permanenza delle scuole ad ordinamento speciale con possibilità di passaggi fra vari ordinamenti; la previsione di un piano straordinario di aggiornamento per il personale scolastico.
Il disegno di legge n. 2977, dei senatori Brignone ed altri, richiama fin dall'intitolazione l'autonomia delle scuole e segue uno schema assai preciso, articolato in cicli prevalentemente biennali: un primo ciclo biennale dell'infanzia, quattro cicli biennali di scuola primaria, un ciclo triennale di scuola secondaria di primo grado e un ciclo biennale di scuola secondaria di secondo grado. A tali ultimi due cicli corrispondono due cicli (il primo triennale e il secondo biennale) di formazione professionale di primo e secondo grado. Il disegno di legge si caratterizza per una grande flessibilità, valorizza significativamente la funzione degli enti locali e si muove nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole scuole.
Il disegno di legge n. 3126, dei senatori Bevilacqua e Marri, dispone invece una articolazione dettagliata e precisa del nuovo ordinamento scolastico, recando norme minute (nei suoi ben sessantanove articoli) in ordine agli orari, all'organizzazione e alla disciplina della scuola. Partendo dal presupposto che la riforma dei cicli non sia ormai più rinviabile, esso contiene tuttavia, nella relazione introduttiva, una contraddizione in ordine alla valutazione dell'attuale ordinamento della scuola materna che il relatore non può esimersi dal rilevare. Il disegno di legge riconosce peraltro l'incongruenza di mantenere distinto il ciclo elementare da quello medio e si esprime in favore di una più appropriata continuità didattica ed educativa. In particolare, esso prevede due cicli di otto anni complessivi caratterizzati, il primo, da un docente prevalente per le discipline principali affiancato da docenti specifici e, il secondo, dall'anticipazione di alcune discipline proprie degli studi liceali. Quanto al ciclo superiore, esso si articola in un biennio di orientamento e in un triennio di indirizzo. Il disegno di legge introduce altresì la scuola superiore del lavoro, cui viene attribuito un significativo ruolo di raccordo fra istruzione e formazione, articolata in un apprendistato da tenersi presso le industrie e in lavori di pubblica utilità.
Il disegno di legge n. 3470 del senatore Toniolli contiene infine una appassionata perorazione della scuola e della funzione docente, ma risulta complessivamente datato, atteso che pare individuare in un ritorno a schemi del passato la chiave per risolvere l'innegabile situazione di crisi oggi attraversata dall'ordinamento scolastico. Esso prevede una fase didattica primaria, sostanzialmente corrispondente alla scuola elementare, una fase didattica media, articolata in più percorsi disciplinari per favorire l'orientamento degli alunni, e una fase didattica conclusiva, che porta a termine il ciclo obbligatorio. A ciò fa seguito il secondo segmento del ciclo secondario, della durata di un triennio, cui si accede dopo un esame di idoneità. Il disegno di legge ribadisce altresì il principio generale del concorso pubblico per il reclutamento del personale docente, prevede una commissione formata da docenti, presidi ed ispettori per la definizione dei programmi di insegnamento e detta norme per il riordino degli organi collegiali.
Esaurita l'illustrazione dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, il relatore si sofferma su quello approvato dalla Camera dei deputati che, a suo giudizio, si caratterizza per una maggiore stringatezza. Nel ricordare il ritardo colpevole con cui l'Italia si approssima al riordino dei cicli scolastici, la pesante eredità del passato che ha determinato un livello culturale complessivo assai basso, nonché i pericoli – comuni ad altri Paesi - di un crescente analfabetismo di ritorno, egli richiama la debolezza dell'identità culturale italiana, dovuta non solo alla fragilità della costruzione statale unitaria, ma anche alla lentezza della diffusione della scuola dell'obbligo, che ha impedito il radicamento del senso di appartenenza ad una identità socio-culturale. Occorre pertanto, sottolinea, ricostruire una forte identità nazionale proprio a partire dalla scuola, il cui ordinamento superiore in particolare è rimasto sostanzialmente impermeabile a qualunque vento di modifica dall'inizio del secolo ad oggi. Nel richiamare la significativa esperienza delle sperimentazioni adottate a seguito dei lavori della Commissione Brocca, il relatore invoca pertanto un quadro unitario di obiettivi e di linee portanti, relativo a tutti gli ordini di scuola, che consenta un riordino unitario dell'ordinamento scolastico.
Quanto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, egli ricorda che – dopo la scuola dell'infanzia - esso prevede sette anni di scuola di base, con l'unificazione della scuola elementare e di quella media in un ciclo primario e la riduzione della sua complessiva durata di un anno; a ciò fa seguito la scuola secondaria, articolata in un biennio e in un successivo triennio. Specifiche norme sono poi rivolte alla formazione permanente degli adulti, al fine di estendere la scolarità a quella significativa porzione di popolazione adulta in possesso della sola licenza elementare, nonché di contrastare il fenomeno degli abbandoni scolastici.
Il relatore si sofferma quindi dettagliatamente sull'articolato del disegno di legge n. 4216. L'articolo 1 individua le finalità del sistema educativo di istruzione e di formazione e ne riassume l'articolazione. L'articolo 2 è dedicato alla scuola dell'infanzia, mentre l'articolo 3 individua in particolare le finalità della scuola di base. Nel richiamarle analiticamente, egli osserva che la mera lettura del comma 2 di tale articolo è sufficiente a fugare il dubbio – da talune parti sollevato – che il provvedimento non fornisca adeguate indicazioni in ordine alle finalità e ai contenuti del riordino prefigurato. Analogamente, l'articolo 4 reca le finalità della scuola secondaria, eliminando ogni possibile equivoco in ordine al paventato appiattimento e livellamento egualitaristico sotteso al riordino. Al contrario, la scuola secondaria è infatti finalizzata al riconoscimento del merito e tende a riqualificare il sistema della formazione professionale, in stretto rapporto con le regioni. A tale proposito, richiama con forza i contenuti innovativi del comma 4 di tale articolo.
Quanto alle critiche comparse sulla stampa vaticana, e riportate dalla stampa nazionale, in ordine al progetto di riordino elaborato dalla Camera dei deputati, egli ritiene che si tratti di posizioni aprioristiche, peraltro affiancate nella stessa testata – ricorda – da giudizi assai meno severi. Né va dimenticato, prosegue, che l'articolo 6 impone al Governo di presentare al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, sul quale le Camere sono chiamate a deliberare con espresso riferimento alle sue singole parti. I dettagli della riforma sono pertanto ancora tutti da scrivere, nell'ambito di un sereno confronto fra il Governo, Parlamento e mondo della scuola, cui tutti sono chiamati a concorrere attivamente.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore Donise per l'esauriente lavoro di comparazione fra i diversi testi all'esame della Commissione.

Il senatore LORENZI – con riferimento al disegno di legge n. 560 da lui presentato - lamenta che, nel frontespizio, non compaia l'indicazione che si tratta della ripresentazione di un suo identico testo già presentato nella passata legislatura.

Il PRESIDENTE prende atto di tale lamentela, ma comunica che ciò non è purtroppo previsto né dal Regolamento né dalla prassi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07a, 0124°)

Il senatore MARRI auspica che, non appena conclusa l'ormai imminente sessione di bilancio, la Commissione riprenda con sollecitudine l'esame del disegni di legge nn. 662 e abbinati, recanti norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, atteso che già da tempo è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato presentato dal relatore Occhipinti e assunto a base della discussione con il contributo determinante dell'opposizione.

Il PRESIDENTE prende atto di tale sollecitazione, assicurando che se ne farà interprete nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dedicato alla programmazione dei lavori della Commissione. Ricorda tuttavia che sugli emendamenti presentati non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a e 5a, le quali d'altra parte non potranno esprimerli durante la prossima sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 16,25.