GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 APRILE 2001
724ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SENESE
Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE REFERENTE
(5049)
Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace
(Seguito e conclusione dell’esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente SENESE avverte che si passerà all’esame degli emendamenti che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge.
Il senatore Antonino CARUSO, intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 1.4 e 1.3, manifesta perplessità per il fatto che il decreto-legge in conversione sia stato emanato solo il 2 aprile 2001, osservando come la proroga disposta con tale provvedimento sia motivata, tra l’altro, dall’insufficienza dell’attuale organico dei giudici di pace – sarebbero oggi in servizio 2.500 giudici di pace a fronte dei 4.700 necessari – e come tale circostanza dovesse essere nota al Governo da non poco tempo.
Il decreto-legge rinvia l’entrata in vigore del decreto-legislativo n. 274 del 2000 dal 4 aprile 2001 al 1º ottobre dello stesso anno, adottando una soluzione che sembra non tenere conto del fatto che nel periodo di tempo considerato si succederanno prima le elezioni politiche e poi la pausa estiva, cosicché la data prevista non appare opportuna implicando il rischio concreto che il prossimo Governo si trovi nella necessità di dover emanare un nuovo decreto-legge per rinviare ulteriormente l’entrata in vigore della normativa in questione. Proprio in considerazione di tali rilievi ritiene senz’altro preferibile la soluzione prospettata con l’emendamento 1.3 di cui egli è primo firmatario.
Il presidente SENESE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l’emendamento 1.2.
Il senatore PREIONI aggiunge la sua firma all’emendamento 1.1 e rinuncia ad illustrarlo.
Il relatore FASSONE sottolinea come il Governo si sia trovato nella necessità di adottare il decreto-legge in titolo a ridosso della scadenza del prossimo 4 aprile in ragione del fatto che le procedure per la nomina dei nuovi giudici di pace si sono rivelate più complesse del previsto, tra l’altro anche a causa degli adempimenti derivanti dalle modifiche alla normativa in materia di incompatibilità introdotte con la legge n. 468 del 1999. La scelta della data del 1º ottobre 2001 appare poi giustificata dal fatto che i tirocini attualmente in corso termineranno presumibilmente nel settembre del corrente anno.
Peraltro, un rinvio di portata limitatamente più ampia di quello contemplato dal decreto-legge in conversione potrebbe essere opportuno al fine di consentire la completa predisposizione di tutti gli adempimenti organizzativi necessari, in particolare, per consentire l’applicabilità delle disposizioni in materia di lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000. Propone pertanto una riformulazione dell’emendamento 1.1 nel senso di sostituire in esso la data del 31 dicembre 2001 con quella del 2 gennaio 2002.
Il senatore PREIONI modifica l’emendamento 1.1 nel senso suggerito dal relatore Fassone, sostituendo le parole «31 dicembre 2001» con le altre «2 gennaio 2002».
Il
relatore FASSONE esprime parere favorevole sull’emendamento 1.1 come da ultimo modificato e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.
Concorda il sottosegretario di Stato MAGGI.
Dopo che il presidente SENESE ha constatato la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.4 e 1.3, quest’ultimo di contenuto identico all’emendamento 1.2.
Posto ai voti è approvato l’emendamento 1.1 come modificato.
Il presidente SENESE dichiara improponibile l’emendamento 1.0.1 ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento.
Il senatore PETTINATO manifesta perplessità sulla decisione testé assunta dalla Presidenza.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore Fassone a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo con la modifica ad esso apportata nel corso dell’esame, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
(5050)
Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato
(Seguito e conclusione dell’esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Si passa all’esame di un unico emendamento che si intenderà riferito all’articolo 1 del decreto-legge.
Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare l’emendamento 1.1.
Il relatore PETTINATO esprime parere contrario sull’emendamento 1.1.
Concorda il sottosegretario MAGGI.
Dopo che il presidente SENESE ha constato la presenza del numero legale, posto ai voti è respinto l’emendamento 1.1.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore Pettinato a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 10.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 5049
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.4
Caruso, Pera, Bucciero, Centaro
Ai commi 1 e 2 sostituire la data
«2001»
con l’altra
«2002».
1.3
Caruso, Pera, Bucciero, Centaro
Ai comma 1 e 2 sostituire le parole
«1º ottobre 2001»
con le altre
«30 aprile 2002».
1.2
Scopelliti, Pera, Centaro, Greco
Ai commi 1 e 2, sostituire le parole
«1º ottobre 2001»
con le seguenti
«30 aprile 2002».
1.1
Scopelliti, Pera, Centaro, Greco
Ai commi 1 e 2, sostituire le parole
«1º ottobre 2001»
con le seguenti
«31 dicembre 2001».
1.0.1
Pettinato
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-
bis.
1. Per far fronte alla necessità di garantire, in particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, e per sopperire alla carenza di organico del personale amministrativo presso goi uffici giudiziari e i centri della giustizia minorile, alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato in base alla legge 18 agosto 2000, n. 242, il Ministero della giustizia è autorizzato a prorogare per ulteriori 18 mesi tali contratti».
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 5050
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.1
Milio
Sopprimere l’articolo.