334
a
Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
OSSICINI
Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Guerzoni e per la pubblica istruzione Delfino.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE DELIBERANTE
(2881)
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli
(132)
MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti
(179)
MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
(1116)
COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori
(1437)
NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado
(2265)
SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali
(2315)
SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica
- e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti
(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2881; assorbimento dei disegni di legge nn. 132, 179, 1116, 1437, 2265 e 2315)
Il PRESIDENTE rammenta che la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta, cui tutti i Gruppi avevano consentito, di trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge in titolo, avanzata dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente, che aveva condotto all'approvazione di un nuovo testo per il disegno di legge n. 2881 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 25 maggio 1999).
Propone quindi che la Commissione dia per acquisite le fasi procedurali svoltesi in sede referente ed assuma quale testo base quello predisposto in tale sede, passando senz'altro al suo esame.
Senza discussione, conviene la Commissione.
Interviene il relatore ASCIUTTI per dare notizia degli emendamenti da lui presentati, i quali hanno prevalentemente carattere tecnico e di recepimento delle indicazioni formulate dalla Commissione bilancio. In particolare l'emendamento 2.8 è volto a specificare che le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, contemplate dal disegno di legge, possono attivare corsi di formazione musicale coreutica di base (sì da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore) fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme in materia. Con l'emendamento 8.1, nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano il perseguimento delle finalità poste con il presente provvedimento è realizzato in conformità dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Rinuncia ad illustrare tutti gli altri emendamenti a sua firma.
Su tutti gli emendamenti, presentati dal relatore, esprime parere favorevole il sottosegretario GUERZONI.
Si passa alla votazione degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.
La Commissione approva senza discussione l'articolo 1.
Si passa all'articolo 2.
La Commissione approva senza discussione, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.1, 2.9, 2.10, 2.2, 2.3 e 2.11. È inoltre approvato l'articolo 2, così come modificato.
Si passa all'articolo 3.
Gli emendamenti 3.2 e 3.1 sono approvati dalla Commissione senza discussione, con distinte votazioni, così come è approvato l'articolo 3, come modificato.
Sono quindi approvati, con distinte votazioni e senza discussione, gli articoli 4, 5, 6 e 7. Passandosi all'articolo 8, è inoltre approvato l'emendamento 8.1 nonché, con successiva votazione, l'articolo 8, così come modificato.
La Commissione indi approva l'emendamento 9.1 nonché, con distinta votazione, l'articolo 9, come modificato.
Concluso l'esame degli articoli, la Commissione approva il testo del disegno di legge n. 2881 nel suo complesso, così come emendato, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 132, 179, 1116, 1437, 2265 e 2315, nonchè della petizione n. 129.
Il PRESIDENTE dichiara altresì concluso l'esame del voto regionale n. 153.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato (n. 493)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 78: favorevole con osservazione)
(R139 b00, C07
a
, 0054
o
)
Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra lo schema di regolamento in esame, il quale reca modifiche a un precedente decreto ministeriale (n. 507 dell'11 dicembre 1997) attuativo della legge n. 78 del 1997, la quale ha soppresso la tassa d'ingresso nei musei statali. Sulla base dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione del decreto sopra ricordato, sono ora proposte dal Governo alcune agevolazioni in favore di particolari categorie di soggetti, per quanto concerne appunto l'ingresso ai musei e agli altri luoghi espositivi dello Stato.
In particolare, lo schema estende la disciplina dell'ingresso gratuito a tutti i cittadini dell'Unione europea (non solo, quindi, ai cittadini italiani) che abbiano meno di diciotto anni o più di sessantacinque anni di età. È inoltre consentito l'ingresso gratuito a gruppi o comitive di studenti di scuole, statali e non statali, non solo italiane ma anche di altri Paesi dell'Unione europea. Ancora, è estesa la disciplina dell'ingresso gratuito ai docenti ed agli studenti delle università statali delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, nonché ai docenti ed agli studenti delle Accademie di belle arti.
Da ultimo, è stabilita la riduzione del 50 per cento dell'importo del biglietto per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali. È infine previsto che le disposizioni sull'ingresso gratuito si applichino ai cittadini non facenti parte dell'Unione europea a condizione di reciprocità.
Rileva conclusivamente come lo schema risulti condivisibile nel suo impianto, posta l'esigenza di estendere la prospettiva europea anche all'ambito dei beni culturali museali. Sottolinea tuttavia l'opportunità di non limitare solo a taluni indirizzi universitari la disciplina dell'ingresso gratuito, rifuggendo così da una logica frammentaria ed eccessivamente subalterna ad una settorialità degli interessi. Per questo profilo, pertanto, è auspicabile una modifica delle disposizioni recate dallo schema in esame, che per le rimanenti sue disposizioni è invece apprezzabile, nell'auspicio di una sempre maggiore e più convinta fruizione dei beni museali da parte dei cittadini e di un progressivo allargamento della consapevolezza critica, della quale i beni culturali siano vero momento di formazione, non già decorativo ornamento.
Il senatore ASCIUTTI concorda con l'esposizione del relatore, in particolare per quanto riguarda l'auspicata soppressione del riferimento ad alcuni specifici percorsi universitari ai fini delle agevolazioni per accedere ai monumenti e musei dello Stato.
Parimenti concorde con la prospettata eliminazione delle limitazioni recate dallo schema, ai fini del libero accesso di docenti e studenti di tutte le facoltà universitarie, si dichiara il senatore BEVILACQUA.
La Commissione indi - previa verifica da parte del PRESIDENTE del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento - approva la proposta del relatore di parere favorevole, con l'osservazione volta a sopprimere (alla lettera
g)
dell'articolo unico dello schema) il riferimento alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore» (n. 507)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C07
a
, 0055
o
)
Il relatore DONISE illustra lo schema in titolo, volto a dare applicazione all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 («collegato» 1999). Quella disposizione legislativa ha dettato norme in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché di fornitura di libri di testo, anche in comodato, agli studenti della scuola secondaria superiore. Ha inoltre previsto taluni requisiti, richiesti affinché gli studenti possano accedere a tale provvidenza, così come ha stanziato la somma di 200 miliardi per l'anno 1999. A tale impianto dispositivo dà ora attuazione lo schema in esame. Di questo, l'articolo 1 stabilisce i soggetti beneficiari, secondo criteri per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare dello studente individuati con l'articolo 2. L'articolo 3 definisce poi taluni profili procedimentali, tra i quali è da rimarcare la scadenza, fissata per il 30 settembre 1999, entro la quale le regioni sono chiamate a trasmettere i piani di riparto dei fondi. Ove tali piani non siano trasmessi, la legge n. 448 sopra citata prevede che le somme siano direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con quello della pubblica istruzione. Per questo riguardo, la Conferenza Stato-regioni fa presente l'opportunità che il termine sopra indicato sia dilazionato al 30 ottobre 1999, pur se la previsione recata dallo schema - egli di contro rileva - appare del tutto congrua.
Dopo avere sottolineato come i fondi sopra detti siano comunque da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli già attualmente erogati, ricorda altresì alcune osservazioni espresse nel parere sul presente schema formulato del Consiglio di Stato, il quale esorta a ricondurre anche formalmente alla volontà del Presidente del Consiglio la deliberazione circa la materia in esame e rileva come rimanga demandata alle attribuzioni delle regioni la regolamentazione dell'acquisizione dei libri da parte degli studenti, così come del pagamento ai librai. In effetti, per tale profilo - conclude il relatore - potrebbe essere opportuna una maggiore definizione da parte dello schema, soprattutto ove e fin quando non sia approvata una specifica normativa da parte delle regioni. Il parere ch'egli propone è ad ogni modo favorevole.
Si apre il dibattito.
Il senatore ASCIUTTI chiede chiarimenti sulle modalità di determinazione del reddito annuo equivalente, esprimendo altresì perplessità per la detrazione prevista all'articolo 2, comma 3, lettera
a)
dello schema, per quanti risiedano in abitazioni in locazione: il fatto di risiedere in una abitazione in affitto non è necessariamente indice di basso reddito. Ribadisce poi le perplessità già manifestate in passato sull'istituto del comodato per i manuali scolastici, a suo avviso vera aberrazione, poiché il possesso dei libri riveste di per sé un valore culturale.
Il senatore MONTICONE concorda con le valutazioni positive del relatore sullo schema di decreto, del quale sottolinea il grande rilievo sociale. Chiede un chiarimento circa la spettanza a decidere sulla gratuità totale o parziale della fornitura dei libri.
Il senatore BEVILACQUA pone lo stesso quesito, dichiarando poi di ritenere del tutto insufficiente la previsione relativa agli alunni riconosciuti con handicap grave.
Il senatore TONIOLLI, nel concordare con i rilievi del senatore Asciutti, rileva che le agevolazioni sono connesse esclusivamente a criteri di reddito, mancando ogni valutazione relativa al merito scolastico degli alunni destinatari dei benefici. Il riferimento ad un tetto reddituale per i nuclei familiari, poi, rischia di comportare conseguenze ingiuste per le famiglie che si trovano al margine del suddetto limite di reddito.
Il senatore MASULLO, nell'associarsi al giudizio del relatore, richiama le preoccupazioni espresse dalle associazioni dei librai, cui potrebbe sovvenirsi modificando il comma 5 dell'articolo 3 nel senso di precisare che lo sconto ivi previsto è effettuato dai librai.
Anche la senatrice MANIERI manifesta consenso con il relatore, esprimendo in particolare apprezzamento per i parametri adottati, propri di un intervento che si inquadra nel sistema del
welfare
, con specifico riferimento al reddito minimo familiare - invero prossimo alla soglia della povertà - e alle famiglie numerose. Anche la distribuzione dei fondi fra le regioni, effettuata alla luce della percentuale di famiglie a basso reddito presenti in ciascuna, merita un giudizio pienamente favorevole. Infine, invita il Governo a non modificare i tempi di attuazione del provvedimento, ancorché molto serrati, se si intende conseguire gli obiettivi voluti.
Il senatore MARRI concorda nel giudizio negativo del senatore Asciutti sul comodato dei libri, osservando che sarebbe preferibile incentivare il loro acquisto attraverso misure che possano calmierarne i prezzi, così come avviene per le scuole elementari.
La senatrice PAGANO sottolinea come il decreto in esame debba collocarsi all'interno dei limiti insuperabili di un quadro legislativo definito dal «collegato» del 1999 e di uno stanziamento di soli 200 miliardi. D'altra parte, proprio la norma sui libri di testo del «collegato» ha rappresentato un significativo progresso rispetto al passato, ampliando il beneficio della fornitura totalmente o parzialmente gratuita dei libri di testo a tutta la fascia dell'obbligo. Per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la scarsità dei fondi disponibili ha consentito di prevedere per ora solo il comodato. Non vi è dubbio comunque - conclude - che si debba proseguire ulteriormente lungo la strada imboccata.
Dopo una osservazione del senatore RESCAGLIO, il quale rileva come i prezzi dei libri di testo potrebbero essere ridotti ove gli editori limitassero il numero delle copie diffuse in omaggio, replica il sottosegretario DELFINO. Avverte in primo luogo che il Ministero sta lavorando per fornire una risposta positiva ad alcune questioni segnalate dal relatore e - per quanto riguarda la soglia di reddito - fa presente che il suo livello e le modalità di determinazione della situazione economica equivalente sono stati definiti sulla base delle indicazioni della Commissione povertà operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si dichiara comunque disponibile a verificare l'applicabilità di taluni rilievi emersi nel dibattito.
Quanto alla gratuità totale o parziale, la scelta spetta alle regioni, costituzionalmente competenti in materia di diritto allo studio, sulla base delle risorse disponibili e del numero dei beneficiari. Concorda poi sull'esigenza di rispetto, da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati, dei termini sia pur stringenti indicati nello schema di decreto. Il comodato dei libri nelle scuole secondarie superiori - aggiunge - è un primo intervento; conclude infine che il Governo, con il suo provvedimento, non intende affatto turbare un settore importante come quello delle librerie, ma tenta di favorire il più ampio numero di destinatari con risorse limitate.
Il relatore DONISE propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole, con osservazioni relative agli alunni handicappati e all'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 5, onde sovvenire ai timori dei librari.
Previa verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e dopo che i senatori ASCIUTTI e BEVILACQUA hanno annunciato l'astensione rispettivamente dei Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale, la proposta del relatore, posta ai voti, è approvata.
Schema di decreto ministeriale recante: «Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola» (n. 505)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449: esame e rinvio)
(R139 b00, C07
a
, 0056
o
)
Il relatore RESCAGLIO riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, facendo presente che esso si è reso necessario per dare compiuta attuazione all'articolo 40 del provvedimento «collegato» 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449). Tale articolo prevede che, alla data del 31 dicembre 1999, il personale del comparto scuola sia ridotto del 3 per cento rispetto a quello in servizio alla medesima data del 1997. Nel luglio del 1998, con due decreti interministeriali, furono conseguentemente definiti gli organici alle due date suddette e furono indicati i criteri e le modalità necessari per realizzare la riduzione voluta. Il testo in esame si è reso necessario al fine di raggiungere effettivamente la riduzione prevista per il 31 dicembre del corrente anno. Esso reca quindi un complesso di norme e di tabelle, la cui applicazione comporterà varie conseguenze di diverso segno, che il relatore riassume nei seguenti termini. Le dotazioni organiche del personale amministrativo ed ausiliario dei circoli didattici, degli istituti tecnici e professionali, dei convitti ed educandati saranno ridotte di circa 7.000 posti. Le dotazioni organiche del personale amministrativo ed ausiliario delle scuole saranno invece incrementate di 2.650 posti. Nella distribuzione territoriale delle dotazioni per il personale docente delle scuole materne, elementari e medie vi sarà un riequilibrio territoriale, che terrà conto delle zone svantaggiate per condizioni socio-economiche ed orogeografiche, con un aumento di posti rispetto all'organico previsto dai decreti del 1998 ma una diminuzione rispetto a quelli dell'anno scolastico attuale.
Il relatore fornisce quindi analitici elementi sulla evoluzione nelle dotazioni organiche del personale docente nella scuola materna, menzionando in particolare l'emergere di una nuova domanda di scolarizzazione per l'inserimento dei bambini extracomunitari. Quanto agli organici del personale educativo ed ATA dei convitti e degli educandati, le scelte di razionalizzazione compiute dal Ministero comportano la nota dolente di un contenimento degli organici pari a circa 200 posti per il personale educativo e 250 posti per il personale ATA. Nell'istruzione secondaria superiore si sono prodotti alcuni fatti nuovi che comportano, in generale, un maggiore orario di apertura degli istituti rispetto al passato; anche l'attuazione dell'autonomia comporterà una maggiore presenza del personale scolastico. Il relatore prosegue quindi nella illustrazione delle previsioni relative all'organico degli assistenti amministrativi nei circoli didattici e a quello degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, ove si prevede un incremento di circa 900 posti. Infine si sofferma sul problema dell'utilizzazione del personale docente in esubero: si tratta di un nodo non ancora risolto in maniera soddisfacente, dal momento che nell'anno scolastico in corso, su 14.580 docenti in eccedenza si è ottenuto un indice di reimpiego del 33 per cento. Se a tale insoddisfacente risultato può avere concorso la riluttanza di tali docenti ad essere utilizzati in altri insegnamenti, va peraltro sottolineato - conclude il relatore - il contributo che molti di loro hanno offerto operando per il sostegno agli alunni handicappati.
Infine, su proposta del senatore ASCIUTTI, che segnala la necessità di un approfondimento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta della settimana prossima.
La seduta termina alle ore 16,20.
NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 662-703-1376-1411-2965
Art. 1.
(Stato giuridico)
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.
Art. 2.
(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)
1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.
3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 3.
(Reclutamento)
1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.
2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4. dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.
4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento.
5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.
Art. 4.
(Mobilità)
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa col medesimo Ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare la disponibilità per le operazioni di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
Art. 5.
(Norme transitorie e finali)
1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3.
2. Il programma d'esame del primo concorso sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n. 5, lettera c), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.
EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO IN SEDE
REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2881
Art. 2.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole:
«Con decreto del Presidente della Repubblica»
con le seguenti:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
2.4
Asciutti,
relatore
Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole:
«Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1»
inserire le seguenti:
«alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».
2.5
Asciutti,
relatore
Al comma 7, lettera
d
), aggiungere in fine le seguenti parole:
«nonché con altri soggetti pubblici e privati».
2.6
Asciutti,
relatore
Al comma 8, lettera
c
), sostituire le parole:
«formazione tecnico-superiore»
con le seguenti:
«formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,».
2.7
Asciutti,
relatore
Al comma 8, lettera
d
), sostituire le parole:
«fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia,»
con le seguenti:
«fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore,».
2.8
Asciutti,
relatore
Al comma 8, lettera
e)
, premettere le seguenti parole:
«possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una».
2.1
Asciutti,
relatore
Al comma 8, lettera
e
), sostituire le parole:
«che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione»
con le seguenti:
«che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione».
2.9
Asciutti,
relatore
Al comma 8, lettera
f
), dopo le parole:
«formazione tecnica superiore»
inserire le seguenti:
«di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
2.10
Asciutti,
relatore
Al comma 8, lettera
g
), dopo le parole:
«facoltà di convenzionamento»
inserire le seguenti:
«, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione,».
2.2
Asciutti,
relatore
Al comma 8, lettera
h
), dopo le parole:
«facoltà di convenzionamento»
inserire le seguenti:
«, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione,».
2.3
Asciutti,
relatore
Al comma 8, lettera
i
), sostituire le parole:
«nonché le università»
con le seguenti:
«nonché strutture delle università».
2.11
Asciutti,
relatore
Art. 3.
Al comma 1, sopprimere la lettera
e).
3.2
Asciutti,
relatore
Aggiungere in fine il seguente comma:
«4-
bis.
Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.»
3.1
Asciutti,
relatore
Art. 8.
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8 - 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione».
8.1
Asciutti,
relatore
Art. 9.
Al comma 2, dopo le parole:
«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge»
inserire le seguenti:
«, comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera
d)
, nonché all'articolo 4, comma 3,».
9.1
Asciutti,
relatore