221a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MIGONE

Intervengono il professor Augusto Barbera e il professor Giovanni Motzo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03a, 0026o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sulla natura giuridica dell'atto denominato «Il concetto strategico dell'Alleanza» approvato dai Capi di Stato e di Governo partecipanti alla riunione del Consiglio dell'Atlantico del Nord, tenutasi a Washington il 23-24 aprile 1999: audizione del professor Augusto Barbera e del professor Giovanni Motzo
(R048 000, C03a, 0006o)

Il presidente MIGONE avverte che inizia oggi l'indagine conoscitiva che la Commissione ha voluto per approfondire i vari aspetti del documento denominato «Il concetto strategico dell'Alleanza», con tutte le sue implicazioni di diritto internazionale e di diritto costituzionale. Nella seduta odierna si svolgerà l'audizione di due noti costituzionalisti - che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione - i quali si sono occupati, tra l'altro, anche di questioni attinenti alle relazioni internazionali e agli accordi internazionali, sotto il profilo del diritto costituzionale.
Invita quindi il professor Barbera e il professor Motzo a prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il professor Augusto BARBERA, dopo aver ricordato che il Trattato del Nord Atlantico fu stipulato per salvaguardare la libertà dei popoli aderenti e favorire il benessere e la stabilità nella regione dell'Atlantico settentrionale, sottolinea che gli strumenti per raggiungere tali obiettivi sono la cooperazione politica e la reciproca assistenza in caso di attacco armato a uno degli Stati membri. A partire dal 1989, con la caduta del muro di Berlino e la fine del Patto di Varsavia, si è avviata una revisione profonda delle concezioni strategiche dell'Alleanza, i cui momenti principali sono rappresentati dal Consiglio atlantico svoltosi a Roma il 7-8 novembre 1991, nel corso del quale è stato approvato il «Nuovo concetto strategico dell'Alleanza», e l'intervento militare in Bosnia dal febbraio all'aprile 1994.
Già nel Concetto strategico del 1991, al punto 20, si includeva tra i compiti della NATO quello di gestire le crisi che possono mettere in causa la sicurezza dei suoi membri; inoltre, al punto 12, si affermava che la stabilità e la pace nel Mediterraneo e in Medio Oriente sono essenziali per la sicurezza in Europa e - al successivo punto 13 - tra le minacce alla sicurezza dell'Alleanza erano indicati il proliferare delle armi di distruzione di massa, l'interruzione di approvvigionamenti di risorse vitali, nonché atti di terrorismo e sabotaggio. In definitiva, già nel documento del 1991 sono previste le «nuove missioni dell'Alleanza», che si aggiungono all'autodifesa collettiva prevista nell'articolo 5 del Trattato istitutivo.
Parallelamente nel diritto internazionale si è riconsiderata la nozione di «attacco armato» alla luce delle moderne tecnologie, che impongono spesso interventi preventivi al fine di impedire attacchi contro cui sarebbe inefficace una reazione a posteriori; ciò implica anche la necessità di operare al di fuori del territorio degli Stati membri per missioni che hanno comunque una finalità difensiva.
Il professor Barbera ricorda poi che, sin dal Trattato di Washington, ci si chiese se la NATO potesse configurarsi come una delle organizzazioni regionali previste dal capitolo VIII della Carta dell'ONU. Tale tesi non convinse la grande maggioranza degli studiosi, ma è innegabile che successivamente si sia verificata una tendenziale trasformazione da alleanza difensiva a organizzazione di sicurezza collettiva, che ha avuto un momento significativo proprio nell'intervento in Bosnia, autorizzato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, poiché tale autorizzazione implicitamente riconobbe alla NATO un ruolo nel mantenimento della pace e della sicurezza in ambito europeo.
C'è ora da chiedersi se questa evoluzione, che ha gradualmente portato alle nuove concezioni strategiche approvate nel Consiglio atlantico di Washington del 23-24 aprile 1999, richieda una revisione del Trattato istitutivo dell'Alleanza o quanto meno, secondo un'altra tesi, l'evoluzione stessa rappresenti già una revisione de facto. In realtà il consenso unanime di tutti gli Stati membri - dalla quarantesima sessione del Consiglio atlantico svoltasi a Bruxelles il 29-30 maggio 1989 al Consiglio atlantico di Washington dello scorso aprile - dimostra che vi è stata piuttosto un'interpretazione evolutiva del ruolo della NATO e dei suoi compiti.
Se uno degli Stati membri non accettasse tale interpretazione e ritenesse necessaria una modifica formale del Trattato - nel presupposto che una modifica sostanziale fosse già avvenuta - dovrebbe convincere gli altri alleati della necessità di attivare una procedura di revisione, ovvero sarebbe obbligato ad agire unilateralmente, denunciando il Trattato per poi rinegoziarlo con i governi alleati. Viceversa non sembra possibile agire unicamente sul piano del diritto interno, cioè nel caso dell'Italia attivare la procedura prevista dall'articolo 80 della Costituzione per l'autorizzazione parlamentare alla ratifica di accordi internazionali.
Tale via non è percorribile sia per la natura degli atti deliberati dal Consiglio atlantico, che sono accordi in forma semplificata non firmati dai Capi di Stato, sia perché l'articolo 80 della Costituzione fa riferimento esclusivamente ai trattati internazionali e non già agli altri tipi di accordi, che furono anzi esclusi dall'Assemblea costituente con un'espressa votazione. Del resto la prassi costantemente seguita dal Parlamento repubblicano si fonda su un'interpretazione restrittiva dell'articolo 80, che limita la necessità della legge di autorizzazione alla ratifica di trattati firmati dai Capi di Stato e riserva al Governo il monopolio nella presentazione dei relativi disegni di legge.
In conclusione il professor Barbera pone in risalto che nell'ultimo decennio vi sono stati sicuramente grandi cambiamenti nel ruolo della NATO, con il consenso unanime degli Stati membri, in cui il giurista non può non vedere un'interpretazione evolutiva del Trattato istitutivo, avvenuta nemine contra-dicente.

Il professor Giovanni MOTZO fa presente anzitutto che non è sua intenzione ripetere argomentazioni già espresse in altre sedi e in altra veste circa il regime giuridico degli accordi internazionali stipulati dall'Italia in materia di sicurezza (in particolare, fa rinvio al resoconto della seduta della Camera dei deputati svoltasi il 2 agosto 1995). Non ritiene neppure che sia questa l'occasione per approfondire le diverse concezioni del diritto internazionale, ma si limita a segnalare che sembrano riaffiorare teorie già affermatesi negli anni '30 soprattutto nella dottrina tedesca - e in parte, più tardi, in quella anglosassone - le quali riducono il diritto internazionale a una mera risultante dei rapporti di forza.
Ciò che preoccupa nella questione che è oggetto dell'indagine conoscitiva è la cosiddetta interpretazione evolutiva del Trattato Nord Atlantico, che si baserebbe su un consenso tanto unanime quanto generico e indefinito, che non è dato capire quando, come e da chi sarebbe stato espresso. Desta perplessità soprattutto il parere che il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati internazionali ha trasmesso al Parlamento, su sollecitazione di questa Commissione: nel sostenere la legittimità della nuova concezione strategica della NATO, tale parere reca affermazioni di una gravità inaudita che, oltretutto, cozzano spesso contro l'evidenza dei fatti.
In particolare, si sostiene che i principi di sovranità degli Stati e di non ingerenza negli affari interni sarebbero affievoliti da un'evoluzione del diritto consuetudinario che, a ben vedere, non sarebbe altro che il diritto del fatto compiuto. Ma in realtà le due risoluzioni sulla crisi del Kossovo approvate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU nello scorso anno ribadiscono con forza l'esigenza di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica federale di Iugoslavia e, con la successiva risoluzione 1239, approvata nell'anno in corso, tali principi sono riaffermati per tutti gli Stati della regione balcanica.
Appare poi di sconcertante banalità il paragone tra l'Alleanza atlantica e le persone giuridiche private appartenenti all'ordinamento statale, che porta il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati internazionali a sostenere che gli organi statutari della NATO possono assumere qualsiasi decisione, purché si rispetti il criterio del consenso unanime. In realtà sarebbe molto più corretto per un giurista prendere atto che - se mai - vi è stato un significativo processo di cambiamento, de facto, ma che esso finora non ha prodotto conseguenze sul piano giuridico.
Il professor Motzo sottolinea poi che se le «nuove missioni» decise unilateralmente dalla NATO - quelle cioè che non rientrano nell'autodifesa collettiva prevista dall'articolo 5 del Trattato istitutivo - non si limitano a misure adottate nel territorio degli Stati membri, giuridicamente costituiscono aggressione agli Stati sovrani il cui territorio è oggetto di attacchi armati. Derivano da ciò problemi assai delicati, anche per quanto riguarda l'uso delle basi NATO situate in territorio italiano, come ha dimostrato il recente intervento nel territorio della Repubblica federale di Iugoslavia.
A tal riguardo, occorre tener presente che in Italia vi sono basi della NATO e basi concesse agli Stati Uniti in forza di accordi bilaterali, ma in alcuni casi le stesse infrastrutture militari possono essere usate sia dalla NATO che dagli Stati Uniti, sulla base di un regime giuridico che viene definito «anfibio». Tutto ciò è regolato da accordi semplificati - non sottoposti quindi a procedure costituzionali di ratifica - i quali poi fanno rinvio ad accordi tecnici tra le autorità militari, che spesso disciplinano questioni di straordinaria rilevanza per la politica estera e di sicurezza.
Quanto al diritto interno, si deve amaramente prendere atto che l'intervento armato nel Kossovo ha avuto un'autorizzazione ex post solo con il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, presentato al fine di coprire l'onere finanziario dell'intervento e di legittimare gli emolumenti e la copertura assicurativa garantita ai militari italiani inviati in Albania e Macedonia. È stato quindi possibile instaurare un regime di emergenza bellica scavalcando completamente le attribuzioni che la Costituzione riconosce in materia al Capo dello Stato, al Consiglio supremo di difesa e al Parlamento, usando come chiave instaurativa un decreto di urgenza che il Parlamento è chiamato a ratificare. E con tale ratifica il Parlamento stesso ha convalidato una scelta del Governo che si colloca comunque fuori dalla Costituzione.
Infine il professor Motzo segnala che, se il Consiglio supremo di difesa non ha mai funzionato, e nei progetti della Commissione Bicamerale se ne prevedeva addirittura la trasformazione, ben più grave è il vulnus derivante dall'esclusione di qualsiasi coinvolgimento del Capo dello Stato, che dovrebbe essere garante, all'atto dell'instaurazione dell'emergenza bellica, della neutralità politica di forze armate permanenti deputate alla difesa esterna. Peraltro tale esigenza, che è acutamente avvertita in tutte le democrazie dopo la tragica esperienza della repubblica di Weimar, sarà sempre più sentita entro il quadro dell'ordinamento costituzionale, nella prospettiva del passaggio da forze armate di leva a un apparato militare di tipo professionale.

Il presidente MIGONE ringrazia il professor Barbera e il professor Motzo, anche per aver offerto alla Commissione spunti di riflessione che vanno al di là dell'oggetto dell'indagine conoscitiva. Sollecita quindi i senatori a formulare le loro domande, ricordando che la Commissione potrà poi esprimere le proprie posizioni in altra sede.

Il senatore GAWRONSKI dichiara di condividere le conclusioni del professor Barbera per ragioni di ordine politico, ritenendo che la NATO sia ancora necessaria al mantenimento della pace e della stabilità in Europa. Del resto anche chi si oppone al nuovo concetto strategico dell'Alleanza, usando argomenti di ordine giuridico, in realtà persegue obiettivi politici poiché si oppone alla NATO o non ne condivide i nuovi compiti.
In ogni caso è certamente necessario che il Parlamento discuta in maniera approfondita gli importanti documenti approvati al vertice di Washington, ma non sarebbe opportuno richiedere una revisione del Trattato istitutivo dell'Alleanza.

Il senatore TABLADINI ritiene innegabile che il Trattato Nord Atlantico, così come integrato o reinterpretato dal Consiglio atlantico di Washington, sia diverso da quello di cui il Parlamento autorizzò la ratifica circa 50 anni fa. Per di più, il nuovo concetto strategico è stato approvato dopo l'inizio di un'azione bellica fuori area che non sarebbe stata possibile sulla base del Trattato vigente: è quindi spontaneo chiedersi se la revisione strategica serva a giustificare un'azione già in atto. A questo punto la domanda da rivolgere ai giuristi, ma anche ai politici, è perché il Governo non debba sottoporre al Parlamento il testo sottoscritto a Washington.

Il senatore SERVELLO dichiara di comprendere bene il disagio del professor Barbera, costretto a prendere atto dei cambiamenti evidenti e a negare che essi richiedano una revisione del Trattato. Chiede però in base a quali norme giuridiche il Consiglio Atlantico ha potuto - con successive deliberazioni - modificare un trattato che era stato ratificato dagli Stati membri con l'autorizzazione dei rispettivi parlamenti.
Si è così verificata una situazione paradossale, in cui i parlamentari non sono riusciti ad ottenere nemmeno una discussione preventiva del nuovo concetto strategico, ma si sono dovuti accontentare di un'esposizione del Presidente del Consiglio a cose fatte.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea che anche chi ama la NATO non può accettare che gli aspetti giuridici della sua evoluzione siano considerati del tutto irrilevanti. L'adeguamento dell'Alleanza alla realtà internazionale mutata costituiva un rebus che, purtroppo, è stato risolto malissimo, al punto che oggi non è più possibile distinguere la difesa degli Stati membri dall'aggressione ad altri paesi, come dimostra la guerra del Kossovo. Chiede dunque se sia possibile che un'evoluzione di tale portata dei compiti dell'Alleanza si fondi unicamente sul Trattato sottoscritto nel 1949.

Il senatore PIANETTA domanda in qual modo il Parlamento può riappropriarsi della facoltà di decidere su una materia così importante e delicata.

Il senatore PORCARI, rilevato che nel caso di specie non esiste materialmente un nuovo trattato da sottoporre a ratifica, chiede chiarimenti, in linea generale, circa il monopolio del Governo nella presentazione dei disegni di legge relativi all'autorizzazione della ratifica dei trattati. Si sofferma poi sulle possibili iniziative dei paesi che ritengano necessaria la revisione del Trattato di Washington, osservando che una realistica considerazione dei rapporti di forza dovrebbe indurre l'Italia a desistere da passi velleitari.

Il presidente MIGONE rileva anzitutto che i complessi aspetti di diritto internazionale e di diritto costituzionale oggetto dell'indagine conoscitiva hanno una loro rilevanza che prescinde da qualsiasi valutazione politica sull'opportunità dell'adesione alla NATO. Prende atto poi delle conclusioni del professor Barbera sul principale quesito cui ha inteso rispondere, se cioè vi sia stata una modifica del Trattato istitutivo dell'Alleanza. A tal riguardo, richiama l'attenzione del professor Barbera sul fatto che i documenti approvati dal Consiglio Atlantico di Washington siano stati sottoscritti dai Capi di Stato e di Governo.
Infine chiede chiarimenti sulla possibilità dell'iniziativa parlamentare per i disegni di legge relativi alla ratifica dei trattati, facendo presente che nel corso di questa legislatura in Senato sono stati ritenuti ammissibili numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare e che, in alcuni casi, il loro iter si è concluso con l'approvazione.

Il professor BARBERA precisa anzitutto ciò che intende per interpretazione evolutiva del Trattato di Washington, sottolineando che le norme attualmente in vigore sono una fattispecie a formazione progressiva, che in parte dipende anche da fatti concludenti. Sotto il profilo del diritto internazionale, cioè, si deve prendere atto che il Trattato di Washington è andato progressivamente modificandosi, nella sua interpretazione e nella concreta applicazione, e che nessuno degli Stati membri si sia dissociato da tale interpretazione o addirittura abbia denunciato il Trattato medesimo.
È ben vero che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati prevede che essi debbano essere modificati con le stesse procedure con cui sono stati stipulati, ma la dottrina internazionalistica ritiene che una successiva convenzione possa derogare a quelle norme, che sono pur sempre di natura pattizia.
Per quanto riguarda l'articolo 80 della Costituzione, l'interpretazione restrittiva che ne è stata data ha fatto sì che non conti la sostanza degli accordi internazionali, ma esclusivamente la loro forma giuridica, per cui è prevista l'autorizzazione legislativa per la ratifica di trattati di scarsa importanza, mentre sfuggono all'autorizzazione parlamentare accordi o convenzioni di straordinario rilievo politico, non avendo la forma del trattato. Peraltro vi potrebbe essere una discontinuità in tale interpretazione, ma ciò non dipende dai giuristi bensì dalla volontà politica del Governo e del Parlamento.
Ricorda, a tal proposito, che nella prima Commissione bicamerale istituita per lo studio delle riforme istituzionali, di cui fece parte come deputato, propose una modifica dell'articolo 80 della Costituzione in base alla quale il Governo sarebbe stato obbligato a sottoporre preventivamente al Parlamento il testo di qualsiasi accordo internazionale; si prevedeva poi un meccanismo di silenzio-assenso, che non sarebbe stato comunque applicabile in alcuni dei casi attualmente previsti dall'articolo 80, per i quali sarebbe stato comunque necessario il consenso esplicito del Parlamento.
Per quel che concerne la natura giuridica della NATO, è un punto fermo che essa non sia un'organizzazione sovranazionale, ma un organismo di cooperazione politica: non vi è dubbio quindi che occorra un'autorizzazione parlamentare preventiva per l'uso delle basi e per le missioni militari nel territorio dei paesi terzi. Infine risponde al quesito del Presidente circa l'iniziativa legislativa in materia di ratifica dei trattati, facendo presente che, qualunque cosa si possa opinare circa l'ammissibilità dell'iniziativa parlamentare, occorre comunque che vi sia un trattato in senso formale e che le sue clausole prevedano il deposito di uno strumento di ratifica.

Il professor MOTZO risponde in primo luogo alla domanda del senatore Pianetta, osservando che il Parlamento ha gli strumenti di indirizzo politico per impegnare il Governo a farsi promotore di un nuovo negoziato con i paesi alleati, allo scopo di integrare o modificare il Trattato istitutivo della NATO. A tal proposito ricorda che la Spagna nello scorso decennio ha rinegoziato la propria partecipazione al Trattato, ottenendo il trasferimento dal suo territorio di forze aere alleate che, in base agli accordi, avrebbero dovuto essere inviate a Crotone.
Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 80 della Costituzione, conviene che esso non si applichi agli accordi in forma semplificata, ma ciò non esclude che il Parlamento, approvando un atto di indirizzo, possa impegnare il Governo a rinegoziarli.

Il senatore SERVELLO rileva che il Governo italiano sta agendo come se fosse l'amministrazione di Washington, che ha invece prerogative ben più ampie, trattandosi di una repubblica presidenziale.

Il professor MOTZO precisa che negli Stati Uniti il Presidente ha - in base alla «War powers resolution» - il potere di impiegare le forze armate all'estero, senza una previa autorizzazione del Congresso, solo nel limite di 48 ore: fu questa la ragione per cui il raid aereo contro la Libia si concluse dopo 36 ore.
Infine richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sulle attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato in materia di impiego delle forze armate, osservando che il sostanziale svuotamento di funzioni del Consiglio supremo di difesa si riflette inevitabilmente anche sul ruolo del Capo dello Stato.

Il presidente MIGONE ringrazia gli illustri ospiti per il rilevante contributo all'indagine conoscitiva e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989

Art. 12.

Al comma 5, dopo le parole: «nel medesimo periodo» aggiungere le seguenti: «certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale ed all'uopo selezionato dall'Agenzia».
12.8
Pianetta

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) partecipa ai negoziati con le organizzazioni internazionali e con i paesi cooperanti per la definizione degli accordi quadro di cooperazione esprimendo, a tal fine, il proprio parere in merito agli aspetti tecnici dei contenuti di tali accordi».
12.9
Bedin, Andreotti, Robol

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: «esprime» inserire le seguenti: «al Ministero degli affari esteri».
12.10
Servello, Basini, Magliocchetti

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «elabora» con la seguente: «individua».
12.11
Russo Spena, Cò, Crippa

Al comma 6, lettera b), dopo la parola: «elabora» inserire le seguenti: «per il Ministero degli affari esteri».
12.12
Servello, Basini, Magliocchetti

Al comma 6, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «i programmi di attività ed».
12.52
Il Governo

Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed in particolare elabora i programmi di attività finalizzati allo sviluppo della piccola imprenditorialità locale, in stretta collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato;».
12.13
Pianetta

Al comma 6 sopprimere la lettera c).
12.46
Il Governo

Al comma 6, lettera c), dopo la parola: «destinati», inserire le seguenti: «al fine della loro approvazione da parte del Ministero degli affari esteri;».
12.14
Servello, Basini, Magliocchetti

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente: «segue i progetti dalla formulazione all'esecuzione».
12.15
Provera, Tabladini

Al comma 6, lettera d), premettere alla parola: «formula» la seguente: «identifica,».
12.16
Bedin, Andreotti, Robol

Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: «formula e sottopone ad istruttoria» con la seguente: «individua».
12.17
Russo Spena, Cò, Crippa

Al comma 6, sopprimere le lettere e), f) e g).
12.18
Provera, Tabladini

Al comma 6, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) emette le disposizioni per la concessione dei finanziamenti a dono o a credito di aiuto, nonché gli ordinativi per l'erogazione degli interventi gestiti direttamente».
12.19
Bedin

Al comma 6, lettera h), sopprimere le parole: «richieste di accesso al credito» e «crediti».
12.47
Il Governo

Al comma 6, lettera h), sopprimere le parole: «e richieste di accesso al credito».
12.20
Bedin, Andreotti, Robol

Al comma 6, lettera h), sopprimere le parole: «ed i crediti».
12.45
Bedin, Andreotti, Robol

Al comma 6, sopprimere la lettera i).
12.21
Provera, Tabladini

Al comma 6, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) Le operazioni di credito misto a favore dei Paesi cooperanti, previste dall'articolo 16 comma 2, vengono attivate sentiti i pareri della SACE e della SIMEST».
12.22
Pianetta

Al comma 6, sostituire la lettera j) con la seguente:

«j) coordina e promuove, anche attraverso accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso il finanziamento di apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana, che si dedichino o intendano dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo; può altresì concedere, nel contesto di più articolate iniziative di cooperazione, apposite borse di studio anche universitarie e post-universitarie in favore di cittadini di paesi cooperanti beneficiari dell'APS italiano per la realizzazione di specifici progetti di formazione e ricerca da attuarsi in tali paesi».
12.23
Bedin, Andreotti, Robol

Al comma 6, lettera j), sostituire le parole: «coordina le iniziative di informazione e quelle di formazione in Italia e in loco» con le seguenti: «coordina tutte le iniziative di informazione e di formazione».
12.24
Provera, Tabladini

Al comma 6, lettera j), sopprimere dalle parole: «promuove la formazione» fino alla fine.
12.25
Provera, Tabladini

Al comma 6, sopprimere la lettera k).
12.26
Provera, Tabladini

Al comma 6 sostituire la lettera k) con la seguente:

«k) coordina tutte le iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo, della pace, della interculturalità, della cooperazione e della solidarietà internazionali;».
12.54 (Già 12.26/1)
Il Relatore

Al comma 6, lettera l), dopo le parole: «dall'OCSE/DAC» aggiungere le seguenti: «e dalle Nazioni Unite».
12.27
Salvato

Al comma 6, lettera l), sostituire le parole: «OCSE/DAC» con la parola: «UNDP».
12.28
Russo Spena, Cò, Crippa

Al comma 6, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«m) attua i programmi di emergenza».
12.48
Il Governo

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sulle attività sopraindicate nelle lettere da d) ad l) l'Agenzia riferisce periodicamente al Ministero degli affari esteri».
12.29
Servello, Basini, Magliocchetti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Presso l'Agenzia è istituito l'Ufficio per gli interventi di emergenza e di aiuto umanitario, e sono individuate, con apposito regolamento, procedure che garantiscano una rapida ed efficace realizzazione degli interventi, anche attraverso l'affidamento alle ONG, come previsto dal comma 4 dell'articolo 18, nonché disposizioni concernenti le funzioni di coordinamento nei confronti dell'azione di altre amministrazioni dello Stato e delle organizzazioni multilaterali specializzate».
12.30
Andreolli, Robol

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fra i compiti dell'Agenzia rientra il coordinamento e l'attuazione degli interventi umanitari di emergenza di cui all'articolo 2, comma 3-bis. Con apposito regolamento, adottato dal Ministro degli affari esteri su proposta dell'Agenzia, vengono stabilite procedure che ne garantiscono la rapida ed efficace realizzazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture governative nonchè attraverso l'affidamento ai soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18 ed a quelli della cooperazione decentrata di cui all'articolo 20».
12.31
Bedin, Andreotti, Robol

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Presso l'Agenzia è istituito un apposito Ufficio per gli interventi di emergenza e di aiuto umanitario, per la gestione delle quali verranno individuate, con apposito regolamento, procedure che garantiscano una rapida ed efficace realizzazione degli interventi, anche attraverso l'affidamento alle ONG, come previsto dal comma 4 dell'articolo 18, nonché tutte le opportune disposizioni concernenti le funzioni di coordinamento nei confronti dell'azione di altre amministrazioni dello Stato e delle organizzazioni multilaterali specializzate».
12.32
Pianetta

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È istituito un sistema integrato di banca dati di pubblico accesso, in cui i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, bilancio e programmazione economica, l'agenzia ed i soggetti della cooperazione decentrata di cui all'art. 20 immettono i dati relativi alle attività di cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 2 da loro svolte, nonché i documenti di cui all'art. 6, il programma triennale di cui al precedente comma 3, i bilanci dell'agenzia, l'elenco delle iniziative e dei progetti dell'APS con le informazioni relative ai settori, le tipologie e lo stato di attuazione, i contratti e le convenzioni. L'Agenzia inoltre provvede alla diffusione presso i soggetti italiani e stranieri della cooperazione di tali dati e delle informazioni, programmi, e studi più significativi prodotti in Italia e all'estero su questa materia».
12.55 (Già 12.49/1)
Il relatore

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'esistente sistema informatico della DGCS per la gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo, comprendente la banca dati pubblica sull'APS italiano, viene trasformata in un sistema integrato, nell'ambito della rete unitaria della Pubblica amministrazione, nel quale i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, bilancio e programmazione economica, l'Agenzia, nonché i soggetti della cooperazione decentrata immettono i dati relativi alle attività da loro svolte».
12.49
Il Governo

All'emendamento 12.33, sostituire il comma 7-bis con il seguente:

«7-bis. Con la collaborazione dei soggetti italiani della cooperazione, l'Agenzia favorisce la partecipazione dei cittadini di paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o post universitari in Italia ai progetti di cooperazione, considerando la loro presenza fra gli elementi preferenziale nella istruttoria delle singole iniziative di cooperazione».
12.33-bis (già 12.33/1)
Il Relatore

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'Agenzia promuove il censimento dei cittadini di paesi cooperanti che hanno compiuto o compiono corsi di formazione universitari o post-universitari in Italia. Con la collaborazione dei soggetti italiani della cooperazione, l'Agenzia favorisce la loro partecipazione ai progetti di cooperazione, considerando la loro presenza fra gli elementi preferenziali nella istruttoria delle singole iniziative di cooperazione».
12.33
Bedin

Sopprimere il comma 8.
12.34
Andreolli, Robol

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Ove necessario ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia può istituire propri uffici operativi nei paesi destinatari dell'APS, in applicazione di accordi negoziati dal Ministero degli affari esteri con i paesi e gli Organismi ospitanti. Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad intrattenere rapporti con gli organismi internazionali operanti in tali paesi».
12.56
Il Relatore

Al comma 8, dopo le parole: «nei paesi destinatari dell'APS» inserire le parole: «e presso le sedi dei principali Organismi internazionali, con accreditamento diretto,».
12.36
De Zulueta, Cioni

Al comma 8 sopprimere il seguente periodo: «Ai medesimi fini l'Agenzia è autorizzata ad adoperare nei Paesi cooperanti della APS ed a intrattenere rapporti diretti con le organizzazioni preposte alla gestione della cooperazione da tali Paesi e dagli organismi internazionali».
12.50
Il Governo

Al comma 8, sopprimere le parole: «ad operare nei Paesi cooperanti dell'APS e».
12.35
Pianetta

Al comma 8, sopprimere le parole: «ad operare nei paesi cooperanti dell'APS e».
12.37
Russo Spena, Cò, Crippa

Al comma 8, dopo le parole: «è autorizzata» sopprimere le parole: «ad operare nei Paesi cooperanti dell'APS e».
12.38
Bedin, Andreotti

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
12.44
De Zulueta, Cioni

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le attività di cui al presente comma vengono coordinate dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane».
12.39
Servello, Basini, Magliocchetti

Sopprimere il comma 9.
12.40
Russo Spena, Cò, Crippa

Sopprimere il comma 9.
12.41
Bedin, Andreotti, Robol

Sopprimere il comma 9.
12.42
Pianetta

Al comma 9, dopo le parole: «può svolgere» inserire le seguenti: «, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri,».
12.43
Servello, Basini, Magliocchetti

Aggiungere il seguente comma:

«10. Per gli acquisti di derrate alimentari l'Agenzia si avvale delle strutture dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei PVS, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali».
12.51
Il Governo