AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9
a
)
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1996
37
a
Seduta
Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO
Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.
La seduta inizia alle ore 15,20.
SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09
a
, 0022°)
Il senatore CUSIMANO dichiara di essere testè venuto a conoscenza di una variazione della composizione della Commissione, di cui è entrato a far parte anche il senatore Preda. Fa al riguardo rilevare che tale modifica, aumentando di un componente il numero dei senatori del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo componenti la Commissione, stravolge i criteri di rappresentatività tra i Gruppi parlamentari definiti all'atto della costituzione delle Commissioni permanenti. Chiede pertanto, in via preliminare, di dare soluzione a tale problema di ordine procedurale, altrimenti si vedrà costretto ad abbandonare i lavori della Commissione.
Il Presidente SCIVOLETTO, precisato che il numero dei componenti delle Commissioni permanenti può essere diverso da Commissione a Commissione a seconda delle opzioni effettuate dai Gruppi all'interno dei generali criteri di rappresentatività, fa rilevare che nell'allegato alla seduta n. 74 dei lavori dell'Assemblea del 5 novembre 1996, la Presidenza ha comunicato le variazioni della composizione della 9
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Commissione.
Il senatore CUSIMANO ribadisce di attendere una soluzione sul piano procedurale alla precisa questione da lui posta.
Il Presidente SCIVOLETTO, nel invitare il senatore Cusimano a continuare a partecipare ai lavori della Commissione, sottolinea ulteriormente che tale questione potrà eventualmente essere sottoposta alla Presidenza dell'Assemblea, pur ribadendo quanto già precisato.
La senatrice BARBIERI, ricordato che, a seguito della elezione suppletiva svoltasi, il numero dei senatori del Gruppo la Sinistra Democratica-L'Ulivo è aumentato di una unità, precisa che, all'interno dei criteri di rappresentatività dianzi richiamati, il suo Gruppo ha ritenuto di apportare una modifica nella composizione della 9
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Commissione, comunicando alla Presidenza del Senato che il senatore Preda entra a farne parte.
Il senatore CUSIMANO, dichiarato di non concordare con tale valutazione, sottolinea ulteriormente che non è possibile modificare, in senso aggiuntivo, la composizione delle Commissioni permanenti originariamente fissata, se non allo scadere del biennio.
Il Presidente SCIVOLETTO, nel ricordare che si è verificata una elezione suppletiva e ribadito che non è comunque questa la sede in cui affrontare tale questione, ribadisce l'invito, già rivolto al senatore Cusimano a continuare a partecipare ai lavori della Commissione.
Dopo un breve intervento del senatore GUBERT (il quale osserva che tale questione potrebbe essere sottoposta dal presidente Scivoletto alla Presidenza del Senato) e del senatore BUCCI (che sottolinea l'esigenza di chiarimenti), il Presidente SCIVOLETTO si richiama ulteriormente alla comunicazione allegata alla seduta del 5 novembre dell'Assemblea, relativa alla questione testè sollevata.
Dopo che il senatore BUCCI ha dichiarato di avere testè appreso di tale comunicazione, ha la parola il senatore PIATTI il quale, pur dichiarando di comprendere le ragioni alla base del problema sollevato, ricorda le circostanze che hanno determinato la necessità di una elezione suppletiva, nella quale è risultato eletto il senatore Preda, che entra stabilmente a far parte della 9
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Commissione, ribadendo l'autonomia dei Gruppi al riguardo, all'interno dei criteri di ordine generale fissati dal Regolamento.
Il PRESIDENTE dà quindi benvenuto al senatore Preda e al senatore Misserville, pur non presente in Aula, che è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Magnalbò.
IN SEDE REFERENTE
(1545) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996
(Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.
Il PRESIDENTE relatore invita il senatore Piatti a illustrare l'ordine del giorno già prefigurato nel dibattito svoltosi in precedenza.
Il senatore PIATTI, sottolineando l'esigenza di pervenire ad una soluzione di mediazione in relazione alla vicenda delle quote latte e al pagamento delle relative multe, dà per illustrato il seguente ordine del giorno (cui hanno apposto la firma anche i senatori Fusillo e Bedin):
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1545 di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996,
preso atto della positiva circostanza che il Governo, in coerenza con le indicazioni della Commissione, ha riaperto una nuova trattativa con l'Unione europea che ha già prodotto significativi risultati in termini finanziari (contributi per un ammontare di 105 miliardi) e che punta ad ottenere un aumento del quantitativo globale nazionale di produzione lattiera assegnato all'Italia (modifiche in materia di tenore di grasso e di compensazione delle vendite dirette);
tenuto conto che il Governo ha, inoltre, aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali, dopo aver dato indicazione all'AIMA di chiedere all'Unione europea la sospensione dei pagamenti relativi alle multe per le eccedenze produttive al fine di effettuare i necessari riscontri, in relazione anche ai numerosi errori compiuti dall'AIMA;
sottolineata la necessità che, con la conclusione della lunga fase di emergenza che ha caratterizzato la vicenda delle quote latte, sia ripresa con forza una discussione e un'iniziativa nel Parlamento italiano e in sede di Unione europea, per modificare una legislazione eccessivamente vincolistica, aumentare la quota nazionale attribuita all'Italia, accentuando invece gli indirizzi di programmazione e definendo con più chiarezza scelte di diversificazione produttiva, politiche per lo spazio rurale, integrazioni con le vocazioni territoriali e ambientali;
ribadita, infine, l'esigenza di una sollecita riforma anche dell'AIMA,
impegna il Governo a:
definire con le organizzazioni sindacali un'intesa stabilendo, per il pagamento delle citate multe, una corresponsabilità finanziaria dello Stato e un coinvolgimento dell'Unione europea e fissando criteri che sappiano cogliere le ragioni di ordine tecnico e produttivo che hanno portato molti produttori a non rispettare le «quote produttive», distinguendo tali situazioni da quelle di quei produttori che invece, deliberatamente, hanno scelto di non rispettare le quote assegnate;
presentare rapidamente al Parlamento il nuovo disegno di legge (in via di elaborazione anche con il contributo delle Regioni) di riforma della legge n. 468 del 1992, in materia di quote latte.
0/1545/8/9
Piatti, Fusillo, Bedin
Il PRESIDENTE relatore, nell'avvertire che si passerà all'esame di tutti gli ordini del giorno già illustrati (e pubblicati nei resoconti della seduta del 30 ottobre e del 6 novembre oltre che nell'odierna), esprime parere favorevole sui tre ordini del giorno a sua firma (0/1545/1/9, 0/1545/2/9 e 0/1545/3/9), precisando di riformulare parzialmente il dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, sostituendo le parole: «nonchè a prevedere forme di controllo» con le altre: «nonchè a potenziare forme di controllo». Si esprime altresì in senso favorevole sugli ordini del giorno 0/1545/4/9, 0/1545/5/9, 0/1545/7/9 e 0/1545/8/9 (in ordine al quale invita il senatore Piatti ad inserire, in premessa, dopo le parole: «politiche per lo spazio rurale» le altre: «e per l'inserimento dei giovani in agricoltura»). Quanto all'ordine del giorno 0/1545/6/9, il parere favorevole è condizionato a sostituire, nel dispositivo, le parole: «destinare parte del finanziamento concesso all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e all'Ente irriguo Umbro-Toscano, al Consorzio Bacini Tidone Trebbia» con le altre: «reperire fondi a favore del Consorzio Bacini Tidone Trebbia».
Il sottosegretario BORRONI si pronuncia in senso favorevole ad accoglierli come raccomandazione, sugli ordini del giorno 0/1545/1/9, 0/1545/2/9, 0/1545/3/9, 0/1545/5/9 (in ordine al quale sottolinea l'opportunità di sopprimere le parole: «con forza» contenute nel dispositivo); si esprime invece in senso contrario sugli ordini del giorno 0/1545/4/9 e 0/1545/6/9; esprime un orientamento contrario sull'ordine del giorno 0/1545/7/9, facendo rilevare che potrebbe eventualmente avere una ripercussione negativa sulla trattativa, già aperta in sede comunitaria, per il rinvio del versamento delle multe e in ordine alla quale è stata manifestata una disponibilità sul piano politico. Esprime infine un parere favorevole sulla seconda parte del dispositivo dell'ordine del giorno 0/1545/8/9, sottolineando che la riforma della legge n. 468 del 1992 dovrebbe essere conclusa in tempi brevi e presentata alle Camere; si esprime invece in senso contrario sulla prima parte del dispositivo del citato ordine del giorno, facendo rilevare che un riferimento a forme di corresponsabilità dello Stato nel pagamento delle multe potrebbe compromettere l'importante trattativa in corso a livello comunitario, sottolineando altresì che le risorse già previste a favore del settore lattiero-caseario non potranno essere finalizzate al pagamento della multa, ma ad interventi di carattere strutturale, in ordine ai quali possono sussistere difficoltà nel fissare criteri che tengano conto delle diverse situazioni dei produttori che hanno «splafonato».
Dopo che il senatore BUCCI ha dichiarato di non convenire sull'opportunità di modificare l'ordine del giorno n. 0/1545/6/9, il senatore PIATTI dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Presidente relatore alla premessa dell'ordine del giorno n. 0/1545/8/9.
II PRESIDENTE relatore avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno.
Il senatore ANTOLINI chiede la verifica del numero legale.
Il PRESIDENTE relatore, assicurata la sussistenza del numero legale, avverte che si passerà alle votazioni degli ordini del giorno ai fini della loro presentazione in Assemblea.
Gli ordini del giorno n. 0/1545/1/9 (nel testo modificato), 0/1545/2/9 e 0/1545/3/9, con separate votazioni, sono accolti dalla Commissione.
Dopo che il PRESIDENTE relatore ha ricordato che l'ordine del giorno 0/1545/4/9 deriva da una proposta emendativa precedentemente presentata, tale ordine del giorno, posto ai voti risulta accolto, come pure risulta accolto l'ordine del giorno 0/1545/5/9, al quale il senatore Gubert ha dichiarato di apporre la propria firma.
Dopo che il senatore MINARDO ha fatto proprio l'ordine del giorno 0/1545/6/9 (dichiarando di apporvi la propria firma e di accettare la riformulazione dianzi proposta dal Presidente relatore), tale ordine del giorno nel nuovo testo (che il rappresentante del GOVERNO ha dichiarato di poter accettare come raccomandazione), posto ai voti, risulta accolto.
Dopo che i senatori PIATTI e BEDIN hanno dichiarato di ritirare l'ordine del giorno 0/1545/7/9, si svolge un ulteriore, breve dibattito sulla riformulazione della prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno 0/1545/8/9.
Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta per consentire una riformulazione di tale ordine del giorno.
La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,05.
Il senatore BEDIN dà conto della riformulazione della prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno 0/1545/8/9 (volta a sostituire tale prima parte con le seguenti parole: «definire con le Organizzazioni sindacali un'intesa per il sostegno del settore lattiero-caseario»).
Dopo che i senatori MINARDO e ANTOLINI hanno dichiarato di aggiungere la loro firma, favorevoli il Presidente relatore e il rappresentante del GOVERNO, tale ordine del giorno (nel testo come modificato in premessa e nella prima parte del dispositivo), posto ai voti, è accolto all'unanimità.
Il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, precisando che non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri sui profili di competenza di alcuni degli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).
Il senatore ANTOLINI, dati per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 1, sottolinea che tale disposizione prevede ancora una volta erogazioni finanziarie non condivisibili nelle finalità e nel metodo e tali da giustificare proposte emendative anche di tipo «ostruzionistico».
IL senatore MINARDO, dato per illustrato l'emendamento 1.1, invita la Commissione ad accoglierlo, valutando eventualmente se i contributi, indispensabili per il settore, debbano essere erogati in conto capitale o sotto forma di prestito agevolato.
Il senatore GRUOSSO illustra l'emendamento 1.2 (al quale il senatore BEDIN dichiara di aggiungere la propria firma) sottolineando l'esigenza di prevedere il riconoscimento dei contributi in conto capitale ivi previsti, per risarcire i gravi danni provocati nelle zone colpite.
Il PRESIDENTE avverte che, non essendo pervenuti i prescritti pareri, si passerà alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.
Il senatore ANTOLINI dati per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 2 del decreto, fa rilevare che il Governo ha perso una occasione storica per dare una equa sistemazione alla vicenda delle quote latte, stigmatizzando come non si possa intervenire su questioni così rilevanti a campagna produttiva già conclusa, con disposizioni retroattive, che danneggiano i produttori, ai quali molti tribunali stanno dando ragione; denuncia altresì l'impossibilità per il mondo produttivo a pagare le quote e anche le multe.
Il senatore MINARDO, dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.20 e 2.1, li dà per illustrati, soffermandosi altresì sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, che invita la Commissione ad accogliere.
Il PRESIDENTE avverte che, non essendo pervenuti i prescritti pareri, si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.
Il senatore ANTOLINI dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma presentati all'articolo 3.
Il senatore DONDEYNAZ dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3.
Il senatore MINARDO dà per illustrati gli emendamenti 3.8, 3.9 (dando conto delle diverse priorità per la compensazione nazionale ivi stabilite) 3.10 e 3.11, dichiarando di aggiungere la propria firma agli emendamenti 3.6 e 3.7, che dà altresì per illustrati.
Il PRESIDENTE relatore si sofferma sull'emendamento 3.2 (relativo allo spostamento del termine per il versamento del superprelievo) e sull'emendamento 3.1 (precisando che la soppressione delle disposizioni relative al piano di ristrutturazione è, a suo avviso, da ricollegare all'opportunità di esaminare tale questione in sede di riforma della citata legge n. 468 del 1992).
Il senatore GUBERT, dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 3.36, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.38, dà per illustrati gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5, sottolineando che è assurdo sopprimere la produzione lattiera dalle zone di montagna.
Il senatore PINGGERA si associa a tali considerazioni del senatore Gubert, sottolineando l'esigenza di mantenere la produzione del latte nelle zone montane ai fini della sopravvivenza della zootecnia e della stessa economia montana.
Il senatore FUSILLO illustra quindi gli emendamenti 3.45 e 3.46, volti a stabilire differenziati criteri, a seconda di differenti capacità produttive e dichiara di ritirare l'emendamento 3.44.
Il senatore BEDIN dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.37.
Il PRESIDENTE propone di anticipare la seduta della Commissione di domani alle ore 15.
Il senatore MINARDO, considerato che non sono presenti i senatori del Gruppo di Alleanza nazionale e di Forza Italia, sottolinea l'opportunità di non variare l'orario di inizio già fissato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545
al testo del decreto-legge
Art. 1.
Sopprimere l'articolo.
1.18
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 1.
1.16
Antolini, Bianco
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La legge 24 febbraio 1995, n. 46 è abrogata».
1.17
Antolini, Bianco
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni, è soppresso».
1.3
Antolini, Bianco
Al comma 1, sostituire le parole:
«al 31 dicembre 2002»
con le altre:
«al 31 dicembre 1996».
1.4
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 2.
1.5
Antolini, Bianco
Al comma 2, sostituire le parole:
«necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni»
con le altre:
«di adduzione».
1.6
Antolini, Bianco
Al comma 2, sopprimere le parole:
«30 miliardi».
1.7
Antolini, Bianco
Al comma 2, sostituire le parole:
«all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia»
con le altre
: «quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463».
1.9
Antolini, Bianco
Al comma 2, sopprimere le parole:
«14 miliardi».
1.8
Antolini, Bianco
Al comma 2, sostituire le parole:
«all'Ente irriguo umbro-toscano»
con le altre:
«quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».
1.10
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 3.
1.12
Antolini, Bianco
Al comma 3, sostituire le parole:
«Per consentire il»
con le altre:
«Ai fini del».
1.11
Antolini, Bianco
Al comma 3, sostituire le parole:
«per far fronte alle connesse esigenze finanziarie»
con le altre:
«quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».
1.13
Antolini, Bianco
Al comma 3, sopprimere le parole:
«di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano per l'anno 1995».
1.14
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 4.
1.17
Antolini, Bianco
Al comma 4, sostituire le parole:
«All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3»
con le altre
: «Per la concessione di un contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463».
1.15
Antolini, Bianco
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«... Per le avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 1996, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ai coltivatori di terreno coltivato a pomodoro, titolari di regolare impegno di conferimento con le Associazioni Produttori Ortofrutticoli (APO) e di relative polizze di assicurazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale per un massimo di quattro milioni di lire per ettaro, per la ricostruzione del capitale di conduzione. All'onere pari a lire 4.000 milioni si provvede a carico dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».
1.1
Brienza, Minardo
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«... Per le avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 1996, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ai coltivatori di terreno coltivato a pomodoro, titolari di regolare impegno di conferimento con le Associazioni Produttori Ortofrutticoli (APO) e di relative polizze assicurative, è riconosciuto un contributo in conto capitale per un massimo di quattro milioni di lire per ettaro, per la ricostruzione del capitale di conduzione. All'onere pari a lire 4.000 milioni si provvede a carico dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1992. n. 185.».
1.2
Gruosso, Micele, Mignone
Art. 2.
Sopprimere l'articolo.
2.9
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 1.
2.5
Antolini, Bianco
Al comma 1, sostituire le parole:
«Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il»
con le altre:
«Previo».
2.10
Antolini, Bianco
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2.11
Antolini, Bianco
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«I predetti bollettini»
inserire la parola:
«non».
2.12
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 2.
2.6
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 3.
2.7
Antolini, Bianco
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
«quindici giorni»
con le altre:
«tre mesi».
2.13
Antolini, Bianco
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
«quindici giorni»
con le altre:
«trenta giorni».
2.20
Magnalbò
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:
«successivi trenta giorni»
con le altre:
«successivi due mesi».
2.14
Antolini, Bianco
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola:
«trenta»
con la parola:
«quarantacinque».
2.2
Minardo, Cirami
Al comma 3, dopo le parole:
«la decisione, il ricorso»
inserire la parola:
«non».
2.15
Antolini, Bianco
Al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola:
«respinto»
con l'altra:
«accolto».
2.1
Bucci, Bettamio
Al comma 3, sostituire la parola:
«respinto»
con l'altra:
«accolto».
2.3
Minardo, Cirami
Al comma 3, sopprimere le parole:
«e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.».
2.4
Minardo, Cirami
Sopprimere il comma 4.
2.8
Antolini, Bianco
Al comma 4, dopo le parole:
«gli acquirenti»
inserire la parola:
«non».
2.16
Antolini, Bianco
Al comma 4, sostituire la parola:
«esclusivamente»
con l'altra:
«anche».
2.17
Antolini, Bianco
Al comma 4, sostituire la parola:
«risultanti»
con l'altra:
«riportate».
2.18
Antolini, Bianco
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«che non hanno, comunque, valore probatorio».
2.19
Antolini, Bianco
Art. 3.
Sopprimere l'articolo.
3.12
Antolini, Bianco
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. ...
1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata».
3.27
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 1.
3.13
Antolini, Bianco
Al comma 1, al capoverso, anteporre il seguente capoverso:
«... Qualora si verifichino le condizioni per la compensazione delle quote latte, questa viene effettuata osservando il seguente ordine preferenziale:
a)
entro l'ambito dei soci nelle zone in cui esistono delle cooperative produttrici;
b)
entro le singole comunità montane o comprensori montani nelle zone montane;
c)
entro l'ambito della singola provincia;
d)
entro l'ambito della singola regione;
e)
su scala nazionale.».
3.36
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Al comma 1, sostituire le parole:
«dall'AIMA»
con le altre:
«dalle Regioni e province autonome».
3.22
Antolini, Bianco
Al comma 1, dopo le parole:
«dall'AIMA, che»
aggiungere la seguente
: «non».
3.23
Antolini, Bianco
Al comma 1, sostituire le parole:
«attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati.»
con le altre:
«della collaborazione delle associazioni dei produttori».
3.8
Minardo, Cirami
Al comma 1, sopprimere le parole
: «od organismi privati».
3.24
Antolini, Bianco
Al comma 1, al capoverso, sostituire le lettere
a), b), c), d)
ed
e)
con le seguenti:
«
a)
in favore dei giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
b)
in favore dei produttori ubicati nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del Regolamento CE 2081/93;
c)
in favore dei produttori delle zone di montagna;
d)
in favore dei produttori operanti all'interno di parchi nazionali o regionali o di riserve;
e)
in favore di tutti gli altri produttori.».
3.9
Minardo, Cirami
Al comma 1, al capoverso, sostituire le lettere
b)
e
c)
con le seguenti:
«
b)
in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;
c)
in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;».
3.40
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Al comma 1, lettera
c)
, sopprimere le parole:
«e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93».
3.25
Antolini, Bianco
Al comma 1, sopprimere la lettera
d).
3.26
Antolini, Bianco
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«... La compensazione delle quote latte viene effettuata in ogni caso, ove esistano delle cooperative produttrici, prioritariamente entro l'ambito dei soci della medesima cooperativa produttrice e, in secondo ordine, su scala provinciale, tra le singole cooperative».
3.43
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Sopprimere il comma 2.
3.14
Antolini, Bianco
Al comma 2, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole:
«31 luglio»
con le altre:
«30 giugno».
3.28
Antolini, Bianco
Al comma 2, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:
«entro il giorno 20»
con le altre:
«entro l'ultimo giorno».
3.29
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 3.
3.15
Antolini, Bianco
Al comma 3, sostituire le parole:
«entro il 30 settembre 1996»
con le altre:
«entro il 30 giugno 1997».
3.30
Antolini, Bianco
Al comma 3, sostituire le parole:
«entro il 30 settembre 1996»
con le altre:
«entro il 31 marzo 1997».
3.2
Il Relatore
Al comma 3, sostituire le parole:
«entro il 30 settembre 1996»
con le altre:
«entro il 31 marzo 1997».
3.6
Bucci, Bettamio
Al comma 3, sostituire le parole:
«entro il 30 settembre 1996»
con le altre:
«entro il 31 dicembre 1996».
3.31
Antolini, Bianco
Al comma 3, sostituire le parole:
«dall'AIMA»
con le altre:
«dalle regioni e province autonome».
3.32
Antolini, Bianco
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
3.1
Il Relatore
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
3.7
Bucci, Bettamio
Sopprimere il comma 4.
3.16
Antolini, Bianco
Al comma 4, dopo le parole:
«l'AIMA adotta»
aggiungere le seguenti:
«a partire dal 1
o
gennaio 1997».
3.10
Minardo, Cirami
Al comma 4, sostiuire le parole:
«nella riserva nazionale»
con le altre:
«in riserve regionali appositamente costituite».
3.33
Antolini, Bianco
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ad esclusione dei produttori delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».
3.3
Tarolli
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ad esclusione dei produttori delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».
3.37
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Sopprimere il comma 5.
3.17
Antolini, Bianco
Al comma 5, dopo le parole:
«ad un prezzo pari all'indennità versata,»
aggiungere le altre:
«ridotta del 50 per cento nel caso delle aziende ubicate in zone di montagna,».
3.4
Tarolli
Al comma 5, sostituire le parole:
«almeno il 50 per cento»
con le altre:
«la totalità».
3.34
Antolini, Bianco
Al comma 5, sostituire le parole:
«il 50 per cento»
con le altre:
«l'80 per cento».
3.11
Minardo, Cirami
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:
«e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone».
3.5
Tarolli
Al comma 5, sopprimere la lettera
a).
3.18
Antolini, Bianco
Al comma 5, sopprimere la lettera
b).
3.19
Antolini, Bianco
Al comma 5, sopprimere la lettera
c).
3.20
Antolini, Bianco
Al comma 5, alla lettera
c)
, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«,la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate».
3.45
Fusillo, Bedin
Al comma 5, dopo la lettera
c)
, inserire la seguente: «... d)
altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.».
3.46
Fusillo, Bedin
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-
bis
. Sino alla realizzazione del programma di cui al comma 4, ai produttori che dispongono di quote B, sono, in via provvisoria, confermate, in deroga all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, le stesse quote B.».
3.44
Fusillo, Bedin
Sopprimere il comma 6.
3.21
Antolini, Bianco
Al comma 6, sostiuire le parole:
«del programma»
con le altre:
«dei programmi delle regioni e delle province autonome».
3.35
Antolini, Bianco
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«... Le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, relative alla registrazioni delle singole aziende agricole presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, sono abolite per quelle aziende che hanno un volume di affari inferiore a lire 500 milioni.».
3.38
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«... Il termine per la registrazione delle singole aziende agricole presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580., e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 30 giugno 1997.».
3.39
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«... Nella provincia autonoma di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si provvede d'ufficio su iniziativa dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura.».
3.41
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«... Al comma 4, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, sono sostituite dalle seguenti: volume di affari non superiore a trenta milioni di lire».
3.42
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz
Art. 4.
Sopprimere l'articolo.
4.2
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 1.
4.4
Antolini, Bianco
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Ogni precedente disposizione di legge in materia di affitto delle quote latte è abrogata.».
4.3
Antolini, Bianco
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogato.».
4.6
Antolini, Bianco
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'affitto e la cessione di quote latte, di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, da parte dei produttori è consentito in qualsiasi momento della campagna di commercializzazione ed è rinnovabile senza limitazioni. Ogni precedente disposizione legislativa in materia di affitto delle quote latte è abrogata.».
4.7
Antolini, Bianco
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-
bis.
I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome.;
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni o alle province autonome che provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4.».
4.13
Fusillo, Bedin
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.1
Bucci, Bettamio
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«2. L'affitto di quote latte, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992, è consentito anche per periodi di durata inferiore alla campagna di commercializzazione».
4.8
Antolini, Bianco
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«... L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.».
4.14
Piatti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«... Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.».
4.12
Fusillo, Bedin
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«... Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono soppresse le seguenti parole: solo una volta».
4.11
Fusillo, Bedin
Sopprimere il comma 2.
4.5
Antolini, Bianco
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il produttore che acquisti o affitti quote per la produzione del latte acquisisce immediatamente il relativo diritto a produrre.».
4.9
Antolini, Bianco
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La cessione e l'affitto di quote per la produzione di latte è consentita senza alcuna limitazione ed avviene per libera contrattazione delle parti. Ogni precedente norma in materia di cessione e affitto di quote per la produzione di latte è abrogata.».
4.10
Antolini, Bianco
Art. 5.
Sopprimere l'articolo.
5.20
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 1.
5.10
Antolini, Bianco
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I dipendenti della Federconsorzi cessati, purchè in servizio alla data del 9 maggio 1996 e inquadrati nel ruolo unico transitorio, sono trasferiti nei ruoli delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche in sovrannumero, a domanda degli interessati.».
5.2
Cusimano, Magnalbò, Reccia, Minardo
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I dipendenti della Federconsorzi cessati, purchè in servizio alla data del 9 maggio 1996 e inquadrati nel ruolo unico transitorio, sono trasferiti nei ruoli delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche in sovrannumero, a domanda degli interessati.».
5.28
Bettamio, GermanÀ, Schifani
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I dipendenti della Federconsorzi cessati, purchè in servizio alla data del 9 maggio 1996 e inquadrati nel ruolo unico transitorio, sono trasferiti nei ruoli delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche in sovrannumero, a domanda degli interessati.».
5.29
Camo
Al comma 1, premettere alle parole:
«Possono essere assunti»
le altre:
«Previo svolgimento di concorsi riservati per titoli ed esami».
5.21
Antolini, Bianco
Al comma 1, sopprimere le parole:
«da destinare in uffici situati nelle regioni del centro-nord Italia».
5.27
Bettamio, Germanà, Schifani
Al comma 1, dopo le parole:
«da destinare»
inserire l'altra:
«prevalentemente».
5.1
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole:
«da destinare»
inserire l'altra:
«prevalentemente».
5.3
Cusimano, Magnalbò, Reccia, Minardo
Al comma 1, dopo le parole:
«da destinare»
inserire l'altra:
«prevalentemente».
5.7
De Guidi
Al comma 1, dopo le parole:
«da destinare»
inserire l'altra:
«prevalentemente».
5.25
Bettamio, Germanà, Schifani
Al comma 1, sostituire le parole:
«centro-nord Italia»
con le altre:
«nelle regioni di residenza delle suddette unità di personale».
5.22
Antolini, Bianco
Al comma 1, sostituire le parole:
«centro-nord Italia»
con l'altra:
«italiane».
5.26
Bettamio, Germanà, Schifani
Sopprimere il comma 2.
5.11
Antolini, Bianco
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le corrispondenze delle relative professionalità».
5.4
Cusimano, Magnalbò, Reccia, Minardo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le corrispondenze delle relative professionalità».
5.30
Camo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le corrispondenze delle relative professionalità».
5.31
Bettamio, Germanà, Schifani
Al comma 2, sostituire le parole:
«Ai fini delle»
con le altre:
«Per garantire le necessarie».
5.23
Antolini, Bianco
Al comma 2, sostituire le parole:
«si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1993»
con le altre:
«si provvede con apposito decreto del Ministro della fuzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro del tesoro».
5.32
De Guidi
Sopprimere il comma 3.
5.12
Antolini, Bianco
Al comma 3, sostituire le parole:
«mediante prova pratica o colloquio, da»
con le altre:
«attraverso concorso per titoli ed esami sostenuto di fronte ad».
5.24
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 4.
5.13
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 5.
5.14
Antolini, Bianco
Al comma 5, sopprimere la parola:
«iniziale».
5.5
Cusimano, Magnalbò, Reccia, Minardo
Sopprimere il comma 6.
5.15
Antolini, Bianco
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:
«entro il 15 maggio 1996»
con le altre:
«entro il 15 gennaio 1997».
5.8
De Guidi
Sopprimere il comma 7.
5.16
Antolini, Bianco
Al comma 7, sostituire le parole:
«15 maggio 1996»
con le altre:
«15 gennaio 1997».
5.9
De Guidi
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Gli oneri previsti dall'attuazione della legge, valutati in lire 1.470.000.000 sono a carico della stessa procedura concorsuale della Federconsorzi».
5.6
Cusimano, Magnalbò, Reccia, Minardo
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Gli oneri previsti dall'attuazione della legge, valutati in lire 1.470.000.000 sono a carico della stessa procedura concorsuale della Federconsorzi».
5.33
Camo
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Gli oneri previsti dall'attuazione della legge, valutati in lire 1.470.000.000 sono a carico della stessa procedura concorsuale della Federconsorzi».
5.34
Bettamio, Germanà, Schifani
Sopprimere il comma 8.
5.17
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 9.
5.18
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 10.
5.19
Antolini, Bianco
Art. 6.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonchè dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991 è autorizzato il trasferimento di lire 817.315.686.550, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Rispetto all'entità complessiva di tale accantonamento, fissato, per l'anno 1996, in misura di lire 1.000 miliardi, la parte residua, pari a lire 182.684.314.450 è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
6.1
Antolini, Bianco
Al comma 1, sostituire le parole:
«1.000 miliardi»
con le altre:
«817.315.686.550».
6.2
Antolini, Bianco
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«La cifra residua di lire 182.684.314.450, quale risulta dalla differenza tra il suddetto accantonamento di 1.000 miliardi di lire e la cifra di lire 817.315.686.550 da corrispondere all'Unione europea in base all'accordo ECOFIN del 21 ottobre 1994 e successive decisioni, è utilizzata ai fini dell'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».
6.3
Antolini, Bianco
Art. 7.
Al comma 1, sostituire le parole:
«95 miliardi»
con le altre:
«182 miliardi».
7.1
Antolini, Bianco
Al comma 2, sostituire le parole:
«95 miliardi»
con le altre:
«182 miliardi».
7.2
Antolini, Bianco
Art. 9.
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. Per l'anno 1996, ai fini dell'urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico e circuizione.
2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione, nonchè nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996 per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, traino pelagico e circuizione, nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.
3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.
4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
5. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa.
7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonchè quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 47.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982. n. 41.
9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.».
9.8
Fusillo, Bedin
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e circuizione».
9.9
Cusimano, Magnalbò, Reccia, Minardo
Al comma 2, dopo le parole:
«dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996»
inserire le altre:
«per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione»;
dopo le parole:
«dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996»
inserire le altre:
«per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione» e,
dopo le parole:
«traino pelagico»
inserire le altre:
«e circuizione».
9.10
Cusimano, Magnalbò, Reccia, Minardo
Sopprimere il comma 3.
9.2
Antolini, Bianco
Al comma 3, dopo le parole:
«è autorizzato»
inserire le altre:
«previa consultazione ed accordo con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.».
9.13
Antolini, Bianco
Al comma 5, sostituire le parole:
«che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro,»
con le altre:
«non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e».
9.14
Antolini, Bianco
Al comma 6, sostituire le parole:
«i comandanti delle capitanerie di porto»
con le altre:
«le capitanerie di porto sotto la diretta responsabilità dei rispettivi comandanti».
9.15
Antolini, Bianco
Al comma 6, sopprimere le parole:
«anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa».
9.3
Antolini, Bianco
Sopprimere il comma 7.
9.5
Antolini, Bianco
Al comma 7, sostituire la parola:
«consentire»
con l'altra
: «garantire».
9.16
Antolini, Bianco
Al comma 7, sostituire le parole:
«al fine di consentire un regime ottimale di»
con le altre:
«al fine di garantire l'ottimale».
9.17
Antolini, Bianco
Al comma 8, sostituire le parole:
«82.585 milioni»
con le altre:
«90.000 milioni»
e le parole:
«39.585 milioni»
con le altre:
«47.000 milioni».
9.11
Cusimano, Magnalbò, Reccia, Minardo
Sopprimere il comma 9.
9.6
Antolini, Bianco
Al comma 9, sostituire le parole:
«versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»
con le altre:
«direttamente trasferite agli organismi pagatori di cui al comma 6 per l'adempimento di quanto di loro competenza».
9.18
Antolini, Bianco
Aggiungere il seguente comma:
«11. A partire dal 1
o
gennaio 1997 è fatto assoluto divieto di esercitare la pesca con reti del tipo spadara.».
9.19
Antolini, Bianco
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«... Per gli anni successivi al 1996 il fermo biologico sarà effettuato senza sovrapposizione dei periodi e sentite le Associazioni di categoria e gli esperti scientifici. Negli anni di attuazione del fermo, le sanzioni previste dall'articolo 26, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono triplicate facendo cessare i benefici previsti dal fermo biologico.».
9.12
Bettamio, Germanà
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«previo accordo con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491».
9.7
Antolini, Bianco
Al comma 10, sostituire le parole:
«le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo»
con le altre:
«le necessarie variazioni di bilancio».
9.1
Antolini, Bianco
Al comma 10, sopprimere le parole:
«per l'attuazione del presente articolo».
9.4
Antolini, Bianco
Dopo l'
articolo 9,
inserire il seguente:
«Art. ...
1. I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale prevista dall'articolo 3 della legge n. 319 del 1976.
3. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.
4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, entro il 30 giugno 1998.
5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitino in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamenti ai parametri cloruri e solfati possono essere prescritti limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976.
6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1, che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.».
9.0.1
Barrile, Giovannelli, Ferrante, Cusimano, Minardo, Fusillo, Germanà
Dopo l'
articolo 9,
inserire il seguente:
«Art. ...
1. L'articolo 27-
ter
della legge 17 febbraio 1982, n. 41 aggiunto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:
1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonchè di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, crostaceicoltura, di alghicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione pesca'.
2. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e di loro pertinenze nonchè di zone di mare territoriale ancorchè richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonchè di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato e/o pescato nelle concessioni della stessa impresa.
3. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento delle iniziative e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
4. Le concessioni sono rilasciate dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti, per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi, convocata dalla stessa autorità competente al rilascio della concessione e alla quale partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio delle concessioni ai sensi della legislazione vigente.».
9.0.2
Barrile, Ferrante, Piatti, Saracco, Pelella, Corrao
Dopo l'
articolo 9,
inserire il seguente:
«Art. ...
1. Le somme esatte per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni per pesche speciali, di cui al penultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, determinate con l'articolo 30 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Piano stesso.».
9.0.3
Barrile, Ferrante, Piatti, Saracco, Pelella, Corrao
Art. 10.
Dopo l'
articolo 10,
inserire il seguente:
«Art. ...
1. È istituito, presso ogni Assessorato regionale all'agricoltura, l'Ufficio per la riserva regionale delle quote latte, cui è assegnato il compito del coordinamento e della redistribuzione delle quote assegnate ai produttori operanti nel territorio regionale di competenza».
10.0.1
Minardo, Cirami