GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDI' 10 APRILE 2001
723ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SENESE
Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.
La seduta inizia alle ore 12, 20.
IN SEDE REFERENTE
(5049)
Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace
(Esame e rinvio)
Riferisce il senatore FASSONE il quale ricorda come l'articolo 21 della legge n.468 del 1999 abbia stabilito, al comma 2, che il decreto legislativo dalla stessa previsto in materia di competenza penale del giudice di pace sarebbe dovuto entrare in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 65 del predetto decreto legislativo - si tratta esattamente del decreto legislativo n.274 del 2000 - ha fissato la sua data di entrata in vigore conformemente alle prescrizioni della legge di delega e la nuova normativa acquisterebbe così efficacia a partire dal 4 aprile del corrente anno.
Peraltro, alcune circostanze successivamente emerse hanno reso opportuno l'intervento di proroga che si propone con il decreto-legge in conversione. In primo luogo va evidenziato come il numero dei giudici di pace attualmente in servizio sia inferiore rispetto all'organico necessario per far fronte al maggior carico di lavoro derivante dall'estensione della competenza del giudice di pace alla materia penale. Tale situazione è stata determinata dal fatto che, nonostante l'impegno profuso dal Consiglio superiore della magistratura, anche a causa della complessità delle procedure concorsuali, circa 480 nuovi giudici di pace devono ancora completare il tirocinio, mentre le nomine di altri sono tuttora in via di ultimazione. La proroga è altresì giustificata dai non trascurabili riflessi che la nuova normativa avrà sull'attività della polizia giudiziaria, chiamata - dalle disposizioni del citato decreto legislativo n.274 - all'espletamento di ulteriori compiti.
La struttura del provvedimento in questione è estremamente semplice. Con l'articolo 1 si interviene infatti sull'articolo 21 della legge n.468 del 1999 e sull'articolo 65 del decreto legislativo n.274 del 2000 limitandosi a spostare al 1° ottobre 2001 l'entrata in vigore delle disposizioni in quest'ultimo contenute.
Il sottosegretario MAGGI si associa alle considerazioni svolte dal relatore Fassone e auspica una rapida conclusione dell'
iter
del disegno di legge in titolo.
La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n.5049.
Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame.
(5050)
Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato
(Esame e rinvio)
Riferisce il presidente SENESE, in luogo del relatore designato senatore Pettinato, che ricorda come il disposto di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) del codice di procedura penale abbia fissato in due anni la durata massima delle indagini preliminari per i delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, a condizione che per gli stessi la legge stabilisca la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a dieci anni. In conseguenza di ciò, si determina sul piano procedurale, un disallineamento fra le previsioni che regolano la durata delle indagini preliminari nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono, associazioni sovversive, associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero bande armate, e le disposizioni che regolano la durata delle indagini preliminari nei confronti di coloro che partecipano semplicemente a tali strutture associative. Infatti in quest'ultimo caso non si applicano le disposizioni riferite ai delitti indicati nel secondo comma dell'articolo 407, dovendosi invece far riferimento ai termini più brevi previsti in generale per i delitti di tipo diverso. Ciò può in concreto creare problemi sul piano operativo in quanto - poiché le indagini nei confronti dei capi o dei promotori di un'associazione sovversiva si svolgono congiuntamente con quelle nei confronti dei partecipanti alla stessa - la chiusura delle indagini relativamente a questi ultimi implica il rischio della anticipata divulgazione del contenuto di atti di indagine, rilevanti anche nei confronti dei primi, con tutti gli inconvenienti che da ciò possono derivare.
L'articolo 1 del decreto-legge in conversione, al comma 2, modifica quindi il numero 4) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale tenendo conto proprio delle considerazioni che precedono, mentre il comma 1 contempla un ulteriore intervento per effetto del quale le disposizioni derogatorie riguardanti le modalità di proroga del termine delle indagini, di cui al comma 5-
bis
dell'articolo 406 del codice di procedura penale, si applicheranno anche a tutti i delitti previsti dal citato n.4) del comma 2 dell'articolo 407.
Va naturalmente segnalato che la modifica del comma 2 dell'articolo 407 ha effetto su tutte le disposizioni del codice di procedura penale che fanno rinvio a tale disposizione, a cominciare da quelle in materia di custodia cautelare di cui agli articoli 303 e 304.
Prende la parola il senatore Antonino CARUSO che chiede chiarimenti sulle ragioni che giustificano la scelta del Governo di ricorrere allo strumento del decreto-legge per apportare alla normativa processualpenalistica le modifiche su cui ha richiamato l'attenzione il presidente Senese, ricordando inoltre come le disposizioni dell'articolo 407 del codice di procedura penale siano state anche oggetto di un recente intervento modificativo con il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, in occasione del quale peraltro non venne in alcun modo sollevato il tema oggi in discussione.
Il senatore CALVI fa presente che, se sul piano formale le ragioni del decreto-legge in conversione vanno individuate nell'esigenza di coordinamento normativo su cui si è soffermato il presidente Senese, la valutazione di tale provvedimento non può però prescindere dal rilievo che esso assume in relazione ad alcune attività di indagine attualmente in corso per reati di terrorismo.
Il senatore FASSONE ricorda che l'esame in sede parlamentare del disegno di legge n. 341 del 2000 fu contenuto in tempi estremamente ristretti.
La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n.5050.
Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il presidente SENESE avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la seduta antimeridiana di domani è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto n. 928, recante disposizioni correttive della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, concernenti le competenze territoriali dei tribunali di Ascoli Piceno e di Taranto.
La seduta termina alle ore 12,50.