Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
(Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10. La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 1985. Il testo riportato è quello attualmente vigente in base a successive modifiche, ed è aggiornato al 7 settembre 2000)
Art. 1
Disposizioni generali

1. La diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed è riservata allo Stato.

2. Nell'ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.

3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale è regolato dalle disposizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo incompatibili.

5. La disciplina dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonché le norme volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo.

(Artt. 2, 3)
Art. 3-bis
Pubblicità
Pubblicità

(...)

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.
(Il presente comma dovrebbe intendersi disapplicato per effetto di norme posteriori)

(Artt. 4, 5, 6)
(Art. 7)
(Art. 8)
Art. 9
Organizzazione della società concessionaria

1. La società concessionaria pone in essere l'organizzazione interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso un'articolazione in reti e testate.

2. La società concessionaria è impegnata ad operare affinchè: siano garantite la completezza e l'imparzialità dell'informazione e il rispetto della pluralità delle opinioni politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le diverse realtà socio-culturali della comunità nazionale; sia valorizzata la professionalità di quanti, a qualsiasi titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo.

3. Le attività commerciali, editoriali, audiovisive, discografiche e simili, comunque connesse all'oggetto sociale della società, sono effettuate direttamente o attraverso società collegate.

4. L'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

(Artt. 9-bis, 10)