Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)

D.P.R. 14 febbraio 2003

Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59

Capo I
Princìpi generali

Art. 1

Missione del servizio pubblico radiotelevisivo

1. Il presente contratto di servizio stabilisce per il triennio 2003-2005 i diritti e gli obblighi della RAI, nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione, delle norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione e di telecomunicazioni, del diritto comunitario, degli accordi internazionali, delle norme tecniche vigenti e della convenzione, in conformità con gli indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il contratto ha ad oggetto l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale, i contenuti editoriali, i servizi tecnologici per la produzione e per la trasmissione del segnale, la gestione economico-finanziaria e i sistemi di controllo e di monitoraggio; individua, altresì, i criteri di determinazione del finanziamento da canone valevoli per la durata del triennio.

3. Le parti, di comune accordo, riconoscono quali compiti prioritari del servizio pubblico radiotelevisivo: garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identità nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; estendere alla collettività i vantaggi delle nuove tecnologie trasmissive; assicurare, inoltre, una programmazione equilibrata e varia in grado di mantenere il livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il raggiungimento della qualità dell'offerta nell'insieme dei generi della programmazione.

4. Per l'assolvimento di tali compiti la RAI si impegna, con le modalità e le condizioni stabilite nel presente contratto, a:

- offrire un'ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali, diretti alla totalità degli utenti, riservando, in tutte le fasce orarie anche di maggiore ascolto, un adeguato e proporzionato numero di ore di trasmissione all'informazione, educazione, formazione, promozione culturale;

- promuovere le capacità produttive, imprenditoriali, creative e culturali nazionali, regionali e locali, favorendo lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuendo alla crescita del sistema produttivo europeo;

- favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio della pari opportunità, nel più rigoroso rispetto della dignità e della centralità della persona nonché delle culture delle diversità;

- dedicare ai minori trasmissioni che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, realizzando, comunque, nella generale programmazione ed in relazione all'orario di trasmissione, un rigoroso controllo a loro tutela;

- favorire la ricezione dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale dei disabili sensoriali;

- assicurare la diffusione di programmi televisivi e radiofonici speciali per l'estero al fine di favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e per garantire un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero;

- rispettare le norme di legge e di regolamento riguardanti la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società;

- valorizzare le culture locali e l'informazione regionale anche attraverso il potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione, qualora ciò sia ritenuto necessario da parte della RAI;

- dedicare una specifica programmazione alle minoranze linguistiche;

- effettuare servizi speciali per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilità;

- assicurare la qualità del segnale televisivo e radiofonico e la massima copertura del territorio;

- garantire la conservazione e la valorizzazione degli archivi storici dei programmi;

- sperimentare tecnologie innovative anche al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Paese nonché l'introduzione delle nuove tecnologie trasmissive, accelerando ed agevolando la conversione alla trasmissione in tecnica digitale terrestre;

- improntare la gestione economico-finanziaria a criteri di efficienza e di economicità al fine di garantire una adeguata redditività del capitale che consenta il progressivo avvicinamento ai parametri economico-finanziari di mercato;

- predisporre un sistema di contabilità separata allo scopo di distinguere i costi delle attività del servizio pubblico radiotelevisivo, quelli delle prestazioni a corrispettivo stipulate con altre amministrazioni e quelli delle attività previste dall'art. 5 della convenzione, con modalità che consentano di verificare che le risorse di derivazione pubblica siano destinate unicamente all'attività di servizio pubblico;

- individuare un sistema di conoscenza del mercato, di valutazione della qualità della programmazione, di monitoraggio del rapporto tra domanda e offerta, per l'elaborazione e la comunicazione dei risultati di certificazione della qualità con particolare attenzione ai metodi di analisi ed ai criteri di verifica.

CAPO III
L'offerta: profili specifici

Art. 5

Programmazione Televideo

1. La RAI si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio Televideo per la trasmissione di dati relativi a: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunità straniere e, sulla rete regionalizzata, anche relativi a servizi regionali o locali.

2. La RAI, nel quadro degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, assicurerà nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta commissione parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.

3. La RAI dedicherà appositi spazi a informazioni dirette all'uso consapevole della televisione da parte dei minori, segnalando, altresì, sulle pagine di testo dedicate ai programmi televisivi, i programmi consigliati alla visione dei bambini e dei ragazzi.

4. Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo devono essere evidenziati come tali.

Art. 6

Programmazione televisiva per i minori

1. Al fine di garantire la tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai bambini e ai ragazzi ma a una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, la RAI realizzerà programmi riguardanti tutti i generi televisivi i cui contenuti rispondano a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei minori, evitando pertanto la messa in onda di programmi, anche d'informazione, e film contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento. La RAI si impegna altresì ad un controllo qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari, che contraddistinguerà sempre mediante l'inserimento di marchi visivi e sonori.

Nelle stesse fasce orarie la RAI è tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale per bambini e ragazzi, che dovrà essere pari almeno al 10 per cento, ed a realizzare programmi che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, anche in considerazione degli indirizzi degli organi istituzionalmente preposti in materia di tutela dei minori e del vigente codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra TV e minori sottoscritto dalla concessionaria.

I programmi saranno di intrattenimento e di formazione per l'età infantile e per i ragazzi, su tematiche quali l'educazione civica, il rispetto per le norme ambientali e la natura, le forme divulgative di studio della storia, delle scienze e delle lingue straniere, le attività sportive, l'educazione sessuale, la conoscenza delle diversità etniche, culturali e religiose.

Immediatamente prima, durante e immediatamente dopo le trasmissioni espressamente dedicate all'infanzia e all'adolescenza, la RAI eviterà di trasmettere promo e trailer in contrasto con i princìpi descritti e telepromozioni curate da conduttori dei medesimi programmi.

2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la RAI si avvarrà dell'ausilio di commissioni, costituite dalle parti congiuntamente, di esperti particolarmente qualificati proposti in maggioranza dal Consiglio nazionale degli utenti. Tali organismi avranno anche il compito di esprimere pareri sulla qualità delle trasmissioni di cui al comma 1 nel rispetto degli indirizzi proposti dagli organi competenti in materia di tutela dei minori, nonché del codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra televisione e minori. La RAI comunicherà inoltre alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella relazione bimestrale di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, le linee di programmazione per i minori che intende realizzare nonché le iniziative adottate.

CAPO VI
Monitoraggio, vigilanza e sanzioni

Art. 30

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto viene istituita una sede permanente di confronto fra il Ministero e la RAI che, con carattere consultivo, esamini le iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'art. 7 del presente contratto. La sede, inoltre, verifica il rispetto dei diritti all'accesso, secondo le indicazioni della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. La sede è composta da 24 membri, di cui 12 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui al comma 1, e 12 nominati della RAI. Ai lavori della sede permanente possono partecipare come invitati i rappresentanti di enti, istituzioni e organizzazioni senza scopo di lucro.

3. La sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della RAI si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa RAI. La sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con istituzioni, enti e associazioni. La sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la RAI predisporrà sui temi di cui all'art. 7, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta, che verrà inviato al Ministero, alla RAI, alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alle istituzioni ed enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.

4. I membri della sede durano in carica per il periodo di vigenza del contratto di servizio.

Art. 31

Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze previste da norme di legge o di regolamento, il Ministero svolge la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto di servizio.

2. Il Ministero, nell'ambito dell'attività di vigilanza, ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere in qualsiasi momento alla RAI informazioni, dati e documenti utili.

3. La RAI è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento della attività di controllo. Il rifiuto non giustificato può essere valutato ai fini dell'irrogazione della sanzione di cui al successivo articolo.

4. Il Ministero riferisce alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, sullo stato attuativo del contratto di servizio, sugli eventuali inadempimenti riscontrati e sulle sanzioni irrogate.