Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)

Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni

(convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. La legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996, ed è entrata in vigore lo stesso giorno)

1) Testo della legge di conversione

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.A.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558 e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 196, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 341, concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2) Testo del decreto-legge n. 545, come modificato dalla legge di conversione

Art. 1
Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.A. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.

(...)

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorre, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

(...)

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle comunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni televisive tematiche in chiaro via satellite.

9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra Regione Valle d'Aosta e Rai, rientra negli obblighi derivanti alla Rai dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

(...)

12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990 n. 223, coma da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.

(...)

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal Codice Civile, i soggetti di cui al comma 28 sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso Codice.

(...)

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria: si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel Capo I sezioni prima e seconda della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(...)