Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)

Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 3.10.1989

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Capitolo I
Definizioni

Art. 1

Ai fini della presente direttiva:

  1. per "trasmissione televisiva" si intende la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta nozione non comprende invece i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi;
  2. per "emittente" si intende la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi al sensi della precedentelettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi";
  3. per pubblicità televisiva" si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
  4. per "pubblicità clandestina" si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni odi un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;
  5. per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
  6. per "televendita" si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni".

Capitolo II
Disposizioni generali

Art. 2

1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio.

2. Ai fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro:

- le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3;

- le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4.

3. Ai finì della presente direttiva un'emittente televisiva si considera stabilita in uno Stato membro nei seguenti casi:

a) l'emittente televisiva ha la sede principale in quello Stato membro e le decisioni editoriali in merito al palinsesto sono prese sul suo territorio:

b) se un'emittente ha la sede principale in uno Stato membro mi le decisioni editoriali sul palinsesto sono prese in un altro Stato membro, l'emittente si considera stabilita nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione; se una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione opera in ciascuno di tali Stati membri, l'emittente si ritiene stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale; se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione, l'emittente si considera stabilita nel primo Stato membro nel quale essa ha iniziato a trasmettere nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo con l'economia di tale Stato membro;

c) se un'emittente ha la sua sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul palinsesto sono prese in un paese terzo, o viceversa, essa si considera stabilita in tale Stato membro, sempreché una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione operi in quello Stato membro.

4. Le emittenti cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggette alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi:

a) utilizzano una frequenza concessa da tale Stato membro;

b) ancorché non utilizzino una frequenza concessa da uno Stato membro, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro;

c) ancorché non utilizzino né una frequenza concessa da uno Stato membro né una capacità via satellite di competenza di uno Stato membro, si avvalgono di un "satellite up-link" situato in detto Stato membro.

5. Qualora non sia possibile determinare, a norma dei paragrafi 3 e 4, a quale Stato membro spetti la giurisdizione, lo Stato membro competente è quello in cui l'emittente televisiva è stabilita ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea.

6. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate ad essere ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri.

Art. 2-bis

1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio dl trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e

grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22-bis;

b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione.

Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.

3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata.

Art. 3

1. Gli Stati membri, conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

3. I provvedimenti comprendono le procedure idonee a permettere che i terzi direttamente lesi, compresi i cittadini di altri Stati membri, possano adire le competenti autorità, giudiziarie o di altro tipo, per ottenere l'effettivo rispetto secondo le disposizioni nazionali.

Art. 3-bis

1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con ti diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23-bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, attraverso in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del paragrafo 1.

Capitolo III
Promozione della distribuzione e della produzione
di programmi televisivi

Art. 4

1. Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi dell'articolo 6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext e televendite. Tenuto conto delle responsabilità dell'emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.

2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.

Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese, il 1988 è sostituito dal 1990.

3. A decorrere dal 3 ottobre 1991, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5.

La relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione ed i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa vigila affinché siano applicate le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente alle disposizioni del trattato. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta.

4. Il Consiglio riesamina l'attuazione del presente articolo basandosi su una relazione della Commissione, corredata delle proposte di revisione che essa ritenga appropriate, al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva.

A tal fine, la relazione della Commissione tiene conto in particolare dell'evoluzione verificatasi nel mercato comunitario e del contesto internazionale, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

Art. 5

Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext e televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale deve essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati; essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.

Art. 6

1. Ai fini del presente capitolo, per "opere europee" si intendono le opere seguenti:

a) le opere originarie di Stati membri;

b) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2;

c) le opere originarie di altri Stati terzi europei, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3.

L'applicazione delle disposizioni delle lettere b) e c) è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette misure discriminatorie in tali paesi terzi.

2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati di cui allo stesso paragrafo, lettere a) e b) rispondenti a una delle tre seguenti condizioni:

a) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

b) la produzione ditali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

) la produzione ditali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

c) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c) sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi europei con cui la Comunità h concluso accordi nel settore audiovisivo qualora tali opere siano realizzate con il preponderante contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

4. Le opere che non sono opere europee a sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate nell'ambito di accordi bilaterali di coproduzione comunitari tra Stati membri e paesi terzi, sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei coproduttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che detta produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.

5. Le opere che non sono opere europee ai sensi dei paragrafi 1 e 4 ma sono realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri, sono considerate opere europee in misura corrispondente alla quota della partecipazione dei coproduttori comunitari al costo totale di produzione.

Art. 7

Gli Stati membri fanno sì che le emittenti televisivi soggette alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordato con i titolari dei diritti.".

Art. 8
(Soppresso)

Qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme più dettagliate o più rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

Art. 9

Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

Capitolo IV
Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e televendita

Art. 10

1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.

3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.

4. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate.

Art. 11

1. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore - tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura - nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata e di almeno trenta minuti, si applicano i paragrafi precedenti.

Art. 12

La pubblicità televisiva e la televendita non devono:

a) vilipendere la dignità umana;

) vilipendere la dignità umana;

b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;

) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;

c) offendere convinzioni religiose o politiche;

) offendere convinzioni religiose o politiche;

d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

Art. 13

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita delle sigarette e di altri prodotti a base di tabacco.

Art. 14

1. E' vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva.

2. E' vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative al medicinali (1), nonché la televendita di cure mediche.

Art. 15

La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche deve conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né, in particolare, presentire minorenni intenti a consumare tali bevande;

) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né, in particolare, presentire minorenni intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o la guida di autoveicoli;

) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o la guida di autoveicoli;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

Art. 16

1. La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.

2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non deve, inoltre, esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi.

Art. 17

1. I programmi televisivi ivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

3. La sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non di specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sull'emittente.

4. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.

Art. 18

1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di televendita di cui all'articolo 18-bis, non deve superare il 20% del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano.

2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20%.

3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di "pubblicità":

- gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;

- gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.".

Art. 18-bis

1. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti.

2. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliere è otto. La loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici e acustici.".

Art. 19

I capitoli I, II, IV, V, VI, VI-bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati alla televendita. La pubblicità su tali canali è consentita entro i limiti quotidiani stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1. Non si applica l'articolo 18, paragrafo 2.".

Art. 19-bis

I capitoli I, II, IV, V, VI, VI-bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati all'autopromozione. Le altre forme di pubblicità su tali canali sono consentite entro i limiti stabiliti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2. Tale disposizione è in particolare soggetta a revisione a norma dell'articolo 26.".

Art. 20

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 1 paragrafi da 2 a 5 e agli articoli 18 e 18-bis per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente dal pubblico, in uno o più altri Stati membri.".

Art. 21

(soppresso)

Qualora la trasmissione televisiva non sia conforme alle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri, nell'ambito della loro legislazione, vigilano a che vengano applicate misure idonee a garantire l'osservanza di tali disposizioni.

Capitolo V
Tutela dei minori e ordine pubblico

Art. 22

1. Gli Stati membri adottano le misure atte garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, i particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi.

3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmesse in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.".

Art. 22-bis

Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcuni incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.".

Art. 22-ter

1. Nella relazione di cui all'articolo 26, la Commissione considera con particolare attenzione l'applicazione del presente capitolo.

2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la Commissione effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, un'indagine sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori. Tale studio implica tra l'altro l'esame dell'opportunità di:

- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi;

- predisporre adeguati sistemi di classificazione;

- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;

- tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni.

Capitolo VI
Diritto di rettifica

Art. 23

1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. in particolare essi procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia contraria al buon costume.

5. Saranno previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

CAPITOLO VI-bis
Comitato di contatto

Art. 23-bis

1. E' istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. E' presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta della delegazione di uno Stato membro.

2. I compiti del comitato sono:

a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione della stessa, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;

b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati membri;

c) essere una sede per uno scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sulla metodologia da seguire, sul capitolato relativo allo studio indipendente di cui all'articolo 25-bis, sulla valutazione delle offerte per quest'ultimo e sullo studio stesso;

d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di enti televisivi, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico;

e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di trasmissione televisiva, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;

f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.".

Capitolo VII
Disposizioni finali

Art. 24

Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di emissioni televisive.

Art. 25

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 3 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Art. 25-bis

L'ulteriore esame di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ha luogo anteriormente al 30 giugno 2001. Esso tiene conto di uno studio indipendente sull'impatto dei provvedimenti in questione sia a livello comunitario che a livello nazionale".

Art. 26

Entro il 31 dicembre 2000 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.

Art. 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.