Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997
(L'articolo 1 della presente delibera modifica la Direttiva 89/552/CEE. Tali modifiche sono state riportate direttamente nel testo)
Art. 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
A. NUIS