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Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 360

"Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonche' dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e gli allegati A e B;

Visto l'articolo 19 della direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE;

Vista la direttiva 96/24/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti;

Vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 84/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE;

Vista la direttiva 98/67/CE della Commissione del7 settembre 1998, che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/457/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE;

Vista la direttiva 98/87/CE della Commissione del 13 novembre 1998, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;

Vista la decisione della Commissione del 29 gennaio 1999, che modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta, di proteina derivata da mammiferi;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi.

2. Ai fini della commercializzazione puo' essere utilizzata la denominazione "materie prime per mangimi" o quella di "mangimi semplici".

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge n. 281 de1 1963, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti '' A'' e '' B'' dell'allegato II.

2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte '' A'' capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.

3. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanita', e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 puo' essere integrato l'elenco dell'allegato II parte '' A'' capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli viene offerto. La commissione è integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.".

Art. 3.

1. L'articolo 11 della legge n. 281 de1 1963, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunita' soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all'allegato III, lettere A , B , C, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o piu' lingue ufficiali della Comunita', fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.

2. Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

3. In caso di intervenuta modifica della composizione di una materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilita' del detentore di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/25/CE.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dal capo II del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, qualora per una materia prima proveniente da un Paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunita' non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione indicata all'allegato III, lettera A), punti 3) e 4) e nell'allegato II, parte A, capo I, punto IV,lettere b) e c), per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel Paese interessato, l'Ispettorato centrale repressione frodi operante presso il Ministero perle politiche agricole, consente che siano forniti dal responsabile di cui all'allegato III, lettera A), punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione che:
a) lo stesso Ispettorato centrale sia informato dall'importatore 24 ore prima dell'arrivo della materia prima al punto di entrata;
b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e all'Ispettorato entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo della merce nel territorio nazionale;
c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: ''dati provvisori concernenti (numero di riferimento del campione da analizzare) che devono essere soggetti al controllo da parte di (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al (data)'';
d) il Ministero per le politiche agricole informa la Commissione europea sulle circostanze in base alle quali e' stata applicata la deroga di cui al presente comma 4.

5. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti.

6. Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione nonche', se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.

7. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo ed all'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV della presente legge.

8. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni,purche' separate da quelle obbligatorie e da quelle di cui al comma 7, con le modalita' riportate in allegato IV.".

Art. 4.

1. Gli allegati alla legge n. 281 del 1963, e successive modificazioni, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 5.

1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti secondo la normativa vigente immessi in circolazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non conformi alle norme del presente decreto possono rimanere in circolazione non oltre il 31 dicembre 1999.

Art. 6.

1. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria concernente l'alimentazione degli animali.

Art. 7.

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e' sostituito dal seguente:
" 8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi puo essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino piu' materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico e' richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.".

Art. 8.

1. E' abrogato il decreto ministeriale del 30 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1995.

Si omette il testo degli allegati