Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
b) "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
d) "Settori rilevanti": i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali e dei beni ambientali, della sanita' e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega;
e) "Autorita' di vigilanza": l'autorita' prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;
f) "Societa' bancaria conferitaria": la societa' titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare:
1) la societa' titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa' risultante da operazioni di fusione della Societa' bancaria conferitaria;
3) la societa' beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Societa' bancaria conferitaria;
4) la societa' che detiene il controllo delle societa' di cui ai punti 1, 2 e 3;
g) "Societa' conferitaria": la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:
1) la societa' titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa' risultante da operazioni di fusione della Societa' conferitaria;
3) la societa' beneficiaria di operazioni di scissione e di conferirnento di azienda da parte della Societa' conferitaria;
4) la societa' che detiene il controllo delle societa' di cui ai punti 1, 2 e 3;
h) "Impresa strumentale": impresa esercitata dalla fondazione o da una societa' di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti;
i) "Partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta tramite societa' controllata, societa' fiduciaria o per interposta persona;
j) "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
k) "Fondi immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
l) "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva de Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Titolo I
REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI
Art. 2.
Natura e scopi delle fondazioni
1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono eclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
2. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attivita', comprendendo fra questi almeno uno dei settori rilevanti.
Art. 3.
Modalita' di perseguimento degli scopi statutari
1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicita' della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti.
2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; e' esclusa altresi' qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalita' e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento alle modalita' di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita', la motivazione delle scelte e la piu' ampia possibilita' di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonche' la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
Art. 4.
O r g a n i
1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
4) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di un'adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cuie' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo;
d) le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere attribuito dalla statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del comma 6, non possono comunque superare la meta' del totale dei componenti l'organo di indirizzo;
e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;
f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalita' e onorabilita', ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di direttore generale della Societa' bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;
h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilita' che li riguardano;
i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;
j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita' o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne' ad essi rispondono.
3. I membri dell'organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Societa' bancaria conferitaria.
4. L'organo di controllo e' composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
5. La costituzione degli organi della fondazione mediante il sistema della cooptazione e' consentita soltanto con riguardo all'organo di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c). Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione.
Art. 5.
Patrimonio
1. Il patrimonio della fondazione e' totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditivita' adeguata.
2. La gestione del patrimonio e' svolta con modalita' organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attivita' della fondazione, ovvero puo' essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della fondazione.
3. Il patrimonio e' incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonche' dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.
Art. 6.
Partecipazioni di controllo
1. Le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e societa' che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:
a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle di cui al comma 1 ne' conservare le partecipazioni di controllo gia' detenute nelle societa' stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.
5. La scissione a favore di societa' controllate dalla fondazione non puo' riguardare partecipazioni di controllo in enti o societa' diversi da quelli previsti al comma 1.
Art. 7.
Diversificazione del patrimonio
1. Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditivita'. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in societa' anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
2. Nella dismissione delle attivita' patrimoniali le fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruita' e non discriminazione.
3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla fondazione nella Societa' bancaria conferitaria sono previamente comunicate all'Autorita' di vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalita', gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorita' di vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la fondazione puo' procedere alle operazioni deliberate.
Art. 8.
Destinazione del reddito
1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attivita' svolta dalla singola fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorita' di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;
e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorita' di vigilanza;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.
3. E' fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilita' economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle societa' strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorche' non distribuiti.
Art. 9.
Bilancio e scritture contabili
1. Il bilancio delle fondazioni e' costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
3. Le fondazioni predispongono contabilita' separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese e' disposta dall'organo di indirizzo della fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.
4. Le fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonche' le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attivita' istituzionali ai sensi dell'articolo 8.
5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorita' di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicita' dei bilanci e della relativa relazione, in conformita' con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni, in modo da:
a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attivita' svolta dalle fondazioni;
b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditivita'.
Art. 10.
Organi, finalita' e modalita' della vigilanza
1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorita' di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finche' ciascuna fondazione rimarra' titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero concorrera' al controllo, diretto o indiretto, di dette societa' attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni e' attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditivita' dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.
3. L'Autorita' di vigilanza:
a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni, come individuati all'articolo 2;
b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle fondazioni;
c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giornidal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine e' interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;
d) puo' chiedere alle fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorita' di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle fondazioni;
e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Societa' bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di professionalita' e onorabilita', le ipotesi di incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonche' i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformita' e nei limiti delle disposizioni del presente decreto;
f) puo' effettuare ispezioni presso le fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;
g) emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalita' di redazione dei bilanci;
h) puo' disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza; che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
i) stabilisce le forme e le modalita' per la revisione sociale dei bilanci;
j) quando non siano adottati dai competenti organi della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;
k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni.
Art. 11.
Provvedimenti straordinari dell'Autorita' di vigilanza
1. L'Autorita' di vigilanza, sentiti gli interessati, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarita' nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attivita' e' controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarita' riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorita' di vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza.
5. L'indennita' spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza e' determinata con provvedimento dell'Autorita' di vigilanza ed e' posta a carico della fondazione.
6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
7. L'Autorita' di vigilanza, sentiti gli interessati, puo' disporre con decreto la liquidazione della fondazione, in caso di impossibilita' di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorita' di vigilanza nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o piu' liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo e' devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuita' degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorita' di vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorita' di vigilanza puo' provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.
9. L'Autorita' di vigilanza puo' sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorita', al fine di assicurare il regolare andamento dell'attivita' della fondazione.
Titolo II
REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI
Art. 12.
Disposizioni varie di carattere tributario
1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalita' mediante esercizio, le modalita' previste all'articolo 9, di imprese strumentali ai loro fini statutari.
2. Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilita' sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.
3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ancora in possesso di una partecipazione di controllo, cosi' come individuato dall'articolo 6, nella Societa' bancaria conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attivita' direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali. In ogni caso, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.
5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la fondazione possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipazioni di controllo nella Societa' bancaria conferitaria ai sensi dell'articolo 6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.
7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.".
8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.".
9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle Fondazioni.
Art. 13.
Plusvalenze
1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Societa' bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Societa' bancaria conferitaria, realizzate dalla societa' nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.
Titolo III
REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI
Art. 14.
Soggetti e oggetto degli scorpori
1. Le Societa' conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della fondazione o della societa' conferente, ovvero della societa' nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonche' delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di conferimenti. La retrocessione e' effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.
2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in societa' diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.
3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della societa' fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.
Art. 15.
S c i s s i o n e
1. Le Societa' conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di societa' controllate dalla fondazione, dalla societa' conferente ovvero dalla societa' nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria.
Art. 16.
Assegnazione
1. Le Societa' conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalita' stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformita' con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle fondazioni non puo' riguardare partecipazioni di controllo in enti o societa' diversi da quelli operanti nei settori rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle Societa' conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 e' diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Societa' conferitaria.
3. Per la Societa' conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non da' luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Societa' conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. Le Societa' conferitarie che non esercitano attivita' bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalita', gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla fondazione della parte di patrimonio netto della societa' nella quale la fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima societa' per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva del 18 novembre 1994.
Art. 17.
Cessione diretta
1. Le Societa' conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalita', gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta e' a titolo oneroso si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.
Art. 18.
Apporto di beni immobili a fondi immobiliari
1. Le Societa' conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla fondazione o alla societa' conferente ovvero alla societa' nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria.
2. L'apporto previsto al comma 1 e' deliberato con le modalita' stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Societa' conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. L'apporto di cui al comma 1 e' consentito, in deroga alle disposioni che regolano i fondi immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del fondo immobiliare ed e' sottoposto all'autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformita' al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della societa' di gestione del fondo immobiliare che intende ricevere l'apporto.
Art. 19.
Apporto di beni immobili da parte di fondazioni
1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.
2. All'apporto effettuato da fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Art. 20.
Permuta di beni immobili
1. La permuta, mediante la quale la fondazione acquisisce beni o titoli della Societa' bancaria conferitaria, attribuendo alla medesima societa' beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino gia' direttamente utilizzati dalla societa' stessa, e' soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la fondazione e la Societa' bancaria conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Art. 21.
Valutazione dei beni e delle partecipazioni
1. Le Societa' conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei conferimenti.
2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.
3. Le Societa' conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Titolo IV
DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI
Art. 22.
Fusioni e altre operazioni di concentrazione strutturale
1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonche' da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi d'imposta consecutivi, a partire da quello nel quale e' stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.
2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 e' distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.
3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.
4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, e' applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, e' applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.
Art. 23.
Operazioni di concentrazione non strutturale
1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche', per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralita' di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualita' di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la societa' controllante, se esercente attivita' bancaria, puo' optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si e' perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralita' di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.
2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.
Art. 24.
Regime speciale ai fini delle imposte indirette
1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 25.
Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio
1. Le partecipazioni di controllo nelle Societa' bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.
2. Le partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita' di vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1.
3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.
Art. 26.
Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994
1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma, purche' entro il termine di cui all'articolo 13.
2. Per le fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformita' alla direttiva del 18 novembre 1994 e' accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformita' si intende accertata.
Art. 27.
Partecipazione al capitale della Banca d'Italia
1. Le fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:
a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
b) operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;
c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei settori rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 10.
2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.
3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.
4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.
Art. 28.
Disposizioni transitorie
1. Le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorita' di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non e' considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.
3. Le fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:
a) convertire le azioni ordinarie detenute nelle Societa' conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione e' sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della societa' partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la meta' del capitale sociale;
b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Societa' bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.
4. L'incompatibilita' prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di fondazioni che ricoprono alla data dientrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Societa' bancarie conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.
5. L'Autorita' di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.
Art. 29.
Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.
Art. 30.
A b r o g a z i o n i
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c) l'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decretolegge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Art. 31.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge di delega.
2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.