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Decreto Legislativo 25 febbraio 1998, n. 90

"Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998
(Rettifica G.U. n. 94 del 23 aprile 1998)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 38 e l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose;

Vista la direttiva 91/410/CEE, della Commissione del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256;

Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre 1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola: "preparati" sono inserite le seguenti: "allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario";
b) al comma 2, lettera h), il secondo periodo e' soppresso.

Art. 2.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "sostanza" e dopo la parola: "monomeriche" e' inserito il seguente segno di interpunzione: ",";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "sono infiammabili" sono sostituite dalle seguenti: "si infiammano".

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "rischio" e' sostituita dalla seguente: "pericolo".

Art. 4.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "all'articolo 13", le parole: "comma 5" sono soppresse;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) sono state notificate all'unita' di notifica ai sensi del presente decreto;".

Art. 5.

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: "soggetti", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
b) al comma 3, le parole: "dal notificante" sono sostituite dalle seguenti: "dal fabbricante, dall'importatore".

Art. 6.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "ciascuno dei" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i".

Art. 7.

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali sostanze sono quelle elencate in allegato A; con decreto del Ministro della sanita' si provvede ad integrare tale allegato in conformita' alle integrazioni disposte in sede comunitaria";
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento o piu', in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;".

Art. 8.

1. All'articolo 16, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".

Art. 9.

1. All'articolo 17, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo la parola: "risultati", la virgola e' soppressa.

Art. 10.

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "prima" e' soppressa.

Art. 11.

1. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono sostituite dalle seguenti: "Tabella B".

Art. 12.

1. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nella parentesi, le parole: "articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 13".

2. All'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nel titolo, la parola: "rischio" e' sostituita dalla seguente "pericolo".

3. All'allegato VII, parte D, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera C, terzo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
b) alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso, le parole:
"paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".