Decreto Legislativo 29 gennaio 1998, n. 19
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Visto il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Trasformazione
1. L'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, e' trasformato ai sensi del presente decreto ed assume la nuova denominazione di "Societa' di cultura La Biennale di Venezia".
Art. 2.
Personalita' giuridica
1. La "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Societa' di cultura", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, personalita' giuridica di diritto privato, che acquisisce alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La Societa' di cultura ha sede in Venezia.
3. La Societa' di cultura e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Art. 3.
S c o p i
1. La Societa' di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena liberta' di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attivita' stabili di ricerca, nonche' manifestazioni, sperimentazioni e progetti.
2. La Societa' di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artisticodocumentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.
3. La Societa' di cultura puo' altresi' svolgere attivita' commerciale ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.
Art. 4.
S t a t u t o
1. La Societa' di cultura e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalita' di organizzazione delle manifestazioni, valorizzando la interdisciplinarieta' tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.
2. Lo statuto e' elaborato e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina.
4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.
Art. 5.
Partecipazione
1. Partecipano alla Societa' di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.
2. Alla Societa' di cultura partecipano altresi' soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, secondo modalita' disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attivita' a fini di lucro nei medesimi settori culturali della societa'.
Art. 6.
Patrimonio
1. Il patrimonio della Societa' di cultura e' costituito dai beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria, nonche' dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.
2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Societa' di cultura puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano in regime di commissariamento.
Capo II
O r g a n i
Art. 7.
O r g a n i
1. Sono organi della Societa' di cultura: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti, l'assemblea dei privati costituita ai sensi dello statuto.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono.
3. La durata degli organi della Societa' di cultura e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se sono nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza.
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.
Art. 8.
Presidente
1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Societa' di cultura e ne promuove le attivita'.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il comitato scientifico, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonche' dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Societa' di cultura; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Societa' di cultura.
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente della Societa' di cultura, da:
a) il sindaco di Venezia o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Societa' di cultura;
b) un membro designato dal consiglio regionale del Veneto;
c) un membro designato dal consiglio provinciale di Venezia;
d) un membro designato dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che partecipano alla Societa' di cultura.
2. Il presidente della Societa' di cultura, i membri di cui alle lettere b) , c) e d) ed il delegato di cui alla lettera a) del comma 1 sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale e con comprovate capacita' organizzative.
3. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente. Qualora entro tale termine non siano state effettuate le designazioni di cui al comma 1, lettere b) , c) e d), il presidente della Societa' di cultura assume le funzioni di amministratore unico della Societa' stessa, fino alla prima seduta del consiglio di amministrazione, che deve essere convocato dallo stesso presidente entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell'ultima designazione.
4. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, alla Societa' di cultura non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Societa'.
5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Societa' di cultura o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera d), e' designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
6. Se la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, e' pari o superiore al 25 per cento del patrimonio della Societa' di cultura, la composizione del consiglio di amministrazione puo' essere elevata a sette membri, secondo le procedure previste dallo statuto. In questo caso, gli ulteriori due membri, oltre le designazioni effettuate ai sensi del comma 1, sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che partecipano alla Societa' medesima.
Art. 10.
Compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attivita' gestionale della Societa' di cultura e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina e revoca i direttori dei settori di attivita' culturali di cui all'articolo 14;
e) nomina e revoca il coordinatore generale;
f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attivita' sulla base dei progetti deliberati dal comitato scientifico. Alle attivita' di carattere permanente non puo' essere assegnato meno del 15 per cento dello stanziamento complessivo del settore;
g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'autorita' vigilante, il compenso spettante al presidente e la misura dell'indennita' per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, spettante ai componenti del medesimo;
h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
i) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Societa' di cultura;
l) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
2. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno quattro volte l'anno. Puo' inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
3. Lo statuto fissa le modalita' di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Art. 11.
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico e' composto da:
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) i direttori dei settori di attivita' culturale della Societa' di cultura.
2. Al comitato scientifico spetta di deliberare in ordine:
a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e artistico, tenendo conto di un'ottica interdisciplinare e di una prospettiva interculturale;
b) alla istituzione ed al funzionamento dei settori di attivita', salvaguardando le testate storiche della Biennale di Venezia, architettura, arti visive, cinema, musica, danza, teatro, e l'archivio storico delle arti contemporanee;
c) all'organizzazione delle mostre o manifestazioni;
d) alle attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione.
3. Il coordinatore generale partecipa alle riunioni del comitato scientifico con funzioni di segretario.
4. Lo statuto definisce le modalita' di convocazione e di funzionamento del comitato scientifico prevedendo, in particolare, che, in caso di parita' di voti, ha prevalenza il voto del presidente. Si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 3.
5. Lo statuto puo' definire le modalita' di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, ferme le altre competenze dei direttori di settore, e che sono individuati tra personalita' anche straniere particolarmente competenti nelle rispettive discipline.
Art. 12.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Societa' di cultura in misura non inferiore al 5 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti e' da essi designato.
Capo III
Attivita' culturali
Art. 13.
Settori culturali
1. La Societa' di cultura ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attivita' permanente di ricerca nel campo dell'architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonche' alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.
2. Lo statuto puo' definire, nell'ambito dei settori esistenti, ulteriori campi di ricerca.
Art. 14.
Direttori dei settori
1. I direttori dei settori di attivita' culturale sono scelti tra personalita', anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline, e restano in carica per un periodo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.
2. I direttori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.
3. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attivita' cui il direttore e' preposto.
4. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.
5. I direttori curano la preparazione e lo svolgimento delle attivita' del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi stabiliti dal comitato scientifico e delle risorse loro attribuite dal consiglio d'amministrazione.
6. I direttori ricevono, per il rapporto di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte dell'autorita' vigilante, e comprensivo anche dell'attivita' svolta quali componenti del comitato scientifico.
Art. 15.
Archivio storico delle arti contemporanee
1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i direttori di settore impostano e danno vita ad attivita' anche interdisciplinari a carattere continuativo. Esso conserva, cataloga, amplia e valorizza il proprio materiale.
2. Per il perseguimento delle sue finalita' l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilita', con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o di altri Paesi.
3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, universita' e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.
4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Societa' di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attivita' o manifestazioni.
Art. 16.
Svolgimento delle attivita' culturali
1. Le attivita' promosse dalla Societa' di cultura nell'ambito della citta' di Venezia si svolgono negli immobili di sua proprieta' e negli altri edifici allo scopo destinati o da destinare, di proprieta' del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.
2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprieta'.
3. La Societa' di cultura puo' svolgere attivita', coerenti con i propri fini, anche al di fuori della citta' di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.
4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.
Capo IV
Disposizioni in tema di gestione
Art. 17.
Coordinatore generale
1. Il coordinatore generale e' scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Societa' di cultura; e' nominato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e puo' essere revocato per gravi motivi.
2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del coordinatore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorita' vigilante.
3. Il coordinatore generale e' responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Societa' di cultura e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione e del comitato scientifico con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
4. Le funzioni di coordinatore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attivita' professionale privata.
5. Al rapporto di lavoro del coordinatore generale si applica l'articolo 14, comma 4.
Art. 18.
P e r s o n a l e
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Societa' di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. La retribuzione del personale e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.
3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale puo' optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.
5. Entro tre mesi dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro, il personale dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 19.
Disponibilita' finanziarie
1. La Societa' di cultura provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 22;
c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
e) i proventi di gestione;
f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.
Art. 20.
Norme in tema di patrimonio e di gestione
1. La Societa' di cultura puo' accettare donazioni o eredita' e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'. Resta riservato alla Societa' di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. La Societa' di cultura, in quanto eserciti un'attivita' commerciale, e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.
Art. 21.
Scritture contabili e bilancio
1. La Societa' di cultura, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.
2. Il bilancio di esercizio e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero per i beni culturali e ambientali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1999.
Art. 22.
Conservazione dei diritti
1. La Societa' di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare. In particolare, la Societa' di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali spettanti all'ente prima della trasformazione e, in particolare, il contributo gia' previsto dall'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Societa' di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprieta' comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli, i proventi derivanti dalle attivita' e manifestazioni della Societa' di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta medesima, all'aliquota del 3 per cento.
3. La Societa' di cultura e' ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.
4. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Societa' di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocita' nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Societa' di cultura. La reciprocita' non e' richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.
Art. 23.
Amministrazione straordinaria
1. L'autorita' vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della societa' di cultura;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al 50 per cento;
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.
3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.
Art. 24.
V i g i l a n z a
1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Societa' di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto. Puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 23.
2. La Societa' di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministero vigilante le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' della Societa' di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Societa' di cultura, nonche' l'ultimo bilancio.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 25.
Amministrazione provvisoria
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' competenti provvedono alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Entro i successivi trenta giorni, si provvede alla costituzione del comitato scientifico e dal collegio dei revisori.
2. Qualora entro il termine previsto dal comma 1, primo periodo, le autorita' competenti non provvedano alle designazioni previste, i poteri ed i compiti del consiglio di amministrazione sono attribuiti al presidente della Societa' di cultura.
3. Gli organi dell'ente attivi alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre l'assunzione dei poteri da parte del presidente della Societa' di cultura, ai sensi del comma 2.
Art. 26.
Stima del patrimonio
1. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente della Societa' di cultura richiede al presidente del tribunale di Venezia la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio iniziale della Societa'.
2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.
3. Agli esperti designati dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
4. Gli atti di conferimento di beni immobili da parte di enti pubblici al patrimonio della societa' di cultura sono soggetti alle imposte di registro in misura fissa.
Art. 27.
A b r o g a z i o n e
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n. 438, la legge 13 giugno 1977, n. 324, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.