stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 426

"Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997
(Rettifica G.U. n. 25 del 31 gennaio 1998)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Acquisito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasformazione

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, gia' ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e' trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di "Scuola nazionale di cinema", ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 2.
Statuto

1. La Scuola nazionale di cinema e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali ulteriori settori di attivita', l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attivita' didattica, le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione, nonche' le modalita' di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale.

2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3.
Finalita'

1. La Scuola nazionale di cinema e' istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalita':
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva, attraverso la propria attivita' didattica finalizzata alla formazione di base di quadri professionali, nonche' alla organizzazione di corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, e lo svolgimento di attivita' di ricerca e sperimentazione;
b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema, anche attraverso l'attivita' della Cineteca nazionale.

2. La Scuola nazionale di cinema agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.

3. La Scuola nazionale di cinema puo', previa autorizzazione dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a societa' di capitali, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, la Scuola e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 4.
Settori di attivita'

1. Per il perseguimento delle attivita' di cui all'articolo 3, la Scuola nazionale di cinema si articola in due distinti settori, coordinati ciascuno da un proprio direttore, e relativi, rispettivamente, alla formazione, ricerca e sperimentazione, ed alla Cineteca nazionale.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati, nel rispetto dell'autonomia didattica della Scuola, l'ordinamento degli studi, in relazione alle arti ed alle tecniche del cinema, con particolare riferimento alla regia, alla sceneggiatura, alla fotografia ed alla economia del cinema; la valenza del titolo di studio, anche in relazione ai possibili sbocchi professionali, con particolare riguardo ad attivita' sovvenzionate dallo Stato o da altri enti pubblici; la durata dei corsi di formazione e le caratteristiche dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento eventualmente istituiti.

3. La Cineteca nazionale provvede al restauro di opere della cinematografia nazionale; alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, nonche' alla conservazione dei negativi delle opere filmiche, nei casi di film assistiti dal fondo di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa svolge attivita' di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il settore della formazione, ricerca e sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto e coordina, assicurando forme di consultazione con gli enti locali e le loro cineteche, l'attivita' delle cineteche pubbliche e private, che godono di contributi pubblici; queste ultime comunicano alla Cineteca nazionale i dati relativi al proprio materiale filmico.

Art. 5.
Organi

1. Sono organi della Scuola nazionale di cinema il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attivita' imprenditoriali nel medesimo campo di attivita' della Scuola.

3. La durata degli organi e' di quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per una sola volta e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalita' di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente e' nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, nonche' i compiti del direttore generale.

Art. 6.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed e' composto dal presidente, indicato dalla medesima Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro del tesoro. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacita' organizzative.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attivita' gestionale e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina i componenti del comitato scientifico, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
e) assegna gli stanziamenti per le varie attivita' istituzionali, sulla base dei programmi deliberati dal comitato scientifico;
f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennita' spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ai componenti del comitato scientifico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, nonche' ai componenti del collegio dei revisori;
g) determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, il compenso spettante ad esperti, anche stranieri, in materia cinematografica, audiovisiva e delle comunicazioni, incaricati per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Scuola e ne promuove le attivita'; adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.

Art. 7.
Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico e' composto da:
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) i coordinatori dei settori di attivita';
c) tre esperti, scelti dal consiglio di amministrazione, dei quali due tra docenti universitari in materie inerenti la cultura cinematografica.

2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti e, sulla base degli stanziamenti stabiliti dal consiglio di amministrazione, delibera in ordine:
a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e didattico, con particolare riguardo alle attivita' di ricerca e sperimentazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4;
b) al funzionamento della Cineteca nazionale;
c) alle iniziative culturali ed ad ogni altro aspetto culturale e di formazione, sulla base di quanto previsto dallo statuto.

Art. 8.
Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Scuola nazionale di cinema sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalita' previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale puo' optare, entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

5. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro applicabile, il personale puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego, ed e' pertanto collocato in mobilita'. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e segnatamente dell'articolo 35, comma 8, e successive modificazioni.

Art. 9.
Disponibilita' finanziarie e gestione

1. La Scuola nazionale di cinema provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, con riferimento al fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
d) eventuali proventi di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei teatri di posa e delle altre strutture;
e) eventuali contribuiti ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.

2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. La Scuola nazionale di cinema, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 10.
Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Scuola nazionale di cinema. Puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della Scuola;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita';
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorita' vigilante.

Art. 11.
Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione puo' disporre del proprio patrimonio, con esclusione di quanto conservato presso la Cineteca nazionale, nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. Entro venti giorni dalla sua nomina, il presidente della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

Art. 12.
Disposizioni finali

1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il precedente consiglio di amministrazione.

2. I contributi dello Stato e di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo destinati al Centro sperimentale di cinematografia, anche nel caso in cui per gli stessi non siano state ancora completate le procedure di assegnazione, sono immediatamente trasferiti alla fondazione.

3. Sono abrogati la legge 24 marzo 1942, n. 419, e l'articolo 21 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.