Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 180
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la facolta' di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 2.
Modalita' di applicazione
1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 e' determinato dalla somma di due quote:
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), e' determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5.
3. La media delle contribuzioni annue e' data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.
4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile e' quella indicata al medesimo comma 9.
5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue e' costituito dagli ultimi anni di anzianita' contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualita'. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento e' quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.
6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non puo' eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.
8. L'importo del trattamento annuo e' determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.