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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 39

"Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 48



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria 1991, l'articolo 6 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/313/CEE;

Vista la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede la divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la liberta' di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorita' pubbliche, nonche' la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, dalla flora, del territorio e degli spazi naturali, nonche' le attivita', comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attivita' o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
b) "autorita' pubbliche"', tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le autorita' pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

Art. 4
(Casi di esclusione)

1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorita' pubbliche, le relazioni internazionali e le attivita' necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprieta' intellettuale;
e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.

2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.

3. Il differimento dell'accesso e' disposto esclusivamente quando e' necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.

4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1.

5. L'accesso alle informazioni puo' essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.

6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.

Art. 5
(Modalita' del procedimento di accesso)

1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilita', su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.

2. Il responsabile del procedimento, le modalita' e le forme per l'esercizio del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le autorita' pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire l'effettivita' dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali e' subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.

Art. 6
(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al comma 6 dell'articolo 4 e' dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7
(Diffusione delle informazioni relative all'ambiente)

1. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalita' atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 8
(Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente decreto. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le autorita' pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), trasmettono al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati, previsti dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonche' una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

Art. 9
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241, e di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.