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Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367

"Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1996



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Trasformazione

1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 2.
Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:
a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
b) altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' gli enti che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali.

2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati.

3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.

Art. 3.
Finalita' delle fondazioni

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'.

2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresi' svolgere, in conformita' degli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 4.
Personalita' giuridica delle fondazioni e norme applicabili

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Titolo II
PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE

Art. 5.
Deliberazione di trasformazione

1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2.

2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo puo' deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento e' posto all'ordine del giorno.

3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la "Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia", assumendo la titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.

Art. 6.
Contenuto della deliberazione

1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:
a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;
b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;
c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potra' svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione e' costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.

Art. 7.
Stima del patrimonio iniziale della fondazione

1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Art. 8.
Approvazione della deliberazione di trasformazione

1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, e' trasmessa all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresi' allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.

2. La deliberazione e' approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformita' dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruita' delle previsioni del piano triennale, nonche' le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalita' di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.

Art. 9.
Effetti dell'approvazione

1. L'approvazione della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.

2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.

Titolo III
DISCIPLINA DELLE FONDAZIONI

Art. 10.
Statuto

1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono.

2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilita' patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita' similari e a fini di pubblica utilita', in sede di liquidazione.

3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non puo' superare, per il primo quadriennio, la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurano, per i primi tre anni di vita della fondazione, un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti per la gestione dell'attivita' della fondazione. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.

4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede cosi' stabilita non e' modificabile.

5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformita' delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.

Art. 11.
Presidente

1. Il presidente della fondazione e' il sindaco del comune nel quale essa ha sede, indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.

2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, di cui all'art. 5, comma 3, e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12.
Consiglio di amministrazione

1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette membri, compreso chi lo presiede.

2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio.

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti dal corpo accademico.

4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attivita' artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilita' con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attivita';
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.

8. Lo statuto puo' prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.

Art. 13.
Sovrintendente

1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;
b) predispone il bilancio d'esercizio, nonche', di concerto con il direttore artistico, i programmi di attivita' artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita' di produzione artistica della fondazione e le attivita' connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico o musicale, individuandolo tra i musicisti o tra i musicologi piu' rinomati e di comprovata competenza teatrale;
e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.

2. Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; puo' nominare collaboratori della cui attivita' risponde direttamente.

3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e puo' essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione puo' revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.

4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e puo' essere riconfermato.

Art. 14.
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il collegio e' presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle societa' per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

4. Il compenso dei revisori e' determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed e' a carico della fondazione.

5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo.

6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalita' di cui al comma 1; nelle more il revisore e' sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.

Art. 15.
Norme in tema di patrimonio e di gestione

1. La fondazione puo' accettare donazioni o eredita' e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice civile. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredita' e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attivita' della fondazione, entro due anni dall'acquisto.

2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalita' della fondazione stessa.

3. Quando le e' attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalita' di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

5. La gestione finanziaria delle fondazioni e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 16.
Scritture contabili e bilancio

1. La fondazione, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio della fondazione e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Ministero del tesoro puo' stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attivita' delle fondazioni. Puo' disporre, altresi', in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto.

4. Il bilancio e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 17.
Conservazione dei diritti

1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:
a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attivita' artistica opere di compositori nazionali;
b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attivita' con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;
d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.

2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprieta' comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.

Art. 18.
Decadenze

1. La violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 17 determina la decadenza delle fondazioni dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza puo' riguardare anche singoli diritti o singole prerogative.

2. La decadenza non puo' essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell'attivita' da compiere.

3. Il provvedimento di decadenza e' adottato dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata.

4. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo comunica al Ministero del tesoro ed al Ministero delle finanze i provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 19.
Vigilanza

1. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui e' subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

2. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste puo':
a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;
b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

Art. 20.
Insolvenza

1. La fondazione che esercita un'attivita' commerciale e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

Art. 21.
Amministrazione straordinaria

1. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al 50 per cento.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 22.
Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneita' professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

4. La retribuzione del personale e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per se' causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla trasformazione.

Art. 23.
Corpi artistici

1. Il personale dipendente della fondazione puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che cio' non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.

2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se cio' non pregiudica il regolare svolgimento dell'attivita' della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:
a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attivita';
c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attivita', anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.

3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 24.
Contributi dello Stato

1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato agli enti lirici sono determinati dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni. I criteri hanno efficacia per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi:
a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera e);
b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;
d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera c);
e) considerazione della entita' della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Gli elementi indicati alla lettera c) del comma 2, dovranno essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione.

4. Gli elementi indicati alla lettera e) del comma 2 sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto.

5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota predetta, e' determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni.

Art. 25.
Disposizioni tributarie

1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui e' pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.