Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla parte prima
1. Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «patrimonio culturale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
b) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del patrimonio stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle persone diversamente abili,»
c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Articolo 7-bis (Espressioni di identità culturale collettiva). - 1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.».
Art. 2.
Modifiche alla parte seconda
1. Alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro,» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ad eccezione delle raccolte» sono inserite le seguenti: «che assolvono alle funzioni» e le parole: «, e di quelle ad esse assimilabili» sono soppresse;
3) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «dell'arte» sono inserite le seguenti: «, della scienza, della tecnica, dell'industria»;
4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «a chiunque appartenenti,» sono inserite le seguenti: «che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e» e la parola: «rivestono» e' sostituita dalla seguente: «rivestano»;
5) al comma 4, lettera b), le parole: «, anche storico» sono soppresse;
b) all'articolo 11:
1) nella rubrica, la parola: «Beni» e' sostituita dalla seguente: «Cose»;
2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «di cui agli articoli 64 e 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 64 e 65, comma 4»;
4) al comma 1, lettera e), le parole: «di cui all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 37»;
5) al comma 1, lettera f), le parole: «di cui all'articolo 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)»;
6) al comma 1, lettera g), le parole: «di cui agli articoli 65 e 67, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2»;
7) al comma 1, lettera h), le parole: «di cui all'articolo 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)»;
8) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.»;
c) all'articolo 12, comma 8, dopo le parole: «archivio informatico» sono inserite le seguenti: «, conservato presso il Ministero e»;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole: «a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
e) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.»;
f) all'articolo 18:
1) al comma 1, dopo le parole: «La vigilanza sui beni culturali» sono inserite le seguenti: «, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonche' sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.»;
g) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «di conservazione e di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «di conservazione o di custodia»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.»;
h) all'articolo 20, comma 1, dopo la parola: «distrutti,» e' inserita la seguente: «deteriorati,»;
i) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;»;
2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «culturali» e' inserita la seguente: «mobili»;
3) al comma 3, dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18»;
l) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenso espresso» ed, in fine, dopo le parole: «per la realizzazione del progetto» sono aggiunte le seguenti: «, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
m) all'articolo 26, comma 2, le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 8, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;
o) all'articolo 30:
1) al comma 2, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.» e, al secondo periodo, le parole: «Allo stesso obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione»;
p) all'articolo 33, comma 4, le parole: «al comune o alla città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla città metropolitana»;
q) all'articolo 37:
1) al comma 1, dopo la parola: «mutui» sono inserite le seguenti: «o altre forme di finanziamento»;
2) al comma 2 le parole: «a titolo di mutuo» sono soppresse;
3) al comma 4, la parola: «soprintendente» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»;
r) all'articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: «Accessibilità del pubblico ai beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Accessibilità al pubblico dei beni culturali»;
2) al comma 1 le parole: «dell'articolo 35» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 35 e 37»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al comune o alla città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla città metropolitana»;
s) all'articolo 39:
1) al comma 2, le parole: «, relativi a beni immobili,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «al comune o alla città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla città metropolitana»;
t) all'articolo 41:
1) al comma 2, dopo la parola: «danneggiamento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti»;
2) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «sono istituite commissioni» sono inserite le seguenti: «di sorveglianza» e le parole: «rappresentanti del Ministero e» sono sostituite dalle seguenti: «il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti»; al secondo periodo, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono soppresse;
3) al comma 6, le parole: «per gli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri»; dopo le parole: «stati maggiori» sono inserite le seguenti: «della difesa,»; e dopo le parole: «dell'aeronautica» sono inserite le seguenti: «, nonche' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,»;
u) all'articolo 42, il comma 3-bis e' abrogato;
v) all'articolo 43, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
z) all'articolo 44, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «enti depositanti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da
parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
aa) all'articolo 46, comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»;
bb) all'articolo 49, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione e' trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.»;
cc) all'articolo 52, comma 1, la parola: «ambientale» e' sostituita dalla seguente: «paesaggistico»;
dd) all'articolo 53, comma 2, le parole: «nei modi» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti e con le modalita»;
ee) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole: «beni culturali demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «beni del demanio culturale»;
2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;»;
3) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.»;
4) al comma 2, le lettere b) e d) sono soppresse;
5) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.»;
ff) all'articolo 55:
1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 54, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 54, comma 1,»;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.»;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.»;
gg) dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
«Articolo 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.»;
hh) all'articolo 56:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.»;
3) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).»;
ii) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 57 (Cessione di beni culturali in favore dello Stato). - 1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.»;
ll) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:
«Articolo 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.»;
mm) all'articolo 60, comma 1, le parole: «l'altro ente pubblico territoriale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «gli altri enti pubblici territoriali interessati»;
nn) all'articolo 62, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 e' di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.»;
oo) all'articolo 63:
1) al comma 1 dopo le parole: «decreto legislativo» sono aggiunte le seguenti: «, di seguito indicato come "Allegato A"»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche a mezzo di funzionari da lui delegati» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati»;
3) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Entro novanta giorni» sono inserite le seguenti: «dalle comunicazioni di cui al presente comma»;
pp) all'articolo 64, comma 1, primo periodo, la parola: «attestante» e' sostituita dalle seguenti: «che ne attesti» e dopo la parola: «provenienza» sono aggiunte le seguenti: «delle opere medesime»;
qq) al capo V, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Principi in materia di circolazione internazionale»;
rr) al capo V, nella sezione I, dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente:
«Articolo 64-bis (Controllo sulla circolazione). - 1. Il controllo sulla circolazione internazionale e' finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.»;
ss) al capo V, dopo l'articolo 64-bis e' inserita la seguente sezione: «Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale»;
tt) all'articolo 65, comma 3, lettera c), le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «delle cose»;
uu) all'articolo 68:
1) al comma 1, le parole: «le cose e i beni indicati» sono sostituite dalle seguenti: «le cose indicate»; la parola: «presentarli» e' sostituita dalla seguente: «presentarle» e le parole: «ciascuno di essi» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna di esse»;
2) al comma 2, le parole: «o del bene» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «o del bene» sono soppresse;
4) al comma 4, dopo le parole: «Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione» sono inserite le seguenti: «accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione»;
5) al comma 6, le parole: «le cose o i beni sono sottoposti» sono sostituite dalle seguenti: «le cose sono sottoposte»;
6) al comma 7, le parole: «o i beni» sono soppresse;
vv) all'articolo 69, comma 3, le parole: «i beni rimangono assoggettati» sono sostituite dalle seguenti: «le cose rimangono assoggettate»;
zz) all'articolo 70:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di esportazione» sono inserite le seguenti: «, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione,» e le parole: «della cosa o del bene per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «della cosa per la quale»;
2) al comma 2, le parole: «o il bene» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «o il bene» sono soppresse;
aaa) all'articolo 71, comma 3, le parole: «Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10,»;
bbb) all'articolo 72, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.»;
ccc) all'articolo 73, comma 1, lettera a), le parole: «regolamento (CE) n. 974/01» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 974/2001»;
ddd) all'articolo 74:
1) al comma 1, le parole: «dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti»; e le parole: «del presente codice» sono soppresse;
2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed e' valida per sei mesi. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.»;
eee) la rubrica della sezione III e' sostituita dalla seguente: «Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro»;
fff) all'articolo 75:
1) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
3. La restituzione e' ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonche' le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche.
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.»;
2) al comma 5, dopo le parole: «illecitamente usciti» e' inserita la seguente: «anche»; le parole: «l'uscita o l'esportazione temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione temporanea» e le parole: «previsto nell'articolo 71, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di autorizzazione».
ggg) all'articolo 76:
1) al comma 2, lettera b), primo periodo, la parola: «culturale» e' soppressa;
2) al comma 2, lettera c), la parola: «culturale» e' soppressa;
3) al comma 2, lettera f), primo periodo, la parola: «culturale» e' soppressa;
hhh) all'articolo 78, comma 3, le parole: «lettere b) e c).» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b).»;
iii) la rubrica della sezione IV e' sostituita dalla seguente:» Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali»;
lll) l'articolo 87 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 87 (Convenzione UNIDROIT). - 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.»;
mmm) dopo l'articolo 87 e' inserito il seguente:
«Articolo 87-bis (Convenzione UNESCO). - 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.»;
nnn) all'articolo 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.»;
ooo) all'articolo 92, comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 89;» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;»;
ppp) all'articolo 94:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo»;
2) al comma 1, le parole: «Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo» sono sostituite dalle seguenti: «regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo,»;
qqq) all'articolo 96, comma 1, la parola: «monumenti» e' sostituita dalle seguenti: «beni culturali immobili»;
rrr) all'articolo 101:
1) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «acquisisce,» e' inserita la seguente: «cataloga,»;
2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: «raccoglie» e' inserita la seguente: «, cataloga»;
sss) all'articolo 104, comma 3, le parole: «al comune o alla città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla città metropolitana»;
ttt) all'articolo 107, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.»;
uuu) all'articolo 112, comma 9, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.»;
vvv) all'articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «i beni appartengono» sono sostituite dalle seguenti: «i beni pertengono»;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «Il grave inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «L'inadempimento»;
zzz) all'articolo 117 la rubrica: «Servizi aggiuntivi» e' sostituita dalla seguente. «Servizi per il pubblico»;
aaaa) l'articolo 119 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale). - 1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonche' con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.»;
bbbb) all'articolo 120, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.»;
cccc) all'articolo 122:
1) al comma 2, le parole: «, ove ancora operante,» sono soppresse e dopo le parole: «del deposito» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa e' subentrata nell'esercizio delle relative competenze»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;
dddd) all'articolo 123, comma 2, la parola: «diffusi» e' sostituita dalle seguenti: «ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione»;
eeee) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «notificate a norma» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006,».
Art. 3.
Modifiche alla parte quinta
1. Alla parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 182:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2008»;
3) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «1° maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;
4) al comma 1-bis, dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»;
5) al comma 1-ter, alinea, le parole: «1-bis, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis, lettere a) ed d-bis)» e, alla lettera b), le parole: «anteriore all'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
6) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° maggio 2004».
b) all'articolo 184:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme abrogate e interpretative»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117.».
Art. 4.
Abrogazioni e interpretazione autentica
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 19 aprile 1990, n. 84, limitatamente all'articolo 1, comma 3;
b) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 17, comma 131;
c) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente all'articolo 14-duodecies.
2. L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si interpreta nel senso che dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' eccettuato il comma 5 del medesimo articolo.